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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/11/2025, n. 37135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37135 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano QUINTA SEZIONE PENALE Composta da GR OS NA IC - Presidente - Sent. n. sez. 954/2025 DO AN UP - 16/09/2025 ND NT R.G.N. 16982/2025 LE CU PIERANGELO LO - Relatore - ha pronunciato la seguente sui ricorsi proposti da: DI LA IZ nato a [...] il [...] NN NAMARIA nata a [...] il [...] avverso la sentenza del 11/11/2024 della CORTE di APPELLO di L'AQUILA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO LO;
udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale LUIGI GIORDANO, che ha chiesto di rigettare i ricorsi;
udite le conclusioni dell’avv. Enrico Leo, per gli imputati, che ha chiesto di accogliere i ricorsi. 1. Con sentenza del 28 febbraio 2023, il Tribunale di L’Aquila aveva condannato Di CO IO e NN NA alla pena di anni tre di Penale Sent. Sez. 5 Num. 37135 Anno 2025 Presidente: IC GR OS NA Relatore: LO PIERANGELO Data Udienza: 16/09/2025 2 reclusione, per il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva, in relazione alla società “Novantanove s.p.a.”, fallita il 3 luglio 2017. Con sentenza dell’11 novembre 2024, la Corte di appello di L’Aquila ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, riconoscendo a entrambi gli imputati le attenuanti generiche, rideterminando la pena principale in anni due di reclusione, revocando la pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici, rideterminando la durata delle pene accessorie fallimentari e riconoscendo, al solo Di CO, i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale. Secondo l'impostazione accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito, il Di CO (nella qualità di legale rappresentante della fallita) e la moglie NN NA (nella qualità di legale rappresentante della “Lorel s.r.l.) avrebbero distratto il ramo d'azienda denominato “Oro Rosso”, avente a oggetto l'esercizio di attività di ristorazione, cedendolo alla “Lorel s.r.l. (di cui erano soci al 50% ciascuno dei figli degli imputati) al prezzo di euro 20.000, del tutto irrisorio rispetto al valore del bene e comunque nemmeno corrisposto. Il prezzo pattuito sarebbe stato di gran lunga inferiore al valore del ramo d'azienda, atteso che questo era stato già concesso in affitto, in virtù di contratto stipulato il 1° marzo 2013 con la “Quintana s.n.c.”, di durata quadriennale tacitamente rinnovabile, per un canone mensile di euro 9.000. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello, entrambi gli imputati, con un unico atto, hanno proposto ricorso per cassazione a mezzo del loro difensore di fiducia. 2.1. Con un primo motivo, deducono il vizio di motivazione, in relazione all’art. 533 cod. proc. pen. Sostengono che la Corte di appello avrebbe violato il canone di giudizio dell’oltre ogni ragionevole dubbio, avendo ritenuto inattendibile la consulenza tecnica di parte, in ordine alla congruità del corrispettivo della vendita del ramo d'azienda, solo «perché avrebbe fatto riferimento a due poste debitorie, che i giudici hanno ritenuto non provate, e per l'irrilevanza del riferimento all'art. 2560 cod. civ.», quando, invece, la consulenza si baserebbe anche su altre considerazioni e su «pertinenti argomentazioni tecnico scientifiche». In considerazione della rilevanza della questione relativa al valore dell'azienda ceduta, invece, sarebbe stato necessario fare riferimento solo ad argomentazioni tecnico-scientifiche, eventualmente procedendo a una perizia. Secondo i ricorrenti, rimarrebbe il serio dubbio che il consulente di parte avesse correttamente indicato come negativo il valore del ramo d'azienda ceduto, atteso che le sue conclusioni non sarebbero state confutate da alcun giudizio tecnico scientifico. 3 2.2. Con un secondo motivo, deducono i vizi di motivazione e di violazione di legge, in relazione all’art. 216 legge fall. Contestano la motivazione del provvedimento impugnato, nella parte relativa alla valutazione dell'azienda ceduta. In particolare, la contestano nella parte in cui la Corte di appello ha affermato che: l'esistenza di un contratto di affitto in corso, che prevedeva il pagamento di un canone annuo di euro 108.000, lasciasse presumere l’incasso di tale introito per una durata sostanzialmente indefinita;
non era rilevante il fatto che l'affittuario avesse chiuso l'attività alla fine dell'anno 2016, atteso che si trattava di una circostanza emersa solo successivamente alla stipula della cessione. La prima affermazione, secondo i ricorrenti, peccherebbe di astrattezza, in quanto darebbe rilievo alle previsioni negoziali di proroga tacita, senza considerare le prospettive reali di prosecuzione dell'attività. La seconda affermazione non risulterebbe supportata da alcun elemento concreto di prova. 2.3. Con un terzo motivo, deducono il vizio di erronea applicazione della legge penale, in relazione all’art. 219 legge fall. I ricorrenti contestano il mancato riconoscimento della circostanza attenuante dell'esiguità del danno, sostenendo che la Corte di appello, se avesse correttamente valutato le somme che la società cessionaria aveva corrisposto al proprietario dell’immobile ove veniva svolta l’attività di ristorazione, si sarebbe accorta che il danno patrimoniale arrecato alla massa dei creditori sarebbe pari a euro 8.737, incidente in misura non considerevole, avuto riguardo all’entità del passivo fallimentare complessivo. La corretta determinazione del danno arrecato avrebbe dovuto portare la Corte territoriale a riconoscere l’attenuante di cui all’art. 219, comma 3, legge fall. e anche a valutare la possibilità di applicare l'art. 131-bis cod. pen. 2.4. Con un quarto motivo, deducono il vizio di violazione di legge, in relazione agli artt. 163 e 164 cod. pen. e 460 cod. proc. pen. Sostengono che la Corte di appello non avrebbe riconosciuto alla NN il beneficio della sospensione condizionale della pena, in considerazione di una precedente condanna, alla pena di euro 1.250 di ammenda, per il reato di cui all’art. 44 d.P.R. n. 380 del 2001. Tanto premesso, i ricorrenti contestano la decisione della Corte di appello, sostenendo che la preclusione al riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena deriverebbe esclusivamente da una precedente condanna a una pena detentiva per la commissione di un delitto oppure da una condanna a una pena detentiva che, cumulata a quelle precedentemente subite, superi il limite dei due anni. Nel caso in esame, invece, l'imputata aveva riportato una precedente 4 condanna solo per una contravvenzione e gli era stata inflitta solo una pena pecuniaria. Non risulterebbe, dunque, sussistente né la preclusione della precedente condanna per un delitto né il superamento del limite dei due anni di pena detentiva. La Corte di appello, inoltre, avrebbe dovuto rilevare che il precedente reato risultava estinto, ai sensi dell'art. 460 comma 5, cod. proc. pen., atteso che la condanna era stata inflitta con decreto penale di condanna. 1. Il ricorso deve essere rigettato. 1.1. Il primo e il secondo motivo – che possono essere trattati congiuntamente, essendo entrambi versati in fatto – sono inammissibili. Con tali motivi, invero, i ricorrenti contestano la motivazione della sentenza impugnata, senza dedurre alcun vizio logico desumibile dal testo della sentenza, alcun effettivo travisamento di prova, né alcuna violazione di legge. Le loro deduzioni, in realtà, sono dirette a ottenere una non consentita rivalutazione delle fonti probatorie e un inammissibile sindacato sulla ricostruzione dei fatti operata dalla Corte di appello (cfr. Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano). Quanto al canone di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, invocato dal ricorrente, va rilevato che esso non può essere adoperato quale parametro di violazione di legge, perché in tal modo si finirebbe per censurare la motivazione al di là dei casi di cui all’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., richiedendo così al giudice di legittimità un’autonoma valutazione delle fonti di prova che esula dai suoi poteri (Sez. 3, n. 24574 del 12/03/2015, Zonfrilli, Rv. 264174). Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, il parametro di valutazione di cui all'art. 533 cod. proc. pen. ha ampi margini di operatività solo nella fase di merito, quando può essere proposta una ricostruzione alternativa, mentre in sede di legittimità tale regola rileva solo allorché la sua inosservanza si traduca in una manifesta illogicità della motivazione (Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017, D’UR e altri, Rv. 270108). Deve essere, in ogni caso, rilevato che la Corte di appello ha reso una motivazione ampia e priva di vizi logici in ordine alla congruità del prezzo di vendita del ramo di azienda, valutando adeguatamente anche la consulenza tecnica di parte. L’azienda era stata ceduta per l'importo di euro 20.000, mai versato e comunque incongruo, a una società costituita solo alcuni giorni prima, amministrata dalla coimputata NN (moglie del Di CO) e partecipata 5 unicamente dai figli della coppia. In relazione a tale fatto, era stata proposta azione revocatoria, che aveva avuto esito positivo. L’incongruenza del prezzo era dimostrata in maniera palese dal fatto che il ramo d'azienda ceduto era oggetto di contratto di affitto, per un canone di euro 9.000 mensili, che, alla data della stipula della cessione, «era suscettibile di produrre incassi, derivanti dall'affitto, per euro 108.000 annui, per una durata sostanzialmente indefinita, in conseguenza delle previsioni negoziali di proroga tacita». Solo a guardare i canoni concretamente versati dalla “Quintana s.n.c.” alla cessionaria dal gennaio all’agosto 2016, risultava versato un importo di euro 80.000, che, sottraendo gli euro 4.200 mensili da corrispondere per la locazione dell’immobile ove veniva esercitata l’attività di ristorazione, aveva portato a un introito di euro 45.000, ben superiore al prezzo di vendita. Tale giudizio è stato supportato dai seguenti elementi: la società acquirente era stata costituita poco tempo prima della stipula del contratto di cessione, era amministrata dalla NN e apparteneva ai figli degli imputati;
il prezzo non era stato versato ed era di valore non congruo, avuto riguardo alle considerevoli entrate che il contratto di fitto garantiva;
il Di CO non si era preoccupato di pretendere il pagamento del canone dalla cessionaria;
né il cedente né la cessionaria avevano comunicato alla “Quintana s.n.c.” l’avvenuta cessione. Va rilevato che tale giudizio si pone in linea con la giurisprudenza di legittimità che, al fine dell'accertamento del pericolo concreto e del dolo generico, ha evidenziato che il giudice deve basarsi sugli ordinari criteri, valorizzando, in particolare, la ricerca di "indici di fraudolenza», tra i quali il contesto in cui l'impresa ha operato, avuto riguardo a cointeressenze dell'imprenditore o dell'amministratore rispetto ad altre imprese coinvolte nei fatti depauperativi;
la “distanza” del fatto generatore di uno squilibrio tra attività e passività rispetto a qualsiasi canone di ragionevolezza imprenditoriale;
la disamina del fatto distrattivo alla luce della condizione patrimoniale e finanziaria dell'impresa e della congiuntura economica in cui la condotta pericolosa per le ragioni del ceto creditorio si è realizzata (cfr. Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgaramella, Rv. 270763). La Corte di appello si è confrontata anche con la consulenza tecnica di parte, evidenziandone i limiti. In particolare, ha rilevato che il consulente di parte, nello stabilire la congruità del prezzo, aveva dato rilievo a presunti debiti preesistenti che sarebbero stati assunti dalla cessionaria, non tenendo, però, conto del fatto che, ai sensi dell’art. 2560 cod. civ., in assenza di consenso dei creditori ceduti, la cessione non aveva liberato la cedente. Il consulente, inoltre, aveva dato rilievo a presunti debiti che non risultavano dimostrati, come quello di euro 30.000 per la restituzione di una 6 presunta cauzione, che in realtà non risultava versata, e a un presunto pagamento di euro 17.362,73, che, in realtà, risultava effettivamente versato solo per il minore importo di euro 4.200 (cfr. pagine 14 e ss. della sentenza impugnata). Quanto alla prospettata necessità di procedere a una perizia, va ricordato che la perizia è un mezzo di prova "neutro", sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice (cfr. Sez. U, n. 39746 del 23/03/2017, A., Rv. 270936). Nel caso in esame, la Corte di appello ha fornito adeguata e coerente motivazione in ordine all’esercizio del suo potere discrezionale, evidenziando che l'espletamento di una perizia per stabilire il valore dell'azienda ceduta risultava del tutto inutile, atteso che l’incongruità del prezzo risultava già evidente e che il corrispettivo, in ogni caso, non risultava versato (cfr. pagina 16 della sentenza impugnata). Quanto al contratto di fitto di azienda, inoltre, va rilevato che i giudici di merito, sebbene abbiano posto in rilievo che si trattava di un contratto di possibile durata indefinita, hanno, poi, evidenziato soprattutto che si trattava di un contratto in corso, che l’affittuario stava effettivamente pagando il canone di fitto e che la riscossione del canone, successivamente alla cessione dell'azienda (sottratte le somme versate per la locazione dell'immobile), aveva concretamente portato all’incasso della somma di euro 45.000 (ben superiore al prezzo della cessione del ramo di azienda), sottratta alla garanzia dei creditori della fallita. Quanto, in particolare, alla circostanza relativa alla successiva chiusura dell'attività da parte dell'affittuario, va rilevato che si tratta di un’argomentazione non decisiva, atteso che comunque l’importo dei canoni concretamente versati successivamente alla cessione superava di gran lunga il prezzo di vendita (che non era stato neppure versato) e che si trattava di un evento successivo alla stipula del contratto di cessione e che i ricorrenti non hanno dimostrato che esso fosse concretamente prevedibile al momento della stipula del contratto. 1.2. Il terzo motivo è infondato. Va, invero, rilevato che, al fine del riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 219 legge fall., non è corretta la parametrazione tra l’entità del danno arrecato ai creditori e il passivo fallimentare. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, invero, l'entità del danno provocato dai fatti configuranti bancarotta patrimoniale va commisurata al valore complessivo dei beni che sono stati sottratti all'esecuzione concorsuale, piuttosto che al pregiudizio sofferto da ciascun partecipante al piano di riparto dell'attivo e indipendentemente dalla relazione con l'importo globale del passivo (cfr. Sez. 5, n. 49642 del 02/10/2009, Olivieri, Rv. 245822; Sez. 5, n. 8037 del 03/06/1998, UR, Rv. 211637; Sez. 5, n. 13285 del 18/01/2013, Pastorello, Rv. 255063). 7 Il riferimento all’art. 131-bis cod. pen. risulta del tutto generico, non avendo i ricorrenti spiegato perché una condotta che cagioni un danno di euro 8.737 dovrebbe integrare un fatto di particolare tenuità. Senza contare che la determinazione dell’entità del danno è stata effettuata dai ricorrenti sulla base di una ricostruzione esclusivamente di merito, relativa alle somme che la società cessionaria avrebbe corrisposto al proprietario dell’immobile ove veniva svolta l’attività di ristorazione. 1.3. Il quarto motivo è inammissibile. Il motivo risulta generico. Invero, a fronte della prognosi negativa formulata dalla Corte d’appello – sebbene fondata essenzialmente sull’unico precedente per un reato contravvenzionale – la parte non ha indicato in modo specifico gli elementi che avrebbero dovuto giustificare una valutazione favorevole circa il pericolo di recidiva. 2. Al rigetto dei ricorsi, consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 16 settembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente IE IR ZI RO NN IC
udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO LO;
udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale LUIGI GIORDANO, che ha chiesto di rigettare i ricorsi;
udite le conclusioni dell’avv. Enrico Leo, per gli imputati, che ha chiesto di accogliere i ricorsi. 1. Con sentenza del 28 febbraio 2023, il Tribunale di L’Aquila aveva condannato Di CO IO e NN NA alla pena di anni tre di Penale Sent. Sez. 5 Num. 37135 Anno 2025 Presidente: IC GR OS NA Relatore: LO PIERANGELO Data Udienza: 16/09/2025 2 reclusione, per il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva, in relazione alla società “Novantanove s.p.a.”, fallita il 3 luglio 2017. Con sentenza dell’11 novembre 2024, la Corte di appello di L’Aquila ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, riconoscendo a entrambi gli imputati le attenuanti generiche, rideterminando la pena principale in anni due di reclusione, revocando la pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici, rideterminando la durata delle pene accessorie fallimentari e riconoscendo, al solo Di CO, i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale. Secondo l'impostazione accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito, il Di CO (nella qualità di legale rappresentante della fallita) e la moglie NN NA (nella qualità di legale rappresentante della “Lorel s.r.l.) avrebbero distratto il ramo d'azienda denominato “Oro Rosso”, avente a oggetto l'esercizio di attività di ristorazione, cedendolo alla “Lorel s.r.l. (di cui erano soci al 50% ciascuno dei figli degli imputati) al prezzo di euro 20.000, del tutto irrisorio rispetto al valore del bene e comunque nemmeno corrisposto. Il prezzo pattuito sarebbe stato di gran lunga inferiore al valore del ramo d'azienda, atteso che questo era stato già concesso in affitto, in virtù di contratto stipulato il 1° marzo 2013 con la “Quintana s.n.c.”, di durata quadriennale tacitamente rinnovabile, per un canone mensile di euro 9.000. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello, entrambi gli imputati, con un unico atto, hanno proposto ricorso per cassazione a mezzo del loro difensore di fiducia. 2.1. Con un primo motivo, deducono il vizio di motivazione, in relazione all’art. 533 cod. proc. pen. Sostengono che la Corte di appello avrebbe violato il canone di giudizio dell’oltre ogni ragionevole dubbio, avendo ritenuto inattendibile la consulenza tecnica di parte, in ordine alla congruità del corrispettivo della vendita del ramo d'azienda, solo «perché avrebbe fatto riferimento a due poste debitorie, che i giudici hanno ritenuto non provate, e per l'irrilevanza del riferimento all'art. 2560 cod. civ.», quando, invece, la consulenza si baserebbe anche su altre considerazioni e su «pertinenti argomentazioni tecnico scientifiche». In considerazione della rilevanza della questione relativa al valore dell'azienda ceduta, invece, sarebbe stato necessario fare riferimento solo ad argomentazioni tecnico-scientifiche, eventualmente procedendo a una perizia. Secondo i ricorrenti, rimarrebbe il serio dubbio che il consulente di parte avesse correttamente indicato come negativo il valore del ramo d'azienda ceduto, atteso che le sue conclusioni non sarebbero state confutate da alcun giudizio tecnico scientifico. 3 2.2. Con un secondo motivo, deducono i vizi di motivazione e di violazione di legge, in relazione all’art. 216 legge fall. Contestano la motivazione del provvedimento impugnato, nella parte relativa alla valutazione dell'azienda ceduta. In particolare, la contestano nella parte in cui la Corte di appello ha affermato che: l'esistenza di un contratto di affitto in corso, che prevedeva il pagamento di un canone annuo di euro 108.000, lasciasse presumere l’incasso di tale introito per una durata sostanzialmente indefinita;
non era rilevante il fatto che l'affittuario avesse chiuso l'attività alla fine dell'anno 2016, atteso che si trattava di una circostanza emersa solo successivamente alla stipula della cessione. La prima affermazione, secondo i ricorrenti, peccherebbe di astrattezza, in quanto darebbe rilievo alle previsioni negoziali di proroga tacita, senza considerare le prospettive reali di prosecuzione dell'attività. La seconda affermazione non risulterebbe supportata da alcun elemento concreto di prova. 2.3. Con un terzo motivo, deducono il vizio di erronea applicazione della legge penale, in relazione all’art. 219 legge fall. I ricorrenti contestano il mancato riconoscimento della circostanza attenuante dell'esiguità del danno, sostenendo che la Corte di appello, se avesse correttamente valutato le somme che la società cessionaria aveva corrisposto al proprietario dell’immobile ove veniva svolta l’attività di ristorazione, si sarebbe accorta che il danno patrimoniale arrecato alla massa dei creditori sarebbe pari a euro 8.737, incidente in misura non considerevole, avuto riguardo all’entità del passivo fallimentare complessivo. La corretta determinazione del danno arrecato avrebbe dovuto portare la Corte territoriale a riconoscere l’attenuante di cui all’art. 219, comma 3, legge fall. e anche a valutare la possibilità di applicare l'art. 131-bis cod. pen. 2.4. Con un quarto motivo, deducono il vizio di violazione di legge, in relazione agli artt. 163 e 164 cod. pen. e 460 cod. proc. pen. Sostengono che la Corte di appello non avrebbe riconosciuto alla NN il beneficio della sospensione condizionale della pena, in considerazione di una precedente condanna, alla pena di euro 1.250 di ammenda, per il reato di cui all’art. 44 d.P.R. n. 380 del 2001. Tanto premesso, i ricorrenti contestano la decisione della Corte di appello, sostenendo che la preclusione al riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena deriverebbe esclusivamente da una precedente condanna a una pena detentiva per la commissione di un delitto oppure da una condanna a una pena detentiva che, cumulata a quelle precedentemente subite, superi il limite dei due anni. Nel caso in esame, invece, l'imputata aveva riportato una precedente 4 condanna solo per una contravvenzione e gli era stata inflitta solo una pena pecuniaria. Non risulterebbe, dunque, sussistente né la preclusione della precedente condanna per un delitto né il superamento del limite dei due anni di pena detentiva. La Corte di appello, inoltre, avrebbe dovuto rilevare che il precedente reato risultava estinto, ai sensi dell'art. 460 comma 5, cod. proc. pen., atteso che la condanna era stata inflitta con decreto penale di condanna. 1. Il ricorso deve essere rigettato. 1.1. Il primo e il secondo motivo – che possono essere trattati congiuntamente, essendo entrambi versati in fatto – sono inammissibili. Con tali motivi, invero, i ricorrenti contestano la motivazione della sentenza impugnata, senza dedurre alcun vizio logico desumibile dal testo della sentenza, alcun effettivo travisamento di prova, né alcuna violazione di legge. Le loro deduzioni, in realtà, sono dirette a ottenere una non consentita rivalutazione delle fonti probatorie e un inammissibile sindacato sulla ricostruzione dei fatti operata dalla Corte di appello (cfr. Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano). Quanto al canone di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, invocato dal ricorrente, va rilevato che esso non può essere adoperato quale parametro di violazione di legge, perché in tal modo si finirebbe per censurare la motivazione al di là dei casi di cui all’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., richiedendo così al giudice di legittimità un’autonoma valutazione delle fonti di prova che esula dai suoi poteri (Sez. 3, n. 24574 del 12/03/2015, Zonfrilli, Rv. 264174). Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, il parametro di valutazione di cui all'art. 533 cod. proc. pen. ha ampi margini di operatività solo nella fase di merito, quando può essere proposta una ricostruzione alternativa, mentre in sede di legittimità tale regola rileva solo allorché la sua inosservanza si traduca in una manifesta illogicità della motivazione (Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017, D’UR e altri, Rv. 270108). Deve essere, in ogni caso, rilevato che la Corte di appello ha reso una motivazione ampia e priva di vizi logici in ordine alla congruità del prezzo di vendita del ramo di azienda, valutando adeguatamente anche la consulenza tecnica di parte. L’azienda era stata ceduta per l'importo di euro 20.000, mai versato e comunque incongruo, a una società costituita solo alcuni giorni prima, amministrata dalla coimputata NN (moglie del Di CO) e partecipata 5 unicamente dai figli della coppia. In relazione a tale fatto, era stata proposta azione revocatoria, che aveva avuto esito positivo. L’incongruenza del prezzo era dimostrata in maniera palese dal fatto che il ramo d'azienda ceduto era oggetto di contratto di affitto, per un canone di euro 9.000 mensili, che, alla data della stipula della cessione, «era suscettibile di produrre incassi, derivanti dall'affitto, per euro 108.000 annui, per una durata sostanzialmente indefinita, in conseguenza delle previsioni negoziali di proroga tacita». Solo a guardare i canoni concretamente versati dalla “Quintana s.n.c.” alla cessionaria dal gennaio all’agosto 2016, risultava versato un importo di euro 80.000, che, sottraendo gli euro 4.200 mensili da corrispondere per la locazione dell’immobile ove veniva esercitata l’attività di ristorazione, aveva portato a un introito di euro 45.000, ben superiore al prezzo di vendita. Tale giudizio è stato supportato dai seguenti elementi: la società acquirente era stata costituita poco tempo prima della stipula del contratto di cessione, era amministrata dalla NN e apparteneva ai figli degli imputati;
il prezzo non era stato versato ed era di valore non congruo, avuto riguardo alle considerevoli entrate che il contratto di fitto garantiva;
il Di CO non si era preoccupato di pretendere il pagamento del canone dalla cessionaria;
né il cedente né la cessionaria avevano comunicato alla “Quintana s.n.c.” l’avvenuta cessione. Va rilevato che tale giudizio si pone in linea con la giurisprudenza di legittimità che, al fine dell'accertamento del pericolo concreto e del dolo generico, ha evidenziato che il giudice deve basarsi sugli ordinari criteri, valorizzando, in particolare, la ricerca di "indici di fraudolenza», tra i quali il contesto in cui l'impresa ha operato, avuto riguardo a cointeressenze dell'imprenditore o dell'amministratore rispetto ad altre imprese coinvolte nei fatti depauperativi;
la “distanza” del fatto generatore di uno squilibrio tra attività e passività rispetto a qualsiasi canone di ragionevolezza imprenditoriale;
la disamina del fatto distrattivo alla luce della condizione patrimoniale e finanziaria dell'impresa e della congiuntura economica in cui la condotta pericolosa per le ragioni del ceto creditorio si è realizzata (cfr. Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgaramella, Rv. 270763). La Corte di appello si è confrontata anche con la consulenza tecnica di parte, evidenziandone i limiti. In particolare, ha rilevato che il consulente di parte, nello stabilire la congruità del prezzo, aveva dato rilievo a presunti debiti preesistenti che sarebbero stati assunti dalla cessionaria, non tenendo, però, conto del fatto che, ai sensi dell’art. 2560 cod. civ., in assenza di consenso dei creditori ceduti, la cessione non aveva liberato la cedente. Il consulente, inoltre, aveva dato rilievo a presunti debiti che non risultavano dimostrati, come quello di euro 30.000 per la restituzione di una 6 presunta cauzione, che in realtà non risultava versata, e a un presunto pagamento di euro 17.362,73, che, in realtà, risultava effettivamente versato solo per il minore importo di euro 4.200 (cfr. pagine 14 e ss. della sentenza impugnata). Quanto alla prospettata necessità di procedere a una perizia, va ricordato che la perizia è un mezzo di prova "neutro", sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice (cfr. Sez. U, n. 39746 del 23/03/2017, A., Rv. 270936). Nel caso in esame, la Corte di appello ha fornito adeguata e coerente motivazione in ordine all’esercizio del suo potere discrezionale, evidenziando che l'espletamento di una perizia per stabilire il valore dell'azienda ceduta risultava del tutto inutile, atteso che l’incongruità del prezzo risultava già evidente e che il corrispettivo, in ogni caso, non risultava versato (cfr. pagina 16 della sentenza impugnata). Quanto al contratto di fitto di azienda, inoltre, va rilevato che i giudici di merito, sebbene abbiano posto in rilievo che si trattava di un contratto di possibile durata indefinita, hanno, poi, evidenziato soprattutto che si trattava di un contratto in corso, che l’affittuario stava effettivamente pagando il canone di fitto e che la riscossione del canone, successivamente alla cessione dell'azienda (sottratte le somme versate per la locazione dell'immobile), aveva concretamente portato all’incasso della somma di euro 45.000 (ben superiore al prezzo della cessione del ramo di azienda), sottratta alla garanzia dei creditori della fallita. Quanto, in particolare, alla circostanza relativa alla successiva chiusura dell'attività da parte dell'affittuario, va rilevato che si tratta di un’argomentazione non decisiva, atteso che comunque l’importo dei canoni concretamente versati successivamente alla cessione superava di gran lunga il prezzo di vendita (che non era stato neppure versato) e che si trattava di un evento successivo alla stipula del contratto di cessione e che i ricorrenti non hanno dimostrato che esso fosse concretamente prevedibile al momento della stipula del contratto. 1.2. Il terzo motivo è infondato. Va, invero, rilevato che, al fine del riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 219 legge fall., non è corretta la parametrazione tra l’entità del danno arrecato ai creditori e il passivo fallimentare. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, invero, l'entità del danno provocato dai fatti configuranti bancarotta patrimoniale va commisurata al valore complessivo dei beni che sono stati sottratti all'esecuzione concorsuale, piuttosto che al pregiudizio sofferto da ciascun partecipante al piano di riparto dell'attivo e indipendentemente dalla relazione con l'importo globale del passivo (cfr. Sez. 5, n. 49642 del 02/10/2009, Olivieri, Rv. 245822; Sez. 5, n. 8037 del 03/06/1998, UR, Rv. 211637; Sez. 5, n. 13285 del 18/01/2013, Pastorello, Rv. 255063). 7 Il riferimento all’art. 131-bis cod. pen. risulta del tutto generico, non avendo i ricorrenti spiegato perché una condotta che cagioni un danno di euro 8.737 dovrebbe integrare un fatto di particolare tenuità. Senza contare che la determinazione dell’entità del danno è stata effettuata dai ricorrenti sulla base di una ricostruzione esclusivamente di merito, relativa alle somme che la società cessionaria avrebbe corrisposto al proprietario dell’immobile ove veniva svolta l’attività di ristorazione. 1.3. Il quarto motivo è inammissibile. Il motivo risulta generico. Invero, a fronte della prognosi negativa formulata dalla Corte d’appello – sebbene fondata essenzialmente sull’unico precedente per un reato contravvenzionale – la parte non ha indicato in modo specifico gli elementi che avrebbero dovuto giustificare una valutazione favorevole circa il pericolo di recidiva. 2. Al rigetto dei ricorsi, consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 16 settembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente IE IR ZI RO NN IC