Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 21/05/2025, n. 3179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3179 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA Terza Sezione Civile
composta dai magistrati
Antonella Miryam STERLICCHIO Presidente rel.
Biagio Roberto CIMINI Consigliere
Pierluigi DE NARDIS Consigliere riunita in camera di consiglio, pronuncia la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5643 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente tra
Parte_1
Avv. BIANCHI LORENZO e
Controparte_1
Avv. MELI VINCENZO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'appellante in epigrafe impugna la sentenza n.14745 del 2022 con cui il Tribunale di Roma ha accolto l'opposizione di Controparte_1
(d'ora innanzi per brevità) relativa al D.I. n. 19853/2017 ottenuto da CP_1
(d'ora innanzi , per brevità) a titolo di provvigione per Parte_1 Pt_1
l'ammontare di € 87.363,44, sulla base del con contratto del 3.11.2016 con cui aveva conferito alla l'incarico di promuovere la CP_1 Pt_1 conclusione di contratti di fornitura di energia elettrica e gas naturale nel territorio del Veneto, Toscana, Lazio ed Emilia Romagna. In quella sede l'odierna appellante aveva dedotto che:
“- l'agenzia svolgeva con diligenza l'incarico;
- tuttavia la mandante non liquidava le provvigioni maturate relativamente al mese di marzo 2017;
- solo dopo numerosi solleciti (doc. 2), inviava a CP_1 Pt_1
l'estratto conto retributivo, invitando l'agenzia ad emettere fattura (doc. 3);
- l'agenzia emetteva dunque la fattura n. 4 del 25.5.2017 per € 87.363,44 (doc. 4);
Giudiziaria. Come risulta dagli estratti conto allegati e relativa fattura provvigionale n. 4/2017, la ricorrente ha diritto alle provvigioni per € 87.363,44 (ossia € 74.415,20 imponibili, oltre oneri di legge). Il diritto retributivo della ricorrente è certificato:
Dagli estratti conto ex art. 1749 c.c. redatti ed inviati dalla mandante (cfr. doc. 3; al secondo comma l'art. 1749 c.c. recita: Il preponente consegna all'agente un estratto conto delle provvigioni dovute al più tardi l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre nel corso del quale esse sono maturate. L'estratto conto indica gli elementi essenziali in base ai quali è stato effettuato il calcolo delle provvigioni. Entro il medesimo termine le provvigioni liquidate devono essere effettivamente pagate all'agente);
Dalla relativa fattura provvigionale, già registrata nelle rispettive contabilità (cfr. doc. 4), anche come da schermata del software della preponente di seguito riprodotto (ed ex art. 13.9 del contratto)”. Con la stessa sentenza il Tribunale ha dichiarato la legittimità della risoluzione del contratto e, in accoglimento della domanda riconvenzionale dell'opponente, previa compensazione tra quanto dovuto dall'opponente pari ad euro 36.031,48 (IVA inclusa) e quanto dovuto dall'opposta a titolo di penale pari ad euro 123.464,00 (IVA compresa), ha condannato CP_2
[... al pagamento di euro 87.432,52 (IVA compresa). Parte appellata ha chiesto il rigetto dell'appello. La causa, previa precisazione delle conclusioni, è stata trattenuta in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello non merita d'essere accolto se non con riguardo alla pronuncia extra petita con cui il Tribunale ha dichiarato la legittimità della risoluzione di diritto del contratto di agenzia da parte di CP_1
Ed invero, come si evince dalle conclusioni riportate dalla stessa sentenza gravata, non vi è una domanda di accertamento della risoluzione del contratto proposta da Sicchè sul punto la sentenza va riformata. CP_1
Quanto al resto la decisione oggetto di gravame ha stabilito quanto segue:
“Deve inoltre rilevarsi che le condotte e i comportamenti contestati da EE al proprio Agente non hanno formato oggetto di specifica contestazione e che gli stessi trovano conferma dalla documentazione acquisita agli atti” (pag. 5 della sentenza).
pag. 2/6 Dopodichè il Tribunale, dopo avere descritto le condotte della Pt_1 contrarie agli obblighi assunti con il contratto di agenzia, distinte sub a e b, stabilisce che “A fronte di quanto sopra è venuta meno all'onere di Pt_1 contestazione sia rispetto alla ricostruzione sia al materiale probatorio versati in atti da EE, sia con riferimento alla condotta sub a), che sub b)” e conclude “Sul punto, rileva richiamare l'art. 115 c.p.c. secondo il quale, "salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione (...) i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita". È, altresì, noto che laddove è posto a carico di una delle parti un onere di allegazione (e prova), l'altra parte ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio. Il che vuol dire che l'opposta avrebbe dovuto, con la comparsa di costituzione contestare in modo puntuale le deduzioni dell'opponente, mentre, in realtà, ha genericamente e fugacemente negato solo alcuni fatti senza allegare alcunché. Inoltre, la stessa non ha preso posizione neppure mediante la memoria ex artt. 183, n. 1 c.p.c. e le restanti generiche contestazioni successivamente effettuate sono da ritenersi tardive, oltre che non determinanti ai fini della decisione”. L'appellante non ha impugnato tale autonoma ratio decidendi relativa all'applicazione del principio di non contestazione e, pertanto, l'appello deve dichiararsi inammissibile quanto all'accertamento della responsabilità della con riferimento a due tipi di condotta: a) l'avere caricato sul Pt_1 portale informatico dei contratti con soggetti che non avevano prestato il loro consenso e, in altri casi, con soggetti il cui consenso era stato carpito con l'inganno o, in altri casi ancora, con soggetti incapaci;
b) l'aver alterato il contenuto (il nominativo dell'agente, il codice canale ed il codice cliente) di 497 contratti: il “Codice Canale” ed il “Codice Incaricato” risultano sovrapposti, previo “sbianchettamento”, su moduli che non erano assegnati a bensì ad altre agenzie, alle quali erano stati inviati (si Pt_1 tratta, in particolare, delle agenzie Muppet, Twin s.r.l. e E.R. Group di
, ed i cui incaricati avevano fatto sottoscrivere i contratti. I Persona_1 contratti sottoscritti, invece di tornare alle agenzie, che li avrebbero scansionati a caricati nel CRM, sono venuti in possesso di Questa ha Pt_1
“sbianchettato” il “Codice Canale” ed il “Codice Incaricato” già presenti, e ha apposto i propri, caricando poi nel CRM le scansioni in PDF, al fine di richiedere il pagamento di provvigioni in realtà spettanti alle agenzie che quei contratti avevano fatto sottoscrivere.
pag. 3/6 Conseguentemente, poiché nessuna censura risulta articolata con riferimento alla non contestazione, l'appello è inammissibile anche per ciò che concerne l'esclusione del diritto alla provvigione e la condanna alla penale. Per quanto attiene poi alla tesi sostenuta dall'appellante per cui l'inserimento delle provvigioni nel conteggio redatto dal preponente ex art. 1749 c.c. costituirebbe una ricognizione di debito, va osservato che la predisposizione del rendiconto non impedisce al preponente di contestare la debenza delle provvigioni. Tanto più nel caso di specie in cui risulta incontestato, per le ragioni suesposte, che l'agente si sia reso responsabile di un illecito. Va esaminata, quindi, la censura che riguarda la penale. Sul punto l'appellante assume che la clausola penale sarebbe nulla ex art. 1746 c.c., che nullo sarebbe l'art. 17 del contratto di agenzia che la prevede ed invoca l'applicazione della norma che regolamenta l'abuso di posizione dominante. Rileva la Corte che l'art. 1746 c.c. vieta il patto che ponga a carico dell'agente una responsabilità, anche solo parziale, per l'inadempimento del terzo. Sicchè non è pertinente alla fattispecie in esame in cui la responsabilità è stata accertata a carico dell'agente. L'art. 17 del contratto di agenzia, che prevede la penale, non viene neppure riportato e, comunque, nulla deduce l'appellante per sostenere la ragione per cui dovrebbe essere ritenuto nullo. Sicchè la censura è inammissibile per genericità, stante il disposto dell'art. 342 c.p.c. Del pari inammissibile, sempre per genericità, è la critica fondata sul presunto abuso di posizione dominante, dovendosi, piuttosto condividere quanto dedotto dall'appellata secondo cui “L'abuso di dipendenza economica, di cui all'art. 9 della l. n. 192 del 1998, è nozione indeterminata il cui accertamento postula l'enucleazione della causa concreta della singola operazione che il complessivo regolamento negoziale realizza, secondo un criterio teleologico di valutazione, in via di fatto, della liceità dell'interesse in vista del quale il comportamento è stato tenuto;
nell'applicazione della norma è pertanto necessario: 1) quanto alla sussistenza della situazione di "dipendenza economica", indagare se lo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti sia "eccessivo", essendo il contraente che lo subisce privo di reali alternative economiche sul mercato (p. es., perché impossibilitato a differenziare agevolmente la propria attività o per avere adeguato l'organizzazione e gli investimenti in vista di
pag. 4/6 quel rapporto); 2) quanto all'"abuso", indagare la condotta arbitraria contraria a buona fede, ovvero l'intenzionalità di una vessazione perpetrata sull'altra impresa, in vista di fini esulanti dalla lecita iniziativa commerciale retta da un apprezzabile interesse dell'impresa dominante (quale, p. es., modificare le proprie strategie di espansione, adattare il tipo
o la quantità di prodotto, o anche spuntare migliori condizioni), mirando la condotta soltanto ad appropriarsi del margine di profitto altrui”)”. (cfr. Cass., sez. I, n. 1184 del 21.01.2020).”. E l'appellante sul punto nulla ha dedotto di specifico, limitandosi a sostenere che “ non ha diritto ad CP_1 alcuna penale, la quale comunque – per sola ragionevolezza – risulterebbe evidentemente eccessiva e/o iniqua. Ed in ogni caso violativa del principio di parità tra le parti negli obblighi contrattuali. Infatti l'agenzia, già gravemente sanzionata dallo storno della retribuzione, risulterebbe sensibilmente punita dall'ulteriore eccesiva e sproporzionata penale, senza bilanciamento provvigionale e/o controprestazione alcuna da parte della preponente.”. L'appellante aggiunge anche che “Del resto è evidente che, attesa la durata complessiva del rapporto (neppure n. 6 mesi, e cioè dal 3.11.2016 al 20.4.2017), tramite gli storni retributivi e le penali l'agenzia avrebbe lavorato senza guadagnare neppure un euro ed anzi dovendo pagare ad somme considerevoli (e di cui alla sentenza). CP_1
Insomma è palese lo squilibrio che deve determinare la nullità parziale del contratto di agenzia anche ex art. 9 della Legge n. 192/98 (applicabile a tutti i contratti commerciali, qual è l'agenzia).” Appare evidente che, a fronte di contratti che non è stata la a Pt_1 procurare e che, per di più, questa ha voluto far credere al preponente che fossero suoi, nessuna provvigione le spetti né controprestazioni di sorta. Conseguentemente la eccessività della penale non risulta sostenuta da argomenti idonei a criticare fondatamente la decisione del Tribunale di non ridurne l'importo, motivata dalla gravità delle condotte poste in essere. Motivazione non fatta oggetto di censura. Anzi, gli argomenti di censura presuppongono addirittura che i contratti de quibus li abbia procurati la , ipotesi esclusa anche dalla presente Pt_1 pronuncia, come sopra accertato. Va, pertanto, rigettato l'appello anche in punto di entità della penale.
Le spese di lite, tenuto conto della resistenza dell'appellata all'accoglimento del motivo - accolto nel presente grado - e della commisurazione di esse da parte del Tribunale in ragione anche del valore pag. 5/6 della pronuncia sull'extra petita, seguono la soccombenza reciproca e vanno compensate quanto ad un terzo, con condanna dell'appellante alla rifusione per i restanti due terzi.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede: in parziale accoglimento dell'appello; dichiara nulla la sentenza gravata nella parte in cui si è pronunciata sulla domanda di risoluzione;
condanna alla rifusione di due terzi delle spese di lite in Parte_1 favore di nella misura che liquida, per la quota, in CP_1 CP_1 euro 7.000,00 quanto al primo grado ed euro 6.000,00 quanto al secondo grado, oltre spese generali ed accessori di legge. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 13 maggio 2025.
Il Presidente est.
pag. 6/6