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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/09/2025, n. 12638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12638 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott. Paolo Goggi, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 26518 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione a seguito dell'udienza cartolare del 25.3.2025
e vertente
T R A
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Roma, Via di Santa Costanza n. 2, presso lo studio legale dell'Avv. Stefano Ruggiero, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione
Opponente
E
(P. IVA: .F.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in La Spezia, Via Paolo Emilio Taviani n.
170, presso lo studio legale degli Avv.ti Raffaele Zurlo ed Andrea Ornati, che la rappresentano e difendono giusta procura allegata al ricorso per decreto ingiuntivo
Opposta
OGGETTO: Rapporti bancari
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni, i procuratori delle parti così concludevano:
• La difesa dell'opponente: “si riporta integralmente alle conclusioni formulate nell'atto di citazione in opposizione ritualmente notificato e nelle note di trattazione scritta che qui devono intendersi integralmente trascritte e riprodotte alla lettera, chiedendo la concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di repliche.”;
1 • La difesa dell'opposta: “nel riportarsi integralmente ai propri atti, impugnano e contestano ogni avversa deduzione, eccezione e richiesta istruttoria e chiedono la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni.”.
Premesso in fatto che:
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato Parte_1
conveniva in giudizio la esponendo:
[...] Controparte_1
- che gli era stato ingiunto il pagamento dell'importo di euro 5.953,66, in relazione a un contratto di finanziamento;
- che la società cessionaria deduceva di essere creditrice nei suoi confronti in virtù di un contratto di finanziamento sottoscritto il 25 luglio 2002 in favore dell'allora Controparte_2
- che il credito derivava dal saldo debitore del c/c n. 2680066372 alla data del 31 ottobre
2016, per un importo quantificato in euro 5.953,66;
- che eccepiva la tardività della notifica del decreto ingiuntivo per decorrenza del termine di sessanta giorni ex art. 644 c.p.c., essendo stato emesso il 26 giugno 2018 e notificato solo in data 1° marzo 2021, con conseguente inefficacia del provvedimento;
- che eccepiva la mancata comunicazione, ai sensi dell'art. 1264 c.c., della cessione del credito dall'originaria creditrice a essendo stato prodotto nel Controparte_2 Controparte_1 procedimento monitorio unicamente un documento datato 30 gennaio 2017, privo di prova della spedizione e della ricezione;
- che eccepiva l'intervenuta prescrizione decennale del credito, sia per sorte capitale sia per interessi, in assenza di atti interruttivi prodotti da parte opposta;
- che eccepiva la illegittimità e/o la nullità del decreto ingiuntivo per carenza di documentazione idonea a provare l'an e il quantum debeatur, non avendo l' e la Controparte_1 prodotto contratti ed estratti conto completi e idonei a fornire la prova scritta ex Controparte_2 art. 50 T.U.B. e art. 633 c.p.c.;
- che risultava impossibile ricostruire l'andamento del rapporto fin dall'origine, non avendo mai ricevuto gli estratti conto nel corso del rapporto, né avendo la Banca mostrato condotta collaborativa;
- che i documenti prodotti dalla parte opposta, oltre a risultare carenti e sintetici, recavano firma illeggibile del dirigente certificante, circostanza che ne escludeva l'idoneità probatoria ai sensi dell'art. 50 T.U.B.;
2 - che dalle copie dei pretesi contratti emergeva l'assenza di elementi idonei a provare il quantum del saldo debitore alla data del 31 ottobre 2016, con somma ingiunta indeterminata e illiquida;
- che dall'estratto prodotto risultava indicata, in data 1° agosto 2008, una somma di euro
3.253,37 a titolo di capitale, senza specificazione delle modalità di determinazione e maturazione, con medesime carenze per interessi, spese e altre voci, rendendo il decreto ingiuntivo nullo per difetto di certezza, liquidità e determinatezza del credito ex art. 633 c.p.c.;
- che non poteva adempiere alle obbligazioni anche a causa di un sequestro illegittimo del conto corrente, che gli impediva di rispettare i termini pattuiti;
- che eccepiva la nullità del rapporto di conto corrente per mancanza di pattuizione scritta ad substantiam ex art. 117 T.U.B., non risultando sottoscritto alcun accordo sugli interessi e, comunque, essendo stata tenuta dalla e dalla cessionaria una condotta illegittima con CP_3 capitalizzazione degli interessi, applicazione di interessi ultralegali e addebito di commissioni di massimo scoperto e altre spese non pattuite;
- che risultavano nulle per mancanza di causa ex art. 1418 c.c., in relazione all'art. 1325
c.c., le clausole sulle commissioni di massimo scoperto, conteggiate e capitalizzate per tutta la durata del rapporto, secondo criteri determinanti una duplicazione degli interessi;
- che chiedeva, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., di ordinare alla banca l'esibizione degli estratti conto dall'inizio del rapporto alla chiusura e la nomina di un consulente tecnico d'ufficio per la ricostruzione del rapporto.
Concludeva, pertanto, chiedendo: “Voglia l'Ill.mo Giudice adìto, respinta ogni contraria istanza ed eccezione:
1. In via preliminare dichiarare la tardività della notifica del decreto ingiuntivo per decorrenza del termine di 60 gg dalla sua emissione e la conseguente inefficacia dello stesso;
2. In via principale nel merito, per quanto esposto in narrativa, dichiarare la nullità
o comunque l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 14576/2018 iscritto al RG 36843/18 per tutti i motivi esposti e dichiarare non dovuta dal sig. la somma ivi ingiunta;
3. in via subordinata nel merito, per quanto già Parte_1 esposto in narrativa, ridurre la somma ingiunta a quella effettivamente di legge.”.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la la quale esponeva: Controparte_1
- che il credito vantato nei confronti della parte opponente era stato oggetto di cessione nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ex artt. 1 e 4 della Legge n. 130/1999 ed art. 58 del T.U.B., i cui obblighi pubblicitari erano stati assolti mediante pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale;
3 - che subentrava nelle posizioni creditorie derivanti dai contratti oggetto di cessione, senza subentro nei singoli rapporti contrattuali da cui originavano i crediti, e senza accollo di eventuali debiti connessi al relativo esercizio;
- che, in tema di notificazione della cessione di crediti, l'art. 58 T.U.B. prevedeva, quale presupposto di efficacia nei confronti dei debitori ceduti e degli aventi causa, la pubblicazione di un avviso in Gazzetta Ufficiale, esonerando il cessionario dall'onere di notifica individuale o annotazione nei registri;
- che con raccomandata a/r n. 61611528682-5 del 30 gennaio 2017, sollecitava il pagamento della somma successivamente oggetto di ingiunzione e comunicava l'avvenuta cessione del credito, raccomandata che parte opponente non ritirava;
- che il conto corrente era stato classificato “a sofferenza”, con apertura di distinto rapporto nel quale si registravano le operazioni dare/avere tra cliente e CP_3
- che, come risultava dall'estratto conto allegato, alla data del 1° agosto 2008 i rapporti erano ancora in essere, circostanza che rendeva infondata l'eccezione di prescrizione;
- che il credito azionato in sede monitoria era certo, liquido ed esigibile, e che il contratto depositato riportava tutte le condizioni economiche pattuite e sottoscritte dalle parti, da cui derivava la determinazione dell'importo dopo contabilizzazione dei versamenti;
- che il decreto ingiuntivo era stato ottenuto sulla base di estratto conto autenticato da un funzionario della Banca creditrice, corredato da certificazione di conformità alle scritture contabili e attestazione di verità e liquidità del credito;
- che le contestazioni relative al presunto anatocismo erano formulate in modo generico, prive di riscontri documentali e che, quindi, risultava provata la loro infondatezza e natura dilatoria;
- che parte opponente non aveva contestato la sottoscrizione apposta sul contratto di finanziamento, con conseguente pacifica esistenza del vincolo contrattuale;
-che, pertanto, chiedeva il rigetto di tutte le domande avanzate da parte opponente.
Concludeva, pertanto, chiedendo: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, In via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, condannare il sig. al pagamento in favore di Parte_1 della somma di € 5.953,66 oltre interessi legali sulla sola sorte capitale. In via CP_1 subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, il Sig. al pagamento in Parte_1 favore della società della diversa, maggiore o minore somma che risulterà Controparte_1
4 all'esito dell'espletanda attività istruttoria. In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre
Iva e Cpa, nonché successive occorrende.”.
La causa, istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti, era trattenuta in decisione a seguito dell'udienza cartolare del 25.3.2025, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
OSSERVA IN DIRITTO
L'opposizione è fondata e deve essere accolta per le seguenti ragioni.
Ed invero, in assorbimento di tutte le altre domande ed eccezioni formulate dalle parti,
l'opposta non ha fornito la prova del proprio credito oggetto della pretesa di pagamento.
In termini generali, devesi ricordare che il giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c. è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c. Pertanto, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza -e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato- mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria.
Invero, dall'art. 2697 c.c. -che richiede all'attore la prova del diritto fatto valere ed al convenuto la prova della modificazione o dell'estinzione dello stesso- si desume il principio della presunzione di persistenza del diritto: in forza di tale principio, pacificamente applicabile all'ipotesi della domanda di adempimento, ove il creditore dia la prova della fonte negoziale o legale della propria pretesa, la persistenza del credito si presume ed è, dunque, sul debitore che grava l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa (in tal senso,
Cass. Civ. Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533; conf., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 13 giugno 2006, n. 13674; Cass. Civ., Sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615).
Nella fattispecie concreta, la parte opposta ha chiesto l'emissione del decreto ingiuntivo producendo un estratto conto sofferenziale ex art. 50 TUB, con decorrenza 1.8.2008, senza depositare, nemmeno nell'odierno giudizio di opposizione - come era a ciò onerata in virtù dei principi sopra richiamati - la totalità degli estratti conto relativi al rapporto bancario oggetto di contenzioso, che ha avuto origine il 26.7.2002 (cfr. doc. 5 fasc. monitorio).
5 Invero, come precisato dalla Suprema Corte, “nei rapporti bancari in conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità, per mancanza dei requisiti di legge, della pattuizione di interessi ultralegali a carico del correntista, la rideterminazione del saldo del conto deve avvenire attraverso i relativi estratti a partire dalla data della sua apertura, così effettuandosi l'integrale ricostruzione del dare e dell'avere, con applicazione del tasso legale, sulla base di dati contabili certi in ordine alle operazioni ivi registrate, inutilizzabili, invece, rivelandosi, a tal fine, criteri presuntivi od approssimativi” (Cass. n. 20693 del 13/10/2016; Cass. n. 21597 del 20/09/2013).
L'opposta, dunque, a fronte della precipua eccezione sollevata dall'opponente al riguardo e tenuto conto che è oggetto di contestazione, tra le altre cose, la valida pattuizione di interessi ultralegali, ha omesso di dare integrale dimostrazione del credito vantato.
Tale conclusione rende assolutamente superfluo l'esame delle ulteriori contestazioni sollevate dalle parti. Ed invero, secondo l'orientamento della Suprema Corte, le controversie possono essere definite sulla base della c.d. “ragione più liquida”, in base al quale la domanda può essere decisa sulla base della soluzione di una questione assorbente senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre. Così la sentenza resa a Sezioni Unite dalla Suprema Corte di Cassazione, n. 9936 dell'8.05.2015: “In applicazione del principio processuale della “ragione più liquida” – desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. – deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale. ((Nella specie, la S.C., sebbene il ricorrente avesse formulato l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano, ha dichiarato l'infondatezza di una domanda risarcitoria ex art. 2051 cod. civ., avendo ravvisato l'origine dell'evento dannoso in una utilizzazione impropria della "res" da parte del danneggiato)”; e ancora: “Il principio della “ragione più liquida”, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre”,
(Cass. Sez.
6 - L, Sentenza n. 12002 del 28/05/2014.
In definitiva, attesa la mancanza di prova del credito vantato da parte opposta, l'opposizione merita accoglimento e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo n. 14576/2018, emesso dal Tribunale di
Roma il 25.06.2018, deve essere revocato.
6 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, ai sensi del
D.M. 147/2022, secondo il valore minimo dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in persona del Giudice Unico, definitivamente decidendo nella causa civile come sopra promossa, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così provvede:
1) In accoglimento della opposizione formulata da dispone la revoca del Parte_1 decreto ingiuntivo n. 14576/2018, emesso dal Tribunale di Roma il 25.06.2018;
2) Condanna parte opposta alla rifusione delle spese di lite in favore di parte opponente, liquidate in € 118,50 per esborsi ed € 2.540,00, per compensi, oltre rimb. spese generali ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 16.9.2025
Il Giudice
Dott. Paolo Goggi
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