CASS
Sentenza 11 giugno 2024
Sentenza 11 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 11/06/2024, n. 16270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16270 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 11669‒2019 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 063633911001, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente – contro MAIN s.r.l. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura speciale in calce Oggetto: Tributi - sentenza d’appello – nullità - ultrapetizione Civile Sent. Sez. 5 Num. 16270 Anno 2024 Presidente: MANZON ENRICO Relatore: LUCIOTTI LUCIO Data pubblicazione: 11/06/2024 2 al ricorso, dall’avv. Gaetano Michele Maria de BONIS (pec: gaetanodebonis@pec.studiolegaledebonis.com), ed elettivamente domiciliata in Roma, alla piazza della Libertà, n. 10, presso lo studio legale dell’avv. Giampaolo BALAS;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 38/02/2019 della Commissione tributaria regionale della BASILICATA, depositata in data 06/02/2019; udita la relazione svolta alla pubblica udienza del 16/05/2024 dal Cons. IO IOtti;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Mauro VITIELLO, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso. Rilevato che: 1. L’Agenzia delle entrate, sulla scorta delle risultanze di un processo verbale di constatazione notificato alla Main s.r.l. il 31 marzo 2016, da cui emergeva che la società contribuente aveva usufruito, portandolo in compensazione, di un credito d’imposta per investimenti in aree svantaggiate, di cui alla legge n. 296 del 2006, maggiore di quello effettivamente spettantele, emetteva nei confronti della Main s.r.l due avvisi di accertamento per gli anni d’imposta 2012 e 2013. Quindi, iscriveva a ruolo gli importi risultanti da tali atti impositivi e conseguentemente l’agente della riscossione emetteva e notificava alla Main s.r.l., in data 3 aprile 2017, la cartella di pagamento n. 92 2017 00017375 08, che la società contribuente impugnava dinanzi alla CTP di Potenza che accoglieva il ricorso e l’annullava. L’appello proposto dall’Agenzia delle entrate veniva rigettato dalla CTR della Basilicata con la sentenza in epigrafe indicata. I giudici di appello esaminavano la questione, che ritenevano preliminare ed assorbente, della «validità dell’atto di recupero d’imposta» e pervenivano alla conclusione della nullità dello stesso per difetto di sottoscrizione in quanto 3 apposta in forma digitale sull’atto impositivo, mediante l’indicazione a stampa del nominativo del funzionario delegato, in violazione dell’art. 2, comma 6, del Codice dell’amministrazione digitale (cd. CAD), che prevede l’inapplicabilità delle disposizioni del Codice all'esercizio delle attività e funzioni ispettive e di controllo fiscale, ed anche per essere stato notificato, con tale firma digitale, a mezzo del servizio postale anziché tramite posta elettronica certificata. 2. Avverso la sentenza d’appello l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, cui replica l’intimata con controricorso. Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso viene dedotta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 112 cod. proc. civ., 18, 21, 24 e 57 del d.lgs. n. 546 del 1992, per avere la CTR pronunciato ultrapetita, su questione, quella della validità della sottoscrizione dell’atto impositivo, che la società contribuente non aveva proposto in sede di impugnazione della cartella di pagamento. 2. Con il secondo motivo viene dedotta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza d’appello per difetto assoluto di motivazione, in quanto «del tutto priva di accenni specifici a tutti gli argomenti prospettati dalle parti in lite e riguardanti, sostanzialmente, paventati vizi propri della cartella e non le modalità di sottoscrizione dei prodromici avvisi di accertamento», che costituisce invece la motivazione esclusiva della sentenza impugnata. 3. Con il terzo motivo viene dedotta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 20 della legge n. 44 del 1999 in materia di sospensione dei provvedimenti aventi efficacia esecutiva in favore delle vittime dell’usura, per non avere la sentenza di primo grado 4 considerato che la società contribuente non poteva beneficiare di detta sospensione non ricorrendo i presupposti previsti dalla legge anche con riferimento alla data dell’evento lesivo denunciato. 4. Con il quarto motivo viene dedotta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame di fatti decisi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in particolare della documentazione prodotta in giudizio che attestava la «radicale estraneità della cartella di pagamento in controversia alle procedure di cui la società ha richiesto ed ottenuto dalla Procura di Trani la provvisoria sospensione». 5. Con il quinto motivo viene dedotta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 20 della legge n. 44 del 1999 in materia di sospensione dei provvedimenti aventi efficacia esecutiva in favore delle vittime dell’usura, per non avere la sentenza di primo grado considerato che la cartella di pagamento non costituisce atto della procedura esecutiva che ha inizio solo con il pignoramento dei beni del debitore, sicché anche per tale ragione la disposizione censurata non trovava applicazione nel caso di specie. 6. Il primo motivo è fondato e va accolto. 7. E’ fermo principio giurisprudenziale quello secondo cui «il vizio di ultrapetizione o extrapetizione ricorre quando il giudice del merito, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri gli elementi obiettivi dell'azione ("petitum" e "causa petendi") e, sostituendo i fatti costitutivi della pretesa, emetta un provvedimento diverso da quello richiesto ("petitum" immediato), ovvero attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso ("petitum" mediato). Ne consegue che il vizio in questione si verifica quando il giudice pronuncia oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori, attribuendo alla parte un bene della vita non richiesto o diverso da quello domandato» (Cass. n. 455 del 2011); con specifico riferimento 5 al giudizio di appello si è affermato che l'ambito di tale giudizio, data la sua natura di "revisio prioris instantiae", è rigorosamente circoscritto alle questioni specificamente dedotte con i motivi di impugnazione, principale o incidentale, ovvero con la riproposizione delle domande o eccezioni non accolte o rimaste assorbite (Cass. n. 18542 del 2015) sicché incorre nel vizio di ultrapetizione la sentenza d'appello che pronunci su una domanda mai avanzata dalla parte appellata, neanche implicitamente, né dedotta nel giudizio di secondo grado, per come si desume dalla stessa sentenza impugnata che nella parte relativa allo svolgimento del processo riporta le domande avanzate dalle parti, nonché dalla sentenza di primo grado la cui motivazione è riprodotta nel controricorso. 8. Questa Corte, inoltre, (cfr. Cass., sez. 5, ord. 11 maggio 2017, n. 11629) al riguardo ha precisato che «in tema di procedimento tributario, come in quello civile, non sussistendo sul punto preclusione di compatibilità, l’applicazione del principio iura novit curia fa salva la possibilità–doverosità per il giudice di dare una diversa qualificazione giuridica ai fatti ed ai rapporti dedotti in lite nonché all’azione esercitata in causa, ricercando, a tal fine, le norme giuridiche applicabili alla vicenda descritta in giudizio e ponendo a fondamento della sua decisione disposizioni e principi di diritto eventualmente anche diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti, con il solo limite dell’immutazione della fattispecie da cui conseguirebbe la violazione del principio di correlazione tra il chiesto ed il pronunciato»; limite, dunque, che nel caso in esame, in relazione all’impugnazione proposta dall’Agenzia delle entrate in grado di appello, risulta indiscutibilmente violato, donde l’erroneità della pronuncia della CTR che ha rigettato l’appello dell’Amministrazione finanziaria avverso la decisione di primo grado esaminando una questione che non era stata dedotta in giudizio. 9. Tale circostanza è di piana evidenza tant’è che la stessa controricorrente ha dichiarato di aderire «alle doglianze di cui al primo 6 motivo di ricorso per cassazione» proposto dalla difesa erariale (controricorso, pag. 9). 10. L’accoglimento del primo motivo di ricorso comporta l’assorbimento degli altri. La sentenza impugnata va, quindi, cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata, in diversa composizione, che dovrà pronunciarsi sui motivi proposti dalle parti e provvedere, altresì, alla regolamentazione delle spese processuali del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. SA la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma in data 16 maggio 2024
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 38/02/2019 della Commissione tributaria regionale della BASILICATA, depositata in data 06/02/2019; udita la relazione svolta alla pubblica udienza del 16/05/2024 dal Cons. IO IOtti;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Mauro VITIELLO, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso. Rilevato che: 1. L’Agenzia delle entrate, sulla scorta delle risultanze di un processo verbale di constatazione notificato alla Main s.r.l. il 31 marzo 2016, da cui emergeva che la società contribuente aveva usufruito, portandolo in compensazione, di un credito d’imposta per investimenti in aree svantaggiate, di cui alla legge n. 296 del 2006, maggiore di quello effettivamente spettantele, emetteva nei confronti della Main s.r.l due avvisi di accertamento per gli anni d’imposta 2012 e 2013. Quindi, iscriveva a ruolo gli importi risultanti da tali atti impositivi e conseguentemente l’agente della riscossione emetteva e notificava alla Main s.r.l., in data 3 aprile 2017, la cartella di pagamento n. 92 2017 00017375 08, che la società contribuente impugnava dinanzi alla CTP di Potenza che accoglieva il ricorso e l’annullava. L’appello proposto dall’Agenzia delle entrate veniva rigettato dalla CTR della Basilicata con la sentenza in epigrafe indicata. I giudici di appello esaminavano la questione, che ritenevano preliminare ed assorbente, della «validità dell’atto di recupero d’imposta» e pervenivano alla conclusione della nullità dello stesso per difetto di sottoscrizione in quanto 3 apposta in forma digitale sull’atto impositivo, mediante l’indicazione a stampa del nominativo del funzionario delegato, in violazione dell’art. 2, comma 6, del Codice dell’amministrazione digitale (cd. CAD), che prevede l’inapplicabilità delle disposizioni del Codice all'esercizio delle attività e funzioni ispettive e di controllo fiscale, ed anche per essere stato notificato, con tale firma digitale, a mezzo del servizio postale anziché tramite posta elettronica certificata. 2. Avverso la sentenza d’appello l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, cui replica l’intimata con controricorso. Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso viene dedotta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 112 cod. proc. civ., 18, 21, 24 e 57 del d.lgs. n. 546 del 1992, per avere la CTR pronunciato ultrapetita, su questione, quella della validità della sottoscrizione dell’atto impositivo, che la società contribuente non aveva proposto in sede di impugnazione della cartella di pagamento. 2. Con il secondo motivo viene dedotta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza d’appello per difetto assoluto di motivazione, in quanto «del tutto priva di accenni specifici a tutti gli argomenti prospettati dalle parti in lite e riguardanti, sostanzialmente, paventati vizi propri della cartella e non le modalità di sottoscrizione dei prodromici avvisi di accertamento», che costituisce invece la motivazione esclusiva della sentenza impugnata. 3. Con il terzo motivo viene dedotta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 20 della legge n. 44 del 1999 in materia di sospensione dei provvedimenti aventi efficacia esecutiva in favore delle vittime dell’usura, per non avere la sentenza di primo grado 4 considerato che la società contribuente non poteva beneficiare di detta sospensione non ricorrendo i presupposti previsti dalla legge anche con riferimento alla data dell’evento lesivo denunciato. 4. Con il quarto motivo viene dedotta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame di fatti decisi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in particolare della documentazione prodotta in giudizio che attestava la «radicale estraneità della cartella di pagamento in controversia alle procedure di cui la società ha richiesto ed ottenuto dalla Procura di Trani la provvisoria sospensione». 5. Con il quinto motivo viene dedotta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 20 della legge n. 44 del 1999 in materia di sospensione dei provvedimenti aventi efficacia esecutiva in favore delle vittime dell’usura, per non avere la sentenza di primo grado considerato che la cartella di pagamento non costituisce atto della procedura esecutiva che ha inizio solo con il pignoramento dei beni del debitore, sicché anche per tale ragione la disposizione censurata non trovava applicazione nel caso di specie. 6. Il primo motivo è fondato e va accolto. 7. E’ fermo principio giurisprudenziale quello secondo cui «il vizio di ultrapetizione o extrapetizione ricorre quando il giudice del merito, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri gli elementi obiettivi dell'azione ("petitum" e "causa petendi") e, sostituendo i fatti costitutivi della pretesa, emetta un provvedimento diverso da quello richiesto ("petitum" immediato), ovvero attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso ("petitum" mediato). Ne consegue che il vizio in questione si verifica quando il giudice pronuncia oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori, attribuendo alla parte un bene della vita non richiesto o diverso da quello domandato» (Cass. n. 455 del 2011); con specifico riferimento 5 al giudizio di appello si è affermato che l'ambito di tale giudizio, data la sua natura di "revisio prioris instantiae", è rigorosamente circoscritto alle questioni specificamente dedotte con i motivi di impugnazione, principale o incidentale, ovvero con la riproposizione delle domande o eccezioni non accolte o rimaste assorbite (Cass. n. 18542 del 2015) sicché incorre nel vizio di ultrapetizione la sentenza d'appello che pronunci su una domanda mai avanzata dalla parte appellata, neanche implicitamente, né dedotta nel giudizio di secondo grado, per come si desume dalla stessa sentenza impugnata che nella parte relativa allo svolgimento del processo riporta le domande avanzate dalle parti, nonché dalla sentenza di primo grado la cui motivazione è riprodotta nel controricorso. 8. Questa Corte, inoltre, (cfr. Cass., sez. 5, ord. 11 maggio 2017, n. 11629) al riguardo ha precisato che «in tema di procedimento tributario, come in quello civile, non sussistendo sul punto preclusione di compatibilità, l’applicazione del principio iura novit curia fa salva la possibilità–doverosità per il giudice di dare una diversa qualificazione giuridica ai fatti ed ai rapporti dedotti in lite nonché all’azione esercitata in causa, ricercando, a tal fine, le norme giuridiche applicabili alla vicenda descritta in giudizio e ponendo a fondamento della sua decisione disposizioni e principi di diritto eventualmente anche diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti, con il solo limite dell’immutazione della fattispecie da cui conseguirebbe la violazione del principio di correlazione tra il chiesto ed il pronunciato»; limite, dunque, che nel caso in esame, in relazione all’impugnazione proposta dall’Agenzia delle entrate in grado di appello, risulta indiscutibilmente violato, donde l’erroneità della pronuncia della CTR che ha rigettato l’appello dell’Amministrazione finanziaria avverso la decisione di primo grado esaminando una questione che non era stata dedotta in giudizio. 9. Tale circostanza è di piana evidenza tant’è che la stessa controricorrente ha dichiarato di aderire «alle doglianze di cui al primo 6 motivo di ricorso per cassazione» proposto dalla difesa erariale (controricorso, pag. 9). 10. L’accoglimento del primo motivo di ricorso comporta l’assorbimento degli altri. La sentenza impugnata va, quindi, cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata, in diversa composizione, che dovrà pronunciarsi sui motivi proposti dalle parti e provvedere, altresì, alla regolamentazione delle spese processuali del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. SA la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma in data 16 maggio 2024