Sentenza 4 febbraio 2025
Massime • 2
In tema di giudizio di Cassazione, il sopravvenuto fallimento di una delle parti non determina l'interruzione del processo, per cui non vi è un onere di riassunzione del giudizio nei confronti della curatela fallimentare, essendo la fase di legittimità caratterizzata dall'impulso d'ufficio; ne consegue che, pur potendo il curatore intervenire nel processo per far valere i diritti della massa, sia pure nei limiti delle residue facoltà difensive riconosciute dalla legge, non può tuttavia rinunciare al ricorso già proposto dalla parte prima dell'apertura della propria procedura concorsuale.
Nel caso di specie, la società ricorrente aveva gestito un'attività commerciale in forma antieconomica per cinque anni consecutivi, dichiarando perdite, e pertanto l'Ufficio aveva correttamente proceduto ad accertamento analitico induttivo, fondato su presunzioni semplici, ma gravi, precise e concordanti. In ogni caso, era stato sottolineato di dover comunque tenere conto della finalità solidaristica dell'istituzione, per cui non era ipotizzabile l'assimilazione di essa ad altre strutture ricettive utilizzate per altre forme di turismo, per cui la ricostruzione analitico/induttiva dei ricavi attribuibili alla società, il rapporto R.O.L./Ricavi d'esercizio andava rideterminato applicando una diversa proporzione.
Commentari • 3
- 1. Come Difenderti Se L’Agenzia Delle Entrate Contesta Margini Di Profitto Ritenuti Non CongruiGiuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 19 febbraio 2026
Introduzione Ricevere un avviso o anche solo uno “schema di atto” in cui l'ufficio sostiene che i tuoi margini di profitto (o la tua percentuale di ricarico) sono “non congrui”, “inverosimili” o “antieconomici” è una delle situazioni più insidiose per imprese e professionisti: spesso l'accertamento nasce da comparazioni statistiche, da una ricostruzione induttiva dei ricavi (metodo del ricarico) o da indici e standard di settore che non colgono le specificità del tuo business (stagionalità, promozioni, scarti, resi, merce svalutata, start-up, crisi di liquidità, cambio fornitore, concorrenza locale). In questi casi, il rischio pratico non è solo “pagare più imposte”: è entrare in una …
Leggi di più… - 2. Accertamento Per Antieconomicità Con Contabilità Regolare: Come Difendersi Dalla Presunzione Di Maggior RedditoGiuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 2 gennaio 2026
L'accertamento per antieconomicità, anche in presenza di contabilità formalmente regolare, è una delle contestazioni fiscali più insidiose, perché l'Amministrazione finanziaria non contesta errori contabili, ma mette in discussione la “logica economica” dell'attività, presumendo maggiori ricavi o redditi occultati. Per imprenditori e partite IVA, il rischio è concreto: risultati economici modesti, margini bassi o perdite possono essere letti come indizio di evasione, nonostante scritture corrette e documentate. Molti si chiedono: “Se la contabilità è regolare, come possono accertarmi?” “Guadagnare poco è illegale?” “Come si smonta la presunzione di antieconomicità?” È fondamentale …
Leggi di più… - 3. Come Difendersi Se L’Agenzia Delle Entrate Contesta La Gestione AntieconomicaGiuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 27 agosto 2025
Hai ricevuto un avviso di accertamento perché l'Agenzia delle Entrate ti contesta una gestione antieconomica? Il Fisco può ritenere che la tua attività non sia condotta secondo logica imprenditoriale, e utilizzare questo come presunzione per ricostruire ricavi non dichiarati. In questi casi si parla di accertamento induttivo per antieconomicità. Ma non sempre le contestazioni sono fondate: ci sono strategie precise per difendersi. Cos'è la gestione antieconomica secondo il Fisco – È la condotta di un'impresa che dichiara ricavi troppo bassi rispetto ai costi sostenuti – Si presume che nessun imprenditore agirebbe in perdita per lungo tempo senza un ritorno economico – Può emergere quando …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 04/02/2025, n. 2645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2645 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
- ricorrente -
contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 3580, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, il 7.7.2015, e pubblicata il 25.8.2015; Oggetto: IR, VA ed AP 2005 - Srl - Ospitalità alberghiera - Gestione antieconomica - Finalità solidaristiche. Civile Sent. Sez. 5 Num. 2645 Anno 2025 Presidente: CRUCITTI ROBERTA Relatore: DI MARZIO PAOLO Data pubblicazione: 04/02/2025 2 di 8 ascoltata la relazione svolta dal Consigliere Paolo Di Marzio;
raccolte le conclusioni del P.M., s.Procuratore Generale Fulvio ON, che ha confermato la propria richiesta di rigettare il ricorso;
ascoltate le conclusioni rassegnate, per la controricorrente, dall’Avv. dello Stato Salvatore Faraci, il quale ha domandato il rigetto dell’impugnativa, nessuno essendo comparso per la ricorrente;
la Corte osserva: Fatti di causa 1. L’Agenzia delle Entrate effettuava verifiche fiscali nei confronti della Casa del Pellegrino Srl, riscontrando che con riferimento agli anni dal 2003 al 2007 l’impresa, svolgente attività di albergo con annesso ristorante, aveva costantemente dichiarato di essere in perdita. Ritenuta l’antieconomicità della gestione, l’Ente impositore notificava alla società, con riferimento all’anno 2005, l’avviso di accertamento n. RJY03T100980, rideterminando il reddito conseguito ai fini IR, VA ed AP. 2. La contribuente impugnava l’atto impositivo innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa, contestando in primo luogo che i risultati di gestione dipendevano dalla natura solidaristica dei servizi di ospitalità offerti. La CTP valutava fondate le difese proposte dalla ricorrente ed annullava l’atto impositivo. 3. L’Amministrazione finanziaria spiegava appello avverso la decisione sfavorevole assunta dai giudici di primo grado, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sezione staccata di Siracusa. La CTR accoglieva parzialmente l’impugnativa, riaffermando la fondatezza dell’avviso di accertamento, ma riducendo l’ammontare del reddito ritenuto conseguito dalla società. 4. Avverso la decisione adottata dal giudice dell’appello ha proposto ricorso per cassazione la Casa del Pellegrino Srl, 3 di 8 affidandosi a tre strumenti di impugnazione. L’Agenzia delle Entrate resiste mediante controricorso. La ricorrente ha quindi depositato nota con la quale ha comunicato il fallimento della società e domandato l’interruzione del processo. 4.1. Il Pubblico Ministero, in persona del s.Procuratore Generale Fulvio ON, ha fatto pervenire le proprie conclusioni scritte, con le quali ha domandato rigettarsi il ricorso. Ragioni della decisione 1. Con il suo primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., la contribuente contesta la nullità della sentenza impugnata, e comunque la violazione dell’art. 132, comma quarto, cod. proc. civ., per avere la CTR proposto una motivazione meramente apparente, illogica e contraddittoria. 2. Mediante il suo secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., la ricorrente censura la nullità della sentenza impugnata, e comunque la violazione dell’art. 132, comma quarto, cod. proc. civ., per non avere il giudice dell’appello proposto una motivazione in materia di percentuale di ricalcolo del reddito conseguito applicata con la sentenza. 3. Con il suo terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la contribuente critica la violazione dell’art. 39 del Dpr n. 600 del 1973, e dell’art. 54 del Dpr n. 633 del 1973, nonché degli artt. 2697 e 2729 cod. civ., per avere il giudice del gravame erroneamente ritenuto che ricorressero circostanze gravi precise e concordanti dimostrative della responsabilità fiscale della società, e comunque per non aver tratto le conseguenze di legge in conseguenza della violazione del contraddittorio preventivo. 4. Deve preliminarmente esaminarsi la nota depositata dalla ricorrente con la quale comunica il fallimento della società e 4 di 8 domanda l’interruzione del processo. L’istanza non può trovare accoglimento, essendosi già condivisibilmente e di recente ribadito, in considerazione delle peculiarità del giudizio di legittimità, che “in tema di giudizio di Cassazione, il sopravvenuto fallimento di una delle parti non determina l'interruzione del processo, per cui non vi è un onere di riassunzione del giudizio nei confronti della curatela fallimentare, essendo la fase di legittimità caratterizzata dall'impulso d'ufficio; ne consegue che, pur potendo il curatore intervenire nel processo per far valere i diritti della massa, sia pure nei limiti delle residue facoltà difensive riconosciute dalla legge, non può tuttavia rinunciare al ricorso già proposto dalla parte prima dell'apertura della propria procedura concorsuale”, Cass. sez. I, 13.3.2024, n. 6642. 5. Tanto premesso, con il primo mezzo d’impugnazione la società contesta la nullità della sentenza impugnata, e comunque la violazione di legge in cui ritiene essere incorsa la CTR, per avere la CTR proposto una motivazione meramente apparente, illogica e contraddittoria. 5.1. Occorre preliminarmente osservare che la società propone la sua critica, con il primo ed il secondo mezzo d’impugnazione, invocando una pluralità di vizi della decisione impugnata tra di loro incompatibili, quali la nullità della pronuncia e la violazione di legge. Tuttavia le censure proposta appaiono sufficientemente specifiche e agevolmente comprensibili e può procedersi allo scrutinio delle contestazioni. 5.2. Merita quindi di essere ricordato che la Casa del Pellegrino, impresa commerciale che ha la forma di società di capitali, fondata da due enti ecclesiastici, offre ospitalità ai fedeli che si recano in pellegrinaggio presso il Santuario della Madonna delle Lacrime in Siracusa. La ricorrente evidenzia di non offrire servizi paragonabili a quelli di una ordinaria struttura ricettiva, avendo finalità 5 di 8 essenzialmente solidaristica ed ospitando fedeli dotati di limitate disponibilità economiche. L’accertamento fiscale è però fondato, occorre subito evidenziare, sulla antieconomicità della gestione di una società commerciale, ripetutasi per più anni. 5.3. Procedendo all’esame del primo motivo di ricorso, occorre rilevare come la CTR abbia osservato che la società odierna ricorrente ha gestito un’attività commerciale in forma antieconomica per cinque anni consecutivi, dichiarando perdite, e pertanto l’Ufficio ha correttamente proceduto ad accertamento analitico induttivo, fondato pertanto su presunzioni semplici, ma gravi, precise e concordanti. Il giudice dell’appello ha quindi ritenuto di dover comunque tenere conto della finalità solidaristica dell’istituzione, che offre alloggio a “povera gente che presenta problemi di salute ed affronta le spese di viaggio, di vitto e pernottamento per finalità del tutto diverse da quelle di soggetti che si recano in vacanza per esclusivi fini di divertimento e di relax” (sent. CTR, p. 2). La CTR ha perciò ritenuto non potesse trascurarsi la natura di impresa commerciale della società, ma dovesse comunque tenersi anche conto delle sue finalità solidaristiche. Il giudice del gravame ha quindi condiviso la modalità di accertamento del reddito di natura analitico induttiva adottata dall’Amministrazione finanziaria, che prende le mosse dalla contabilità dichiarata dall’impresa, ma ha ritenuto di dover ridurre il risultato di esercizio rispetto a quanto stimato dall’Ente impositore. 5.4. La motivazione adottata dalla CTR, pertanto, risulta completa, agevolmente comprensibile e priva di contraddizioni, ed il primo motivo di ricorso risulta pertanto infondato e deve essere respinto. 6. Con il secondo strumento d’impugnazione la ricorrente censura la sentenza impugnata per non aver proposto una 6 di 8 motivazione in materia di percentuale di ricalcolo del reddito conseguito applicata con la sentenza. 6.1. Il giudice dell’appello, premesso tutto quanto sinteticamente riassunto esaminando il primo motivo di ricorso, ha aggiunto che “non è ipotizzabile l’assimilazione della struttura ricettiva, di cui si controverte, ad altre strutture ricettive utilizzate per altre forme di turismo, per cui, pur ritenendo legittima la ricostruzione analitico/induttiva dei ricavi attribuibili alla società accertata, il rapporto R.O.L./Ricavi d’esercizio va rideterminato in favore della società, applicando la seguente proporzione …” (sent. CTR, p. 2) 6.2. Anche in questo caso non ricorre pertanto l’ipotesi di una motivazione assente o meramente apparente. La motivazione è presente ed è chiaramente comprensibile. La CTR ha ritenuto di ridurre la stima dei ricavi, rispetto a quanto calcolato dall’Amministrazione finanziaria con riferimento ad ordinarie strutture ricettive, in considerazioni delle finalità (anche) solidaristiche perseguite dalla Casa del Pellegrino, non violando alcuna norma di legge. Se poi la critica della ricorrente potesse intendersi come una censura relativa alla percentuale di ricarico comunque adottata dalla CTR, la contestazione difetta di specificità, perché la società neppure illustra in quale errore sia incorso il giudice dell’appello, e quale sarebbe invece la corretta percentuale di ricarico applicabile. Anche il secondo motivo di impugnazione risulta pertanto infondato e deve essere respinto. 7. Con il suo terzo motivo di ricorso, la contribuente critica la violazione di legge in cui ritiene essere incorso il giudice del gravame avendo innanzitutto erroneamente ritenuto che ricorressero circostanze gravi precise e concordanti dimostrative della responsabilità fiscale della società. 7 di 8 7.1. Invero, già l’avviso di accertamento aveva chiaramente illustrato che la società commerciale Casa del Pellegrino Srl, pur non essendo stata interessata da alcun evento imprevedibile che ne avesse compromesso la funzionalità, aveva dichiarato perdite di esercizio per più anni consecutivi. La CTR ha correttamente rilevato che simili circostanze integrano, già da sole, presunzioni gravi precise e concordanti, indipendentemente dalla correttezza formale della tenuta della contabilità, e senza che sia necessario alcun riferimento agli studi di settore, del resto non utilizzati neppure dall’Ente impositore nell’avviso di accertamento. 7.2. Quanto poi alla contestazione relativa alla omessa instaurazione del contraddittorio preventivo, occorre rilevare che, all’epoca dell’accertamento, essa non era dovuta in relazione alle imposte dirette (cfr. Cass. sez. VI-V, 29.10.2008 n. 27421). Con riferimento all’VA, tributo armonizzato, la ricorrente neppure tenta di fornire la c.d. prova di resistenza, non indicando gli argomenti decisivi che avrebbe potuto far valere in sede di contraddittorio preventivo, ed il conseguente pregiudizio che avrebbe subito il suo diritto di difesa (cfr. Cass. sez. V, 20.12.2022, n. 37234). Anche il terzo motivo di ricorso appare pertanto infondato, e deve perciò essere respinto. In definitiva il ricorso proposto dalla contribuente deve essere rigettato. 8. Le spese di lite, tenuto conto dell’esito del giudizio, possono essere compensate tra le parti con riferimento ai gradi di merito, mentre le spese del giudizio di legittimità seguono l’ordinario criterio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in considerazione della natura delle questioni esaminate e del valore della controversia. 8.1. Deve anche darsi atto che ricorrono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, del c.d. doppio contributo. 8 di 8 La Corte di Cassazione,
P.Q.M.
rigetta il ricorso proposto dalla Casa del Pellegrino Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore. Compensa le spese di lite tra le parti con riferimento ai gradi di merito del giudizio e condanna la società al pagamento delle spese processuali in favore della costituita controricorrente, e le liquida in complessivi Euro 4.500,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1 bis, se dovuto. Così deciso in Roma, il 23.1.2025.