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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 07/05/2025, n. 231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 231 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1146/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Alessandro Colnaghi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1146/2024 promossa da:
(C.F. ), in proprio e in qualità di titolare Parte_1 C.F._1 dell'impresa individuale (P. IVA Parte_2
, con il patrocinio dell'avv. PAOLO BASSANO P.IVA_1
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ALFONSINA DE Controparte_1 P.IVA_2
ROSA
CONCLUSIONI
Per in proprio e in qualità di titolare dell'impresa individuale Parte_1
: “In via principale: Parte_2
previa ogni opportuna declaratoria, annullare il provvedimento di ordinanza-ingiunzione emesso dalla Provincia di Lecco allegato al presente ricorso e oggetto della presente impugnazione, e quindi annullare lo stesso con ogni conseguenza di legge sulla sanzione irrogata, per le ragioni tutte addotte nel presente ricorso. In ogni caso, dichiarare che nulla è dovuto dal Sig. Parte_1
ovvero dall'impresa individuale a
[...] Parte_2
Provincia di . CP_1
In mero subordine:
rideterminare la violazione al di sotto del minimo edittale, per motivi eccezionali e tenuto conto di tutti gli elementi addotto con il presente ricorso e della peculiarità del caso concreto.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di causa, da determinarsi secondo parametri ex
DM 55/2014, oltre rimborso forfettario pari al 15%, IVA (se dovuta) e CPA.
Ci si richiama espressamente alle tabelle forensi ex DM 55/2014, in sostituzione della nota spese.
In via istruttoria: si chiede l'ammissione di prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
1) Vero che ogni incombente di contabilità, gestione fiscale, tenuta delle scadenze normativamente previste per adempimenti tributari, contributivi nonché di qualsiasi natura (ivi espressamente compreso il versamento della somma di cui all'art. 189 D. lgs. 152/2006) nell'anno
2020 era espletato dallo Studio BM di Merate, titolare rag. . Parte_3
2) Vero che detto studio fu totalmente chiuso e in ogni caso chiuso al pubblico e privo di operatività diretta nei confronti della clientela alla fine del mese di giugno 2020.
3) Vero che, nel suddetto periodo, solo alcune delle attività di cui al capitolo 1 venivano espletate e con lavoro del personale da remoto.
4) Vero che allo Studio BM fu precluso di utilizzare personale dello studio professionale in quanto si trattava di personale rientrante nelle c.d. "categorie a rischio" rispetto alla pandemia da
"Covid19" ed alle stesse era preclusa la ripresa del lavoro in presenza.
Si indicano a testi:
- rag. con studio a Merate (LC), via Agnesi n. 12; Parte_3
- sig.ra in Merate (LC), via Agnesi n. 12.” Testimone_1
Per la PROVINCIA DI LECCO: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Lecco, contrariis reiectis,
- in via preliminare di rito dichiarare inammissibile il ricorso;
- nel merito rigettare l'opposizione siccome infondata in fatto ed in diritto;
con vittoria di onorari del giudizio, oltre spese generali, IVA e CA.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
in proprio e in qualità di titolare dell'impresa individuale Autofficina Cogliati Parte_1 di , ha proposto opposizione ex artt. 22 l. n. 689/1981 e 6 d.lgs. n. 150/2011 Parte_1 avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 25189/2024 del 07/05/2024 in relazione al verbale di accertamento di trasgressione n. 38396/2021 con cui la ha ordinato alla parte Controparte_1 opponente di pagare la somma di € 2.600,00 a titolo di sanzione amministrativa, oltre a € 7,95 per spese di notifica, per violazione dell'art. 189, comma 3 d.lgs. n. 152/2006 per tardivo invio di modello MUD (modello unico di dichiarazione ambientale).
La si è costituita in giudizio, eccependo la tardività dell'opposizione e Controparte_1 chiedendone in ogni caso il rigetto nel merito.
Con ordinanza del 22/01/2025 è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza-ingiunzione impugnata.
La causa è stata istruita a mezzo delle produzioni documentali delle parti.
Le parti hanno depositato nel termine assegnato le note in sostituzione dell'udienza di discussione.
pagina 2 di 4 L'opposizione deve essere dichiarata inammissibile, in quanto proposta oltre il termine ex art. 6, comma 6 d.lgs. n. 150/2011 di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento impugnato.
Nel caso in esame, l'ordinanza-ingiunzione è stata regolarmente notificata a mezzo PEC ad in data 07/05/2024 (doc. 5 di parte resistente), mentre il ricorso in opposizione è Parte_1 stato depositato in data 03/07/2024, dunque ben oltre il termine di trenta giorni previsto a pena di inammissibilità dall'art. 6, comma 6 d.lgs. n. 150/2011.
Non può condividersi la tesi di parte opponente secondo cui la notifica via PEC non varrebbe per quale persona fisica, ma solo quale titolare dell'impresa individuale Autofficina Parte_1
Cogliati di Cogliati Antonio.
L'impresa individuale, infatti, non è soggetto giuridico distinto dalla persona fisica titolare della stessa, non essendo parificabile a una società.
La notifica a mezzo PEC del 07/05/2024 è dunque valida ed efficace nei confronti di Pt_1
in proprio e in qualità di titolare dell'impresa individuale
[...] Parte_2
.
[...]
Non può neppure essere condivisa la tesi di parte opponente secondo cui, avendo successivamente la di provveduto a una notifica cartacea postale, il termine per CP_1 CP_1
l'opposizione decorrerebbe da quest'ultima notifica.
Si richiama infatti l'orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui, in caso di doppia notifica al medesimo soggetto, il termine per impugnare decorre dalla prima notifica, salvo il caso in cui il primo atto sia viziato da irregolarità del procedimento notificatorio, per cui la seconda notifica sia stata effettuata per invalidità della prima notifica (Cass., n. 21623/2022).
Nel caso in esame, la prima notifica del 07/05/2024 deve essere ritenuta pienamente valida ed efficace, per i motivi sopra esposti, per cui il termine per proporre opposizione decorreva da tale data.
L'opposizione deve dunque essere dichiarata inammissibile, in quanto proposta oltre il termine previsto dall'art. 6, comma 6 d.lgs. n. 150/2011.
Le spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza, sono poste a carico della parte opponente, e si liquidano nella misura indicata in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M.
55/2014, come aggiornato per effetto del D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, da individuarsi nell'importo oggetto di ordinanza-ingiunzione, in misura ridotta in ragione dell'assenza di attività istruttoria e della natura semplificata della fase decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Dichiara inammissibile l'opposizione proposta da in proprio e in qualità di Parte_1 titolare dell'impresa individuale di , avverso l'ordinanza- Parte_2 Parte_1 ingiunzione emessa dalla Provincia oggetto di causa;
CP_1
pagina 3 di 4 2) Condanna in proprio e in qualità di titolare dell'impresa individuale Parte_1
, a rifondere in favore della di le spese Parte_2 CP_1 CP_1 di lite, che liquida in € 1.276,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge.
Lecco, 7 maggio 2025
Il Giudice
dott. Alessandro Colnaghi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Alessandro Colnaghi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1146/2024 promossa da:
(C.F. ), in proprio e in qualità di titolare Parte_1 C.F._1 dell'impresa individuale (P. IVA Parte_2
, con il patrocinio dell'avv. PAOLO BASSANO P.IVA_1
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ALFONSINA DE Controparte_1 P.IVA_2
ROSA
CONCLUSIONI
Per in proprio e in qualità di titolare dell'impresa individuale Parte_1
: “In via principale: Parte_2
previa ogni opportuna declaratoria, annullare il provvedimento di ordinanza-ingiunzione emesso dalla Provincia di Lecco allegato al presente ricorso e oggetto della presente impugnazione, e quindi annullare lo stesso con ogni conseguenza di legge sulla sanzione irrogata, per le ragioni tutte addotte nel presente ricorso. In ogni caso, dichiarare che nulla è dovuto dal Sig. Parte_1
ovvero dall'impresa individuale a
[...] Parte_2
Provincia di . CP_1
In mero subordine:
rideterminare la violazione al di sotto del minimo edittale, per motivi eccezionali e tenuto conto di tutti gli elementi addotto con il presente ricorso e della peculiarità del caso concreto.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di causa, da determinarsi secondo parametri ex
DM 55/2014, oltre rimborso forfettario pari al 15%, IVA (se dovuta) e CPA.
Ci si richiama espressamente alle tabelle forensi ex DM 55/2014, in sostituzione della nota spese.
In via istruttoria: si chiede l'ammissione di prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
1) Vero che ogni incombente di contabilità, gestione fiscale, tenuta delle scadenze normativamente previste per adempimenti tributari, contributivi nonché di qualsiasi natura (ivi espressamente compreso il versamento della somma di cui all'art. 189 D. lgs. 152/2006) nell'anno
2020 era espletato dallo Studio BM di Merate, titolare rag. . Parte_3
2) Vero che detto studio fu totalmente chiuso e in ogni caso chiuso al pubblico e privo di operatività diretta nei confronti della clientela alla fine del mese di giugno 2020.
3) Vero che, nel suddetto periodo, solo alcune delle attività di cui al capitolo 1 venivano espletate e con lavoro del personale da remoto.
4) Vero che allo Studio BM fu precluso di utilizzare personale dello studio professionale in quanto si trattava di personale rientrante nelle c.d. "categorie a rischio" rispetto alla pandemia da
"Covid19" ed alle stesse era preclusa la ripresa del lavoro in presenza.
Si indicano a testi:
- rag. con studio a Merate (LC), via Agnesi n. 12; Parte_3
- sig.ra in Merate (LC), via Agnesi n. 12.” Testimone_1
Per la PROVINCIA DI LECCO: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Lecco, contrariis reiectis,
- in via preliminare di rito dichiarare inammissibile il ricorso;
- nel merito rigettare l'opposizione siccome infondata in fatto ed in diritto;
con vittoria di onorari del giudizio, oltre spese generali, IVA e CA.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
in proprio e in qualità di titolare dell'impresa individuale Autofficina Cogliati Parte_1 di , ha proposto opposizione ex artt. 22 l. n. 689/1981 e 6 d.lgs. n. 150/2011 Parte_1 avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 25189/2024 del 07/05/2024 in relazione al verbale di accertamento di trasgressione n. 38396/2021 con cui la ha ordinato alla parte Controparte_1 opponente di pagare la somma di € 2.600,00 a titolo di sanzione amministrativa, oltre a € 7,95 per spese di notifica, per violazione dell'art. 189, comma 3 d.lgs. n. 152/2006 per tardivo invio di modello MUD (modello unico di dichiarazione ambientale).
La si è costituita in giudizio, eccependo la tardività dell'opposizione e Controparte_1 chiedendone in ogni caso il rigetto nel merito.
Con ordinanza del 22/01/2025 è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza-ingiunzione impugnata.
La causa è stata istruita a mezzo delle produzioni documentali delle parti.
Le parti hanno depositato nel termine assegnato le note in sostituzione dell'udienza di discussione.
pagina 2 di 4 L'opposizione deve essere dichiarata inammissibile, in quanto proposta oltre il termine ex art. 6, comma 6 d.lgs. n. 150/2011 di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento impugnato.
Nel caso in esame, l'ordinanza-ingiunzione è stata regolarmente notificata a mezzo PEC ad in data 07/05/2024 (doc. 5 di parte resistente), mentre il ricorso in opposizione è Parte_1 stato depositato in data 03/07/2024, dunque ben oltre il termine di trenta giorni previsto a pena di inammissibilità dall'art. 6, comma 6 d.lgs. n. 150/2011.
Non può condividersi la tesi di parte opponente secondo cui la notifica via PEC non varrebbe per quale persona fisica, ma solo quale titolare dell'impresa individuale Autofficina Parte_1
Cogliati di Cogliati Antonio.
L'impresa individuale, infatti, non è soggetto giuridico distinto dalla persona fisica titolare della stessa, non essendo parificabile a una società.
La notifica a mezzo PEC del 07/05/2024 è dunque valida ed efficace nei confronti di Pt_1
in proprio e in qualità di titolare dell'impresa individuale
[...] Parte_2
.
[...]
Non può neppure essere condivisa la tesi di parte opponente secondo cui, avendo successivamente la di provveduto a una notifica cartacea postale, il termine per CP_1 CP_1
l'opposizione decorrerebbe da quest'ultima notifica.
Si richiama infatti l'orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui, in caso di doppia notifica al medesimo soggetto, il termine per impugnare decorre dalla prima notifica, salvo il caso in cui il primo atto sia viziato da irregolarità del procedimento notificatorio, per cui la seconda notifica sia stata effettuata per invalidità della prima notifica (Cass., n. 21623/2022).
Nel caso in esame, la prima notifica del 07/05/2024 deve essere ritenuta pienamente valida ed efficace, per i motivi sopra esposti, per cui il termine per proporre opposizione decorreva da tale data.
L'opposizione deve dunque essere dichiarata inammissibile, in quanto proposta oltre il termine previsto dall'art. 6, comma 6 d.lgs. n. 150/2011.
Le spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza, sono poste a carico della parte opponente, e si liquidano nella misura indicata in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M.
55/2014, come aggiornato per effetto del D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, da individuarsi nell'importo oggetto di ordinanza-ingiunzione, in misura ridotta in ragione dell'assenza di attività istruttoria e della natura semplificata della fase decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Dichiara inammissibile l'opposizione proposta da in proprio e in qualità di Parte_1 titolare dell'impresa individuale di , avverso l'ordinanza- Parte_2 Parte_1 ingiunzione emessa dalla Provincia oggetto di causa;
CP_1
pagina 3 di 4 2) Condanna in proprio e in qualità di titolare dell'impresa individuale Parte_1
, a rifondere in favore della di le spese Parte_2 CP_1 CP_1 di lite, che liquida in € 1.276,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge.
Lecco, 7 maggio 2025
Il Giudice
dott. Alessandro Colnaghi
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