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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 29/05/2025, n. 373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 373 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DA REMOTO
Udienza del 29 maggio 2025
Causa n. 2000 2024
Sono comparsi in video conferenza mediante teams per la parte ricorrente l'avv. Cristina Di Vezza in sostituzione dell'avv. Naso e per la parte convenuta l'avv. Dario Lo Guarro.
I procuratori delle parti discutono la causa e concludono come in atti.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio e all'esito pronuncia la presente sentenza contestuale.
Il Giudice
Dott. Cristina Angeletti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
NE lavoro
Il Giudice, dott. Cristina Angeletti , all'udienza del giorno 29 maggio 2025
ha pronunciato, mediante deposito telematico, la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 2000 / 2024 RCL promossa da
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. NASO DOMENICO
Contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. LO GUARRO DARIO
(C.F. Controparte_2
), con il patrocinio dell'avv. LO GUARRO DARIO P.IVA_2
Motivi della decisione
La parte ricorrente ha convenuto in giudizio le amministrazioni scolastiche indicate in epigrafe esponendo di essere docente e di avere prestato servizio alle dipendenze del convenuto in forza di contratti di CP_1
supplenza sino al termine delle attività didattiche e/o al 30 giugno dall'a.s.
2019/2020 fino al, 2023/2024, di avere maturato 78,9 gg di ferie, di non averli goduti, di non essere stata informata delle conseguenze della mancata fruizione, di non essere stata invitata a fruirne.
1 La parte ricorrente richiamava la giurisprudenza della Corte di Giustizia
Europea secondo la quale la dir. 2003/88 non è ostativa ad una normativa nazionale che preveda la perdita del diritto alle ferie, purché però il lavoratore sia stato messo in grado di esercitare tale diritto.
Le amministrazioni convenute ritualmente costituite, evidenziavano che alla luce della normativa in vigore, per il personale a tempo determinato la monetizzazione delle ferie non fruite nel corso dell'anno scolastico deve essere calcolata detraendo dal computo i giorni di sospensione delle lezioni, durante i quali avrebbe potuto godere delle ferie, avuto riguardo all'astratta possibilità di fruirne.
La causa non richiedeva attività istruttoria e pertanto il Giudice fissava l'udienza di discussione, con le modalità previste dall'art. 127 bis c.p.c. ed all'esito pronunciava sentenza mediante deposito di contestuale motivazione e dispositivo.
***
1.Le domande di parte ricorrente sono fondate e devono essere accolte integralmente. Questo giudice, alla luce dell'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità (ord. Corte Cass. 14268/2022, i cui principi sono stati ripresi da successivi pronunce) ritiene di mutare il diverso orientamento espresso con la pronuncia del 9 luglio 2020 r.g. 969/2018,.
La pronuncia della Corte, con approfondita motivazione che ripercorre le fonti nazionali come quelle sovranazionali, definisce in modo chiaro i termini della questione, precisando che osta all'art. 7 paragrafo 1 della direttiva 2003/1988 una normativa nazionale che non ponga il lavoratore in grado di fruire le ferie, attraverso l'invito a fruirne o l'avvertimento delle conseguenze della mancata fruizione, circostanze fattuali entrambe
2 dedotte in termini negativi da parte ricorrente, sulle quali nessun elemento contrario è fornito dalle resistenti.
2.La Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 14268/2022 ha disatteso la tesi sostenuta dal stabilendo che: “ll docente a tempo determinato CP_1
che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione
delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di
lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso
avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità
sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma
8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della l. n.
228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par.
2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di
Giustizia, ND NE (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause
riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non
consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e
dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore,
mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro
in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima
della cessazione del rapporto di la sulla base di recente ma ormai
costante orientamento. Tale orientamento ha trovato conferma nelle successive conformi pronunce della S.C. n. 13440/2024 e 16715/2024.
3.Il principio fissato dalla Cassazione, in quanto fondato su attenta analisi della normativa nazionale alla luce delle fonti comunitarie e della interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia, merita condivisione.
4.L'amministrazione convenuta non ha dimostrato di avere invitato la docente ricorrente a godere delle ferie nel periodo di sospensione, con avvertenza circa la perdita del diritto alle ferie ed all'indennità sostitutiva.
3 La ricorrente pertanto ha diritto all'indennità sostitutiva per le giornate di ferie ed ex festività non godute nel corso degli anni scolastici indicati.
L'amministrazione convenuta deve essere pertanto condannata a pagare alla ricorrente l'indennità sostitutiva per la mancata fruizione di n.78,9 giorni di ferie non fruite, pari a € 4.788,44 oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria calcolata dalla data del di maturazione del credito sino al saldo.
6.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo tenuto conto del valore della causa e dell'assenza di attività istruttoria, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
In accoglimento del ricorso dichiara il diritto della ricorrente alla indennità
sostitutiva corrispondente alle ferie maturate e non godute negli anni scolastici compresi fra il 2019/20 e il 2023/2024, (n. 78,9 giornate) e condanna l'amministrazione convenuta a pagare alla ricorrente la somma di € 4.788,44, oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria calcolata dalla data maturazione del credito sino al saldo;
Condanna la parte convenuta a rifondere le spese di lite che liquida in €
1.200,00 per compensi, oltre Iva, Cpa e rimb. forf. 15%, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Verona, 29 maggio 2025
IL GIUDICE
Cristina Angeletti
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