Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 27/03/2025, n. 512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 512 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
rg 4085 /24
verbale del 27 marzo 2025
Discussione e sentenza
Avanti al Giudice dott. De Giovanni sono comparsi:
l'avv. Strada per la Controparte_1
nessuno per parte convenuta.
L'avv. Strada si riporta a tutti gli scritti difensivi ed insiste per le conclusioni rassegnate.
Rinunzia poi a presenziare alla lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira per la decisione.
Alle ore 16 il Giudice rientra in aula, e, in assenza delle parti, dà lettura e deposita la seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
Il Giudice Istruttore in funzione di Giudice monocratico, Dott. Massimiliano De Giovanni, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta a ruolo al numero 4085/2024 del Ruolo Generale fra
P.Iva e CF: Parte_1 P.IVA_1
con l'avv Paola Strada
e
NA TI CodiceFiscale_1
1
Controparte_2 CodiceFiscale_2
Controparte_3 CodiceFiscale_3
(contumaci)
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE:
- accertare e dichiarare l'avvenuta accettazione dell'eredità in morte del sig. Persona_1
(C.F.: ), nato a [...] l'[...] e deceduto il 16.7.2009, CodiceFiscale_4
da parte dei convenuti sig.ri NA RT (C.F.: ) nato a CodiceFiscale_1
Thiene (VI) il 9.11.1966 e residente in [...], Controparte_2
(C.F.: ) nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
n. 53, (C.F.: ) nata a [...] il [...] Controparte_3 CodiceFiscale_3
ed ivi residente in [...] e, per l'effetto, accertare la loro qualità di eredi del medesimo sig. . Persona_1
- per l'effetto, ordinare al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di effettuare le conseguenti trascrizioni e volturazioni;
IN OGNI CASO:
- con vittoria di spese competenze ed onorari di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE:
La ricorrente, agendo con rito semplificato quale soggetto successore della Banca Popolare di CP_1
TI, esponeva, in sintesi:
• che la Banca Popolare di TI, nel 2003 e nel 2006, aveva concesso due mutui ipotecari alla società Parte_2
, il secondo dei quali garantito con ipoteca in data 21.7.2006 anche su immobili di
[...]
proprietà dei terzi datori di ipoteca - sig.ri (C.F.: ) Controparte_3 CodiceFiscale_3
2 nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...] e Persona_1
(C.F.: ) nato a [...] l'[...]; CodiceFiscale_4
• che era deceduto il 16.7.2009, Persona_1
• che in seguito la Banca Popolare di TI nel maggio de 2010 aveva concesso un altro mutuo ipotecario alla stessa società, garantito con ipoteca in data 11.6.2010 anche su immobili di proprietà del terzo datore di ipoteca sig. ON TI (C.F.: C.F._1
) nato a [...] il [...] e di (C.F.:
[...] Controparte_2 C.F._2
) nato a [...] il [...] e di (C.F.:
[...] Controparte_3 C.F._3
);
[...]
• che la nel 2022 aveva notificato al sig. ON TI, al sig. ed CP_1 Controparte_2
alla sig. , quali legali rappresentanti pro-tempore della società Controparte_3 [...]
nonché nella Parte_2 Parte_2
loro qualità di eredi del sig. , i sopra menzionati contratti, aventi valore Persona_1
di titolo esecutivo, con allegato precetto per le somme dovute;
• che era stato realizzato un pignoramento dei beni immobili, di proprietà di
[...]
nonché dei sig.ri ON TI, Parte_2
e , e nell'ambito della procedura era emerso che i beni Controparte_2 Controparte_3
derivano – per una quota parte – da successione diretta e che dalla lettura della documentazione ex art. 567 c.p.c. non risulta trascritta alcuna accettazione espressa o tacita di eredità;
• che è dunque interesse della Banca ottenere una pronunzia giudiziale dalla quale risulti che eredi del sig. sono i di lui figli, sig.ri ON TI e Persona_1 CP_2
nonché la vedova, sig.ra .
[...] Controparte_3
La causa è oggi in decisione, nella contumacia dei convenuti.
3 La domanda è fondata, risultando un contegno dei soggetti predetti che è qualificabile come un atto di accettazione tacita dell'eredità di . Persona_1
Difatti, con il contratto di mutuo ipotecario fondiario del maggio 2010 stipulato quando ER
non era già più fra i vivi, ON TI, e
[...] Controparte_2 Controparte_3
avevano concesso ipoteca volontaria sui beni immobili siti in TI (VI), censiti al Catasto
Fabbricati di detto Comune al foglio 6, particella 291, sub. 28 e 29, rispettivamente per le quote di
1/4, 1/4 e 2/4 di proprietà (cfr. unità negoziale n. 2 relativa alla nota d'iscrizione ipotecaria n. 5056
r.g. – 1065 r.p. di cui al doc. 6).
Come si evince dalla relazione legale preliminare datata 20.5.2010 del Notaio (doc. Persona_2
12: relazione legale preliminare del 20.5.2010), sui suddetti immobili “si rileva successione legittima in morte di apertasi in data 16.07.2009 la cui dichiarazione risulta in Persona_1
corso di presentazione”.
Ora, è invero evidente che la concessione di ipoteca volontaria sui sopra menzionati immobili non possa che configurare un atto di accettazione tacita dell'eredità ai sensi e per gli effetti dell'art. 476
c.c.
Ed infatti l'accettazione tacita si configura quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto di compiere se non nella qualità di erede, volontà che può essere desunta anche dal comportamento del chiamato che abbia realizzato una serie di atti incompatibili con la volontà di rinunciare, o che siano concludenti e significativi della volontà di accettare.
Del resto, è stato anche detto in giurisprudenza che costituisce accettazione tacita proprio la concessione di un'ipoteca su uno dei beni compresi nell'eredità, in quanto atto di disposizione del bene, ove posta in essere in assenza di qualsiasi riferimento ad una delle circostanze che potrebbero giustificarne il compimento da parte del chiamato.
4 Ciò vuol dire che la concessione di ipoteca volontaria – ciascuno pro quota – sugli immobili censiti al Catasto Fabbricati del Comune di TI (VI) al foglio 6, particella 291, sub. 28 e 29, beni facenti parte dell'asse ereditario, rappresenta inequivocabilmente un atto tale da presupporre necessariamente la volontà di accettare l'eredità del sig. da parte degli odierni Persona_1
convenuti, i quali non avrebbero avuto diritto di porlo in essere se non nella qualità di eredi.
PER QUESTI MOTIVI
1. - accerta e dichiara l'avvenuta accettazione dell'eredità in morte del sig. Persona_1
(C.F.: ), nato a [...] l'[...] e deceduto il CodiceFiscale_4
16.7.2009, da parte dei convenuti sig.ri NA RT (C.F.: C.F._1
) nato a [...] il [...] e residente in [...],
[...]
(C.F.: ) nato a [...] il [...] Controparte_2 CodiceFiscale_2
ed ivi residente in [...], (C.F.: Controparte_3 C.F._3
) nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...] e, per l'effetto,
[...]
accerta la loro qualità di eredi del medesimo sig. . Persona_1
2. - per l'effetto, ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di effettuare le conseguenti trascrizioni e volturazioni;
3. condanna i convenuti contumaci a rimborsare alla ricorrente le spese processuali del giudizio,
che liquida in euro 1701 per la fase di studio, euro 1204 per la fase introduttiva, ed euro 2905
per la fase decisoria, oltre ad euro 545 per esborsi, IVA e CPA e spese forfettarie 15%.
Vicenza, il 27 marzo 2025
Il Giudice
Dott. Massimiliano De Giovanni
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