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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 12/12/2025, n. 1567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1567 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1274/2020
TRIBUNALE DI CASSINO
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Cassino, nella persona del Giudice dott. Federico ERAMO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel proc. 1274/2020 r.g. promosso da:
c.f. e p.iva , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 [...]
rappresentata e difesa dall'avv. Malinconico Giovanni ed elettivamente domiciliata presso il Pt_1
suo studio in Latina, via L. Farini n.2, …………………………………………………………….Attrice
contro p.iva , in persona del pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_2 P.IVA_2 CP_3
dall'Avvocato Annamaria Rak dell'Avvocatura comunale ed elettivamente domiciliato presso la sede del Comune di Piazza XIX Maggio……………………………………………………Convenuto CP_2
e c.f. e p.iva , in persona del legale rappresentante pro tempore ing. Controparte_4 P.IVA_3
rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Controparte_5
GI MA e IO CA, elettivamente domiciliata presso la propria sede di Latina -
Viale P.L. Nervi snc - Centro Commerciale - Torre 10 Mimose, …………….Convenuta CP_6
e pagina 1 di 12 c.f. ) in persona del Dirigente Procuratore, dott. Controparte_7 P.IVA_4 [...]
rappresentata e difesa giusta dall'avv. Marco Ferraro ed elettivamente domiciliata presso il CP_8
suo studio in Roma, Viale Regina Margherita 278, …………………………………..Chiamata in causa
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da scritti difensivi depositati per l'udienza virtuale del 26 maggio 2025 che qui s'intendono integralmente richiamati e trascritti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 702 c.p.c. la quale concessionaria dell'area demaniale sita in Gaeta CP_1
(LT) alla Via Dicibile, Località Porto Antico, per ormeggio barche e attività connesse, ha adito l'intestato Tribunale, adducendo che il centro abitato della zona antistante il Porto ha un sistema di smaltimento delle acque di tipo misto che prevede lo scarico diretto in mare per le acque bianche e l'accumulo delle acque nere per il successivo rilancio tramite impianto di pompaggio sito nella stessa area e, tuttavia, nei periodi di maggior affluenza, presso la darsena Santa Maria si è verificato il fenomeno dello sversamento in mare di acque chiare e/o scure che ha determinato ingenti danni in ragione del cattivo odore dovuto all'assenza di qualsivoglia sifone. Ha precisato che tale fenomeno è
determinato dal cattivo funzionamento del sistema di pompaggio situato nei pressi di Via Bausan oltre che da scarichi abusi privi di allacci alla condotta fognaria, circostanza accertata in occasione del sopralluogo dell'autorità portuale di Civitavecchia, Fiumicino e del 23 Agosto 2014 nel cui CP_2
verbale viene dato atto della presenza di un canale di scolo fognario al centro della darsena dal quale uscivano liquidi di origine organica e che disperdeva miasmi tali da rendere impossibile la corretta fruizione dell'approdo turistico, nonché in occasione del sopralluogo del 27 agosto 2014 durante il quale è stata accertata anche la consistente fuoriuscita di tensioattvi non diluiti. La ha CP_1
esposto di aver proposto giudizio di ATP ex art. 696 bis c.p.c., iscritto al n. 2945/2017 r.g., nei confronti del e di , nel corso del quale il CTU, ing. , ha Controparte_2 Controparte_4 Persona_1
accertato la sussistenza di un danno a carico della ricorrente, stimato in € 309.854,25 (calcolato sulla pagina 2 di 12 scorta delle sole fatture su contratto di ormeggio e non anche sulle ricevute, nel periodo dal 2013 al
2017, con attualizzazione sino al 30 giugno 2018) e la corresponsabilità di entrambi gli Enti ai sensi dell'art. 2051 c.c. perché entrambi custodi della rete fognaria e del sistema di smaltimento delle acque giusta convenzione del 2 agosto 2002. Egli ha precisato che il danno complessivo – tenendo conto anche delle ricevute dal 2013 al 2017 ed attualizzato sino al 30 giugno 2018 – ammonta a complessivi
€ 699.891,312, come da consulenza tecnica di parte. La ha, inoltre, precisato che a CP_1
seguito degli accessi del CTU, nel corso dei quali sono stati analizzati due edifici prospicenti il lungomare e riscontrato che entrambi avevano le colonne di scarico delle acque nere innestate sulla linea delle acque bianche, è intervenuta , d'intesa con il ma solo Controparte_4 Controparte_2
riducendo il fenomeno di sversamento in mare. L'attrice ha così concluso: “A. accertare e dichiarare la
responsabilità solidale del e della per gli sversamenti Controparte_2 Controparte_9
delle acque nere in mare, fonte danno per la e per tutti i fatti descritti nel presente Controparte_1
ricorso. B. ordinare al e alla di 1. collegare tutte le Controparte_2 Controparte_9
colonne di scarico degli edifici siti nell'area oggetto di interesse, sul collettore delle acque nere
secondo lo schema standard;
2. qualora tale intervento non dovesse essere risolutivo, CP_4
aggiungere alle opere, nella porzione finale del collettore delle acque bianche, uno sfioratore di piena
con scarico nella linea di acque nere;
3. qualora anche tale ulteriore intervento non dovesse essere
risolutivo eseguire gli interventi necessari al fine di far cessare gli sversamenti in mare, fonte di danno
per la C. accertare e dichiarare che il danno subito dalla ricorrente e descritto nel Controparte_1
presente ricorso relativo agli anni dal 2013 al 2017 attualizzato sino al 30 giugno 2018 ammontante ad
€ 699.891,312 o alla diversa somma determinata in corso di giudizio minore o maggiore è ascrivibile
alla condotta colposa di e del . D. Per l'effetto condannare le Controparte_4 Controparte_2
resistenti al risarcimento del danno subito e subendo dalla relativamente agli anni dal Controparte_1
pagina 3 di 12 somma determinata in corso di giudizio minore o maggiore oltre interessi moratori dovuti per le
transazioni commerciali e rivalutazione monetaria. Il tutto con vittoria di spese e competenze”.
Si è costituito il deducendo che all'esito del giudizio di ATP alcuna responsabilità è Controparte_2
da attribuire agli Enti convenuti essendo stata accertata la presenza di allacci e scarichi abusivi all'interno del collettore delle acque bianche. Ha precisato di aver consegnato in data 7 gennaio 2003
gli impianti idrici alla società , affidando al Gestore tutte le opere, gli impianti e le Controparte_4
canalizzazioni funzionali alla gestione del servizio idrico integrato e, quindi, la gestione dell'intero ciclo dell'acqua del comune, compresi i servizi di fognatura e depurazione e che, conseguentemente, il ha perduto la disponibilità dei beni funzionali allo svolgimento del servizio idrico integrato. CP_2
è divenuta responsabile della manutenzione – ordinaria e straordinaria - dei beni Controparte_4
affidati, al fine di mantenerli in buono stato di efficienza e funzionalità, nonché responsabile dell'adeguamento di tutti i beni affidati e di quelli successivamente realizzati alle norme tecniche di settore vigenti o emanate successivamente all'affidamento, tanto che persino i proventi della quota di tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura e di depurazione affluiscono ad un fondo vincolato alla attuazione del piano d'ambito. Il convenuto ha contestato il valore delle opere da realizzare e CP_2
la quantificazione del risarcimento dei danni del CTU in sede di ATP non avendo accertato la documentazione contabile (fatture e ricevute fiscali) relativa agli anni precedenti al 2013, che avrebbe potuto dimostrare l'eventuale diminuzione degli incassi negli anni 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017
dovuta al cattivo odore per lo sversamento in mare di acque nere. Il ha così: “Disporre CP_2
preliminarmente la conversione del rito sommario in ordinario e successivamente all'esito delle prove,
voglia il Giudice rigettare le domande nei confronti del perché infondate in fatto ed Controparte_2
in diritto con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
Si è costituita contestando la domanda attorea eccependo che, all'esito del giudizio di Controparte_4
Accertamento tecnico preventivo, è emerso che la causa dello sversamento delle acque nere era dovuta alla presenza di allacci e scarichi abusivi all'interno del collettore delle acque bianche (pluviali, pagina 4 di 12 meteoriche, ecc.) di proprietà ed esclusiva gestione del comune di e su cui non CP_2 Controparte_4
ha alcuna competenza né di intervento né di autonomi poteri ispettivi. Tale circostanza ha trovato conferma nell'intervento di collettamento di alcuni scarichi abusivi avvenuto in fase di ATP che era stato reso possibile solo grazie alla presenza del CTU e del personale tecnico del Comune di CP_2
quale gestore del “servizio idrico integrato” (ex L. 36/94, oggi D.Lgs. 152/06), Controparte_4
costituito dai servizi di distribuzione idrica, depurazione e fognatura nera, ha precisato che nel caso specifico non vi è prova che gli utenti allacciati abusivamente alla condotta del abbiano CP_2
effettuato in passato una tale richiesta al Gestore del servizio idrico integrato, né può imputarsi ad alcuna colpa in merito ad eventuali mancanze relative alle opere di urbanizzazione CP_4
(mancato collettamento inziale delle case alla fognatura principale), situazione certamente molto risalente rispetto alla presa in gestione (dal 2003) del servizio idrico integrato. L'unico impianto di pertinenza di , presente nelle vicinanze del sito in questione, è un sollevamento fognario CP_4
che funziona regolarmente ed è correttamente allarmato e che il servizio di raccolta e convogliamento delle acque meteoriche (acque bianche) rimane del tutto estraneo al servizio idrico integrato e, quindi,
al sistema dei costi da attribuire all'utenza del servizio idrico integrato, in quanto riferito alla complessiva gestione e manutenzione delle strade. ha così concluso: “in via preliminare, CP_4
spostare, ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. comma IV, l'udienza fissata al 23.12.2020 consentendo la
chiamata in causa della compagnia ”, con sede Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano, CP_10
pec: in persona del legale rapp.te pro-tempore, al fine di manlevare e garantire Email_1
la convenuta dalla pretesa risarcitoria di parte ricorrente, per quanto di Controparte_4
competenza in base alle condizioni di polizza in all.
5. All'esito dell'integrazione del contraddittorio,
disporre la conversione del rito sommario in quello ordinario, e successivamente accertare e
dichiarare l'assenza di responsabilità di nella determinazione dell'evento di danno Controparte_4
lamentato dalla ricorrente con conseguente rigetto delle avverse domande, in quanto infondate e non
provate. In ogni caso, in subordine, rigettare la pretesa di controparte nei confronti di CP_4
pagina 5 di 12 oltre stima di cui alla relazione di consulenza tecnica di ufficio depositata nel procedimento di CP_4
cui al n. 2945/2017 R.G. Sempre in via subordinata, nella denegata ipotesi di accertate responsabilità
della società resistente, Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito accertare l'obbligo di manleva e garanzia
della , a favore di per quanto di competenza in base alle Parte_2 Controparte_4
condizioni di polizza in all.
5. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento e con
ogni più ampia riserva istruttoria in esito allo svolgimento della causa e alle deduzioni di controparte,
si chiede sin da ora di essere ammessi alla prova contraria sulle richieste istruttorie di controparte”.
Si è costituita la terza chiamata eccependo l'inoperatività della copertura Controparte_7
assicurativa relativa alla Polizza Inquinamento CHUBB n. ITENVC21122, con validità dal 31.10.2019
al 31.10.2022, prestata nella forma claims made perché il sinistro, denunciato agli Assicuratori a seguito della ricezione della notifica del ricorso ex art. 702 bis cpc del 1.10.2020, era relativo a fatti noti ad già prima della stipula della polizza, ossia a seguito della ricezione delle Controparte_4
richieste risarcitorie e dei precedenti giudizi di ATP n. r.g. 711/2017 e n. rg 2945/2017. Controparte_4
avrebbe, in ogni caso, reso dichiarazioni inesatte e reticenti ex art. 1892 c.p.c., in sede di stipulazione del contratto, relative a circostanze tali per le quali l'assicuratore, se le avesse conosciute, non avrebbe assunto il rischio o non lo avrebbe riconosciuto alle medesime condizioni. Ai sensi della sezione 5, art. 4 in ipotesi di pluralità di autori del danno la garanzia dell' varrebbe esclusivamente per la Parte_3
sola quota di danno direttamente a lui imputabile: l'assicurazione non comprende comunque le spese per una eventuale regolarizzazione degli imbocchi nella fogna comunale o altri interventi che mirino a creare nuove infrastrutture o a ripararne di esistenti;
la garanzia invocata prevede comunque limiti massimi di copertura (art. 18) e franchigie (art. 19). In merito al comportamento tenuto dalla assicurata nei confronti della Compagnia assicurativa quest'ultima ha chiesto la condanna ai CP_4 CP_7
sensi dell'art. 96 c.p.c. ultimo comma. Nel merito la ha contestato la domanda attorea sia nell' CP_7
an che nel quantum e ha così concluso chiedendo: “In via preliminare, accertata la necessità di
completo contraddittorio e di istruzione della vertenza, disporre il mutamento del rito ai sensi e per gli pagina 6 di 12 effetti dell'art. 702 ter c.p.c., come evidenziato nella narrativa del presente atto;
In via principale,
rigettare integralmente la domanda di parte ricorrente, poiché infondata in fatto ed in diritto e
comunque non provata;
In via subordinata e nella non creduta ipotesi di condanna, anche parziale,
dell' e per la quota di responsabilità a lei ascrivibile per l'evento per cui è causa, così CP_4
decidere in via gradata: a. rigettare la richiesta di manleva e garanzia formulata nei confronti di
perché infondata in fatto e diritto, per i motivi tutti indicati nel presente atto;
b. accertare e CP_7
dichiarare l'esistenza di tutti i limiti della polizza della inclusi franchigie/scoperti e CP_7
massimali e sotto massimali, entro cui limitare comunque ogni eventuale e possibile condanna della
scrivente alla manleva. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze ed onorari, oltre alle spese
generali come per legge”.
A seguito di mutamento del rito in ordinario e della acquisizione dei fascicoli relativi ai giudizi di ATP
n. 711/2017 r.g. e n. 2945/2017 r.g., il Giudice ha istruito il processo il giudizio con prova per testi e
CTU.
All'udienza virtuale del 26 maggio 2025 le parti hanno precisato le conclusioni come da rispettivi scritti difensivi e la causa è stata trattenuta a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 cpc.
La domanda è fondata e deve esser parzialmente accolta, nei termini che si indicheranno.
Dalla documentazione rinvenuta in atti e all'esito della CTU svolta, che, quanto alle cause dei lamentati danni, ha confermato le risultanze del giudizio di ATP n. 2945/2017 r.g. acquisito agli atti, deve rilevarsi che è risultato dimostrato lo sversamento di acque reflue in mare nell'area demaniale in località Porto Antico di Gaeta in concessione alla Società attrice. Rilevante, in merito, si è rivelato il verbale dell'Autorità Portuale Civitavecchia del 23 agosto 2013, che ha attestato la presenza al centro della darsena di un canale di scolo fognario incassato nella banchina sulla dritta del molo della Sanità,
di fronte al campanile della Cattedrale, molo dal quale si presentava la fuoriuscita “con una portata
alquanto cospicua e veloce liquidi di chiara origine organica riconducibili a scarichi fognari”, che disperdeva i propri miasmi all'interno di tutta la darsena “rendendo impossibile la corretta fruizione pagina 7 di 12 dell'approdo turistico”. Con il successivo verbale del 27.08.2014, l'Autorità portuale ha dato atto di aver constatato, unitamente al flusso di liquami, anche la consistente fuoriuscita di tensioattivi non diluiti e depurati all'interno della darsena: tale situazione è stata confermata anche in seguito, all'esito delle risultanze dei prelievi a campione effettuati dalla Guardia costiera in data 17 aprile 2018 presso la darsena “Santa Maria”, che hanno rilevato la presenza di indicatori di contaminazione fecale.
La causa di tali sversamenti è accertata in sede di ATP, nel quale il CTU, a seguito di scavo, ha rilevato l'innesto della colonna di scarico delle acque nere dell'edificio 1 di via Docibile (non Dicibile, come erroneamente indicato nel ricorso introduttivo) sulla condotta delle acque bianche;
il CTU nominato nel presente giudizio ha confermato tale patologia, non contestata dagli Enti convenuti, la quale è da ricondurre agli allacci delle colonne fecali di scarico degli edifici residenziali siti nell'area di interesse direttamente al collettore delle acque bianche, che scarica nell'area in concessione della Società attrice.
Il teste ha fornito in dibattimento conferma della presenza degli allacci abusivi. Testimone_1
Ai fini della individuazione del responsabile dei lamentati danni deve rilevarsi che - come accertato dal
CTU ing. - la zona antistante il Porto Antico ha un sistema di smaltimento delle acque di tipo Per_1
misto, che prevede una linea di acque bianche destinata a raccogliere, mediante caditoie,
esclusivamente le acque piovane e di lavaggio delle strade, e una linea di raccolta delle acque nere ove devono esser innestate le colonne fecali degli edifici siti nell'area di raccolta. In tale ambito deve rilevarsi che, per lo smaltimento delle acque piovane rimasto estraneo al servizio idrico integrato, sul gravano gli obblighi di custodia ex art. 2051 c.c., perché proprietario e gestore della Controparte_2
linea delle acque bianche ove risultano allacciati gli scarichi abusivi. Inoltre, nella nota prot. 9012 del
15/02/2018, in risposta alla richiesta accesso agli atti del CTU Ing. nel giudizio n. 2945/2017 Per_1
r.g., il ha riferito che “allo stato attuale non è reperibile presso gli scriventi Uffici Controparte_2
alcuna mappatura della rete di smaltimento delle acque bianche e reflue del territorio comunale,
precisando che la rete fognaria comunale è dal 2003 gestita da , mentre per quanto Controparte_4
concerne le acque bianche è in atto un protocollo d'intesa con per uno studio della Controparte_4
pagina 8 di 12 situazione attuale dal realizzarsi con la collaborazione dell' ”. L'Ente, quindi, non ha Parte_4
proceduto alla necessaria mappatura e al controllo della presenza degli allacci di colonne fecali o altri inquinanti nella rete di raccolta delle acque bianche, contravvenendo in tal modo al disposto di cui all'art.14 “Ricognizione delle opere” della legge regionale n. 6/1996. Deve, altresì, rilevarsi che l'allaccio abusivo non presenta i caratteri dell'imprevedibilità, inevitabilità ed eccezionalità ma costituisce un'evenienza ragionevolmente prevedibile che il avrebbe potuto e dovuto impedire CP_2
o, comunque, alla quale avrebbe dovuto porre immediato rimedio.
Con riferimento alla responsabilità di , dalla nota prot.1638/LLPP del 20/05/2011 risulta CP_4
che il in data 07.01.2003 ha effettuato la consegna di tutti gli impianti e delle reti Controparte_2
della fognatura comunale alla – gestore del servizio idrico (all.1 Parte_5 CP_2
e che in forza di quanto disposto al punto 1.1.7 del capitolo primo del Disciplinare tecnico
[...]
allegato alla convenzione con il Gestore del servizio idrico integrato dell'ATO n.4 Lazio Meridionale
Latina, avrebbe dovuto predisporre e attuare un piano di rilevamento di tutte le utenze Controparte_4
fognarie entro 3 anni dall'inizio della gestione. Deve ritenersi, pertanto, che non ha Controparte_4
portato a termine il rilevamento cui era tenuta: se lo avesse eseguito sarebbero emersi gli allacci irregolari riscontrati dal CTU e dallo stesso teste , dipendente di . Testimone_1 CP_4
Quest'ultima non ha neppure seguito i controlli di cui all'art. 53, lett. c) del Regolamento del Servizio
Idrico Integrato: sussiste, quindi, la responsabilità anche in capo ad per mancato Controparte_4
rilevamento di tutte le utenze fognarie, per mancato controllo e denuncia degli allacci abusivi riscontrati in sede di ATP.
Alla luce delle circostanze accertate dalla Capitaneria di Porto, e confermate dalla permanenza degli sversamenti, deve esser accolta la domanda di condanna di entrambi al ripristino del sistema fognario.
Deve, parimenti, esser accolta la domanda di risarcimento danni, ma nei limiti che seguono.
In merito, il CTU Ing. , nel giudizio di accertamento tecnico preventivo, ha proceduto alla Per_1
stima dei danni subiti dalla rilevando di aver esaminato esclusivamente le fatture, ma CP_1
pagina 9 di 12 non le ricevute, emesse dalla attrice nel periodo dal 2013 al 2017, come riportate nell'elenco in allegato alla relazione. Egli ha calcolato il danno sulla scorta della differenza tra quanto fatturato dalla e il costo medio per l'ormeggio (escluso ogni altro costo aggiuntivo per l'eventuale CP_1
manutenzione annuale, pulizia, verniciatura, ecc.) di strutture paragonabili, come gli ormeggi del litorale, con incremento del 25% riferito ai vari ormeggi presenti sull'isola di Ponza, senza applicazione della relativa tariffa media, per l'importanza del luogo ove si trova la darsena ossia il centro storico della città. Questo Giudice, pertanto, condivide la stima cui è pervenuto il CTU e ritiene congruo il danno stimato in € 309.854,25, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria con decorrenza dal momento del fatto illecito e fino al pagamento. Non può trovare accoglimento la domanda di condanna al pagamento degli interessi moratori per transazioni commerciali, non vertendosi in quest'ultimo ambito.
Non può essere accolta, invece, la domanda attorea concernente la richiesta fondata sulle ricevute emesse dalla perché richiamate soltanto nella perizia di parte ma non allegate. CP_1
Nel presente giudizio la situazione che è stata oggetto dell'accertamento tecnico preventivo non è
risultata modificata.
Circa la posizione della chiamata in causa , deve esser accolta la sua Controparte_7
eccezione di inoperatività della copertura assicurativa relativa alla Polizza Inquinamento n. CP_7
ITENVC21122, con validità dal 31.10.2019 al 31.10.2022, nella quale è stato convenuto alla sezione 4
art. 3 “Inizio e termine delle garanzia” che “l'Assicurazione opera per le richieste di risarcimento
presentate all per la prima volta durante il Periodo di assicurazione, a condizione che Parte_3
l'evento che cagiona l'Inquinamento abbia avuto origine successivamente alla Data di retroattività
indicata nella Scheda di Polizza”: trattasi di condizione contrattuale non contestata dall'assicurata. Il
sinistro è stato denunciato da solo dopo la ricezione della notificazione del ricorso Controparte_4
introduttivo del presente giudizio, circostanza non contestata, nonostante essa avesse ricevuto già in pagina 10 di 12 data 6 aprile 2016 richiesta di risarcimento danni datata 16 marzo 2016 e nel 2017 fosse stata evocata nei giudizi di accertamento tecnico preventivo.
Deve rigettarsi la domanda ai sensi dell'art. 96 cpc, proposta dalla terza chiamata in causa, perché la questione ha richiesto una certa interpretazione.
Le altre questioni devono ritenersi assorbite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in conformità ai parametri del D.M. 55/2014
e con riferimento al valore accertato di € 309.854,25 a favore dell'attrice: devono, invece, compensarsi le spese concernenti l'Assicurazione per il ruolo marginale da essa svolto.
P.Q.M.
- definitivamente pronunciando;
ORDINA
al in persona del Sindaco pro tempore, e , in persona del legale Controparte_2 Controparte_4
rappresentante pro tempore, di collegare tutte le colonne di scarico degli edifici siti nell'area antistante l'area demaniale sita in Gaeta (LT) alla Via Docibile, Località Porto Antico, in conformità a quanto accertato dal CTU in sede di ATP;
CO
il in solido fra loro, al risarcimento dei danni subiti dalla soc. Controparte_11
relativamente agli anni dal 2013 al 2017, attualizzati al 30 giugno 2018, nella misura di CP_1
€ 309.854,25, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria con decorrenza dal momento del fatto illecito e fino al pagamento;
RIGETTA
la domanda di garanzia e manleva proposta da nei confronti della Controparte_4 Controparte_7
;
[...]
RIGETTA
la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dalla nei confronti di;
Controparte_7 Controparte_4
pagina 11 di 12 Condanna il e in solido fra loro, al pagamento delle spese Controparte_2 Controparte_4
processuali del presente giudizio in favore della soc. che si liquidano in complessivi € CP_1
23.300,00, di cui € 843,00 per esborsi e € 22.457,00 per onorari oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e C.p.A. come per legge;
compensa nel resto. Pone definitivamente le spese di CTU, così
come provvisoriamente liquidate nel corso di questo giudizio, a carico del e di Controparte_2
. Controparte_4
Condanna il in solido fra loro, al pagamento delle spese Controparte_2 Controparte_11
processuali relative al giudizio di Accertamento tecnico preventivo n. 2945/2017 RG in favore della soc. che si liquidano in complessi € 5.965,00 di cui € 49,00 per esborsi ed € 5.916,00 CP_1
oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e C.p.A. come per legge, oltre al rimborso delle spese di
CTU relative tale giudizio.
Cassino, 12 dicembre 2025
Il Giudice Unico
Dott. Federico Eramo
pagina 12 di 12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2013 al 2017 ed attualizzato sino al 30 giugno 2018 nella misura di € 699.891,312, o alla diversa
TRIBUNALE DI CASSINO
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Cassino, nella persona del Giudice dott. Federico ERAMO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel proc. 1274/2020 r.g. promosso da:
c.f. e p.iva , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 [...]
rappresentata e difesa dall'avv. Malinconico Giovanni ed elettivamente domiciliata presso il Pt_1
suo studio in Latina, via L. Farini n.2, …………………………………………………………….Attrice
contro p.iva , in persona del pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_2 P.IVA_2 CP_3
dall'Avvocato Annamaria Rak dell'Avvocatura comunale ed elettivamente domiciliato presso la sede del Comune di Piazza XIX Maggio……………………………………………………Convenuto CP_2
e c.f. e p.iva , in persona del legale rappresentante pro tempore ing. Controparte_4 P.IVA_3
rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Controparte_5
GI MA e IO CA, elettivamente domiciliata presso la propria sede di Latina -
Viale P.L. Nervi snc - Centro Commerciale - Torre 10 Mimose, …………….Convenuta CP_6
e pagina 1 di 12 c.f. ) in persona del Dirigente Procuratore, dott. Controparte_7 P.IVA_4 [...]
rappresentata e difesa giusta dall'avv. Marco Ferraro ed elettivamente domiciliata presso il CP_8
suo studio in Roma, Viale Regina Margherita 278, …………………………………..Chiamata in causa
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da scritti difensivi depositati per l'udienza virtuale del 26 maggio 2025 che qui s'intendono integralmente richiamati e trascritti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 702 c.p.c. la quale concessionaria dell'area demaniale sita in Gaeta CP_1
(LT) alla Via Dicibile, Località Porto Antico, per ormeggio barche e attività connesse, ha adito l'intestato Tribunale, adducendo che il centro abitato della zona antistante il Porto ha un sistema di smaltimento delle acque di tipo misto che prevede lo scarico diretto in mare per le acque bianche e l'accumulo delle acque nere per il successivo rilancio tramite impianto di pompaggio sito nella stessa area e, tuttavia, nei periodi di maggior affluenza, presso la darsena Santa Maria si è verificato il fenomeno dello sversamento in mare di acque chiare e/o scure che ha determinato ingenti danni in ragione del cattivo odore dovuto all'assenza di qualsivoglia sifone. Ha precisato che tale fenomeno è
determinato dal cattivo funzionamento del sistema di pompaggio situato nei pressi di Via Bausan oltre che da scarichi abusi privi di allacci alla condotta fognaria, circostanza accertata in occasione del sopralluogo dell'autorità portuale di Civitavecchia, Fiumicino e del 23 Agosto 2014 nel cui CP_2
verbale viene dato atto della presenza di un canale di scolo fognario al centro della darsena dal quale uscivano liquidi di origine organica e che disperdeva miasmi tali da rendere impossibile la corretta fruizione dell'approdo turistico, nonché in occasione del sopralluogo del 27 agosto 2014 durante il quale è stata accertata anche la consistente fuoriuscita di tensioattvi non diluiti. La ha CP_1
esposto di aver proposto giudizio di ATP ex art. 696 bis c.p.c., iscritto al n. 2945/2017 r.g., nei confronti del e di , nel corso del quale il CTU, ing. , ha Controparte_2 Controparte_4 Persona_1
accertato la sussistenza di un danno a carico della ricorrente, stimato in € 309.854,25 (calcolato sulla pagina 2 di 12 scorta delle sole fatture su contratto di ormeggio e non anche sulle ricevute, nel periodo dal 2013 al
2017, con attualizzazione sino al 30 giugno 2018) e la corresponsabilità di entrambi gli Enti ai sensi dell'art. 2051 c.c. perché entrambi custodi della rete fognaria e del sistema di smaltimento delle acque giusta convenzione del 2 agosto 2002. Egli ha precisato che il danno complessivo – tenendo conto anche delle ricevute dal 2013 al 2017 ed attualizzato sino al 30 giugno 2018 – ammonta a complessivi
€ 699.891,312, come da consulenza tecnica di parte. La ha, inoltre, precisato che a CP_1
seguito degli accessi del CTU, nel corso dei quali sono stati analizzati due edifici prospicenti il lungomare e riscontrato che entrambi avevano le colonne di scarico delle acque nere innestate sulla linea delle acque bianche, è intervenuta , d'intesa con il ma solo Controparte_4 Controparte_2
riducendo il fenomeno di sversamento in mare. L'attrice ha così concluso: “A. accertare e dichiarare la
responsabilità solidale del e della per gli sversamenti Controparte_2 Controparte_9
delle acque nere in mare, fonte danno per la e per tutti i fatti descritti nel presente Controparte_1
ricorso. B. ordinare al e alla di 1. collegare tutte le Controparte_2 Controparte_9
colonne di scarico degli edifici siti nell'area oggetto di interesse, sul collettore delle acque nere
secondo lo schema standard;
2. qualora tale intervento non dovesse essere risolutivo, CP_4
aggiungere alle opere, nella porzione finale del collettore delle acque bianche, uno sfioratore di piena
con scarico nella linea di acque nere;
3. qualora anche tale ulteriore intervento non dovesse essere
risolutivo eseguire gli interventi necessari al fine di far cessare gli sversamenti in mare, fonte di danno
per la C. accertare e dichiarare che il danno subito dalla ricorrente e descritto nel Controparte_1
presente ricorso relativo agli anni dal 2013 al 2017 attualizzato sino al 30 giugno 2018 ammontante ad
€ 699.891,312 o alla diversa somma determinata in corso di giudizio minore o maggiore è ascrivibile
alla condotta colposa di e del . D. Per l'effetto condannare le Controparte_4 Controparte_2
resistenti al risarcimento del danno subito e subendo dalla relativamente agli anni dal Controparte_1
pagina 3 di 12 somma determinata in corso di giudizio minore o maggiore oltre interessi moratori dovuti per le
transazioni commerciali e rivalutazione monetaria. Il tutto con vittoria di spese e competenze”.
Si è costituito il deducendo che all'esito del giudizio di ATP alcuna responsabilità è Controparte_2
da attribuire agli Enti convenuti essendo stata accertata la presenza di allacci e scarichi abusivi all'interno del collettore delle acque bianche. Ha precisato di aver consegnato in data 7 gennaio 2003
gli impianti idrici alla società , affidando al Gestore tutte le opere, gli impianti e le Controparte_4
canalizzazioni funzionali alla gestione del servizio idrico integrato e, quindi, la gestione dell'intero ciclo dell'acqua del comune, compresi i servizi di fognatura e depurazione e che, conseguentemente, il ha perduto la disponibilità dei beni funzionali allo svolgimento del servizio idrico integrato. CP_2
è divenuta responsabile della manutenzione – ordinaria e straordinaria - dei beni Controparte_4
affidati, al fine di mantenerli in buono stato di efficienza e funzionalità, nonché responsabile dell'adeguamento di tutti i beni affidati e di quelli successivamente realizzati alle norme tecniche di settore vigenti o emanate successivamente all'affidamento, tanto che persino i proventi della quota di tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura e di depurazione affluiscono ad un fondo vincolato alla attuazione del piano d'ambito. Il convenuto ha contestato il valore delle opere da realizzare e CP_2
la quantificazione del risarcimento dei danni del CTU in sede di ATP non avendo accertato la documentazione contabile (fatture e ricevute fiscali) relativa agli anni precedenti al 2013, che avrebbe potuto dimostrare l'eventuale diminuzione degli incassi negli anni 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017
dovuta al cattivo odore per lo sversamento in mare di acque nere. Il ha così: “Disporre CP_2
preliminarmente la conversione del rito sommario in ordinario e successivamente all'esito delle prove,
voglia il Giudice rigettare le domande nei confronti del perché infondate in fatto ed Controparte_2
in diritto con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
Si è costituita contestando la domanda attorea eccependo che, all'esito del giudizio di Controparte_4
Accertamento tecnico preventivo, è emerso che la causa dello sversamento delle acque nere era dovuta alla presenza di allacci e scarichi abusivi all'interno del collettore delle acque bianche (pluviali, pagina 4 di 12 meteoriche, ecc.) di proprietà ed esclusiva gestione del comune di e su cui non CP_2 Controparte_4
ha alcuna competenza né di intervento né di autonomi poteri ispettivi. Tale circostanza ha trovato conferma nell'intervento di collettamento di alcuni scarichi abusivi avvenuto in fase di ATP che era stato reso possibile solo grazie alla presenza del CTU e del personale tecnico del Comune di CP_2
quale gestore del “servizio idrico integrato” (ex L. 36/94, oggi D.Lgs. 152/06), Controparte_4
costituito dai servizi di distribuzione idrica, depurazione e fognatura nera, ha precisato che nel caso specifico non vi è prova che gli utenti allacciati abusivamente alla condotta del abbiano CP_2
effettuato in passato una tale richiesta al Gestore del servizio idrico integrato, né può imputarsi ad alcuna colpa in merito ad eventuali mancanze relative alle opere di urbanizzazione CP_4
(mancato collettamento inziale delle case alla fognatura principale), situazione certamente molto risalente rispetto alla presa in gestione (dal 2003) del servizio idrico integrato. L'unico impianto di pertinenza di , presente nelle vicinanze del sito in questione, è un sollevamento fognario CP_4
che funziona regolarmente ed è correttamente allarmato e che il servizio di raccolta e convogliamento delle acque meteoriche (acque bianche) rimane del tutto estraneo al servizio idrico integrato e, quindi,
al sistema dei costi da attribuire all'utenza del servizio idrico integrato, in quanto riferito alla complessiva gestione e manutenzione delle strade. ha così concluso: “in via preliminare, CP_4
spostare, ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. comma IV, l'udienza fissata al 23.12.2020 consentendo la
chiamata in causa della compagnia ”, con sede Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano, CP_10
pec: in persona del legale rapp.te pro-tempore, al fine di manlevare e garantire Email_1
la convenuta dalla pretesa risarcitoria di parte ricorrente, per quanto di Controparte_4
competenza in base alle condizioni di polizza in all.
5. All'esito dell'integrazione del contraddittorio,
disporre la conversione del rito sommario in quello ordinario, e successivamente accertare e
dichiarare l'assenza di responsabilità di nella determinazione dell'evento di danno Controparte_4
lamentato dalla ricorrente con conseguente rigetto delle avverse domande, in quanto infondate e non
provate. In ogni caso, in subordine, rigettare la pretesa di controparte nei confronti di CP_4
pagina 5 di 12 oltre stima di cui alla relazione di consulenza tecnica di ufficio depositata nel procedimento di CP_4
cui al n. 2945/2017 R.G. Sempre in via subordinata, nella denegata ipotesi di accertate responsabilità
della società resistente, Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito accertare l'obbligo di manleva e garanzia
della , a favore di per quanto di competenza in base alle Parte_2 Controparte_4
condizioni di polizza in all.
5. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento e con
ogni più ampia riserva istruttoria in esito allo svolgimento della causa e alle deduzioni di controparte,
si chiede sin da ora di essere ammessi alla prova contraria sulle richieste istruttorie di controparte”.
Si è costituita la terza chiamata eccependo l'inoperatività della copertura Controparte_7
assicurativa relativa alla Polizza Inquinamento CHUBB n. ITENVC21122, con validità dal 31.10.2019
al 31.10.2022, prestata nella forma claims made perché il sinistro, denunciato agli Assicuratori a seguito della ricezione della notifica del ricorso ex art. 702 bis cpc del 1.10.2020, era relativo a fatti noti ad già prima della stipula della polizza, ossia a seguito della ricezione delle Controparte_4
richieste risarcitorie e dei precedenti giudizi di ATP n. r.g. 711/2017 e n. rg 2945/2017. Controparte_4
avrebbe, in ogni caso, reso dichiarazioni inesatte e reticenti ex art. 1892 c.p.c., in sede di stipulazione del contratto, relative a circostanze tali per le quali l'assicuratore, se le avesse conosciute, non avrebbe assunto il rischio o non lo avrebbe riconosciuto alle medesime condizioni. Ai sensi della sezione 5, art. 4 in ipotesi di pluralità di autori del danno la garanzia dell' varrebbe esclusivamente per la Parte_3
sola quota di danno direttamente a lui imputabile: l'assicurazione non comprende comunque le spese per una eventuale regolarizzazione degli imbocchi nella fogna comunale o altri interventi che mirino a creare nuove infrastrutture o a ripararne di esistenti;
la garanzia invocata prevede comunque limiti massimi di copertura (art. 18) e franchigie (art. 19). In merito al comportamento tenuto dalla assicurata nei confronti della Compagnia assicurativa quest'ultima ha chiesto la condanna ai CP_4 CP_7
sensi dell'art. 96 c.p.c. ultimo comma. Nel merito la ha contestato la domanda attorea sia nell' CP_7
an che nel quantum e ha così concluso chiedendo: “In via preliminare, accertata la necessità di
completo contraddittorio e di istruzione della vertenza, disporre il mutamento del rito ai sensi e per gli pagina 6 di 12 effetti dell'art. 702 ter c.p.c., come evidenziato nella narrativa del presente atto;
In via principale,
rigettare integralmente la domanda di parte ricorrente, poiché infondata in fatto ed in diritto e
comunque non provata;
In via subordinata e nella non creduta ipotesi di condanna, anche parziale,
dell' e per la quota di responsabilità a lei ascrivibile per l'evento per cui è causa, così CP_4
decidere in via gradata: a. rigettare la richiesta di manleva e garanzia formulata nei confronti di
perché infondata in fatto e diritto, per i motivi tutti indicati nel presente atto;
b. accertare e CP_7
dichiarare l'esistenza di tutti i limiti della polizza della inclusi franchigie/scoperti e CP_7
massimali e sotto massimali, entro cui limitare comunque ogni eventuale e possibile condanna della
scrivente alla manleva. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze ed onorari, oltre alle spese
generali come per legge”.
A seguito di mutamento del rito in ordinario e della acquisizione dei fascicoli relativi ai giudizi di ATP
n. 711/2017 r.g. e n. 2945/2017 r.g., il Giudice ha istruito il processo il giudizio con prova per testi e
CTU.
All'udienza virtuale del 26 maggio 2025 le parti hanno precisato le conclusioni come da rispettivi scritti difensivi e la causa è stata trattenuta a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 cpc.
La domanda è fondata e deve esser parzialmente accolta, nei termini che si indicheranno.
Dalla documentazione rinvenuta in atti e all'esito della CTU svolta, che, quanto alle cause dei lamentati danni, ha confermato le risultanze del giudizio di ATP n. 2945/2017 r.g. acquisito agli atti, deve rilevarsi che è risultato dimostrato lo sversamento di acque reflue in mare nell'area demaniale in località Porto Antico di Gaeta in concessione alla Società attrice. Rilevante, in merito, si è rivelato il verbale dell'Autorità Portuale Civitavecchia del 23 agosto 2013, che ha attestato la presenza al centro della darsena di un canale di scolo fognario incassato nella banchina sulla dritta del molo della Sanità,
di fronte al campanile della Cattedrale, molo dal quale si presentava la fuoriuscita “con una portata
alquanto cospicua e veloce liquidi di chiara origine organica riconducibili a scarichi fognari”, che disperdeva i propri miasmi all'interno di tutta la darsena “rendendo impossibile la corretta fruizione pagina 7 di 12 dell'approdo turistico”. Con il successivo verbale del 27.08.2014, l'Autorità portuale ha dato atto di aver constatato, unitamente al flusso di liquami, anche la consistente fuoriuscita di tensioattivi non diluiti e depurati all'interno della darsena: tale situazione è stata confermata anche in seguito, all'esito delle risultanze dei prelievi a campione effettuati dalla Guardia costiera in data 17 aprile 2018 presso la darsena “Santa Maria”, che hanno rilevato la presenza di indicatori di contaminazione fecale.
La causa di tali sversamenti è accertata in sede di ATP, nel quale il CTU, a seguito di scavo, ha rilevato l'innesto della colonna di scarico delle acque nere dell'edificio 1 di via Docibile (non Dicibile, come erroneamente indicato nel ricorso introduttivo) sulla condotta delle acque bianche;
il CTU nominato nel presente giudizio ha confermato tale patologia, non contestata dagli Enti convenuti, la quale è da ricondurre agli allacci delle colonne fecali di scarico degli edifici residenziali siti nell'area di interesse direttamente al collettore delle acque bianche, che scarica nell'area in concessione della Società attrice.
Il teste ha fornito in dibattimento conferma della presenza degli allacci abusivi. Testimone_1
Ai fini della individuazione del responsabile dei lamentati danni deve rilevarsi che - come accertato dal
CTU ing. - la zona antistante il Porto Antico ha un sistema di smaltimento delle acque di tipo Per_1
misto, che prevede una linea di acque bianche destinata a raccogliere, mediante caditoie,
esclusivamente le acque piovane e di lavaggio delle strade, e una linea di raccolta delle acque nere ove devono esser innestate le colonne fecali degli edifici siti nell'area di raccolta. In tale ambito deve rilevarsi che, per lo smaltimento delle acque piovane rimasto estraneo al servizio idrico integrato, sul gravano gli obblighi di custodia ex art. 2051 c.c., perché proprietario e gestore della Controparte_2
linea delle acque bianche ove risultano allacciati gli scarichi abusivi. Inoltre, nella nota prot. 9012 del
15/02/2018, in risposta alla richiesta accesso agli atti del CTU Ing. nel giudizio n. 2945/2017 Per_1
r.g., il ha riferito che “allo stato attuale non è reperibile presso gli scriventi Uffici Controparte_2
alcuna mappatura della rete di smaltimento delle acque bianche e reflue del territorio comunale,
precisando che la rete fognaria comunale è dal 2003 gestita da , mentre per quanto Controparte_4
concerne le acque bianche è in atto un protocollo d'intesa con per uno studio della Controparte_4
pagina 8 di 12 situazione attuale dal realizzarsi con la collaborazione dell' ”. L'Ente, quindi, non ha Parte_4
proceduto alla necessaria mappatura e al controllo della presenza degli allacci di colonne fecali o altri inquinanti nella rete di raccolta delle acque bianche, contravvenendo in tal modo al disposto di cui all'art.14 “Ricognizione delle opere” della legge regionale n. 6/1996. Deve, altresì, rilevarsi che l'allaccio abusivo non presenta i caratteri dell'imprevedibilità, inevitabilità ed eccezionalità ma costituisce un'evenienza ragionevolmente prevedibile che il avrebbe potuto e dovuto impedire CP_2
o, comunque, alla quale avrebbe dovuto porre immediato rimedio.
Con riferimento alla responsabilità di , dalla nota prot.1638/LLPP del 20/05/2011 risulta CP_4
che il in data 07.01.2003 ha effettuato la consegna di tutti gli impianti e delle reti Controparte_2
della fognatura comunale alla – gestore del servizio idrico (all.1 Parte_5 CP_2
e che in forza di quanto disposto al punto 1.1.7 del capitolo primo del Disciplinare tecnico
[...]
allegato alla convenzione con il Gestore del servizio idrico integrato dell'ATO n.4 Lazio Meridionale
Latina, avrebbe dovuto predisporre e attuare un piano di rilevamento di tutte le utenze Controparte_4
fognarie entro 3 anni dall'inizio della gestione. Deve ritenersi, pertanto, che non ha Controparte_4
portato a termine il rilevamento cui era tenuta: se lo avesse eseguito sarebbero emersi gli allacci irregolari riscontrati dal CTU e dallo stesso teste , dipendente di . Testimone_1 CP_4
Quest'ultima non ha neppure seguito i controlli di cui all'art. 53, lett. c) del Regolamento del Servizio
Idrico Integrato: sussiste, quindi, la responsabilità anche in capo ad per mancato Controparte_4
rilevamento di tutte le utenze fognarie, per mancato controllo e denuncia degli allacci abusivi riscontrati in sede di ATP.
Alla luce delle circostanze accertate dalla Capitaneria di Porto, e confermate dalla permanenza degli sversamenti, deve esser accolta la domanda di condanna di entrambi al ripristino del sistema fognario.
Deve, parimenti, esser accolta la domanda di risarcimento danni, ma nei limiti che seguono.
In merito, il CTU Ing. , nel giudizio di accertamento tecnico preventivo, ha proceduto alla Per_1
stima dei danni subiti dalla rilevando di aver esaminato esclusivamente le fatture, ma CP_1
pagina 9 di 12 non le ricevute, emesse dalla attrice nel periodo dal 2013 al 2017, come riportate nell'elenco in allegato alla relazione. Egli ha calcolato il danno sulla scorta della differenza tra quanto fatturato dalla e il costo medio per l'ormeggio (escluso ogni altro costo aggiuntivo per l'eventuale CP_1
manutenzione annuale, pulizia, verniciatura, ecc.) di strutture paragonabili, come gli ormeggi del litorale, con incremento del 25% riferito ai vari ormeggi presenti sull'isola di Ponza, senza applicazione della relativa tariffa media, per l'importanza del luogo ove si trova la darsena ossia il centro storico della città. Questo Giudice, pertanto, condivide la stima cui è pervenuto il CTU e ritiene congruo il danno stimato in € 309.854,25, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria con decorrenza dal momento del fatto illecito e fino al pagamento. Non può trovare accoglimento la domanda di condanna al pagamento degli interessi moratori per transazioni commerciali, non vertendosi in quest'ultimo ambito.
Non può essere accolta, invece, la domanda attorea concernente la richiesta fondata sulle ricevute emesse dalla perché richiamate soltanto nella perizia di parte ma non allegate. CP_1
Nel presente giudizio la situazione che è stata oggetto dell'accertamento tecnico preventivo non è
risultata modificata.
Circa la posizione della chiamata in causa , deve esser accolta la sua Controparte_7
eccezione di inoperatività della copertura assicurativa relativa alla Polizza Inquinamento n. CP_7
ITENVC21122, con validità dal 31.10.2019 al 31.10.2022, nella quale è stato convenuto alla sezione 4
art. 3 “Inizio e termine delle garanzia” che “l'Assicurazione opera per le richieste di risarcimento
presentate all per la prima volta durante il Periodo di assicurazione, a condizione che Parte_3
l'evento che cagiona l'Inquinamento abbia avuto origine successivamente alla Data di retroattività
indicata nella Scheda di Polizza”: trattasi di condizione contrattuale non contestata dall'assicurata. Il
sinistro è stato denunciato da solo dopo la ricezione della notificazione del ricorso Controparte_4
introduttivo del presente giudizio, circostanza non contestata, nonostante essa avesse ricevuto già in pagina 10 di 12 data 6 aprile 2016 richiesta di risarcimento danni datata 16 marzo 2016 e nel 2017 fosse stata evocata nei giudizi di accertamento tecnico preventivo.
Deve rigettarsi la domanda ai sensi dell'art. 96 cpc, proposta dalla terza chiamata in causa, perché la questione ha richiesto una certa interpretazione.
Le altre questioni devono ritenersi assorbite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in conformità ai parametri del D.M. 55/2014
e con riferimento al valore accertato di € 309.854,25 a favore dell'attrice: devono, invece, compensarsi le spese concernenti l'Assicurazione per il ruolo marginale da essa svolto.
P.Q.M.
- definitivamente pronunciando;
ORDINA
al in persona del Sindaco pro tempore, e , in persona del legale Controparte_2 Controparte_4
rappresentante pro tempore, di collegare tutte le colonne di scarico degli edifici siti nell'area antistante l'area demaniale sita in Gaeta (LT) alla Via Docibile, Località Porto Antico, in conformità a quanto accertato dal CTU in sede di ATP;
CO
il in solido fra loro, al risarcimento dei danni subiti dalla soc. Controparte_11
relativamente agli anni dal 2013 al 2017, attualizzati al 30 giugno 2018, nella misura di CP_1
€ 309.854,25, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria con decorrenza dal momento del fatto illecito e fino al pagamento;
RIGETTA
la domanda di garanzia e manleva proposta da nei confronti della Controparte_4 Controparte_7
;
[...]
RIGETTA
la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dalla nei confronti di;
Controparte_7 Controparte_4
pagina 11 di 12 Condanna il e in solido fra loro, al pagamento delle spese Controparte_2 Controparte_4
processuali del presente giudizio in favore della soc. che si liquidano in complessivi € CP_1
23.300,00, di cui € 843,00 per esborsi e € 22.457,00 per onorari oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e C.p.A. come per legge;
compensa nel resto. Pone definitivamente le spese di CTU, così
come provvisoriamente liquidate nel corso di questo giudizio, a carico del e di Controparte_2
. Controparte_4
Condanna il in solido fra loro, al pagamento delle spese Controparte_2 Controparte_11
processuali relative al giudizio di Accertamento tecnico preventivo n. 2945/2017 RG in favore della soc. che si liquidano in complessi € 5.965,00 di cui € 49,00 per esborsi ed € 5.916,00 CP_1
oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e C.p.A. come per legge, oltre al rimborso delle spese di
CTU relative tale giudizio.
Cassino, 12 dicembre 2025
Il Giudice Unico
Dott. Federico Eramo
pagina 12 di 12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2013 al 2017 ed attualizzato sino al 30 giugno 2018 nella misura di € 699.891,312, o alla diversa