Art. 4.
La lettera c) del primo comma dell'articolo 20 della legge 27 novembre 1960, n. 1397 , e' sostituita dalla seguente:
"c) proporre le misure dei contributi per l'erogazione delle prestazioni relative all'assistenza".
La lettera c) del primo comma dell'articolo 20 della legge 27 novembre 1960, n. 1397 , e' sostituita dalla seguente:
"c) proporre le misure dei contributi per l'erogazione delle prestazioni relative all'assistenza".