TRIB
Sentenza 2 giugno 2025
Sentenza 2 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 02/06/2025, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 2 giugno 2025 |
Testo completo
n. 1430/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MARSALA
Sezione Civile
Il Tribunale di Marsala, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.
Matteo Torre, all'udienza del 5 febbraio 2025, esaurita la discussione e udite le conclusioni delle parti, ha pronunziato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA
(art. 429 - 430 c.p.c.) nella causa civile iscritta al n. 1430/2023 R.G. vertente tra
, nata a [...] il [...] ed ivi residente nella c/da Ulmi, 670 (C.F.: Parte_1
) rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Salvo Pec: C.F._1
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Salemi, nella Email_1 via G. Marconi, 15,
- ricorrente - contro
nata a [...] il [...] ed ivi residente nella c/da Gorgazzo, 85, (C.F.: Controparte_1
) e , nato a [...] il [...] e residente in [...], C.F._2 Parte_2 nella Torvaianica Alta, 24, (C.F.: ), nella qualità di eredi (figli) dei sig.ri C.F._3 Parte_2
, nato a [...] l'[...], deceduto il 15.08.2019 e nata a [...] l'[...],
[...] Persona_1 deceduta il 21.01.2022
- resistenti contumaci -
Avente ad oggetto: occupazione sine titulo di immobile_
1 Conclusioni delle parti ricorrente: si riporta al contenuto del ricorso introduttivo e alle note conclusive già depositate in atti con vittoria di spese da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
RAGIONI in FATTO e in DIRITTO della DECISIONE
(art. 118 disp. Att. C.p.c. rif. L. 69/2009)
Il Giudice rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem, art. 118 disp. att. c.p.c., (cfr., ante riforma,
Cass. 3636/07), la cui ammissibilità - così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata, come da orientamenti giurisprudenziali consolidati, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa;
osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare " concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni - di fatto e di diritto - "rilevanti ai fini della decisione" concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come "omesse" (per l'effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
- richiamata adesivamente Cass. SS.UU. 16 gennaio 2015, n. 642, secondo la quale nel processo civile ed in quello tributario, in virtù di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 1 d.lgs. n. 546 del 1992 non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata, dovendosi anche escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti;
OSSERVA
2 1) Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. l'odierna ricorrente esponeva che in data Parte_3
6.02.2017 aveva sottoscritto, con i coniugi nato a [...] l'[...] e Parte_2 Per_1
nata a [...] l'[...], un contratto di comodato d'uso gratuito, con scadenza il 31.01.2027, per
[...]
l'immobile di sua proprietà sito in Salemi nella c/da Gorgazzo, 131, individuato al catasto del Comune di
Salemi al foglio 79, mappale 982. Tuttavia, i due comodatari sono deceduti, rispettivamente nel 2019 e nel 2022, ma
l'immobile non è mai stato rilasciato, nemmeno dai figli che ne detengono le chiavi. Pertanto, la sig.ra tramite due Pt_1 lettere, la prima raccomandata A/R inviata l'11.07.2022 e la successiva del 12.09.2022, chiedeva agli eredi dei comodatari o odierni resistenti, e (classe 1973), l'immediato rilascio del suddetto Controparte_1 Parte_2 immobile e la consegna delle relative chiavi. Con la medesima nota comunicava l'immediata risoluzione del contratto di comodato d'uso gratuito, considerato anche che l'immobile risulta ormai da alcuni anni disabitato.
Inoltre, la sig.ra rappresentava l'urgenza e la necessità, così come previsto dall'art. 2 del contratto, di ritornare in Pt_1 possesso del proprio immobile, anche al fine di eseguire alcuni necessari ed improrogabili lavori di manutenzione e ristrutturazione del fabbricato. Infatti, trattasi di un immobile sito in una zona di villeggiatura (c/da Gorgazzo a Salemi), costituito da un paino terra ed un piano primo, con autorimessa ed un'area circostante di circa 400 mq, che nel periodo estivo
è facile affittare. Ebbene, ciononostante gli odierni convenuti non provvedevano al rilascio dell'immobile oggetto di causa nè tantomeno alla consegna delle chiavi.
Deduceva quindi che il decesso del comodante produce gli stessi identici effetti del decesso del comodatario, talché, ove alla morte del comodante il comodatario non liberi il bene, il protrarsi della sua occupazione ha luogo senza titolo, per sua natura fonte di danno, che la morte del comodante determina, come nel caso della morte del comodatario, (art. 1811 c.c.), la risoluzione del comodato con l'attribuzione agli eredi del comodante del diritto di agire per la risoluzione del contratto e la restituzione della cosa, e che in tema di comodato, in caso di morte del comodatario, il comodante ha facoltà di recedere dal contratto anche quando sia stato pattuito un termine a norma dell'art. 1811 c.c., determinandone la anticipata risoluzione del rapporto mediante idonea manifestazione di volontà come nel caso di comodato a tempo indeterminato, con conseguente obbligo per gli eredi di immediata restituzione della cosa.
Peraltro, qualora detta facoltà non venga esercitata, il rapporto prosegue con le caratteristiche e gli obblighi iniziali anche rispetto agli eredi.
Quindi, che nel caso di specie, i fratelli e (eredi dei comodatari) non hanno ancora Controparte_1 Parte_2 provveduto al rilascio dell'immobile, nonostante le lettere di diffida dell'11 luglio e del 12.09.2022, con conseguente lesione del diritto di proprietà dell'odierna ricorrente, motivo per cui gli stessi saranno tenuti anche al pagamento di una indennità di occupazione sine titulo, che potrà essere quantificata nell'importo di € 400,00 mensili (rapportata al valore commerciale del
3 canone di locazione) e ciò fino alla data di effettivo rilascio del bene e/o nel diverso importo che verrà stabilito o ritenuto giusto ed equo dal Tribunale ed oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
E ciò con espressa riserva di verificare e richiedere il risarcimento di eventuali danni arrecati all'immobile
(pareti, pavimento, aperture, impianti, ecc.) concesso in comodato ed oggetto del presente giudizio.
Chiedeva pertanto di:
- Accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di comodato d'uso gratuito stipulato il 6.02.2017 e relativo all'immobile sito in Salemi nella c/da Gorgazzo, 131, individuato al catasto del Comune di Salemi al foglio 79, mappale
982, per intervenuta morte dei comodatari;
- per l'effetto, condannare i sig.ri e (classe 1973), nella qualità di eredi Controparte_1 Parte_2
dei comodatari-deceduti, all'immediato rilascio dell'immobile sito in Salemi nella c/da Gorgazzo, 131, individuato al catasto al foglio 79, mappale 982;
- infine, condannare i sig.ri e (classe 1973), al pagamento in favore della Controparte_1 Parte_2
ricorrente, di una di una indennità di occupazione sine titulo, che potrà essere quantificata nell'importo di € 400,00 mensili
(rapportata al valore commerciale del canone di locazione) e ciò fino alla data di effettivo rilascio del bene e/o nel diverso importo che verrà stabilito o ritenuto giusto ed equo dal Tribunale ed oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
-
Con vittoria di spese e competenze legali del presente giudizio, da liquidarsi in favore del sottoscritto difensore-antistatario.
2) Tali essendo i termini dell'odierno dibattito processuale, all'udienza del 18 ottobre 2023, veniva dichiarata la contumacia dei resistenti, accertata la validità del ricorso introduttivo e la regolarità della notifica e della costituzione della ricorrente. Sul punto, va considerato che dalla dichiarata contumacia il giudice non può neppure trarre argomento di prova: essa non è una sanzione per il contumace (Cass. 9 dicembre 1994 n. 10554). Tuttavia, se valutata insieme ad altri elementi, la contumacia può contribuire a formare il convincimento del giudice (Cass. 14 ottobre 2010 n. 21251, Cass. 29 marzo 2007 n. 7739).
La causa veniva dunque dapprima istruita in via documentale e mediante l'ammissione dell'interrogatorio formale dei resistenti (non comparsi) e veniva poi una prima volta avviata alla fase decisoria per essere successivamente rimessa sul ruolo:
'rilevato che nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato;
ed ancora che nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da mancato guadagno è lo specifico pregiudizio subito, quale quello che, in mancanza dell'occupazione, egli avrebbe concesso il bene in godimento ad altri
4 verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o che lo avrebbe venduto ad un prezzo più conveniente di quello di mercato;
considerato che
parte ricorrente ha altresì chiesto il pagamento in favore della ricorrente, di una di una indennità di occupazione sine titulo, che potrà essere quantificata nell'importo di € 400,00 mensili
(rapportata al valore commerciale del canone di locazione) e ciò fino alla data di effettivo rilascio del bene e/o nel diverso importo che verrà stabilito o ritenuto giusto ed equo dal Tribunale ed oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
ritenuto indispensabile procedere all'espletamento di ctu al fine di acquisire compiutamente e determinare quale sia nel caso di specie l'indennità di occupazione sine titulo facendo espresso riferimento al parametro del canone locativo di mercato vigente e applicabile per gli immobili similari ubicati nello stesso territorio'.
Considerato dunque di dover disporre la nomina di consulente tecnico d'ufficio, le parti erano rimesse avanti a sé per la comparizione del ctu sul quesito che segue: determini il ctu quale sia nel caso di specie l'indennità di occupazione sine titulo facendo espresso riferimento al parametro del canone locativo di mercato vigente e applicabile per gli immobili similari ubicati nello stesso territorio.
A seguito del deposito della relazione di ctu, la causa veniva rinviata per la discussione con l'assegnazione di termine per il deposito di note conclusive e decisa con la pubblicazione del dispositivo di sentenza.
Motivi riservati.
3) Tali essendo i termini dell'odierno dibattito processuale, la domanda è fondata e va accolta per le ragioni che come appresso si esporranno.
Non appare intanto contestata la titolarità dell'immobile de quo, avendo peraltro parte ricorrente inconfutabilmente e in via documentale la proprietà dell'abitazione, la pregressa sussistenza del contratto di comodato d'uso e la successiva risoluzione e richiesta di rilascio di immobile formalizzata dalla ricorrente con racc. a.r. del 12.9.2022 (richiesta di rilascio già in precedenza espressa con altra racc. a.r. dell'11.7.2022) e avanzata nei confronti degli eredi di deceduto il 15.08.2019, e Parte_2
deceduta il 21.01.2022 (come risulta dai certificati di morte rilasciati dal Comune di Persona_1
Salemi e prodotti in atti).
In diritto, la fattispecie che ci occupa va correttamente qualificata come azione di rilascio per occupazione senza titolo, e non vi è dubbio che il caso in questione vada inquadrato nella fattispecie dell'occupazione senza titolo.
L' azione promossa, ha natura personale, meramente volta, cioè, alla restituzione di bene consegnato in forza di titolo contrattuale (…), e non mira al riconoscimento diritto di proprietà, ma solo ad ottenere la
5 riconsegna del bene stesso e, quindi, può limitarsi alla dimostrazione dell'avvenuta consegna in base ad un titolo e del successivo venir meno di questo per qualsiasi causa, o ad allegare l'insussistenza “ab origine” di qualsiasi titolo (cfr. Cass. N. 4416/07).
Invero, sotto un profilo di diritto, va correttamente osservato che, in sostanza, tre sono i casi in cui si parla di occupatio sine titulo: quello in cui un terzo occupi e disponga dell'immobile senza che sia mai stato stipulato un contratto (di locazione o di compravendita) con il proprietario, quello in cui un terzo e proprietario dell'immobile abbiano stipulato un contratto legittimante la disponibilità da parte del terzo, ma il proprietario ne contesti l'originaria validità, quello in cui terzo e proprietario dell'immobile abbiano stipulato un contratto inizialmente valido ed efficace, ma che successivamente abbia perso efficacia.
E' evidente che l'occupazione illegittima ricorre in tutte e tre le ipotesi;
mentre la prima, però, si caratterizza per la totale assenza di un titolo legittimante l'occupazione, nelle altre esso è riscontrabile, anche se nullo, inefficace o scaduto.
Allora, se il titolo originariamente esisteva (occupazione sine titulo in senso lato), come nell'ipotesi di mancato rilascio dell'immobile da parte dell'inquilino alla scadenza del contratto di locazione, e si potrà azionare il più celere rito speciale (locatizio) di cui agli artt. 447 bis e ss. c.p.c.
Con tutela restitutoria si intende, in ogni caso, una tutela fornita dall'ordinamento giuridico, con la quale si ristabilisce lo status quo ante modificato in esecuzione o per effetto di un rapporto giuridico. Sotto il profilo probatorio, sarà sufficiente, per l'attore, dimostrare l'avvenuta consegna dell'immobile in base ad un titolo ed il suo successivo venir meno.
Pertanto, nel caso in esame, l'occupazione sine titulo, si risolve sostanzialmente in una usurpazione dell'altrui diritto, trattandosi di un'utilizzazione del bene originariamente titolata ossia consentita trasformatasi poi, per vicende modificative riguardanti il rapporto contrattuale che l'aveva consentita, in non titolata;
ipotesi in cui un dato negoziale che ad un certo punto entra in crisi, o in cui il rapporto contrattuale, da cui è scaturito il consenso alla occupazione del bene, risulti poi essere invalido (nullità).
Nel caso in esame, sulla scorta delle risultanze documentali, è evincibile l'avvenuta formale risoluzione del contratto di comodato a seguito della morte del comodatario.
In tema di comodato, la morte del comodante (così come la morte del comodatario ai sensi dell'art. 1811
c.c.) determina l'estinzione del contratto, per cui non può richiamarsi come prosecuzione dell'originario rapporto negoziale un comodato tra gli eredi del comodante e il proprietario dell'immobile.; quindi, pur ammettendo, così come non contestato dalle parti, che un comodato esista, non può ritenersi sia quello di durata stipulato con l'originario comodante poi deceduto, tanto più che l'uso del bene risulti sia stato invece indeterminato e continuativo, dovendo esso piuttosto qualificarsi come comodato precario (art. 6 1810 c.c.); ne deriva che il comodatario è tenuto a restituire la cosa concessa in comodato non appena il comodante la richieda.
In caso di cessazione del contratto di comodato per morte del comodante o del comodatario e di mantenimento del potere di fatto sulla cosa da parte di quest'ultimo o dei suoi eredi, il rapporto, in assenza di richiesta di rilascio da parte del comodante o dei suoi eredi, si intende proseguito con le caratteristiche e gli obblighi iniziali anche rispetto ai medesimi successori.
Il decesso del comodante produce gli stessi identici effetti del decesso del comodatario, talché, ove alla morte del comodante il comodatario non liberi il bene, il protrarsi della sua occupazione ha luogo senza titolo, per sua natura fonte di danno.
Dunque, nel caso della morte del comodatario, (art. 1811 c.c.), la risoluzione del comodato con l'attribuzione agli eredi del comodante del diritto di agire per la risoluzione del contratto e la restituzione della cosa: In caso di morte del comodatario, il comodante, benché sia stato convenuto un termine(1), può esigere dagli eredi l'immediata restituzione della cosa.
Il beneficium attribuito col comodato sia strettamente personale: la morte del comodatario, pertanto, se non ha virtù di risolvere automaticamente il rapporto, da facoltà al comodante di risolverlo senz'altro.
Per quanto detto, può affermarsi l'avvenuta cessazione di un titolo originariamente esistente, e comprovato il mancato rilascio e dunque l'occupazione sine titulo che ha pienamente legittimato la richiesta di tutela azionata ex artt. 447 bis e ss. c.p.c.
Appare insomma evidente come l'utilizzazione del bene originariamente titolata si sia protratta trasformandosi in una utilizzazione non titolata e quindi pienamente legittima la richiesta di tutela restitutoria al fine di ristabilire lo status quo ante modificato stante il successivo venir meno dell'originario titolo in considerazione della legittimità della richiesta del comodante di voler risolvere il rapporto e richiedere il rilascio dell'immobile.
4) Quanto alla consequenziale richiesta di condanna al pagamento dell'indennità di occupazione, come autorevolmente precisato da un orientamento a cui si ritiene di aderire (e richiamare), non può revocarsi in dubbio la potenzialità dell'occupazione sine titulo ad essere produttiva di un danno risarcibile.
Ritiene questo giudice di aderire alla tesi che vede nell'occupazione senza titolo di un immobile un danno conseguenza per la cui liquidazione è necessaria la dimostrazione della sua concreta ed attuale sussistenza, la cui prova può anche risultare da presunzioni gravi, precise e concordanti.
4.1) Nello specifico tema del danno da occupazione illegittima, la relativa determinazione può concretamente essere effettuata dal Giudice sulla base del c.d. danno figurativo e, quindi, con riguardo al
7 valore locativo del bene usurpato. E ciò con decorrenza dall'inizio della occupazione fino all'effettivo rilascio.
Ritiene il giudice, nel raffronto con le altre risultanze allegate, che assumono, nella reciproca connessione tra esse, pregnante valore di prova, di dover espressamente richiamare le chiare argomentazioni espresse dal ctu geom. nel corso della trattazione –istruzione quale ragione di fatto della Persona_2 decisione e fare proprie le conclusioni addotte dal consulente d'ufficio, tenuto conto dei quesiti posti.
-Quanto alle condizioni per l'adesione alle conclusioni rassegnate dal consulente, appare evidente l'ammissibilità dei quesiti formulati (essendo stato rispettato il divieto di deferire all'ausiliario accertamenti merito alla qualificazione giuridica di fatti ovvero alla conformità al diritto di comportamenti); sussiste la specificità dell'oggetto dell'indagine tecnica compiuta e la correttezza dell'accertamento tecnico sia con riferimento alla completezza degli accertamenti strumentali sia con riferimento alla intrinseca coerenza ed alla adeguatezza delle argomentazioni rispetto alle nozioni correnti e condivise della scienza di riferimento.
-Avendo in proposito la Suprema Corte ben chiarito che il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, non essendo quindi necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte, mentre le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive
(Cass.
2.2.15 n. 1815 e 9.1.09 n. 282).
-Proprio delle risultanze emerse a conclusioni delle operazioni peritali e delle valutazioni espresse dal nominato consulente tecnico d'ufficio deve dunque farsi carico il Giudicante al fine di risolvere tutte le problematiche dedotte in giudizio: si ritiene di aderire alle conclusioni espresse nella CTU, le cui puntualizzazioni hanno fornito un dettagliato punto di vista fondato su pregnanti argomentazioni in ordine alle questioni affrontate, e per cui gli apporti conseguiti e di cui agli accertamenti espletati - confortati dalle risultanze documentali – hanno introdotto elementi innegabilmente chiarificatori, ed è da ritenersi, inoltre, e conclusivamente, assorbita ogni altra valutazione sulle questioni e tematiche dedotte, stante l'esaustività degli accertamenti condotti.
Peraltro, applicando tale principio al caso di specie, ritiene il Giudice, di dovere pure rinviare e richiamare, aderendo alle suddette argomentazioni ivi articolate, e di cui alla relazione del ctu summenzionata anche secondo il criterio della motivazione per relationem, ovvero la tecnica con la quale il giudicante rinvia
8 alle argomentazioni presenti in atti interni o esterni al processo ed espressamente condivise, a mente dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
Così, il ctu ha chiarito che la provenienza è legittima.
L'immobile sopra descritto è pervenuto alla ditta proprietaria” in virtù dell'Atto Pubblico del 23/08/2002 Notaio con sede in Castelvetrano Repertorio 4122 registrato a Castelvetrano in data 29/08/2002 al 1341. Per_3
Col predetto Atto, alla sig.ra viene trasferito, la piena proprietà dell'unità immobiliare urbana. Parte_1
Per quanto concerne la legittimità urbanistica, i fabbricati sono stati costruiti in epoca anteriore al 1° Settembre 1967 come indicato nel titolo di proprietà.
Si fa presente che nel contratto di comodato d'uso gratuito è citato soltanto la particella del fabbricato principale senza i locali accessori esterni e senza il terreno di pertinenza, ma durante il sopralluogo questi si trovavano nella disponibilità della parte convenuta.
Dati Catastali
L'immobile è identificato presso il Nuovo Catasto Edilizio Urbano del Comune di Salemi (TP):
FM 79 particella 982.
Destinazione d'uso catastale A/3 classe 4, consistenza vani 9, Rendita catastale Euro 581,01.
FM 79 particella 983 sub 1 e 2.
Avuto riguardo al quesito specificamente formulato:
“Determini il CTU quale sia nel caso di specie l'indennità di occupazione sine titulo facendo espresso riferimento al parametro del canone locativo di mercato vigente e applicabile per gli immobili similari ubicati nello stesso territorio”, ha chiarito il consulente d'ufficio che calcolare il canone di locazione consiste nel considerare gli elementi certi (superfici dei locali e relative pertinenze) e nel valutare teoricamente gli elementi di qualità e di ubicazione dell'immobile che influiscono sul valore dell'immobile stesso.
Quindi, si procede col ricercare le quotazioni delle locazioni al metro quadro di immobili, nella fattispecie unità ad uso residenziali che presentano le medesime caratteristiche, sia strutturali che di ubicazione, dei beni in oggetto.
E di avere dunque proceduto alla consultazione dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare O.M.I. dell'Agenzia delle Entrate dove si evince quanto segue:
Immobile
1. Abitazione a piano terra e primo sito in Salemi C.da Gorgazzo, FM 79 particella 982 – A/3 classe 4, consistenza vani 9, Rendita catastale Euro 581,0;
2. N. 2 magazzini a piano terra siti in Salemi C.da Gorgazzo FM 79 particella 983 sub 1 e 2 - C/2 classe 5, consistenza rispettivamente mq. 15, Rendita catastale Euro 36,41 e mq. 16, Rendita catastale Euro 38,84.
Indicando poi un coefficiente di deprezzamento del 12%.
9 E quindi conclusivamente indicando:
Da Ottobre 2022 a tutto il mese di Agosto 2024 sono esattamente n. 23 mesi per tanto si ha il seguente risultato:
€ (2,95 x 165,00 mq.) x n. 23 = Euro 11.195,25
Applicando il coefficiente di 12% si ha:
Euro 11.195,25 – 12%= Euro 9.851,82 (Euro novemilaottocentocinquantuno/82).
5) Considerata la condivisibilità degli accertamenti del ctu, all'accoglimento delle domande di parte ricorrente conseguono le statuizioni come in dispositivo anche per quanto attiene la liquidazione delle spese di ctu liquidate nella misura indicata come da separato decreto.
Le spese di lite sono a carico dei resistenti soccombenti e si liquidano in dispositivo.
Il concomitante carico di lavoro giustifica la redazione non contestuale della motivazione della sentenza ex art. 429 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Marsala, sezione civile, in persona del Giudice Unico dott. Matteo Torre, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
1) accerta e dichiara risolto il contratto di comodato d'uso gratuito stipulato il 6.02.2017 e relativo all'immobile sito in Salemi nella c/da Gorgazzo, 131, individuato al catasto del Comune di Salemi al foglio
79, mappale 982, per intervenuta morte dei comodatari;
ordinando ai resistenti e l'immediato rilascio dell'immobile sito Controparte_1 Parte_2 in Salemi nella c/da Gorgazzo, 131, individuato al catasto al foglio 79, mappale 982, in quanto detenuto senza titolo, in favore della ricorrente;
Parte_1
2) condanna i resistenti e al pagamento dell'indennità di Controparte_1 Parte_2 occupazione senza titolo, pari ad € 9.851,82, così come quantificata dal CTU (da ottobre 2022 e fino ad agosto 2024) e ciò fino alla data di effettivo rilascio del bene, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
3) condanna i resistenti e a rifondere, in favore della ricorrente Controparte_1 Parte_2
le spese di lite, che liquida in euro Euro 2.540,00, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa Parte_3 come per legge, e da distrarsi in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario;
4) pone definitivamente a carico dei resistenti le spese di CTU, liquidate con separato decreto.
- Motivazione riservata in giorni sessanta.
Marsala, 5 febbraio 2025.
Il Giudice
dott. Matteo Torre
10 Il presente atto viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Matteo Torre in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MARSALA
Sezione Civile
Il Tribunale di Marsala, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.
Matteo Torre, all'udienza del 5 febbraio 2025, esaurita la discussione e udite le conclusioni delle parti, ha pronunziato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA
(art. 429 - 430 c.p.c.) nella causa civile iscritta al n. 1430/2023 R.G. vertente tra
, nata a [...] il [...] ed ivi residente nella c/da Ulmi, 670 (C.F.: Parte_1
) rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Salvo Pec: C.F._1
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Salemi, nella Email_1 via G. Marconi, 15,
- ricorrente - contro
nata a [...] il [...] ed ivi residente nella c/da Gorgazzo, 85, (C.F.: Controparte_1
) e , nato a [...] il [...] e residente in [...], C.F._2 Parte_2 nella Torvaianica Alta, 24, (C.F.: ), nella qualità di eredi (figli) dei sig.ri C.F._3 Parte_2
, nato a [...] l'[...], deceduto il 15.08.2019 e nata a [...] l'[...],
[...] Persona_1 deceduta il 21.01.2022
- resistenti contumaci -
Avente ad oggetto: occupazione sine titulo di immobile_
1 Conclusioni delle parti ricorrente: si riporta al contenuto del ricorso introduttivo e alle note conclusive già depositate in atti con vittoria di spese da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
RAGIONI in FATTO e in DIRITTO della DECISIONE
(art. 118 disp. Att. C.p.c. rif. L. 69/2009)
Il Giudice rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem, art. 118 disp. att. c.p.c., (cfr., ante riforma,
Cass. 3636/07), la cui ammissibilità - così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata, come da orientamenti giurisprudenziali consolidati, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa;
osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare " concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni - di fatto e di diritto - "rilevanti ai fini della decisione" concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come "omesse" (per l'effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
- richiamata adesivamente Cass. SS.UU. 16 gennaio 2015, n. 642, secondo la quale nel processo civile ed in quello tributario, in virtù di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 1 d.lgs. n. 546 del 1992 non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata, dovendosi anche escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti;
OSSERVA
2 1) Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. l'odierna ricorrente esponeva che in data Parte_3
6.02.2017 aveva sottoscritto, con i coniugi nato a [...] l'[...] e Parte_2 Per_1
nata a [...] l'[...], un contratto di comodato d'uso gratuito, con scadenza il 31.01.2027, per
[...]
l'immobile di sua proprietà sito in Salemi nella c/da Gorgazzo, 131, individuato al catasto del Comune di
Salemi al foglio 79, mappale 982. Tuttavia, i due comodatari sono deceduti, rispettivamente nel 2019 e nel 2022, ma
l'immobile non è mai stato rilasciato, nemmeno dai figli che ne detengono le chiavi. Pertanto, la sig.ra tramite due Pt_1 lettere, la prima raccomandata A/R inviata l'11.07.2022 e la successiva del 12.09.2022, chiedeva agli eredi dei comodatari o odierni resistenti, e (classe 1973), l'immediato rilascio del suddetto Controparte_1 Parte_2 immobile e la consegna delle relative chiavi. Con la medesima nota comunicava l'immediata risoluzione del contratto di comodato d'uso gratuito, considerato anche che l'immobile risulta ormai da alcuni anni disabitato.
Inoltre, la sig.ra rappresentava l'urgenza e la necessità, così come previsto dall'art. 2 del contratto, di ritornare in Pt_1 possesso del proprio immobile, anche al fine di eseguire alcuni necessari ed improrogabili lavori di manutenzione e ristrutturazione del fabbricato. Infatti, trattasi di un immobile sito in una zona di villeggiatura (c/da Gorgazzo a Salemi), costituito da un paino terra ed un piano primo, con autorimessa ed un'area circostante di circa 400 mq, che nel periodo estivo
è facile affittare. Ebbene, ciononostante gli odierni convenuti non provvedevano al rilascio dell'immobile oggetto di causa nè tantomeno alla consegna delle chiavi.
Deduceva quindi che il decesso del comodante produce gli stessi identici effetti del decesso del comodatario, talché, ove alla morte del comodante il comodatario non liberi il bene, il protrarsi della sua occupazione ha luogo senza titolo, per sua natura fonte di danno, che la morte del comodante determina, come nel caso della morte del comodatario, (art. 1811 c.c.), la risoluzione del comodato con l'attribuzione agli eredi del comodante del diritto di agire per la risoluzione del contratto e la restituzione della cosa, e che in tema di comodato, in caso di morte del comodatario, il comodante ha facoltà di recedere dal contratto anche quando sia stato pattuito un termine a norma dell'art. 1811 c.c., determinandone la anticipata risoluzione del rapporto mediante idonea manifestazione di volontà come nel caso di comodato a tempo indeterminato, con conseguente obbligo per gli eredi di immediata restituzione della cosa.
Peraltro, qualora detta facoltà non venga esercitata, il rapporto prosegue con le caratteristiche e gli obblighi iniziali anche rispetto agli eredi.
Quindi, che nel caso di specie, i fratelli e (eredi dei comodatari) non hanno ancora Controparte_1 Parte_2 provveduto al rilascio dell'immobile, nonostante le lettere di diffida dell'11 luglio e del 12.09.2022, con conseguente lesione del diritto di proprietà dell'odierna ricorrente, motivo per cui gli stessi saranno tenuti anche al pagamento di una indennità di occupazione sine titulo, che potrà essere quantificata nell'importo di € 400,00 mensili (rapportata al valore commerciale del
3 canone di locazione) e ciò fino alla data di effettivo rilascio del bene e/o nel diverso importo che verrà stabilito o ritenuto giusto ed equo dal Tribunale ed oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
E ciò con espressa riserva di verificare e richiedere il risarcimento di eventuali danni arrecati all'immobile
(pareti, pavimento, aperture, impianti, ecc.) concesso in comodato ed oggetto del presente giudizio.
Chiedeva pertanto di:
- Accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di comodato d'uso gratuito stipulato il 6.02.2017 e relativo all'immobile sito in Salemi nella c/da Gorgazzo, 131, individuato al catasto del Comune di Salemi al foglio 79, mappale
982, per intervenuta morte dei comodatari;
- per l'effetto, condannare i sig.ri e (classe 1973), nella qualità di eredi Controparte_1 Parte_2
dei comodatari-deceduti, all'immediato rilascio dell'immobile sito in Salemi nella c/da Gorgazzo, 131, individuato al catasto al foglio 79, mappale 982;
- infine, condannare i sig.ri e (classe 1973), al pagamento in favore della Controparte_1 Parte_2
ricorrente, di una di una indennità di occupazione sine titulo, che potrà essere quantificata nell'importo di € 400,00 mensili
(rapportata al valore commerciale del canone di locazione) e ciò fino alla data di effettivo rilascio del bene e/o nel diverso importo che verrà stabilito o ritenuto giusto ed equo dal Tribunale ed oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
-
Con vittoria di spese e competenze legali del presente giudizio, da liquidarsi in favore del sottoscritto difensore-antistatario.
2) Tali essendo i termini dell'odierno dibattito processuale, all'udienza del 18 ottobre 2023, veniva dichiarata la contumacia dei resistenti, accertata la validità del ricorso introduttivo e la regolarità della notifica e della costituzione della ricorrente. Sul punto, va considerato che dalla dichiarata contumacia il giudice non può neppure trarre argomento di prova: essa non è una sanzione per il contumace (Cass. 9 dicembre 1994 n. 10554). Tuttavia, se valutata insieme ad altri elementi, la contumacia può contribuire a formare il convincimento del giudice (Cass. 14 ottobre 2010 n. 21251, Cass. 29 marzo 2007 n. 7739).
La causa veniva dunque dapprima istruita in via documentale e mediante l'ammissione dell'interrogatorio formale dei resistenti (non comparsi) e veniva poi una prima volta avviata alla fase decisoria per essere successivamente rimessa sul ruolo:
'rilevato che nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato;
ed ancora che nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da mancato guadagno è lo specifico pregiudizio subito, quale quello che, in mancanza dell'occupazione, egli avrebbe concesso il bene in godimento ad altri
4 verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o che lo avrebbe venduto ad un prezzo più conveniente di quello di mercato;
considerato che
parte ricorrente ha altresì chiesto il pagamento in favore della ricorrente, di una di una indennità di occupazione sine titulo, che potrà essere quantificata nell'importo di € 400,00 mensili
(rapportata al valore commerciale del canone di locazione) e ciò fino alla data di effettivo rilascio del bene e/o nel diverso importo che verrà stabilito o ritenuto giusto ed equo dal Tribunale ed oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
ritenuto indispensabile procedere all'espletamento di ctu al fine di acquisire compiutamente e determinare quale sia nel caso di specie l'indennità di occupazione sine titulo facendo espresso riferimento al parametro del canone locativo di mercato vigente e applicabile per gli immobili similari ubicati nello stesso territorio'.
Considerato dunque di dover disporre la nomina di consulente tecnico d'ufficio, le parti erano rimesse avanti a sé per la comparizione del ctu sul quesito che segue: determini il ctu quale sia nel caso di specie l'indennità di occupazione sine titulo facendo espresso riferimento al parametro del canone locativo di mercato vigente e applicabile per gli immobili similari ubicati nello stesso territorio.
A seguito del deposito della relazione di ctu, la causa veniva rinviata per la discussione con l'assegnazione di termine per il deposito di note conclusive e decisa con la pubblicazione del dispositivo di sentenza.
Motivi riservati.
3) Tali essendo i termini dell'odierno dibattito processuale, la domanda è fondata e va accolta per le ragioni che come appresso si esporranno.
Non appare intanto contestata la titolarità dell'immobile de quo, avendo peraltro parte ricorrente inconfutabilmente e in via documentale la proprietà dell'abitazione, la pregressa sussistenza del contratto di comodato d'uso e la successiva risoluzione e richiesta di rilascio di immobile formalizzata dalla ricorrente con racc. a.r. del 12.9.2022 (richiesta di rilascio già in precedenza espressa con altra racc. a.r. dell'11.7.2022) e avanzata nei confronti degli eredi di deceduto il 15.08.2019, e Parte_2
deceduta il 21.01.2022 (come risulta dai certificati di morte rilasciati dal Comune di Persona_1
Salemi e prodotti in atti).
In diritto, la fattispecie che ci occupa va correttamente qualificata come azione di rilascio per occupazione senza titolo, e non vi è dubbio che il caso in questione vada inquadrato nella fattispecie dell'occupazione senza titolo.
L' azione promossa, ha natura personale, meramente volta, cioè, alla restituzione di bene consegnato in forza di titolo contrattuale (…), e non mira al riconoscimento diritto di proprietà, ma solo ad ottenere la
5 riconsegna del bene stesso e, quindi, può limitarsi alla dimostrazione dell'avvenuta consegna in base ad un titolo e del successivo venir meno di questo per qualsiasi causa, o ad allegare l'insussistenza “ab origine” di qualsiasi titolo (cfr. Cass. N. 4416/07).
Invero, sotto un profilo di diritto, va correttamente osservato che, in sostanza, tre sono i casi in cui si parla di occupatio sine titulo: quello in cui un terzo occupi e disponga dell'immobile senza che sia mai stato stipulato un contratto (di locazione o di compravendita) con il proprietario, quello in cui un terzo e proprietario dell'immobile abbiano stipulato un contratto legittimante la disponibilità da parte del terzo, ma il proprietario ne contesti l'originaria validità, quello in cui terzo e proprietario dell'immobile abbiano stipulato un contratto inizialmente valido ed efficace, ma che successivamente abbia perso efficacia.
E' evidente che l'occupazione illegittima ricorre in tutte e tre le ipotesi;
mentre la prima, però, si caratterizza per la totale assenza di un titolo legittimante l'occupazione, nelle altre esso è riscontrabile, anche se nullo, inefficace o scaduto.
Allora, se il titolo originariamente esisteva (occupazione sine titulo in senso lato), come nell'ipotesi di mancato rilascio dell'immobile da parte dell'inquilino alla scadenza del contratto di locazione, e si potrà azionare il più celere rito speciale (locatizio) di cui agli artt. 447 bis e ss. c.p.c.
Con tutela restitutoria si intende, in ogni caso, una tutela fornita dall'ordinamento giuridico, con la quale si ristabilisce lo status quo ante modificato in esecuzione o per effetto di un rapporto giuridico. Sotto il profilo probatorio, sarà sufficiente, per l'attore, dimostrare l'avvenuta consegna dell'immobile in base ad un titolo ed il suo successivo venir meno.
Pertanto, nel caso in esame, l'occupazione sine titulo, si risolve sostanzialmente in una usurpazione dell'altrui diritto, trattandosi di un'utilizzazione del bene originariamente titolata ossia consentita trasformatasi poi, per vicende modificative riguardanti il rapporto contrattuale che l'aveva consentita, in non titolata;
ipotesi in cui un dato negoziale che ad un certo punto entra in crisi, o in cui il rapporto contrattuale, da cui è scaturito il consenso alla occupazione del bene, risulti poi essere invalido (nullità).
Nel caso in esame, sulla scorta delle risultanze documentali, è evincibile l'avvenuta formale risoluzione del contratto di comodato a seguito della morte del comodatario.
In tema di comodato, la morte del comodante (così come la morte del comodatario ai sensi dell'art. 1811
c.c.) determina l'estinzione del contratto, per cui non può richiamarsi come prosecuzione dell'originario rapporto negoziale un comodato tra gli eredi del comodante e il proprietario dell'immobile.; quindi, pur ammettendo, così come non contestato dalle parti, che un comodato esista, non può ritenersi sia quello di durata stipulato con l'originario comodante poi deceduto, tanto più che l'uso del bene risulti sia stato invece indeterminato e continuativo, dovendo esso piuttosto qualificarsi come comodato precario (art. 6 1810 c.c.); ne deriva che il comodatario è tenuto a restituire la cosa concessa in comodato non appena il comodante la richieda.
In caso di cessazione del contratto di comodato per morte del comodante o del comodatario e di mantenimento del potere di fatto sulla cosa da parte di quest'ultimo o dei suoi eredi, il rapporto, in assenza di richiesta di rilascio da parte del comodante o dei suoi eredi, si intende proseguito con le caratteristiche e gli obblighi iniziali anche rispetto ai medesimi successori.
Il decesso del comodante produce gli stessi identici effetti del decesso del comodatario, talché, ove alla morte del comodante il comodatario non liberi il bene, il protrarsi della sua occupazione ha luogo senza titolo, per sua natura fonte di danno.
Dunque, nel caso della morte del comodatario, (art. 1811 c.c.), la risoluzione del comodato con l'attribuzione agli eredi del comodante del diritto di agire per la risoluzione del contratto e la restituzione della cosa: In caso di morte del comodatario, il comodante, benché sia stato convenuto un termine(1), può esigere dagli eredi l'immediata restituzione della cosa.
Il beneficium attribuito col comodato sia strettamente personale: la morte del comodatario, pertanto, se non ha virtù di risolvere automaticamente il rapporto, da facoltà al comodante di risolverlo senz'altro.
Per quanto detto, può affermarsi l'avvenuta cessazione di un titolo originariamente esistente, e comprovato il mancato rilascio e dunque l'occupazione sine titulo che ha pienamente legittimato la richiesta di tutela azionata ex artt. 447 bis e ss. c.p.c.
Appare insomma evidente come l'utilizzazione del bene originariamente titolata si sia protratta trasformandosi in una utilizzazione non titolata e quindi pienamente legittima la richiesta di tutela restitutoria al fine di ristabilire lo status quo ante modificato stante il successivo venir meno dell'originario titolo in considerazione della legittimità della richiesta del comodante di voler risolvere il rapporto e richiedere il rilascio dell'immobile.
4) Quanto alla consequenziale richiesta di condanna al pagamento dell'indennità di occupazione, come autorevolmente precisato da un orientamento a cui si ritiene di aderire (e richiamare), non può revocarsi in dubbio la potenzialità dell'occupazione sine titulo ad essere produttiva di un danno risarcibile.
Ritiene questo giudice di aderire alla tesi che vede nell'occupazione senza titolo di un immobile un danno conseguenza per la cui liquidazione è necessaria la dimostrazione della sua concreta ed attuale sussistenza, la cui prova può anche risultare da presunzioni gravi, precise e concordanti.
4.1) Nello specifico tema del danno da occupazione illegittima, la relativa determinazione può concretamente essere effettuata dal Giudice sulla base del c.d. danno figurativo e, quindi, con riguardo al
7 valore locativo del bene usurpato. E ciò con decorrenza dall'inizio della occupazione fino all'effettivo rilascio.
Ritiene il giudice, nel raffronto con le altre risultanze allegate, che assumono, nella reciproca connessione tra esse, pregnante valore di prova, di dover espressamente richiamare le chiare argomentazioni espresse dal ctu geom. nel corso della trattazione –istruzione quale ragione di fatto della Persona_2 decisione e fare proprie le conclusioni addotte dal consulente d'ufficio, tenuto conto dei quesiti posti.
-Quanto alle condizioni per l'adesione alle conclusioni rassegnate dal consulente, appare evidente l'ammissibilità dei quesiti formulati (essendo stato rispettato il divieto di deferire all'ausiliario accertamenti merito alla qualificazione giuridica di fatti ovvero alla conformità al diritto di comportamenti); sussiste la specificità dell'oggetto dell'indagine tecnica compiuta e la correttezza dell'accertamento tecnico sia con riferimento alla completezza degli accertamenti strumentali sia con riferimento alla intrinseca coerenza ed alla adeguatezza delle argomentazioni rispetto alle nozioni correnti e condivise della scienza di riferimento.
-Avendo in proposito la Suprema Corte ben chiarito che il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, non essendo quindi necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte, mentre le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive
(Cass.
2.2.15 n. 1815 e 9.1.09 n. 282).
-Proprio delle risultanze emerse a conclusioni delle operazioni peritali e delle valutazioni espresse dal nominato consulente tecnico d'ufficio deve dunque farsi carico il Giudicante al fine di risolvere tutte le problematiche dedotte in giudizio: si ritiene di aderire alle conclusioni espresse nella CTU, le cui puntualizzazioni hanno fornito un dettagliato punto di vista fondato su pregnanti argomentazioni in ordine alle questioni affrontate, e per cui gli apporti conseguiti e di cui agli accertamenti espletati - confortati dalle risultanze documentali – hanno introdotto elementi innegabilmente chiarificatori, ed è da ritenersi, inoltre, e conclusivamente, assorbita ogni altra valutazione sulle questioni e tematiche dedotte, stante l'esaustività degli accertamenti condotti.
Peraltro, applicando tale principio al caso di specie, ritiene il Giudice, di dovere pure rinviare e richiamare, aderendo alle suddette argomentazioni ivi articolate, e di cui alla relazione del ctu summenzionata anche secondo il criterio della motivazione per relationem, ovvero la tecnica con la quale il giudicante rinvia
8 alle argomentazioni presenti in atti interni o esterni al processo ed espressamente condivise, a mente dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
Così, il ctu ha chiarito che la provenienza è legittima.
L'immobile sopra descritto è pervenuto alla ditta proprietaria” in virtù dell'Atto Pubblico del 23/08/2002 Notaio con sede in Castelvetrano Repertorio 4122 registrato a Castelvetrano in data 29/08/2002 al 1341. Per_3
Col predetto Atto, alla sig.ra viene trasferito, la piena proprietà dell'unità immobiliare urbana. Parte_1
Per quanto concerne la legittimità urbanistica, i fabbricati sono stati costruiti in epoca anteriore al 1° Settembre 1967 come indicato nel titolo di proprietà.
Si fa presente che nel contratto di comodato d'uso gratuito è citato soltanto la particella del fabbricato principale senza i locali accessori esterni e senza il terreno di pertinenza, ma durante il sopralluogo questi si trovavano nella disponibilità della parte convenuta.
Dati Catastali
L'immobile è identificato presso il Nuovo Catasto Edilizio Urbano del Comune di Salemi (TP):
FM 79 particella 982.
Destinazione d'uso catastale A/3 classe 4, consistenza vani 9, Rendita catastale Euro 581,01.
FM 79 particella 983 sub 1 e 2.
Avuto riguardo al quesito specificamente formulato:
“Determini il CTU quale sia nel caso di specie l'indennità di occupazione sine titulo facendo espresso riferimento al parametro del canone locativo di mercato vigente e applicabile per gli immobili similari ubicati nello stesso territorio”, ha chiarito il consulente d'ufficio che calcolare il canone di locazione consiste nel considerare gli elementi certi (superfici dei locali e relative pertinenze) e nel valutare teoricamente gli elementi di qualità e di ubicazione dell'immobile che influiscono sul valore dell'immobile stesso.
Quindi, si procede col ricercare le quotazioni delle locazioni al metro quadro di immobili, nella fattispecie unità ad uso residenziali che presentano le medesime caratteristiche, sia strutturali che di ubicazione, dei beni in oggetto.
E di avere dunque proceduto alla consultazione dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare O.M.I. dell'Agenzia delle Entrate dove si evince quanto segue:
Immobile
1. Abitazione a piano terra e primo sito in Salemi C.da Gorgazzo, FM 79 particella 982 – A/3 classe 4, consistenza vani 9, Rendita catastale Euro 581,0;
2. N. 2 magazzini a piano terra siti in Salemi C.da Gorgazzo FM 79 particella 983 sub 1 e 2 - C/2 classe 5, consistenza rispettivamente mq. 15, Rendita catastale Euro 36,41 e mq. 16, Rendita catastale Euro 38,84.
Indicando poi un coefficiente di deprezzamento del 12%.
9 E quindi conclusivamente indicando:
Da Ottobre 2022 a tutto il mese di Agosto 2024 sono esattamente n. 23 mesi per tanto si ha il seguente risultato:
€ (2,95 x 165,00 mq.) x n. 23 = Euro 11.195,25
Applicando il coefficiente di 12% si ha:
Euro 11.195,25 – 12%= Euro 9.851,82 (Euro novemilaottocentocinquantuno/82).
5) Considerata la condivisibilità degli accertamenti del ctu, all'accoglimento delle domande di parte ricorrente conseguono le statuizioni come in dispositivo anche per quanto attiene la liquidazione delle spese di ctu liquidate nella misura indicata come da separato decreto.
Le spese di lite sono a carico dei resistenti soccombenti e si liquidano in dispositivo.
Il concomitante carico di lavoro giustifica la redazione non contestuale della motivazione della sentenza ex art. 429 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Marsala, sezione civile, in persona del Giudice Unico dott. Matteo Torre, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
1) accerta e dichiara risolto il contratto di comodato d'uso gratuito stipulato il 6.02.2017 e relativo all'immobile sito in Salemi nella c/da Gorgazzo, 131, individuato al catasto del Comune di Salemi al foglio
79, mappale 982, per intervenuta morte dei comodatari;
ordinando ai resistenti e l'immediato rilascio dell'immobile sito Controparte_1 Parte_2 in Salemi nella c/da Gorgazzo, 131, individuato al catasto al foglio 79, mappale 982, in quanto detenuto senza titolo, in favore della ricorrente;
Parte_1
2) condanna i resistenti e al pagamento dell'indennità di Controparte_1 Parte_2 occupazione senza titolo, pari ad € 9.851,82, così come quantificata dal CTU (da ottobre 2022 e fino ad agosto 2024) e ciò fino alla data di effettivo rilascio del bene, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
3) condanna i resistenti e a rifondere, in favore della ricorrente Controparte_1 Parte_2
le spese di lite, che liquida in euro Euro 2.540,00, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa Parte_3 come per legge, e da distrarsi in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario;
4) pone definitivamente a carico dei resistenti le spese di CTU, liquidate con separato decreto.
- Motivazione riservata in giorni sessanta.
Marsala, 5 febbraio 2025.
Il Giudice
dott. Matteo Torre
10 Il presente atto viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Matteo Torre in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
11