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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 25/06/2025, n. 3351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3351 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai magistrati: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott. Antonio Mungo Consigliere dott.ssa Federica Salvatore Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento contrassegnato con il n. 4595/2023 R.G. del ruolo Procedimenti semplificati di cognizione, avente ad oggetto “Espropriazione”, trattenuto in decisione all'udienza del
25.6.2025 e vertente
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura alle liti rilasciata su foglio separato da ritenersi apposta in calce al ricorso, dall'avv.
RAFFAELE DE VITO (c.f. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo C.F._2
studio, sito in Napoli alla via Manzoni n. 153/i;
RICORRENTE
E
(c.f. ), in persona della Vice Sindaco Controparte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., avv. Anna Iorio (c.f. ), rappresentato e difeso, giusta procura alle C.F._3
liti rilasciata in calce alla comparsa di costituzione e risposta, nonché giusto decreto sindacale di conferimento dell'incarico al “Settore Avvocatura”, dall'avv. DOMENICO AMORUSO (c.f.
) ed elettivamente domiciliato, unitamente al predetto difensore, presso C.F._4
la Casa Comunale, sita in alla Piazza Municipio n. 1; Controparte_1
RESISTENTE
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. la sig.ra conveniva in giudizio dinanzi a Parte_1 questa Corte d'appello il affinché, previa determinazione Controparte_1 dell'indennità di esproprio ad essa dovuta per l'espropriazione della porzione del suo suolo
(sub p.lla 1423) di “definitivi” mq. 217 (così identificati a seguito del decreto di esproprio emesso il 10.4.2003), nonché previa determinazione della perdita di valore della porzione di fondo residua, lo condannasse a pagare le somme di cui sopra, oltre interessi come per legge a far data dalla originaria occupazione d'urgenza (30.1.1998).
Costituendosi in giudizio il eccepiva il ne bis in idem rispetto Controparte_1 alle domande risarcitorie proposte, la decadenza dall'azione, la prescrizione del diritto e, comunque, l'errata determinazione del valore del fondo indicata in ricorso (pari ad €
206,00/mq.), trattandosi di terreno agricolo, valutabile circa € 15,00/mq.
Alla prima udienza del 12.6.2024, fissata per la trattazione davanti all'istruttore, il giudice, letti gli atti, proponeva alle parti di conciliare la lite e rinviava a tal fine la causa all'udienza del
18.9.2024.
A tale udienza, sentite le parti, il giudice formulava alle parti un'espressa proposta conciliativa, indicando alle stesse le condizioni dell'eventuale accordo, rinviando la causa all'udienza del
22.1.2025.
All'udienza fissata le parti dichiaravano entrambe di aderire alla proposta transattiva formulata dal giudice e chiedevano un breve rinvio per la formalizzazione dell'accordo e l'acquisizione presso la parte pubblica delle autorizzazioni necessarie.
All'odierna udienza le parti, rappresentate in giudizio dai propri procuratori, presenti anche in sostituzione delle parti personalmente, avendo ricevuto rispettivamente mandato alla sottoscrizione dell'accordo (come da procure depositate), hanno dichiarato di voler conciliare la lite alle condizioni specificamente riportate nel verbale di udienza e autorizzate dal CP_1
resistente con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 29.5.2025 (depositata telematicamente dalla resistente), chiedendo, altresì, alla Corte di dichiarare la cessazione della materia del contendere, con compensazione integrale delle spese di lite.
Udita, quindi, la relazione del giudice istruttore il collegio ha pronunciato la presente sentenza.
Preliminarmente, va dato atto che le parti con le dichiarazioni rese dinanzi all'istruttore, riportate nel verbale di udienza del 25.6.2025 (supportate anche dalla documentazione depositata dal e dalla ricorrente personalmente prima dell'udienza) hanno dichiarato di CP_1
transigere la lite pendente alle condizioni specificamente ivi indicate ed hanno concordemente chiesto di dichiarare l'estinzione del giudizio per cessata la materia del contendere, con
2 compensazione integrale delle spese di lite.
Detta richiesta va, quindi, accolta e va dichiarata cessata la materia del contendere, essendo venuto meno l'interesse delle parti alla decisione della controversia.
Visto l'esito della lite e la concorde richiesta delle parti, vanno anche dichiarate integralmente compensate tra le stesse le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti del così provvede:
[...] Controparte_1
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 25.6.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Fulvio Dacomo
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai magistrati: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott. Antonio Mungo Consigliere dott.ssa Federica Salvatore Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento contrassegnato con il n. 4595/2023 R.G. del ruolo Procedimenti semplificati di cognizione, avente ad oggetto “Espropriazione”, trattenuto in decisione all'udienza del
25.6.2025 e vertente
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura alle liti rilasciata su foglio separato da ritenersi apposta in calce al ricorso, dall'avv.
RAFFAELE DE VITO (c.f. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo C.F._2
studio, sito in Napoli alla via Manzoni n. 153/i;
RICORRENTE
E
(c.f. ), in persona della Vice Sindaco Controparte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., avv. Anna Iorio (c.f. ), rappresentato e difeso, giusta procura alle C.F._3
liti rilasciata in calce alla comparsa di costituzione e risposta, nonché giusto decreto sindacale di conferimento dell'incarico al “Settore Avvocatura”, dall'avv. DOMENICO AMORUSO (c.f.
) ed elettivamente domiciliato, unitamente al predetto difensore, presso C.F._4
la Casa Comunale, sita in alla Piazza Municipio n. 1; Controparte_1
RESISTENTE
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. la sig.ra conveniva in giudizio dinanzi a Parte_1 questa Corte d'appello il affinché, previa determinazione Controparte_1 dell'indennità di esproprio ad essa dovuta per l'espropriazione della porzione del suo suolo
(sub p.lla 1423) di “definitivi” mq. 217 (così identificati a seguito del decreto di esproprio emesso il 10.4.2003), nonché previa determinazione della perdita di valore della porzione di fondo residua, lo condannasse a pagare le somme di cui sopra, oltre interessi come per legge a far data dalla originaria occupazione d'urgenza (30.1.1998).
Costituendosi in giudizio il eccepiva il ne bis in idem rispetto Controparte_1 alle domande risarcitorie proposte, la decadenza dall'azione, la prescrizione del diritto e, comunque, l'errata determinazione del valore del fondo indicata in ricorso (pari ad €
206,00/mq.), trattandosi di terreno agricolo, valutabile circa € 15,00/mq.
Alla prima udienza del 12.6.2024, fissata per la trattazione davanti all'istruttore, il giudice, letti gli atti, proponeva alle parti di conciliare la lite e rinviava a tal fine la causa all'udienza del
18.9.2024.
A tale udienza, sentite le parti, il giudice formulava alle parti un'espressa proposta conciliativa, indicando alle stesse le condizioni dell'eventuale accordo, rinviando la causa all'udienza del
22.1.2025.
All'udienza fissata le parti dichiaravano entrambe di aderire alla proposta transattiva formulata dal giudice e chiedevano un breve rinvio per la formalizzazione dell'accordo e l'acquisizione presso la parte pubblica delle autorizzazioni necessarie.
All'odierna udienza le parti, rappresentate in giudizio dai propri procuratori, presenti anche in sostituzione delle parti personalmente, avendo ricevuto rispettivamente mandato alla sottoscrizione dell'accordo (come da procure depositate), hanno dichiarato di voler conciliare la lite alle condizioni specificamente riportate nel verbale di udienza e autorizzate dal CP_1
resistente con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 29.5.2025 (depositata telematicamente dalla resistente), chiedendo, altresì, alla Corte di dichiarare la cessazione della materia del contendere, con compensazione integrale delle spese di lite.
Udita, quindi, la relazione del giudice istruttore il collegio ha pronunciato la presente sentenza.
Preliminarmente, va dato atto che le parti con le dichiarazioni rese dinanzi all'istruttore, riportate nel verbale di udienza del 25.6.2025 (supportate anche dalla documentazione depositata dal e dalla ricorrente personalmente prima dell'udienza) hanno dichiarato di CP_1
transigere la lite pendente alle condizioni specificamente ivi indicate ed hanno concordemente chiesto di dichiarare l'estinzione del giudizio per cessata la materia del contendere, con
2 compensazione integrale delle spese di lite.
Detta richiesta va, quindi, accolta e va dichiarata cessata la materia del contendere, essendo venuto meno l'interesse delle parti alla decisione della controversia.
Visto l'esito della lite e la concorde richiesta delle parti, vanno anche dichiarate integralmente compensate tra le stesse le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti del così provvede:
[...] Controparte_1
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 25.6.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Fulvio Dacomo
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