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Sentenza 19 giugno 2024
Sentenza 19 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 19/06/2024, n. 307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 307 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2024 |
Testo completo
N.R.G. 108/2024
TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro VERBALE DELLA CAUSA tra
Parte_1 PARTE RICORRENTE e
CP_1
PARTE RESISTENTE Oggi 19/06/2024, alle ore 13:18, innanzi al dott. Francesco Manfredi, sono comparsi: Per 'Avv. CHESSA SEBASTIANO. Parte_1
Per contumace. CP_1
L'a alla pec ed al verbale notificato al fondo di previdenza complementare. Dichiara che il Fondo di Previdenza complementare non ha fornito riscontro alla richiesta di integrazione documentale del Giudice. Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione,
p.q.m.
invita la parte alla discussione. Parte ricorrente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per l'accoglimento della domanda. Le parti discutono rassegnando le rispettive conclusioni e riportandosi ai rispettivi atti Il Giudice Trattiene la causa in decisione ed all'esito della Camera di Consiglio pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, in assenza delle parti.
Il Giudice
dott. Francesco Manfredi
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro. Il Tribunale di Lodi, nella persona del Giudice dott. Francesco Manfredi ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio dell'odierna udienza, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 108/2024 promossa da: (C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. CHESSA Parte_1 C.F._1 cui st iciliato, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte ricorrente contro
(C.F. ), contumace;
CP_1 C.F._2
Parte resistente Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 08/02/2024, a convenuto Parte_1 CP_1 quale titolare della omonima impresa individuale, davanti al Tribunale di Lodi in funzione di
[...]
Giudice del Lavoro, deducendo:
- di aver lavorato alle dipendenze dell'impresa individuale per il periodo dal gennaio 2022 al 30.07.2023, inquadrato nel livello 2 del CCNL “Terziario”, mansioni di commesso magazziniere, in prosecuzione del rapporto di lavoro, ex art. 2112 c.c., instaurato con diverso datore a far data dal 28.11.1988;
- dell'adesione al fondo di previdenza complementare “INTESA SANPAOLO VITA”, con destinazione al medesimo dei ratei di Tfr maturati ogni mese;
- dell'inadempimento imputabile a controparte e consistente nell'omesso versamento della retribuzione del mese di agosto 2023 e delle competenze di fine rapporto, nonché del TFR maturato e rimasto in azienda;
- della prova scritta del credito, risultante dai cedolini paga di agosto e settembre 2023;
- del secondo inadempimento imputabile a controparte e consistente nell'omesso versamento dei ratei di TFR, pur trattenuti ogni mese, al fondo di previdenza complementare e relativi al periodo da gennaio 2022 alla data di cessazione del rapporto. Il ricorrente ha precisato che gli ultimi versamenti effettuati dalla impresa individuale sono imputabili agli anni 2020-2021.
Parte ricorrente ha domandato di accertare il proprio credito retributivo, di competenze di fine rapporto e di ratei di TFR non versati al fondo di previdenza e di condannare controparte a corrispondere in suo favore i seguenti importi lordi: - € 19.011,72 a titolo di retribuzione per il mese di agosto 2023; - € 39.264,33 a titolo 1 di T.F.R. maturato e rimasto in azienda.
Ha domandato la condanna della datrice di lavoro al pagamento al fondo del TFR trattenuto e non versato per i mesi da gennaio 2022 al 30.07.2023, per complessivi € 3.883,46, a titolo di ratei di TFR;
con vittoria di spese e compensi, da distrarsi.
L'impresa individuale non si è costituita nel presente giudizio nonostante la regolare notificazione telematica nei suoi confronti ed il Giudice ne ha dichiarato la contumacia.
All'udienza del 17.04.2024 il Giudice ha ordinato al Fondo di Controparte_2
di fornire documentazione attestante la sussistenza o no di eventuali versamenti delle quote di TFR
[...] imputabili al datore di lavoro, onerando il ricorrente della notifica.
La causa è stata istruita mediante i documenti prodotti.
All'odierna udienza, previa presa d'atto del mancato riscontro del Fondo di Previdenza Complementare, all'esito della discussione, il Giudice ha deciso la causa mediante lettura del dispositivo e delle contestuali ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il ricorso merita accoglimento.
a) Retribuzione e TFR;
Parte ricorrente ha dimostrato – in base alla documentazione prodotta- la sussistenza, durata e tipologia del rapporto di lavoro alle dipendenze della resistente (v. dati di cui alle buste paga in atti).
Dai listini paga prodotti emergono una serie di elementi di rilievo quali la data di assunzione convenzionale, la qualifica posseduta, la mansione, la sede di lavoro.
Provata la fonte negoziale, il ricorrente ha dimostrato an e quantum del credito vantato a titolo di TFR maturato al 30.07.2023 e di retribuzione del mese di agosto 2023 non corrisposti, la cui prova è offerta dai listini paga (doc. n. 6 ric.).
Parte ricorrente ha dedotto l'inadempimento del datore di lavoro al pagamento delle retribuzioni e del TFR
e la resistente, rimasta contumace, non ha fornito prova di aver adempiuto alla propria obbligazione.
È onere della resistente fornire prova dell'avvenuto adempimento degli obblighi retributivi, in base ai principi generali in materia, costantemente ribaditi dalla giurisprudenza: “spetta al datore di lavoro, il quale non possa provare di aver corrisposto la retribuzione dovuta al dipendente mediante la normale documentazione liberatoria data dalle regolamentari buste-paga recanti la firma dell'accipiente, fornire la prova rigorosa dei relativi pagamenti che abbia in effetti eseguito in relazione ai singoli crediti vantati dal lavoratore e della cui sussistenza sia stata acquisita la dimostrazione” (v. cass. civ. sez. lav. sent. n. 4512 del 1992); v. anche “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento […]”(così, Cass. civ. Sez. Unite, 30/10/2001, sent. n. 13533; cfr. Cass. civ. Sez. II
2 Ord., 27/02/2023, n. 5853).
La resistente non ha assolto all'onere della prova circa il fatto estintivo della altrui pretesa (es. dimostrando l'avvenuto pagamento).
Pertanto, in virtù della fondatezza del ricorso, controparte deve essere condannata al pagamento della somma di € 19.011,72 a titolo di retribuzione per il mese di agosto 2023 e di € 39.264,33 a titolo di T.F.R. maturato e rimasto in azienda (come da listini paga); il tutto oltre rivalutazione ed interessi legali dal dì del dovuto al saldo effettivo.
b) Fondo di previdenza;
Il ricorrente ha documentato la propria adesione al fondo di previdenza complementare “ Controparte_2
, producendo il modulo di adesione datato 09.06.2014 (doc. n. 3 ric.), adesione del resto comprovata
[...] dai versamenti fatti dal datore di lavoro delle quote di TFR trattenute in busta paga e destinate al fondo, fino a tutto il 2021 (docc. nn. 4 e 5 ric.).
È documentale che i versamenti effettuati nel corso del 2022 fossero imputabili al 2020 ed al 2021.
Il ricorrente in questa sede lamenta l'omesso versamento delle quote di TFR maturate ogni mese al fondo di previdenza per tutto il 2022 fino alla data di cessazione del rapporto nel 2023.
La domanda è fondata.
Non può che condividersi quanto espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “in tema di fondi pensione complementari, stante la distinzione del rapporto tra lavoratore e datore di lavoro - da cui il primo trae, con una parte della propria retribuzione, le risorse per la contribuzione o il conferimento delle quote di TFR maturando - e quello tra lavoratore
e Fondo di previdenza complementare - di natura contrattuale per il conseguimento di una prestazione previdenziale integrativa, da parte del lavoratore medesimo, attraverso l'investimento da parte del Fondo - il datore di lavoro assume l'obbligo, sulla base di un mandato ricevuto dal lavoratore e salvo che non risulti dallo statuto del Fondo una cessione del credito, di accantonare e versare ad esso la contribuzione o il TFR maturando conferito” (Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 28.06.2023, n. 18477).
Il lavoratore è legittimato ad agire in giudizio per pretendere che il datore effettui il versamento delle quote di TFR, in quanto titolare esclusivo del diritto di credito.
Il lavoratore delegante ha la legittimazione esclusiva ad agire in giudizio nei confronti del datore di lavoro
(delegato) per l'omesso versamento del TFR al fondo (delegatario).
Il Fondo di Previdenza, nella suddetta ricostruzione, è privo di legittimazione passiva ed infatti non è stato evocato in giudizio.
Nel caso di specie, è documentale che vi sia stato un accantonamento di quote di TFR in favore del ricorrente e che il datore di lavoro non insolvente, in virtù di un rapporto di mandato nell'ambito di una delegazione di pagamento, non risultando alcuna cessione del credito, sarebbe stato obbligato a versare tale ammontare al fondo di previdenza complementare.
Nessun versamento risulta effettuato dal datore di lavoro al fondo.
3 La sussistenza e l'ammontare dell'inadempimento datoriale, per vero, vengono confermati dal silenzio serbato dal Fondo alla richiesta di integrazione documentale, ritualmente notificata nei termini dal ricorrente
(notifica a mezzo pec perfezionatasi in data 18.04.2024).
Trattandosi di inadempimento contrattuale, sarebbe stato onere del datore di lavoro (rimasto contumace) offrire prova dell'avvenuto versamento del TFR al fondo di previdenza complementare come risultante dalla busta paga e dalla certificazione unica.
Consegue che il datore di lavoro deve essere condannato, in favore del lavoratore, al versamento al fondo di previdenza complementare dell'importo preteso, nella misura di € 3.883,46 a titolo di accantonamento TFR, oltre interessi e rivalutazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza del contumace e vengono liquidate come da dispositivo giusta le previsioni del D.M. 55/2014 (mod. dal D.M. 37/2018 e ss. mod.), considerando il valore della domanda e pertanto lo scaglione della controversia, la natura di lavoro, i parametri minimi per la scarsa complessità delle questioni di fatto e di diritto, detratta la liquidazione per la fase istruttoria, non effettivamente svoltasi ai sensi dell'art. 4 c. 1 e 5 del D.M. cit.
Con distrazione dei compensi in favore dell'avv. Sebastiano Chessa, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie il ricorso e per l'effetto:
o condanna impresa individuale Gatti a pagare al ricorrente i seguenti importi lordi: CP_1
▪ € 19.011,72 a titolo di retribuzione per il mese di agosto 2023;
▪ € 39.264,33 a titolo di TFR maturato e rimasto in azienda;
oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
o condanna impresa individuale a pagare al CP_1 Controparte_3
l'importo di € 3.883,46 a titolo di TFR destinato alla previdenza, oltre
[...] interessi dal dovuto al soddisfo;
- condanna altresì la parte contumace al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 5.400,00 per competenze professionali, oltre spese generali 15%, oltre
I.V.A. qualora dovuta, C.p.a. come per legge;
compensi distratti in favore dell'avv. Chessa, antistatario.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Così deciso in Lodi, il 19 giugno 2024
Il Giudice del Lavoro dott. Francesco Manfredi
NOTA
4 La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al d.lgs. 30.6.2003 n. 196 e ss. modificazioni e integrazioni.
5
TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro VERBALE DELLA CAUSA tra
Parte_1 PARTE RICORRENTE e
CP_1
PARTE RESISTENTE Oggi 19/06/2024, alle ore 13:18, innanzi al dott. Francesco Manfredi, sono comparsi: Per 'Avv. CHESSA SEBASTIANO. Parte_1
Per contumace. CP_1
L'a alla pec ed al verbale notificato al fondo di previdenza complementare. Dichiara che il Fondo di Previdenza complementare non ha fornito riscontro alla richiesta di integrazione documentale del Giudice. Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione,
p.q.m.
invita la parte alla discussione. Parte ricorrente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per l'accoglimento della domanda. Le parti discutono rassegnando le rispettive conclusioni e riportandosi ai rispettivi atti Il Giudice Trattiene la causa in decisione ed all'esito della Camera di Consiglio pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, in assenza delle parti.
Il Giudice
dott. Francesco Manfredi
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro. Il Tribunale di Lodi, nella persona del Giudice dott. Francesco Manfredi ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio dell'odierna udienza, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 108/2024 promossa da: (C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. CHESSA Parte_1 C.F._1 cui st iciliato, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte ricorrente contro
(C.F. ), contumace;
CP_1 C.F._2
Parte resistente Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 08/02/2024, a convenuto Parte_1 CP_1 quale titolare della omonima impresa individuale, davanti al Tribunale di Lodi in funzione di
[...]
Giudice del Lavoro, deducendo:
- di aver lavorato alle dipendenze dell'impresa individuale per il periodo dal gennaio 2022 al 30.07.2023, inquadrato nel livello 2 del CCNL “Terziario”, mansioni di commesso magazziniere, in prosecuzione del rapporto di lavoro, ex art. 2112 c.c., instaurato con diverso datore a far data dal 28.11.1988;
- dell'adesione al fondo di previdenza complementare “INTESA SANPAOLO VITA”, con destinazione al medesimo dei ratei di Tfr maturati ogni mese;
- dell'inadempimento imputabile a controparte e consistente nell'omesso versamento della retribuzione del mese di agosto 2023 e delle competenze di fine rapporto, nonché del TFR maturato e rimasto in azienda;
- della prova scritta del credito, risultante dai cedolini paga di agosto e settembre 2023;
- del secondo inadempimento imputabile a controparte e consistente nell'omesso versamento dei ratei di TFR, pur trattenuti ogni mese, al fondo di previdenza complementare e relativi al periodo da gennaio 2022 alla data di cessazione del rapporto. Il ricorrente ha precisato che gli ultimi versamenti effettuati dalla impresa individuale sono imputabili agli anni 2020-2021.
Parte ricorrente ha domandato di accertare il proprio credito retributivo, di competenze di fine rapporto e di ratei di TFR non versati al fondo di previdenza e di condannare controparte a corrispondere in suo favore i seguenti importi lordi: - € 19.011,72 a titolo di retribuzione per il mese di agosto 2023; - € 39.264,33 a titolo 1 di T.F.R. maturato e rimasto in azienda.
Ha domandato la condanna della datrice di lavoro al pagamento al fondo del TFR trattenuto e non versato per i mesi da gennaio 2022 al 30.07.2023, per complessivi € 3.883,46, a titolo di ratei di TFR;
con vittoria di spese e compensi, da distrarsi.
L'impresa individuale non si è costituita nel presente giudizio nonostante la regolare notificazione telematica nei suoi confronti ed il Giudice ne ha dichiarato la contumacia.
All'udienza del 17.04.2024 il Giudice ha ordinato al Fondo di Controparte_2
di fornire documentazione attestante la sussistenza o no di eventuali versamenti delle quote di TFR
[...] imputabili al datore di lavoro, onerando il ricorrente della notifica.
La causa è stata istruita mediante i documenti prodotti.
All'odierna udienza, previa presa d'atto del mancato riscontro del Fondo di Previdenza Complementare, all'esito della discussione, il Giudice ha deciso la causa mediante lettura del dispositivo e delle contestuali ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il ricorso merita accoglimento.
a) Retribuzione e TFR;
Parte ricorrente ha dimostrato – in base alla documentazione prodotta- la sussistenza, durata e tipologia del rapporto di lavoro alle dipendenze della resistente (v. dati di cui alle buste paga in atti).
Dai listini paga prodotti emergono una serie di elementi di rilievo quali la data di assunzione convenzionale, la qualifica posseduta, la mansione, la sede di lavoro.
Provata la fonte negoziale, il ricorrente ha dimostrato an e quantum del credito vantato a titolo di TFR maturato al 30.07.2023 e di retribuzione del mese di agosto 2023 non corrisposti, la cui prova è offerta dai listini paga (doc. n. 6 ric.).
Parte ricorrente ha dedotto l'inadempimento del datore di lavoro al pagamento delle retribuzioni e del TFR
e la resistente, rimasta contumace, non ha fornito prova di aver adempiuto alla propria obbligazione.
È onere della resistente fornire prova dell'avvenuto adempimento degli obblighi retributivi, in base ai principi generali in materia, costantemente ribaditi dalla giurisprudenza: “spetta al datore di lavoro, il quale non possa provare di aver corrisposto la retribuzione dovuta al dipendente mediante la normale documentazione liberatoria data dalle regolamentari buste-paga recanti la firma dell'accipiente, fornire la prova rigorosa dei relativi pagamenti che abbia in effetti eseguito in relazione ai singoli crediti vantati dal lavoratore e della cui sussistenza sia stata acquisita la dimostrazione” (v. cass. civ. sez. lav. sent. n. 4512 del 1992); v. anche “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento […]”(così, Cass. civ. Sez. Unite, 30/10/2001, sent. n. 13533; cfr. Cass. civ. Sez. II
2 Ord., 27/02/2023, n. 5853).
La resistente non ha assolto all'onere della prova circa il fatto estintivo della altrui pretesa (es. dimostrando l'avvenuto pagamento).
Pertanto, in virtù della fondatezza del ricorso, controparte deve essere condannata al pagamento della somma di € 19.011,72 a titolo di retribuzione per il mese di agosto 2023 e di € 39.264,33 a titolo di T.F.R. maturato e rimasto in azienda (come da listini paga); il tutto oltre rivalutazione ed interessi legali dal dì del dovuto al saldo effettivo.
b) Fondo di previdenza;
Il ricorrente ha documentato la propria adesione al fondo di previdenza complementare “ Controparte_2
, producendo il modulo di adesione datato 09.06.2014 (doc. n. 3 ric.), adesione del resto comprovata
[...] dai versamenti fatti dal datore di lavoro delle quote di TFR trattenute in busta paga e destinate al fondo, fino a tutto il 2021 (docc. nn. 4 e 5 ric.).
È documentale che i versamenti effettuati nel corso del 2022 fossero imputabili al 2020 ed al 2021.
Il ricorrente in questa sede lamenta l'omesso versamento delle quote di TFR maturate ogni mese al fondo di previdenza per tutto il 2022 fino alla data di cessazione del rapporto nel 2023.
La domanda è fondata.
Non può che condividersi quanto espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “in tema di fondi pensione complementari, stante la distinzione del rapporto tra lavoratore e datore di lavoro - da cui il primo trae, con una parte della propria retribuzione, le risorse per la contribuzione o il conferimento delle quote di TFR maturando - e quello tra lavoratore
e Fondo di previdenza complementare - di natura contrattuale per il conseguimento di una prestazione previdenziale integrativa, da parte del lavoratore medesimo, attraverso l'investimento da parte del Fondo - il datore di lavoro assume l'obbligo, sulla base di un mandato ricevuto dal lavoratore e salvo che non risulti dallo statuto del Fondo una cessione del credito, di accantonare e versare ad esso la contribuzione o il TFR maturando conferito” (Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 28.06.2023, n. 18477).
Il lavoratore è legittimato ad agire in giudizio per pretendere che il datore effettui il versamento delle quote di TFR, in quanto titolare esclusivo del diritto di credito.
Il lavoratore delegante ha la legittimazione esclusiva ad agire in giudizio nei confronti del datore di lavoro
(delegato) per l'omesso versamento del TFR al fondo (delegatario).
Il Fondo di Previdenza, nella suddetta ricostruzione, è privo di legittimazione passiva ed infatti non è stato evocato in giudizio.
Nel caso di specie, è documentale che vi sia stato un accantonamento di quote di TFR in favore del ricorrente e che il datore di lavoro non insolvente, in virtù di un rapporto di mandato nell'ambito di una delegazione di pagamento, non risultando alcuna cessione del credito, sarebbe stato obbligato a versare tale ammontare al fondo di previdenza complementare.
Nessun versamento risulta effettuato dal datore di lavoro al fondo.
3 La sussistenza e l'ammontare dell'inadempimento datoriale, per vero, vengono confermati dal silenzio serbato dal Fondo alla richiesta di integrazione documentale, ritualmente notificata nei termini dal ricorrente
(notifica a mezzo pec perfezionatasi in data 18.04.2024).
Trattandosi di inadempimento contrattuale, sarebbe stato onere del datore di lavoro (rimasto contumace) offrire prova dell'avvenuto versamento del TFR al fondo di previdenza complementare come risultante dalla busta paga e dalla certificazione unica.
Consegue che il datore di lavoro deve essere condannato, in favore del lavoratore, al versamento al fondo di previdenza complementare dell'importo preteso, nella misura di € 3.883,46 a titolo di accantonamento TFR, oltre interessi e rivalutazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza del contumace e vengono liquidate come da dispositivo giusta le previsioni del D.M. 55/2014 (mod. dal D.M. 37/2018 e ss. mod.), considerando il valore della domanda e pertanto lo scaglione della controversia, la natura di lavoro, i parametri minimi per la scarsa complessità delle questioni di fatto e di diritto, detratta la liquidazione per la fase istruttoria, non effettivamente svoltasi ai sensi dell'art. 4 c. 1 e 5 del D.M. cit.
Con distrazione dei compensi in favore dell'avv. Sebastiano Chessa, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie il ricorso e per l'effetto:
o condanna impresa individuale Gatti a pagare al ricorrente i seguenti importi lordi: CP_1
▪ € 19.011,72 a titolo di retribuzione per il mese di agosto 2023;
▪ € 39.264,33 a titolo di TFR maturato e rimasto in azienda;
oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
o condanna impresa individuale a pagare al CP_1 Controparte_3
l'importo di € 3.883,46 a titolo di TFR destinato alla previdenza, oltre
[...] interessi dal dovuto al soddisfo;
- condanna altresì la parte contumace al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 5.400,00 per competenze professionali, oltre spese generali 15%, oltre
I.V.A. qualora dovuta, C.p.a. come per legge;
compensi distratti in favore dell'avv. Chessa, antistatario.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Così deciso in Lodi, il 19 giugno 2024
Il Giudice del Lavoro dott. Francesco Manfredi
NOTA
4 La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al d.lgs. 30.6.2003 n. 196 e ss. modificazioni e integrazioni.
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