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Ordinanza 28 marzo 2025
Ordinanza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, ordinanza 28/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2024/14650
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 14650/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. TOLA GAETANA Parte_1 C.F._1
, elettivamente domiciliato in VIA LA CASTIGLIA 41 BOLOGNApresso il difensore avv. TOLA
GAETANA
ATTORE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO CONTUMACE
Il Giudice dott. Giuseppina Benenati,
Evidenziato:
-che in data 28 marzo 2025 parte attrice ha depositato dichiarazione di rinuncia agli atti;
-che, come si evince dalla procura alle liti depositata telematicamente, la parte attrice ha conferito al
Difensore ogni più ampio potere e, espressamente, anche quello di rinunciare agli atti;
-che, non essendosi ancora tenuta la prima udienza e non essendosi la controparte ritualmente costituita, non si rende necessario acquisirne l'accettazione; e inoltre difettano i presupposti per provvedere sulle spese di lite (affrontate dalla sola parte rinunciante, a carico della quale restano definitivamente);
-che il presente provvedimento è assorbente rispetto all'udienza fissata;
P.Q.M.
visto l'art. 306 c.p.c., dichiara l'estinzione del processo per rinuncia agli atti del giudizio.
Si comunichi.
Bologna, 28 marzo 2025
Il Giudice
dott. Giuseppina Benenati
Pagina 1
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 14650/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. TOLA GAETANA Parte_1 C.F._1
, elettivamente domiciliato in VIA LA CASTIGLIA 41 BOLOGNApresso il difensore avv. TOLA
GAETANA
ATTORE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO CONTUMACE
Il Giudice dott. Giuseppina Benenati,
Evidenziato:
-che in data 28 marzo 2025 parte attrice ha depositato dichiarazione di rinuncia agli atti;
-che, come si evince dalla procura alle liti depositata telematicamente, la parte attrice ha conferito al
Difensore ogni più ampio potere e, espressamente, anche quello di rinunciare agli atti;
-che, non essendosi ancora tenuta la prima udienza e non essendosi la controparte ritualmente costituita, non si rende necessario acquisirne l'accettazione; e inoltre difettano i presupposti per provvedere sulle spese di lite (affrontate dalla sola parte rinunciante, a carico della quale restano definitivamente);
-che il presente provvedimento è assorbente rispetto all'udienza fissata;
P.Q.M.
visto l'art. 306 c.p.c., dichiara l'estinzione del processo per rinuncia agli atti del giudizio.
Si comunichi.
Bologna, 28 marzo 2025
Il Giudice
dott. Giuseppina Benenati
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