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Sentenza 15 giugno 2025
Sentenza 15 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/06/2025, n. 1331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1331 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1861/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
RT NZ Presidente
Filomena Albano Giudice
TE LA Giudice relatore
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1861/2024, vertente tra
Parte_1 nata il [...] a [...] e
Parte_2 nato il [...] a [...] entrambi con il patrocinio dell'avv. Violetta Dosi e dell'avv. Giorgia Loreti
-ricorrenti- nonché con l'intervento del Pubblico Ministero
-interventore ex lege-
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti del presente giudizio hanno contratto matrimonio in Roma, in data 29 agosto 1993. Dall'unione matrimoniale è nato il figlio (classe 1997). Per_1
1 I ricorrenti hanno adito l'intestato Tribunale al fine di ivi sentire dichiarare la loro separazione personale e hanno chiesto altresì, nel medesimo procedimento, la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio.
Con sentenza non definitiva n. 242/2024, pubblicata il 3 luglio 2024, l'intestato
Tribunale ha dichiarato la separazione personale delle parti alle condizioni da loro congiuntamente indicate e, con separata ordinanza, ha disposto la rimessione della causa sul ruolo ai fini della discussione e della decisione sulla domanda di divorzio.
All'esito dell'udienza in trattazione scritta del 5 giugno 2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio, preso atto delle conclusioni congiunte formulate dalle parti con le note scritte depositate in data 3 giugno 2025 e che di seguito si trascrivono:
I coniugi sono entrambi economicamente autosufficienti e provvederanno ciascuno al proprio mantenimento.
Entrambi i genitori contribuiranno al mantenimento del figlio
maggiorenne, non ancora economicamente Per_1
autosufficiente, corrispondendo direttamente allo stesso mensilmente la somma pari a 150,00 euro ciascuno oltre rivalutazione ISTAT con decorrenza dalla sottoscrizione del presente ricorso e continueranno a farsi carico al 50% ciascuno delle spese straordinarie per il figlio.
Ciò premesso, la domanda formulata congiuntamente dalle parti è fondata e deve pertanto essere accolta.
Ricorrono infatti i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 29 agosto 1993, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970
e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
2 Gli accordi raggiunti tra le parti devono essere fatti propri dal Tribunale in quanto non contrari a norme imperative di legge e non contrastanti con l'interesse del figlio maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente.
Spese compensate attesa la natura e l'esito del giudizio.
Per questi motivi
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roma in data 29 agosto 1993 tra nata il [...] a [...] e Parte_1
nato il [...] a [...]; matrimonio trascritto nel Registro Parte_2
degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 01067, Parte 2, Serie A03,
Anno 1993;
- dispone, quanto alle condizioni accessorie, che il divorzio avvenga nei termini di cui in motivazione;
Demanda la Cancelleria per gli adempimenti di rito, ivi compresa la trasmissione in copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Roma per le annotazioni e gli altri adempimenti di cui di cui al d.P.R. n. 396-2000.
Roma, 11 giugno 2025
Il Giudice estensore
TE LA
Il Presidente
RT NZ
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
RT NZ Presidente
Filomena Albano Giudice
TE LA Giudice relatore
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1861/2024, vertente tra
Parte_1 nata il [...] a [...] e
Parte_2 nato il [...] a [...] entrambi con il patrocinio dell'avv. Violetta Dosi e dell'avv. Giorgia Loreti
-ricorrenti- nonché con l'intervento del Pubblico Ministero
-interventore ex lege-
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti del presente giudizio hanno contratto matrimonio in Roma, in data 29 agosto 1993. Dall'unione matrimoniale è nato il figlio (classe 1997). Per_1
1 I ricorrenti hanno adito l'intestato Tribunale al fine di ivi sentire dichiarare la loro separazione personale e hanno chiesto altresì, nel medesimo procedimento, la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio.
Con sentenza non definitiva n. 242/2024, pubblicata il 3 luglio 2024, l'intestato
Tribunale ha dichiarato la separazione personale delle parti alle condizioni da loro congiuntamente indicate e, con separata ordinanza, ha disposto la rimessione della causa sul ruolo ai fini della discussione e della decisione sulla domanda di divorzio.
All'esito dell'udienza in trattazione scritta del 5 giugno 2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio, preso atto delle conclusioni congiunte formulate dalle parti con le note scritte depositate in data 3 giugno 2025 e che di seguito si trascrivono:
I coniugi sono entrambi economicamente autosufficienti e provvederanno ciascuno al proprio mantenimento.
Entrambi i genitori contribuiranno al mantenimento del figlio
maggiorenne, non ancora economicamente Per_1
autosufficiente, corrispondendo direttamente allo stesso mensilmente la somma pari a 150,00 euro ciascuno oltre rivalutazione ISTAT con decorrenza dalla sottoscrizione del presente ricorso e continueranno a farsi carico al 50% ciascuno delle spese straordinarie per il figlio.
Ciò premesso, la domanda formulata congiuntamente dalle parti è fondata e deve pertanto essere accolta.
Ricorrono infatti i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 29 agosto 1993, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970
e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
2 Gli accordi raggiunti tra le parti devono essere fatti propri dal Tribunale in quanto non contrari a norme imperative di legge e non contrastanti con l'interesse del figlio maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente.
Spese compensate attesa la natura e l'esito del giudizio.
Per questi motivi
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roma in data 29 agosto 1993 tra nata il [...] a [...] e Parte_1
nato il [...] a [...]; matrimonio trascritto nel Registro Parte_2
degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 01067, Parte 2, Serie A03,
Anno 1993;
- dispone, quanto alle condizioni accessorie, che il divorzio avvenga nei termini di cui in motivazione;
Demanda la Cancelleria per gli adempimenti di rito, ivi compresa la trasmissione in copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Roma per le annotazioni e gli altri adempimenti di cui di cui al d.P.R. n. 396-2000.
Roma, 11 giugno 2025
Il Giudice estensore
TE LA
Il Presidente
RT NZ
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