Sentenza 10 marzo 2025
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- 1. La casa coniugale è assegnata al genitore convivente con il figlioAccesso limitatoCarla Nassetti · https://www.altalex.com/ · 15 aprile 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 10/03/2025, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott. ssa Elvira Bellantoni
-- Presidente-
2) dott. Carmine Esposito
- Giudice -
3) dott.ssa Marianna Frangiosa - Giudice rel. -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 216 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: separazione giudiziale e divorzio contenzioso vertente
TRA
C.F. 1 ) rappresentata e difesa giusta Parte 1 procura in atti dall'avv. Andrea Ingenito, presso il cui studio in Portici al C.so
Garibaldi nr. 179;
ricorrente
E
Controparte_1 C.F. 2 ) rappresentato e difeso, giusta procura in calce al presente atto, dall'avv. Sebastiano Pagano presso il cui studio sito in San Giorgio a Cremano alla Via De Lauzieres n. 28 è elettivamente domiciliato resistente
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Vallo della Lucania,
interventore ex lege
CONCLUSIONI
Come da verbale di causa del 21.11.2024 qui da intendersi integralmente richiamato.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15.02.2024, l'odierna parte ricorrente, la signora adiva l'intestato Tribunale esponendo in punto di fatto: di Parte_1
aver contratto matrimonio concordatario con l'odierno resistente il sig. CP_1
[...] in data 18.09.1993; che dal suddetto matrimonio nascevano due figlie, in data 21.10.1994 Per 1 e in data 24.05.2000 ER 2 ; che solo la maggiore delle figlie, oramai coniugata, è autosufficiente economicamente e risiede in Portici (NA), mentre la più giovane risiede insieme alla madre nella ex casa coniugale in Portici
(NA) al C.so Garibaldi nr. 254, immobile in comproprietà dei coniugi su cui grava al momento mutuo ipotecario;
che il sig. di professione Controparte 1
consulente aziendale, ha trasferito la propria residenza altrove e in particolare in
Agropoli; che l'unione nata sotto i migliori auspici naufragava, non convivendo più
i coniugi insieme da tempo per comportamenti imputabili solo al marito e al suo comportamento aggressivo e dispotico esitato nell'abbandono del tetto coniugale nel gennaio 2021; che la ricorrente ha notevoli difficoltà economiche in quanto provvede da sola al sostentamento della figlia ER_2 ancora non autosufficiente economicamente: Tanto premesso in punto di fatto concludeva affinchè l'intestato
Tribunale In via preliminare, in ragione del pregiudizio imminente e irreparabile meglio descritto in narrativa e in forza del disposto di cui all'art. 473-bis. 15 c.p.c., adottare i provvedimenti indifferibili, fissando apposita udienza per la loro conferma;
In via principale: dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati;
B) All'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
C) Stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi;
D) Stabilire che per il mantenimento ordinario della figlia ER 2
e in ragione delle circostanze menzionate, il sig. Controparte_1 corrisponderà all'altro genitore l'importo mensile di euro 250,00, anticipatamente ed entro il giorno 5 di ogni mese;
tale importo sarà rivalutato annualmente in base agli indici
ISTAT;E) Stabilire che entrambi i coniugi parteciperanno al 50% al pagamento delle spese straordinarie espressamente concordate;
F) Stabilire che la casa coniugale sita in Portici (NA) al Corso Garibaldi n. 254, di proprietà di entrambi i coniugi, sia assegnata alla ricorrente sig.ra che la abiterà con la figlia Parte 1 Per 2 maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente;
G) Con vittoria di
,
spese, competenze ed onorari della presente causa, oltre oneri di legge.
Ritenuti insussistenti i presupposti per l'adozione di provvedimenti indifferibili ai sensi dell'art. 473-bis 15 c.p.c. invero neanche specificamente indicati, veniva fissata udienza delegata per 23.05.2024, poi, rinviata su istanza congiunta delle parti fuori udienza, al 10.7.2024. Si costituiva quindi in data 18.4.2024 l'odierno resistente il sig. Controparte_1 il quale contestava l'avverso dedotto anche in merito alle cause che avevano determinato il naufragio della convivenza, individuate secondo la sua prospettazione difensiva, in una relazione extra coniugale della moglie e nella mancanza di assistenza avuta durante il periodo della sua convalescenza successiva al suo ricovero ospedaliero risalente al dicembre dell'anno 2021 dove egli si determinò di far rientro presso la sua famiglia di origine per avere sostegno. Contestava, altresì, che la figlia più giovane, ER_2 allo stato di circa anni 24, fosse da ritenersi non autosufficiente economicamente in quanto ella è, allo stato, laureata, professionalmente e fattivamente qualificata oltre ad aver stipulato un contratto lavorativo versato in atti dalla stessa controparte. Tanto premesso, insisteva affinchè il Tribunale "Accertare e dichiarare, anche con sentenza non definitiva, la separazione personale dei coniugi ed, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza che si sia pronunciata a riguardo, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra le parti;
II. Accertare e dichiarare che ognuno dei coniugi provvederà autonomamente al proprio mantenimento risultandone perfettamente in grado III. Rigettare qualsiasi richiesta di contribuzione al mantenimento ordinario e straordinario della figlia
Persona 3 in quanto economicamente autosufficiente;
IV. Rigettare la richiesta di assegnazione della casa coniugale per le motivazioni addotte nel corpo dell'atto; V. Condannare la sig.ra in ragione del principio della Parte 1
,
soccombenza rispetto alle domande poste, al pagamento delle spese e dei compensi di lite, con attribuzione al sottoscritto procuratore;
VI. In via del tutto subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui la figlia Persona 3 venga considerata come non in grado di provvedere economicamente alle proprie esigenze, si chiede l'assegnazione della casa coniugale".
All'udienza del 10.7.2024 esperito il tentativo di conciliazione, il Giudice delegato adottava i seguenti provvedimenti provvisori: “autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
▪ assegna la casa familiare sita in Portici al Corso
Garibaldi nr. 254, alla sig.ra quale genitore convivente con la Parte 1
figlia ER_2 maggiorenne ma economicamente non autosufficiente;
▪ dispone che il
,
sig. Controparte_1 versi alla signora Parte 1 entro il 5 di ogni mese l'importo di euro 250,00 da rivalutare per il mantenimento della figlia ER_2 dispone che il sig. Controparte_1 annualmente secondo gli indici ISTAT;
provveda al pagamento delle spese straordinarie contratte nell'interesse della figlia nella misura del 50% ove previamente concordate o documentate ed urgenti”.
1. Sulla domanda di separazione giudiziale
Ritiene il Collegio che le risultanze di causa abbiano ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, la gravità delle accuse che un coniuge ha rivolto all'altro,
l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una riconciliazione ( cfr. verbale di comparizione personale delle parti davanti al giudice delegato) e la perdurante cessazione della convivenza da diversi anni antecedentemente all'instaurazione del presente giudizio costituiscono tutti elementi che provano il venire meno, tra i coniugi, di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
E' appena il caso di precisare che nessuna delle parti ha formalmente avanzato, nonostante le accuse mosse circa l'addebitabilità della separazione, domanda di addebito per cui il Tribunale ritiene di non dover statuire nulla in merito in assenza di domanda.
2. Sulla domanda di mantenimento della figlia Per 2
Dall'unione dei coniugi Parte 2 "come è noto, sono nate due figlie, la prima pacificamente autosufficiente in quanto sposata, la seconda, di anni 24, Per 2 .
Su quest'ultima non vi è accordo fra le parti circa il raggiungimento o meno della sua piena autosufficienza economica.
In tema di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne da parte del genitore non convivente, è noto che, per giurisprudenza prevalente della Suprema Corte (ex multis Cass. sez. 1^ n. 40282/2021) lo svolgimento di un'attività retribuita, ancorché prestata in esecuzione di contratto di lavoro a tempo determinato, può costituire un elemento rappresentativo della capacità del figlio di procurarsi un'adeguata fonte di reddito, e quindi della raggiunta autosufficienza economica, fermo restando che non ogni attività lavorativa a tempo determinato è idonea a dimostrare il raggiungimento della menzionata autosufficienza economica, che può essere esclusa dalla breve durata del rapporto o dalla ridotta misura della retribuzione.
Nel caso di specie, il contratto pacificamente stipulato dalla figlia della coppia, con decorrenza dal 15.5.2023 ha una durata predeterminata di un anno (per quanto rinnovabile tacitamente) e il corrispettivo è subordinato pacificamente al numero delle ore effettuate. Non sono, quindi, stati allegati a parere del Collegio allo stato elementi idonei a far ritenere raggiunta una completa autosufficienza economica.
Non può difatti tacersi che non veniva contestato dal sig. CP_1 all'udienza in cui veniva sentito che i redditi percepiti dalla figlia in forza del contratto di collaborazione prodotto fossero limitati per l'anno precedente ad un ammontare di
€. 11.000,00 lordi e che la figlia stesse maturando la volontà di mettersi in proprio, circostanza prospettata, invero, solo come un mero progetto ancora in divenire. Del resto, a parere del Tribunale, la consapevolezza del non completo e pieno raggiungimento di una autosufficienza della figlia più giovane della coppia da parte del padre si rende evidente anche dalle dichiarazioni rese dallo stesso in occasione dell'udienza celebrata dinanzi al giudice delegato, ove egli dichiarava che in costanza del suddetto rapporto lavorativo si era reso disponibile ad aiutare Per_2 per i mesi in cui ella non prestava attività lavorativa
- in particolare il mese di agosto (cfr. verbale del 10.7.2024).
Deve, tra l'altro, considerarsi il pacifico non perfezionamento del corso di studio della giovane di appena anni 24, la quale risulta avere iniziato solo di recente e per il presente anno accademico in corso un percorso di specializzazione, necessario per lavorare presso strutture pubbliche, avendo conseguito solo in data 20.4.2023 la laurea triennale.
Si ritiene, pertanto, che l'autosufficienza economica non possa che valutarsi in corrispondenza delle personali aspirazioni della ragazza, tenuto conto della sua giovane età e dell'incapacità della stessa di sostenersi per il prosieguo degli studi solo con i propri introiti (cfr. schermate di messaggistica tra Per 2 e il padre non contestate dal resistente).
Ed è appena il caso di precisare, infine, che in merito all'istanza di rimessione in istruttoria avanzata con nota dell'8.11.2024 dalla difesa del sig. CP_1 , al fine di consentire l'esibizione dei redditi maturati dalla figlia nel corso dell'ultimo anno, la stessa si palesi del tutto tardiva in assenza di istanza di rimessione in termini che ne giustifichi l'accoglimento. Non può difatti tacersi come la comunicazione inviata all' Controparte_2 solo in data 24.10.2024, e volta a giustificare un ordine di esibizione a seguito del diniego opposto, avrebbe dovuto essere inoltrata, trattandosi di rapporto lavorativo in corso già all'epoca dell'instaurazione del giudizio, nei termini della costituzione del giudizio.
In ordine alla misura del contributo paterno al mantenimento della figlia, maggiorenne ma pacificamente non autosufficiente, soccorrono i criteri contenuti nell'art. 337 ter c.c. In virtù di tali norme, per determinare il mantenimento, in primo luogo va tenuto conto dell'età della figlia, dei relativi impegni di studio, di vita e di relazione degli stessi e, dunque, dell'inevitabile, quanto notorio ed in gran parte anche documentato, incremento delle sue esigenze e delle spese per il suo mantenimento (cfr. tra le altre Cass.; sentenza 3.8.2007 n. 17055). In secondo luogo vanno, altresì, considerati i tempi ridotti di presenza della figlia presso il padre, nonché il minor impegno del padre nella cura della stessa, rispetto a quello della madre. Alla stregua delle emergenze processuali, considerata l'evidenziata disponibilità economica del resistente il quale percepisce uno stipendio netto come dallo stesso dichiarato di 2.000 euro e parametrato alle esigenze di una ragazza di anni 24, il
Tribunale ritiene congrua quale contributo al mantenimento della figlia, la somma mensile di € 250,00.
La somma come stabilita andrà versata alla ricorrente entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese ed automaticamente rivalutata secondo gli indici Istat.
Va, altresì, posto a carico del resistente Controparte 1 l'obbligo di corrispondere, nella misura del 50%, a le spese mediche, non coperte dalParte 1
S.S.N. e quelle straordinarie per la figlia, purché documentate.
3. Sulla assegnazione della ex casa coniugale
Dalla ritenuta non autosufficienza economica della figlia della coppia Per 3
[...] , deve statuirsi in merito all'assegnazione della casa coniugale, su cui vi è molto contrasto, trattandosi di immobile intestato ad entrambi i coniugi.
Come è noto, la ratio della regola posta dall'art. 337-sexies c.c. è quella di garantire la conservazione dell'«habitat» domestico dei figli minori (o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti: cfr. Cass. civ., sez. I, 18/09/2013, n. 21334), pure a fronte di una situazione di conflittualità tra i genitori (cfr. Cass. civ., sez. VI,
02/12/2015, n. 24473).
In linea di principio, quindi, qualora i figli minori vengano collocati in via preferenziale presso uno dei genitori, ovvero qualora uno dei genitori conviva con un figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, la casa familiare sarà assegnata a costui, indipendentemente dal titolo di proprietà
(dell'assegnazione si terrà comunque conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, ove vi sia stata deroga al titolo di proprietà).
Nel caso di specie la casa familiare sita in Portici (NA) al Corso Garibaldi n. 254 va assegnata alla ricorrente per viverci con la figlia ER_2
.Non vi sono elementi per come prospettato in sede di provvedimenti urgenti per mutare lo stato di fatto atteso che entrambi i coniugi hanno dedotto che la figlia ER_2 convive allo stato con la madre e che questo risulta essere il suo desiderio confermato anche dal padre in udienza. Ogni questione attinente al pagamento del mutuo che grava sull'immobile esula, come è noto, dal tema di indagine del presente giudizio per cui nessuna statuizione deve essere adottata trattandosi di domanda chiaramente inammissibile in questa sede.
4. Sulle spese di lite
Dovendo il presente giudizio proseguire per il giudizio di divorzio instaurato unitamente alla domanda di separazione giudiziale, sulle spese si statuirà in sede di sentenza definitiva.
p.q.m.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1. Pronunzia la separazione personale dei coniugi;
2. assegna la casa familiare sita in Portici al Corso Garibaldi nr. 254, alla sig.ra quale genitore convivente con la figlia ER 2Parte_1 maggiorenne ma economicamente non autosufficiente;
3. dispone che il sig. Controparte 1 versi alla signora Parte 1 entro il 5 di ogni mese per il mantenimento della figlia ER_2 l'importo di euro 250,00 da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT;
4. dispone che il sig. Controparte 1 provveda al pagamento delle spese straordinarie contratte nell'interesse della figlia nella misura del 50% ove previamente concordate o documentate ed urgenti;
5. spese al definitivo;
6. rimette la causa sul ruolo del giudice relatore per l'udienza indicata nell'ordinanza emessa in data odierna per il prosieguo.
Così deciso, all'esito della camera di consiglio del 4.03.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr.ssa Marianna Frangiosa Dr.ssa Elvira Bellantoni RE PU BBLICA TATIONA
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott. ssa Elvira Bellantoni - Presidente-
2) dott. Carmine Esposito
-Giudice -
3) dott.ssa Marianna Frangiosa - Giudice rel. -
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
nella causa civile iscritta al n. 216 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: separazione giudiziale e divorzio contenzioso vertente
TRA
) rappresentata e difesa giusta Parte 1 C.F. 1
procura in atti dall'avv. Andrea Ingenito, presso il cui studio in Portici al C.so
Garibaldi nr. 179;
ricorrente
E C.F. 2Controparte_1 ) rappresentato e difeso, giusta procura in calce al presente atto, dall'avv. Sebastiano Pagano presso il cui studio sito in San Giorgio a Cremano alla Via De Lauzieres n. 28 è elettivamente domiciliato resistente
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Vallo della Lucania,
interventore ex lege
Vista la sentenza di separazione giudiziale emessa in data odierna dall'intestato
Tribunale;
ritenuto che il giudizio debba proseguire per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio come richiesto dalle parti e conformemente alle conclusioni ivi formulate;
ritenuto, pertanto, di dover rimettere la causa sul ruolo istruttorio del giudice relatore, dr.ssa Marianna Frangiosa, per il prosieguo;
precisato che all'udienza che segue la parte più diligente dovrà produrre attestato di passaggio in giudicato della sentenza di separazione resa in data odierna;
p.q.m.
RIMETTE la causa sul ruolo istruttorio del giudice relatore, dr.ssa Marianna
Frangiosa;
FISSA per gli incombenti di cui in parte motiva l'udienza del 18.3.2026, ore di rito.
Vallo della Lucania, così deciso all'esito della camera di consiglio del 4.3.2025
Si comunichi.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dr.ssa Marianna Frangiosa dr.ssa Elvira Bellantoni