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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 11/11/2025, n. 363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 363 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1150/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verbania
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Monica BARCO Presidente dott. Claudio MICHELUCCI Giudice dott.ssa Maria Cristina PERSICO Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1150/2024 promossa da:
(C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Marisa Zariani presso Parte_1 C.F._1 il cui studio è elettivamente domiciliato in Domodossola, via Al Calvario, 15, giusta procura allegata al ricorso introduttivo;
RICORRENTE contro
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Melissa Ariola Controparte_1 C.F._2 presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Domodossola, via S. Antonio, 1/A, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;
RESISTENTE
e con l'intervento del PM
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
Ricorrente:
“NEL MERITO:
1) CONFERMARE la revoca dell'assegnazione dell'immobile in favore di;
Controparte_1
pagina 1 di 4 2) CONFERMARE E/O STABILIRE a carico della Sig.ra un assegno Controparte_1 periodico di mantenimento, a favore del figlio , maggiorenne, ma non economicamente Per_1 autosufficiente, da versarsi direttamente a mani di quest'ultimo, nella misura pari ad € 150,00
(annualmente indicizzato), oltre all'obbligo in capo, alla madre, di concorrere, nella misura pari al
35%, al pagamento delle spese straordinarie (mediche non coperte dal SSN, scolastiche ed universitarie oltre a quelle sportive e/o ricreative e di cui al Protocollo in uso al Tribunale di
Verbania) da sostenersi per il figlio , sin tanto che lo stesso non sarà autonomo dal punto di Per_1 vista economico.
3) RESPINGERSI le richieste della resistente.
CON FAVORE delle spese e compensi della procedura”.
Resistente:
“NEL MERITO: stabilire a carico della signora , quale contributo al mantenimento Controparte_1 del figlio , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, la somma di € 150,00 mensili, Per_1 da corrispondersi direttamente a mani di quest'ultimo;
- l'assegno Unico per sarà percepito interamente da Per_1 Parte_2
- stabilire la ripartizione delle spese straordinarie per il figlio , maggiorenne ma non Per_1 economicamente autosufficiente, nella misura pari al 65% a carico del padre e nella misura del 35% a carico della madre, quali spese mediche non coperte dal SSN, odontoiatriche, scolastiche, universitarie, nonché relative a visite mediche specialistiche (psicologo, dentista, ecc), sportive e ricreative, necessarie e previamente concordate secondo quanto stabilito dal CNF e dal Protocollo in uso dal Tribunale di Verbania.
Con rimborso e/o compensazione delle spese di causa”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Il ricorso è fondato e va accolto, per le motivazioni che si vanno ad esporre.
1.1. Le odierne parti in causa hanno divorziato alle condizioni concordate, trasfuse nella sentenza dell'intestato ufficio n. 244/2021, pubblicata in data 11.6.2021, a tenore della quale: il figlio minore
è stato affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, collocato stabilmente presso la madre, Per_1 cui è stata assegnata la casa coniugale;
è stato posto a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli, (maggiorenne ma non economicamente autosufficiente) e , con la Per_2 Per_1 corresponsione alla madre della somma di € 850,00, di cui € 500,00 per e € 350,00 per , Per_1 Per_2 oltre al 65% delle spese straordinarie. pagina 2 di 4 2. E' indiscusso, nel presente giudizio, che la figlia , di anni 24, vive stabilmente altrove e Per_2 provvede alle sue esigenze;
e che il figlio , divenuto maggiorenne, si è trasferito a vivere col Per_1 padre.
3. Va, quindi, in primo luogo disposta la revoca dell'assegnazione della casa coniugale alla resistente, che, peraltro, costituendosi in giudizio, ha concluso in tal senso.
4. Anche sulla determinazione del contributo al mantenimento del figlio, da porre a carico della madre, le parti hanno rassegnato, all'esito del giudizio, conclusioni condivise.
4.1. In corso di causa, con ordinanza, ex art. 473bis.22 c.p.c., datata 11.3.2025, è stata quantificata in €
150,00 mensili la somma da porre a carico della madre ed è stata confermata la ripartizione delle spese straordinarie nella percentuale del 65% a carico del padre e del 35% a carico della madre.
4.2. La statuizione adottata merita di essere confermata, tenuto conto del reddito delle parti (il ricorrente, che in passato era un lavoratore frontaliere in territorio elvetico, con uno stipendio mensile di 4.500,00 CHF circa - doc. 11- ha un reddito mensile di € 1.500,00 circa -730/2025 inerente il periodo d'imposta 2024-; la resistente ha un reddito mensile di € 1.200/1.300 circa - docc. 3, 4, 5, 6-), della necessità, per la resistente, di reperire una nuova abitazione.
4.3. Tenuto conto che entrambe hanno, altresì, concluso in tale senso, può essere previsto che il pagamento dell'assegno di mantenimento avvenga a mani del giovane . Per_1
4.4. Quanto all'assegno unico, avendovi, la resistente, rinunciato (docc. 32 e 33 resist.), non necessita alcuna statuizione.
5. Le spese di lite.
La necessità di ricorso al tribunale in sede contenziosa (con ricorso depositato il 14.11.2024), nonostante la richiesta stragiudiziale del febbraio 2024 (doc. 15 ric.) e la condivisione della determinazione del mantenimento del figlio (nel ricorso, il ricorrente lo aveva quantificato in € 250,00, oltre al 50% delle spese straordinarie;
la resistente in € 80,00) giustificano la compensazione delle spese di lite per il 50%, da porre a carico della resistente, soccombente, nella restante misura del 50%, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a modifica della sentenza del tribunale di Verbania n. 244/2021, pubblicata in data 11.6.2021
- revoca l'assegnazione della casa coniugale in favore della resistente Controparte_1
- pone a carico della resistente l'obbligo di versare, a titolo di contributo al Controparte_1
pagina 3 di 4 suo mantenimento, direttamente a mani del figlio , la somma mensile di € Parte_2
150,00, annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT;
- dispone che le spese straordinarie per il figlio, da individuarsi secondo il protocollo in uso all'intestato ufficio, siano a carico del ricorrente per il 65% e della resistente Parte_1 per il 35%; Controparte_1
- compensa le spese di lite nella misura del 50% e le pone a carico della resistente nella restante misura del 50%, liquidate, operata la compensazione, in € 3.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Verbania il 7.11.2025
Il Giudice rel. dott.ssa Maria Cristina PERSICO
Il Presidente dott.ssa Monica BARCO
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verbania
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Monica BARCO Presidente dott. Claudio MICHELUCCI Giudice dott.ssa Maria Cristina PERSICO Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1150/2024 promossa da:
(C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Marisa Zariani presso Parte_1 C.F._1 il cui studio è elettivamente domiciliato in Domodossola, via Al Calvario, 15, giusta procura allegata al ricorso introduttivo;
RICORRENTE contro
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Melissa Ariola Controparte_1 C.F._2 presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Domodossola, via S. Antonio, 1/A, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;
RESISTENTE
e con l'intervento del PM
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
Ricorrente:
“NEL MERITO:
1) CONFERMARE la revoca dell'assegnazione dell'immobile in favore di;
Controparte_1
pagina 1 di 4 2) CONFERMARE E/O STABILIRE a carico della Sig.ra un assegno Controparte_1 periodico di mantenimento, a favore del figlio , maggiorenne, ma non economicamente Per_1 autosufficiente, da versarsi direttamente a mani di quest'ultimo, nella misura pari ad € 150,00
(annualmente indicizzato), oltre all'obbligo in capo, alla madre, di concorrere, nella misura pari al
35%, al pagamento delle spese straordinarie (mediche non coperte dal SSN, scolastiche ed universitarie oltre a quelle sportive e/o ricreative e di cui al Protocollo in uso al Tribunale di
Verbania) da sostenersi per il figlio , sin tanto che lo stesso non sarà autonomo dal punto di Per_1 vista economico.
3) RESPINGERSI le richieste della resistente.
CON FAVORE delle spese e compensi della procedura”.
Resistente:
“NEL MERITO: stabilire a carico della signora , quale contributo al mantenimento Controparte_1 del figlio , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, la somma di € 150,00 mensili, Per_1 da corrispondersi direttamente a mani di quest'ultimo;
- l'assegno Unico per sarà percepito interamente da Per_1 Parte_2
- stabilire la ripartizione delle spese straordinarie per il figlio , maggiorenne ma non Per_1 economicamente autosufficiente, nella misura pari al 65% a carico del padre e nella misura del 35% a carico della madre, quali spese mediche non coperte dal SSN, odontoiatriche, scolastiche, universitarie, nonché relative a visite mediche specialistiche (psicologo, dentista, ecc), sportive e ricreative, necessarie e previamente concordate secondo quanto stabilito dal CNF e dal Protocollo in uso dal Tribunale di Verbania.
Con rimborso e/o compensazione delle spese di causa”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Il ricorso è fondato e va accolto, per le motivazioni che si vanno ad esporre.
1.1. Le odierne parti in causa hanno divorziato alle condizioni concordate, trasfuse nella sentenza dell'intestato ufficio n. 244/2021, pubblicata in data 11.6.2021, a tenore della quale: il figlio minore
è stato affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, collocato stabilmente presso la madre, Per_1 cui è stata assegnata la casa coniugale;
è stato posto a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli, (maggiorenne ma non economicamente autosufficiente) e , con la Per_2 Per_1 corresponsione alla madre della somma di € 850,00, di cui € 500,00 per e € 350,00 per , Per_1 Per_2 oltre al 65% delle spese straordinarie. pagina 2 di 4 2. E' indiscusso, nel presente giudizio, che la figlia , di anni 24, vive stabilmente altrove e Per_2 provvede alle sue esigenze;
e che il figlio , divenuto maggiorenne, si è trasferito a vivere col Per_1 padre.
3. Va, quindi, in primo luogo disposta la revoca dell'assegnazione della casa coniugale alla resistente, che, peraltro, costituendosi in giudizio, ha concluso in tal senso.
4. Anche sulla determinazione del contributo al mantenimento del figlio, da porre a carico della madre, le parti hanno rassegnato, all'esito del giudizio, conclusioni condivise.
4.1. In corso di causa, con ordinanza, ex art. 473bis.22 c.p.c., datata 11.3.2025, è stata quantificata in €
150,00 mensili la somma da porre a carico della madre ed è stata confermata la ripartizione delle spese straordinarie nella percentuale del 65% a carico del padre e del 35% a carico della madre.
4.2. La statuizione adottata merita di essere confermata, tenuto conto del reddito delle parti (il ricorrente, che in passato era un lavoratore frontaliere in territorio elvetico, con uno stipendio mensile di 4.500,00 CHF circa - doc. 11- ha un reddito mensile di € 1.500,00 circa -730/2025 inerente il periodo d'imposta 2024-; la resistente ha un reddito mensile di € 1.200/1.300 circa - docc. 3, 4, 5, 6-), della necessità, per la resistente, di reperire una nuova abitazione.
4.3. Tenuto conto che entrambe hanno, altresì, concluso in tale senso, può essere previsto che il pagamento dell'assegno di mantenimento avvenga a mani del giovane . Per_1
4.4. Quanto all'assegno unico, avendovi, la resistente, rinunciato (docc. 32 e 33 resist.), non necessita alcuna statuizione.
5. Le spese di lite.
La necessità di ricorso al tribunale in sede contenziosa (con ricorso depositato il 14.11.2024), nonostante la richiesta stragiudiziale del febbraio 2024 (doc. 15 ric.) e la condivisione della determinazione del mantenimento del figlio (nel ricorso, il ricorrente lo aveva quantificato in € 250,00, oltre al 50% delle spese straordinarie;
la resistente in € 80,00) giustificano la compensazione delle spese di lite per il 50%, da porre a carico della resistente, soccombente, nella restante misura del 50%, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a modifica della sentenza del tribunale di Verbania n. 244/2021, pubblicata in data 11.6.2021
- revoca l'assegnazione della casa coniugale in favore della resistente Controparte_1
- pone a carico della resistente l'obbligo di versare, a titolo di contributo al Controparte_1
pagina 3 di 4 suo mantenimento, direttamente a mani del figlio , la somma mensile di € Parte_2
150,00, annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT;
- dispone che le spese straordinarie per il figlio, da individuarsi secondo il protocollo in uso all'intestato ufficio, siano a carico del ricorrente per il 65% e della resistente Parte_1 per il 35%; Controparte_1
- compensa le spese di lite nella misura del 50% e le pone a carico della resistente nella restante misura del 50%, liquidate, operata la compensazione, in € 3.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Verbania il 7.11.2025
Il Giudice rel. dott.ssa Maria Cristina PERSICO
Il Presidente dott.ssa Monica BARCO
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