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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 11/02/2025, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DELPOPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLZANO
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, seconda sezione civile, in persona di:
dott. Andrea Pappalardo - Presidente relatore dott. Morris Recla - Giudice
dott. Günter Morandell - Giudice
ha emanato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per la modifica delle condizioni di divorzio (art. 9 legge
1970/898) iscritto al N.R.G. 3029/2024 V.G. promosso concordemente da
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1
dall'avv. LUCCHESINI KATIA, domiciliatario;
- ricorrente -
e rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Controparte_1
dall'avv. VESCOLI CHRISTOPH, domiciliatario;
- convenuto -
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLZANO;
- parte intervenuta -
Il Tribunale di Bolzano
1 rilevato
che in corso di causa, all'udienza del 31.1.2025 le parti hanno formulato conclusioni concordi di modifica delle condizioni di divorzio – pronuciato con sentenza n. 999/2015 dd.
7.9.2015 di questo Tribunale e successivamente disciplinato con sentenza n. 681/2016 dd.
2.5.2016 di questo Tribunale - come sotto riportate;
che dalla documentazione dimessa è emersa la sussistenza dei presupposti di legge in ordine alle modifiche concordemente proposte dalle parti alle quali non osta alcuna norma cogente né l'ordine pubblico, sicché le richieste modifiche delle parti vanno interamente accolte;
che il pubblico ministero ha concluso per „l'accoglimento del ricorso congiunto
presentato dalle parti”;
che il procedimento è rituale e sussiste la competenza di questo Tribunale;
P.Q.M.
definitivamente pronunciando in ordine alle conclusioni concordemente formulate dalle parti all'udienza del 31.1.2025 – il cui verbale costituisce parte integrante della presente sentenza e delle cui condizioni si prende atto -
dispone a parziale modifica di quanto già stabilito in sede di sentenza di divorzio quanto segue:
1. revocarsi l'obbligo di mantenimento a carico della ricorrente e l'obbligo di contribuzione alle spese straordinarie;
2. a titolo di compensazione tra quanto dovuto dalla ricorrente a titolo di contribuzione alle spese straordinarie – pari ad € 400,00 – e quanto alla stessa dovuto a titolo di indebito a seguito del pagamento del contributo di mantenimento per la figlia da settembre 2024 a gennaio 2025 – pari ad €
2 1.305,00 – il convenuto si impegna a restituire la differenza pari ad € 905,00 in rate mensili di 250, ciascuna a partire dal 12.3.2025, sino ad esaurimento del debito, con pagamento dell'ultima rata a giungo 2025 pari ad € 155,00; si prevede che il mancato pagamento di un asola rata entro il giorno 12 di ogni mese comporti obbligo di pagamento dell'intera somma residua;
3. spese compensate.
Restano ferme tutte le altre condizioni di divorzio disposte con la sopra citata sentenza.
Così deciso in Bolzano, il 07/02/2025.
Il Presidente
dott. Andrea Pappalardo
3
IN NOME DELPOPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLZANO
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, seconda sezione civile, in persona di:
dott. Andrea Pappalardo - Presidente relatore dott. Morris Recla - Giudice
dott. Günter Morandell - Giudice
ha emanato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per la modifica delle condizioni di divorzio (art. 9 legge
1970/898) iscritto al N.R.G. 3029/2024 V.G. promosso concordemente da
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1
dall'avv. LUCCHESINI KATIA, domiciliatario;
- ricorrente -
e rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Controparte_1
dall'avv. VESCOLI CHRISTOPH, domiciliatario;
- convenuto -
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLZANO;
- parte intervenuta -
Il Tribunale di Bolzano
1 rilevato
che in corso di causa, all'udienza del 31.1.2025 le parti hanno formulato conclusioni concordi di modifica delle condizioni di divorzio – pronuciato con sentenza n. 999/2015 dd.
7.9.2015 di questo Tribunale e successivamente disciplinato con sentenza n. 681/2016 dd.
2.5.2016 di questo Tribunale - come sotto riportate;
che dalla documentazione dimessa è emersa la sussistenza dei presupposti di legge in ordine alle modifiche concordemente proposte dalle parti alle quali non osta alcuna norma cogente né l'ordine pubblico, sicché le richieste modifiche delle parti vanno interamente accolte;
che il pubblico ministero ha concluso per „l'accoglimento del ricorso congiunto
presentato dalle parti”;
che il procedimento è rituale e sussiste la competenza di questo Tribunale;
P.Q.M.
definitivamente pronunciando in ordine alle conclusioni concordemente formulate dalle parti all'udienza del 31.1.2025 – il cui verbale costituisce parte integrante della presente sentenza e delle cui condizioni si prende atto -
dispone a parziale modifica di quanto già stabilito in sede di sentenza di divorzio quanto segue:
1. revocarsi l'obbligo di mantenimento a carico della ricorrente e l'obbligo di contribuzione alle spese straordinarie;
2. a titolo di compensazione tra quanto dovuto dalla ricorrente a titolo di contribuzione alle spese straordinarie – pari ad € 400,00 – e quanto alla stessa dovuto a titolo di indebito a seguito del pagamento del contributo di mantenimento per la figlia da settembre 2024 a gennaio 2025 – pari ad €
2 1.305,00 – il convenuto si impegna a restituire la differenza pari ad € 905,00 in rate mensili di 250, ciascuna a partire dal 12.3.2025, sino ad esaurimento del debito, con pagamento dell'ultima rata a giungo 2025 pari ad € 155,00; si prevede che il mancato pagamento di un asola rata entro il giorno 12 di ogni mese comporti obbligo di pagamento dell'intera somma residua;
3. spese compensate.
Restano ferme tutte le altre condizioni di divorzio disposte con la sopra citata sentenza.
Così deciso in Bolzano, il 07/02/2025.
Il Presidente
dott. Andrea Pappalardo
3