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Sentenza 11 dicembre 2024
Sentenza 11 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 11/12/2024, n. 5890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5890 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2024 |
Testo completo
Proc. R.G. n. 4664/2024
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno – I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice relatore
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di conSIlio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4664 /2024 R.G. avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
, (C.F. ), rapp.ta e difesa come in Parte_1 C.F._1 atti dall'Avv. Lenza Roberto, elett.te domiciliata come in atti, in virtù di procura in atti RICORRENTE
E
, (C.F. ), rapp.to e difeso come in atti Controparte_1 C.F._1 dall'Avv. Lenza Roberto, elett.te domiciliato come in atti, in virtù di procura in atti
RESISTENTE C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da note di udienza del 10/12/2024.
1 Proc. R.G. n. 4664/2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.47 c.p.c. depositato in data 14.06.2024 Parte_1
[nata a [...] il [...] (C.F. )], premesso
[...] C.F._1 di aver contratto matrimonio in data 14.02.2011 in Salerno con CP_1
[nato a [...] il [...] (C.F. )], dal quale è
[...] C.F._2 nato il figlio (05.08.2011), ha chiesto dichiararsi la separazione personale dal Per_1 coniuge, spiegando domanda di addebito nei confronti di quest'ultimo.
La ricorrente chiedeva la corresponsione a carico del resistente della somma di €
300,00 a titolo di mantenimento per sé e per il figlio.
Con comparsa del 26.09.2024 si costituiva il quale depositava Controparte_1
l'accordo raggiunto dalle parti in ordine alle condizioni della separazione e chiedeva la sua omologazione. Più precisamente le parti avevano concordato quanto segue:
“1) La casa coniugale resta assegnata alla SI.ra , il resistente Parte_1 lascerà la stessa entro 60 gg dall'omologa;
2) I genitori dovranno reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni SInificative relative alla prole.
3) Il figlio minore verranno collocati presso la madre con facoltà Parte_1 per il resistente di vederli e tenerli con sé previo accordo;
4) Il SI. verserà alla SI.ra , a titolo di contributo Controparte_1 Parte_1 per il mantenimento del figlio, la somma complessiva di € 300,00 mensili da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre il 50% per spese straordinarie da concordare preventivamente;
5) Il SI. corrisponderà inoltre la somma mensile di € 200,00 in Controparte_1 favore della ricorrente a titolo di mantenimento”.
Con il decreto del 8.11.2024 il G.D. evidenziava alle parti che l'accordo depositato non poteva essere recepito dal Collegio poiché le parti nulla avevano previsto in ordine al regime di affidamento del figlio minore (5.8.2011). Per_1
Le parti con le note di udienza del 10.12.2024 hanno dato atto di aver raggiunto un nuovo accordo (depositato con le note del 23.11.2024) ad integrazione delle condizioni definite e allegate alla comparsa di costituzione, nei seguenti termini:
2 Proc. R.G. n. 4664/2024
“1) le parti convengono circa l'affidamento congiunto (con esercizio disgiunto) del minore ad entrambi i genitori con residenza privilegiata (collocazione) presso la madre;
2) le decisioni inerenti la cura, l'educazione, istruzione e la crescita del minore verranno assunte da entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza del minore presso il padre verranno concordati tra i genitori;
in particolare il padre comunicherà con almeno 3 gg di anticipo alla madre
i gg della settimana e le ore in cui potrà tendere con se il minore, compatibilmente ai suoi impegni ed eSIenze scolastiche;
durante il periodo delle festività natalizie e pasquali il minore trascorrerà alternativamente il periodo 23-30 dicembre con un genitore ed il periodo 31 dicembre - 6 gennaio con l'altro genitore;
il minore trascorrerà ad anni alterni con il padre dal giovedì santo sino al martedì successivo alla Pasqua;
durante le vacanze estive il minore trascorrerà un periodo di 15 giorni anche non consecutivi con il padre, che verrà concordato tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno”.
A tale udienza la causa veniva assegnata ex art. 473-bis.22 c.p.c. al Collegio per la decisione.
A mente dell'art. 151 c.c. va esaminata la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di separazione giudiziale, avanzata dalla ricorrente ed alla quale il resistente non si è opposto, alla luce della considerazione che la riforma del 1975 ha espunto dal nostro sistema il concetto “separazione” come
“sanzione” basata sulla colpa ed ha introdotto il concetto di “rimedio” ad una situazione di intollerabilità della convivenza e/o di grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso in esame è da rilevare un obiettivo deteriorarsi dei rapporti coniugali con conseguente progressivo scemare dell'affectio maritalis, come può inferirsi dalla stessa esposizione dei fatti fornita da entrambe le parti, di tal che deve sicuramente dirsi venuta meno ogni possibilità di ipotizzare una ripresa del vincolo solidaristico ed affettivo che la convivenza coniugale comporta.
3 Proc. R.G. n. 4664/2024
Deve dunque accogliersi la domanda di separazione personale dei coniugi, parti del presente giudizio.
Gli accordi complessivamente raggiunti dalle parti non sono contrari a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. e sono conformi all'interesse della prole minorenne, pertanto, il Tribunale ritiene di poterli recepire integralmente.
L'esito del giudizio consente la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunziando, così provvede:
- DICHIARA la separazione dei coniugi [nata a [...] il Parte_1
19.06.1975 (C.F. )] e [nato a [...] C.F._1 Controparte_1 il 16.06.1974 (C.F. )]; C.F._2
- recepisce le condizioni della separazione concordate dalle parti ed integralmente riportate in parte motiva;
- ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria al Pm per il visto e di seguito in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett.
D d.p.r.
3.11.2000 n. 396 all'ufficiale dello stato civile del Comune di Salerno.
- compensa le spese.
Così deciso in Salerno, nella camera di conSIlio del 10/12/2024.
Il Giudice est. dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente dott.ssa Ilaria Bianchi
4
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno – I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice relatore
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di conSIlio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4664 /2024 R.G. avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
, (C.F. ), rapp.ta e difesa come in Parte_1 C.F._1 atti dall'Avv. Lenza Roberto, elett.te domiciliata come in atti, in virtù di procura in atti RICORRENTE
E
, (C.F. ), rapp.to e difeso come in atti Controparte_1 C.F._1 dall'Avv. Lenza Roberto, elett.te domiciliato come in atti, in virtù di procura in atti
RESISTENTE C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da note di udienza del 10/12/2024.
1 Proc. R.G. n. 4664/2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.47 c.p.c. depositato in data 14.06.2024 Parte_1
[nata a [...] il [...] (C.F. )], premesso
[...] C.F._1 di aver contratto matrimonio in data 14.02.2011 in Salerno con CP_1
[nato a [...] il [...] (C.F. )], dal quale è
[...] C.F._2 nato il figlio (05.08.2011), ha chiesto dichiararsi la separazione personale dal Per_1 coniuge, spiegando domanda di addebito nei confronti di quest'ultimo.
La ricorrente chiedeva la corresponsione a carico del resistente della somma di €
300,00 a titolo di mantenimento per sé e per il figlio.
Con comparsa del 26.09.2024 si costituiva il quale depositava Controparte_1
l'accordo raggiunto dalle parti in ordine alle condizioni della separazione e chiedeva la sua omologazione. Più precisamente le parti avevano concordato quanto segue:
“1) La casa coniugale resta assegnata alla SI.ra , il resistente Parte_1 lascerà la stessa entro 60 gg dall'omologa;
2) I genitori dovranno reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni SInificative relative alla prole.
3) Il figlio minore verranno collocati presso la madre con facoltà Parte_1 per il resistente di vederli e tenerli con sé previo accordo;
4) Il SI. verserà alla SI.ra , a titolo di contributo Controparte_1 Parte_1 per il mantenimento del figlio, la somma complessiva di € 300,00 mensili da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre il 50% per spese straordinarie da concordare preventivamente;
5) Il SI. corrisponderà inoltre la somma mensile di € 200,00 in Controparte_1 favore della ricorrente a titolo di mantenimento”.
Con il decreto del 8.11.2024 il G.D. evidenziava alle parti che l'accordo depositato non poteva essere recepito dal Collegio poiché le parti nulla avevano previsto in ordine al regime di affidamento del figlio minore (5.8.2011). Per_1
Le parti con le note di udienza del 10.12.2024 hanno dato atto di aver raggiunto un nuovo accordo (depositato con le note del 23.11.2024) ad integrazione delle condizioni definite e allegate alla comparsa di costituzione, nei seguenti termini:
2 Proc. R.G. n. 4664/2024
“1) le parti convengono circa l'affidamento congiunto (con esercizio disgiunto) del minore ad entrambi i genitori con residenza privilegiata (collocazione) presso la madre;
2) le decisioni inerenti la cura, l'educazione, istruzione e la crescita del minore verranno assunte da entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza del minore presso il padre verranno concordati tra i genitori;
in particolare il padre comunicherà con almeno 3 gg di anticipo alla madre
i gg della settimana e le ore in cui potrà tendere con se il minore, compatibilmente ai suoi impegni ed eSIenze scolastiche;
durante il periodo delle festività natalizie e pasquali il minore trascorrerà alternativamente il periodo 23-30 dicembre con un genitore ed il periodo 31 dicembre - 6 gennaio con l'altro genitore;
il minore trascorrerà ad anni alterni con il padre dal giovedì santo sino al martedì successivo alla Pasqua;
durante le vacanze estive il minore trascorrerà un periodo di 15 giorni anche non consecutivi con il padre, che verrà concordato tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno”.
A tale udienza la causa veniva assegnata ex art. 473-bis.22 c.p.c. al Collegio per la decisione.
A mente dell'art. 151 c.c. va esaminata la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di separazione giudiziale, avanzata dalla ricorrente ed alla quale il resistente non si è opposto, alla luce della considerazione che la riforma del 1975 ha espunto dal nostro sistema il concetto “separazione” come
“sanzione” basata sulla colpa ed ha introdotto il concetto di “rimedio” ad una situazione di intollerabilità della convivenza e/o di grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso in esame è da rilevare un obiettivo deteriorarsi dei rapporti coniugali con conseguente progressivo scemare dell'affectio maritalis, come può inferirsi dalla stessa esposizione dei fatti fornita da entrambe le parti, di tal che deve sicuramente dirsi venuta meno ogni possibilità di ipotizzare una ripresa del vincolo solidaristico ed affettivo che la convivenza coniugale comporta.
3 Proc. R.G. n. 4664/2024
Deve dunque accogliersi la domanda di separazione personale dei coniugi, parti del presente giudizio.
Gli accordi complessivamente raggiunti dalle parti non sono contrari a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. e sono conformi all'interesse della prole minorenne, pertanto, il Tribunale ritiene di poterli recepire integralmente.
L'esito del giudizio consente la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunziando, così provvede:
- DICHIARA la separazione dei coniugi [nata a [...] il Parte_1
19.06.1975 (C.F. )] e [nato a [...] C.F._1 Controparte_1 il 16.06.1974 (C.F. )]; C.F._2
- recepisce le condizioni della separazione concordate dalle parti ed integralmente riportate in parte motiva;
- ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria al Pm per il visto e di seguito in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett.
D d.p.r.
3.11.2000 n. 396 all'ufficiale dello stato civile del Comune di Salerno.
- compensa le spese.
Così deciso in Salerno, nella camera di conSIlio del 10/12/2024.
Il Giudice est. dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente dott.ssa Ilaria Bianchi
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