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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 17/01/2025, n. 366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 366 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI CATANIA __________
Prima Sezione civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Escher Presidente dr ssa Venera Condorelli Giudice dr ssa Eleonora N. V. Guarnera Giudice rel./est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6998/2022 R.G., promossa
DA
nata ad [...] il [...], res. in Ai Parte_1
Catena, via Aldo Moro n. 10, c.f. , rappr. e dif., CodiceFiscale_1
giusta procura in atti, dall'avv. Paola Rita Tosto, presso il cui studio e recapito digitale è elett.te dom.;
- Ricorrente
CONTRO
nato in [...] l'[...], res.te in Aci Controparte_1
Catena, via Aldo Moro n. 10, c.f. , rappr e dif., CodiceFiscale_2
giusta procura in atti dall'avv. Francesca Litrico, presso il cui studio e recapito digitale è elett.te dom.;
- Resistente
Con l'intervento del pubblico ministero.
Tribunale di Catania
Prima Sezione Civile
Rimessa al collegio per la decisione all'esito del deposito di note scritte disposto, ai sensi dell'art. 127-ter, c.p.c., in sostituzione dell'udienza del
16.09.2024, sulle conclusioni precisate come in dette note, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19.05.2022, ha chiesto Parte_1
a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con , in Acireale, il Controparte_1
26.02.2002, da cui sono nate le figlie (n. l'08.09.1999) e Persona_1
(n. l'11.01.2004). ER
Al riguardo, la ricorrente ha dedotto che, con sentenza n. 1994/2022 del 07.05.2022, il Tribunale di Catania aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi e di non essersi mai più riconciliata con il marito;
ha chiesto quindi di onerare quest'ultimo del contributo - già disposto in sede di separazione - per il mantenimento della figlia con ella convivente ER
ed ancora priva di una sua indipendenza economica.
Il resistente, non comparso all'udienza presidenziale ma costituitosi successivamente (con memoria depositata il 05.12.2022), mentre ha aderito alla domanda di divorzio, ha contestato la persistenza dei presupposti per il riconoscimento in favore della ricorrente dell'assegno stabilito a titolo di contributo per il mantenimento della figlia chiedendo, invece, un ER contributo per il mantenimento dell'altra figlia, con egli Persona_1
convivente e non economicamente autosufficiente in quanto affetta da patologia invalidante.
Ciò premesso, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett.
b) della L. 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di divorzio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il periodo prescritto dalla legge, infatti, risulta dimostrato dalla produzione della copia
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della sentenza di separazione personale dei coniugi resa dal Tribunale di
Catania, pubblicata il 07.05.2022, mentre la protrazione di tale regime, per un periodo prescritto dalla legge, deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, pronunciata le cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra le parti.
Relativamente all'assegno per il mantenimento della figlia ER
chiesto dalla signora , risulta pacifico - perché ammesso dalla Parte_1
stessa ricorrente - che la ragazza non ha inteso continuare gli studi dopo il diploma di scuola secondaria, avendo preferito intraprendere - già dall'ottobre del 2022 - una attività lavorativa nel settore della ristorazione, attività che, da allora, ha continuato a prestare, per come confermato anche dalle dichiarazioni testimoniali assunte in corso di causa (cfr le deposizioni di entrambe le testimoni - una per parte - escusse all'udienza del 07.11.2023,
e . Testimone_1 Controparte_2
Poiché si è da tempo inserita nel mondo del lavoro, deve ER
ritenersi che la stessa sia ormai effettivamente in grado di autosostenersi, con conseguente rigetto della domanda della ricorrente.
Quanto al contributo per il mantenimento di che il Persona_1
resistente ha chiesto di porre a carico della ricorrente, osserva il Collegio che la relativa domanda non può essere accolta.
Ed invero, risulta provato dalle dichiarazioni rese dalla teste CP_2
- escussa all'udienza del 07.11.2023 - che la ragazza, pur affetta da
[...]
“paraparesi spastica a trasmissione autosomico recessiva”, ha sempre
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aiutato il padre in pizzeria, collaborando come cassiera o svolgendo altre piccole mansioni compatibili con il suo stato di salute.
Orbene, premesso che in sede di separazione nessun assegno era stato chiesto dall'odierno resistente a tale titolo - essendo all'epoca Per_1
già maggiorenne e convivente con il padre, affetta dalla medesima
[...]
patologia - osserva il Collegio che neppure si potrebbe giustificare l'accoglimento della domanda in questione in ragione di un ipotetico eventuale peggioramento delle problematiche di salute che affliggono la giovane, non essendo dato sapere (in difetto di qualunque documentazione al riguardo) il grado di invalidità attuale né quello pregresso e non essendo possibile escludere - sulla base di quanto riferito dalla teste CP_2
sulla cui attendibilità non vi è motivo di dubitare - il possibile
[...]
svolgimento di mansioni compatibili con le disabilità motorie che caratterizzano la predetta patologia, per come affermato dalla ricorrente.
Ne consegue il rigetto della domanda del resistente.
In ordine alla regolamentazione delle spese processuali fra le parti, attesa la natura della causa e considerato l'esito complessivo del giudizio
(contrassegnato da reciproca soccombenza in relazione alle domande economiche), appare congruo disporne l'integrale compensazione.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Acireale il 26.02.2002, tra e , trascritto nel registro degli Atti di Parte_1 Controparte_1
Matrimonio del Comune di Acireale al n. 11, Parte II, Serie A, dell'anno
2002.
Ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Rigetta ogni altra domanda.
Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 13.12.2024.
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Il giudice rel./est. Il Presidente
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