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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 12/06/2025, n. 1272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1272 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola - Sezione Lavoro - in persona del Giudice designato, Dott.ssa Fabrizia
Di Palma, ha emesso, all' odierna udienza, a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile recante R.G. n. 3550/2020
TRA
, rapp.to e difeso dagli Avv.ti Malagoli Manuela e Pittureri Paolo, Parte_1
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 23.06.20, l' istante, premesso di aver lavorato per la società resistente dal 17.07.2017 al 30.09.2017 (data delle rassegnate dimissioni) con mansioni di magazziniere (livello 4° del CCNL terziario commercio), regolarmente inquadrato, agiva nei confronti della resistente per sentirla condannare al pagamento in proprio favore delle mensilità di luglio, agosto e settembre 2017 nonché del tfr, ammontanti a complessivi €
5.270,33, di cui € 340,52 a titolo di T.F.R., oltre accessori come per legge.
Parte resistente, nonostante rituale notifica, non si costituiva in giudizio, dichiarandosene la contumacia.
La scrivente subentrava nella trattazione del presente procedimento solo in data 16.4.25 ed acquisita la documentazione prodotta, all' odierna udienza, la causa veniva decisa con la presente sentenza.
Rileva il Tribunale che la domanda è fondata e merita accoglimento nei termini di cui segue.
Può dirsi, certamente, provata la intercorrenza tra le parti di un rapporto di lavoro di natura subordinata per il periodo indicato in ricorso. Tale assunto trova, evidentemente, conforto nella documentazione prodotta (cfr. “Estratto conto previdenziale” e “Dichiarazione UNIEMENS” allegati al ricorso) da cui emergono con chiarezza le date di inizio e fine del rapporto di lavoro.
Tanto premesso, parte istante deduce, specificamente, di non aver percepito le retribuzioni afferenti ai mesi di luglio, agosto e settembre 2017 nonchè il T.F.R..
Orbene, a fronte di tali deduzioni, parte resistente - su cui pacificamente incombeva l' onere di provare l' esatto adempimento - ha preferito rimanere contumace, sicchè le dette competenze risultano senz'altro dovute.
Sul punto, però, giova evidenziare che il ricorrente quantifica l' importo complessivo delle somme dovutegli a titolo di retribuzione in € 4929,81 (ovvero € 5270,33-340,52) senza giustificarne il computo.
Invero, dall' estratto contributivo in atti risulta un totale competente di € 4480,00.
E' doveroso rammentare, al riguardo, che parte istante non ha mai prodotto le tabelle retributive relative al CCNL di categoria, in difetto delle quali appare arduo comprendere la quantificazione del diverso importo rivendicato di € 4929,81 (in mancanza anche delle buste paga afferenti al rapporto).
I minimi retributivi non si rinvengono nemmeno nel CCNL di categoria così come prodotto, trattandosi di mero stralcio afferente, unicamente, alla classificazione del personale (cfr.
“Estratto del CCNL di categoria” allegato al ricorso e depositato il 23.06.20).
E' evidente che in difetto di puntuale deduzione e allegazione in ordine ai criteri di quantificazione dell'importo conteggiato in ricorso, sia preclusa al giudicante la possibilità di verificarne la correttezza. Ne consegue che la domanda afferente alle tre mensilità debba essere accolta nella misura ridotta di € 4480,00, così come risultante dall' estratto contributivo in atti (cfr. “Estratto conto previdenziale”), oltre interessi e rivalutazione dal dì della maturazione al soddisfo.
Quanto al T.F.R., lo stesso può calcolarsi sulla scorta delle somme spettanti al lavoratore, come risultanti dall' estratto contributivo in atti.
Ebbene, avuto riguardo alle somme spettanti complessive di cui all' estratto contributivo in atti, a titolo di T.F.R., competerà la somma complessiva di € 332,00, oltre rivalutazione ed interessi legali dal dì della maturazione al soddisfo.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, sono poste a carico della parte resistente, tenendo conto della bassa complessità della lite e del valore effettivamente accertato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando ogni diversa istanza, deduzione, eccezione disattese, così provvede:
- accoglie per quanto di ragione la domanda e, per l'effetto, condanna la società resistente al pagamento in favore del ricorrente del complessivo importo di € 4812,00, di cui € 332,00 a titolo di T.F.R., oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalla data di maturazione delle singole competenze al saldo;
- condanna la società resistente al rimborso in favore dell'istante delle spese di giudizio che liquida in complessivi €. 1.314,00, oltre spese forfettarie, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione.
Si comunichi, a cura della cancelleria.
Così deciso in Nola, il 12.06.25
IL G.L.
Dott.ssa Fabrizia Di Palma
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola - Sezione Lavoro - in persona del Giudice designato, Dott.ssa Fabrizia
Di Palma, ha emesso, all' odierna udienza, a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile recante R.G. n. 3550/2020
TRA
, rapp.to e difeso dagli Avv.ti Malagoli Manuela e Pittureri Paolo, Parte_1
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 23.06.20, l' istante, premesso di aver lavorato per la società resistente dal 17.07.2017 al 30.09.2017 (data delle rassegnate dimissioni) con mansioni di magazziniere (livello 4° del CCNL terziario commercio), regolarmente inquadrato, agiva nei confronti della resistente per sentirla condannare al pagamento in proprio favore delle mensilità di luglio, agosto e settembre 2017 nonché del tfr, ammontanti a complessivi €
5.270,33, di cui € 340,52 a titolo di T.F.R., oltre accessori come per legge.
Parte resistente, nonostante rituale notifica, non si costituiva in giudizio, dichiarandosene la contumacia.
La scrivente subentrava nella trattazione del presente procedimento solo in data 16.4.25 ed acquisita la documentazione prodotta, all' odierna udienza, la causa veniva decisa con la presente sentenza.
Rileva il Tribunale che la domanda è fondata e merita accoglimento nei termini di cui segue.
Può dirsi, certamente, provata la intercorrenza tra le parti di un rapporto di lavoro di natura subordinata per il periodo indicato in ricorso. Tale assunto trova, evidentemente, conforto nella documentazione prodotta (cfr. “Estratto conto previdenziale” e “Dichiarazione UNIEMENS” allegati al ricorso) da cui emergono con chiarezza le date di inizio e fine del rapporto di lavoro.
Tanto premesso, parte istante deduce, specificamente, di non aver percepito le retribuzioni afferenti ai mesi di luglio, agosto e settembre 2017 nonchè il T.F.R..
Orbene, a fronte di tali deduzioni, parte resistente - su cui pacificamente incombeva l' onere di provare l' esatto adempimento - ha preferito rimanere contumace, sicchè le dette competenze risultano senz'altro dovute.
Sul punto, però, giova evidenziare che il ricorrente quantifica l' importo complessivo delle somme dovutegli a titolo di retribuzione in € 4929,81 (ovvero € 5270,33-340,52) senza giustificarne il computo.
Invero, dall' estratto contributivo in atti risulta un totale competente di € 4480,00.
E' doveroso rammentare, al riguardo, che parte istante non ha mai prodotto le tabelle retributive relative al CCNL di categoria, in difetto delle quali appare arduo comprendere la quantificazione del diverso importo rivendicato di € 4929,81 (in mancanza anche delle buste paga afferenti al rapporto).
I minimi retributivi non si rinvengono nemmeno nel CCNL di categoria così come prodotto, trattandosi di mero stralcio afferente, unicamente, alla classificazione del personale (cfr.
“Estratto del CCNL di categoria” allegato al ricorso e depositato il 23.06.20).
E' evidente che in difetto di puntuale deduzione e allegazione in ordine ai criteri di quantificazione dell'importo conteggiato in ricorso, sia preclusa al giudicante la possibilità di verificarne la correttezza. Ne consegue che la domanda afferente alle tre mensilità debba essere accolta nella misura ridotta di € 4480,00, così come risultante dall' estratto contributivo in atti (cfr. “Estratto conto previdenziale”), oltre interessi e rivalutazione dal dì della maturazione al soddisfo.
Quanto al T.F.R., lo stesso può calcolarsi sulla scorta delle somme spettanti al lavoratore, come risultanti dall' estratto contributivo in atti.
Ebbene, avuto riguardo alle somme spettanti complessive di cui all' estratto contributivo in atti, a titolo di T.F.R., competerà la somma complessiva di € 332,00, oltre rivalutazione ed interessi legali dal dì della maturazione al soddisfo.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, sono poste a carico della parte resistente, tenendo conto della bassa complessità della lite e del valore effettivamente accertato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando ogni diversa istanza, deduzione, eccezione disattese, così provvede:
- accoglie per quanto di ragione la domanda e, per l'effetto, condanna la società resistente al pagamento in favore del ricorrente del complessivo importo di € 4812,00, di cui € 332,00 a titolo di T.F.R., oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalla data di maturazione delle singole competenze al saldo;
- condanna la società resistente al rimborso in favore dell'istante delle spese di giudizio che liquida in complessivi €. 1.314,00, oltre spese forfettarie, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione.
Si comunichi, a cura della cancelleria.
Così deciso in Nola, il 12.06.25
IL G.L.
Dott.ssa Fabrizia Di Palma