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Sentenza 18 gennaio 2025
Sentenza 18 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 18/01/2025, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1450/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicolò Crascì Presidente
dott.ssa Claudia Cottini Consigliera rel. est.
dott. Sergio Florio Giudice Ausiliario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1450/2023
PROMOSSA DA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. SANTA Parte_1 C.F._1
ARENA, giusta procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
GAETANO MARIA AMORUSO, giusta procura in atti;
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 15 Con sentenza n. 3605/2023, pubblicata il 7 settembre 2023 (resa nel procedimento iscritto al n.
14844/2019 R.G.), il Tribunale di IA, nel disporre lo scioglimento della comunione fra gli ex coniugi sopra indicati, relativamente a un immobile acquistato in comproprietà in parti uguali dagli stessi con atto di compravendita in notaio registrato il 21/04/2000 al n. 826, Persona_1
assegnava all'attore la piena proprietà dell'appartamento n. 2, come individuato in Controparte_1
c.t.u., e alla convenuta la piena proprietà dell'appartamento n. 1, come individuato Parte_1
in c.t.u., ponendo a carico di quest'ultima, a titolo di conguaglio, il pagamento della somma complessiva di € 14.500,00 in favore dell'altro condividente.
Il Tribunale, inoltre, in accoglimento della domanda di parte attrice, riconosceva in favore del comproprietario la restituzione pro quota dei frutti per il godimento esclusivo dell'immobile da parte della condannando per l'effetto la convenuta, a titolo di fruttificazione da dicembre 2014 Pt_1
fino alla pronuncia della sentenza di divisione, al pagamento della somma di € 45.543,00 in favore dell'attore oltre interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo. Controparte_1
Condannava la convenuta al pagamento delle spese processuali in favore di e Controparte_1
poneva definitivamente a suo carico le spese della consulenza tecnica d'ufficio nella misura già liquidata in atti.
Avverso tale decisione, con atto di citazione notificato in data 6 novembre 2023, ha proposto appello sulla base di quattro motivi. Parte_1
Costituitosi, l'appellato ha dedotto l'inammissibilità e in ogni caso l'infondatezza del gravame e ha chiesto il suo rigetto.
In esito all'udienza (sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.) del 30 settembre 2024 la causa, previa assegnazione di termine per il deposito di note conclusive, veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Rileva preliminarmente il Collegio che, al contrario di quanto eccepito dall'appellato nella comparsa di risposta, l'appello è stato redatto nel rispetto di quanto disposto dall'art. 342 c.p.c., nel testo introdotto dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito con modificazioni nella L. 7 agosto
2012, n. 134, applicabile alla fattispecie ratione temporis. L'appellante, infatti, ha specificamente indicato nell'atto di impugnazione le ragioni delle sue censure avverso la sentenza impugnata, come richiesto dalla predetta norma nell'interpretazione datane dalla giurisprudenza di legittimità, valida pagina 2 di 15 anche con riferimento al novellato testo della stessa norma (cfr. Cass. S.U. n. 27199/2017).
L'appello è dunque ammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e va, conseguentemente, rigettata la proposta eccezione della sua inammissibilità.
2. - Con il primo motivo l'appellante ha censurato “l'error in judicando e procedendo” del giudice di prime cure e “la manifesta erroneità della consulenza tecnica d'ufficio” in quanto avrebbe omesso di accertare la presenza nell'immobile di parti realizzate abusivamente e, conseguentemente, l'assenza delle condizioni divisibilità dello stesso ai sensi dell'art. 713 c.c.
In sostanza l'appellante si duole dell'avvenuto accoglimento della domanda di divisione nonostante la giuridica indivisibilità dell'immobile di proprietà comune sia dal punto di vista della regolarità urbanistica che della coerenza catastale.
2.1. - Deve essere preliminarmente rigettata l'eccezione di novità della proposta eccezione di indivisibilità dell'immobile sollevata nella comparsa da parte appellata.
Invero, è ius receptum che la presenza delle menzioni catastali (l'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, quest'ultima sostituibile da un'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale) deve considerarsi, al pari della presenza delle menzioni edilizie ed urbanistiche, condizione dell'azione di scioglimento della comunione, cosicché essa deve sussistere al momento della decisione e, per converso, la produzione di tali menzioni può intervenire anche in corso di causa ed è sottratta alle preclusioni che regolano la normale attività di deduzione e produzione delle parti.
Ciò implica, come corollario, che l'eccezione del difetto dell'una e dell'altra condizione dell'azione è, perciò, svincolata dalle preclusioni e quindi deducibile anche, per la prima volta, in appello, come avvenuto nella specie. Senza tralasciare peraltro che il giudice di appello ha gli stessi poteri d'ufficio del giudice di primo grado, e può dunque rilevare da sé l'insussistenza delle condizioni dell'azione con il solo limite del giudicato che, nella specie, non può dirsi formato (in quanto tale insussistenza non è stata rilevata né dalla parte interessata né dal giudice di ufficio nel processo di primo grado).
In conclusione, la novità della questione sollevata dall'appellante non ne preclude l'esame atteso che la nullità connessa ai profili di ordine pubblico della normativa urbanistica e catastale può essere pagina 3 di 15 denunciata in ogni stato e grado del processo, e anche rilevata d'ufficio dal giudice, incontrando il solo limite della formazione del giudicato.
2.2. - Passando al merito, l'appellante ha rilevato in particolare che l'immobile in comunione fra gli ex coniugi non risultava ictu oculi conforme ai dati catastali e alla concessione edilizia.
Infatti, il sottotetto non era locale tecnico ma risultava in atto con impianti elettrici ed idrici e con il collocamento di un wc. Non risultava all'ufficio tecnico comunale alcuna sanatoria e/o regolarizzazione edilizia.
Appariva chiaro dunque, a detta dell'appellante, che il sottotetto era stato reso abitabile.
2.2.1. - Ebbene tale articolata doglianza è infondata alla luce di quanto segue.
L'appellante ha dedotto l'erroneità della sentenza di accoglimento della domanda di divisione ritenendo che sarebbe incorso in errore il primo giudice, in quanto non si sarebbe avveduto (fuorviato da un'errata ricostruzione effettuata dal C.T.U.) che, nella specie, risulterebbero insussistenti tanto la regolarità edilizia e urbanistica quanto la coerenza catastale che costituiscono condizioni dell'azione, cosicché, in mancanza di prova della ricorrenza di tali condizioni al tempo della decisione, il Tribunale non avrebbe potuto emettere una sentenza che disponeva lo scioglimento della comunione relativamente all'immobile in comunione fra i due ex coniugi.
La premessa di diritto da cui prende le mosse la censura dell'appellante è, in linea teorica, corretta.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte, infatti, hanno affermato che “la regolarità edilizia del fabbricato in comunione, come costituisce presupposto giuridico della divisione convenzionale, parimenti costituisce presupposto giuridico della divisione giudiziale;
più precisamente, costituisce condizione dell'azione ex art. 713 c.c. sotto il profilo della "possibilità giuridica" (in questo senso, in tema di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto di compravendita di un immobile,
Cass., Sez. Un., n. 23825 del 11/11/2009, secondo cui la sussistenza della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di cui alla L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 40, rilasciata dal proprietario o da altro avente titolo, attestante l'inizio dell'opera in data anteriore al 2 settembre 1967, non costituisce un presupposto della domanda, bensì una condizione dell'azione, che può intervenire anche in corso di causa e sino al momento della decisione della lite;
da ultimo, Cass., Sez. 2, n. 6684 del 07/03/2019).
Non può pertanto il giudice disporre lo scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria) avente ad oggetto fabbricati, senza osservare le prescrizioni dettate dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 46
pagina 4 di 15 e dalla L. n. 47 del 1985, art. 40, comma 2, comma 2, rispettivamente applicabili a seconda che
l'edificio sia stato costruito successivamente o anteriormente alla entrata in vigore della L. n. 47 del
1985” (in motivazione Cass., Sez. Un., n. 25021 del 07/10/2019).
I suddetti principi, elaborati dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento alla c.d. "conformità edilizia ed urbanistica", devono ritenersi operanti anche con riferimento alla c.d. "conformità catastale oggettiva" (arg. ex Cass. n. 20526/2020).
Epperò la tesi sostenuta dall'appellante, che sarebbe precluso, nella specie, lo scioglimento della comunione relativamente all'immobile in oggetto attesa la sua parziale abusività sotto il profilo urbanistico e difformità anche dal punto di vista catastale, non può essere condivisa perché è frutto di un'erronea applicazione dei richiamati principi, in sé condivisibili, alla fattispecie concreta.
Con riferimento al profilo della regolarità urbanistica, va rammentato che nell'anzidetta pronuncia (al paragrafo 2) le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno espressamente evidenziato che quando, nella sentenza, evocano il concetto di “edifici abusivi” intendono riferirsi “a quegli edifici oggetto di atti negoziali in cui non siano menzionati gli estremi dei titoli abilitativi ad essi relativi” e hanno, quindi, richiamato il principio già enunciato dalle stesse Sezioni Unite per cui “la nullità comminata dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 46 e dalla L. n. 47 del 1985, artt. 17 e 40 va ricondotta nell'ambito dell'art. 1418 c.c., comma 3, di cui costituisce una specifica declinazione, e deve qualificarsi come nullità "testuale", con tale espressione dovendo intendersi, in stretta adesione al dato normativo, un'unica fattispecie di nullità che colpisce gli atti tra vivi ad effetti reali elencati nelle norme che la prevedono, volta a sanzionare la mancata inclusione in detti atti degli estremi del titolo abilitativo dell'immobile, titolo che, tuttavia, deve esistere realmente e deve esser riferibile, proprio, a quell'immobile” (Cass. Sez. Un., n. 8230 del 22/03/2019).
Dalla tesi della c.d. nullità testuale discende, quale logico corollario, che non ogni irregolarità sotto il profilo urbanistico determina l'incommerciabilità giuridica dell'immobile e quindi la sua indivisibilità, non rilevando per l'effetto l'eventuale presenza di difformità della costruzione realizzata rispetto al titolo menzionato nell'atto.
Invero, nel comporre, nei predetti termini, il contrasto enunciando la tesi della “nullità testuale”, le S.U.
n. 8230/2019 hanno osservato che, “in costanza di una dichiarazione reale e riferibile all'immobile, il contratto sarà in conclusione valido, e tanto a prescindere dal profilo della conformità o della
pagina 5 di 15 difformità della costruzione realizzata al titolo in esso menzionato, e ciò per la decisiva ragione che tale profilo esula dal perimetro della nullità, in quanto, come si è esposto al p. 6.5., non è previsto dalle disposizioni che la comminano, e tenuto conto del condivisibile principio generale, affermato nei richiamati, precedenti, arresti della Corte, secondo cui le norme che, ponendo limiti all'autonomia privata e divieti alla libera circolazione dei beni, sanciscono la nullità degli atti debbono ritenersi di stretta interpretazione, sicché esse non possono essere applicate, estensivamente o per analogia, ad ipotesi diverse da quelle espressamente previste.
7.2. La distinzione in termini di variazioni essenziali e non essenziali, elaborata dalla giurisprudenza di questa Corte in tema di contratto preliminare ed alla quale si riferisce l'ordinanza di rimessione,non è pertanto utile al fine di definire l'ambito della nullità del contratto, tenuto conto, peraltro, che la moltiplicazione dei titoli abilitativi, cui si è sopra accennato al p. 2.4., previsti in riferimento all'attività edilizia da eseguire (minuziosamente indicata), comporterebbe, come correttamente rilevato dal PG nelle sue conclusioni, un sistema sostanzialmente indeterminato, affidato a graduazioni di irregolarità urbanistica di concreta difficile identificazione ed, in definitiva, inammissibilmente affidato all'arbitrio dell'interprete. Il che mal si concilia con le esigenze di salvaguardia della sicurezza e della certezza del traffico giuridico e spiega la cautela dalla prevalente giurisprudenza di questa Corte, da ultimo ricordata da Cass. n. 111659 del 2018, all'uso dello strumento civilistico della nullità quale indiretta forma di controllo amministrativo sulla regolarità urbanistica degli immobili.
7.3. La tesi qui adottata non è, peraltro, dissonante rispetto alla finalità di contrasto al fenomeno dell'abusivismo edilizio, cui pure tende la disposizione in esame, e che è meritevole di massima considerazione. Pare infatti che la ricostruzione nei termini di cui si è detto della nullità concorra a perseguirlo, costituendo uno dei mezzi predisposti dal legislatore per osteggiare il traffico degli immobili abisuvi: per effetto della prescritta informazione, l'acquirente, utilizzando la diligenza dovuta in rebus suis, è, infatti, posto in grado di svolgere le indagini ritenute più opportune per appurare la regolarità urbanistica del bene, e così valutare la convenienza dell'affare, anche, in riferimento ad eventuale mancata rispondenza della costruzione al titolo dichiarato.
In tale valutazione, potrà, ben a ragione, incidere la sanzione della demolizione che il D.P.R. n. 380 del 2001, art. 31, commi 2 e 3, prevede nei confronti sia del costruttore che del proprietario in caso
d'interventi edilizi eseguiti non solo in assenza di permesso, ma anche in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi dell'art. 32. Tale sanzione, come
pagina 6 di 15 chiarito dalla giurisprudenza amministrativa (Ad Plenaria Cons. Stato n. 9 del 2017), ha, infatti, carattere reale e non incontra limiti per il decorso del tempo e ciò in quanto l'abuso costituisce un illecito permanente, e l'eventuale inerzia dell'Amministrazione non è idonea nè a sanarlo o ad ingenerare aspettative giuridicamente qualificate, nè a privarla del potere di adottare l'ordine di demolizione, configurandosi, anzi, la responsabilità (art. 31 cit., comma 4 bis) in capo al dirigente o al funzionario responsabili dell'omissione o del ritardo nell'adozione di siffatto atto, che resta, appunto, doveroso, nonostante il decorso del tempo.
7.4. In conclusione, mentre la nullità del contratto è comminata per il solo caso della mancata inclusione degli estremi del titolo abilitativo, che abbia le connotazioni di cui si è detto, l'interesse superindividuale ad un ordinato assetto di territorio resta salvaguardato dalle sanzioni di cui si è dato conto al p.
3.1. e, nel caso degli abusi più gravi, dal provvedimento ripristinatorio della demolizione”.
Da tali principi discende, pertanto, che (per quanto d'interesse) la comminatoria della nullità degli atti di scioglimento della comunione è prevista dunque solo ove da essi non risultino le menzioni urbanistiche (ovvero non sia prodotta la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'inizio della costruzione in epoca anteriore al 1° settembre 1967).
In siffatte ipotesi (più gravi) la nullità degli atti aventi ad oggetto tali immobili (non in regola dal punto di vista urbanistico) rende gli immobili medesimi incommerciabili e, quindi, non divisibili.
Inoltre occorre evidenziare che le menzioni richieste dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 46 e dalla L. n. 47 del 1985, artt. 17 e 40 (e per quanto riguarda la conformità catastale dalla L. n. 52 del 1985, art. 29, comma 1 bis) non costituiscono un mero requisito di contenuto-forma della sentenza, ma la loro presenza rappresenta un fatto che deve formare oggetto dell'accertamento del giudice, atteso che è necessario che sia acquisito al processo (arg. ex Cass. n. 17990/2016, pronunciata in relazione alla questione della necessità, o meno, della menzione della conformità catastale o alternativa attestazione nel corpo della sentenza di trasferimento ex art. 2932 c.c.).
Nel caso di specie, alla stregua dei richiamati principi va ritenuto che correttamente è stata accolta la domanda di scioglimento della comunione esistente tra le parti in causa sull'immobile in oggetto, a ciò non ostando gli interventi realizzati in difformità rispetto al progetto approvato sullo spazio sottotetto
“di tipo non abitabile”, descritti nella c.t.u.
pagina 7 di 15 Il nominato C.T.U. infatti ha accertato la regolarità urbanistica del fabbricato ai sensi della legge 1985
n. 47 e successive modifiche dando atto dell'esistenza della concessione edilizia n. 920461 rilasciata dal Comune di Riposto, modificata con variante approvata con concessione edilizia n. 920462 del 21 aprile 1998 e della sua riferibilità all'immobile de quo.
Non osta alla divisibilità dell'immobile in comunione - secondo la corretta ricostruzione della c.t.u. - la presenza di un wc (non in funzione) nello spazio sottotetto non abitabile (v. foto 34 e 35 pag. 22 della c.t.u.), il cui accesso avviene in atto mediante scala portatile dal corridoio posto al primo piano (v. foto
22 in cui è visibile sul pavimento una scala a pioli in legno e foto 23 pag. 15 della c.t.u.).
Trattasi infatti di irregolarità urbanistiche che non comportano la nullità dell'atto, né la relativa incommerciabilità e indivisibilità dell'immobile in comunione, poiché non escludono che il titolo edilizio a suo tempo rilasciato (che esiste realmente, altresì) possa (e debba) considerarsi effettivamente riferibile, proprio, a quell'immobile.
Come affermato infatti dalla Corte di Cassazione, “in costanza di una dichiarazione reale e riferibile all'immobile, il contratto sarà in conclusione valido, e tanto a prescindere dal profilo della conformità
o della difformità della costruzione realizzata al titolo in esso menzionato”.
Da quanto sopra deriva, pertanto, che il caso di specie si pone del tutto fuori dal perimetro della nullità
e quindi dell'incommerciabilità (e relativa indivisibilità) dell'immobile di cui fa parte il detto sottotetto dovendo ritenersi che gli interventi realizzati concretano una mera difformità dal titolo concessorio a suo tempo rilasciato (pur sempre reale e riferibile a quell'immobile), come tale sanzionabile al più con la demolizione, o con una sanzione pecuniaria, salvi gli effetti penali (se previsti).
Deve escludersi, dunque, la dedotta nullità, nonostante la riscontrata difformità del sottotetto non abitabile rispetto al progetto assentito, in quanto i detti interventi eseguiti in assenza del titolo urbanistico, per quanto rilevanti dal punto di vista dell'irregolarità amministrativa e quindi urbanistica dell'immobile, non incidono sulla sua commerciabilità giuridica.
2.2.2. - Analogamente, con riferimento al profilo della regolarità catastale, il C.T.U. ha accertato la conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, non ostandovi le già menzionate difformità rispetto al progetto approvato.
Anche tale soluzione è conforme ai richiamati principi e quindi condivisibile, considerato che dalla descrizione compiuta dal C.T.U. e dalle foto in atti emerge con evidenza che il detto intervento non ha pagina 8 di 15 in atto determinato il cambio di destinazione d'uso dello spazio sottotetto, dall'assentito spazio praticabile e non abitabile in spazio abitabile, in assenza di uno stabile accorpamento all'appartamento abitabile e assentito da regolare titolo edilizio del sottotetto non abitabile (il cui accesso, come detto, avviene in atto mediante una scala portatile dal corridoio del piano sottostante); inoltre deve aggiungersi che – come rilevato - il realizzato wc non è in funzione, mentre la presenza di pavimentazione e illuminazione nel sottotetto non appare incompatibile con la destinazione d'uso assentita quale superficie “di tipo non abitabile e quindi accessibile per la sola manutenzione” accertata dal C.T.U.; v. pag. 22 c.t.u.).
Il primo motivo va, quindi, in questi termini, rigettato.
3. - Con il secondo motivo di impugnazione la parte appellante denuncia la violazione dell'art. 1102
c.c. e dell'art. 723 c.c., per aver la sentenza condannato l'appellante alla restituzione pro quota dei frutti dell'immobile in favore del comproprietario sebbene il avesse sempre avuto la CP_1 disponibilità delle chiavi e l'uso dell'immobile come comproprietario.
Infatti, nessun comportamento, doloso o colposo, la avrebbe posto in essere per escludere il Pt_1 dal godimento e dall'uso dell'immobile. CP_1
Con il terzo motivo lamenta, poi, l'erronea quantificazione dei frutti civili sì come determinati nella eccessiva somma di € 45.546,00 per il periodo intercorrente dall'intervenuta revoca del provvedimento di assegnazione della casa coniugale (08/12/ 2014) sino alla data di emissione della sentenza
(07/09/2023).
Entrambi i motivi, da trattarsi congiuntamente, perché strettamente connessi, e, comunque, indipendenti dalle sorti dello scioglimento della comunione (stante l'autonomia della domanda di fruttificazione rispetto a quella tendente allo scioglimento della comunione relativamente allo stesso immobile), sono infondati e vanno, di conseguenza, rigettati.
Secondo indirizzo ormai consolidato della Corte di Cassazione (cui fa riferimento la stessa appellante nel suo atto di impugnazione) deve ritenersi che, “in tema di divisione, in caso di utilizzazione esclusiva del bene comune da parte di un comproprietario, l'occupante è tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto, solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta senza nulla ottenere e ne abbia tratto un vantaggio patrimoniale. In tal caso occorre la prova di una sottrazione o di un impedimento
pagina 9 di 15 assoluto all'esercizio delle facoltà dominicali di godimento e disposizione del bene comune spettanti agli altri contitolari o una violazione dei criteri stabiliti dall'art. 1102 c.c., potendosi quantificare il danno in base ai frutti civili ricavati dall'uso esclusivo” (Cass. n. 15332/2023).
Contrariamente a quanto afferma l'appellante, tuttavia, il primo giudice si è rigorosamente attenuto a tali principi.
Il Tribunale ha infatti fatto discendere l'obbligo di corrispondere i frutti civili non già (come assume l'appellante) dalla semplice occupazione del bene da parte della ex coniuge (proseguita anche dopo la revoca del provvedimento di assegnazione della ex casa coniugale del dicembre 2014), ma dalla previa verifica, dal primo giudice effettuata con esito positivo sulla base di una corretta valutazione degli elementi acquisiti al processo, che il comproprietario aveva in effetti richiesto inutilmente, in numerose occasioni, di far uso dell'immobile (“… ha più volte chiesto la consegna delle chiavi dell'immobile, senza esito alcuno”) e che inoltre l'uso esclusivo fatto dalla aveva ecceduto concretamente Pt_1 dai limiti dell'art. 1102 c.c. (norma che - come affermato dalla citata pronuncia della Corte di
Cassazione – “consente al comproprietario l'utilizzazione ed il godimento dell'intera cosa comune anche in modo particolare e più intenso, con il divieto di alterare la destinazione della cosa e di impedire agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto”).
Tale superamento dei limiti di cui all'art. 1102 c.c. è, del resto, evidente nel caso di specie, posto che l'appellante (pur dopo la citata revoca dell'assegnazione) ha continuato ad adibire l'intero immobile a propria ed esclusiva abitazione.
Il primo giudice è pervenuto così, ad avviso di questa Corte del tutto correttamente, all'accoglimento della domanda di fruttificazione.
Come accennato, infatti tale accertamento risulta coerente con gli elementi acquisiti in forza della documentazione già prodotta dall'appellato, suscettibili di giustificare, nel presente giudizio, l'integrale conferma della decisione del primo giudice laddove con l'impugnata sentenza ha riconosciuto l'esistenza, in capo al medesimo appellato, del diritto alla corresponsione dei frutti civili, quale ristoro per la privazione dell'utilizzazione pro quota del bene comune.
In tal senso assumono rilievo sia la denuncia - querela dal (unitamente alla figlia) presentata CP_1
ai Carabinieri di Riposto, in data 06/08/2014 (quindi in epoca perfino anteriore alla disposta revoca dell'assegnazione della casa coniugale a favore della convenuta, del dicembre 2014), contro la pagina 10 di 15 per avere questa illegittimamente provveduto a sostituire le serrature della casa di Riposto Pt_1
(v. doc. 13 prodotto dall'attore unitamente al deposito della memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c.,
n. 2), sia le numerose missive con cui, nel periodo compreso tra agosto 2014 e gennaio 2019, il personalmente e tramite proprio legale, ha chiesto più volte alla senza sortire CP_1 Pt_1
alcun esito, la consegna di copia delle chiavi della casa (v. docc. da 1 a 7, prodotti dal CP_1
unitamente alla citata memoria n. 2). Inoltre, deve aggiungersi che anche dopo la pubblicazione dell'impugnata sentenza - qui impugnata - il ha reiterato a mezzo pec, per il tramite del CP_1
proprio difensore, in data 26/10/2023, la richiesta di consegna della copia delle chiavi, anche in questo caso senza risultato.
A fronte di ciò, appare certamente condivisibile la valutazione compiuta dal primo giudice, nel senso di ritenere sostanzialmente strumentale la disponibilità manifestata dalla verso l'uso promiscuo, Pt_1 che non appare praticabile, nella specie, data “l'alta conflittualità fra le parti”, cui fanno riferimento tanto le stesse parti, quanto il primo giudice (cfr. pag.
6-7 della sentenza), restando irrilevante - come argomentato nella sentenza - la circostanza dell'avvenuta sostituzione, o meno, delle serrature della casa, in quanto fatto neutro ai fini in discorso;
tale conclusione risulta perfettamente coerente rispetto al rilievo, riscontrato da dati obiettivi, in base al quale è assodato che la anche dopo la citata Pt_1 revoca dell'assegnazione (del dicembre 2014), ha di fatto continuato ad adibire la casa in comunione ad abitazione esclusiva propria della stessa, escludendo così l'ex coniuge. A ciò deve aggiungersi che nessuna disponibilità è stata invece manifestata dalla verso la soluzione, in astratto Pt_1
praticabile, di concedere l'immobile in locazione a terzi.
4. - Parimenti infondate sono le censure avverso la quantificazione del valore locativo dell'immobile compiuta dal primo giudice nell'impugnata sentenza.
4.1. - Dall'esame della c.t.u. risulta infatti, in primo luogo, che, nel calcolo dei canoni di locazione percepibili per l'immobile, il consulente tecnico d'ufficio ha considerato giustamente solo la superficie lorda dell'immobile (259,00 mq), desunta (come sintetizzato nella tabella riepilogativa a pag. 24 della c.t.u.) applicando opportuni coefficienti di ragguaglio (tratti dalla Banca Dati dell'Osservatorio del
Mercato Immobiliare), cosicché, relativamente alla superficie del sottotetto, cui fa riferimento l'appellante nel suo motivo di gravame, trattandosi di superficie praticabile ma non abitabile non è stata considerata l'intera consistenza dello stesso, pari a mq 86, ma solo - com'è giusto che fosse - la superficie ragguagliata di mq 30.
pagina 11 di 15 4.2. - Allo stesso modo risulta infondata anche l'altra censura con cui l'appellante sostiene, contrariamente al vero, che non si comprenderebbe come sia stato calcolato il canone: infatti il calcolo sarebbe “rimasto un mistero”.
Va osservato, in senso contrario a quanto dedotto dall'appellante, che invece la c.t.u. enuncia chiaramente invero le modalità attraverso le quali è stato stimato il valore locativo dell'immobile, facendo riferimento, in particolare, ai valori di locazione per abitazione di tipo civile estrapolati dalla
Banca dati delle quotazioni immobiliari dell'Agenzia delle Entrate secondo il modus procedendi indicato in dettaglio nel punto 5 pagg. 30 e 31 della c.t.u., cui qui si rimanda.
5. - Inoltre, è infondato anche il quarto motivo di gravame con cui la parte appellante denuncia l'omessa pronuncia sull'eccezione di compensazione del suo debito per i frutti con un preteso controcredito da lei vantato verso l'ex coniuge, a titolo di assegno di mantenimento.
Si duole che il Tribunale non si sia pronunciato sulla svolta eccezione di compensazione dell'opposto controcredito, siccome “stabilito a proprio favore da parte del Tribunale di IA nella misura di €
600,00 mensili”.
Non esiste infatti il dedotto vizio di omessa pronunzia a norma dell'art. 112 c.p.c., posto che nella motivazione la sentenza impugnata dà atto espressamente che non è stato, in quel procedimento, infine quantificato l'affermato controcredito opposto in compensazione e altresì che la generica prova orale articolata al riguardo (e non ammessa) non sarebbe stata sufficiente allo scopo, dal che chiaramente evincendosi – almeno implicitamente – l'avvenuto rigetto dell'eccezione, per avere il primo giudice ritenuto insussistenti le condizioni dell'eccepita compensazione.
Ed infatti tale ratio decidendi del Tribunale si pone in perfetta linea coi principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità nella materia, secondo cui il requisito della pronta liquidabilità è richiesto
(unitamente al requisito della certezza del credito) ai fini della compensazione giudiziale prevista dall'art. 1243, secondo comma, c.c. (Cass. 13244/2016).
6. - Infine, con l'ultimo motivo l'appellante censura l'erroneità della sentenza del Tribunale in ordine alla condanna emessa a proprio carico al rimborso delle spese processuali del giudizio di primo grado in favore del CP_1
Anche questo motivo è infondato.
pagina 12 di 15 Infatti, è indubbiamente esatto, in linea teorica, il principio, cui fa riferimento nel suo atto d'impugnazione l'appellante, per cui nel procedimento di divisione le spese di causa vanno poste a carico della massa per gli atti che servono a condurre, nel comune interesse, il giudizio alla sua conclusione, mentre valgono i principi generali della soccombenza per le controversie verificatesi tra i condividenti.
Nondimeno è certo che il sopra richiamato principio vale nel caso in cui la divisione sia avvenuta senza contestazioni (v. Cass. n. 1111/1986 e tante altre), con esclusione dunque del caso – che ricorre nella specie – in cui la parte convenuta ha fatto ingiustamente opposizione alla divisione del bene comune chiesta dall'attore.
Invero “valgano al contrario i principi generali della soccombenza, salvo il potere di compensazione totale o parziale a norma dell'art. 92 c.p.c., quando si tratta di spese determinate da eccessive pretese
o da inutili resistenze, quando cioè può parlarsi di atteggiamento processuale ingiustificato, rispetto all'esito della causa”.
È stato precisato quindi che, “ai fini della regolamentazione delle spese, la valutazione giudiziale non deve considerare solo l'esito decisorio su eventuali vere e proprie domande confluite nel giudizio di divisione o su vere e proprie opposizioni al diritto alla divisione, ma la valutazione deve estendersi al complessivo contegno processuale dei condividenti anche su aspetti squisitamente divisionali, inclusa la scelta fra diverse soluzioni divisorie alternative” (Cass. n. 2770/2020).
Nella specie, la statuizione - qui impugnata - relativa alla condanna della al pagamento delle Pt_1
spese processuali sostenute dal si sottrae sulla scorta dei richiamati principi alla censura CP_1
svolta dall'appellante, avuto riguardo, da un lato, all'ingiustificata opposizione della convenuta alla divisione in natura dell'immobile in comunione (nonostante fosse ictu oculi apprezzabile la comoda divisibilità in natura dell'immobile in comunione) e, dall'altro lato, alla soccombenza della stessa parte in ordine alla domanda attinente alla restituzione pro quota dei frutti.
7. - Il proposto appello va, pertanto, rigettato, restando assorbita la richiesta di ammissione dell'interrogatorio formale del sugli articolati nn. 1, 2 e 4 della memoria n. 2 ex art. 183 CP_1 comma 6 c.p.c., ritrascritti nelle conclusioni dell'atto di appello, con cui ha Parte_1
reiterato l'istanza di ammissione della prova non ammessa dal primo giudice (in quanto il rigetto del quarto motivo sopra esaminato rende evidentemente superflua la richiesta istruttoria coltivata anche pagina 13 di 15 con l'atto di appello – che comunque sarebbe inammissibile per mancata espressa e specifica riproposizione della stessa sia in sede di precisazione delle conclusioni sia negli scritti conclusivi del primo grado;
arg. ex Cass. n. 15029/2019; Cass. 5741/2019; Cass. n. 19352/2017; Cass. n.
16886/2016).
8. - Le spese del grado – liquidate come in dispositivo – seguono la soccombenza e vanno poste pertanto a carico di Parte_1
La liquidazione delle dette spese è compiuta seguendo i vigenti parametri introdotti dal D.M. 10 marzo
2014 n. 55, come modificato dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147, in base allo scaglione di riferimento, nella specie, tenuto conto del valore della controversia (€ 52.000,01/€ 260.000,00), e ai valori medi, ai minimi solo per la fase di trattazione/istruttoria, non essendo stata svolta attività istruttoria in senso stretto, e per quella di decisione, stante il mancato deposito di note conclusive per conto del CP_1
Atteso il rigetto dell'appello, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessa impugnazione a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis, se dovuto (essendo irrilevante l'ammissione dell'appellante al patrocinio a spese dello Stato secondo l'insegnamento di Cass. S.U. 20/02/2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1450/2023 R.G.A.C.,
rigetta l'appello proposto da nei confronti di e avverso la Parte_1 Controparte_1
sentenza n. 3605/2023 del 7 settembre 2023 del Tribunale di IA (resa nel procedimento iscritto al n. 14844/2019 R.G.), che conferma;
condanna alla rifusione, in favore di , delle spese del presente Parte_1 Controparte_1
grado del giudizio che liquida in complessivi euro 9.603,00 per compensi di avvocato, in essi compresi euro 2.977,00 per la fase di studio, euro 1.911,00 per la fase introduttiva, euro 2.163,00 per la fase di trattazione ed euro 2.552,00 per la fase decisionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% dei predetti compensi, C.P.A. e IVA, come per legge;
ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 – quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo pagina 14 di 15 unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis, se dovuto.
Così deciso in IA il 9 gennaio 2025, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della
Corte d'appello.
LA CONSIGLIERA ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Claudia Cottini dott. Nicolò Crascì
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicolò Crascì Presidente
dott.ssa Claudia Cottini Consigliera rel. est.
dott. Sergio Florio Giudice Ausiliario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1450/2023
PROMOSSA DA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. SANTA Parte_1 C.F._1
ARENA, giusta procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
GAETANO MARIA AMORUSO, giusta procura in atti;
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 15 Con sentenza n. 3605/2023, pubblicata il 7 settembre 2023 (resa nel procedimento iscritto al n.
14844/2019 R.G.), il Tribunale di IA, nel disporre lo scioglimento della comunione fra gli ex coniugi sopra indicati, relativamente a un immobile acquistato in comproprietà in parti uguali dagli stessi con atto di compravendita in notaio registrato il 21/04/2000 al n. 826, Persona_1
assegnava all'attore la piena proprietà dell'appartamento n. 2, come individuato in Controparte_1
c.t.u., e alla convenuta la piena proprietà dell'appartamento n. 1, come individuato Parte_1
in c.t.u., ponendo a carico di quest'ultima, a titolo di conguaglio, il pagamento della somma complessiva di € 14.500,00 in favore dell'altro condividente.
Il Tribunale, inoltre, in accoglimento della domanda di parte attrice, riconosceva in favore del comproprietario la restituzione pro quota dei frutti per il godimento esclusivo dell'immobile da parte della condannando per l'effetto la convenuta, a titolo di fruttificazione da dicembre 2014 Pt_1
fino alla pronuncia della sentenza di divisione, al pagamento della somma di € 45.543,00 in favore dell'attore oltre interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo. Controparte_1
Condannava la convenuta al pagamento delle spese processuali in favore di e Controparte_1
poneva definitivamente a suo carico le spese della consulenza tecnica d'ufficio nella misura già liquidata in atti.
Avverso tale decisione, con atto di citazione notificato in data 6 novembre 2023, ha proposto appello sulla base di quattro motivi. Parte_1
Costituitosi, l'appellato ha dedotto l'inammissibilità e in ogni caso l'infondatezza del gravame e ha chiesto il suo rigetto.
In esito all'udienza (sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.) del 30 settembre 2024 la causa, previa assegnazione di termine per il deposito di note conclusive, veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Rileva preliminarmente il Collegio che, al contrario di quanto eccepito dall'appellato nella comparsa di risposta, l'appello è stato redatto nel rispetto di quanto disposto dall'art. 342 c.p.c., nel testo introdotto dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito con modificazioni nella L. 7 agosto
2012, n. 134, applicabile alla fattispecie ratione temporis. L'appellante, infatti, ha specificamente indicato nell'atto di impugnazione le ragioni delle sue censure avverso la sentenza impugnata, come richiesto dalla predetta norma nell'interpretazione datane dalla giurisprudenza di legittimità, valida pagina 2 di 15 anche con riferimento al novellato testo della stessa norma (cfr. Cass. S.U. n. 27199/2017).
L'appello è dunque ammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e va, conseguentemente, rigettata la proposta eccezione della sua inammissibilità.
2. - Con il primo motivo l'appellante ha censurato “l'error in judicando e procedendo” del giudice di prime cure e “la manifesta erroneità della consulenza tecnica d'ufficio” in quanto avrebbe omesso di accertare la presenza nell'immobile di parti realizzate abusivamente e, conseguentemente, l'assenza delle condizioni divisibilità dello stesso ai sensi dell'art. 713 c.c.
In sostanza l'appellante si duole dell'avvenuto accoglimento della domanda di divisione nonostante la giuridica indivisibilità dell'immobile di proprietà comune sia dal punto di vista della regolarità urbanistica che della coerenza catastale.
2.1. - Deve essere preliminarmente rigettata l'eccezione di novità della proposta eccezione di indivisibilità dell'immobile sollevata nella comparsa da parte appellata.
Invero, è ius receptum che la presenza delle menzioni catastali (l'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, quest'ultima sostituibile da un'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale) deve considerarsi, al pari della presenza delle menzioni edilizie ed urbanistiche, condizione dell'azione di scioglimento della comunione, cosicché essa deve sussistere al momento della decisione e, per converso, la produzione di tali menzioni può intervenire anche in corso di causa ed è sottratta alle preclusioni che regolano la normale attività di deduzione e produzione delle parti.
Ciò implica, come corollario, che l'eccezione del difetto dell'una e dell'altra condizione dell'azione è, perciò, svincolata dalle preclusioni e quindi deducibile anche, per la prima volta, in appello, come avvenuto nella specie. Senza tralasciare peraltro che il giudice di appello ha gli stessi poteri d'ufficio del giudice di primo grado, e può dunque rilevare da sé l'insussistenza delle condizioni dell'azione con il solo limite del giudicato che, nella specie, non può dirsi formato (in quanto tale insussistenza non è stata rilevata né dalla parte interessata né dal giudice di ufficio nel processo di primo grado).
In conclusione, la novità della questione sollevata dall'appellante non ne preclude l'esame atteso che la nullità connessa ai profili di ordine pubblico della normativa urbanistica e catastale può essere pagina 3 di 15 denunciata in ogni stato e grado del processo, e anche rilevata d'ufficio dal giudice, incontrando il solo limite della formazione del giudicato.
2.2. - Passando al merito, l'appellante ha rilevato in particolare che l'immobile in comunione fra gli ex coniugi non risultava ictu oculi conforme ai dati catastali e alla concessione edilizia.
Infatti, il sottotetto non era locale tecnico ma risultava in atto con impianti elettrici ed idrici e con il collocamento di un wc. Non risultava all'ufficio tecnico comunale alcuna sanatoria e/o regolarizzazione edilizia.
Appariva chiaro dunque, a detta dell'appellante, che il sottotetto era stato reso abitabile.
2.2.1. - Ebbene tale articolata doglianza è infondata alla luce di quanto segue.
L'appellante ha dedotto l'erroneità della sentenza di accoglimento della domanda di divisione ritenendo che sarebbe incorso in errore il primo giudice, in quanto non si sarebbe avveduto (fuorviato da un'errata ricostruzione effettuata dal C.T.U.) che, nella specie, risulterebbero insussistenti tanto la regolarità edilizia e urbanistica quanto la coerenza catastale che costituiscono condizioni dell'azione, cosicché, in mancanza di prova della ricorrenza di tali condizioni al tempo della decisione, il Tribunale non avrebbe potuto emettere una sentenza che disponeva lo scioglimento della comunione relativamente all'immobile in comunione fra i due ex coniugi.
La premessa di diritto da cui prende le mosse la censura dell'appellante è, in linea teorica, corretta.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte, infatti, hanno affermato che “la regolarità edilizia del fabbricato in comunione, come costituisce presupposto giuridico della divisione convenzionale, parimenti costituisce presupposto giuridico della divisione giudiziale;
più precisamente, costituisce condizione dell'azione ex art. 713 c.c. sotto il profilo della "possibilità giuridica" (in questo senso, in tema di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto di compravendita di un immobile,
Cass., Sez. Un., n. 23825 del 11/11/2009, secondo cui la sussistenza della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di cui alla L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 40, rilasciata dal proprietario o da altro avente titolo, attestante l'inizio dell'opera in data anteriore al 2 settembre 1967, non costituisce un presupposto della domanda, bensì una condizione dell'azione, che può intervenire anche in corso di causa e sino al momento della decisione della lite;
da ultimo, Cass., Sez. 2, n. 6684 del 07/03/2019).
Non può pertanto il giudice disporre lo scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria) avente ad oggetto fabbricati, senza osservare le prescrizioni dettate dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 46
pagina 4 di 15 e dalla L. n. 47 del 1985, art. 40, comma 2, comma 2, rispettivamente applicabili a seconda che
l'edificio sia stato costruito successivamente o anteriormente alla entrata in vigore della L. n. 47 del
1985” (in motivazione Cass., Sez. Un., n. 25021 del 07/10/2019).
I suddetti principi, elaborati dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento alla c.d. "conformità edilizia ed urbanistica", devono ritenersi operanti anche con riferimento alla c.d. "conformità catastale oggettiva" (arg. ex Cass. n. 20526/2020).
Epperò la tesi sostenuta dall'appellante, che sarebbe precluso, nella specie, lo scioglimento della comunione relativamente all'immobile in oggetto attesa la sua parziale abusività sotto il profilo urbanistico e difformità anche dal punto di vista catastale, non può essere condivisa perché è frutto di un'erronea applicazione dei richiamati principi, in sé condivisibili, alla fattispecie concreta.
Con riferimento al profilo della regolarità urbanistica, va rammentato che nell'anzidetta pronuncia (al paragrafo 2) le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno espressamente evidenziato che quando, nella sentenza, evocano il concetto di “edifici abusivi” intendono riferirsi “a quegli edifici oggetto di atti negoziali in cui non siano menzionati gli estremi dei titoli abilitativi ad essi relativi” e hanno, quindi, richiamato il principio già enunciato dalle stesse Sezioni Unite per cui “la nullità comminata dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 46 e dalla L. n. 47 del 1985, artt. 17 e 40 va ricondotta nell'ambito dell'art. 1418 c.c., comma 3, di cui costituisce una specifica declinazione, e deve qualificarsi come nullità "testuale", con tale espressione dovendo intendersi, in stretta adesione al dato normativo, un'unica fattispecie di nullità che colpisce gli atti tra vivi ad effetti reali elencati nelle norme che la prevedono, volta a sanzionare la mancata inclusione in detti atti degli estremi del titolo abilitativo dell'immobile, titolo che, tuttavia, deve esistere realmente e deve esser riferibile, proprio, a quell'immobile” (Cass. Sez. Un., n. 8230 del 22/03/2019).
Dalla tesi della c.d. nullità testuale discende, quale logico corollario, che non ogni irregolarità sotto il profilo urbanistico determina l'incommerciabilità giuridica dell'immobile e quindi la sua indivisibilità, non rilevando per l'effetto l'eventuale presenza di difformità della costruzione realizzata rispetto al titolo menzionato nell'atto.
Invero, nel comporre, nei predetti termini, il contrasto enunciando la tesi della “nullità testuale”, le S.U.
n. 8230/2019 hanno osservato che, “in costanza di una dichiarazione reale e riferibile all'immobile, il contratto sarà in conclusione valido, e tanto a prescindere dal profilo della conformità o della
pagina 5 di 15 difformità della costruzione realizzata al titolo in esso menzionato, e ciò per la decisiva ragione che tale profilo esula dal perimetro della nullità, in quanto, come si è esposto al p. 6.5., non è previsto dalle disposizioni che la comminano, e tenuto conto del condivisibile principio generale, affermato nei richiamati, precedenti, arresti della Corte, secondo cui le norme che, ponendo limiti all'autonomia privata e divieti alla libera circolazione dei beni, sanciscono la nullità degli atti debbono ritenersi di stretta interpretazione, sicché esse non possono essere applicate, estensivamente o per analogia, ad ipotesi diverse da quelle espressamente previste.
7.2. La distinzione in termini di variazioni essenziali e non essenziali, elaborata dalla giurisprudenza di questa Corte in tema di contratto preliminare ed alla quale si riferisce l'ordinanza di rimessione,non è pertanto utile al fine di definire l'ambito della nullità del contratto, tenuto conto, peraltro, che la moltiplicazione dei titoli abilitativi, cui si è sopra accennato al p. 2.4., previsti in riferimento all'attività edilizia da eseguire (minuziosamente indicata), comporterebbe, come correttamente rilevato dal PG nelle sue conclusioni, un sistema sostanzialmente indeterminato, affidato a graduazioni di irregolarità urbanistica di concreta difficile identificazione ed, in definitiva, inammissibilmente affidato all'arbitrio dell'interprete. Il che mal si concilia con le esigenze di salvaguardia della sicurezza e della certezza del traffico giuridico e spiega la cautela dalla prevalente giurisprudenza di questa Corte, da ultimo ricordata da Cass. n. 111659 del 2018, all'uso dello strumento civilistico della nullità quale indiretta forma di controllo amministrativo sulla regolarità urbanistica degli immobili.
7.3. La tesi qui adottata non è, peraltro, dissonante rispetto alla finalità di contrasto al fenomeno dell'abusivismo edilizio, cui pure tende la disposizione in esame, e che è meritevole di massima considerazione. Pare infatti che la ricostruzione nei termini di cui si è detto della nullità concorra a perseguirlo, costituendo uno dei mezzi predisposti dal legislatore per osteggiare il traffico degli immobili abisuvi: per effetto della prescritta informazione, l'acquirente, utilizzando la diligenza dovuta in rebus suis, è, infatti, posto in grado di svolgere le indagini ritenute più opportune per appurare la regolarità urbanistica del bene, e così valutare la convenienza dell'affare, anche, in riferimento ad eventuale mancata rispondenza della costruzione al titolo dichiarato.
In tale valutazione, potrà, ben a ragione, incidere la sanzione della demolizione che il D.P.R. n. 380 del 2001, art. 31, commi 2 e 3, prevede nei confronti sia del costruttore che del proprietario in caso
d'interventi edilizi eseguiti non solo in assenza di permesso, ma anche in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi dell'art. 32. Tale sanzione, come
pagina 6 di 15 chiarito dalla giurisprudenza amministrativa (Ad Plenaria Cons. Stato n. 9 del 2017), ha, infatti, carattere reale e non incontra limiti per il decorso del tempo e ciò in quanto l'abuso costituisce un illecito permanente, e l'eventuale inerzia dell'Amministrazione non è idonea nè a sanarlo o ad ingenerare aspettative giuridicamente qualificate, nè a privarla del potere di adottare l'ordine di demolizione, configurandosi, anzi, la responsabilità (art. 31 cit., comma 4 bis) in capo al dirigente o al funzionario responsabili dell'omissione o del ritardo nell'adozione di siffatto atto, che resta, appunto, doveroso, nonostante il decorso del tempo.
7.4. In conclusione, mentre la nullità del contratto è comminata per il solo caso della mancata inclusione degli estremi del titolo abilitativo, che abbia le connotazioni di cui si è detto, l'interesse superindividuale ad un ordinato assetto di territorio resta salvaguardato dalle sanzioni di cui si è dato conto al p.
3.1. e, nel caso degli abusi più gravi, dal provvedimento ripristinatorio della demolizione”.
Da tali principi discende, pertanto, che (per quanto d'interesse) la comminatoria della nullità degli atti di scioglimento della comunione è prevista dunque solo ove da essi non risultino le menzioni urbanistiche (ovvero non sia prodotta la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'inizio della costruzione in epoca anteriore al 1° settembre 1967).
In siffatte ipotesi (più gravi) la nullità degli atti aventi ad oggetto tali immobili (non in regola dal punto di vista urbanistico) rende gli immobili medesimi incommerciabili e, quindi, non divisibili.
Inoltre occorre evidenziare che le menzioni richieste dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 46 e dalla L. n. 47 del 1985, artt. 17 e 40 (e per quanto riguarda la conformità catastale dalla L. n. 52 del 1985, art. 29, comma 1 bis) non costituiscono un mero requisito di contenuto-forma della sentenza, ma la loro presenza rappresenta un fatto che deve formare oggetto dell'accertamento del giudice, atteso che è necessario che sia acquisito al processo (arg. ex Cass. n. 17990/2016, pronunciata in relazione alla questione della necessità, o meno, della menzione della conformità catastale o alternativa attestazione nel corpo della sentenza di trasferimento ex art. 2932 c.c.).
Nel caso di specie, alla stregua dei richiamati principi va ritenuto che correttamente è stata accolta la domanda di scioglimento della comunione esistente tra le parti in causa sull'immobile in oggetto, a ciò non ostando gli interventi realizzati in difformità rispetto al progetto approvato sullo spazio sottotetto
“di tipo non abitabile”, descritti nella c.t.u.
pagina 7 di 15 Il nominato C.T.U. infatti ha accertato la regolarità urbanistica del fabbricato ai sensi della legge 1985
n. 47 e successive modifiche dando atto dell'esistenza della concessione edilizia n. 920461 rilasciata dal Comune di Riposto, modificata con variante approvata con concessione edilizia n. 920462 del 21 aprile 1998 e della sua riferibilità all'immobile de quo.
Non osta alla divisibilità dell'immobile in comunione - secondo la corretta ricostruzione della c.t.u. - la presenza di un wc (non in funzione) nello spazio sottotetto non abitabile (v. foto 34 e 35 pag. 22 della c.t.u.), il cui accesso avviene in atto mediante scala portatile dal corridoio posto al primo piano (v. foto
22 in cui è visibile sul pavimento una scala a pioli in legno e foto 23 pag. 15 della c.t.u.).
Trattasi infatti di irregolarità urbanistiche che non comportano la nullità dell'atto, né la relativa incommerciabilità e indivisibilità dell'immobile in comunione, poiché non escludono che il titolo edilizio a suo tempo rilasciato (che esiste realmente, altresì) possa (e debba) considerarsi effettivamente riferibile, proprio, a quell'immobile.
Come affermato infatti dalla Corte di Cassazione, “in costanza di una dichiarazione reale e riferibile all'immobile, il contratto sarà in conclusione valido, e tanto a prescindere dal profilo della conformità
o della difformità della costruzione realizzata al titolo in esso menzionato”.
Da quanto sopra deriva, pertanto, che il caso di specie si pone del tutto fuori dal perimetro della nullità
e quindi dell'incommerciabilità (e relativa indivisibilità) dell'immobile di cui fa parte il detto sottotetto dovendo ritenersi che gli interventi realizzati concretano una mera difformità dal titolo concessorio a suo tempo rilasciato (pur sempre reale e riferibile a quell'immobile), come tale sanzionabile al più con la demolizione, o con una sanzione pecuniaria, salvi gli effetti penali (se previsti).
Deve escludersi, dunque, la dedotta nullità, nonostante la riscontrata difformità del sottotetto non abitabile rispetto al progetto assentito, in quanto i detti interventi eseguiti in assenza del titolo urbanistico, per quanto rilevanti dal punto di vista dell'irregolarità amministrativa e quindi urbanistica dell'immobile, non incidono sulla sua commerciabilità giuridica.
2.2.2. - Analogamente, con riferimento al profilo della regolarità catastale, il C.T.U. ha accertato la conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, non ostandovi le già menzionate difformità rispetto al progetto approvato.
Anche tale soluzione è conforme ai richiamati principi e quindi condivisibile, considerato che dalla descrizione compiuta dal C.T.U. e dalle foto in atti emerge con evidenza che il detto intervento non ha pagina 8 di 15 in atto determinato il cambio di destinazione d'uso dello spazio sottotetto, dall'assentito spazio praticabile e non abitabile in spazio abitabile, in assenza di uno stabile accorpamento all'appartamento abitabile e assentito da regolare titolo edilizio del sottotetto non abitabile (il cui accesso, come detto, avviene in atto mediante una scala portatile dal corridoio del piano sottostante); inoltre deve aggiungersi che – come rilevato - il realizzato wc non è in funzione, mentre la presenza di pavimentazione e illuminazione nel sottotetto non appare incompatibile con la destinazione d'uso assentita quale superficie “di tipo non abitabile e quindi accessibile per la sola manutenzione” accertata dal C.T.U.; v. pag. 22 c.t.u.).
Il primo motivo va, quindi, in questi termini, rigettato.
3. - Con il secondo motivo di impugnazione la parte appellante denuncia la violazione dell'art. 1102
c.c. e dell'art. 723 c.c., per aver la sentenza condannato l'appellante alla restituzione pro quota dei frutti dell'immobile in favore del comproprietario sebbene il avesse sempre avuto la CP_1 disponibilità delle chiavi e l'uso dell'immobile come comproprietario.
Infatti, nessun comportamento, doloso o colposo, la avrebbe posto in essere per escludere il Pt_1 dal godimento e dall'uso dell'immobile. CP_1
Con il terzo motivo lamenta, poi, l'erronea quantificazione dei frutti civili sì come determinati nella eccessiva somma di € 45.546,00 per il periodo intercorrente dall'intervenuta revoca del provvedimento di assegnazione della casa coniugale (08/12/ 2014) sino alla data di emissione della sentenza
(07/09/2023).
Entrambi i motivi, da trattarsi congiuntamente, perché strettamente connessi, e, comunque, indipendenti dalle sorti dello scioglimento della comunione (stante l'autonomia della domanda di fruttificazione rispetto a quella tendente allo scioglimento della comunione relativamente allo stesso immobile), sono infondati e vanno, di conseguenza, rigettati.
Secondo indirizzo ormai consolidato della Corte di Cassazione (cui fa riferimento la stessa appellante nel suo atto di impugnazione) deve ritenersi che, “in tema di divisione, in caso di utilizzazione esclusiva del bene comune da parte di un comproprietario, l'occupante è tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto, solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta senza nulla ottenere e ne abbia tratto un vantaggio patrimoniale. In tal caso occorre la prova di una sottrazione o di un impedimento
pagina 9 di 15 assoluto all'esercizio delle facoltà dominicali di godimento e disposizione del bene comune spettanti agli altri contitolari o una violazione dei criteri stabiliti dall'art. 1102 c.c., potendosi quantificare il danno in base ai frutti civili ricavati dall'uso esclusivo” (Cass. n. 15332/2023).
Contrariamente a quanto afferma l'appellante, tuttavia, il primo giudice si è rigorosamente attenuto a tali principi.
Il Tribunale ha infatti fatto discendere l'obbligo di corrispondere i frutti civili non già (come assume l'appellante) dalla semplice occupazione del bene da parte della ex coniuge (proseguita anche dopo la revoca del provvedimento di assegnazione della ex casa coniugale del dicembre 2014), ma dalla previa verifica, dal primo giudice effettuata con esito positivo sulla base di una corretta valutazione degli elementi acquisiti al processo, che il comproprietario aveva in effetti richiesto inutilmente, in numerose occasioni, di far uso dell'immobile (“… ha più volte chiesto la consegna delle chiavi dell'immobile, senza esito alcuno”) e che inoltre l'uso esclusivo fatto dalla aveva ecceduto concretamente Pt_1 dai limiti dell'art. 1102 c.c. (norma che - come affermato dalla citata pronuncia della Corte di
Cassazione – “consente al comproprietario l'utilizzazione ed il godimento dell'intera cosa comune anche in modo particolare e più intenso, con il divieto di alterare la destinazione della cosa e di impedire agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto”).
Tale superamento dei limiti di cui all'art. 1102 c.c. è, del resto, evidente nel caso di specie, posto che l'appellante (pur dopo la citata revoca dell'assegnazione) ha continuato ad adibire l'intero immobile a propria ed esclusiva abitazione.
Il primo giudice è pervenuto così, ad avviso di questa Corte del tutto correttamente, all'accoglimento della domanda di fruttificazione.
Come accennato, infatti tale accertamento risulta coerente con gli elementi acquisiti in forza della documentazione già prodotta dall'appellato, suscettibili di giustificare, nel presente giudizio, l'integrale conferma della decisione del primo giudice laddove con l'impugnata sentenza ha riconosciuto l'esistenza, in capo al medesimo appellato, del diritto alla corresponsione dei frutti civili, quale ristoro per la privazione dell'utilizzazione pro quota del bene comune.
In tal senso assumono rilievo sia la denuncia - querela dal (unitamente alla figlia) presentata CP_1
ai Carabinieri di Riposto, in data 06/08/2014 (quindi in epoca perfino anteriore alla disposta revoca dell'assegnazione della casa coniugale a favore della convenuta, del dicembre 2014), contro la pagina 10 di 15 per avere questa illegittimamente provveduto a sostituire le serrature della casa di Riposto Pt_1
(v. doc. 13 prodotto dall'attore unitamente al deposito della memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c.,
n. 2), sia le numerose missive con cui, nel periodo compreso tra agosto 2014 e gennaio 2019, il personalmente e tramite proprio legale, ha chiesto più volte alla senza sortire CP_1 Pt_1
alcun esito, la consegna di copia delle chiavi della casa (v. docc. da 1 a 7, prodotti dal CP_1
unitamente alla citata memoria n. 2). Inoltre, deve aggiungersi che anche dopo la pubblicazione dell'impugnata sentenza - qui impugnata - il ha reiterato a mezzo pec, per il tramite del CP_1
proprio difensore, in data 26/10/2023, la richiesta di consegna della copia delle chiavi, anche in questo caso senza risultato.
A fronte di ciò, appare certamente condivisibile la valutazione compiuta dal primo giudice, nel senso di ritenere sostanzialmente strumentale la disponibilità manifestata dalla verso l'uso promiscuo, Pt_1 che non appare praticabile, nella specie, data “l'alta conflittualità fra le parti”, cui fanno riferimento tanto le stesse parti, quanto il primo giudice (cfr. pag.
6-7 della sentenza), restando irrilevante - come argomentato nella sentenza - la circostanza dell'avvenuta sostituzione, o meno, delle serrature della casa, in quanto fatto neutro ai fini in discorso;
tale conclusione risulta perfettamente coerente rispetto al rilievo, riscontrato da dati obiettivi, in base al quale è assodato che la anche dopo la citata Pt_1 revoca dell'assegnazione (del dicembre 2014), ha di fatto continuato ad adibire la casa in comunione ad abitazione esclusiva propria della stessa, escludendo così l'ex coniuge. A ciò deve aggiungersi che nessuna disponibilità è stata invece manifestata dalla verso la soluzione, in astratto Pt_1
praticabile, di concedere l'immobile in locazione a terzi.
4. - Parimenti infondate sono le censure avverso la quantificazione del valore locativo dell'immobile compiuta dal primo giudice nell'impugnata sentenza.
4.1. - Dall'esame della c.t.u. risulta infatti, in primo luogo, che, nel calcolo dei canoni di locazione percepibili per l'immobile, il consulente tecnico d'ufficio ha considerato giustamente solo la superficie lorda dell'immobile (259,00 mq), desunta (come sintetizzato nella tabella riepilogativa a pag. 24 della c.t.u.) applicando opportuni coefficienti di ragguaglio (tratti dalla Banca Dati dell'Osservatorio del
Mercato Immobiliare), cosicché, relativamente alla superficie del sottotetto, cui fa riferimento l'appellante nel suo motivo di gravame, trattandosi di superficie praticabile ma non abitabile non è stata considerata l'intera consistenza dello stesso, pari a mq 86, ma solo - com'è giusto che fosse - la superficie ragguagliata di mq 30.
pagina 11 di 15 4.2. - Allo stesso modo risulta infondata anche l'altra censura con cui l'appellante sostiene, contrariamente al vero, che non si comprenderebbe come sia stato calcolato il canone: infatti il calcolo sarebbe “rimasto un mistero”.
Va osservato, in senso contrario a quanto dedotto dall'appellante, che invece la c.t.u. enuncia chiaramente invero le modalità attraverso le quali è stato stimato il valore locativo dell'immobile, facendo riferimento, in particolare, ai valori di locazione per abitazione di tipo civile estrapolati dalla
Banca dati delle quotazioni immobiliari dell'Agenzia delle Entrate secondo il modus procedendi indicato in dettaglio nel punto 5 pagg. 30 e 31 della c.t.u., cui qui si rimanda.
5. - Inoltre, è infondato anche il quarto motivo di gravame con cui la parte appellante denuncia l'omessa pronuncia sull'eccezione di compensazione del suo debito per i frutti con un preteso controcredito da lei vantato verso l'ex coniuge, a titolo di assegno di mantenimento.
Si duole che il Tribunale non si sia pronunciato sulla svolta eccezione di compensazione dell'opposto controcredito, siccome “stabilito a proprio favore da parte del Tribunale di IA nella misura di €
600,00 mensili”.
Non esiste infatti il dedotto vizio di omessa pronunzia a norma dell'art. 112 c.p.c., posto che nella motivazione la sentenza impugnata dà atto espressamente che non è stato, in quel procedimento, infine quantificato l'affermato controcredito opposto in compensazione e altresì che la generica prova orale articolata al riguardo (e non ammessa) non sarebbe stata sufficiente allo scopo, dal che chiaramente evincendosi – almeno implicitamente – l'avvenuto rigetto dell'eccezione, per avere il primo giudice ritenuto insussistenti le condizioni dell'eccepita compensazione.
Ed infatti tale ratio decidendi del Tribunale si pone in perfetta linea coi principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità nella materia, secondo cui il requisito della pronta liquidabilità è richiesto
(unitamente al requisito della certezza del credito) ai fini della compensazione giudiziale prevista dall'art. 1243, secondo comma, c.c. (Cass. 13244/2016).
6. - Infine, con l'ultimo motivo l'appellante censura l'erroneità della sentenza del Tribunale in ordine alla condanna emessa a proprio carico al rimborso delle spese processuali del giudizio di primo grado in favore del CP_1
Anche questo motivo è infondato.
pagina 12 di 15 Infatti, è indubbiamente esatto, in linea teorica, il principio, cui fa riferimento nel suo atto d'impugnazione l'appellante, per cui nel procedimento di divisione le spese di causa vanno poste a carico della massa per gli atti che servono a condurre, nel comune interesse, il giudizio alla sua conclusione, mentre valgono i principi generali della soccombenza per le controversie verificatesi tra i condividenti.
Nondimeno è certo che il sopra richiamato principio vale nel caso in cui la divisione sia avvenuta senza contestazioni (v. Cass. n. 1111/1986 e tante altre), con esclusione dunque del caso – che ricorre nella specie – in cui la parte convenuta ha fatto ingiustamente opposizione alla divisione del bene comune chiesta dall'attore.
Invero “valgano al contrario i principi generali della soccombenza, salvo il potere di compensazione totale o parziale a norma dell'art. 92 c.p.c., quando si tratta di spese determinate da eccessive pretese
o da inutili resistenze, quando cioè può parlarsi di atteggiamento processuale ingiustificato, rispetto all'esito della causa”.
È stato precisato quindi che, “ai fini della regolamentazione delle spese, la valutazione giudiziale non deve considerare solo l'esito decisorio su eventuali vere e proprie domande confluite nel giudizio di divisione o su vere e proprie opposizioni al diritto alla divisione, ma la valutazione deve estendersi al complessivo contegno processuale dei condividenti anche su aspetti squisitamente divisionali, inclusa la scelta fra diverse soluzioni divisorie alternative” (Cass. n. 2770/2020).
Nella specie, la statuizione - qui impugnata - relativa alla condanna della al pagamento delle Pt_1
spese processuali sostenute dal si sottrae sulla scorta dei richiamati principi alla censura CP_1
svolta dall'appellante, avuto riguardo, da un lato, all'ingiustificata opposizione della convenuta alla divisione in natura dell'immobile in comunione (nonostante fosse ictu oculi apprezzabile la comoda divisibilità in natura dell'immobile in comunione) e, dall'altro lato, alla soccombenza della stessa parte in ordine alla domanda attinente alla restituzione pro quota dei frutti.
7. - Il proposto appello va, pertanto, rigettato, restando assorbita la richiesta di ammissione dell'interrogatorio formale del sugli articolati nn. 1, 2 e 4 della memoria n. 2 ex art. 183 CP_1 comma 6 c.p.c., ritrascritti nelle conclusioni dell'atto di appello, con cui ha Parte_1
reiterato l'istanza di ammissione della prova non ammessa dal primo giudice (in quanto il rigetto del quarto motivo sopra esaminato rende evidentemente superflua la richiesta istruttoria coltivata anche pagina 13 di 15 con l'atto di appello – che comunque sarebbe inammissibile per mancata espressa e specifica riproposizione della stessa sia in sede di precisazione delle conclusioni sia negli scritti conclusivi del primo grado;
arg. ex Cass. n. 15029/2019; Cass. 5741/2019; Cass. n. 19352/2017; Cass. n.
16886/2016).
8. - Le spese del grado – liquidate come in dispositivo – seguono la soccombenza e vanno poste pertanto a carico di Parte_1
La liquidazione delle dette spese è compiuta seguendo i vigenti parametri introdotti dal D.M. 10 marzo
2014 n. 55, come modificato dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147, in base allo scaglione di riferimento, nella specie, tenuto conto del valore della controversia (€ 52.000,01/€ 260.000,00), e ai valori medi, ai minimi solo per la fase di trattazione/istruttoria, non essendo stata svolta attività istruttoria in senso stretto, e per quella di decisione, stante il mancato deposito di note conclusive per conto del CP_1
Atteso il rigetto dell'appello, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessa impugnazione a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis, se dovuto (essendo irrilevante l'ammissione dell'appellante al patrocinio a spese dello Stato secondo l'insegnamento di Cass. S.U. 20/02/2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1450/2023 R.G.A.C.,
rigetta l'appello proposto da nei confronti di e avverso la Parte_1 Controparte_1
sentenza n. 3605/2023 del 7 settembre 2023 del Tribunale di IA (resa nel procedimento iscritto al n. 14844/2019 R.G.), che conferma;
condanna alla rifusione, in favore di , delle spese del presente Parte_1 Controparte_1
grado del giudizio che liquida in complessivi euro 9.603,00 per compensi di avvocato, in essi compresi euro 2.977,00 per la fase di studio, euro 1.911,00 per la fase introduttiva, euro 2.163,00 per la fase di trattazione ed euro 2.552,00 per la fase decisionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% dei predetti compensi, C.P.A. e IVA, come per legge;
ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 – quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo pagina 14 di 15 unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis, se dovuto.
Così deciso in IA il 9 gennaio 2025, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della
Corte d'appello.
LA CONSIGLIERA ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Claudia Cottini dott. Nicolò Crascì
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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