Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 06/06/2025, n. 319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 319 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2283 /2015
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO Affari Civili Contenziosi Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Sara Marzialetti Presidente dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice rel. dott.ssa Lucia Rocchi Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2283 /2015 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MARIAGRAZIA GRILLO, elettivamente domiciliato presso l'Indirizzo Telematico del difensore, giusta procura in calce all'atto di citazione;
ATTORE
CONTRO
(C.F. ) e CO C.F._2 [...]
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ANNA MARIA CP_2 C.F._3
RUPILLI, elettivamente domiciliati presso la CANCELLERIA CIVILE DEL TRIBUNALE, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ACHILLE CP_3 C.F._4
CASTELLI, elettivamente domiciliata in ALTIDONA, VIA CHERUBINI, presso il difensore, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTI
OGGETTO: Altri istituti relativi alle successioni
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti concludevano come in verbale all'udienza di precisazioni delle conclusioni.
1
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1
, e , chiedendo: CO Controparte_2 CP_3
“Il Tribunale adito, respinta ogni avversa domanda, richiesta e/o eccezione, Voglia così provvedere: a) accertare e dichiarare che la compravendita, che si impugna, dell'immobile sito in Altidona (FM), Viale dei Pini
n. 1 e Viale De Gasperi, avvenuta in data 14.10.2008 costituisce un atto simulato, dissimulante una donazione diretta e/o indiretta e/o un negotium mistum cum donatione dell'immobile de quo da parte di _4
a favore di , accertando e dichiarando la nullità e/o inefficacia e/o l'annullabilità (totale
[...] CP_3
e/o parziale) del contratto di compravendita stipulato dalla de cuius perché dissimulante una donazione diretta
e/o indiretta e/o un negozio misto a donazione. B) Dichiarare inefficace, invalide, nulle e/o annullabili: le donazioni in denaro poste in essere dalla de cuius a favore di e/o di AR CP_3 [...]
e , di cui alla narrativa del presente atto, rendendo pertanto inefficaci le CP_1 Controparte_2 disposizioni pre mortem in danno all'odierno legittimario e reintegrando il quantum dovuto ex legge a quest'ultimo, ivi compresi i frutti maturati e maturandi. C) Per l'effetto ricostruire la massa ereditaria della signora , computando il relictum al donatum, tenendo conto oltre che del bene costituito AR dall'immobile e dalle donazioni in denaro, anche del bene costituito dalla massa ereditaria in quanto, rispetto agli atti impugnati, vi è una lesione del diritto di legittimario del Sig. , riducendo quindi Parte_1 le donazioni per lesione di legittima, in quanto esse ledono la quota di riserva del sig. con Parte_1 valutazione dell'effettivo valore del bene computo dei relativi frutti dei beni dalla data della loro fittizia compravendita, da imputare alla quota di legittima del sig. e, comunque, nella Parte_1 determinazione dell'asse ereditario e/o in riduzione della quota disponibile della sig.ra e/o in AR ridu-zione della quota ereditaria dei figli: , e . D) CO Controparte_2 CP_3
Dichiarare inefficace, invalido, nullo e/o annullabile: il testamento universale a favore di di cui alla CP_3 narrativa del presente atto, redatto dalla de cuis a favore di , rendendo pertanto AR CP_3 inefficaci le disposizioni post mortem in danno all'odierno legittimario e reintegrando la legittima, comprensiva dei frutti maturati e maturandi mediante la proporzionale riduzione delle predette disposizioni testamentarie eccedenti la quota di cui la de cuius poteva di-sporre. Con vittoria di spese e competenze di causa, ivi comprese quelle relative alla mediazione”.
Si costituivano in giudizio , svolgendo le CO Controparte_2 seguenti conclusioni:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare, secondo la seguente gradazione:
Accertato che le somme percepite a titolo di polizze sulla vita da e CO Controparte_2 non rientrano nell'asse ereditario per tutte le argomentazioni di cui alla narrativa del presente atto. Accertare e dichiarare che la compravendita, che si impugna, dell'immobile sito in Altidona (FM), Viale Dei Pini n. 1 e
2 Viale De Gasperi, avvenuta in data 14.10.2008 costituisce un atto simulato, dissimulante una donazione diretta e/o indiretta e/o un negotium mistum cum donatione dell'immobile de quo da parte di a AR favore di , accertando e dichiarando la nullità e/o inefficacia e/o l'annullabilità (totale e/o parziale) CP_3 del contratto di compravendita stipulato dalla de cuius perché dissimulante una donazione diretta e/o indiretta
e/o un negozio misto a donazione. Dichiarare inefficaci, invalide, nulle e/o annullabili: le donazioni in denaro poste in essere dalla de cuius a favore di , di cui alla narrativa del presente atto, AR CP_3 rendendo, pertanto, inefficaci le disposizioni pre mortem in danno agli odierni legittimari e reintegrando il quantum dovuto ex lege a quest'ultimi, ivi compresi i frutti maturati e maturandi. Per l'effetto ricostruire, la massa ereditaria della SI , computando il relictum al donatum, tenendo conto, oltre che del AR bene costituito dall'immobile e dalle donazioni in danaro anche del bene costituito dalla massa ereditaria, in quanto, rispetto agli atti impugnati, vi è una lesione del diritto dei legittimari e CO [...]
, riducendo, quindi, le donazioni per lesione di legittima, in quanto esse ledono la quota di riserva CP_2 dei Signori: e , con valutazione dell'effettivo valore del bene e computo dei relativi CP_2 CO frutti dei beni dalla data della loro fittizia compravendita, da imputare alla quota di legittima rispettivamente di
e e, comunque, nella determinazione dell'asse ereditario e/o in Controparte_2 CO riduzione della quota disponibile della Sig.ra e/o in riduzione della quota ereditaria della figlia: AR
. Dichiarare inefficace, invalido, nullo e/o annullabile: il testamento universale a favore di CP_3 CP_3
di cui alla narrativa del presente atto, redatto dalla de cuius a favore di ,
[...] AR CP_3 rendendo, pertanto, inefficaci le disposizioni post mortem in danno agli odierni legittimari e reintegrando la legittima, comprensiva dei frutti maturati e maturandi, mediante la proporzionale riduzione delle predette disposizioni testamentarie eccedenti la quota di cui la de cuius poteva disporre. In ogni caso, le somme da corrispondersi dovranno essere maggiorate degli interessi maturati secondo legge sino alla corresponsione e della rivalutazione monetaria, e, sempre e, comunque, con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio. Con vittoria di spese e competenze di causa, ivi comprese quelle relative alla mediazione”.
Si costituivano in giudizio , svolgendo le seguenti conclusioni: CP_3
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito reietta ogni contraria istanza e deduzione, in via principale e nel merito: dichiarare valido il contratto di compravendita del 14.10.2008 stipulato per atto del Notaio Per_1 di Tuoro, Rep. N. 6079, tra e , e per l'effetto respingere le domande proposte per
AR CP_3 assenza di attivo nell'asse ereditario della defunta o, in ogni caso, per difetto dei presupposti,
AR poiché infondate in fatto ed in diritto;
in via subordinata: disporre che per effetto della riunione fittizia dei beni eventualmente riconducibili nell'asse ereditario di , si provveda alla determinazione delle quote di
AR spettanza di ciascun coerede tenendo in considerazione il valore economico delle somme eventualmente percepite per effetto delle disposizioni compiute dalla defunta , anche in virtù di quanto ricevuto dagli stessi per
AR effetto degli atti di disposizione testamentaria compiuti dalla medesima.
3 Con vittoria di spese e compensi di procuratore anche della fase di mediazione oltre che del presente grado di giudizio”.
Instaurato il contraddittorio, assunta le prove orali ammesse, definito il tema della lite ed esaurita l'istruzione, veniva pronunciata sentenza non definitiva n. 233/2022, depositata in data
09.04.2022 e pubblicata in data 13.04.2022.
Rimessa la causa sul ruolo del giudice istruttore, espletata la C.T.U e chiamato a chiarimenti l'ausiliario del giudice, all'udienza del 07.11.2024, venivano precisate le conclusioni dinanzi la scrivente magistrato cui, medio tempore, il fascicolo era stato assegnato, quindi, la causa veniva rimessa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte attrice, con il proprio atto di citazione, assumeva, in sintesi e per quanto di interesse:
1. che contraeva matrimonio concordatario con e Parte_1 AR che dall'unione erano nati due figli, e CP_2 CO
2. in data 31.03.1982, i coniugi si separavano consensualmente e , a seguito AR di convivenza con dava alla luce la figlia;
CP_5 CP_3
3. che, in data 14.10.2008, con atto pubblico a rogito del Notaio di Persona_2
Ascoli Piceno, vendeva alla figlia l'immobile con annesso garage di AR CP_3 sua proprietà, sito in Altidona e meglio descritto in atti, al prezzo simulato di euro 70.000,00;
4. che il contratto traslativo in questione evidentemente dissimulava una donazione dato che il prezzo della vendita dell'immobile era sottostimato rispetto a quello effettivo che non era inferiore ad euro 130.000,00;
5. che erano stati effettuati movimenti bancari di accredito del prezzo alla parte venditrice, immediatamente restituiti a mezzo di tre prelievi bancari;
6. che, in data 21.11.2008, decedeva e si appurava che la stessa, con AR testamento olografo, pubblicato in data 12.02.2009, aveva istituito, quale erede universale, la figlia in favore della quale la de cuius aveva già effettuato, quando era in vita, diverse CP_3 donazioni;
7. che l'attore, pertanto, era stato pretermesso dalla successione della coniuge separata il cui patrimonio veniva descritto in atti e, pertanto, doveva essere reintegrato nella quota di legittima ex art. 542 c.c..
e costituitisi in giudizio, sostanzialmente CO Controparte_2 aderendo alle deduzioni di parte attrice, specificavano:
• che i convenuti erano stati beneficiari di due polizze Postafutura Forza 4, ognuna dell'importo di euro 10.000,00 lordi, liquidate a seguito del decesso di;
AR
4 • dette polizze di assicurazione sulla vita non erano oggetto di acquisto a titolo successorio, pertanto, non incidevano sulla consistenza dell'asse ereditario, ex art. 1920, comma
3 c.c.;
• che anche i convenuti erano stati completamente pretermessi con lesione della quota agli stessi riservati ex lege.
costituitasi in giudizio, specificava: CP_3
• che la domanda di simulazione, rispetto alla quale l'attore e gli altri convenuti pativano le limitazioni codicistiche in ordine alla prova, doveva essere rigettata non sussistendo i presupposti;
• che, ove fosse stata dichiarata la simulazione, in ogni caso, la convenuta sarebbe stata destinataria di un atto di donazione e, pertanto, in caso di riduzione delle donazioni di somme di denaro in virtù delle donazioni di polizze vita accese su Poste Italiane S.p.A. dalla defunta, le stesse dovevano essere ridotte anche tenendo conto di quanto ricevuto dai legittimari dalla de cuius, disponendo, ove ritenuto necessario, la collazione per imputazione o, comunque, nelle forme di cui all'art. 751 c.c.;
• che la domanda doveva essere dichiarata improcedibile in mancanza di accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario;
• che dovevano essere contestate le valutazioni compiute dal consulente tecnico relativamente al valore dell'immobile così come la ricostruzione di movimenti forniti da controparte;
• che, in data 12.02.2009, , per atto del Notaio (Rep. 6289), aveva CP_3 Persona_3
dato luogo alla pubblicazione del testamento olografo della madre defunta, con cui veniva nominata erede universale;
• che, stante l'esiguità del patrimonio mobiliare rinvenuto dalla odierna convenuta, le donazioni eseguite in vita dalla defunta avevano un ruolo fondamentale nella determinazione di eventuali lesioni delle quote di legittima dei coeredi.
Ciò premesso occorre osservare quanto segue.
In via preliminare, deve darsi atto che, con la sentenza non definitiva n. 233/2022, il
Tribunale di Fermo, dopo aver dichiarato aperta la successione in morte di nata AR
a Fermo, il 14.10.1950 e deceduta ad Altidona, il 21.11.2008, altresì, ha dichiarato la simulazione del contratto di compravendita – in quanto dissimulante una donazione – intervenuto tra la defunta e , a rogito del Notaio , del 14.10.2008, AR CP_3 Per_1 Per_2 rep. n. 6079, racc. n. 1241, registrato a Fermo il 15.10.2008, n. 5377, s1T, con conseguente
5 accertamento dell'appartenenza all'asse ereditario della piena proprietà degli immobili oggetto del predetto contratto di compravendita.
Ancora, è stata dichiarata la nullità, per difetto della forma, delle donazioni effettuate in favore di rispettivamente, il 15.10.2008, per l'importo di euro 120.000,00 e il CP_3
03.10.2008, per l'importo di euro 10.000,00, qualificando, viceversa, quale donazione di modico valore quella effettuata dalla de cuius, in favore della predetta con prelievo di euro CP_3
1.800,00.
Più nello specifico, poi, è opportuno ribadire che, in forza della citata sentenza non definitiva, in seguito alla dichiarazione, ex art. 456 c.c., di apertura della successione di _4
è stato accertato che la de cuius abbia lasciato, quali eredi, il coniuge legalmente separato
[...]
e i figli e – interamente Parte_1 Controparte_2 CO pretermessi nell'ambito del testamento olografo del 28 settembre 2008, pubblicato il 12 febbraio 2009– nonché , figlia nata dalla convivenza, intrattenuta dalla de cuius dopo CP_3 la separazione dal marito la quale, con il medesimo testamento, è stata nominata erede universale.
Seguitando, allora, nella definizione del giudizio con riferimento alle ulteriori domande formulate dalle parti, deve ancora, rammentarsi che l'attore ha instaurato il presente giudizio – oltre che per chiedere l'accertamento della simulazione del contratto di compravendita del
14.10.2008, con cui ha ceduto alla figlia l'immobile sito in Altidona AR CP_3
(FM), Viale dei Pini n. 1 e Viale De Gasperi, in realtà dissimulante una donazione, e l'accertamento dell'inefficacia e nullità delle donazioni poste in essere dalla de cuius in favore dei figli da reintegrare nell'asse tenendo conto dei frutti maturati e maturandi – per domandare la ricostruzione della massa ereditaria, al fine dell'esperimento dell'azione di riduzione in favore dell'erede pretermesso con conseguente declaratoria di nullità del testamento redatto dalla de cuius.
Parimenti, e hanno aderito alla domanda di Controparte_2 CO simulazione chiedendo, in via riconvenzionale, la riduzione delle disposizioni testamentarie lesive delle rispettive quote di riserva, nonché delle donazioni.
Quale ultima premessa, poi, deve essere ribadito il principio di diritto per il quale nel caso di pronuncia non definitiva ai sensi dell'art. 279, secondo e quarto comma, cod. proc. civ. e di prosecuzione del giudizio per l'ulteriore istruzione della controversia, il frazionamento della decisione comporta l'esaurimento dei poteri decisori per la parte della controversia definita con la sentenza interlocutoria, con la conseguenza che la prosecuzione del giudizio non può riguardare altro che le questioni non coperte dalla prima pronuncia. Ciò significa che il giudice
6 che ha emesso la sentenza non definitiva – anche se non passata in giudicato – spogliatosi della potestas iudicandi, resta da questa vincolato agli effetti della prosecuzione del giudizio davanti a sé in ordine sia alle questione definite sia a quelle da queste dipendenti che debbono essere esaminate e decise sulla base dell'intervenuta pronuncia (a meno che questa sia stata riformata con sentenza passata in giudicato a seguito di impugnazione immediata - Cfr. ex plurimis Cass.
n.10889/2006; n. 23862/2015).
Peraltro, deve darsi atto del mero errore materiale in cui il Tribunale è incorso nella sentenza non definitiva n. 233/2022, allorché, alla pagina 13, rigo 3, è stato scritto: “ _4 si è vista accreditare dalla figlia la somma di euro 70.000,00 euro, immediatamente
[...] CP_3 prelevata dal medesimo conto in tre tranches (cfr. doc. 6 fascicolo parte attrice) e versata, limitatamente all'importo di euro 50.000,00 sul conto corrente n.15008063 intestato ad marito di Persona_4
(cfr. documentazione depositata da Poste Italiane S.p.a. in data 12.10.208);” in luogo di CP_3 si è vista accreditare dalla figlia la somma di euro 70.000,00 euro, AR CP_3 immediatamente prelevata dal medesimo conto in tre tranches (cfr. doc. 6 fascicolo parte attrice) e versata, limitatamente all'importo di euro 55.000,00 sul conto corrente n.15008063 intestato ad Persona_4
marito di (cfr. documentazione depositata da Poste Italiane S.p.a. in data
[...] CP_3
12.10.2018)”.
La natura di errore materiale è chiaramente evincibile sulla scorta del richiamo al documento depositato da Poste Italiane S.p.a. in data 12.10.2018.
In ogni caso, il riferimento alla posta fuoriuscita dal patrimonio della de cuius non può ritenersi coperta da una eventuale consumazione della potestas iudicandi in merito all'esatta quantificazione del richiamato addebito in conto corrente, in quanto il pagamento de quo è stato indicato quale mero argomento da cui desumere la natura simulata del contratto di compravendita del 14.10.2008.
Allora, all'esito della rimessione della causa sul ruolo istruttorio, deve essere, in primo luogo, accertata e dichiarata la qualità di legittimari pretermessi in capo all'attore e ai convenuti e per poi passare alla ricostruzione fittizia dell'asse Controparte_2 CO ereditario, attraverso la valutazione del valore del patrimonio relitto, nonché alla individuazione della misura delle quote a ciascuno dei legittimari spettanti e dell'eventuale lesione delle quote di riserva a seguito delle donazioni.
Richiamato quanto già rilevato in punto di ammissibilità dell'azione di riduzione esperita dal legittimario totalmente pretermesso dal testatore (cfr. pagg. 8 e ss. della sentenza non definitiva), allora deve affermarsi che secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità, a cui il Collegio ritiene di aderire, il legittimario pretermesso acquista la qualità di
7 chiamato (rectius, delato) all'eredità solo dal momento della sentenza costitutiva che accoglie la sua domanda di riduzione, rimuovendo l'efficacia preclusiva delle disposizioni testamentarie lesive della legittima, in sé non nulle né annullabili (cfr. Cass., 20.11.2008, n. 27556; Cass.,
3.12.1996, n. 10775; Cass., 12.01.1999, n. 251).
Ed invero, il legittimario completamente pretermesso, pur essendo chiamato ex lege all'eredità, non si può considerare, a differenza del legittimario leso, delato, non potendovi essere due delazioni diverse ed incompatibili in ordine agli stessi beni. È per questa ragione che in questo caso la devoluzione dell'eredità è subordinata al vittorioso esperimento dell'azione di riduzione.
Nel caso di specie, la riduzione della disposizione testamentaria lesiva della legittima spettante all'attore e ai convenuti che hanno spiegato l'azione di riduzione in via riconvenzionale si effettua agevolmente attraverso la dichiarazione di inefficacia della disposizione a titolo universale di cui trattasi se e nella misura in cui essa ecceda la disponibile e la quota riservata al coniuge e ai figli ai sensi dell'art. 542 c.c. (ovverosia nella misura di ¼ per il coniuge e di ½ per tutti i figli) con la conseguente realizzazione della delazione in favore di e della quota ereditaria resa Parte_1 Controparte_2 CO libera dalla presente pronuncia costitutiva di riduzione.
Allora, al fine di valutare la fondatezza o meno dell'azione esperita, è necessario in primo luogo determinare l'ammontare della quota dei beni di cui la defunta poteva disporre, formando una massa di tutti i beni che le appartenevano al momento della morte – detratti i debiti – e riunendo fittiziamente ad essi quelli di cui la stessa abbia disposto a titolo di donazione
(tenendo però conto del valore che gli stessi avrebbero avuto al momento dell'apertura della successione) in modo da formare l'intero asse ereditario (art. 556 c.c.).
Orbene, in ordine alla consistenza dell'asse ereditario la parte convenuta ha CP_3 documentato che, al momento del decesso di (21.11.2008), risultava alla stessa AR intestato un libretto di risparmio postale Banco Posta n.428323, attivo presso l'Ufficio Postale di Pedaso (FM), con saldo accertato, alla data del 09.08.2008, pari a euro 4.708,79 (cfr. doc. 15 fascicolo parte convenuta , somma asseritamente utilizzata dalla convenuta CP_3 CP_3 per le spese funebri.
Ancora, risulta depositato in atti l'estratto conto dei movimenti bancari del conto corrente n. 28232619, intestato a , aperto presso l'Ufficio Postale 05059 di Pedaso, estinto AR in data 16.11.2009, con saldo attestato, al momento del decesso della , pari ad euro _4
192,17.
8 Con riferimento, poi, all'esistenza di asseriti ulteriori rapporti bancari facenti capo alla de cuius, per come allegata dall'attore, la circostanza è rimasta sprovvista di riscontro probatorio.
In particolare, nessun documento è stato versato in atti dalla parte attrice e dai convenuti utile a dimostrare la consistenza di detti eventuali rapporti bancari o postali CP_1 ulteriori rispetto a quelli documentati in atti, attestanti eventuali risparmi di , ben AR potendo l'attore e i figli e , in quanto chiamati all'eredità, adoperarsi per CP_2 CP_1 effettuare le richieste nei confronti degli istituti di credito.
Analogamente, le stesse ricerche effettuate dal C.T.U. non hanno fornito elementi utili a suffragare la circostanza in questione.
Tanto detto, poi, in forza della sentenza non definitiva e, in particolare, dell'accertata simulazione del contratto di compravendita intervenuto tra la defunta e AR CP_3
, a rogito del Notaio , del 14.10.2008, rep. n. 6079, racc. n. 1241,
[...] Persona_2 registrato a Fermo il 15.10.2008, n. 5377, s1T, il valore – al momento dell'apertura della successione – del suddetto immobile deve ritenersi pienamente attratto nell'ambito della massa ereditaria, al pari del controvalore nominale delle donazioni – dichiarate nulle per difetto della forma - effettuate in favore di , rispettivamente, il 15.10.2008, per l'importo di euro CP_3
120.000,00 e il 03.10.2008, per l'importo di euro 10.000,00.
Ebbene, con riguardo al valore dell'immobile, è stata espletata C.T.U. e rispetto alla stima in questione, osserva il Collegio come non vi sia motivo per discostarsi dalle conclusioni del
C.T.U., in quanto l'elaborato peritale ha vagliato con i dovuti approfondimenti e con ampia motivazione ogni profilo tecnico della controversia.
Quanto alle critiche mosse dalle parti alla relazione del C.T.U., si rileva che l'ausiliario del giudice ha puntualmente replicato a tali osservazioni con motivazione esaustiva ed adeguata, cui si rinvia atteso il carattere prettamente tecnico delle questioni sollevate ed affrontate dagli esperti.
Il Tribunale del resto – aderendo alle conclusioni del C.T.U., che ha tenuto conto dei rilievi dei C.T.P., replicandovi – esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non è necessario che si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte (cfr. Corte d'Appello di Milano, sentenza n. 2618/16, in cui si richiama Cass. sentenza n. 10222/2009).
Infine, si rammenta l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui “in materia che richiede un elevato livello di cognizioni tecniche specifiche è consentito astenersi dall'effettuare considerazioni personali determinanti e valutazioni comparative che mancherebbero del
9 supporto un'appropriata preparazione scientifica, tanto più ove le argomentazioni dell'esperto nominato dall'ufficio, assistite dalla presunzione d'imparzialità, si contrappongano a quelle degli esperti di parte, comunque meno attendibili se non altro in quanto influenzate dall'esigenza di sostenere le ragioni del preponente” (cfr. Cass. n. 23362 del 2012).
Peraltro, nel caso in esame, la meticolosità degli accertamenti effettuati dall'ausiliario del
Giudice e la completezza dell'elaborato in esame sono più che idonee a dimostrare i fatti in discussione e a dare prevalenza ad essa rispetto alle osservazioni dei C.T.P..
In base agli atti di causa e alla C.T.U. depositata è possibile affermare che l'atto di compravendita avesse ad oggetto i seguenti beni immobili:
1.Unità immobiliare ad uso abitativo sita nel Comune di Altidona (FM) in Via Alcide de
Gasperi censita al N.C.E.U. del Comune di Altidona al Foglio n.10 particella n.459 sub.10 –
Categoria A/2 Classe 2 Consistenza Vani 3 – Rendita € 170,43 – Piani Primo e Secondo –
Immobile n.1;
2.Unità immobiliare ad uso garage sita nel Comune di Altidona (FM) in Via Alcide de
Gasperi censita al N.C.E.U. del Comune di Altidona al Foglio n.10 particella n.459 sub.21 –
Categoria C/6 Classe 1 Consistenza mq 15 – Rendita € 21,69 – Piano Sottostrada – Immobile
n.2.
Rinviando alla C.T.U. e ai chiarimenti resi, per gli aspetti squisitamente tecnici, deve darsi atto, in questa sede, che l'ausiliario ha stimato il valore – alla data del 21.11.2008 – degli immobili individuati sub nn. 1 e 2, rispettivamente, in euro 120.200,00 e in euro 14.350,00, per un totale di euro 134.550,00, da apprendere all'asse ereditario.
Al riguardo, poi, deve essere rigettata la domanda volta alla stima, nell'ambito del compendio ereditario in questione, dei beni mobili presenti nell'immobile de quo nonché delle eventuali migliorie apportate allo stesso.
Sul punto, ritiene il Collegio di non doversi discostare dalle risultanze della C.T.U. che, anche a seguito dei chiarimenti richiesti, ha concluso nel senso che “è tecnicamente impossibile effettuare una valutazione riferita alla epoca dell'apertura della successione;
alla luce della evidente vetustà, tipologia e pregio, gli stessi oggi non hanno alcun valore” nonché che
“non esiste in atti alcuna documentazione, volta a dimostrare l'effettuazione di lavori che possano aver comportato migliorie nello immobile oggetto di indagine”. Ed invero, a prescindere dal valore o meno dei beni mobili la cui presenza è stata riscontrata negli immobili per cui è causa, del tutto lacunosa è la produzione di documentazione (per esempio, ordini e fatture) o altri elementi probatori da cui desumere, al pari delle migliorie asseritamente apportate, la data di acquisto o di
10 effettuazione, il soggetto che avrebbe provveduto all'acquisto o a commissionare le opere, nonché la prova dei relativi pagamenti.
Detto ultimo argomento, poi, funge anche da presupposto per il rigetto della domanda volta a computare eventuali oneri sostenuti dalla convenuta per la gestione dell'immobile CP_3
e per le spese condominiali, in mancanza di qualsivoglia addentellato probatorio nei termini anzidetti.
Da ultimo deve notarsi che le parti hanno dimostrato la proprietà, in capo alla de cuius, dei
97/1000 di un'unità immobiliare sita nel Comune di Altidona, foglio 10, p.lla 459, sub. 32, individuato dalle stesse parti come area destinata a piccola corte limitrofa ai beni sopraindicati, di modico valore.
Detto bene risulta altresì riportato nell'ambito dell'inventario relativo ai beni relitti da e meglio individuato nei diritti di 97/1000 (novantasette millesimi) in piena AR proprietà su area urbana sita in Altidona, via Alcide De Gasperi confinante con sub.34 per tre la ti, salvo altri;
distinto nel CF di detto Comune al fg.10 con la particella 459 sub.32 - via Alcide
De Ga speri - (PT), ca teg.F/1, mq.4, senza rendita.
Ebbene, il valore del bene in questione ben può ritenersi assorbito nella stima che il
C.T.U. ha operato con riguardo agli immobili adibiti ad uso abitativo e garage e rispetto ai quali il detto ulteriore bene funge da corte, tenuto conto della minima estensione dello stesso, di mq 4
e dell'esiguità dei diritti, vantati dalla de cuius, al momento dell'apertura della successione, pari a
97/1000.
Nel caso che ci occupa, poi, deve negarsi la prova dell'esistenza di debiti.
Anche con riguardo alle spese funerarie, premesso il principio per il quale le spese per le esequie del defunto costituiscono pacificamente pesi ereditari i quali, pur differendo dai debiti ereditari in senso proprio, sono sottoposti ad un regime giuridico analogo, con conseguente diritto dell'erede che li ha sostenuti in via anticipata ad ottenerne il rimborso dagli altri (cfr.
Cass., 3.1.2002, n. 28), peraltro, nel caso di specie, non è stata versata in atti documentazione attestante l'effettivo pagamento ad opera di uno degli eredi delle spese relative alle esequie della
. Ed invero i pagamenti di cui ai documenti prodotti dalla convenuta (cfr. docc. _4 CP_3 sub. all. 28-20), neppure tutti documentati come effettivamente eseguiti, risultano riferibili, comunque, a soggetti diversi dagli eredi e, in ogni caso, dalle odierne parti del giudizio.
Ancora, deve essere disatteso l'argomento, svolto dalla difesa di diretto ad CP_3 ottenere una sostanziale esclusione dalla massa ereditaria del controvalore del corrispettivo del prezzo versato dalla predetta convenuta in occasione dell'operazione negoziale di compravendita, pari ad euro 70.000.00 – poi – dichiarata simulata con la sentenza non definitiva
11 o, quantomeno, della quota parte restante all'esito dell'accertamento dell'accreditamento sul conto del coniuge della e, pertanto, di euro 15.000,00. CP_3
Ed invero, con la sentenza non definitiva, è stato già accertato come l'atto notarile di compravendita del 14.10.2008, avente ad oggetto l'immobile sito in Altidona (FM), desse atto che il prezzo fosse stato già versato in precedenza e che, dai movimenti del conto corrente postale n. 28232619, sia stato possibile verificare che, in un arco molto breve di tempo, _4
si è vista accreditare dalla figlia la somma di euro 70.000,00 euro,
[...] CP_3 immediatamente prelevata, integralmente, dal medesimo conto in tre tranches (cfr. doc. 6 fascicolo parte attrice) e versata, limitatamente all'importo di euro 55.000,00 sul conto corrente n.15008063 intestato ad marito di (cfr. documentazione Persona_4 CP_3 depositata da Poste Italiane S.p.a. in data 12.10.208), senza che la convenuta abbia fornito CP_3 alcuna giustificazione relativa ai movimenti in questione. Dette circostanze, valorizzate insieme agli altri elementi quali il legame tra la de cuius e l'acquirente, le condizioni di salute della prima e il lasso di tempo breve intercorso tra l'atto di trasferimento e la morte, l'esiguità del prezzo del bene alienato, l'istituzione della stessa quale erede universale, sono state poste a CP_3 fondamento della pronuncia di accertamento di una simulazione della compravendita de qua in quanto contratto dissimulante una donazione e non un negotium mixtum cum donatione.
Del resto, nessun fenomeno di locupletazione può ritenersi in concreto realizzatosi sulla massa attiva ereditaria proprio sulla scorta dell'immediata fuoriuscita dell'importo integrale del corrispettivo originariamente versato.
Alla luce delle superiori considerazioni, il relictum deve considerarsi ammontante ad euro
269.450,96.
Deve passarsi, a questo punto, ad esaminare il donatum che, ai sensi del già citato art. 556
c.c., va stimato secondo i valori vigenti all'epoca dell'apertura della successione.
Devono essere richiamate, anche in questo caso, le considerazioni svolte nella sentenza non definitiva, con riguardo alle polizze vita in favore di e CO [...]
CP_2
Ed invero, è stato accertato come il prelievo di denaro dal conto intestato a _4
, avvenuto in data 17.10.2008 per la somma complessiva di euro 20.000,00, sia stato
[...] impiegato quale premio pagato per la sottoscrizione delle due polizze POSTAFUTURO
FORZA4 del 17.10.2008, n. 50004838214 e POSTAFUTURO FORZA4 del 17.10.2008, n.
50004838246 con le quali sono stati designati beneficiari e Controparte_2 [...]
CP_1
12 Ribadito come, in tema di assicurazione a favore di terzi, a norma dell'art. 1920 cod. civ.,
u.c, il terzo acquista un diritto proprio a vantaggio dell'assicurazione e che l'unico depauperamento che si verifica nel patrimonio del contraente-assicurato, per effetto del contratto, è costituito dal versamento dei premi assicurativi da egli eseguito in vita e, pertanto, solo le somme versate a tale titolo possono considerarsi oggetto di liberalità indiretta a favore del terzo designato come beneficiario, con la conseguenza dell'assoggettabilità all'azione di riduzione proposta eventualmente dagli eredi legittimari (cfr. Cass. civ. Sez. II, 23.03.2006, n.
6531).
Gli eredi, pertanto, dovranno imputare alla quota loro riservata per legge le somme versate in vita dalla de cuius a titolo di premio in virtù dei tre contratti di assicurazione.
Ed invero, alle due polizze in questione deve aggiungersi anche quella n. 50003787619
(con premio per l'importo di euro 29.000,00), sottoscritta dal in data 07.12.2006 AR
(cfr. doc. 7 fascicolo dei convenuti e e doc. 6 con riguardo CP_1 Controparte_2 all'esborso del premio), nell'ambito della quale, la de cuius, in data 18.09.2008, chiedeva e otteneva la variazione dei beneficiari in favore della figlia la quale riscattava la stessa al CP_3 verificarsi del decesso della contraente (cfr. doc. 22 e 23 fascicolo parte convenuta ). CP_3
Parimenti, tra le donazioni deve essere annoverata quella di modico valore afferente al prelievo del 17.10.2008, dall'importo di euro 1.800,00 in favore di . CP_3
Ne consegue, pertanto, un valore del donatum complessivo pari ad euro 50.800,00 che va ad aggiungersi al relictum sopra quantificato.
Passando all'individuazione delle quote riservate, deve osservarsi come, sulla base dell'art. 542, comma 2, c.c., la quota di riserva destinata al coniuge sia pari ad 1/4 e quella dei figli sia pari, complessivamente, alla metà dell'asse ereditario.
Pertanto, nella specie, la quota di riserva dell coniuge legalmente separato risulta corrispondente ad euro 80.062,74 e, quanto a ciascun figlio, la predetta quota di riserva corrisponde ad euro 53.375,16.
Peraltro, ai sensi dell'art. 564 c.c., il legittimario che domanda la riduzione della donazione o della disposizione testamentaria deve imputare alla sua porzione di legittima le donazioni e i legati a lui fatti, a meno che non ne sia stato espressamente dispensato.
Ecco, allora, che le quote di riserva di e devono essere CP_1 Controparte_2 diminuite dell'importo di 10.000,00 euro ciascuno, corrispondente alle donazioni di cui si è dato ampiamente conto sopra, con conseguente riduzione dell'ammontare della quota di riserva, la quale risulterà ammontante ad euro 43.375,16 ciascuno.
13 Si è più volte dato atto che, con il testamento olografo del 28 settembre 2008, pubblicato il 12 febbraio 2009, ha itituito erede universale e, di conseguenza – AR CP_3 disattendendo sul punto le conclusioni del C.T.U., non essendo stato posto il compendio di beni ereditari nella disponibilità dei legittimari – non può che riconoscersi la fondatezza dell'azione di riduzione proposta nei confronti di dalle altre parti del giudizio, le CP_3 quali hanno diritto a vedersi reintegrate nelle rispettive quote di legittima mediante l'attribuzione della quota di eredità fino alla concorrenza dei valori sopra indicati;
trattasi dunque di un'integrazione pari: quanto a ad un valore di € 80.062,74; Parte_1 quanto a ad un valore di € 43.375,16; CO quanto a ad un valore di € 43.375,16. Controparte_2
È noto che le disposizioni testamentarie lesive della legittima debbano essere ridotte allo scopo di consentire al legittimario di conseguire per intero la riserva a lui spettante, rendendolo così compartecipe dei beni della universalità sia pure soltanto in relazione alla percentuale determinata nella sua eredità, da distaccarsi dai beni attribuiti in misura maggiore a quella della disponibile.
In particolare, nel caso di specie, al fine di far conseguire a e Pt_1 CP_1 [...]
l'integrazione cui hanno diritto, deve procedersi alla riduzione, nella misura sopra CP_2 detta, della sola disposizione testamentaria con la quale la convenuta è stata istituita erede CP_3 universale.
Inoltre, deve essere accertato e dichiarato il diritto di a conseguire la quota CP_3 disponibile, pari al restante 1/4 dell'asse ereditario.
Per quanto concerne la domanda volta ad ottenere l'accertamento della debenza dei frutti goduti dalla convenuta deve osservarsi che, pur non essendo revocabile in dubbio CP_3
l'uso esclusivo degli immobili e la percezione del denaro oggetto delle donazioni dichiarate nulle da parte della sola la quale, da un lato, ha ammesso di risiedere nel predetto bene e, CP_3 dall'altro, non ha negato la percezione delle somme di cui sopra, la stessa deve essere rigettata.
Infatti, l'uso diretto del bene altro non è che attuazione del diritto dominicale, ed il comproprietario che ne gode resta solo obbligato a non impedire che gli altri comproprietari ne facciano uguale uso in maniera diretta (ad esempio attraverso il frazionamento degli spazi o l'uso turnario o quanto al denaro, all'investimento dello stesso) ovvero in maniera indiretta, traendone i frutti civili. Ne consegue che colui che utilizza in via esclusiva l'immobile comune non è tenuto a corrispondere alcunché al comproprietario pro indiviso che risulti inerte nell'utilizzare l'immobile. Tuttavia, nel presente giudizio, i legittimari, neppure successivamente
14 alla pronuncia di accertamento della simulazione e della nullità delle donazioni, non hanno svolto espressa richiesta negli atti idonea a manifestare l'intenzione di utilizzare l'immobile, o volta alla messa a disposizione del denaro, anche eventualmente in maniera indiretta.
Ed invero, per giurisprudenza pacifica, fino a quando non vi sia richiesta di un uso turnario da parte degli altri comproprietari, il semplice godimento esclusivo ad opera di taluni non può assumere l'idoneità a produrre qualche pregiudizio in danno di coloro che abbiano mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo, salvo che non risulti provato che i comproprietari che hanno avuto l'uso esclusivo del bene ne abbiano tratto anche un vantaggio patrimoniale, circostanza non ricorrente o, comunque, non dimostrata nella specie (cfr. tra le tante, Cass.
4.12.1991 n. 130369; Cass. 6.4.2011, n. 7881).
Deve darsi, a questo punto, atto della mancata proposizione ad opera delle parti della domanda di scioglimento della comunione ereditaria venutasi a creare con la presente pronuncia.
Ed invero, nel presente giudizio, le parti non hanno svolto esplicitamente domanda di divisione, bensì solo quella di riduzione della disposizione testamentaria lesiva e delle donazioni e di reintegra nella propria quota.
Neppure è stata esplicitamente svolta una domanda di petizione ereditaria.
In via meramente incidentale, inoltre, osserva il Collegio come – ove si volesse considerare implicitamente svolta la domanda di divisione – la stessa, nell'ambito del presente giudizio, dovrebbe essere dichiarata inammissibile.
Infatti, come recentemente affermato dalla Cassazione, gli atti di scioglimento della comunione (ordinaria ed ereditaria) sono soggetti alla sanzione della nullità prevista dall'art. 46, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001 (già art. 17 della legge n. 47 del 1985) e dall'art. 40, comma
2, della l. n. 47 del 1985, per gli atti tra vivi aventi ad oggetto diritti reali relativi ad edifici o a loro parti, ove da essi non risultino, per dichiarazione delle parti, gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria ovvero ai quali non sia unita dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che la costruzione dell'opera è stata iniziata in data anteriore al 1° settembre 1967 (cfr. Cass, sez. un., 7.10.2019, n. 25021).
Il principio esposto trova applicazione non solo alle “divisioni volontarie”, ossia a quelle negoziali, ma anche alle divisioni giudiziali, risultando, in caso contrario, altrimenti agevole per i condividenti, mediante il ricorso al giudice, l'elusione delle norme imperative dinanzi citate (v. ex plurimis Cass., 17.1.2003, n. 630).
La nozione di immobile abusivo a cui la Cassazione fa riferimento è quello “formale”, già fatto proprio dalle stesse Sezioni Unite nella pronuncia 22.3.2019, n. 8230, secondo cui si
15 considera abusivo ai fini dell'applicazione delle norme di cui all'art. 46, comma 1, del d.P.R. n.
380 del 2001 e all'art. 40, comma 2, della l. n. 47 del 1985 (e dunque non negoziabile) quell'edificio che formi oggetto di atti negoziali in cui non siano menzionati gli estremi dei titoli abilitativi ad esso relativi, indipendentemente dal carattere illecito dell'edificio in sé.
Nella citata pronuncia, la Sezioni Unite hanno peraltro chiarito che la regolarità edilizia dell'immobile da dividere costituisce condizione dell'azione ex art. 713 c.c. e che nel caso in cui la divisione venga chiesta in via giudiziale, la predetta condizione può dirsi sussistente qualora le parti che propongono la domanda producano una loro dichiarazione sugli estremi della concessione edilizia ovvero attestante l'inizio della costruzione in epoca anteriore al 1° settembre 1967; ciò in linea con quanto già affermato dalla giurisprudenza di legittimità in tema di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere un contratto (v. Cass., 29.4.2016, n.
8489; Cass., 22.1.2018, n. 1505).
Orbene, nel caso di specie manca la predetta dichiarazione da parte dei condividenti.
L'inammissibilità di procedere in questa sede alla divisione del compendio ereditario assorbe tutte le ulteriori questioni, ivi compresa quella relativa alla eventuale collazione dei beni donati, istituto di natura divisoria che non può operare autonomamente ma solo in funzione di una divisione.
L'esito del giudizio, caratterizzato dalla reciproca soccombenza tra le parti, giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
Analogamente, le spese della consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate con separato provvedimento, parimenti, devono essere poste a carico di tutte le parti in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a R.G. n.
2283/2015, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni ulteriore domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
1. accerta la qualità di erede legittimario di , avente diritto alla quota Parte_1
di riserva, ex art. 542, comma 2, c.c., di 1/4 dell'intero patrimonio ereditario;
2. accerta la qualità di erede legittimario di avente diritto alla quota CO
di riserva, ex art. 542, comma 2, c.c., di 1/6 dell'intero patrimonio ereditario;
3. accerta la qualità di erede legittimario di avente diritto alla quota Controparte_2
di riserva, ex art. 542, comma 2, c.c., di 1/6 dell'intero patrimonio ereditario;
4. dichiara che nell'asse ereditario relitto da sono compresi: AR
- l'intera proprietà sull'Unità immobiliare ad uso abitativo sita nel Comune di Altidona
(FM) in Via Alcide de Gasperi censita al N.C.E.U. del Comune di Altidona al Foglio n.10
16 particella n.459 sub.10 – Categoria A/2 Classe 2 Consistenza Vani 3 – Rendita € 170,43 – Piani
Primo e Secondo – e sull'Unità immobiliare ad uso garage sita nel Comune di Altidona (FM) in
Via Alcide de Gasperi censita al N.C.E.U. del Comune di Altidona al Foglio n.10 particella n.459 sub.21 – Categoria C/6 Classe 1 Consistenza mq 15 – Rendita € 21,69 – Piano
Sottostrada;
- i diritti di 97/1000 (novantasette millesimi) in piena proprietà su area urbana sita in
Altidona, via Alcide De Gasperi confinante con sub.34 per tre lati, salvo altri, distinto nel CF di detto Comune al fg.10 con la particella 459 sub.32 - via Alcide De Gasperi - (PT), categ.F/1, mq.4, senza rendita;
- il saldo relativo al libretto di risparmio postale Banco Posta n.428323, intestato a _4
, attivo presso l'Ufficio Postale di Pedaso (FM), pari, alla data del 09.08.2008, ad euro
[...]
4.708,79;
- il saldo relativo al conto corrente n. 28232619, intestato a , aperto presso AR
l'Ufficio Postale 05059 di Pedaso, estinto in data 16.11.2009, pari, alla data del decesso della de cuius, ad euro 192,17;
- le somme di denaro, per gli importi di euro 120.000,00 e di 10.000,00 di cui al punto n. 5 della sentenza non definitiva n. 233/2022;
5. accerta che il testamento olografo del 28 settembre 2008, pubblicato il 12 febbraio
2009, con il quale ha devoluto tutti i propri beni alla figlia , contiene AR CP_3 disposizioni lesive delle quote di legittima spettanti, rispettivamente, a Parte_1
e e, per l'effetto, riduce tali disposizioni in misura CO Controparte_2 corrispondente alla quota riservata ex lege ai suddetti legittimari in conformità a quanto indicato in parte motiva;
6. dichiara che, per effetto della riduzione di cui al superiore punto 5:
- è titolare della quota ereditaria di ¼ dell'intero patrimonio Parte_1
ereditario, pari ad un valore di € 80.062,74;
- dichiara che è titolare della quota ereditaria di 1/6 dell'intero CO
patrimonio ereditario, pari ad un valore – detratto ex art. 564 c.c. il donatum – di € 43.375,16;
- dichiara che è titolare della quota ereditaria di 1/6 dell'intero Controparte_2
patrimonio ereditario, pari ad un valore – detratto ex art. 564 c.c. il donatum – di € 43.375,16;
7. dichiara, per l'effetto, realizzatasi la delazione in favore di Parte_1
e delle quote ereditarie rese libere dalla pronuncia di CO Controparte_2 riduzione di cui al superiore punto 5;
8. accerta il diritto di di conseguire la quota disponibile ai sensi dell'art. 556 CP_3
17 c.c. comma 2 c.c.;
9. rigetta le ulteriori domande proposte dalle parti;
10. compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio;
11. pone definitivamente a carico tutte le parti le spese di C.T.U. liquidate come da separato provvedimento.
Così deciso in Fermo, nella Camera di Consiglio del Tribunale in data 15.05.2025.
Il Presidente
Dott.ssa Sara Marzialetti
Il Giudice est. Dott.ssa Mariannunziata Taverna
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