Sentenza 12 gennaio 1999
Massime • 1
Il legittimario pretermesso acquista la qualità di chiamato all'eredità solo dal momento della sentenza che accoglie la sua domanda di riduzione, rimuovendo l'efficacia preclusiva delle disposizioni testamentarie. Consegue che, anteriormente all'accoglimento della domanda di riduzione, l'erede pretermesso non è legittimato a succedere al defunto nel rapporto processuale da questi instaurato, poiché l'unico soggetto abilitato a proseguire il processo, ai sensi dell'art. 110 cod. proc. civ., è il successore a titolo universale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 12/01/1999, n. 251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 251 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Angelo GIULIANO - Presidente -
Dott. Roberto PREDEN - Rel. Consigliere -
Dott. Vincenzo SALLUZZO - Consigliere -
Dott. Bruno DURANTE - Consigliere -
Dott. Roberto TALEVI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR CE, domiciliato in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difeso dall'avvocato GIUSEPPE BERTONI con studio in 16100 GENOVA VIA IPPOLITO D'ASTE 3/2, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
RS AR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CARLO DOSSI 15, presso lo studio dell'avvocato ELIO CANZONA, difeso dall'avvocato PAOLO AIACHINI, giusta, ,delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
RS EM CI, AR NN MA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 795/96 della Corte d'Appello di GENOVA, emessa il 19/08/96 e depositata il 05/10/96 (R.G. 753/94);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/10/98 dal Consigliere Dott. Roberto PREDEN;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso p.q.r.. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato l'8.9.1989, TA PA MA conveniva davanti al Pretore di Genova RA GG ed IO MA, proponendo opposizione avverso il precetto di rilascio dell'appartamento sito in Nervi, Via Oberdan 109, notificatole dal predetti in virtù della conseguita assegnazione dell'immobile in sede di divisione ereditaria.
Deduceva l'opponente che l'assegnazione della quota non valeva a caducare il contratto di locazione in virtù del quale occupava l'immobile.
Replicavano i convenuti che con atto di transazione del 14.6.1958, intervenuto nel giudizio di divisione dell'eredità di G. IS MA, l'opponente aveva ottenuto il godimento dell'immobile per il canone mensile di L. 35.000 sino alla definitiva attribuzione dei lotti, impegnandosi a rilasciarlo entro tre mesi se non ne fosse risultata assegnataria.
A seguito di dichiarazione di incompetenza del pretore, la causa veniva riassunta davanti al Tribunale di Genova.
Il giudizio, interrotto per effetto della morte di RA GG, veniva riassunto dall'opponente nei confronti degli eredi IO ed AN MA.
Si costituiva quindi NA RI RD, che, quale figlia di TA PA MA, dichiarava l'avvenuto decesso della madre e chiedeva il rigetto dell'opposizione. Il procuratore della MA contestava la legittimazione della RD a costituirsi in luogo della madre.
Il tribunale, con sentenza del 16.7.1993, riteneva ammissibile la costituzione della RD e, accogliendone l'istanza, dichiarava cessata la materia del contendere;
compensava le spese. Proponeva appello AR RD, quale erede testamentario universale di TA PA MA, deducendo che la sorella NA RI RD, in quanto espressamente esclusa dall'eredità, non era legittimata a costituirsi in luogo della madre, il cui decesso non era stato dichiarato dal procuratore, ed a richiedere il rigetto del l'opposizione; di questa sollecitava quindi l'accoglimento. Resistevano NA RI RD ed IO MA.
La Corte d'appello di Genova, con sentenza del 5.10.1996, rigettava l'opposizione. Considerava la corte che NA RI RD, quale erede necessaria della madre TA PA MA, era legittimata a proseguire il giudizio di opposizione costituendosi in luogo della predetta, malgrado l'omessa dichiarazione di decesso da parte del procuratore;
che AR RD non poteva dolersi dell'omessa integrazione del contraddittorio nei suoi confronti nel giudizio di primo grado, poiché la sua mancata partecipazione al giudizio in luogo della madre defunta era dovuta alla libera scelta di far svolgere la sua difesa dal difensore della madre in forza dell'ultrattività del mandato dalla predetta conferito;
che l'opposizione era infondata, poiché il progetto divisionale costituiva idoneo titolo esecutivo contro la conduttrice al sensi degli artt. 789 c.p.c. e 195 delle relative disposizioni di attuazione, ed infondato era il preteso proseguimento della locazione in base alla legge n. 392 del 1978, trattandosi di rapporto sottoposto, in virtù della transazione del 14.6.1958, alla condizione risolutiva della mancata assegnazione del bene all'occupante, in effetti verificatasi.
Avverso tale sentenza ricorre per cassazione AR RD sulla base di tre motivi, al quali resiste, con controricorso, IO MA. Non hanno svolto difese in questa sede NA RI RD ed AN MA.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo, denunciando violazione di norme di legge (artt. 457, 554, 2697 c.c., 110, 11. 306 c.p.c.) e insufficiente motivazione, il ricorrente deduce che erroneamente la corte d'appello ha ritenuto che NA RI RD, erede necessaria pretermessa per espressa disposizione testamentaria della madre TA PA MA, fosse legittimata a costituirsi in luogo della madre, dichiarandone la morte, malgrado il silenzio serbato dal procuratore, e sollecitando il rigetto della domanda proposta dalla madre. Sostiene che il legittimario pretermesso non acquista ipso iure la qualità di erede, ma soltanto attraverso il vittorioso esercizio dell'azione di riduzione.
1. 1. Il motivo è fondato.
Per costante giurisprudenza di questa S.C. il legittimario pretermesso acquista la qualità di chiamato all'eredità solo dal momento della sentenza che accoglie la sua domanda di riduzione, rimuovendo l'efficacia preclusiva delle disposizioni testamentarie (sent. n. 10775/96, n. 12632/95, n. 4149/92). Ha quindi errato la corte d'appello nel ritenere che NA RI RD fosse legittimata a succedere alla madre nel rapporto processuale dalla predetta instaurato, in ragione della sua qualità di erede necessaria, in quanto figlia della MA, nonostante il testamento della predetta, depositato in sede di appello da AR RD, indicasse quest'ultimo quale erede universale ed escludesse NA RI RD dalla successione.
E conseguenzialmente erronea risulta la riconosciuta legittimazione della predetta a costituirsi volontariamente in luogo della madre, ed a dichiararne la morte. L'unico soggetto abilitato a proseguire il processo in luogo della parte defunta, ai sensi dell'art. 110 c.p.c., è infatti il successore a titolo universale. Non rivestendo tale qualifica la RD, la sua costituzione volontaria era inammissibile, e priva di ogni rilevanza, in quanto proveniente da soggetto non legittimato, era la sua dichiarazione di rinuncia alla domanda proposta dalla MA. Quest'ultima conservava quindi la sua qualità di parte e l'unico soggetto abilitato a dichiararne la morte, ai sensi dell'art. 300, comma 1, c.p.c., era il procuratore a mezzo del quale si era costituita.
1.2. L'impugnata sentenza va pertanto cassata senza rinvio nella parte concernente il rapporto processuale tra AR RD ed NA RI RD.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti suindicate le spese dell'intero giudizio.
2. Con il secondo motivo, denunciando violazione degli artt. 300 e 354 c.p.c., il ricorrente deduce che, avendo NA RI RD, in primo grado, dato notizia dell'esistenza di un coerede, nella persona del fratello AR RD, il Tribunale avrebbe dovuto integrare il contraddittorio, e la corte d'appello, alla quale l'omissione era stata denuncia, avrebbe dovuto rimettere la causa davanti ai primi giudici.
2.1. Il motivo non è fondato.
Come già osservato in sede di esame del primo motivo, NA RI RD non era legittimata a costituirsi nel giudizio di primo grado in luogo della madre, e quindi a dichiarare la morte dell'opponente ed a rinunciare alla domanda da quest'ultima proposta. Ne deriva che, non avendo il procuratore della MA dichiarato, per sua legittima scelta di strategia difensiva, ai sensi dell'art. 300 c.p.c., l'avvenuto decesso della mandataria, questa era l'unica parte legittima, sicché il processo doveva svolgersi esclusivamente nei suoi confronti, con la rappresentanza del suo procuratore, assicurata dall'ultrattività del mandato.
3. Con il terzo motivo viene denunciata la violazione degli artt. 474, 789 c.p.c., 195 disp. att. c.p.c.; degli artt. 1418, 1419, 1421, 1339 c.c.; degli artt 58, 1, 3, 79, 56, comma 1, della legge n.392 del 1978; dell'art. 3 della legge n.61 del 1989; viene altresì
denunciata omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia. Sostiene il ricorrente:
a) che il verbale dell'udienza del 2.2.1989, nella quale sono stati estratti a sorte i lotti, non costituiva valido titolo esecutivo per il rilascio dell'immobile, mancando il decreto previsto dall'art. 195 delle disposizioni di attuazione del c.p.c.;
b) che l'appartamento era occupato dalla madre TA PA MA in virtù di contratto di locazione;
che il contratto è stato assoggettato alla disciplina della legge n.392 del 1978, in virtù della quale era destinato a scadere solo il 31.12.1990;
c) che, azionando il suindicato verbale, senza procedere nelle forme ordinarie della finita locazione, le controparti avevano privato la conduttrice della fissazione del termine di cui all'art.56 della legge n.392 del 1978.
3. 1. Il motivo è infondato sotto ogni profilo di censura. a) Correttamente la corte d'appello ha ritenuto che sussisteva valido titolo esecutivo, per effetto del combinato disposto degli artt. 789 c.p.c. e 195 delle disposizioni di attuazione del c.p.c. Ed infatti, ai sensi di quest'ultima disposizione, il processo verbale dal quale risulta l'attribuzione delle quote nelle operazioni di divisione è approvato, se non sorgono contestazioni, con decreto del giudice istruttore, che costituisce titolo esecutivo. Ora, non essendo contestato che il processo verbale dell'udienza del giudizio di divisione in cui si era proceduto all'estrazione a sorte dei lotti, in virtù del quale l'esecuzione per rilascio è stata iniziata, fosse munito della formula esecutiva, l'incontestata sussistenza della formula consente di ritenere che le relative operazioni si sono compiute senza contestazioni (e del resto il ricorrente non ne prospetta la sussistenza) e che il giudice istruttore abbia quindi adottato il decreto di cui all'art. 195 c.p.c., in quanto, diversamente, il cancelliere non avrebbe apposto la formula esecutiva.
b) Del pari esattamente la corte d'appello ha escluso l'opponibilità agli esecutanti dell'ulteriore durata della locazione, sul rilievo che il rapporto trovava origine nella transazione conclusa tra i condividenti il 14.6.1958, che ne prevedeva l'automatica cessazione nel caso in cui l'appartamento non fose stato attribuito alla MA.
Ad integrazione di quanto osservato dalla corte d'appello giova notare che la ricordata peculiare origine del rapporto ne escludeva in radice la sottoposizione alla disciplina della legge n.392 del 1978, quanto alla durata ed alle modalità di esecuzione ex art. 56.
Questa S.C. ha invero avuto modo di statuire che, qualora le parti, nell'ambito di una lite giudiziaria tra loro pendente, costituiscano in via transattiva un rapporto di locazione, questo trova la sua inderogabile regolamentazione nei patti del negozio transattivo, ma si sottrae - data la sua genesi e l'unicità della causa che avvince il complesso rapporto - alla speciale disciplina giuridica che regola la materia delle locazioni, ivi compresa la legge dell'equo canone n. 392 del 1978, alla quale è assolutamente insensibile (sent. n. 3270/91).
4. In conclusione, il ricorso, nella parte in cui si rivolge
contro
IO MA e gli eredi di RA GG, va rigettato. Susistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di cassazione tra il ricorrente ed il resistente MA.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo e rigetta gli altri;
cassa senza rinvio l'impugnata sentenza, in relazione alla censura accolta, nella parte relativa al rapporto processuale tra AR RD ed NA RI RD, tra i quali compensa le spese dell'intero giudizio;
compensa altresì le spese del giudizio di cassazione tra AR RD ed IO MA.
Così deciso in Roma, il 30.10.1998
Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 1999