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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 26/05/2025, n. 530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 530 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 2277/2024 vg promosso dai coniugi:
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'Avv. BEDOGNI ELENA
e
(C.F. ), con il patrocinio CP_1 C.F._2
dell'Avv. GRAMOSTINI VITTORIO
RICORRENTI
pagina 1 di 7 Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta cumulativa di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 27/05/2024 dai coniugi predetti;
- vista la sentenza non definitiva di separazione;
- considerato che con separato decreto è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio e deposito telematico di note scritte, con successiva diretta adozione del provvedimento, e quindi senza comparizione in aula dinanzi al giudice, come consentito dall'art.127
cpc;
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge e di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55, essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dall'udienza di comparizione dei predetti, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. nella presente procedura, in cui è stata pubblicata in data 22/10/2024
pagina 2 di 7 sentenza di separazione consensuale n. 471/2024, passata in giudicato;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- dato atto che il ricorso veniva comunicato al PM;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto, liberi di fissare la propria residenza ove riterranno opportuno, con l'obbligo di
comunicarsi reciprocamente ogni variazione;
2) Nella casa adibita a residenza coniugale sita in Novi di Modena
(MO), via Demos Malavasi n.64, di proprietà comune dei coniugi, continuerà a vivere la moglie , alla quale la stessa è Parte_1
assegnata, con gli accessori, le pertinenze ed i mobili ivi esistenti;
3) Il marito ha già provveduto a reperire altra CP_1
abitazione in Carpi (MO), via Ciro Menotti n.10, ove si è stabilito nel mese di aprile 2024;
4) Il figlio della coppia , maggiorenne non economicamente Per_1
sufficiente, manterrà la propria residenza abituale con la madre, con facoltà di trascorrere sia il periodo infrasettimanale che i fine
settimana alternativamente con l'uno e con l'altro genitore;
pagina 3 di 7 5) Tenuto conto della sostanziale paritaria ripartizione dei tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore e delle capacità Per_1
reddituali ed economiche di entrambi, i genitori provvederanno in via diretta al mantenimento del figlio, sostenendo nella misura del 50%
ciascuno le spese straordinarie nel suo interesse, come previste e regolamentate dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Modena.
Tutte le spese detraibili e/o deducibili fiscalmente saranno detratte
e/o dedotte in ragione del 50% ciascuno, con l'obbligo quindi, per chi le ha sostenute, di consegnare all'altro, entro la scadenza fiscale, idonea documentazione recante il codice fiscale del figlio cui la spesa
si riferisce, affinché sia garantito il beneficio della deducibilità e/o detraibilità in egual misura;
6) Nell'ambito della definizione dei rapporti patrimoniali ed economici tra i coniugi, gli stessi hanno convenuto di alienare a terzi la proprietà del bene immobile costituito da casa coniugale sito in Novi di Modena
(MO), via Demos Malavasi n.64, in comproprietà indivisa tra gli stessi, al miglior prezzo, ed il ricavato della vendita verrà suddiviso in parti uguali;
7) I coniugi si sono altresì accordati per la suddivisione del patrimonio mobiliare comune mediante la vendita dei titoli di cui sono comproprietari di cui al conto titoli n.7203/41256473 c/o Unicredit e
pagina 4 di 7 del fondo pac assicurativo Allianz Vita di € 9.467,00 e la suddivisione del ricavato al 50% tra gli stessi;
8) I coniugi hanno già provveduto alla divisione delle giacenze del conto corrente bancario cointestato n. 000028459913 presso
Unicredit;
9) L'autovettura Kia targata FF612XP, già in uso al figlio e Per_1
cointestata allo stesso ed alla sig.ra viene assegnata in Parte_1
proprietà esclusiva alla moglie;
l'autovettura Lancia Y targata
GG010KP intestata alla moglie viene assegnata in proprietà esclusiva alla stessa;
l'autovettura Peugeot 208 targata GS526BF ed il
motociclo BMW GS targato BY87625, già in uso al marito ed allo stesso intestati, vengono assegnati in proprietà esclusiva al medesimo;
10) I coniugi convengono che, per effetto dei sopra descritti accordi, tutti i rapporti economici tra di essi intercorrenti sono stati
compiutamente definiti e risolti, rinunciando gli stessi reciprocamente ad ogni eventuale domanda o azione di rimborso e restituzione afferenti la comunione legale dei beni e per la restituzione di somme di denaro e/o altri beni mobili, fatta eccezione per i rapporti concernenti la comproprietà dei beni mobili e degli arredi della casa coniugale, che verranno suddivisi secondo le rispettive necessità o
pagina 5 di 7 assegnati in proprietà all'uno o all'altro coniuge successivamente alla vendita dell'immobile di cui sono comproprietari;
11) I coniugi rinunciano ad ogni forma di reciproco mantenimento, fermi gli obblighi di legge;
12) Spese compensate tra le parti.”
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole maggiorenne non economicamente indipendente, e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art.4 comma 16° e l'art. 3 n°2 lett. B) della legge 1 dicembre
1970 n°898
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. Pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in GUASTALLA (RE) il 18/09/1999 fra Parte_1
, nata a [...] il [...] e
[...] CP_1
, nato a [...] il [...] alle
[...]
pagina 6 di 7 condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di GUASTALLA
(RE) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune Anno 1999
Atto n. 40 Parte II Serie A;
3. Dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato
Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 21/05/2025.
Il Giudice estensore
Francesca Cerrone
Il Presidente
Riccardo Di Pasquale
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 2277/2024 vg promosso dai coniugi:
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'Avv. BEDOGNI ELENA
e
(C.F. ), con il patrocinio CP_1 C.F._2
dell'Avv. GRAMOSTINI VITTORIO
RICORRENTI
pagina 1 di 7 Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta cumulativa di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 27/05/2024 dai coniugi predetti;
- vista la sentenza non definitiva di separazione;
- considerato che con separato decreto è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio e deposito telematico di note scritte, con successiva diretta adozione del provvedimento, e quindi senza comparizione in aula dinanzi al giudice, come consentito dall'art.127
cpc;
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge e di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55, essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dall'udienza di comparizione dei predetti, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. nella presente procedura, in cui è stata pubblicata in data 22/10/2024
pagina 2 di 7 sentenza di separazione consensuale n. 471/2024, passata in giudicato;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- dato atto che il ricorso veniva comunicato al PM;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto, liberi di fissare la propria residenza ove riterranno opportuno, con l'obbligo di
comunicarsi reciprocamente ogni variazione;
2) Nella casa adibita a residenza coniugale sita in Novi di Modena
(MO), via Demos Malavasi n.64, di proprietà comune dei coniugi, continuerà a vivere la moglie , alla quale la stessa è Parte_1
assegnata, con gli accessori, le pertinenze ed i mobili ivi esistenti;
3) Il marito ha già provveduto a reperire altra CP_1
abitazione in Carpi (MO), via Ciro Menotti n.10, ove si è stabilito nel mese di aprile 2024;
4) Il figlio della coppia , maggiorenne non economicamente Per_1
sufficiente, manterrà la propria residenza abituale con la madre, con facoltà di trascorrere sia il periodo infrasettimanale che i fine
settimana alternativamente con l'uno e con l'altro genitore;
pagina 3 di 7 5) Tenuto conto della sostanziale paritaria ripartizione dei tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore e delle capacità Per_1
reddituali ed economiche di entrambi, i genitori provvederanno in via diretta al mantenimento del figlio, sostenendo nella misura del 50%
ciascuno le spese straordinarie nel suo interesse, come previste e regolamentate dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Modena.
Tutte le spese detraibili e/o deducibili fiscalmente saranno detratte
e/o dedotte in ragione del 50% ciascuno, con l'obbligo quindi, per chi le ha sostenute, di consegnare all'altro, entro la scadenza fiscale, idonea documentazione recante il codice fiscale del figlio cui la spesa
si riferisce, affinché sia garantito il beneficio della deducibilità e/o detraibilità in egual misura;
6) Nell'ambito della definizione dei rapporti patrimoniali ed economici tra i coniugi, gli stessi hanno convenuto di alienare a terzi la proprietà del bene immobile costituito da casa coniugale sito in Novi di Modena
(MO), via Demos Malavasi n.64, in comproprietà indivisa tra gli stessi, al miglior prezzo, ed il ricavato della vendita verrà suddiviso in parti uguali;
7) I coniugi si sono altresì accordati per la suddivisione del patrimonio mobiliare comune mediante la vendita dei titoli di cui sono comproprietari di cui al conto titoli n.7203/41256473 c/o Unicredit e
pagina 4 di 7 del fondo pac assicurativo Allianz Vita di € 9.467,00 e la suddivisione del ricavato al 50% tra gli stessi;
8) I coniugi hanno già provveduto alla divisione delle giacenze del conto corrente bancario cointestato n. 000028459913 presso
Unicredit;
9) L'autovettura Kia targata FF612XP, già in uso al figlio e Per_1
cointestata allo stesso ed alla sig.ra viene assegnata in Parte_1
proprietà esclusiva alla moglie;
l'autovettura Lancia Y targata
GG010KP intestata alla moglie viene assegnata in proprietà esclusiva alla stessa;
l'autovettura Peugeot 208 targata GS526BF ed il
motociclo BMW GS targato BY87625, già in uso al marito ed allo stesso intestati, vengono assegnati in proprietà esclusiva al medesimo;
10) I coniugi convengono che, per effetto dei sopra descritti accordi, tutti i rapporti economici tra di essi intercorrenti sono stati
compiutamente definiti e risolti, rinunciando gli stessi reciprocamente ad ogni eventuale domanda o azione di rimborso e restituzione afferenti la comunione legale dei beni e per la restituzione di somme di denaro e/o altri beni mobili, fatta eccezione per i rapporti concernenti la comproprietà dei beni mobili e degli arredi della casa coniugale, che verranno suddivisi secondo le rispettive necessità o
pagina 5 di 7 assegnati in proprietà all'uno o all'altro coniuge successivamente alla vendita dell'immobile di cui sono comproprietari;
11) I coniugi rinunciano ad ogni forma di reciproco mantenimento, fermi gli obblighi di legge;
12) Spese compensate tra le parti.”
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole maggiorenne non economicamente indipendente, e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art.4 comma 16° e l'art. 3 n°2 lett. B) della legge 1 dicembre
1970 n°898
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. Pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in GUASTALLA (RE) il 18/09/1999 fra Parte_1
, nata a [...] il [...] e
[...] CP_1
, nato a [...] il [...] alle
[...]
pagina 6 di 7 condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di GUASTALLA
(RE) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune Anno 1999
Atto n. 40 Parte II Serie A;
3. Dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato
Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 21/05/2025.
Il Giudice estensore
Francesca Cerrone
Il Presidente
Riccardo Di Pasquale
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