Rigetto
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 23/07/2025, n. 6557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6557 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06557/2025REG.PROV.COLL.
N. 04578/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4578 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Chiara Busani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta) n. -OMISSIS-
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 4 giugno 2025 il Cons. Davide Ponte e udito l’avvocato Chiara Busani;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con decreto del -OMISSIS-, il Ministero dell’Interno ha rigettato l’istanza del Sig. -OMISSIS-, volta a ottenere la cittadinanza italiana (pratica n. -OMISSIS-) ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f) della Legge 5 febbraio 1992, n. 91. In particolare, la determinazione negativa del Ministero dell’Interno teneva conto della sentenza del Tribunale di -OMISSIS- del -OMISSIS-, divenuta irrevocabile il -OMISSIS-, con la quale si accertava il reato di cui all’art. 334 c.p. (sottrazione di cose sottoposte a sequestro disposto dall’Autorità Amministrativa), all’art. 335 c.p. (violazione colposa dei doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto dall’Autorità Amministrativa), all’art. 349 c.p. (violazione di sigilli) art. 62 bis. c.p.
Peraltro, in sede di presentazione dell’istanza, il richiedente ha certificato di non aver mai subito condanne penali, così configurando potenzialmente un’ulteriore ipotesi di reato.
2. Con ricorso al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, il Sig. -OMISSIS- impugnava il suddetto provvedimento onde chiederne l’annullamento.
Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce l’illegittimità per carente, omessa e contraddittoria motivazione ed eccesso di potere, in quanto l’amministrazione resistente non avrebbe fornito adeguata motivazione delle sue scelte, ancorché discrezionali. Del resto, l’amministrazione non potrebbe limitarsi alla mera menzione dei precedenti penali laddove questi siano di modesta rilevanza.
Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia la violazione di legge in relazione all’art. 9, comma 1, lettera f) della Legge 91/1992 – carenza di istruttoria e di motivazione – manifesta irragionevolezza e travisamento dei fatti, in quanto l’amministrazione avrebbe fondato il rigetto dell’istanza assumendo genericamente la presenza di un decreto penale di condanna – poi revocato – senza considerare che il legislatore ha poi depenalizzato il reato ascrittogli. Né avrebbe tenuto conto della regolarità dell’attività lavorativa svolta, della permanenza in Italia e dell’integrazione sociale e familiare. In altri termini, la vicenda penale per la quale il ricorrente è stato condannato (guida senza patente ex art. 116 Codice della Strada) sarebbe stata poi declassata dal legislatore per la sua lieve entità a illecito amministrative, sicché la p.a. solo in maniera arbitraria e immotivata avrebbe negato il rilascio del provvedimento.
3. Con sentenza del -OMISSIS-, n. -OMISSIS-, il Tar respingeva il ricorso.
In particolare, il Tribunale rilevava che l’amministrazione resistente aveva indicato nel preavviso di rigetto del -OMISSIS- la condanna del -OMISSIS- per guida senza patente (art. 116 Codice della Strada), unitamente ad altre ragioni ostative. Ebbene, il ricorrente aveva presentato osservazioni ex art. 10 della L. 7 agosto 1990, n. 241, rappresentando che il decreto di condanna per il suddetto reato era stato revocato dal Tribunale di -OMISSIS-. Di tale circostanza, l’amministrazione aveva tenuto conto. Difatti, nel provvedimento finale di rigetto, non si indicava più tale ragione ostativa. A ben vedere, infatti, il Ministero dell’Interno aveva negato la cittadinanza in considerazione della condanna del Tribunale di -OMISSIS- del -OMISSIS-, divenuta irrevocabile il -OMISSIS-, per i reati di cui agli artt. 334, 335, 349 c.p. Inoltre, al momento della presentazione dell’istanza, il ricorrente aveva certificato di non aver mai subito condanne penali, con ciò integrando potenzialmente un’ulteriore ipotesi di reato. La sentenza quindi concludeva nel senso che il ricorrente non aveva in effetti contestato nel ricorso introduttivo le ragioni poste alla base del provvedimento gravato. Difatti, solo nella memoria presentata ai sensi dell’art. 73 in data 10 dicembre 2021, aveva cercato di integrare tardivamente le doglianze. Di conseguenza, tale irrituale integrazione era inammissibile. Infine, la sentenza riteneva il provvedimento impugnato adeguatamente fondato sulla dichiarazione non veritiera fatta in sede di domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana. Tale circostanza poteva giustificare la reiezione della domanda anche a prescindere dalla sussistenza del reato di falso secondo un intendimento giurisprudenziale consolidato, in quanto sintomatica della mancata conoscenza dei principi che informano i rapporti con l’amministrazione e, quindi, indicativa di una non compiuta integrazione e di una scarsa affidabilità nel rapportarsi con le Istituzioni dello Stato. In altri termini, la complessiva condotta tenuta dal ricorrente avrebbe determinato la rottura del rapporto di fiducia amministrato/amministratore. In definitiva, si considerava il giudizio negativo espresso dalla p.a. non irragionevole e non sproporzionato.
4. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello il Sig. -OMISSIS-.
1. Con il primo motivo ha dedotto “Violazione di legge ed eccesso di potere per travisamento – vizio di logicità e di congruenza con il presupposto fattuale e con la personalità complessiva dell’appellante”.
L’odierno appellante lamenta l’erroneità della sentenza del primo giudice nella parte in cui riprende i motivi enunciati dal Ministero dell’Interno nel provvedimento gravato senza approfondire le ragioni del diniego.
In particolare, il Tar non considererebbe che il Sig. -OMISSIS- avrebbe a suo carico un unico pregiudizio, ancorché sembri articolato in plurimi reati. Ebbene tale circostanza si riferirebbe a un evento risalente per il quale era stato condannato con pena divenuta irrevocabile in data -OMISSIS-, poi revocata. In altri termini, il Sig. -OMISSIS- sarebbe stato condannato per avere guidato, con patente di guida regolarmente conseguita da meno di un anno, un veicolo di grossa cilindrata, sottoposto a sequestro amministrativo. Il Sig. -OMISSIS- avrebbe deciso di rottamente il veicolo presente da diversi mesi nel suo cortile di casa. Ebbene, tali circostanze non potrebbero fondare un giudizio di inaffidabilità né la mancata integrazione nella comunità nazionale. In altre parole, il disvalore della condotta mantenuta dal Sig. -OMISSIS- non creerebbe allarme sociale né potrebbe giustificare un provvedimento di diniego se si considerasse il contesto di vita dello straniero. Di conseguenza, il provvedimento amministrativo risulterebbe immotivato. Del resto, la discrezionalità amministrativa sarebbe contestabile sotto il profilo della congruità, della ragionevolezza e della proporzionalità, non potendosi limitare alla mera menzione dei precedenti penali.
Inoltre, in data -OMISSIS-, ovvero al momento della presentazione dell’istanza, il Sig. -OMISSIS- non sapeva che la sua condotta di rottamazione dell’autovettura costituiva reato, avendone avuto contezza solo in data -OMISSIS- allorquando aveva ricevuto preavviso di rigetto della richiesta di naturalizzazione ex art. 10 bis L. n. 241/1990.
Con il secondo motivo ha dedotto “Violazione di legge ed eccesso di potere per travisamento per avere assecondato la statuizione della p.a. basata unicamente, ed in modo generico, sulla suddetta condanna”.
L’odierno appellante censura la sentenza laddove non ha accertato l’illegittimità del provvedimento impugnato. A ben vedere, infatti, l’amministrazione non avrebbe tenuto conto dello stile di vita del ricorrente, della sua integrazione nel tessuto sociale locale, dei legami creati sul territorio e della sua condizione lavorativa.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno chiedendo il rigetto dell’appello.
5. All’udienza di smaltimento del 4 giugno 2025 la causa passava in decisione.
6. I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente data la loro stretta connessione logica, sono infondati.
7. Come correttamente rilevato dal primo giudice, il provvedimento gravato si presenta ben motivato e adeguatamente istruito.
8. In via preliminare, occorre rammentare che la concessione della cittadinanza costituisce l’esito di una valutazione di opportunità politico-amministrativa altamente discrezionale, rispetto alla quale il richiedente vanta un interesse legittimo.
9. Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, la valutazione discrezionale dell'Amministrazione si traduce in un apprezzamento di opportunità sulla base di un complesso di circostanze atte a dimostrare l'avvenuta stabile integrazione del soggetto interessato nel tessuto sociale sotto il profilo delle condizioni lavorative, economiche, familiari e di irreprensibilità della condotta, tra cui particolare rilievo assume il comportamento tenuto dal richiedente nel rispetto delle regole della convivenza civile e non solo di quelle di rilevanza penale (Consiglio di Stato sez. I, 943/2022 e n. 1959/2020; sez. VI, 20/05/2011, n. 3006).
10. Da questo punto di vista, quindi, l'Amministrazione ha il potere di valutare anche fatti depenalizzati, oppure oggetto di archiviazione in sede penale, e, più in generale, comportamenti che possono assumere un significato apprezzabile ai fini del grado di integrazione del richiedente nella comunità sociale, indipendentemente da ogni conseguenza penale o sanzionatoria, purché rivelatori di una non piena adesione ai valori della convivenza civile rilevanti per la sicurezza e/o l'ordinato svolgimento della vita sociale (Consiglio di Stato, Sez. I, parere n. 806/2022; Sez. III, n. 1705 dell'1.3.2021).
11. Nel caso in esame, l’amministrazione resistente ha adeguatamente motivato la sua scelta, evidenziando che l’omessa dichiarazione di fatti penalmente rilevanti, unitamente ad altre circostanze, costituiva elemento ostativo all’attribuzione della cittadinanza. Tale decisione non si dimostra sproporzionata né irragionevole.
12. Nel caso di specie, se per un verso l’istruttoria appare completa ed articolata, per un altro verso l’atto di diniego non riguarda il depenalizzato reato di guida senza patente, bensì si fonda su due diversi motivi ostativi: a carico del richiedente risulta la condanna del Tribunale di -OMISSIS- del -OMISSIS-, divenuta irrevocabile il -OMISSIS-, per i reati di cui agli artt. 334 c.p. (sottrazione di cose sottoposte a sequestro disposto dall’autorità amministrativa), 335 c.p. (violazione colposa dei doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto dall’autorità amministrativa), 349 c.p. (violazione dei sigilli); inoltre, all’atto della presentazione della domanda, il -OMISSIS-, il ricorrente ha autocertificato di non aver mai subito condanne, “condotta che potrebbe andare a configurare una ulteriore ipotesi di reato”.
13. Peraltro, il ricorso non censura tali motivi; lo fa, in termini inammissibili, la memoria ex 73 cpa, oltre il termine decadenziale.
14. In ragione di quanto esposto il ricorso in appello deve essere respinto. Le questioni esaminate esauriscono la disamina dei motivi, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante; cfr., ex plurimis, Consiglio di Stato, Sez. VI, 2 settembre 2021, n. 6209; Id., 13 settembre 2022, n. 7949), con la conseguenza che gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
15. Le spese del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore di parte appellata, liquidate in complessivi euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori dovuti per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Daniela Di Carlo, Presidente FF
Davide Ponte, Consigliere, Estensore
Giovanni Tulumello, Consigliere
Annamaria Fasano, Consigliere
Massimo Santini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Davide Ponte | Daniela Di Carlo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.