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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 27/10/2025, n. 3966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3966 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Francesco De Giorgi
Alla udienza del 27/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 4788/2025 R.G. promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv.QUARANTA PIERLUIGI giusta Parte_1 procura in atti
RICORRENTE
contro
:
rappresentato e difeso dall'avv Controparte_1
TR SA giusta procura in atti
RESISTENTE
Oggetto: impugnativa licenziamento
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 4.4.2025, il ricorrente di cui in epigrafe, premesso di essere stato assunto nel 2004 dall' affermava che la società, preso atto CP_1 del coinvolgimento nell'inchiesta penale cd.codice interno e del proprio stato di detenzione, dopo averlo sospeso preventivamente dal lavoro, aveva avviato il procedimento disciplinare.
Lamentava il ricorrente che la convenuta, preso atto del decreto n. 37/24 emesso dal Tribunale di Bari sez. misure di prevenzione con il quale era stata disposta l'amministrazione giudiziaria dell' aveva provveduto a irrogargli CP_1 la destituzione in esito alla conclusione del procedimento disciplinare. Sosteneva di non aver commesso i fatti posti riportati nel decreto citato e lamentava la acritica ricezione da parte dell' delle motivazioni del decreto CP_1 del Tribunale senza aver svolto alcuna indagine che confermasse gli addebiti disciplinari.
Chiedeva che venisse accertata la nullità e l'illegittimità del provvedimento di destituzione del 9.8.2024 comminatogli dall' con conseguente CP_2 reintegra nel posto di lavoro e risarcimento del danno.
Si costituiva in giudizio l' la quale contestava gli assunti del ricorrente, CP_1 sostenendo la legittimità della destituzione irrogata e concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Tanto premesso, il ricorso è infondato e va rigettato.
In via preliminare deve essere rigettata l'eccezione di decadenza mossa dalla resistente atteso che il termine decadenziale di impugnativa stragiudiziale del licenziamento di cui all'art. 6 l.n.604/66 appare rispettato. E difatti è evidente che la volontà di risoluzione del rapporto è stata comunicata in data 9.8.2024 e, pertanto, tempestiva appare l'impugnazione del 7.10.2024; ne consegue che anche il deposito del ricorso, avvenuto in data 4.4.2025, è intervenuto nei successivi 180 giorni richiesti dal secondo comma del citato articolo 6 per evitare la decadenza oggi invocata dalla resistente.
Vanno poi disattese le eccezioni relative alla legittimità del procedimento disciplinare mosse dal ricorrente.
Quella in esame, r.d. n.148/31, è una normativa la cui perdurante vigenza è stata in più occasioni discussa e vagliata dalla giurisprudenza di legittimità, in particolare a motivo di “una progressiva 'devitalizzazione' (Cass. S.U. 13 gennaio
2005 n. 460) per effetto di vari interventi legislativi succedutisi nel tempo” in relazione all'originario “principio secondo il quale la disciplina del rapporto di lavoro del personale autoferrotranviario, di cui al citato R.D. n. 148 del 1931, per le garanzie di stabilità e di congrua retribuzione assicurate ai lavoratori, in certo qual modo assimilati ai dipendenti pubblici (cfr. al riguardo Cass. 9 agosto 2002
n. 12119) costituisce un corpus compiuto ed organico” (cfr. Cass., sez. un., sent.
27.7.2016, n. 15540).
La Suprema Corte ha avuto ad ogni modo occasione di chiarire che non si può ravvisare una “abrogazione tout court della speciale disciplina di cui al R.D. n. 148 del 1931, bensì la necessità di integrare o sostituire i singoli istituti nell'ipotesi in cui la relativa specifica regolamentazione risulti incompatibile con il sistema in generale e tanto proprio tenuto conto del progressivo avvicinamento del sistema dei trasporti pubblici e del relativo rapporto di lavoro al regime privatistico, della contrattualizzazione del pubblico impiego e, soprattutto, dall'immanenza nel nostro ordinamento giuridico, con riferimento al rapporto di lavoro, di principi fondamentali anche di livello comunitario che devono presiedere nell'esegesi delle norme disciplinanti qualsiasi rapporto di lavoro” (cfr.
Cass., sez. un., sent. 27.7.2016, n. 15540, cit.).
La Corte di Cassazione, alla luce di ciò, ha inoltre chiarito che “non sussiste ragione alcuna perché debba ritenersi abrogata la speciale disciplina prevista dal
R.D. in materia di licenziamento disciplinare, rispetto al quale non è ravvisabile alcuna violazione dei principi fondamentali dell'ordinamento, anche comunitario”,
e che deve pertanto “ritenersi vigente … la disciplina speciale che connota il rapporto dei ferrotranvieri per quanto attiene a tutto il regime speciale relativo ai licenziamenti, e, quindi, anche per ciò che riguarda il dispiegarsi del procedimento disciplinare” (cfr.Cass., sez. lav., sent. 14.3.2017, n. 6530).
In definitiva, si deve, dunque, ritenere il procedimento disciplinare previsto dal r.d. 148/1931, contemplante una tutela rafforzata del contraddittorio preventivo e del diritto di difesa del lavoratore, va seguito integralmente.
Tale normativa stabilisce infatti che “in base ai rapporti che pervengono alla
Direzione od agli uffici incaricati del servizio disciplinare, il direttore, o chi da esso delegato, fa eseguire, per mezzo di uno o più funzionari, le indagini e le constatazioni necessarie per l'accertamento di fatti costituenti le mancanze. Nel caso in cui l'agente sia accusato di mancanza, per la quale sia prevista la retrocessione o la destituzione, i suddetti funzionari debbono contestare all'agente i fatti di cui è imputato, invitandolo a giustificarsi. I funzionari, eseguite le indagini, debbono presentare una relazione scritta nella quale riassumono i fatti emersi, espongono su di essi gli apprezzamenti e le considerazioni concernenti tutte quelle speciali circostanze che possono influire sia a vantaggio, sia ad aggravio dell'incolpato e quindi espongono le conclusioni intese a determinare, secondo il proprio convincimento morale, le mancanze accertate ed i responsabili di esse. Alla relazione saranno allegati tutti gli atti concernenti il fatto, comprese le deposizioni firmate dai rispettivi deponenti od interrogati. Se questi non possono o non vogliono firmare, dovranno indicarne il motivo. In base alla relazione presentata, il direttore, o chi da esso delegato, esprime per le punizioni, di cui agli artt. 43 a 45, l'opinamento circa la punizione da infliggere.
Quante volte il direttore ritenga incompatibile, a termini dell'art. 46, la permanenza dell'agente in servizio, può ad esso applicare la sospensione preventiva fino a che sia intervenuto il provvedimento disciplinare definitivo.
L'opinamento è reso noto agli interessati con comunicazione scritta personale. Gli agenti interessati hanno diritto, entro cinque giorni dalla detta notifica, di presentare a voce o per iscritto eventuali nuove giustificazioni, in mancanza delle quali, entro il detto termine, il provvedimento disciplinare proposto diviene definitivo ed esecutivo. …” (all. A, art. 53).
In altri termini, la disciplina di settore prevede che dopo una prima comunicazione contenente la contestazione disciplinare, finalizzata a consentire al lavoratore incolpato di poter rendere le proprie iniziali giustificazioni nel caso in cui la sanzione eventualmente irrogabile sia quella della retrocessione o della destituzione (c. 2), debbano seguire delle ulteriori indagini da parte di funzionari incaricati dall'azienda (c. 3 e c. 4), all'esito delle quali il datore di lavoro deve formulare il proprio opinamento (c. 5), che deve essere a sua volta personalmente comunicato per iscritto al lavoratore (c. 7), così che quest'ultimo possa rendere delle nuove ed ulteriori giustificazioni entro cinque giorni (c. 8).
Come già osservato anche dalla Suprema Corte, va pertanto chiarito che “nel procedimento disciplinare di cui al R.D. n. 148 del 1931, art. 53 la contestazione dell'addebito e il successivo opinamento non possono essere contestuali”, atteso che la norma pone “una chiara e differenziata scansione temporale (in ipotesi di mancanze passibili di retrocessione o destituzione) che delinea più fasi di una procedura maggiormente garantita, per il dipendente del settore autoferrotranviario, rispetto a quella prevista dalla L. n. 300 del 1970 ….”, articolandosi lo speciale procedimento disciplinare in due fasi che “la descritta disposizione normativa vuole come necessariamente separate e ciò per due trasparenti esigenze di garanzia. La prima è quella di far sì che le iniziali indagini disciplinari (vale a dire quelle attivate a seguito dei rapporti pervenuti alla direzione od agli uffici incaricati del servizio disciplinare) non si esauriscano in sé, ma vengano approfondite sulla scorta delle giustificazioni rese dall'incolpato a fronte della contestazione ricevuta, che in tal modo può anche orientare le investigazioni successive verso accertamenti tralasciati o sotto stimati in prime cure. La seconda consiste nel prevenire - separando anche cronologicamente i due momenti, della contestazione e dell'opinamento - il rischio che il direttore (o il funzionario da lui delegato) che abbia espresso l'opinamento sia poi indotto
(inconsciamente o meno) a non smentirsi, ossia a mantenere comunque l'avviso esplicitato ancor prima di esaminare una qualche difesa dell'incolpato e a trascurare di approfondire gli eventuali spunti di indagine da lui sollecitati. E ad una 'doppia fase di contestazione' - nella procedura prevista dal R.D. n. 148 del
1931, art. 53 - accenna in motivazione, seppure nel quadro di differenti termini della materia del contendere, anche Cass. n. 5551/2013. Come ben si vede, nell'ottica della norma anzidetta la duplicazione dei passaggi procedurali in cui il lavoratore può esercitare il proprio diritto di difesa endoprocedimentale (una prima volta a valle della contestazione, una seconda a valle dell'opinamento) non
è un dettaglio, ma dà luogo ad una sorta di stanza di raffreddamento che costituisce il nucleo delle maggiori garanzie assicurate, sicché non può condividersi l'assunto della società ricorrente (secondo cui sarebbe irrilevante il numero di volte in cui il lavoratore possa rendere le proprie giustificazioni, importando soltanto che egli sia messo in condizioni di replicare, anche allo stesso tempo, a contestazione ed opinamento). Ritenere il contrario si risolverebbe addirittura in un inspiegabile peggioramento delle possibilità di difesa del lavoratore rispetto a quelle in concreto esistenti nell'ambito del procedimento disciplinare dell'art. 7 Stat., poiché in questo il datore di lavoro non è tenuto ad anticipare fin dall'atto della contestazione il proprio opinamento circa la sanzione irrogabile (così evitando il rischio di doversi poi smentire), mentre in quello di cui al cit. R.D. n. 148 del 1931, art. 53 potrebbe essere indotto a farlo ancor prima di aver letto od ascoltato qualsivoglia argomentazione difensiva, con tutti i rischi connessivi in termini di minore probabilità di ripensamento pur davanti a persuasive giustificazioni da parte dell'incolpato” (Cass., sez. lav., sent.
3.7.2015, n. 13654).” Ancora, la Suprema Corte (cfr. nn.12770/19 e 13654/15) afferma che “dal tenore dei primi otto commi dell'articolo 53, emerge una chiara e differenziata scansione temporale (in ipotesi di mancanze passibili di retrocessione o destituzione) che delinea più fasi di una procedura maggiormente garantita, per il dipendente del settore autoferrotranviario, rispetto a quella prevista dall'art. 7 della L. n. 300 de11970. La prima fase è integrata dalla contestazione dell'addebito (poco importa se eseguita dal direttore o da suoi delegati), con invito all'incolpato affinché si giustifichi.
La seconda - che segue alle eventuali giustificazioni del dipendente - prevede una relazione scritta (corredata dell'opportuna documentazione delle indagini svolte) in cui i funzionari all'uopo delegati riassumono í fatti emersi, espongono su di essi gli apprezzamenti e le considerazioni concernenti tutte le circostanze che possono influire sia a carico che a discarico dell'incolpato e, infine, espongono le proprie conclusioni circa le mancanze accertate e i relativi responsabili. Solo dopo tale relazione si passa alla terza - eventuale - fase, in cui il direttore o chi da lui delegato esprime, in base alla predetta relazione, il c.d. opinamento circa la punizione da infliggere fra quelle previste dagli artt. 43-45, opinamento che è reso noto all'interessato con comunicazione scritta personale”.
Ritiene lo scrivente che la resistente non ha violato i principi sin qui descritti.
L'analisi della documentazione in atti, infatti, conferma che la resistente ha compiuto tutti gli atti endoprocedimentali precedenti al provvedimento di destituzione.
La prima fase della procedura è integrata dalla contestazione dell'addebito disciplinare (contenente l'invito a fornire le giustificazioni, come da contestazione del 29.02.2024) alla quale è seguita la lettera di giustificazioni del lavoratore (cfr lettera del 08.03.2024).
Vi è poi stata la seconda fase (che segue le eventuali giustificazioni del dipendente) con la stesura di una relazione (cfr relazione scritta del 26.04.2024 doc. n. 5 fasc res.) e nella quale si riferisce espressamente che il sig. Parte_2
invitato a fornire chiarimenti, declinava l'invito rivoltogli dichiarando
[...] che “essendo i fatti in questione oggetto d'indagine della magistratura non può rilasciare alcuna dichiarazione”).
Solo dopo tale relazione si passa, all'eventuale, terza fase in cui il direttore, sulla base della relazione, esprime il proprio “opinamento” circa la punizione da infliggere tra quelle previste dagli articoli 43/45 del R.D.148/1931 e provvede alla comunicazione scritta dell'opinamento all'interessato (cfr opinamento del 02.05.2024). A questo punto, come detto, l'incolpato ha diritto – entro 5 giorni dalla notifica dell'opinamento – di presentare “nuove” giustificazioni.
Nel caso di specie risulta una pec (datata 09.05.2024) inviata dal difensore del ricorrente ritenuta irrilevante dalla resistente, ai fini di un eventuale
“ripensamento” del datore di lavoro, rispetto ai rilievi già evidenziati nel provvedimento espulsivo dell'opinamento di destituzione del 02.05.2024.
Ne deriva che la società ha rispettato tutte le fasi del procedimento e che ha sempre messo il ricorrente nella posizione di difendersi ben essendo a conoscenza degli addebiti che gli venivano mossi.
La relazione, propria della seconda fase del procedimento, è presente in atti e non vi alcun obbligo di trasmissione della stessa all'incolpato: nè può ritenersi che vi siano state violazioni che abbiano inficiato la possibilità per il di Parte_1 difendersi.
Dunque, alcuna violazione può ravvisarsi nel procedimento disciplinare.
Quanto al merito, si osserva.
Al ricorrente, sulla scorta delle risultanze investigative nell'ambito dell'inchiesta penale c.d.codice interno, è stato contestato di essere sodale a un'associazione di stampo mafioso e di svolgere attività per conto di tale sodalizio criminale all'interno della società resistente;
in particolare al è stato contestato Parte_1 di aver imposto alla società l'assunzione temporanea di soggetti vicini al clan per la gestione dei parcheggi in occasione di eventi particolari (fiera, concerti ecc) senza rispettare le procedure di somministrazione del lavoro.
In particolare si riporta la contestazione disciplinare del 29.2.2024: “Con decreto n. 37/2024 del Tribunale di Bari, Sezione Terza in funzione di Tribunale della Prevenzione, notificato il 26.02.2024, questa società è stata sottoposta alla misura di prevenzione dell'amministrazione giudiziaria ex art. 34 D. Lgs. n.
159/2011. Nell'ambito del citato provvedimento, il Suo nominativo risulta citato in quanto asseritamente collegato a presunti esponenti della criminalità organizzata. Nello specifico, nel provvedimento sono presenti i seguenti riferimenti alla Sua persona: "A far emergere la vicenda ha contribuito l'indisciplinato comportamento di il quale, se si fosse attenuto Parte_1 scrupolosamente ai dettami impartitigli dal più autorevole nipote, non avrebbe originato alcun problema e la spartizione dei posti di lavoro avrebbe fatto li suo "regolare" decorso. Difatti, , approfittando della momentanea assenza Parte_1 del nipote - e avvalendosi anch'egli della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento che ne deriva, essendo certamente conosciuta e indiscutibile la sua appartenenza alla famiglia mafiosa
- ha imposto a sua volta al responsabile del settore sosta dell' Per_1 CP_1 altre due persone, creando così problemi nella spartizione Parte_2 che quest'ultimo è chiamato a gestire. A tal proposito, si è così CP_3 espresso: «quello si è fatto bello con qualcuno della sosta... con qualcuno che fa i favori a lui. ha messo lui altri due. ha messo altri due? E vabbè... quello ha detto poi quello ha avuto problemi...»>. Nell'ultima delle tre comunicazioni (progressivo 6495 R.I.T. 1557/18 - Allegato n.389 -), CP_3 ha fatto un dettagliato resoconto degli avvenimenti che si sono succeduti in sua assenza ed ha spiegato che al suo rientro i problemi gli erano stati prospettati inizialmente da "sotto ghiaccio", ovvero «allora che ha Parte_1 fatto?... è venuto da me. 'sotto ghiaccio'... ».Nei dialoghi ha spiegato che, dovendo partire per una breve vacanza a Lecce, ha CP_3 consegnato allo zio un elenco di nominativi da recapitare a Parte_1 il quale, a sua volta, avrebbe dovuto consegnare all'Agenzia Persona_2 interinale (LAVORINT S.p.a.) per l'assegnazione di un determinato numero di posti di lavoro da destinare a persone già individuate, in occasione dell'evento fieristico che si sarebbe svolto di lì a breve. Tale elenco ha subito un incremento, verosimilmente apportato da , che ha scombinato i piani di spartizione Parte_1 dei posti di lavoro tra la dirigenza e la consorteria criminale rappresentata da
, creando un problema a [...] Nel prosieguo del CP_3 Parte_2 dettagliato resoconto, esterna il timore vissuto da il CP_3 Pt_2 quale inizialmente, legittimando il ruolo mafioso rivestito da avrebbe Per_3 chiesto a di fargli da intermediario:«voglio parlare con Parte_1 Per_3 per risolvere il problema... per piacere... aiutatemi... come devo fare... come non devo fare...> dice: >. , credendo Parte_1 di poter risolvere in totale autonomia il problema che egli stesso aveva creato, gli ha fornito il nominativo di quale soggetto sacrificabile Persona_4 all'assegnazione del posto di lavoro. […] Il 30 agosto 2018 sono state registrate quattro conversazioni ambientali che hanno come interlocutori , suo CP_3 zio e, in un secondo momento, anche I dialoghi Parte_1 Parte_2 della prima conversazione (progressivo 5709 R.I.T. 1557/18 Allegato n. 390 -), si sono svolti inizialmente all'interno dell' più precisamente CP_1 nell'ufficio di dove quest'ultimo è stato successivamente raggiunto Per_3 dallo zio che lo ha informato del problema sorto con e del Parte_1 Pt_2 dialogo avuto con questi riguardo all'inserimento di nella lista Persona_4 da inviare all'agenzia interinale: «io dissi. "quello è il cugino di. AS..." disse < ho avuto un problema questo sta combinando il casino, perché Per_5 lo sa... sa che vogliono mettere le persone> ho detto " eh (si Per_3 confonde)... .. non c'è, forse lunedì viene a .>> Orbene, Pt_2 Per_3 CP_1 tale inconveniente ha la necessità di essere risolto subito e di persona, per cui
[...]
ha intravisto quale unica soluzione quella di proporre al nipote di andare Pt_1
a far valere personalmente le loro illecite pretese alla dirigenza: «io ti ho chiamato ieri, mo' dobbiamo andare sopra " quello mio toglilo Pt_2
...(incomprensibile)..."»> «andiamo... che io sono venuto a prepararti...».
Valutazione che ha trovato già l'immediato consenso del nipote li quale ha esclamato «andiamo!». Nella seconda conversazione (progressivo 5710 R.I.T.
1557/18 - Allegato n. 391)- e si sono effettivamente CP_3 Parte_1 recati nell'ufficio di per far valere le loro indebite ragioni. E' stato lo Pt_2 stesso ad entrare subito nel vivo della questione, rappresentando la Pt_2 sua inquietudine: «...sono stato fino all'altro giorno a parlare! Mi stanno mettendo non in croce... di più!!». Il contenuto del colloquio che ne è seguito non lascia spazio ad alcuna incertezza, con i tre interlocutori impegnati nel trovare una soluzione per riparare agli squilibri creati dalle richieste di impiego da parte di
. Ad avvalorare, sono intervenute le successive frasi proferite da CP_3 Pt_2 che ha indicato l'elenco degli uomini del clan a cui si pretende sia
[...] Per_1 riservato un posto di lavoro: «sì... no, a te non è uno solo! Sta , sta CP_3
sta , eh... capito? Cioè non è uno solo». È lampante Per_1 Per_4 Parte_1 la consapevolezza di di non poter respingere le rivendicazioni di Pt_2
, avanzate per soggetti legati da vincoli di parentela CP_3 all'organizzazione mafiosa indagata, tra i quali figura anche la figlia di Per_6
figura altrettanto nota a Difatti, alle osservazioni di
[...] Pt_2 quest'ultimo ha aggiunto: «eh sì... .. stai a fare il favore allo zio CP_3 Per_1
la figlia...» Per_6
«<de stai a fare il favore allo zio !». si rammenta che li pt_1 riferimento è , figlia di fratello del boss persona_7 per_6
, e cugina di [...] Il pieno coinvolgimento del CP_4 Persona_8 [...]
emerge non solo nella conversazione dell'agosto 2018, ma anche in quella Pt_1 del mese successivo. Infatti, si era creato un intoppo a causa dell'intervento del
(non autorizzato dal ) il quale, non rispettando la superiorità Parte_1 CP_3 gerarchica del complice, aveva disposto che il estromettesse dalle Pt_2 assunzioni il Tale circostanza, dunque, si inserisce, cronologicamente, Per_4 tra la prima indicazione delle persone da assumere, fornita dal , e il CP_3 riassetto di questo elenco disposto dal medesimo. […] Il giorno CP_3 successivo, sempre attraverso la telematica installata sull'apparato telefonico di
(progressivo 13703 RR.II.TT. 1969 e 1970/18 - Allegato n. 400 -), è Per_3
Par stata captata una conversazione con lo zio mentre i due si Parte_1 trovano all'interno dell'auto. Dialoghi nei quali , con dovizia di CP_3 particolari, ha ripercorso la conversazione avuta li giorno precedente con e di cui si è sopra riferito. Nel riproporre i fatti allo zio ha Persona_9 parlato di richieste fatte a «noi» esprimendosi come segue: <...lo zio ma scusa ma fammi capire una cosa, ma quello che ha capito che ogni problema che tiene deve venire a noi?». Anche è parte integrante della famiglia mafiosa e sa di Parte_1 parlare in nome e per conto della cosca che egli in quell'ambiente lavorativo rappresenta, ed ha così sostenuto il nipote aggiungendo che il loro interesse deve essere rivolto altrove: «con tanti problemi che abbiamo dobbiamo stare a pensare a lui...». I pensieri dei due interlocutori convergono verso un unico punto di interesse rivolto ai membri dell'organizzazione che in questo momento hanno bisogno del loro sostentamento esterno: «qua dobbiamo vedere come dobbiamo fare soldi che dobbiamo campare a quelli!». Appare chiaro che li riferimento di
è rivolto alle persone detenute [...] I colloquianti sono CP_3 Per_6
Par e quest'ultimo ha chiesto al suo interlocutore un
[...] Parte_1 diretto intervento per far desistere un componente della dirigenza - di cui non fanno il nome, tantomeno ne indicano il ruolo - determinato a non concedergli una promozione «quello, quello ha fatto la promozione alla, a me non la vuole dare il cornuto!» «eh, dobbiamo andare domani sopra...». Ovviamente, ha Per_6 accettato di buon grado di andare a perorare la causa del suo interlocutore: «e va bene parliamo con lui dai » […] La diretta conoscenza con Persona_6
e "Sono numerosi gli affiliati del Persona_8 Parte_1 quartiere Japigia assunti nella società e per citarne solo alcuni vi erano
[...]
, figlio di , Per_8 Per_10 Parte_3 Parte_4
, . […] La gestione delle assunzioni degli Persona_11 Parte_1 uomini legati al clan da parte di e Persona_8 Parte_1
" invece ha gestito molti affari legati all'assunzione del Persona_8 personale assieme a tramite agenzia interinale la quale, di Parte_1 fatto, tra centinaia di contatti selezionava il personale suggerito o da organi politici o tramite referenti dei clan criminali come i i i Per_1 Parte_5
Ricordo che fece assumere tre soggetti legati al Per_12 Persona_8 clan tra cui Non è mai accaduto che l'agenzia interinale Per_1 Persona_13 non abbia provveduto a contattare le persone segnalate perché avevano timore del loro potere criminale. fece anche assumere li Persona_8 Per_14 fratello del pregiudicato detto "Zifilide" ad una Persona_15 azienda di pulizie che lavora all'aeroporto di o forse al Cara" […] Gli illeciti CP_1 guadagni del clan "In occasione di grandi eventi come la Fiera del Per_1
Levante, come nel settembre 2016, assume mediante agenzia Pt_6 interinale, che di fatto scelgono persone vicine a e Parte_2 [...]
. In occasione di concerti gestisce li parcheggio nell'area Parte_1 Pt_6 del "Palaflorio", tramite e le aree abusive venivano gestite dal Parte_1 figlio di Ricordo che al concerto di e Pt_7 Parte_8 Per_16
avvenuti poco prima della mia collaborazione tra il 2016 e il 2017, il clan
[...] prendeva soldi anche nei parcheggi comunali, quelli per intenderci segnati dalle strisce blu. Quindi, permetteva al clan di guadagnare Parte_1 illecitamente danaro, 5 euro a macchina in aree . Tra i parcheggiatori CP_1 abusivi del clan vi erano il figlio di il fratello di e Pt_7 Per_14 Persona_15 nipote dello stesso , fratello di detto "Mbccius" ed Pt_1 Persona_17 CP_4 altri ragazzi. di fatto li copriva e diceva ai suoi sottoposti di non Pt_1 interferire. garantiva comunque una entrata nelle casse Parte_1 comunali per non creare sospetti. Questo avviene anche nelle aree dello stadio San Nicola, Fiera del levante". Le condotte riportate nel provvedimento del
Tribunale di Bari, sez.III in funzione di Tribunale della Prevenzione, si pongono in aperta violazione di legge e contrattuale, e sono idonee inevitabilmente ad incidere e ledere il rapporto fiduciario insito nel rapporto di lavoro, nonché ad esporre questa Società a gravi e irreparabili danni economici e d'immagine. Ciò posto, ai sensi dell'art. 7, L. n 300/1970 e dell'art. 53 del R.D. 148/1931, potrà far pervenire, se lo riterrà opportuno, entro il termine perentorio di 5 giorni dalla data di ricevimento della contestazione, scritti difensivi o potrà chiedere di essere sentito a sua difesa con la facoltà di farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. Resta inteso che riserviamo l'adozione nei Suoi confronti di qualunque provvedimento, anche disciplinare e comunque in ottemperanza al D. Lgs. n. 159/2011, all'esito delle giustificazioni da Lei fornite o in mancanza di loro tempestivo inoltro”
In buona sostanza la resistente ha preso atto delle risultanze investigative (in particolare intercettazioni telefoniche e ambientali, oltre a dichiarazioni testimoniali anche di collaboratori di giustizia) fatte proprie dal Tribunale sez.
Prevenzione allorchè disponeva la misura dell'amministrazione giudiziaria della resistente, per contestare le condotte del finalizzate a far assumere Parte_1 soggetti cari al clan di appartenenza in violazione della osservanza sulle procedure di somministrazione.
La resistente ha ritenuto tali condotte lesive del vincolo fiduciario e, non avendo ritenute convincenti le giustificazioni addotte dal , gli ha irrogato la Parte_1 destituzione attraverso il procedimento sopra descritto.
In particolare si legge nel decreto n.37/24 del Tribunale sez. Prevenzione che dalle intercettazioni è emerso che sodali del clan mafioso (in particolare il nipote acquisito dell'odierno ricorrente in quanto figlio della sorella del CP_3 padre del ) avevano imposto l'assunzione temporanea per gli addetti Parte_9 alla sosta in occasione dello svolgimento della Fiera del Levante di cinque persone vicine alle famiglie mafiose - . Per_1 CP_3
Ebbene, proprio nel corso di tre dialoghi intercettati al è emerso il CP_3 ruolo tenuto dal nella vicenda. Parte_1
Costui infatti aveva approfittato dell'assenza del nipote e aveva CP_3 indicato al responsabile del settore sosta, di procedere Parte_2 all'assunzione di ulteriori due persone rispetto alle quattro indicate dal
, così creando problemi nella ripartizione dei posti delle persone da CP_3 assumere tra quelli indicati dalla consorteria criminale e quelli indicati dalla stessa dirigenza della società convenuta (cfr. decreto n.37/24 cit.)
Dall'analisi di questo episodio ricostruito in modo inequivocabile dalla lettura de dialoghi capati tra i protagonisti della vicenda, emerge chiaramente sia la condotta posta in essere dal ricorrente il quale si è fatto portavoce del desiderio del clan indicando i nomi delle persone da assumere, sia agendo in prima persona tanto da indicare ulteriori due soggetti non concordati con il clan, forte della forza di intimidazione che aveva sul atteso che era nota la sua Pt_2 appartenenza alla famiglia Per_1
Tale circostanza emerge anche nei dialoghi intercettati il 30.8.2018 tra il ricorrente, il e il (cfr. decreto citato alle pagine 7 e 8): CP_3 Pt_2 durante tali conversazioni emerge chiaramente il ruolo delinquenziale del e la posizione di aiuto morale e concreto del ricorrente nel coartare la CP_3 volontà del in merito ai soggetti da assumere;
gli viene infatti riferito Pt_2 che (il clan) non avrebbero permesso l'assunzione di soggetti diversi, sebbene segnalati dalla dirigenza della società resistente (io non te lo permetto!!!…hai capito?...il presidente, ma non è il padrone il presidente!… bell bell eh).
È evidente, come in modo condivisibile ritenuto dal G.I.P. presso il Tribunale di
Bari e riportato nel citato decreto del Tribunale per la prevenzione, che il ricorrente ha svolto, unitamente al , un ruolo attivo nell'estorsione ai CP_3 danni del costringendo costui – con minacce più o meno velate quale Pt_2
l'interruzione della protezione per strada- ad assumere tutte le persone vicine al clan e a lui indicate (in particolare sono stati assunti Persona_4 [...]
, , e la cui Per_7 Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 vicinanza ai soggetti richiedenti è spiegata nel decreto del Tribunale).
Il ruolo del ricorrente quale rappresentante degli interessi del clan
[...]
all'interno della società resistente, è stato anche confermato dalle CP_8 dichiarazioni rese agli inquirenti dal collaboratore di giustizia . Parte_10
Costui ha dichiarato, e la circostanza è stata riscontrata dalle intercettazioni sopra riportate, che il ricorrente e il provvedevano a far assumere CP_3 persone vicine al clan per il tramite di agenzie interinali compiacenti (cfr. pag.14 del decreto n.37/24); il collaboratore inoltre ha riferito che il ricorrente ha agevolato l'opera di parcheggiatori abusivi facenti parte della consorteria criminale e che operavano anche negli spazi di parcheggi riservati alla gestione
(strisce blu), così garantendo al clan l'illecito profitto delle somme CP_1 riscosse per i parcheggi (cfr. pag.14 del decreto n.37/24).
Risulta pertanto evidente come le risultanze delle indagini (“…Gli elementi indiziari forniti dall'accusa si presentano particolarmente chiari essendo costituiti da intercettazioni già di per sé eloquentemente univoche e non soggette a interpretazioni alternative, nonché da elementi documentali che dimostrano la Pt_1 significativa presenza in di parenti di affiliati del per come in CP_1 Per_1 precedenza elencati. Il tenore delle conversazioni, per altro, manifesta come gli indagati agivano nella totale convinzione di poter disporre della società uti domini, potendo decidere chi doveva essere assunto e in quale ordine…” (cfr. pag. n. 3 e n. 4 del Decreto n. 37/2024 Tribunale di Bari Sezione Misure di
Prevenzione) hanno doverosamente comportato per l' di procedere con la CP_1 contestazione disciplinare prima e con il provvedimento espulsivo poi, in assenza di elementi di segno avverso a quelli su riportati.
Il Tribunale ha quindi ribadito “…La caratura criminale del gruppo mafioso in cui sono inseriti a pieno titolo , e , Persona_8 Persona_6 Parte_1 come è emerso dal materiale indiziario ricavato dalle conversazioni monitorate e dall'ordinanza del Gip, si è rivelata idonea ad instaurare un clima ricattatorio e di sopraffazione: , appoggiato dal (alias sotto ghiaccio – presente CP_3 Parte_1 nel corso della conversazione del 30.08.2018) nutriva la convinzione di disporre di a proprio piacimento, al punto che non si preoccupava minimamente CP_1 della volontà/disposizioni dei vertici aziendali, malgrado il gli avesse Pt_2 rappresentata la circostanza che anche i vertici aziendali gli avevano impartito direttive in merito a otto assunzioni per compiacere gli elettori e gli avesse riferito di non aver dormito la notte (angustiato dal dilemma di dover “accontentare” la governance, da un lato, e i mafiosi, dall'altro; tale convinzione per altro era stata esternata nell'ambiente lavorativo ed il contesto soggettivo lo aveva percepito, tanto che il sottolineava la posizione soverchiante del Per_4 CP_3 sostenendo che si deve “passare prima da lui” e tanto che non Parte_2 solo non riusciva a dormire, ma preannunciava che piuttosto che ritrovarsi in situazioni analoghe l'anno successivo avrebbe rinunciato all'incarico. Tanto più che, se un determinato territorio è sottoposto all'influsso di notorie consorterie criminali (com'è il clan nella vicenda in esame), le quali nella maggior parte Per_1 dei casi vantano anche un determinato modus operandi (rientranti proprio nel
“classico agire della consorteria criminosa”) la vittima certamente ha anche percepito la natura minacciosa delle anomale richieste di assunzione. Va inoltre rappresentata la tendenza, emersa in siffatti contesti criminali, e confermata nel caso di specie, a lasciare incontaminato il core business dell'attività imprenditoriale, e propendere, piuttosto, per il ricorso al metodo mafioso in altri settori meno sorvegliati, quale, appunto l'area sosta, senza per questo omettere di sottolineare l'omissione delle verifiche minime e doverose da parte degli organi amministrativi unitamente alle pretese assunzioni…”(cfr. sempre decreto citato).
Ritiene lo scrivente che nel provvedimento del Tribunale per la prevenzione sono elencati in modo dettagliato le frequentazioni e contatti del ricorrente con esponenti del clan finalizzati a garantire la realizzazione degli interessi del Per_1 clan nella gestione, all'interno di , dell'assunzione temporanea del CP_1 personale su indicato (“…Questi rapporti di lavoro, che non nascevano, come di consueto, da un normale iter (offerta di lavoro colloquio – valutazione curriculum vitae – assunzione), risultavano invece come la chiara e diretta conseguenza dell'estorsione…”).
Vi sono dunque, ad avviso del giudicante, tutti gli elementi per ritenere commessa la condotta contestata al ricorrente.
Va poi evidenziato che a tali conclusioni giunge anche la Corte di Cassazione che nell'accogliere parzialmente il ricorso del ricorrente in relazione alla mancanza di esigenze cautelari, ha ribadito quanto agli indizi di colpevolezza che: “…Dall'altro si ponevano le captazioni che avevano rivelato come il ricorrente fosse a conoscenza e nella padronanza delle dinamiche mafiose, che fosse il fiduciario del nipote ( ), tanto da far ritenere necessaria la sua Per_3 CP_3 presenza in summit fissati nel contesto delle attività correlate all'accordo politico - mafioso con l'Ol. o del controllo della ..” (cfr. CAss. n.36577/24). CP_1
Quanto poi alla tesi sostenuta dal ricorrente di pagare solo la colpa di essere legato da vincoli di parentela con il , deve condividersi quanto CP_3 affermato dal Tribunale il quale ha escluso che la partecipazione del Parte_1 fosse stata basata solo sui suoi legami familiari, avendo il ricorrente dimostrato di essere costantemente a disposizione del clan (con il cui capo era legato anche da vincoli familiari) e di intervenire fattivamente in diverse attività criminose che costituivano quelle "tipiche" del sodalizio (tanto ad esempio da inserire nomi ulteriori delle persone da assumere rispetto a quelle indicate dal capo clan).
Si ricorda infatti che il ricorrente aveva partecipato al controllo mafioso dell' , imponendo, sotto le direttive del , le assunzioni di soggetti CP_1 CP_3 contigui al clan mafioso;
ed è stato evidenziato che, proprio in ragione dei rapporti con lo storico capo del clan, il ricorrente non risultasse formalmente affiliato.
Va poi evidenziato che la circostanza, emersa dalla su riportate intercettazioni, che vi fosse un parallelo sistema clientelare da parte dei vertici dell'azienda per propri fini, non incrina, come ben ha spiegato il Tribunale, l'ipotesi accusatoria.
Ciò che rileva infatti è che il Tribunale ha evidenziato come proprio il potere della cosca venisse ad inserirsi "prepotentemente" ab externo in un diffuso sistema spartitorio dei posti di lavoro, subito con supino assoggettamento dai vertici dell'azienda di fronte alle intimidazioni mafiose. Le captazioni danno atto, invero, della capacità intimidatoria del clan e del suddetto supino assoggettamento dei vertici alle intimidazioni mafiose.
Ne deriva che la tesi della parte ricorrente di una prassi volta alla segnalazione di soggetti da assumere da parte di membri della dirigenza non sminuisce la condotta tenuta e risulta una circostanza di fatto neutra rispetto ai fatti contestati.
Invero, anche la sussistenza di segnalazioni per le assunzioni effettuata da parte di soggetti interni alla società, se da un lato può non essere condivisibile, di certo non può essere equiparata all'imposizione dell'assunzione con la minaccia di ritorsione in caso di mancata adesione alla richiesta di assunzione.
Né vi è poi la prova, o quanto meno un indizio, che vi siano state altre assunzioni in violazione delle norme di reclutamento oltre quelle in contestazione al ricorrente, il quale, in ogni caso, non potrebbe giovarsi della circostanza che anche altri soggetti commettevano illeciti sanzionabili disciplinarmente. Tanto premesso, anche in assenza di elementi di segno avverso che dimostrino che il ricorrente non ha tenuto le condotte contestate, devono condividersi le risultanze probatorie in merito alla sussistenza del fatto contestato per come riportate nel più volte citato decreto n.37/24.
Giova ricordare la totale autonomia del procedimento disciplinare rispetto a quello penale con la possibilità per il Giudice civile di valutare in modo autonomo le risultanze dei procedimenti penali.
Deve poi rilevarsi che anche la sentenza penale di condanna non definitiva (e lo stesso vale per tutti gli atti del processo penale non definitivi quali ad esempio ordinanze cautelari o, come nel caso di specie il decreto di applicazione dell'amministrazione giudiziaria) ha una rilevanza probatoria nell'ambito del procedimento disciplinare e nel processo davanti al giudice civile. E difatti è pacifica la possibilità per il giudice di porre a fondamento della propria decisione sentenze pronunciate in altro procedimento che valuterà secondo il suo prudente apprezzamento (cfr. Cass. civ., Sez. Lav. n.23446/09; Cass. civ.,
Sez. III, n.10055/10).
In particolare la giurisprudenza di legittimità e di merito, con precipuo riferimento alla utilizzabilità per la decisione nel processo civile della sentenza penale di condanna non definitiva e degli accertamenti compiuti nel giudizio penale, ha più volte osservato che il giudice civile, può utilizzare come fonte del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale, già definito ponendo a base delle proprie conclusioni gli elementi di fatto già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede e sottoponendoli al proprio vaglio critico, mediante il confronto con gli elementi probatori emersi nel giudizio civile. A tal fine, egli non è tenuto a disporre la previa acquisizione degli atti del procedimento penale e ad esaminarne il contenuto, qualora, per la formazione di un razionale convincimento, ritenga sufficiente le risultanze della sola sentenza (cfr. Corte Appello Roma n.3776/19 che a sua volta richiama
Cass.n.25822/14; n.22200/10; n.15353/12).
E' stato considerato che anche “la sentenza penale non irrevocabile, ancorché non faccia stato nel giudizio civile circa il compiuto accertamento dei fatti materiali formanti oggetto del giudizio penale, costituisce in ogni caso una fonte di prova che il giudice civile è tenuto ad esaminare e dalla quale può trarre elementi di giudizio, sia pure non vincolanti, su dati e circostanze ivi acquisiti con le garanzie di legge" (cfr. Cass.n.3626/04; n.4493/10).
Secondo la giurisprudenza infatti, la sentenza penale non irrevocabile, ancorchè non faccia stato nel giudizio civile circa il compiuto accertamento dei fatti materiali formanti oggetto del giudizio penale, ed attribuendo perciò al giudice civile il potere- dovere di accertarli e valutarli in via autonoma, costituisce in ogni caso una fonte di prova che il predetto giudice è tenuto ad esaminare e dalla quale può trarre elementi di giudizio, sia pure non vincolanti, su dati e circostanze ivi acquisiti con le garanzie di legge, soprattutto quando essi non risultino da mere valutazioni del giudice penale, ma trovino rispondenza nella stessa natura della pronuncia adottata, recante pur sempre un accertamento che, benchè non vincolante, deve comunque essere esaminato ed apprezzato, palesandosi capace di concorrere al convincimento del detto giudice, il quale è perciò legittimato a sottoporlo a vaglio critico, utilizzandolo come elemento istruttorio emerso in sede penale o, per converso, considerandolo insufficiente per il raggiungimento della prova, ferma restando la necessità, in entrambi i casi, di dare adeguata ragione dei motivi della scelta (cfr. Cass. sez. un. n.
17289/06; n.3626/04; n.6863/03).
Ne deriva che il decreto del Tribunale della Prevenzione e l'ordinanza della Corte di Cassazione possono essere posti alla base del convincimento dello scrivente in quanto tali atti contengono tutti gli elementi di prova posti alla base della contestazione disciplinare che il ricorrente ha potuto contestare.
Negli atti indicati sono riportate tutte le condotte addebitate al ricorrente.
Ritiene pertanto lo scrivente che gli elementi valutati dai giudici penali e sopra riportati, siano sufficienti per ritenere che il ricorrente abbia posto in essere le condotte contestate.
Deve infatti ritenersi che quanto è contestato è stato accertato mediante la captazione di dialoghi tra gli stessi protagonisti delle condotte poi contestate i quali in modo del tutto spontaneo, genuino e del tutto inconsciamente (in quanto non sapevano di essere intercettati) hanno permesso di far venire alla luce le illecite pressioni finalizzate alle assunzioni temporanee di parenti e conoscenti legati al clan di appartenenza. Ne deriva che deve ritenersi corretta la decisione della resistente di irrogare la destituzione al . E difatti, al di là dell'accertamento, ancora sub iudice, Parte_1 della penale responsabilità del ricorrente, ciò che conta è che vi sia stato un accertamento in fatto delle condotte da lui tenute che certamente non consente il proseguimento del rapporto di lavoro in quanto si è in presenza di comportamenti certamente contrari ai doveri di lealtà e correttezza nello svolgimento del rapporto di lavoro.
Si tratta di condotte non giustificabili e aggravate dal fatto che si è sfruttata l'inserimento nella struttura e organizzazione della compagine sociale per influenzarne le decisioni in tema di assunzioni.
Anche le previsioni contrattuali depongono in tal senso. E difatti l'art. 45 del
Titolo VI del Regolamento Allegato A Regio Decreto 8.1.1931 n. 148, al punto 2
(“chi… si vale della propria condizione od autorità per recar danno altrui, per procurarsi o far lucrare ad altri premi, compensi o vantaggi indebiti, ancorché non ne siano derivati inconvenienti di servizio”) ed al punto 6 (“chi, per azioni disonorevoli ed immorali, ancorché non costituiscano reato o trattisi di cosa estranea al servizio, si renda indegno della pubblica stima”) sanzionano le condotte poste in essere dal ricorrente.
Va poi ribadito che alcun elemento di prova per poter giungere a una diversa valutazione dei fatti così come accertati è stato fornito dal ricorrente.
Ciò detto, deve ritenersi che la destituzione sia provvedimento anche proporzionato rispetto alla gravità dei fatti ove si consideri da una parte il ruolo del ricorrente il quale, come detto, ha agito come longa manus dell'associazione all'interno della compagine della resistente e, dall'altro, che gli episodi di cui si
é reso protagonista il sono stati ripetuti nel tempo e si sono interrotti Parte_1 solo per l'intervento degli inquirenti.
Deve, pertanto, valorizzarsi, ai fini della valutazione della gravità del contegno tenuto dal ricorrente, il carattere sistematico della condotta, quale elemento sintomatico dell'intensità dell'elemento psicologico.
È evidente quindi, in relazione alla gravità della condotta ascritta al ricorrente, che non può non ritenersi irrimediabilmente lesa l'aspettativa del datore di lavoro circa l'esatta e puntuale osservanza degli obblighi lavorativi. Appare dunque perfettamente legittima la scelta della resistente di recedere dal rapporto con effetto immediato.
Le spese – liquidate secondo i parametri di cui al d.m. n. 55 del 2014 – seguono la soccombenza.
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona del dott.Francesco De Giorgi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto daDE , nei Parte_1 confronti , così provvede: Controparte_9
1) Rigetta il ricorso
2) condanna il ricorrente al pagamento in favore del resistente, delle spese di lite, che liquida in complessivi €3.900,00, oltre accessori come per legge;
Bari,27/10/2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Francesco De Giorgi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Francesco De Giorgi
Alla udienza del 27/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 4788/2025 R.G. promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv.QUARANTA PIERLUIGI giusta Parte_1 procura in atti
RICORRENTE
contro
:
rappresentato e difeso dall'avv Controparte_1
TR SA giusta procura in atti
RESISTENTE
Oggetto: impugnativa licenziamento
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 4.4.2025, il ricorrente di cui in epigrafe, premesso di essere stato assunto nel 2004 dall' affermava che la società, preso atto CP_1 del coinvolgimento nell'inchiesta penale cd.codice interno e del proprio stato di detenzione, dopo averlo sospeso preventivamente dal lavoro, aveva avviato il procedimento disciplinare.
Lamentava il ricorrente che la convenuta, preso atto del decreto n. 37/24 emesso dal Tribunale di Bari sez. misure di prevenzione con il quale era stata disposta l'amministrazione giudiziaria dell' aveva provveduto a irrogargli CP_1 la destituzione in esito alla conclusione del procedimento disciplinare. Sosteneva di non aver commesso i fatti posti riportati nel decreto citato e lamentava la acritica ricezione da parte dell' delle motivazioni del decreto CP_1 del Tribunale senza aver svolto alcuna indagine che confermasse gli addebiti disciplinari.
Chiedeva che venisse accertata la nullità e l'illegittimità del provvedimento di destituzione del 9.8.2024 comminatogli dall' con conseguente CP_2 reintegra nel posto di lavoro e risarcimento del danno.
Si costituiva in giudizio l' la quale contestava gli assunti del ricorrente, CP_1 sostenendo la legittimità della destituzione irrogata e concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Tanto premesso, il ricorso è infondato e va rigettato.
In via preliminare deve essere rigettata l'eccezione di decadenza mossa dalla resistente atteso che il termine decadenziale di impugnativa stragiudiziale del licenziamento di cui all'art. 6 l.n.604/66 appare rispettato. E difatti è evidente che la volontà di risoluzione del rapporto è stata comunicata in data 9.8.2024 e, pertanto, tempestiva appare l'impugnazione del 7.10.2024; ne consegue che anche il deposito del ricorso, avvenuto in data 4.4.2025, è intervenuto nei successivi 180 giorni richiesti dal secondo comma del citato articolo 6 per evitare la decadenza oggi invocata dalla resistente.
Vanno poi disattese le eccezioni relative alla legittimità del procedimento disciplinare mosse dal ricorrente.
Quella in esame, r.d. n.148/31, è una normativa la cui perdurante vigenza è stata in più occasioni discussa e vagliata dalla giurisprudenza di legittimità, in particolare a motivo di “una progressiva 'devitalizzazione' (Cass. S.U. 13 gennaio
2005 n. 460) per effetto di vari interventi legislativi succedutisi nel tempo” in relazione all'originario “principio secondo il quale la disciplina del rapporto di lavoro del personale autoferrotranviario, di cui al citato R.D. n. 148 del 1931, per le garanzie di stabilità e di congrua retribuzione assicurate ai lavoratori, in certo qual modo assimilati ai dipendenti pubblici (cfr. al riguardo Cass. 9 agosto 2002
n. 12119) costituisce un corpus compiuto ed organico” (cfr. Cass., sez. un., sent.
27.7.2016, n. 15540).
La Suprema Corte ha avuto ad ogni modo occasione di chiarire che non si può ravvisare una “abrogazione tout court della speciale disciplina di cui al R.D. n. 148 del 1931, bensì la necessità di integrare o sostituire i singoli istituti nell'ipotesi in cui la relativa specifica regolamentazione risulti incompatibile con il sistema in generale e tanto proprio tenuto conto del progressivo avvicinamento del sistema dei trasporti pubblici e del relativo rapporto di lavoro al regime privatistico, della contrattualizzazione del pubblico impiego e, soprattutto, dall'immanenza nel nostro ordinamento giuridico, con riferimento al rapporto di lavoro, di principi fondamentali anche di livello comunitario che devono presiedere nell'esegesi delle norme disciplinanti qualsiasi rapporto di lavoro” (cfr.
Cass., sez. un., sent. 27.7.2016, n. 15540, cit.).
La Corte di Cassazione, alla luce di ciò, ha inoltre chiarito che “non sussiste ragione alcuna perché debba ritenersi abrogata la speciale disciplina prevista dal
R.D. in materia di licenziamento disciplinare, rispetto al quale non è ravvisabile alcuna violazione dei principi fondamentali dell'ordinamento, anche comunitario”,
e che deve pertanto “ritenersi vigente … la disciplina speciale che connota il rapporto dei ferrotranvieri per quanto attiene a tutto il regime speciale relativo ai licenziamenti, e, quindi, anche per ciò che riguarda il dispiegarsi del procedimento disciplinare” (cfr.Cass., sez. lav., sent. 14.3.2017, n. 6530).
In definitiva, si deve, dunque, ritenere il procedimento disciplinare previsto dal r.d. 148/1931, contemplante una tutela rafforzata del contraddittorio preventivo e del diritto di difesa del lavoratore, va seguito integralmente.
Tale normativa stabilisce infatti che “in base ai rapporti che pervengono alla
Direzione od agli uffici incaricati del servizio disciplinare, il direttore, o chi da esso delegato, fa eseguire, per mezzo di uno o più funzionari, le indagini e le constatazioni necessarie per l'accertamento di fatti costituenti le mancanze. Nel caso in cui l'agente sia accusato di mancanza, per la quale sia prevista la retrocessione o la destituzione, i suddetti funzionari debbono contestare all'agente i fatti di cui è imputato, invitandolo a giustificarsi. I funzionari, eseguite le indagini, debbono presentare una relazione scritta nella quale riassumono i fatti emersi, espongono su di essi gli apprezzamenti e le considerazioni concernenti tutte quelle speciali circostanze che possono influire sia a vantaggio, sia ad aggravio dell'incolpato e quindi espongono le conclusioni intese a determinare, secondo il proprio convincimento morale, le mancanze accertate ed i responsabili di esse. Alla relazione saranno allegati tutti gli atti concernenti il fatto, comprese le deposizioni firmate dai rispettivi deponenti od interrogati. Se questi non possono o non vogliono firmare, dovranno indicarne il motivo. In base alla relazione presentata, il direttore, o chi da esso delegato, esprime per le punizioni, di cui agli artt. 43 a 45, l'opinamento circa la punizione da infliggere.
Quante volte il direttore ritenga incompatibile, a termini dell'art. 46, la permanenza dell'agente in servizio, può ad esso applicare la sospensione preventiva fino a che sia intervenuto il provvedimento disciplinare definitivo.
L'opinamento è reso noto agli interessati con comunicazione scritta personale. Gli agenti interessati hanno diritto, entro cinque giorni dalla detta notifica, di presentare a voce o per iscritto eventuali nuove giustificazioni, in mancanza delle quali, entro il detto termine, il provvedimento disciplinare proposto diviene definitivo ed esecutivo. …” (all. A, art. 53).
In altri termini, la disciplina di settore prevede che dopo una prima comunicazione contenente la contestazione disciplinare, finalizzata a consentire al lavoratore incolpato di poter rendere le proprie iniziali giustificazioni nel caso in cui la sanzione eventualmente irrogabile sia quella della retrocessione o della destituzione (c. 2), debbano seguire delle ulteriori indagini da parte di funzionari incaricati dall'azienda (c. 3 e c. 4), all'esito delle quali il datore di lavoro deve formulare il proprio opinamento (c. 5), che deve essere a sua volta personalmente comunicato per iscritto al lavoratore (c. 7), così che quest'ultimo possa rendere delle nuove ed ulteriori giustificazioni entro cinque giorni (c. 8).
Come già osservato anche dalla Suprema Corte, va pertanto chiarito che “nel procedimento disciplinare di cui al R.D. n. 148 del 1931, art. 53 la contestazione dell'addebito e il successivo opinamento non possono essere contestuali”, atteso che la norma pone “una chiara e differenziata scansione temporale (in ipotesi di mancanze passibili di retrocessione o destituzione) che delinea più fasi di una procedura maggiormente garantita, per il dipendente del settore autoferrotranviario, rispetto a quella prevista dalla L. n. 300 del 1970 ….”, articolandosi lo speciale procedimento disciplinare in due fasi che “la descritta disposizione normativa vuole come necessariamente separate e ciò per due trasparenti esigenze di garanzia. La prima è quella di far sì che le iniziali indagini disciplinari (vale a dire quelle attivate a seguito dei rapporti pervenuti alla direzione od agli uffici incaricati del servizio disciplinare) non si esauriscano in sé, ma vengano approfondite sulla scorta delle giustificazioni rese dall'incolpato a fronte della contestazione ricevuta, che in tal modo può anche orientare le investigazioni successive verso accertamenti tralasciati o sotto stimati in prime cure. La seconda consiste nel prevenire - separando anche cronologicamente i due momenti, della contestazione e dell'opinamento - il rischio che il direttore (o il funzionario da lui delegato) che abbia espresso l'opinamento sia poi indotto
(inconsciamente o meno) a non smentirsi, ossia a mantenere comunque l'avviso esplicitato ancor prima di esaminare una qualche difesa dell'incolpato e a trascurare di approfondire gli eventuali spunti di indagine da lui sollecitati. E ad una 'doppia fase di contestazione' - nella procedura prevista dal R.D. n. 148 del
1931, art. 53 - accenna in motivazione, seppure nel quadro di differenti termini della materia del contendere, anche Cass. n. 5551/2013. Come ben si vede, nell'ottica della norma anzidetta la duplicazione dei passaggi procedurali in cui il lavoratore può esercitare il proprio diritto di difesa endoprocedimentale (una prima volta a valle della contestazione, una seconda a valle dell'opinamento) non
è un dettaglio, ma dà luogo ad una sorta di stanza di raffreddamento che costituisce il nucleo delle maggiori garanzie assicurate, sicché non può condividersi l'assunto della società ricorrente (secondo cui sarebbe irrilevante il numero di volte in cui il lavoratore possa rendere le proprie giustificazioni, importando soltanto che egli sia messo in condizioni di replicare, anche allo stesso tempo, a contestazione ed opinamento). Ritenere il contrario si risolverebbe addirittura in un inspiegabile peggioramento delle possibilità di difesa del lavoratore rispetto a quelle in concreto esistenti nell'ambito del procedimento disciplinare dell'art. 7 Stat., poiché in questo il datore di lavoro non è tenuto ad anticipare fin dall'atto della contestazione il proprio opinamento circa la sanzione irrogabile (così evitando il rischio di doversi poi smentire), mentre in quello di cui al cit. R.D. n. 148 del 1931, art. 53 potrebbe essere indotto a farlo ancor prima di aver letto od ascoltato qualsivoglia argomentazione difensiva, con tutti i rischi connessivi in termini di minore probabilità di ripensamento pur davanti a persuasive giustificazioni da parte dell'incolpato” (Cass., sez. lav., sent.
3.7.2015, n. 13654).” Ancora, la Suprema Corte (cfr. nn.12770/19 e 13654/15) afferma che “dal tenore dei primi otto commi dell'articolo 53, emerge una chiara e differenziata scansione temporale (in ipotesi di mancanze passibili di retrocessione o destituzione) che delinea più fasi di una procedura maggiormente garantita, per il dipendente del settore autoferrotranviario, rispetto a quella prevista dall'art. 7 della L. n. 300 de11970. La prima fase è integrata dalla contestazione dell'addebito (poco importa se eseguita dal direttore o da suoi delegati), con invito all'incolpato affinché si giustifichi.
La seconda - che segue alle eventuali giustificazioni del dipendente - prevede una relazione scritta (corredata dell'opportuna documentazione delle indagini svolte) in cui i funzionari all'uopo delegati riassumono í fatti emersi, espongono su di essi gli apprezzamenti e le considerazioni concernenti tutte le circostanze che possono influire sia a carico che a discarico dell'incolpato e, infine, espongono le proprie conclusioni circa le mancanze accertate e i relativi responsabili. Solo dopo tale relazione si passa alla terza - eventuale - fase, in cui il direttore o chi da lui delegato esprime, in base alla predetta relazione, il c.d. opinamento circa la punizione da infliggere fra quelle previste dagli artt. 43-45, opinamento che è reso noto all'interessato con comunicazione scritta personale”.
Ritiene lo scrivente che la resistente non ha violato i principi sin qui descritti.
L'analisi della documentazione in atti, infatti, conferma che la resistente ha compiuto tutti gli atti endoprocedimentali precedenti al provvedimento di destituzione.
La prima fase della procedura è integrata dalla contestazione dell'addebito disciplinare (contenente l'invito a fornire le giustificazioni, come da contestazione del 29.02.2024) alla quale è seguita la lettera di giustificazioni del lavoratore (cfr lettera del 08.03.2024).
Vi è poi stata la seconda fase (che segue le eventuali giustificazioni del dipendente) con la stesura di una relazione (cfr relazione scritta del 26.04.2024 doc. n. 5 fasc res.) e nella quale si riferisce espressamente che il sig. Parte_2
invitato a fornire chiarimenti, declinava l'invito rivoltogli dichiarando
[...] che “essendo i fatti in questione oggetto d'indagine della magistratura non può rilasciare alcuna dichiarazione”).
Solo dopo tale relazione si passa, all'eventuale, terza fase in cui il direttore, sulla base della relazione, esprime il proprio “opinamento” circa la punizione da infliggere tra quelle previste dagli articoli 43/45 del R.D.148/1931 e provvede alla comunicazione scritta dell'opinamento all'interessato (cfr opinamento del 02.05.2024). A questo punto, come detto, l'incolpato ha diritto – entro 5 giorni dalla notifica dell'opinamento – di presentare “nuove” giustificazioni.
Nel caso di specie risulta una pec (datata 09.05.2024) inviata dal difensore del ricorrente ritenuta irrilevante dalla resistente, ai fini di un eventuale
“ripensamento” del datore di lavoro, rispetto ai rilievi già evidenziati nel provvedimento espulsivo dell'opinamento di destituzione del 02.05.2024.
Ne deriva che la società ha rispettato tutte le fasi del procedimento e che ha sempre messo il ricorrente nella posizione di difendersi ben essendo a conoscenza degli addebiti che gli venivano mossi.
La relazione, propria della seconda fase del procedimento, è presente in atti e non vi alcun obbligo di trasmissione della stessa all'incolpato: nè può ritenersi che vi siano state violazioni che abbiano inficiato la possibilità per il di Parte_1 difendersi.
Dunque, alcuna violazione può ravvisarsi nel procedimento disciplinare.
Quanto al merito, si osserva.
Al ricorrente, sulla scorta delle risultanze investigative nell'ambito dell'inchiesta penale c.d.codice interno, è stato contestato di essere sodale a un'associazione di stampo mafioso e di svolgere attività per conto di tale sodalizio criminale all'interno della società resistente;
in particolare al è stato contestato Parte_1 di aver imposto alla società l'assunzione temporanea di soggetti vicini al clan per la gestione dei parcheggi in occasione di eventi particolari (fiera, concerti ecc) senza rispettare le procedure di somministrazione del lavoro.
In particolare si riporta la contestazione disciplinare del 29.2.2024: “Con decreto n. 37/2024 del Tribunale di Bari, Sezione Terza in funzione di Tribunale della Prevenzione, notificato il 26.02.2024, questa società è stata sottoposta alla misura di prevenzione dell'amministrazione giudiziaria ex art. 34 D. Lgs. n.
159/2011. Nell'ambito del citato provvedimento, il Suo nominativo risulta citato in quanto asseritamente collegato a presunti esponenti della criminalità organizzata. Nello specifico, nel provvedimento sono presenti i seguenti riferimenti alla Sua persona: "A far emergere la vicenda ha contribuito l'indisciplinato comportamento di il quale, se si fosse attenuto Parte_1 scrupolosamente ai dettami impartitigli dal più autorevole nipote, non avrebbe originato alcun problema e la spartizione dei posti di lavoro avrebbe fatto li suo "regolare" decorso. Difatti, , approfittando della momentanea assenza Parte_1 del nipote - e avvalendosi anch'egli della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento che ne deriva, essendo certamente conosciuta e indiscutibile la sua appartenenza alla famiglia mafiosa
- ha imposto a sua volta al responsabile del settore sosta dell' Per_1 CP_1 altre due persone, creando così problemi nella spartizione Parte_2 che quest'ultimo è chiamato a gestire. A tal proposito, si è così CP_3 espresso: «quello si è fatto bello con qualcuno della sosta... con qualcuno che fa i favori a lui. ha messo lui altri due. ha messo altri due? E vabbè... quello ha detto
, creando un problema a [...] Nel prosieguo del CP_3 Parte_2 dettagliato resoconto, esterna il timore vissuto da il CP_3 Pt_2 quale inizialmente, legittimando il ruolo mafioso rivestito da avrebbe Per_3 chiesto a di fargli da intermediario:«voglio parlare con Parte_1 Per_3 per risolvere il problema... per piacere... aiutatemi... come devo fare... come non devo fare...> dice:
[...]
ha intravisto quale unica soluzione quella di proporre al nipote di andare Pt_1
a far valere personalmente le loro illecite pretese alla dirigenza: «io ti ho chiamato ieri, mo' dobbiamo andare sopra " quello mio toglilo Pt_2
...(incomprensibile)..."»> «andiamo... che io sono venuto a prepararti...».
Valutazione che ha trovato già l'immediato consenso del nipote li quale ha esclamato «andiamo!». Nella seconda conversazione (progressivo 5710 R.I.T.
1557/18 - Allegato n. 391)- e si sono effettivamente CP_3 Parte_1 recati nell'ufficio di per far valere le loro indebite ragioni. E' stato lo Pt_2 stesso ad entrare subito nel vivo della questione, rappresentando la Pt_2 sua inquietudine: «...sono stato fino all'altro giorno a parlare! Mi stanno mettendo non in croce... di più!!». Il contenuto del colloquio che ne è seguito non lascia spazio ad alcuna incertezza, con i tre interlocutori impegnati nel trovare una soluzione per riparare agli squilibri creati dalle richieste di impiego da parte di
. Ad avvalorare, sono intervenute le successive frasi proferite da CP_3 Pt_2 che ha indicato l'elenco degli uomini del clan a cui si pretende sia
[...] Per_1 riservato un posto di lavoro: «sì... no, a te non è uno solo! Sta , sta CP_3
sta , eh... capito? Cioè non è uno solo». È lampante Per_1 Per_4 Parte_1 la consapevolezza di di non poter respingere le rivendicazioni di Pt_2
, avanzate per soggetti legati da vincoli di parentela CP_3 all'organizzazione mafiosa indagata, tra i quali figura anche la figlia di Per_6
figura altrettanto nota a Difatti, alle osservazioni di
[...] Pt_2 quest'ultimo ha aggiunto: «eh sì... .. stai a fare il favore allo zio CP_3 Per_1
la figlia...» Per_6
«<de stai a fare il favore allo zio !». si rammenta che li pt_1 riferimento è , figlia di fratello del boss persona_7 per_6
, e cugina di [...] Il pieno coinvolgimento del CP_4 Persona_8 [...]
emerge non solo nella conversazione dell'agosto 2018, ma anche in quella Pt_1 del mese successivo. Infatti, si era creato un intoppo a causa dell'intervento del
(non autorizzato dal ) il quale, non rispettando la superiorità Parte_1 CP_3 gerarchica del complice, aveva disposto che il estromettesse dalle Pt_2 assunzioni il Tale circostanza, dunque, si inserisce, cronologicamente, Per_4 tra la prima indicazione delle persone da assumere, fornita dal , e il CP_3 riassetto di questo elenco disposto dal medesimo. […] Il giorno CP_3 successivo, sempre attraverso la telematica installata sull'apparato telefonico di
(progressivo 13703 RR.II.TT. 1969 e 1970/18 - Allegato n. 400 -), è Per_3
Par stata captata una conversazione con lo zio mentre i due si Parte_1 trovano all'interno dell'auto. Dialoghi nei quali , con dovizia di CP_3 particolari, ha ripercorso la conversazione avuta li giorno precedente con e di cui si è sopra riferito. Nel riproporre i fatti allo zio ha Persona_9 parlato di richieste fatte a «noi» esprimendosi come segue: <...lo zio ma scusa ma fammi capire una cosa, ma quello che ha capito che ogni problema che tiene deve venire a noi?». Anche è parte integrante della famiglia mafiosa e sa di Parte_1 parlare in nome e per conto della cosca che egli in quell'ambiente lavorativo rappresenta, ed ha così sostenuto il nipote aggiungendo che il loro interesse deve essere rivolto altrove: «con tanti problemi che abbiamo dobbiamo stare a pensare a lui...». I pensieri dei due interlocutori convergono verso un unico punto di interesse rivolto ai membri dell'organizzazione che in questo momento hanno bisogno del loro sostentamento esterno: «qua dobbiamo vedere come dobbiamo fare soldi che dobbiamo campare a quelli!». Appare chiaro che li riferimento di
è rivolto alle persone detenute [...] I colloquianti sono CP_3 Per_6
Par e quest'ultimo ha chiesto al suo interlocutore un
[...] Parte_1 diretto intervento per far desistere un componente della dirigenza - di cui non fanno il nome, tantomeno ne indicano il ruolo - determinato a non concedergli una promozione «quello, quello ha fatto la promozione alla, a me non la vuole dare il cornuto!» «eh, dobbiamo andare domani sopra...». Ovviamente, ha Per_6 accettato di buon grado di andare a perorare la causa del suo interlocutore: «e va bene parliamo con lui dai » […] La diretta conoscenza con Persona_6
e "Sono numerosi gli affiliati del Persona_8 Parte_1 quartiere Japigia assunti nella società e per citarne solo alcuni vi erano
[...]
, figlio di , Per_8 Per_10 Parte_3 Parte_4
, . […] La gestione delle assunzioni degli Persona_11 Parte_1 uomini legati al clan da parte di e Persona_8 Parte_1
" invece ha gestito molti affari legati all'assunzione del Persona_8 personale assieme a tramite agenzia interinale la quale, di Parte_1 fatto, tra centinaia di contatti selezionava il personale suggerito o da organi politici o tramite referenti dei clan criminali come i i i Per_1 Parte_5
Ricordo che fece assumere tre soggetti legati al Per_12 Persona_8 clan tra cui Non è mai accaduto che l'agenzia interinale Per_1 Persona_13 non abbia provveduto a contattare le persone segnalate perché avevano timore del loro potere criminale. fece anche assumere li Persona_8 Per_14 fratello del pregiudicato detto "Zifilide" ad una Persona_15 azienda di pulizie che lavora all'aeroporto di o forse al Cara" […] Gli illeciti CP_1 guadagni del clan "In occasione di grandi eventi come la Fiera del Per_1
Levante, come nel settembre 2016, assume mediante agenzia Pt_6 interinale, che di fatto scelgono persone vicine a e Parte_2 [...]
. In occasione di concerti gestisce li parcheggio nell'area Parte_1 Pt_6 del "Palaflorio", tramite e le aree abusive venivano gestite dal Parte_1 figlio di Ricordo che al concerto di e Pt_7 Parte_8 Per_16
avvenuti poco prima della mia collaborazione tra il 2016 e il 2017, il clan
[...] prendeva soldi anche nei parcheggi comunali, quelli per intenderci segnati dalle strisce blu. Quindi, permetteva al clan di guadagnare Parte_1 illecitamente danaro, 5 euro a macchina in aree . Tra i parcheggiatori CP_1 abusivi del clan vi erano il figlio di il fratello di e Pt_7 Per_14 Persona_15 nipote dello stesso , fratello di detto "Mbccius" ed Pt_1 Persona_17 CP_4 altri ragazzi. di fatto li copriva e diceva ai suoi sottoposti di non Pt_1 interferire. garantiva comunque una entrata nelle casse Parte_1 comunali per non creare sospetti. Questo avviene anche nelle aree dello stadio San Nicola, Fiera del levante". Le condotte riportate nel provvedimento del
Tribunale di Bari, sez.III in funzione di Tribunale della Prevenzione, si pongono in aperta violazione di legge e contrattuale, e sono idonee inevitabilmente ad incidere e ledere il rapporto fiduciario insito nel rapporto di lavoro, nonché ad esporre questa Società a gravi e irreparabili danni economici e d'immagine. Ciò posto, ai sensi dell'art. 7, L. n 300/1970 e dell'art. 53 del R.D. 148/1931, potrà far pervenire, se lo riterrà opportuno, entro il termine perentorio di 5 giorni dalla data di ricevimento della contestazione, scritti difensivi o potrà chiedere di essere sentito a sua difesa con la facoltà di farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. Resta inteso che riserviamo l'adozione nei Suoi confronti di qualunque provvedimento, anche disciplinare e comunque in ottemperanza al D. Lgs. n. 159/2011, all'esito delle giustificazioni da Lei fornite o in mancanza di loro tempestivo inoltro”
In buona sostanza la resistente ha preso atto delle risultanze investigative (in particolare intercettazioni telefoniche e ambientali, oltre a dichiarazioni testimoniali anche di collaboratori di giustizia) fatte proprie dal Tribunale sez.
Prevenzione allorchè disponeva la misura dell'amministrazione giudiziaria della resistente, per contestare le condotte del finalizzate a far assumere Parte_1 soggetti cari al clan di appartenenza in violazione della osservanza sulle procedure di somministrazione.
La resistente ha ritenuto tali condotte lesive del vincolo fiduciario e, non avendo ritenute convincenti le giustificazioni addotte dal , gli ha irrogato la Parte_1 destituzione attraverso il procedimento sopra descritto.
In particolare si legge nel decreto n.37/24 del Tribunale sez. Prevenzione che dalle intercettazioni è emerso che sodali del clan mafioso (in particolare il nipote acquisito dell'odierno ricorrente in quanto figlio della sorella del CP_3 padre del ) avevano imposto l'assunzione temporanea per gli addetti Parte_9 alla sosta in occasione dello svolgimento della Fiera del Levante di cinque persone vicine alle famiglie mafiose - . Per_1 CP_3
Ebbene, proprio nel corso di tre dialoghi intercettati al è emerso il CP_3 ruolo tenuto dal nella vicenda. Parte_1
Costui infatti aveva approfittato dell'assenza del nipote e aveva CP_3 indicato al responsabile del settore sosta, di procedere Parte_2 all'assunzione di ulteriori due persone rispetto alle quattro indicate dal
, così creando problemi nella ripartizione dei posti delle persone da CP_3 assumere tra quelli indicati dalla consorteria criminale e quelli indicati dalla stessa dirigenza della società convenuta (cfr. decreto n.37/24 cit.)
Dall'analisi di questo episodio ricostruito in modo inequivocabile dalla lettura de dialoghi capati tra i protagonisti della vicenda, emerge chiaramente sia la condotta posta in essere dal ricorrente il quale si è fatto portavoce del desiderio del clan indicando i nomi delle persone da assumere, sia agendo in prima persona tanto da indicare ulteriori due soggetti non concordati con il clan, forte della forza di intimidazione che aveva sul atteso che era nota la sua Pt_2 appartenenza alla famiglia Per_1
Tale circostanza emerge anche nei dialoghi intercettati il 30.8.2018 tra il ricorrente, il e il (cfr. decreto citato alle pagine 7 e 8): CP_3 Pt_2 durante tali conversazioni emerge chiaramente il ruolo delinquenziale del e la posizione di aiuto morale e concreto del ricorrente nel coartare la CP_3 volontà del in merito ai soggetti da assumere;
gli viene infatti riferito Pt_2 che (il clan) non avrebbero permesso l'assunzione di soggetti diversi, sebbene segnalati dalla dirigenza della società resistente (io non te lo permetto!!!…hai capito?...il presidente, ma non è il padrone il presidente!… bell bell eh).
È evidente, come in modo condivisibile ritenuto dal G.I.P. presso il Tribunale di
Bari e riportato nel citato decreto del Tribunale per la prevenzione, che il ricorrente ha svolto, unitamente al , un ruolo attivo nell'estorsione ai CP_3 danni del costringendo costui – con minacce più o meno velate quale Pt_2
l'interruzione della protezione per strada- ad assumere tutte le persone vicine al clan e a lui indicate (in particolare sono stati assunti Persona_4 [...]
, , e la cui Per_7 Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 vicinanza ai soggetti richiedenti è spiegata nel decreto del Tribunale).
Il ruolo del ricorrente quale rappresentante degli interessi del clan
[...]
all'interno della società resistente, è stato anche confermato dalle CP_8 dichiarazioni rese agli inquirenti dal collaboratore di giustizia . Parte_10
Costui ha dichiarato, e la circostanza è stata riscontrata dalle intercettazioni sopra riportate, che il ricorrente e il provvedevano a far assumere CP_3 persone vicine al clan per il tramite di agenzie interinali compiacenti (cfr. pag.14 del decreto n.37/24); il collaboratore inoltre ha riferito che il ricorrente ha agevolato l'opera di parcheggiatori abusivi facenti parte della consorteria criminale e che operavano anche negli spazi di parcheggi riservati alla gestione
(strisce blu), così garantendo al clan l'illecito profitto delle somme CP_1 riscosse per i parcheggi (cfr. pag.14 del decreto n.37/24).
Risulta pertanto evidente come le risultanze delle indagini (“…Gli elementi indiziari forniti dall'accusa si presentano particolarmente chiari essendo costituiti da intercettazioni già di per sé eloquentemente univoche e non soggette a interpretazioni alternative, nonché da elementi documentali che dimostrano la Pt_1 significativa presenza in di parenti di affiliati del per come in CP_1 Per_1 precedenza elencati. Il tenore delle conversazioni, per altro, manifesta come gli indagati agivano nella totale convinzione di poter disporre della società uti domini, potendo decidere chi doveva essere assunto e in quale ordine…” (cfr. pag. n. 3 e n. 4 del Decreto n. 37/2024 Tribunale di Bari Sezione Misure di
Prevenzione) hanno doverosamente comportato per l' di procedere con la CP_1 contestazione disciplinare prima e con il provvedimento espulsivo poi, in assenza di elementi di segno avverso a quelli su riportati.
Il Tribunale ha quindi ribadito “…La caratura criminale del gruppo mafioso in cui sono inseriti a pieno titolo , e , Persona_8 Persona_6 Parte_1 come è emerso dal materiale indiziario ricavato dalle conversazioni monitorate e dall'ordinanza del Gip, si è rivelata idonea ad instaurare un clima ricattatorio e di sopraffazione: , appoggiato dal (alias sotto ghiaccio – presente CP_3 Parte_1 nel corso della conversazione del 30.08.2018) nutriva la convinzione di disporre di a proprio piacimento, al punto che non si preoccupava minimamente CP_1 della volontà/disposizioni dei vertici aziendali, malgrado il gli avesse Pt_2 rappresentata la circostanza che anche i vertici aziendali gli avevano impartito direttive in merito a otto assunzioni per compiacere gli elettori e gli avesse riferito di non aver dormito la notte (angustiato dal dilemma di dover “accontentare” la governance, da un lato, e i mafiosi, dall'altro; tale convinzione per altro era stata esternata nell'ambiente lavorativo ed il contesto soggettivo lo aveva percepito, tanto che il sottolineava la posizione soverchiante del Per_4 CP_3 sostenendo che si deve “passare prima da lui” e tanto che non Parte_2 solo non riusciva a dormire, ma preannunciava che piuttosto che ritrovarsi in situazioni analoghe l'anno successivo avrebbe rinunciato all'incarico. Tanto più che, se un determinato territorio è sottoposto all'influsso di notorie consorterie criminali (com'è il clan nella vicenda in esame), le quali nella maggior parte Per_1 dei casi vantano anche un determinato modus operandi (rientranti proprio nel
“classico agire della consorteria criminosa”) la vittima certamente ha anche percepito la natura minacciosa delle anomale richieste di assunzione. Va inoltre rappresentata la tendenza, emersa in siffatti contesti criminali, e confermata nel caso di specie, a lasciare incontaminato il core business dell'attività imprenditoriale, e propendere, piuttosto, per il ricorso al metodo mafioso in altri settori meno sorvegliati, quale, appunto l'area sosta, senza per questo omettere di sottolineare l'omissione delle verifiche minime e doverose da parte degli organi amministrativi unitamente alle pretese assunzioni…”(cfr. sempre decreto citato).
Ritiene lo scrivente che nel provvedimento del Tribunale per la prevenzione sono elencati in modo dettagliato le frequentazioni e contatti del ricorrente con esponenti del clan finalizzati a garantire la realizzazione degli interessi del Per_1 clan nella gestione, all'interno di , dell'assunzione temporanea del CP_1 personale su indicato (“…Questi rapporti di lavoro, che non nascevano, come di consueto, da un normale iter (offerta di lavoro colloquio – valutazione curriculum vitae – assunzione), risultavano invece come la chiara e diretta conseguenza dell'estorsione…”).
Vi sono dunque, ad avviso del giudicante, tutti gli elementi per ritenere commessa la condotta contestata al ricorrente.
Va poi evidenziato che a tali conclusioni giunge anche la Corte di Cassazione che nell'accogliere parzialmente il ricorso del ricorrente in relazione alla mancanza di esigenze cautelari, ha ribadito quanto agli indizi di colpevolezza che: “…Dall'altro si ponevano le captazioni che avevano rivelato come il ricorrente fosse a conoscenza e nella padronanza delle dinamiche mafiose, che fosse il fiduciario del nipote ( ), tanto da far ritenere necessaria la sua Per_3 CP_3 presenza in summit fissati nel contesto delle attività correlate all'accordo politico - mafioso con l'Ol. o del controllo della ..” (cfr. CAss. n.36577/24). CP_1
Quanto poi alla tesi sostenuta dal ricorrente di pagare solo la colpa di essere legato da vincoli di parentela con il , deve condividersi quanto CP_3 affermato dal Tribunale il quale ha escluso che la partecipazione del Parte_1 fosse stata basata solo sui suoi legami familiari, avendo il ricorrente dimostrato di essere costantemente a disposizione del clan (con il cui capo era legato anche da vincoli familiari) e di intervenire fattivamente in diverse attività criminose che costituivano quelle "tipiche" del sodalizio (tanto ad esempio da inserire nomi ulteriori delle persone da assumere rispetto a quelle indicate dal capo clan).
Si ricorda infatti che il ricorrente aveva partecipato al controllo mafioso dell' , imponendo, sotto le direttive del , le assunzioni di soggetti CP_1 CP_3 contigui al clan mafioso;
ed è stato evidenziato che, proprio in ragione dei rapporti con lo storico capo del clan, il ricorrente non risultasse formalmente affiliato.
Va poi evidenziato che la circostanza, emersa dalla su riportate intercettazioni, che vi fosse un parallelo sistema clientelare da parte dei vertici dell'azienda per propri fini, non incrina, come ben ha spiegato il Tribunale, l'ipotesi accusatoria.
Ciò che rileva infatti è che il Tribunale ha evidenziato come proprio il potere della cosca venisse ad inserirsi "prepotentemente" ab externo in un diffuso sistema spartitorio dei posti di lavoro, subito con supino assoggettamento dai vertici dell'azienda di fronte alle intimidazioni mafiose. Le captazioni danno atto, invero, della capacità intimidatoria del clan e del suddetto supino assoggettamento dei vertici alle intimidazioni mafiose.
Ne deriva che la tesi della parte ricorrente di una prassi volta alla segnalazione di soggetti da assumere da parte di membri della dirigenza non sminuisce la condotta tenuta e risulta una circostanza di fatto neutra rispetto ai fatti contestati.
Invero, anche la sussistenza di segnalazioni per le assunzioni effettuata da parte di soggetti interni alla società, se da un lato può non essere condivisibile, di certo non può essere equiparata all'imposizione dell'assunzione con la minaccia di ritorsione in caso di mancata adesione alla richiesta di assunzione.
Né vi è poi la prova, o quanto meno un indizio, che vi siano state altre assunzioni in violazione delle norme di reclutamento oltre quelle in contestazione al ricorrente, il quale, in ogni caso, non potrebbe giovarsi della circostanza che anche altri soggetti commettevano illeciti sanzionabili disciplinarmente. Tanto premesso, anche in assenza di elementi di segno avverso che dimostrino che il ricorrente non ha tenuto le condotte contestate, devono condividersi le risultanze probatorie in merito alla sussistenza del fatto contestato per come riportate nel più volte citato decreto n.37/24.
Giova ricordare la totale autonomia del procedimento disciplinare rispetto a quello penale con la possibilità per il Giudice civile di valutare in modo autonomo le risultanze dei procedimenti penali.
Deve poi rilevarsi che anche la sentenza penale di condanna non definitiva (e lo stesso vale per tutti gli atti del processo penale non definitivi quali ad esempio ordinanze cautelari o, come nel caso di specie il decreto di applicazione dell'amministrazione giudiziaria) ha una rilevanza probatoria nell'ambito del procedimento disciplinare e nel processo davanti al giudice civile. E difatti è pacifica la possibilità per il giudice di porre a fondamento della propria decisione sentenze pronunciate in altro procedimento che valuterà secondo il suo prudente apprezzamento (cfr. Cass. civ., Sez. Lav. n.23446/09; Cass. civ.,
Sez. III, n.10055/10).
In particolare la giurisprudenza di legittimità e di merito, con precipuo riferimento alla utilizzabilità per la decisione nel processo civile della sentenza penale di condanna non definitiva e degli accertamenti compiuti nel giudizio penale, ha più volte osservato che il giudice civile, può utilizzare come fonte del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale, già definito ponendo a base delle proprie conclusioni gli elementi di fatto già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede e sottoponendoli al proprio vaglio critico, mediante il confronto con gli elementi probatori emersi nel giudizio civile. A tal fine, egli non è tenuto a disporre la previa acquisizione degli atti del procedimento penale e ad esaminarne il contenuto, qualora, per la formazione di un razionale convincimento, ritenga sufficiente le risultanze della sola sentenza (cfr. Corte Appello Roma n.3776/19 che a sua volta richiama
Cass.n.25822/14; n.22200/10; n.15353/12).
E' stato considerato che anche “la sentenza penale non irrevocabile, ancorché non faccia stato nel giudizio civile circa il compiuto accertamento dei fatti materiali formanti oggetto del giudizio penale, costituisce in ogni caso una fonte di prova che il giudice civile è tenuto ad esaminare e dalla quale può trarre elementi di giudizio, sia pure non vincolanti, su dati e circostanze ivi acquisiti con le garanzie di legge" (cfr. Cass.n.3626/04; n.4493/10).
Secondo la giurisprudenza infatti, la sentenza penale non irrevocabile, ancorchè non faccia stato nel giudizio civile circa il compiuto accertamento dei fatti materiali formanti oggetto del giudizio penale, ed attribuendo perciò al giudice civile il potere- dovere di accertarli e valutarli in via autonoma, costituisce in ogni caso una fonte di prova che il predetto giudice è tenuto ad esaminare e dalla quale può trarre elementi di giudizio, sia pure non vincolanti, su dati e circostanze ivi acquisiti con le garanzie di legge, soprattutto quando essi non risultino da mere valutazioni del giudice penale, ma trovino rispondenza nella stessa natura della pronuncia adottata, recante pur sempre un accertamento che, benchè non vincolante, deve comunque essere esaminato ed apprezzato, palesandosi capace di concorrere al convincimento del detto giudice, il quale è perciò legittimato a sottoporlo a vaglio critico, utilizzandolo come elemento istruttorio emerso in sede penale o, per converso, considerandolo insufficiente per il raggiungimento della prova, ferma restando la necessità, in entrambi i casi, di dare adeguata ragione dei motivi della scelta (cfr. Cass. sez. un. n.
17289/06; n.3626/04; n.6863/03).
Ne deriva che il decreto del Tribunale della Prevenzione e l'ordinanza della Corte di Cassazione possono essere posti alla base del convincimento dello scrivente in quanto tali atti contengono tutti gli elementi di prova posti alla base della contestazione disciplinare che il ricorrente ha potuto contestare.
Negli atti indicati sono riportate tutte le condotte addebitate al ricorrente.
Ritiene pertanto lo scrivente che gli elementi valutati dai giudici penali e sopra riportati, siano sufficienti per ritenere che il ricorrente abbia posto in essere le condotte contestate.
Deve infatti ritenersi che quanto è contestato è stato accertato mediante la captazione di dialoghi tra gli stessi protagonisti delle condotte poi contestate i quali in modo del tutto spontaneo, genuino e del tutto inconsciamente (in quanto non sapevano di essere intercettati) hanno permesso di far venire alla luce le illecite pressioni finalizzate alle assunzioni temporanee di parenti e conoscenti legati al clan di appartenenza. Ne deriva che deve ritenersi corretta la decisione della resistente di irrogare la destituzione al . E difatti, al di là dell'accertamento, ancora sub iudice, Parte_1 della penale responsabilità del ricorrente, ciò che conta è che vi sia stato un accertamento in fatto delle condotte da lui tenute che certamente non consente il proseguimento del rapporto di lavoro in quanto si è in presenza di comportamenti certamente contrari ai doveri di lealtà e correttezza nello svolgimento del rapporto di lavoro.
Si tratta di condotte non giustificabili e aggravate dal fatto che si è sfruttata l'inserimento nella struttura e organizzazione della compagine sociale per influenzarne le decisioni in tema di assunzioni.
Anche le previsioni contrattuali depongono in tal senso. E difatti l'art. 45 del
Titolo VI del Regolamento Allegato A Regio Decreto 8.1.1931 n. 148, al punto 2
(“chi… si vale della propria condizione od autorità per recar danno altrui, per procurarsi o far lucrare ad altri premi, compensi o vantaggi indebiti, ancorché non ne siano derivati inconvenienti di servizio”) ed al punto 6 (“chi, per azioni disonorevoli ed immorali, ancorché non costituiscano reato o trattisi di cosa estranea al servizio, si renda indegno della pubblica stima”) sanzionano le condotte poste in essere dal ricorrente.
Va poi ribadito che alcun elemento di prova per poter giungere a una diversa valutazione dei fatti così come accertati è stato fornito dal ricorrente.
Ciò detto, deve ritenersi che la destituzione sia provvedimento anche proporzionato rispetto alla gravità dei fatti ove si consideri da una parte il ruolo del ricorrente il quale, come detto, ha agito come longa manus dell'associazione all'interno della compagine della resistente e, dall'altro, che gli episodi di cui si
é reso protagonista il sono stati ripetuti nel tempo e si sono interrotti Parte_1 solo per l'intervento degli inquirenti.
Deve, pertanto, valorizzarsi, ai fini della valutazione della gravità del contegno tenuto dal ricorrente, il carattere sistematico della condotta, quale elemento sintomatico dell'intensità dell'elemento psicologico.
È evidente quindi, in relazione alla gravità della condotta ascritta al ricorrente, che non può non ritenersi irrimediabilmente lesa l'aspettativa del datore di lavoro circa l'esatta e puntuale osservanza degli obblighi lavorativi. Appare dunque perfettamente legittima la scelta della resistente di recedere dal rapporto con effetto immediato.
Le spese – liquidate secondo i parametri di cui al d.m. n. 55 del 2014 – seguono la soccombenza.
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona del dott.Francesco De Giorgi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto daDE , nei Parte_1 confronti , così provvede: Controparte_9
1) Rigetta il ricorso
2) condanna il ricorrente al pagamento in favore del resistente, delle spese di lite, che liquida in complessivi €3.900,00, oltre accessori come per legge;
Bari,27/10/2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Francesco De Giorgi