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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 08/07/2025, n. 3468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3468 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2159/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vera Marletta
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2159/2023 promossa da:
, (C.F. ), Parte_1 C.F._1
, (C.F. ), Parte_2 C.F._2
, (C.F. Parte_3 C.F._3
, (C.F. ), Parte_4 C.F._4
, (C.F. ), Parte_5 C.F._5
(C.F. ), Parte_6 C.F._6
tutti domiciliati in VIA ORESTE SCIONTI, 15 95024 ACIREALE;
rappresentati e difesi dall'avv.
ROMEO GIANFRANCO giusta procura in atti.
ATTORI
pagina 1 di 13 contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1
patrocinio dell'avv. Beniamino Toscano giusta procura in atti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Reggio Calabria, alla via Scala di Giuda (già via XXI agosto) 121
MEDIO CREDITO CENTRALE (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Limatola Paola e P.IVA_2
elettivamente domiciliato in indirizzo telematico presso il difensore.
CONVENUTI
Posta in decisione all'udienza del 3 febbraio 2025, sulle conclusioni precisate come in atti, previa assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato , Parte_1 Parte_3 Parte_6
, e convenivano in giudizio
[...] Parte_5 Parte_2 Parte_4
innanzi questo Tribunale l' e Controparte_2 Controparte_3
proponevano opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. avverso le cartelle di pagamento loro notificate, e precisamente impugnava la cartella di pagamento n. Parte_1
29320220058555324002 notificata in data 16.01.2023, emessa da , Controparte_2
pagina 2 di 13 agente della riscossione per la provincia di Catania, con la quale è stato richiesto il pagamento della complessiva somma di euro 431.731, 63 derivante dal ruolo n. 2022/0003070 emesso da
[...]
quale obbligato in solido a seguito di surroga per escussione OP
della garanzia prestata ex L. 662/96 in favore del debitore principale ( sulla Controparte_5
posizione n. 806426 nonché la cartella di pagamento n. 29320220020001564002, notificata in pari data, con cui l' ha richiesto il pagamento della complessiva somma Controparte_2
di euro 427.274,29 derivante da ruolo n. 2021/004786 emesso da
[...]
, quale obbligato in solido a seguito di surroga per escussione della garanzia OP
prestata ex L. 662/96 in favore del debitore principale ( sulla posizione n. 781249; Controparte_5
impugnava la cartella di pagamento n. 29320220058555324005 notificata in data Parte_3
19.01.2023, emessa da , agente della riscossione per la provincia di Controparte_2
Catania, con la quale è stato richiesto il pagamento della complessiva somma di euro 431.731, 63
derivante dal ruolo n. 2022/0003070 emesso da OP
quale obbligato in solido a seguito di surroga per escussione della garanzia prestata ex L. 662/96 in favore del debitore principale ( sulla posizione n. 806426 nonché la cartella di Controparte_5
pagamento n. 29320220020001564003, notificata in pari data, con cui l' Controparte_2
ha richiesto il pagamento della complessiva somma di euro 427.274,29 derivante da ruolo
[...]
n. 2021/004786 emesso da quale obbligato in OP
solido a seguito di surroga per escussione della garanzia prestata ex L. 662/96 in favore del debitore principale ( sulla posizione n. 781249; impugnava la cartella Controparte_5 Parte_6
di pagamento n. 29320220058555324004 notificata in data 16.01.2023, emessa da
[...]
, agente della riscossione per la provincia di Catania, con la quale è stato richiesto Controparte_2
pagina 3 di 13 il pagamento della complessiva somma di euro 431.731, 63 derivante dal ruolo n. 2022/0003070
emesso da quale obbligato in solido a seguito di Controparte_6
surroga per escussione della garanzia prestata ex L. 662/96 in favore del debitore principale (
[...]
sulla posizione n. 806426; impugnava la cartella di pagamento n. CP_5 Parte_5
29320220058555324007 notificata in data 16.01.2023, emessa da , Controparte_2
agente della riscossione per la provincia di Catania, con la quale è stato richiesto il pagamento della complessiva somma di euro 431.731, 63 derivante dal ruolo n. 2022/0003070 emesso da
[...]
quale obbligato in solido a seguito di surroga per escussione Controparte_6
della garanzia prestata ex L. 662/96 in favore del debitore principale ( sulla Controparte_5
posizione n. 806426; impugnava la cartella di pagamento n. 29320220058555324 Parte_2
non notificata, emessa da , agente della riscossione per la provincia Controparte_1
di Catania, con la quale è stato richiesto il pagamento della complessiva somma di euro 431.731, 63
derivante dal ruolo n. 2022/0003070 emesso da OP
quale obbligato in solido a seguito di surroga per escussione della garanzia prestata ex L. 662/96 in favore del debitore principale ( sulla posizione n. 806426; Controparte_5 Parte_4
impugnava la cartella di pagamento n. 29320220058555324 non notificata, emessa da
[...]
, agente della riscossione per la provincia di Catania, con la quale è stato richiesto il Controparte_1
pagamento della complessiva somma di euro 431.731, 63 derivante dal ruolo n. 2022/0003070 emesso da quale obbligato in solido a seguito di surroga OP
per escussione della garanzia prestata ex L. 662/96 in favore del debitore principale ( CP_5
sulla posizione n.806426. nonché la cartella di pagamento n. 29320220020001564, non notificata,
[...]
con cui l' ha richiesto il pagamento della complessiva somma di Controparte_2
pagina 4 di 13 euro 427.274,29 derivante da ruolo n. 2021/004786 emesso da OP
, quale obbligato in solido a seguito di surroga per escussione della garanzia prestata ex L.
[...]
662/96 in favore del debitore principale ( sulla posizione n.781249. Controparte_5
Gli opponenti chiedevano al Tribunale adito;
“ Preliminarmente, alla luce della ricorrenza dei gravi
motivi richiesti, disporre con provvedimento reso inaudita altera parte la sospensione dell'efficacia
esecutiva dei ruoli esattoriali posti a fondamento delle cartelle di pagamento oggetto della presente
opposizione; - In accoglimento della proposta opposizione ed in forza dei motivi ivi dedotti, ritenere e
dichiarare l'insussistenza del diritto dell'Ente impositore a procedere ad esecuzione forzata in danno
degli opponenti;
- Per l'effetto, dichiarare la nullità delle cartelle di pagamento impugnate, con ogni
consequenziale statuizione da essa derivante;
- Condannare controparte alle spese, competenze ed
onorari di giudizio”.
Si costituiva in giudizio , eccependo il difetto di legittimazione Controparte_1
passiva e l'infondatezza dell'opposizione.
Si costituiva altresì contestando puntualmente la Controparte_6
fondatezza dell'opposizione, di cui chiedeva il rigetto con il favore delle spese di lite.
Con ordinanza del 20 luglio 2023 il GI rigettava l'istanza di sospensione ex art. 615, 1° co cpc e assegnava alle part, su loro richiesta, i termini di cui all'art. 183, 6° co cpc.
All'udienza del 29 gennaio 2024 la causa veniva quindi rinviata all'udienza del 3 febbraio 2025 per la precisazione delle conclusioni.
Indi all' udienza del 3.2.2025, sulle conclusioni precisate come in atti , la causa venia posta in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito degli scritti pagina 5 di 13 difensivi conclusionali.
Tanto premesso, risulta documentato e non contestato che;
(oggi fallita), in cui p richiedeva l'ammissione al Fondo di Garanzia per le Controparte_5
seguenti operazioni finanziarie: A) di € 1.000.000,00 per la durata di 36 mesi richiesta a
[...]
Con con ammissione alla garanzia diretta ( 781249) nella misura dell'80% dell'importo Controparte_7
erogato all'impresa beneficiaria;
l'operazione finanziaria veniva, altresì, assistita dalle garanzie personali specifiche prestate sia da e ciascuno sino al limite di € Parte_1 Parte_3
1.000.000 e da sino al limite di € 1.300.000. B) di € 1.000.000,00 per la durata di 18-1 Parte_4
gg mesi richiesto al (poi, incorporato dal con Controparte_9 Controparte_10
ammissione alla garanzia diretta (Pos.806426) nella misura dell'80% dell'importo erogato all'impresa beneficiaria;
l'operazione finanziaria veniva, altresì, assistita dalle garanzie personali specifiche prestate da tutti gli opponenti, ciascuno sino al limite di € 5.580.000,00;
-a seguito dell'inadempimento dell'impresa e dell'esito infruttuoso dei solleciti di pagamento ciascuna
Banca richiedeva l'attivazione della garanzia diretta e “a prima richiesta” del Fondo pubblico ex
L.662/96 e, quindi, a seguito di delibera del 18.09.20 e del 19.03.2021 il Fondo liquidava l'importo della perdita di € 414.823,70 in favore di e di € 431.725,75 in favore del Credito Controparte_7
con diritto di rivalsa del Fondo, in surroga legale, sul soggetto beneficiario finale Controparte_10
per la somma pagata, ai sensi dell'art.2 del D.M. 20/06/2005.
-in data 17.10.2019 il Tribunale di Catania dichiarava il fallimento della;
Controparte_5
comunicava al curatore del fallimento della ed ai suoi garanti che - CP_4 Controparte_5
a seguito dell'escussione da parte delle Banche delle garanzie e della liquidazione in loro favore degli pagina 6 di 13 importi di € 414.823,70 e di € 431.725,75- aveva acquisito -ai sensi del combinato disposto dell'art.1203 cc e dell'art.2, co.4, del DM 20.6.2005- per conto del Fondo, il diritto di rivalersi sull'impresa inadempiente per le somme erogate e, proporzionalmente all'ammontare del predetto importo, di surrogarsi anche in tutti i diritti spettanti al soggetto finanziatore in relazione alle eventuali altre garanzie reali e personali acquisite;
-
In particolare dichiarava che il Fondo di garanzia era creditore dell'impresa in Parte_7
fallimento dei suddetti importi liquidati e, contestualmente, invitava i prestatori di fideiussione a garanzia dei finanziamenti accordati all'impresa debitrice di provvedere al pagamento, in solido tra loro, nei limiti della garanzia da ciascuno prestata per ognuna delle operazioni finanziarie, precisando che i suddetti crediti di natura pubblica erano assistiti da privilegio generale in virtù di espressa disposizione di legge, come chiarito dall'art.8 bis del D.L n.3/2015 conv. con mod. nella L. n.33/2015,
già previsto dal comb. disp. degli artt.1 e 9 del d.Lgs 123/1998 e avvertendo che, decorso inutilmente il termine di 15 gg dalla ricezione degli avvisi, il credito di natura pubblica sarebbe stato iscritto a ruolo e riscosso per il tramite dell'esattore pubblico ai sensi dell'art.17 del d.lgsn.46/1999 e ss.mm, come già
previsto dall'art.9, comma 5, del d.lgs.123/98 nonché come chiarito dal menzionato art.8 bis-
- informava, inoltre, di essersi conformata alla normativa d'urgenza conseguente al Parte_7
Covid (ex DL18/2020) adottando i termini di sospensione ivi previsti;
-
-non essendo pervenuto alcun pagamento, procedeva alla formazione dei ruoli ed a Pt_7
trasmetterli all' che provvedeva alla notifica delle impugnate cartelle Controparte_1
di pagamenti.
Parte_ Ciò detto gli opponenti contestano il diritto di e di ad agire in via esecutiva nei loro CP_11
pagina 7 di 13 confronti per mancanza del titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c., eccependo che la garanzia prestata da
Parte_ avrebbe soltanto natura privatistica in quanto derivante dal mutuo e, di conseguenza, il ruolo non assumerebbe natura di titolo esecutivo.
La doglianza non è fondata.
In diritto si osserva che, a seguito dell'escussione del fondo, Parte_9
può giovarsi della procedura di riscossione disciplinata dall'art. 9 comma 5 del
[...]
d.lgs. 123/98, secondo cui “per le restituzioni di cui al comma 4 i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto legislativo sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi. Al recupero dei crediti si provvede con l'iscrizione al ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, delle somme oggetto di restituzione, nonché' delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni”. Inoltre, l'art. 8 bis, comma 3, della legge 33/2015
ha stabilito che: “Il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma
100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi. La costituzione e l'efficacia del privilegio non sono subordinate al consenso delle parti.
Al recupero del predetto credito si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni”.
Pertanto, una volta constatata e liquidata la perdita in favore dell'istituto di credito richiedente, se, a pagina 8 di 13 seguito della comunicazione della surroga legale con contestuale costituzione in mora inviata da all'impresa debitrice, scadono infruttuosamente i termini indicati nella diffida OP
medesima, l'ufficio finanziario competente deve formare il ruolo per la riscossione coattiva nei confronti del debitore, esattamente come avvenuto nella fattispecie in parola.
In ordine alla legittimità della procedura di esecuzione esattoriale ex art. 17 d. lgs. 46/1999 peraltro è
intervenuta la Corte di legittimità, affermando che: “in tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, l'avvenuta escussione di quest'ultima nei confronti di determina la surrogazione di detto garante nella posizione del garantito, con la OP
nascita di un diritto di natura privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità
del fondo per le piccole e medie imprese, con conseguente legittimità della riscossione esattoriale ex art. 17 d.lgs. n. 46 del 1999 (Cass., sez. 3, 16/01/2023, n. 1005; Cass., sez. 1, 09/03/2020, n. 6508).
Trattasi, dunque, di credito di natura pubblicistica, connesso, come tutti gli altri interventi di sostegno previsti dall'art. 7 del d.lgs. n. 123/98, alla finalità di pubblica utilità di sostegno dello sviluppo delle attività produttive” (tra le tante, si veda Cass. 9657/2024; si veda Anche Cass. n. 32148/2024). In
applicazione di tale principio, è ormai definitivamente superata la tesi sostenuta da parte opponente secondo cui mancherebbe un titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. idoneo a legittimare la pretesa coattiva nei confronti della debitrice.
Con il motivo di opposizione articolato in corso di causa gli opponenti hanno eccepito la nullità
parziale della fideiussione dagli stessi rilasciata in quanto riproduttiva dello schema ABI dichiarato illegittimo dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55/2005, ed in particolare delle clausole 2, 6 e 8
dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per i contratti di fideiussione omnibus esaminato nel pagina 9 di 13 sopra citato provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2.5.2005.
Anche tale motivo di opposizione non è fondato.
È noto che, con la sentenza n. 41994/2021, le Sezioni Unite della Cassazione, risolvendo un contrasto giurisprudenziale, sono intervenute sulla questione della validità delle clausole contenute nei contratti di fideiussione conformi a quelle contenute nello schema ABI del maggio 2003, affermando il seguente principio di diritto: “I contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l.
n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”.
La declaratoria di nullità parziale riguarda esattamente le clausole contenute negli artt. 2, 6 e 8 dello schema ABI, tra cui vi è quella di deroga all'art. 1957 c.c., sanzionate con il provvedimento della
Banca di Italia n. 55 del 2.5.2005.
La presunzione di nullità parziale delle clausole contenute nei moduli di fideiussione che riproducono lo schema unilaterale costituente l'intesa vietata va, tuttavia, limitata all'ambito applicativo del provvedimento sanzionatorio emesso dalla Banca di Italia.
Nel citato provvedimento si fa riferimento al contenuto del contratto di “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (cosiddetta fideiussione omnibus)”, concordato nel mese di ottobre 2002 tra l'ABI
con alcune organizzazioni di tutela dei consumatori (punto 2 del provvedimento) e, segnatamente,
“l'istruttoria riguarda lo schema contrattuale relativo alla “fideiussione a garanzia delle operazioni pagina 10 di 13 bancarie”, che disciplina la prestazione della garanzia fornita da un soggetto (fideiussore) a beneficio di qualunque obbligazione, presente e futura, del debitore di una banca (…)” (punto 9 del provvedimento).
Nel caso di specie, parte opponente non ha assolto all'onere probatorio, su di essa gravante, di dimostrare che la fideiussione rilasciata in favore della . fosse riproduttiva delle intese CP_5
anticoncorrenziali vietate.
Invero le fideiussione omnibus per cui è causa sono del 2027 e del 2018, quindi risultano rilasciate dodici/ tredici anni dopo il provvedimento sanzionatorio della Banca d'Italia n. 55 del 2005 che ha riguardato esclusivamente le fideiussioni omnibus sottoscritte nel periodo ottobre 2002 - maggio 2005.
Ne consegue che incombeva sull'opponente fornire la prova della partecipazione della Banca Intesa
Sanpaolo S.p.A. e il alle intese anticoncorrenziali rispettivamente fino al 2017 e Controparte_9
20188, ben oltre il periodo in cui si è svolto l'accertamento della Banca di Italia.
Per quanto sopra, in difetto di prova della nullità parziale della fideiussione omnibus con riguardo alla clausola di rinuncia al termine di cui all'art. 1957 c.c., va rigettato il motivo di opposizione.
Infine risulta infondata la doglianza relativa alla asserita violazione della disciplina consumeristica e quindi della nullità delle clausole contenute nei detti contratti ex art. 33 Cod.cons., posto che la
Suprema Corte (n. 41994/2021) ha chiarito che “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la L. n. 287 del
1990, art. 2, comma 2, lett. a) e art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della Legge succitata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che pagina 11 di 13 sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”, laddove nel caso di specie non risultano dedotti né allegati in maniera specifica indici tali da far ritenere che le parti non avrebbero, senza clausole contestate, sottoscritto le fideiussioni.
Peraltro gli opponenti , pur invocando la violazione della disciplina consumeristica, nulla comprovano in ordine alla loro qualità di consumatori ( qualità che va senz'altro esclusa in capo agli opponenti e , titolari di azioni pari al 33% della Parte_1 Parte_3 Parte_4
. Controparte_5
L'opposizione proposta va, pertanto, rigettata, restando assorbite le ulteriori questioni proposte.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, avuto riguardo alla natura ed al valore della causa nonché all'attività difensiva concretamente espletata secondo i parametri di cui al DM n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 3702/2022 R.G., disattesa ogni contraria istanza:
RIGETTA l'opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta da , Parte_1 Parte_3
, e . Parte_6 Parte_5 Parte_2 Parte_4
CONDANNA gli opponenti al pagamento delle spese processuali in favore di ciascuna delle parti opposte, che liquida per ciascuna in euro 12.500,00 per compensi, oltre spese generali, iva e c.p.a..
Così deciso in data 8/7/2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Catania.
Il GIUDICE
pagina 12 di 13 dott. Vera Marletta
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vera Marletta
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2159/2023 promossa da:
, (C.F. ), Parte_1 C.F._1
, (C.F. ), Parte_2 C.F._2
, (C.F. Parte_3 C.F._3
, (C.F. ), Parte_4 C.F._4
, (C.F. ), Parte_5 C.F._5
(C.F. ), Parte_6 C.F._6
tutti domiciliati in VIA ORESTE SCIONTI, 15 95024 ACIREALE;
rappresentati e difesi dall'avv.
ROMEO GIANFRANCO giusta procura in atti.
ATTORI
pagina 1 di 13 contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1
patrocinio dell'avv. Beniamino Toscano giusta procura in atti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Reggio Calabria, alla via Scala di Giuda (già via XXI agosto) 121
MEDIO CREDITO CENTRALE (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Limatola Paola e P.IVA_2
elettivamente domiciliato in indirizzo telematico presso il difensore.
CONVENUTI
Posta in decisione all'udienza del 3 febbraio 2025, sulle conclusioni precisate come in atti, previa assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato , Parte_1 Parte_3 Parte_6
, e convenivano in giudizio
[...] Parte_5 Parte_2 Parte_4
innanzi questo Tribunale l' e Controparte_2 Controparte_3
proponevano opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. avverso le cartelle di pagamento loro notificate, e precisamente impugnava la cartella di pagamento n. Parte_1
29320220058555324002 notificata in data 16.01.2023, emessa da , Controparte_2
pagina 2 di 13 agente della riscossione per la provincia di Catania, con la quale è stato richiesto il pagamento della complessiva somma di euro 431.731, 63 derivante dal ruolo n. 2022/0003070 emesso da
[...]
quale obbligato in solido a seguito di surroga per escussione OP
della garanzia prestata ex L. 662/96 in favore del debitore principale ( sulla Controparte_5
posizione n. 806426 nonché la cartella di pagamento n. 29320220020001564002, notificata in pari data, con cui l' ha richiesto il pagamento della complessiva somma Controparte_2
di euro 427.274,29 derivante da ruolo n. 2021/004786 emesso da
[...]
, quale obbligato in solido a seguito di surroga per escussione della garanzia OP
prestata ex L. 662/96 in favore del debitore principale ( sulla posizione n. 781249; Controparte_5
impugnava la cartella di pagamento n. 29320220058555324005 notificata in data Parte_3
19.01.2023, emessa da , agente della riscossione per la provincia di Controparte_2
Catania, con la quale è stato richiesto il pagamento della complessiva somma di euro 431.731, 63
derivante dal ruolo n. 2022/0003070 emesso da OP
quale obbligato in solido a seguito di surroga per escussione della garanzia prestata ex L. 662/96 in favore del debitore principale ( sulla posizione n. 806426 nonché la cartella di Controparte_5
pagamento n. 29320220020001564003, notificata in pari data, con cui l' Controparte_2
ha richiesto il pagamento della complessiva somma di euro 427.274,29 derivante da ruolo
[...]
n. 2021/004786 emesso da quale obbligato in OP
solido a seguito di surroga per escussione della garanzia prestata ex L. 662/96 in favore del debitore principale ( sulla posizione n. 781249; impugnava la cartella Controparte_5 Parte_6
di pagamento n. 29320220058555324004 notificata in data 16.01.2023, emessa da
[...]
, agente della riscossione per la provincia di Catania, con la quale è stato richiesto Controparte_2
pagina 3 di 13 il pagamento della complessiva somma di euro 431.731, 63 derivante dal ruolo n. 2022/0003070
emesso da quale obbligato in solido a seguito di Controparte_6
surroga per escussione della garanzia prestata ex L. 662/96 in favore del debitore principale (
[...]
sulla posizione n. 806426; impugnava la cartella di pagamento n. CP_5 Parte_5
29320220058555324007 notificata in data 16.01.2023, emessa da , Controparte_2
agente della riscossione per la provincia di Catania, con la quale è stato richiesto il pagamento della complessiva somma di euro 431.731, 63 derivante dal ruolo n. 2022/0003070 emesso da
[...]
quale obbligato in solido a seguito di surroga per escussione Controparte_6
della garanzia prestata ex L. 662/96 in favore del debitore principale ( sulla Controparte_5
posizione n. 806426; impugnava la cartella di pagamento n. 29320220058555324 Parte_2
non notificata, emessa da , agente della riscossione per la provincia Controparte_1
di Catania, con la quale è stato richiesto il pagamento della complessiva somma di euro 431.731, 63
derivante dal ruolo n. 2022/0003070 emesso da OP
quale obbligato in solido a seguito di surroga per escussione della garanzia prestata ex L. 662/96 in favore del debitore principale ( sulla posizione n. 806426; Controparte_5 Parte_4
impugnava la cartella di pagamento n. 29320220058555324 non notificata, emessa da
[...]
, agente della riscossione per la provincia di Catania, con la quale è stato richiesto il Controparte_1
pagamento della complessiva somma di euro 431.731, 63 derivante dal ruolo n. 2022/0003070 emesso da quale obbligato in solido a seguito di surroga OP
per escussione della garanzia prestata ex L. 662/96 in favore del debitore principale ( CP_5
sulla posizione n.806426. nonché la cartella di pagamento n. 29320220020001564, non notificata,
[...]
con cui l' ha richiesto il pagamento della complessiva somma di Controparte_2
pagina 4 di 13 euro 427.274,29 derivante da ruolo n. 2021/004786 emesso da OP
, quale obbligato in solido a seguito di surroga per escussione della garanzia prestata ex L.
[...]
662/96 in favore del debitore principale ( sulla posizione n.781249. Controparte_5
Gli opponenti chiedevano al Tribunale adito;
“ Preliminarmente, alla luce della ricorrenza dei gravi
motivi richiesti, disporre con provvedimento reso inaudita altera parte la sospensione dell'efficacia
esecutiva dei ruoli esattoriali posti a fondamento delle cartelle di pagamento oggetto della presente
opposizione; - In accoglimento della proposta opposizione ed in forza dei motivi ivi dedotti, ritenere e
dichiarare l'insussistenza del diritto dell'Ente impositore a procedere ad esecuzione forzata in danno
degli opponenti;
- Per l'effetto, dichiarare la nullità delle cartelle di pagamento impugnate, con ogni
consequenziale statuizione da essa derivante;
- Condannare controparte alle spese, competenze ed
onorari di giudizio”.
Si costituiva in giudizio , eccependo il difetto di legittimazione Controparte_1
passiva e l'infondatezza dell'opposizione.
Si costituiva altresì contestando puntualmente la Controparte_6
fondatezza dell'opposizione, di cui chiedeva il rigetto con il favore delle spese di lite.
Con ordinanza del 20 luglio 2023 il GI rigettava l'istanza di sospensione ex art. 615, 1° co cpc e assegnava alle part, su loro richiesta, i termini di cui all'art. 183, 6° co cpc.
All'udienza del 29 gennaio 2024 la causa veniva quindi rinviata all'udienza del 3 febbraio 2025 per la precisazione delle conclusioni.
Indi all' udienza del 3.2.2025, sulle conclusioni precisate come in atti , la causa venia posta in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito degli scritti pagina 5 di 13 difensivi conclusionali.
Tanto premesso, risulta documentato e non contestato che;
(oggi fallita), in cui p richiedeva l'ammissione al Fondo di Garanzia per le Controparte_5
seguenti operazioni finanziarie: A) di € 1.000.000,00 per la durata di 36 mesi richiesta a
[...]
Con con ammissione alla garanzia diretta ( 781249) nella misura dell'80% dell'importo Controparte_7
erogato all'impresa beneficiaria;
l'operazione finanziaria veniva, altresì, assistita dalle garanzie personali specifiche prestate sia da e ciascuno sino al limite di € Parte_1 Parte_3
1.000.000 e da sino al limite di € 1.300.000. B) di € 1.000.000,00 per la durata di 18-1 Parte_4
gg mesi richiesto al (poi, incorporato dal con Controparte_9 Controparte_10
ammissione alla garanzia diretta (Pos.806426) nella misura dell'80% dell'importo erogato all'impresa beneficiaria;
l'operazione finanziaria veniva, altresì, assistita dalle garanzie personali specifiche prestate da tutti gli opponenti, ciascuno sino al limite di € 5.580.000,00;
-a seguito dell'inadempimento dell'impresa e dell'esito infruttuoso dei solleciti di pagamento ciascuna
Banca richiedeva l'attivazione della garanzia diretta e “a prima richiesta” del Fondo pubblico ex
L.662/96 e, quindi, a seguito di delibera del 18.09.20 e del 19.03.2021 il Fondo liquidava l'importo della perdita di € 414.823,70 in favore di e di € 431.725,75 in favore del Credito Controparte_7
con diritto di rivalsa del Fondo, in surroga legale, sul soggetto beneficiario finale Controparte_10
per la somma pagata, ai sensi dell'art.2 del D.M. 20/06/2005.
-in data 17.10.2019 il Tribunale di Catania dichiarava il fallimento della;
Controparte_5
comunicava al curatore del fallimento della ed ai suoi garanti che - CP_4 Controparte_5
a seguito dell'escussione da parte delle Banche delle garanzie e della liquidazione in loro favore degli pagina 6 di 13 importi di € 414.823,70 e di € 431.725,75- aveva acquisito -ai sensi del combinato disposto dell'art.1203 cc e dell'art.2, co.4, del DM 20.6.2005- per conto del Fondo, il diritto di rivalersi sull'impresa inadempiente per le somme erogate e, proporzionalmente all'ammontare del predetto importo, di surrogarsi anche in tutti i diritti spettanti al soggetto finanziatore in relazione alle eventuali altre garanzie reali e personali acquisite;
-
In particolare dichiarava che il Fondo di garanzia era creditore dell'impresa in Parte_7
fallimento dei suddetti importi liquidati e, contestualmente, invitava i prestatori di fideiussione a garanzia dei finanziamenti accordati all'impresa debitrice di provvedere al pagamento, in solido tra loro, nei limiti della garanzia da ciascuno prestata per ognuna delle operazioni finanziarie, precisando che i suddetti crediti di natura pubblica erano assistiti da privilegio generale in virtù di espressa disposizione di legge, come chiarito dall'art.8 bis del D.L n.3/2015 conv. con mod. nella L. n.33/2015,
già previsto dal comb. disp. degli artt.1 e 9 del d.Lgs 123/1998 e avvertendo che, decorso inutilmente il termine di 15 gg dalla ricezione degli avvisi, il credito di natura pubblica sarebbe stato iscritto a ruolo e riscosso per il tramite dell'esattore pubblico ai sensi dell'art.17 del d.lgsn.46/1999 e ss.mm, come già
previsto dall'art.9, comma 5, del d.lgs.123/98 nonché come chiarito dal menzionato art.8 bis-
- informava, inoltre, di essersi conformata alla normativa d'urgenza conseguente al Parte_7
Covid (ex DL18/2020) adottando i termini di sospensione ivi previsti;
-
-non essendo pervenuto alcun pagamento, procedeva alla formazione dei ruoli ed a Pt_7
trasmetterli all' che provvedeva alla notifica delle impugnate cartelle Controparte_1
di pagamenti.
Parte_ Ciò detto gli opponenti contestano il diritto di e di ad agire in via esecutiva nei loro CP_11
pagina 7 di 13 confronti per mancanza del titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c., eccependo che la garanzia prestata da
Parte_ avrebbe soltanto natura privatistica in quanto derivante dal mutuo e, di conseguenza, il ruolo non assumerebbe natura di titolo esecutivo.
La doglianza non è fondata.
In diritto si osserva che, a seguito dell'escussione del fondo, Parte_9
può giovarsi della procedura di riscossione disciplinata dall'art. 9 comma 5 del
[...]
d.lgs. 123/98, secondo cui “per le restituzioni di cui al comma 4 i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto legislativo sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi. Al recupero dei crediti si provvede con l'iscrizione al ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, delle somme oggetto di restituzione, nonché' delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni”. Inoltre, l'art. 8 bis, comma 3, della legge 33/2015
ha stabilito che: “Il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma
100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi. La costituzione e l'efficacia del privilegio non sono subordinate al consenso delle parti.
Al recupero del predetto credito si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni”.
Pertanto, una volta constatata e liquidata la perdita in favore dell'istituto di credito richiedente, se, a pagina 8 di 13 seguito della comunicazione della surroga legale con contestuale costituzione in mora inviata da all'impresa debitrice, scadono infruttuosamente i termini indicati nella diffida OP
medesima, l'ufficio finanziario competente deve formare il ruolo per la riscossione coattiva nei confronti del debitore, esattamente come avvenuto nella fattispecie in parola.
In ordine alla legittimità della procedura di esecuzione esattoriale ex art. 17 d. lgs. 46/1999 peraltro è
intervenuta la Corte di legittimità, affermando che: “in tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, l'avvenuta escussione di quest'ultima nei confronti di determina la surrogazione di detto garante nella posizione del garantito, con la OP
nascita di un diritto di natura privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità
del fondo per le piccole e medie imprese, con conseguente legittimità della riscossione esattoriale ex art. 17 d.lgs. n. 46 del 1999 (Cass., sez. 3, 16/01/2023, n. 1005; Cass., sez. 1, 09/03/2020, n. 6508).
Trattasi, dunque, di credito di natura pubblicistica, connesso, come tutti gli altri interventi di sostegno previsti dall'art. 7 del d.lgs. n. 123/98, alla finalità di pubblica utilità di sostegno dello sviluppo delle attività produttive” (tra le tante, si veda Cass. 9657/2024; si veda Anche Cass. n. 32148/2024). In
applicazione di tale principio, è ormai definitivamente superata la tesi sostenuta da parte opponente secondo cui mancherebbe un titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. idoneo a legittimare la pretesa coattiva nei confronti della debitrice.
Con il motivo di opposizione articolato in corso di causa gli opponenti hanno eccepito la nullità
parziale della fideiussione dagli stessi rilasciata in quanto riproduttiva dello schema ABI dichiarato illegittimo dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55/2005, ed in particolare delle clausole 2, 6 e 8
dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per i contratti di fideiussione omnibus esaminato nel pagina 9 di 13 sopra citato provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2.5.2005.
Anche tale motivo di opposizione non è fondato.
È noto che, con la sentenza n. 41994/2021, le Sezioni Unite della Cassazione, risolvendo un contrasto giurisprudenziale, sono intervenute sulla questione della validità delle clausole contenute nei contratti di fideiussione conformi a quelle contenute nello schema ABI del maggio 2003, affermando il seguente principio di diritto: “I contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l.
n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”.
La declaratoria di nullità parziale riguarda esattamente le clausole contenute negli artt. 2, 6 e 8 dello schema ABI, tra cui vi è quella di deroga all'art. 1957 c.c., sanzionate con il provvedimento della
Banca di Italia n. 55 del 2.5.2005.
La presunzione di nullità parziale delle clausole contenute nei moduli di fideiussione che riproducono lo schema unilaterale costituente l'intesa vietata va, tuttavia, limitata all'ambito applicativo del provvedimento sanzionatorio emesso dalla Banca di Italia.
Nel citato provvedimento si fa riferimento al contenuto del contratto di “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (cosiddetta fideiussione omnibus)”, concordato nel mese di ottobre 2002 tra l'ABI
con alcune organizzazioni di tutela dei consumatori (punto 2 del provvedimento) e, segnatamente,
“l'istruttoria riguarda lo schema contrattuale relativo alla “fideiussione a garanzia delle operazioni pagina 10 di 13 bancarie”, che disciplina la prestazione della garanzia fornita da un soggetto (fideiussore) a beneficio di qualunque obbligazione, presente e futura, del debitore di una banca (…)” (punto 9 del provvedimento).
Nel caso di specie, parte opponente non ha assolto all'onere probatorio, su di essa gravante, di dimostrare che la fideiussione rilasciata in favore della . fosse riproduttiva delle intese CP_5
anticoncorrenziali vietate.
Invero le fideiussione omnibus per cui è causa sono del 2027 e del 2018, quindi risultano rilasciate dodici/ tredici anni dopo il provvedimento sanzionatorio della Banca d'Italia n. 55 del 2005 che ha riguardato esclusivamente le fideiussioni omnibus sottoscritte nel periodo ottobre 2002 - maggio 2005.
Ne consegue che incombeva sull'opponente fornire la prova della partecipazione della Banca Intesa
Sanpaolo S.p.A. e il alle intese anticoncorrenziali rispettivamente fino al 2017 e Controparte_9
20188, ben oltre il periodo in cui si è svolto l'accertamento della Banca di Italia.
Per quanto sopra, in difetto di prova della nullità parziale della fideiussione omnibus con riguardo alla clausola di rinuncia al termine di cui all'art. 1957 c.c., va rigettato il motivo di opposizione.
Infine risulta infondata la doglianza relativa alla asserita violazione della disciplina consumeristica e quindi della nullità delle clausole contenute nei detti contratti ex art. 33 Cod.cons., posto che la
Suprema Corte (n. 41994/2021) ha chiarito che “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la L. n. 287 del
1990, art. 2, comma 2, lett. a) e art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della Legge succitata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che pagina 11 di 13 sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”, laddove nel caso di specie non risultano dedotti né allegati in maniera specifica indici tali da far ritenere che le parti non avrebbero, senza clausole contestate, sottoscritto le fideiussioni.
Peraltro gli opponenti , pur invocando la violazione della disciplina consumeristica, nulla comprovano in ordine alla loro qualità di consumatori ( qualità che va senz'altro esclusa in capo agli opponenti e , titolari di azioni pari al 33% della Parte_1 Parte_3 Parte_4
. Controparte_5
L'opposizione proposta va, pertanto, rigettata, restando assorbite le ulteriori questioni proposte.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, avuto riguardo alla natura ed al valore della causa nonché all'attività difensiva concretamente espletata secondo i parametri di cui al DM n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 3702/2022 R.G., disattesa ogni contraria istanza:
RIGETTA l'opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta da , Parte_1 Parte_3
, e . Parte_6 Parte_5 Parte_2 Parte_4
CONDANNA gli opponenti al pagamento delle spese processuali in favore di ciascuna delle parti opposte, che liquida per ciascuna in euro 12.500,00 per compensi, oltre spese generali, iva e c.p.a..
Così deciso in data 8/7/2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Catania.
Il GIUDICE
pagina 12 di 13 dott. Vera Marletta
pagina 13 di 13