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Improcedibile
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 28/04/2025, n. 3584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3584 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03584/2025REG.PROV.COLL.
N. 01273/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1273 del 2022, proposto da Cabari s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Nicoletta Austoni e Alessio Petretti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Alessio Petretti in Roma, via degli Scipioni 268 A;
contro
Comune di Cisano Bergamasco, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, Sezione staccata di RE (Sezione prima) n. 562 del 16 giugno 2021
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 5 febbraio 2025 il consigliere Ofelia Fratamico;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del presente giudizio è costituito:
- dalla deliberazione del Consiglio comunale di Cisano Bergamasco n. 31 del 13 dicembre 2013, pubblicata sul BURL – Serie avvisi e concorsi n. 17 del 23 aprile 2014, di approvazione definitiva del Piano di governo del territorio;
- da ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso del procedimento.
2. Tale provvedimento è stato impugnato dinanzi al T.a.r. per la Lombardia, Sezione staccata di RE dalla Cabari s.r.l., società sottoscrittrice con il Comune di una convenzione per l’attuazione di un piano di lottizzazione, sulla base dei seguenti motivi: violazione dell’art. 97 Cost, violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, eccesso di potere per contraddittorietà con la precedente attività provvedimentale dell’ente, eccesso di potere per irragionevolezza e illogicità manifesta, eccesso di potere per sviamento.
3. Con la sentenza n. 562 del 16 giugno 2021 il T.a.r. per la Lombardia, Sezione staccata di RE ha rigettato il ricorso, nulla disponendo sulle spese, vista la mancata costituzione del Comune di Cisano Bergamasco.
4. L’originaria ricorrente ha chiesto al Consiglio di Stato di riformare la suddetta pronuncia, affidando il proprio appello ad un unico articolato motivo così rubricato: “erroneità, illegittimità e/o illogicità della sentenza n. 562/2021 emessa dal T.a.r. Lombardia, RE nella parte in cui ha ritenuto che la carenza di interesse del Comune al mantenimento della proprietà e alla realizzazione di opere pubbliche sia implicita, nonché nella parte in cui ha ritenuto che la nuova scelta pianificatoria sfugga al sindacato di legittimità del giudice amministrativo e nella parte in cui ritiene corretto l’inserimento della medesima area tra gli standard impropri”.
5. In data 19 dicembre 2024 l’appellante ha, però, comunicato di rinunciare alla sua impugnazione, chiedendo successivamente con note del 3 febbraio 2025 che la causa fosse decisa sulla base degli atti depositati, senza previa discussione.
6. All’udienza straordinaria del 5 febbraio 2025 la causa è stata, infine, trattenuta in decisione.
7. Alla luce della rinuncia dell’appellante alla sua impugnazione, non notificata, l’appello deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
8. Nulla deve essere disposto, infine, sulle spese del grado di appello, non essendosi il Comune di Cisano Bergamasco costituito neppure in tale grado.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Nulla sulle spese del grado di appello.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giordano Lamberti, Presidente FF
Davide Ponte, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ofelia Fratamico | Giordano Lamberti |
IL SEGRETARIO