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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 27/03/2025, n. 1159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1159 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2952/2022 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Rosario Canciello, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2952/2022 R.G.A.C. assegnata in decisione all'esito dell'udienza, sostituita dal deposito di note scritte, del 12/12/2024, con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281-quinquies, comma 1, c.p.c.
TRA
(partita i.v.a.: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in San Cipriano d'Aversa alla Via N.
Tommaseo n. 7, presso lo studio dell'Avv. Caterino Mario Vincenzo (C.F.:
), dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce C.F._1 all'atto di citazione;
ATTRICE
E
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Casaluce CP_1 C.F._2 alla via Lemitone n. 1, presso lo studio dell'Avv. Ricciardi Paolo (C.F.:
), dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce C.F._3 alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA nonché
(C.F.: ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma al Viale Regina Margherita n.
278, presso lo studio dell'Avv. Ferraro Marco (C.F.: ), dal quale è C.F._4 rappresentata e difesa in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CHIAMATA IN CAUSA
Oggetto: “Responsabilità professionale”.
Conclusioni: Come in atti, come segue e come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza cartolare del 12/12/2024.
n. 2952/2022 r.g.a.c. Pag. 1 di 11 N. 2952/2022 R.G.A.C.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e con omissione dello svolgimento del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo P.E.C. alla controparte, l'attrice,
ha convenuto in giudizio, innanzi a questo Tribunale, il dottor Parte_1
al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: CP_1
“1. Accertato, per i fatti di cui in narrativa, il grave inadempimento nello svolgimento del contratto professionale da parte del convenuto dott. , CP_1
2. Per l'effetto, condannare il convenuto al risarcimento del danno subito dalla
[...] pari alla somma complessiva di euro 13.060,77, ossia il valore dei Parte_1 due avvisi di addebito, il primo dell'importo di euro 10.637,48 ed il secondo dell'importo di euro 1.267,23 nonché le note di rettifica dell'ammontare di euro
1.156,06;
3. Per l'effetto, condannare il convenuto al maggior danno subito dalla società istante, per il mancato guadagno ovvero per la perdita dei benefici fiscali e contributivi derivanti dalla mancata concessione del DURC e la mancata detrazione fiscale, subendo un ulteriore danno economico per un totale di euro 1.610,00.
Il tutto con vittoria di spese, ivi comprese quelle generali di studio, diritti ed onorari di giudizio, da attribuirsi al sottoscritto antistatario procuratore.”.
A fondamento della domanda proposta l'attrice ha dedotto di essere una società iscritta alla sezione ordinaria della C.C.I.A.A. di Caserta dal 2014 esercente prevalentemente attività di acquisto, vendita e permuta di beni immobili. In data 17/11/2014 il suo legale rappresentante pro tempore aveva conferito al professionista dott. , iscritto CP_1 all'Ordine dei TTori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Caserta, un incarico professionale avente ad oggetto la elaborazione di dati contabili, quali registrazione fatture, elaborazione delle dichiarazioni dei redditi, elaborazione dei cedolini paga e adempimenti contributivi e assicurativi connessi al personale dipendente con apposita lettera di incarico professionale. In data 20/09/2017, l'Agenzia delle Entrate – riscossione della Provincia di Caserta avrebbe notificato ad essa società istante l'avviso di addebito n. 32820170002462518000 dell'importo di euro 10.637,48 e, successivamente, in data
23/04/2018 l'avviso di addebito n. 32820180000210075000 per un importo di euro
1.267,23, Ente Creditore I.N.P.S. di Aversa. Esponeva, ancora, l'istante che entrambi gli avvisi sarebbero stati generati per il tardivo invio di flussi Uniemens e della consequenziale mancata contestazione di note di rettifica relative al periodo dal dicembre 2014 al novembre 2015. Risolto, a causa di tali errori ed omissioni, il contratto di incarico professionale stipulato col professionista convenuto, a partire dal 24/09/2019,
l'attrice avrebbe ricevuto ulteriori note di rettifica notificate dall' per un importo CP_3
n. 2952/2022 r.g.a.c. Pag. 2 di 11 N. 2952/2022 R.G.A.C.
di euro 1.156,06, asseritamente aventi ad oggetto il recupero di uno sgravio contributivo ad essa riconosciuto per l'assunzione di un nuovo dipendente, relativamente al periodo dall'ottobre 2019 al febbraio 2020. Deduceva, ancora, l'istante che tutte le note di rettifica sarebbero state generate a seguito della notifica dei detti avvisi di addebito, la cui mancata impugnazione le aveva impedito di ricevere il condizione CP_4 necessaria e imprescindibile per beneficiare dello sgravio contributivo che era stata costretta a restituire all' nella misura di euro 1.156,06, pari a quanto ricevuto a CP_3 tal titolo. Deduceva, dunque, di aver subito un ulteriore pregiudizio economico perché, non potendo usufruire dello sgravio contributivo, con l'assunzione di un nuovo dipendente non ha potuto detrarre per un intero anno la somma di euro 230,00 mensili previsti, quantificando tale danno in un importo totale di euro 1.610,00 (periodo da marzo 2020 a settembre 2020). L'attrice contestava, dunque, al professionista convenuto imperizia e omessa diligenza nello svolgimento dell'incarico affidatogli, ritenendo sussistente il nesso causale tra la condotta del convenuto e i danni da essa subiti.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 30/05/2022 si costituiva il convenuto, il quale, di contro, resisteva all'avversa pretesa CP_1 sostenendo la mancanza di prova circa una sua condotta illecita ed una propria responsabilità professionale eventualmente causalmente ricollegabile ai danni dedotti in lite dall'attrice. Deduceva, tuttavia, altresì di godere di copertura assicurativa contro i rischi professionali giusta polizza stipulata con la di cui Controparte_2 chiedeva la chiamata in causa.
Ciò premesso, la predetta parte convenuta formulata le seguenti conclusioni:
1) IN VIA PRELIMINARE, autorizzare il convenuto ai sensi dell'art. 269 c.p.c. a chiamare in causa (e quindi ad integrare il contraddittorio) Controparte_5
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede
[...] legale in Milano alla Via Dei Valtorta n. 48 CAP 20127, Capitale Sociale Euro
21.000.000,00 interamente versato, Codice Fiscale e P.IVA: , e di P.IVA_2 conseguenza fissare chiede che il G.I. Voglia differire, sempre ai sensi dell'art. 269
c.p.c, la prima udienza di comparizione allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163-bis c.p.c. e la relativa costituzione in giudizio;
2) IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO, Rigettare integralmente le avanzate richieste, in quanto, meramente fattuali e non dimostrate;
3) IN VIA ISTRUTTORIA, con ogni più ampia riserva di aggiungere, integrare, modificare, precisare e di formulare istanze anche istruttorie nonché di produrre documenti nei modi e nei termini stabiliti dalla legge anche in relazione al comportamento processuale di controparte.
4) con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre
IVA e CPA come per legge.”.
Autorizzata la chiesta chiamata in causa del terzo (con decreto reso in data 06/06/2022, con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 14/03/2023,
n. 2952/2022 r.g.a.c. Pag. 3 di 11 N. 2952/2022 R.G.A.C.
si è costituita in giudizio la quale, di contro, deduceva ed Controparte_2 eccepiva: — che la polizza professionale n. 10009341000001, avente decorrenza dal 29 maggio 2020 al 29 maggio 2021, con successivi rinnovi fino al 29 Maggio 2022 e scadenza 29 maggio 2023, e previsione di un massimale pari a euro 1.000.000 per sinistro e anno assicurativo e una franchigia di euro 1.000,00, Scoperto 10% min, 5.000 max 15.000, è polizza Claims made;
— la violazione del patto di gestione della lite;
— che le contestazioni mosse al professionista Assicurato sarebbero state da lui note e, tuttavia, taciute in sede di stipula del rinnovo della polizza del 29 maggio 2021, invocando, dunque, la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo da parte dell'assicurato ex artt. 1892, 1893 e 1898 c.c.; — nel merito della pretesa attorea,
l'infondatezza della pretesa avanzato dalla istante per difetto di prova del danno subito e del fatto che lo stesso avrebbe potuto essere evitato mediante il corretto espletamento dell'incarico professionale da parte del convenuto.
La predetta parte chiamata in causa formulava, dunque, le seguenti conclusioni:
“- In via principale: respingere la domanda svolta dall'odierna istante nei confronti del TT. , in quanto infondata in fatto ed in diritto;
CP_1
- In via subordinata: nella denegata ipotesi di accertamento della corresponsabilità del
TT. , limitare la condanna in applicazione degli artt. 1223, 1225 e 1227 CP_1
c.c.;
- In via subordinata gradata, escludere, limitare e/o contenere l'obbligo indennitario in capo a in conformità ai limiti ed ai termini di cui alla Controparte_2 polizza applicabile;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite compresa IVA e C.A. oltre spese generali e parziale compensazione solo nell'ultima ipotesi.”.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c. richiesti dalle parti, l'istruttore disponeva consulenza tecnica d'ufficio.
Tuttavia, nel corso dell'espletamento dell'incarico a lui conferito, il C.T.U. nominato, con istanza depositata in data 24/06/2024, rilevata la mancanza nel fascicolo telematico di parte attrice “del contenuto e dei dettagli degli avvisi di addebito n.32820170002462518000 per euro 10.637,48 e n.32820180000210075000 per euro 1.267,23 e quindi dell'impossibilità di risalire alle cause che hanno determinato l'emissione degli avvisi stessi”, chiedeva di autorizzare le parti a depositare i documenti mancanti, che evidenziassero il contenuto degli avvisi di addebito in questione.
Istaurato il contraddittorio sulla predetta istanza, tramite la fissazione di apposita udienza, l'Assicurazione chiamata in causa si opponeva al deposito in atti di ulteriore documentazione, essendo già maturate le preclusioni istruttorie, e l'istruttore, ritenuta la causa matura per la decisione, la rinviava all'udienza di precisazione delle conclusioni del 12/12/2024, sostituita dal deposito di note scritte, all'esito della quale essa veniva riservata in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparsa conclusionali e memorie di replica.
n. 2952/2022 r.g.a.c. Pag. 4 di 11 N. 2952/2022 R.G.A.C.
Tralasciando la trattazione di ogni ulteriore questione pregiudiziale di rito o preliminare di merito, in virtù del principio della decisione della causa sulla base della ragione più liquida — che consente al giudice di accogliere o respingere la domanda sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata alle altre, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre domande secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. in ossequio ai principi di economia processuale, effettività e tempestività della tutela giurisdizionale (su cui cfr. Cass. SS.UU., 29523/08 e 24883/08 e le recenti Cass. 9936/14 e
Cass. 12002/2014) — , va osservato che la domanda proposta da parte attrice si è rivelata infondata nel merito perché sprovvista di adeguato supporto probatorio.
In via del tutto preliminare va rilevato che non è venuto minimamente in contestazione tra parte attrice e il convenuto l'esistenza tra loro di un contratto di prestazione d'opera professionale avente ad oggetto la cura, da parte di quest'ultimo, di aspetti fiscali e previdenziali riguardante l'attività commerciale della istante;
contratto di cui l'istante ha dedotto l'inadempimento da parte del convenuto, azionando, dunque, nei confronti di quest'ultimo, una domanda di risarcimento del consequenziale danno.
Giova, dunque, procedere ad una — sia pur rapida — ricognizione giuridica dei principi di diritto fondamentali elaborati in dottrina e giurisprudenza in ordine all'oggetto della prestazione e all'obbligo di diligenza che grava sul prestatore d'opera intellettuale, al fine di poi accertare se, nel caso concreto oggetto di giudizio, sia configurabile in capo al professionista convenuto un inadempimento colpevole e ad egli imputabile in relazione a tutti gli aspetti evidenziati e denunciati dalla società attrice nel proprio libello introduttivo.
Così, è stato specificato in dottrina che, come per ogni rapporto obbligatorio, anche nel rapporto di opera professionale è necessario che il debitore agisca con diligenza nell'adempimento. Tuttavia, la diligenza richiesta in tale caso è quella richiamata dall'art. 1176, comma 2, c.c., ovvero quella qualificata e relativa alla particolare attività esplicata. Pertanto, al rapporto che origina da un contratto di prestazione professionale si applicano, in linea generale, le norme che determinano le conseguenze dell'inadempimento, ed in particolare l'art. 1218 c.c.. Ciò però avviene soltanto nei casi
"ordinari", non nell'ipotesi in cui il professionista sia chiamato a risolvere problemi tecnici di speciale difficoltà, perché, in tale ipotesi, la responsabilità del prestatore è limitata ai casi di dolo o colpa grave, con conseguente deroga al principio generale di cui all'art. 1218 c.c.
In proposito, la Corte di Cassazione ha chiarito che il professionista, nella prestazione della propria attività professionale, è obbligato ad usare la diligenza del buon padre di famiglia, ai sensi dell'art. 1176 c.c.; la violazione di tale dovere comporta un inadempimento contrattuale, del quale il professionista risponde anche per colpa lieve
(salvo nel caso in cui, a norma dell'art. 2236 c.c., la prestazione dedotta in contratto implichi la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà). Tanto è vero che le obbligazioni concernenti l'esercizio dell'attività professionale sono obbligazioni di n. 2952/2022 r.g.a.c. Pag. 5 di 11 N. 2952/2022 R.G.A.C.
mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non a conseguirlo.
Pertanto, ai fini del giudizio di responsabilità nei confronti del professionista medesimo, assumono rilievo le modalità dello svolgimento della sua attività. in relazione al parametro della diligenza fissato dall'art. 1176, comma 2, c.c., che è quello della diligenza del professionista di media attenzione e preparazione. La violazione di tale dovere comporta, dunque, inadempimento contrattuale, del quale il ripetuto professionista è chiamato a rispondere anche per la colpa lieve — salvo nel caso in cui, a norma dell'art. 2236 c.c., la prestazione dedotta in contratto implichi la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà — (cfr., sul punto, Cass. 5928/2002).
È stato ancora specificato in giurisprudenza che il rapporto tra gli artt. 1176 e 2236 c.c. è di integrazione per complementarietà, e non per specialità (cfr. Cass. 499/2001). Inoltre, secondo la giurisprudenza più recente, la norma che limita la responsabilità del professionista non trova applicazione ai danni ricollegabili a negligenza ed imprudenza, essendo essa circoscritta ai casi di imperizia ricollegabili alla particolare difficoltà di problemi tecnici che l'attività professionale, in concreto, rende necessario affrontare (cfr., in tal senso, Cass. 6937/1996).
Sul versante, poi, dell'onere allegativo e probatorio che spetta al cliente che deduca la responsabilità professionale del prestatore d'opera intellettuale, occorre rilevare che la responsabilità del professionista non sussiste per il solo fatto del non corretto adempimento dell'attività professionale lui demandata, occorrendo verificare, piuttosto, in concreto, se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se vi sia stato effettivamente un danno e se, ove il professionista avesse tenuto il comportamento dovuto, il cliente, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe potuto conseguire un risultato per sé più favorevole (cfr. Cass.
26348/2013).
Da tali considerazioni discende, peraltro, come il regime probatorio che le parti erano tenute ad osservare nella presente controversia, fosse quello normativamente previsto dagli artt. 1218 e ss. c.c., in ordine alla responsabilità nascente dal mancato adempimento di un contratto di prestazione d'opera intellettuale (artt. 2230 e segg. c.c.).
Peraltro, come costantemente affermato dalla giurisprudenza, sia di legittimità che di merito, in materia di azione di responsabilità nei confronti di un professionista, l'attore
è tenuto a provare sia di aver sofferto un danno (inteso come pregiudizio monetariamente valutabile), sia che questo sia stato cagionato dalla insufficiente, inadeguata o negligente attività del professionista, e cioè dalla sua difettosa prestazione professionale.
Non può, difatti, presumersi dalla negligenza del professionista che tale sua condotta abbia in ogni caso arrecato un danno, come pure, in caso di omesso svolgimento di un'attività professionale, va provato non soltanto il danno concretamente subito, ma anche il nesso eziologico tra il predetto danno e la condotta del professionista, dal n. 2952/2022 r.g.a.c. Pag. 6 di 11 N. 2952/2022 R.G.A.C.
momento che non può essere ravvisata alcuna essenziale diversità tra l'ipotesi di inesatto adempimento del professionista e quella dell'adempimento che sia del tutto mancato (cfr. Cass. 18/06/1975, n.2439; Tribunale di Santa Maria Capua Vetere,
06/12/1989; Cass.28 aprile 1994, n.4044; Cass. 07/08/2002, n.11901).
Avuto specifico riguardo a tale ultimo elemento della fattispecie risarcitoria concretamente invocata (nesso di causalità), la Suprema Corte di Cassazione ha in più occasioni affermato il principio secondo cui, ove anche risulti provato l'inadempimento del professionista alla propria obbligazione, per negligente svolgimento della prestazione, il danno derivante da eventuali sue omissioni deve ritenersi sussistente solo qualora, sulla scorta di criteri probabilistici, si accerti che, senza quell'omissione, il risultato sarebbe stato conseguito (cfr., tra le tante, Cass. n.22026/04, Cass. n. 10966/04,
Cass. n. 21894/04, Cass. n.6967/06, Cass. n.9917/2010; con specifico riferimento alla posizione del commercialista, Cass. n. 9917/2010, secondo cui: “la responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale presuppone la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del cliente e, in particolare, trattandosi dell'attività del commercialista incaricato dell'impugnazione di un avviso di accertamento tributario,
l'affermazione della responsabilità per colpa professionale implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole del ricorso alla commissione tributaria, che avrebbe dovuto essere proposto e diligentemente seguito”).
Facendo applicazione dei su illustrati principi di diritto alla fattispecie concreta sottoposta all'esame di questo giudice, occorre, pertanto, innanzitutto verificare se l'attrice abbia puntualmente dedotto e provato che la condotta la cui omissione è stata imputata al convenuto professionista, ove posta in essere, avrebbe, sulla scorta di criteri ovviamente probabilistici, condotto al conseguimento del risultato sperato ed evitato il danno dedotto dalla stessa istante.
Orbene, all'esito del processo, la suddetta verifica ha sortito certamente esito negativo, poiché è risultato pacificamente appurato che l'attrice non abbia prodotto in atti la documentazione necessaria al fine di fornire compiuta dimostrazione dei propri assunti e di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie risarcitoria invocata (ovvero, non solo la negligenza, imprudenza o imperizia imputabile in capo al professionista convenuto, quanto anche — e soprattutto — che da tale inadempimento gli sia derivato un danno risarcibile in rapporto causale diretto con l'inadempimento dedotto).
È utile ricordare, infatti, che l'art. 2697 c.c., che detta la disciplina relativa al riparto degli oneri probatori che incombono sulle parti del processo civile, stabilisce che “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.” L'onere di provare un fatto ricade su chi invoca quel fatto a sostegno della propria tesi, mentre colui che contesta la rilevanza di quel fatto in giudizio deve dimostrarne l'inefficacia o provare fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto che altri assuma come vantato nei suoi confronti.
n. 2952/2022 r.g.a.c. Pag. 7 di 11 N. 2952/2022 R.G.A.C.
L'iniziativa giudiziaria dell'attrice si è concretata nella specie — come dianzi già esplicitato — in una domanda di accertamento della responsabilità professionale per grave inadempimento nello svolgimento del contratto professionale da parte del convenuto, al fine di ottenere il risarcimento del danno consequenziale.
A sostegno dei propri assunti parte attrice risulta essersi limitata a produrre in atti i meri frontespizi degli avvisi di addebito n. 32820170002462518000 e n.
32820180000210075000, da cui (come correttamente e inevitabilmente rilevato dal nominato CTU) non risulta assolutamente possibile risalire alle cause che hanno condotto alla loro emissione.
Nè la suddetta produzione documentale risulta aver formato oggetto di ulteriore estensione ed integrazione dopo l'introduzione del giudizio ed entro lo spirare delle preclusioni istruttorie.
Tale conclamata carenza probatoria si è, dunque, tradotta nella radicale mancata dimostrazione, da parte della istante, sia del danno asseritamente da essa subito, sia del preciso rapporto eziologico sussistente tra tale danno ed eventuali inadempienze professionali imputabili al convenuto (nel senso sopra chiarito).
Sul punto, giova anche chiarire che la possibilità che hanno le parti di un processo di offrire in comunicazione e depositare nel loro fascicolo di parte la copia (in questo caso informatica) di un documento per poi depositarlo, ove richiesto, in originale, non si traduce anche nella possibilità di depositarlo in una versione soltanto parziale e, successivamente (e, soprattutto, dopo lo spirare delle preclusioni istruttorie), nella sua integrità (estendendo, in tal modo, l'efficacia rappresentativa e probatoria del documento — anche a detrimento del diritto di difesa delle controparti — ).
Invero, nella specie, la all'atto dell'iscrizione a ruolo della causa, Parte_1 si è limitata a depositare nella propria produzione di parte esclusivamente la copia informatica dei soli frontespizi di ciascuno degli avvisi di addebito n.
32820170002462518000 e n. 32820180000210075000, dunque del tutto privi del dettaglio degli addebiti, pur necessari ai fini della dimostrazione dell'azione risarcitoria avanzata.
Solo con le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 07/10/2024 (ovvero ben oltre lo spirare delle preclusioni istruttorie) essa attrice ha effettuato il contestuale deposito della versione completa dei richiamati documenti, chiedendo di esserne autorizzata all'acquisizione al processo. Deposito, che, dunque, va ritenuto certamente tardivo ed inammissibile.
Peraltro — contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa dell'attrice — non varrebbe a superare (e, in un certo senso, ad aggirare) la preclusione istruttoria maturata in capo all'attrice invocare presunti poteri acquisitivi autonomi da parte del Consulente Tecnico
d'Ufficio con riguarda alla documentazione a contenuto strettamente tecnico necessaria all'espletamento del proprio incarico.
n. 2952/2022 r.g.a.c. Pag. 8 di 11 N. 2952/2022 R.G.A.C.
Ed infatti, pur essendo stato chiarito in giurisprudenza che “In materia di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti - non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a loro carico -, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli”, tuttavia è stato poi anche specificato che ciò vale “a condizione che non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio. (cfr. Cass. 26144/2023).
Del resto la stessa giurisprudenza della Suprema Corte ha anche chiaramente affermato che “In tema di consulenza tecnica d'ufficio, anche quando questa sia percipiente, ossia disposta per l'acquisizione di dati la cui valutazione sia poi rimessa all'ausiliario, quest'ultimo non può avvalersi, per la formazione del suo parere, di documenti non prodotti dalle parti nei tempi e modi permessi dalla scansione processuale, pena l'inutilizzabilità, per il giudice, delle conclusioni del consulente fondate sugli stessi (nella specie, relative al nesso causale tra le lesioni subite e l'incidente stradale verificatosi tra le parti).” (cfr. Cass. 18770/2016; Cass. 2776/2019).
Ebbene, nella specie, la parte di documentazione non prodotta in atti dall'attrice, lungi dal rappresentare fatti di natura strettamente tecnica e rientranti nella sfera propria di valutazione di una CTU percipiente, riguardava, di contro, la prova diretta di elementi costitutivi della domanda attorea e, dunque, di fatti decisivi a sostegno della propria domanda;
conseguentemente, consentirne l'acquisizione officiosa, da parte del CTU, equivarrebbe certamente alterare l'equilibrio processuale tra le parti e stravolgere le regole probatorie tipiche del processo civile.
Del resto, non va neppure sottaciuto che nell'istanza depositata dal CTU in data
24/06/2024, quest'ultimo espressamente richiedeva, non tanto di essere autorizzato in prima persona all'acquisizione diretta della documentazione mancante, bensì di autorizzare le parti ad operare il deposito omesso, trattandosi evidentemente di documentazione nella esclusiva disponibilità delle parti stesse e non autonomamente acquisibile dal CTU.
Infine, non può valere a superare la lacuna probatoria di parte attrice neppure il suo invocare l'art. 115 c.p.c., vale a dire l'affidamento al c.d. principio di “non contestazione”.
Non va trascurato, infatti, che “L'art. 167 cod. proc. civ., imponendo al convenuto l'onere di prendere posizione sui fatti costitutivi del diritto preteso dalla controparte, considera la non contestazione un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, in quanto
l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti. Tuttavia, in tanto può porsi il problema della contestazione del fatto ed assumere rilievo la non contestazione - quale indice, in positivo e di per sè, di una linea difensiva incompatibile con la negazione del fatto, - in quanto l'allegazione del fatto, con tutti gli elementi costituenti il
n. 2952/2022 r.g.a.c. Pag. 9 di 11 N. 2952/2022 R.G.A.C.
suo contenuto variabile e complesso, risulti connotata da precisione e specificità, tali da renderla conforme al modello postulato dalla regola legale o contrattuale per l'attribuzione del diritto;
altrimenti, il fatto resta, per ciò stesso, estraneo al potere - dovere di contestazione, atteso il collegamento con quello di allegazione (di cui costituisce riflesso processuale) posto dal citato art.
167 cod. proc. civ., e la sua omessa deduzione (nella estensione dovuta) lo restituisce interamente al "thema probandum" come disciplinato dall'art. 2697 cod. civ.” (cfr. Cass. Civ., sez. 1, sent.
n. 6936 del 08/04/2004 e, nello stesso senso, Cass. Civ., sez. 3, sent. n. 2299 del
06/02/2004).
Val bene a chiarire quanto innanzi considerare come il contenuto del principio di non contestazione sia stato recentemente precisato dalla Corte di Cassazione, nell'ordinanza n. 13828/2019, laddove si sostiene che: “perché un fatto possa dirsi non contestato dal convenuto, e perciò non richiedente una specifica dimostrazione, occorre o che lo stesso fatto sia da quello esplicitamente ammesso, o che il convenuto abbia improntato la sua difesa su circostanze o argomentazioni incompatibili col disconoscimento di quel fatto. D'altro canto, la parte che invoca il cosiddetto principio di non contestazione dovrebbe dare dimostrazione di aver essa per prima ottemperato all'onere processuale, posto a suo carico, di compiere una puntuale allegazione dei fatti di causa, in merito ai quali l'altra parte era tenuta a prendere posizione;
[…]”.
Peraltro, è anche vero che il grado di specificità della contestazione deve essere valutato in concreto in relazione alle singole controversie, potendo variare a seconda del livello di conoscenza del fatto da parte del soggetto nei cui confronti è allegato e a seconda della precisione del fatto allegato dalla controparte (cfr. Tribunale Milano, Sez. VII,
Sent., 01/03/2019).
Difatti, l'onere di specifica contestazione opera se e nella misura in cui l'avversario conosca o possa conoscere le circostanze su cui verte l'allegazione dell'altra parte, mentre qualora non rientrino nella sfera di conoscibilità determinati fatti (pur) dedotti in modo analitico e specifico, con riguardo ad essi non vi sarà alcun onere di contestazione (cfr., a contrariis, Tribunale Monza, Sent., 05/01/2011).
Ciò chiarito, nella specie deve ritenersi (né parte attrice ha dedotto e provato il contrario sul punto) che il preciso contenuto degli avvisi di addebito in discussione e il loro contenuto eventualmente rappresentativo di una responsabilità professionale del convenuto e di un conseguente danno subito dall'attrice in diretto rapporto eziologico col primo, erano circostanze che non potevano essere note a priori (e in tutti i loro elementi fondanti) al convenuto, tanto da richiedere — da parte di quest'ultimo — una specifica e puntuale contestazione sul punto, pena il prodursi di una relevatio ab onere probandi (tipica del c.d. principio di “non contestazione”) a beneficio dell'attore.
Dal rigetto della domanda attorea deriva l'assorbimento della domanda di garanzia e manleva spiegata dal convenuto nei confronti della società assicurativa
[...] chiamata in causa. Controparte_2
n. 2952/2022 r.g.a.c. Pag. 10 di 11 N. 2952/2022 R.G.A.C.
Per quanto attiene al regolamento delle spese di lite, l'obiettiva peculiarità della controversia in esame e l'esito della stessa, complessivamente considerati, costituiscono motivi idonei a integrare le gravi ed eccezionali ragioni valevoli a giustificare l'integrale compensazione delle spese di lite, ai sensi dell'art. 92, comma 2 c.p.c.
Ed invero, il Giudice delle Leggi (Corte Cost. n. 77/2018 depositata in data 19 aprile
2018) ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n.
162), nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni rispetto alle ipotesi tipiche esplicitate dalla medesima norma;
ragioni equivalenti ritenute sussistenti nella specie per quanto innanzi illustrato.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in persona del G.M., TT.
Rosario Canciello, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2952/2022
R.G.A.C., avente ad oggetto “Responsabilità professionale”, pendente tra
[...]
attrice — e — convenuto — nonché Parte_1 CP_1 [...]
— chiamata in causa — ogni contraria istanza disattesa e Controparte_2 questione e domanda assorbite, così provvede:
1. rigetta integralmente la domanda attorea, per le ragioni di cui in motivazione;
2. dichiara assorbita nel rigetto che precede la domanda di garanzia e manleva proposta dal convenuto nei confronti della parte chiamata in causa;
3. compensa tra tutte le parti in causa le spese di lite relative al presente giudizio.
Così deciso in Aversa, 27/03/2025
IL GIUDICE
(dott. Rosario Canciello)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
n. 2952/2022 r.g.a.c. Pag. 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Rosario Canciello, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2952/2022 R.G.A.C. assegnata in decisione all'esito dell'udienza, sostituita dal deposito di note scritte, del 12/12/2024, con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281-quinquies, comma 1, c.p.c.
TRA
(partita i.v.a.: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in San Cipriano d'Aversa alla Via N.
Tommaseo n. 7, presso lo studio dell'Avv. Caterino Mario Vincenzo (C.F.:
), dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce C.F._1 all'atto di citazione;
ATTRICE
E
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Casaluce CP_1 C.F._2 alla via Lemitone n. 1, presso lo studio dell'Avv. Ricciardi Paolo (C.F.:
), dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce C.F._3 alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA nonché
(C.F.: ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma al Viale Regina Margherita n.
278, presso lo studio dell'Avv. Ferraro Marco (C.F.: ), dal quale è C.F._4 rappresentata e difesa in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CHIAMATA IN CAUSA
Oggetto: “Responsabilità professionale”.
Conclusioni: Come in atti, come segue e come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza cartolare del 12/12/2024.
n. 2952/2022 r.g.a.c. Pag. 1 di 11 N. 2952/2022 R.G.A.C.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e con omissione dello svolgimento del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo P.E.C. alla controparte, l'attrice,
ha convenuto in giudizio, innanzi a questo Tribunale, il dottor Parte_1
al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: CP_1
“1. Accertato, per i fatti di cui in narrativa, il grave inadempimento nello svolgimento del contratto professionale da parte del convenuto dott. , CP_1
2. Per l'effetto, condannare il convenuto al risarcimento del danno subito dalla
[...] pari alla somma complessiva di euro 13.060,77, ossia il valore dei Parte_1 due avvisi di addebito, il primo dell'importo di euro 10.637,48 ed il secondo dell'importo di euro 1.267,23 nonché le note di rettifica dell'ammontare di euro
1.156,06;
3. Per l'effetto, condannare il convenuto al maggior danno subito dalla società istante, per il mancato guadagno ovvero per la perdita dei benefici fiscali e contributivi derivanti dalla mancata concessione del DURC e la mancata detrazione fiscale, subendo un ulteriore danno economico per un totale di euro 1.610,00.
Il tutto con vittoria di spese, ivi comprese quelle generali di studio, diritti ed onorari di giudizio, da attribuirsi al sottoscritto antistatario procuratore.”.
A fondamento della domanda proposta l'attrice ha dedotto di essere una società iscritta alla sezione ordinaria della C.C.I.A.A. di Caserta dal 2014 esercente prevalentemente attività di acquisto, vendita e permuta di beni immobili. In data 17/11/2014 il suo legale rappresentante pro tempore aveva conferito al professionista dott. , iscritto CP_1 all'Ordine dei TTori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Caserta, un incarico professionale avente ad oggetto la elaborazione di dati contabili, quali registrazione fatture, elaborazione delle dichiarazioni dei redditi, elaborazione dei cedolini paga e adempimenti contributivi e assicurativi connessi al personale dipendente con apposita lettera di incarico professionale. In data 20/09/2017, l'Agenzia delle Entrate – riscossione della Provincia di Caserta avrebbe notificato ad essa società istante l'avviso di addebito n. 32820170002462518000 dell'importo di euro 10.637,48 e, successivamente, in data
23/04/2018 l'avviso di addebito n. 32820180000210075000 per un importo di euro
1.267,23, Ente Creditore I.N.P.S. di Aversa. Esponeva, ancora, l'istante che entrambi gli avvisi sarebbero stati generati per il tardivo invio di flussi Uniemens e della consequenziale mancata contestazione di note di rettifica relative al periodo dal dicembre 2014 al novembre 2015. Risolto, a causa di tali errori ed omissioni, il contratto di incarico professionale stipulato col professionista convenuto, a partire dal 24/09/2019,
l'attrice avrebbe ricevuto ulteriori note di rettifica notificate dall' per un importo CP_3
n. 2952/2022 r.g.a.c. Pag. 2 di 11 N. 2952/2022 R.G.A.C.
di euro 1.156,06, asseritamente aventi ad oggetto il recupero di uno sgravio contributivo ad essa riconosciuto per l'assunzione di un nuovo dipendente, relativamente al periodo dall'ottobre 2019 al febbraio 2020. Deduceva, ancora, l'istante che tutte le note di rettifica sarebbero state generate a seguito della notifica dei detti avvisi di addebito, la cui mancata impugnazione le aveva impedito di ricevere il condizione CP_4 necessaria e imprescindibile per beneficiare dello sgravio contributivo che era stata costretta a restituire all' nella misura di euro 1.156,06, pari a quanto ricevuto a CP_3 tal titolo. Deduceva, dunque, di aver subito un ulteriore pregiudizio economico perché, non potendo usufruire dello sgravio contributivo, con l'assunzione di un nuovo dipendente non ha potuto detrarre per un intero anno la somma di euro 230,00 mensili previsti, quantificando tale danno in un importo totale di euro 1.610,00 (periodo da marzo 2020 a settembre 2020). L'attrice contestava, dunque, al professionista convenuto imperizia e omessa diligenza nello svolgimento dell'incarico affidatogli, ritenendo sussistente il nesso causale tra la condotta del convenuto e i danni da essa subiti.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 30/05/2022 si costituiva il convenuto, il quale, di contro, resisteva all'avversa pretesa CP_1 sostenendo la mancanza di prova circa una sua condotta illecita ed una propria responsabilità professionale eventualmente causalmente ricollegabile ai danni dedotti in lite dall'attrice. Deduceva, tuttavia, altresì di godere di copertura assicurativa contro i rischi professionali giusta polizza stipulata con la di cui Controparte_2 chiedeva la chiamata in causa.
Ciò premesso, la predetta parte convenuta formulata le seguenti conclusioni:
1) IN VIA PRELIMINARE, autorizzare il convenuto ai sensi dell'art. 269 c.p.c. a chiamare in causa (e quindi ad integrare il contraddittorio) Controparte_5
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede
[...] legale in Milano alla Via Dei Valtorta n. 48 CAP 20127, Capitale Sociale Euro
21.000.000,00 interamente versato, Codice Fiscale e P.IVA: , e di P.IVA_2 conseguenza fissare chiede che il G.I. Voglia differire, sempre ai sensi dell'art. 269
c.p.c, la prima udienza di comparizione allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163-bis c.p.c. e la relativa costituzione in giudizio;
2) IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO, Rigettare integralmente le avanzate richieste, in quanto, meramente fattuali e non dimostrate;
3) IN VIA ISTRUTTORIA, con ogni più ampia riserva di aggiungere, integrare, modificare, precisare e di formulare istanze anche istruttorie nonché di produrre documenti nei modi e nei termini stabiliti dalla legge anche in relazione al comportamento processuale di controparte.
4) con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre
IVA e CPA come per legge.”.
Autorizzata la chiesta chiamata in causa del terzo (con decreto reso in data 06/06/2022, con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 14/03/2023,
n. 2952/2022 r.g.a.c. Pag. 3 di 11 N. 2952/2022 R.G.A.C.
si è costituita in giudizio la quale, di contro, deduceva ed Controparte_2 eccepiva: — che la polizza professionale n. 10009341000001, avente decorrenza dal 29 maggio 2020 al 29 maggio 2021, con successivi rinnovi fino al 29 Maggio 2022 e scadenza 29 maggio 2023, e previsione di un massimale pari a euro 1.000.000 per sinistro e anno assicurativo e una franchigia di euro 1.000,00, Scoperto 10% min, 5.000 max 15.000, è polizza Claims made;
— la violazione del patto di gestione della lite;
— che le contestazioni mosse al professionista Assicurato sarebbero state da lui note e, tuttavia, taciute in sede di stipula del rinnovo della polizza del 29 maggio 2021, invocando, dunque, la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo da parte dell'assicurato ex artt. 1892, 1893 e 1898 c.c.; — nel merito della pretesa attorea,
l'infondatezza della pretesa avanzato dalla istante per difetto di prova del danno subito e del fatto che lo stesso avrebbe potuto essere evitato mediante il corretto espletamento dell'incarico professionale da parte del convenuto.
La predetta parte chiamata in causa formulava, dunque, le seguenti conclusioni:
“- In via principale: respingere la domanda svolta dall'odierna istante nei confronti del TT. , in quanto infondata in fatto ed in diritto;
CP_1
- In via subordinata: nella denegata ipotesi di accertamento della corresponsabilità del
TT. , limitare la condanna in applicazione degli artt. 1223, 1225 e 1227 CP_1
c.c.;
- In via subordinata gradata, escludere, limitare e/o contenere l'obbligo indennitario in capo a in conformità ai limiti ed ai termini di cui alla Controparte_2 polizza applicabile;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite compresa IVA e C.A. oltre spese generali e parziale compensazione solo nell'ultima ipotesi.”.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c. richiesti dalle parti, l'istruttore disponeva consulenza tecnica d'ufficio.
Tuttavia, nel corso dell'espletamento dell'incarico a lui conferito, il C.T.U. nominato, con istanza depositata in data 24/06/2024, rilevata la mancanza nel fascicolo telematico di parte attrice “del contenuto e dei dettagli degli avvisi di addebito n.32820170002462518000 per euro 10.637,48 e n.32820180000210075000 per euro 1.267,23 e quindi dell'impossibilità di risalire alle cause che hanno determinato l'emissione degli avvisi stessi”, chiedeva di autorizzare le parti a depositare i documenti mancanti, che evidenziassero il contenuto degli avvisi di addebito in questione.
Istaurato il contraddittorio sulla predetta istanza, tramite la fissazione di apposita udienza, l'Assicurazione chiamata in causa si opponeva al deposito in atti di ulteriore documentazione, essendo già maturate le preclusioni istruttorie, e l'istruttore, ritenuta la causa matura per la decisione, la rinviava all'udienza di precisazione delle conclusioni del 12/12/2024, sostituita dal deposito di note scritte, all'esito della quale essa veniva riservata in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparsa conclusionali e memorie di replica.
n. 2952/2022 r.g.a.c. Pag. 4 di 11 N. 2952/2022 R.G.A.C.
Tralasciando la trattazione di ogni ulteriore questione pregiudiziale di rito o preliminare di merito, in virtù del principio della decisione della causa sulla base della ragione più liquida — che consente al giudice di accogliere o respingere la domanda sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata alle altre, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre domande secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. in ossequio ai principi di economia processuale, effettività e tempestività della tutela giurisdizionale (su cui cfr. Cass. SS.UU., 29523/08 e 24883/08 e le recenti Cass. 9936/14 e
Cass. 12002/2014) — , va osservato che la domanda proposta da parte attrice si è rivelata infondata nel merito perché sprovvista di adeguato supporto probatorio.
In via del tutto preliminare va rilevato che non è venuto minimamente in contestazione tra parte attrice e il convenuto l'esistenza tra loro di un contratto di prestazione d'opera professionale avente ad oggetto la cura, da parte di quest'ultimo, di aspetti fiscali e previdenziali riguardante l'attività commerciale della istante;
contratto di cui l'istante ha dedotto l'inadempimento da parte del convenuto, azionando, dunque, nei confronti di quest'ultimo, una domanda di risarcimento del consequenziale danno.
Giova, dunque, procedere ad una — sia pur rapida — ricognizione giuridica dei principi di diritto fondamentali elaborati in dottrina e giurisprudenza in ordine all'oggetto della prestazione e all'obbligo di diligenza che grava sul prestatore d'opera intellettuale, al fine di poi accertare se, nel caso concreto oggetto di giudizio, sia configurabile in capo al professionista convenuto un inadempimento colpevole e ad egli imputabile in relazione a tutti gli aspetti evidenziati e denunciati dalla società attrice nel proprio libello introduttivo.
Così, è stato specificato in dottrina che, come per ogni rapporto obbligatorio, anche nel rapporto di opera professionale è necessario che il debitore agisca con diligenza nell'adempimento. Tuttavia, la diligenza richiesta in tale caso è quella richiamata dall'art. 1176, comma 2, c.c., ovvero quella qualificata e relativa alla particolare attività esplicata. Pertanto, al rapporto che origina da un contratto di prestazione professionale si applicano, in linea generale, le norme che determinano le conseguenze dell'inadempimento, ed in particolare l'art. 1218 c.c.. Ciò però avviene soltanto nei casi
"ordinari", non nell'ipotesi in cui il professionista sia chiamato a risolvere problemi tecnici di speciale difficoltà, perché, in tale ipotesi, la responsabilità del prestatore è limitata ai casi di dolo o colpa grave, con conseguente deroga al principio generale di cui all'art. 1218 c.c.
In proposito, la Corte di Cassazione ha chiarito che il professionista, nella prestazione della propria attività professionale, è obbligato ad usare la diligenza del buon padre di famiglia, ai sensi dell'art. 1176 c.c.; la violazione di tale dovere comporta un inadempimento contrattuale, del quale il professionista risponde anche per colpa lieve
(salvo nel caso in cui, a norma dell'art. 2236 c.c., la prestazione dedotta in contratto implichi la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà). Tanto è vero che le obbligazioni concernenti l'esercizio dell'attività professionale sono obbligazioni di n. 2952/2022 r.g.a.c. Pag. 5 di 11 N. 2952/2022 R.G.A.C.
mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non a conseguirlo.
Pertanto, ai fini del giudizio di responsabilità nei confronti del professionista medesimo, assumono rilievo le modalità dello svolgimento della sua attività. in relazione al parametro della diligenza fissato dall'art. 1176, comma 2, c.c., che è quello della diligenza del professionista di media attenzione e preparazione. La violazione di tale dovere comporta, dunque, inadempimento contrattuale, del quale il ripetuto professionista è chiamato a rispondere anche per la colpa lieve — salvo nel caso in cui, a norma dell'art. 2236 c.c., la prestazione dedotta in contratto implichi la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà — (cfr., sul punto, Cass. 5928/2002).
È stato ancora specificato in giurisprudenza che il rapporto tra gli artt. 1176 e 2236 c.c. è di integrazione per complementarietà, e non per specialità (cfr. Cass. 499/2001). Inoltre, secondo la giurisprudenza più recente, la norma che limita la responsabilità del professionista non trova applicazione ai danni ricollegabili a negligenza ed imprudenza, essendo essa circoscritta ai casi di imperizia ricollegabili alla particolare difficoltà di problemi tecnici che l'attività professionale, in concreto, rende necessario affrontare (cfr., in tal senso, Cass. 6937/1996).
Sul versante, poi, dell'onere allegativo e probatorio che spetta al cliente che deduca la responsabilità professionale del prestatore d'opera intellettuale, occorre rilevare che la responsabilità del professionista non sussiste per il solo fatto del non corretto adempimento dell'attività professionale lui demandata, occorrendo verificare, piuttosto, in concreto, se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se vi sia stato effettivamente un danno e se, ove il professionista avesse tenuto il comportamento dovuto, il cliente, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe potuto conseguire un risultato per sé più favorevole (cfr. Cass.
26348/2013).
Da tali considerazioni discende, peraltro, come il regime probatorio che le parti erano tenute ad osservare nella presente controversia, fosse quello normativamente previsto dagli artt. 1218 e ss. c.c., in ordine alla responsabilità nascente dal mancato adempimento di un contratto di prestazione d'opera intellettuale (artt. 2230 e segg. c.c.).
Peraltro, come costantemente affermato dalla giurisprudenza, sia di legittimità che di merito, in materia di azione di responsabilità nei confronti di un professionista, l'attore
è tenuto a provare sia di aver sofferto un danno (inteso come pregiudizio monetariamente valutabile), sia che questo sia stato cagionato dalla insufficiente, inadeguata o negligente attività del professionista, e cioè dalla sua difettosa prestazione professionale.
Non può, difatti, presumersi dalla negligenza del professionista che tale sua condotta abbia in ogni caso arrecato un danno, come pure, in caso di omesso svolgimento di un'attività professionale, va provato non soltanto il danno concretamente subito, ma anche il nesso eziologico tra il predetto danno e la condotta del professionista, dal n. 2952/2022 r.g.a.c. Pag. 6 di 11 N. 2952/2022 R.G.A.C.
momento che non può essere ravvisata alcuna essenziale diversità tra l'ipotesi di inesatto adempimento del professionista e quella dell'adempimento che sia del tutto mancato (cfr. Cass. 18/06/1975, n.2439; Tribunale di Santa Maria Capua Vetere,
06/12/1989; Cass.28 aprile 1994, n.4044; Cass. 07/08/2002, n.11901).
Avuto specifico riguardo a tale ultimo elemento della fattispecie risarcitoria concretamente invocata (nesso di causalità), la Suprema Corte di Cassazione ha in più occasioni affermato il principio secondo cui, ove anche risulti provato l'inadempimento del professionista alla propria obbligazione, per negligente svolgimento della prestazione, il danno derivante da eventuali sue omissioni deve ritenersi sussistente solo qualora, sulla scorta di criteri probabilistici, si accerti che, senza quell'omissione, il risultato sarebbe stato conseguito (cfr., tra le tante, Cass. n.22026/04, Cass. n. 10966/04,
Cass. n. 21894/04, Cass. n.6967/06, Cass. n.9917/2010; con specifico riferimento alla posizione del commercialista, Cass. n. 9917/2010, secondo cui: “la responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale presuppone la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del cliente e, in particolare, trattandosi dell'attività del commercialista incaricato dell'impugnazione di un avviso di accertamento tributario,
l'affermazione della responsabilità per colpa professionale implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole del ricorso alla commissione tributaria, che avrebbe dovuto essere proposto e diligentemente seguito”).
Facendo applicazione dei su illustrati principi di diritto alla fattispecie concreta sottoposta all'esame di questo giudice, occorre, pertanto, innanzitutto verificare se l'attrice abbia puntualmente dedotto e provato che la condotta la cui omissione è stata imputata al convenuto professionista, ove posta in essere, avrebbe, sulla scorta di criteri ovviamente probabilistici, condotto al conseguimento del risultato sperato ed evitato il danno dedotto dalla stessa istante.
Orbene, all'esito del processo, la suddetta verifica ha sortito certamente esito negativo, poiché è risultato pacificamente appurato che l'attrice non abbia prodotto in atti la documentazione necessaria al fine di fornire compiuta dimostrazione dei propri assunti e di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie risarcitoria invocata (ovvero, non solo la negligenza, imprudenza o imperizia imputabile in capo al professionista convenuto, quanto anche — e soprattutto — che da tale inadempimento gli sia derivato un danno risarcibile in rapporto causale diretto con l'inadempimento dedotto).
È utile ricordare, infatti, che l'art. 2697 c.c., che detta la disciplina relativa al riparto degli oneri probatori che incombono sulle parti del processo civile, stabilisce che “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.” L'onere di provare un fatto ricade su chi invoca quel fatto a sostegno della propria tesi, mentre colui che contesta la rilevanza di quel fatto in giudizio deve dimostrarne l'inefficacia o provare fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto che altri assuma come vantato nei suoi confronti.
n. 2952/2022 r.g.a.c. Pag. 7 di 11 N. 2952/2022 R.G.A.C.
L'iniziativa giudiziaria dell'attrice si è concretata nella specie — come dianzi già esplicitato — in una domanda di accertamento della responsabilità professionale per grave inadempimento nello svolgimento del contratto professionale da parte del convenuto, al fine di ottenere il risarcimento del danno consequenziale.
A sostegno dei propri assunti parte attrice risulta essersi limitata a produrre in atti i meri frontespizi degli avvisi di addebito n. 32820170002462518000 e n.
32820180000210075000, da cui (come correttamente e inevitabilmente rilevato dal nominato CTU) non risulta assolutamente possibile risalire alle cause che hanno condotto alla loro emissione.
Nè la suddetta produzione documentale risulta aver formato oggetto di ulteriore estensione ed integrazione dopo l'introduzione del giudizio ed entro lo spirare delle preclusioni istruttorie.
Tale conclamata carenza probatoria si è, dunque, tradotta nella radicale mancata dimostrazione, da parte della istante, sia del danno asseritamente da essa subito, sia del preciso rapporto eziologico sussistente tra tale danno ed eventuali inadempienze professionali imputabili al convenuto (nel senso sopra chiarito).
Sul punto, giova anche chiarire che la possibilità che hanno le parti di un processo di offrire in comunicazione e depositare nel loro fascicolo di parte la copia (in questo caso informatica) di un documento per poi depositarlo, ove richiesto, in originale, non si traduce anche nella possibilità di depositarlo in una versione soltanto parziale e, successivamente (e, soprattutto, dopo lo spirare delle preclusioni istruttorie), nella sua integrità (estendendo, in tal modo, l'efficacia rappresentativa e probatoria del documento — anche a detrimento del diritto di difesa delle controparti — ).
Invero, nella specie, la all'atto dell'iscrizione a ruolo della causa, Parte_1 si è limitata a depositare nella propria produzione di parte esclusivamente la copia informatica dei soli frontespizi di ciascuno degli avvisi di addebito n.
32820170002462518000 e n. 32820180000210075000, dunque del tutto privi del dettaglio degli addebiti, pur necessari ai fini della dimostrazione dell'azione risarcitoria avanzata.
Solo con le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 07/10/2024 (ovvero ben oltre lo spirare delle preclusioni istruttorie) essa attrice ha effettuato il contestuale deposito della versione completa dei richiamati documenti, chiedendo di esserne autorizzata all'acquisizione al processo. Deposito, che, dunque, va ritenuto certamente tardivo ed inammissibile.
Peraltro — contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa dell'attrice — non varrebbe a superare (e, in un certo senso, ad aggirare) la preclusione istruttoria maturata in capo all'attrice invocare presunti poteri acquisitivi autonomi da parte del Consulente Tecnico
d'Ufficio con riguarda alla documentazione a contenuto strettamente tecnico necessaria all'espletamento del proprio incarico.
n. 2952/2022 r.g.a.c. Pag. 8 di 11 N. 2952/2022 R.G.A.C.
Ed infatti, pur essendo stato chiarito in giurisprudenza che “In materia di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti - non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a loro carico -, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli”, tuttavia è stato poi anche specificato che ciò vale “a condizione che non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio. (cfr. Cass. 26144/2023).
Del resto la stessa giurisprudenza della Suprema Corte ha anche chiaramente affermato che “In tema di consulenza tecnica d'ufficio, anche quando questa sia percipiente, ossia disposta per l'acquisizione di dati la cui valutazione sia poi rimessa all'ausiliario, quest'ultimo non può avvalersi, per la formazione del suo parere, di documenti non prodotti dalle parti nei tempi e modi permessi dalla scansione processuale, pena l'inutilizzabilità, per il giudice, delle conclusioni del consulente fondate sugli stessi (nella specie, relative al nesso causale tra le lesioni subite e l'incidente stradale verificatosi tra le parti).” (cfr. Cass. 18770/2016; Cass. 2776/2019).
Ebbene, nella specie, la parte di documentazione non prodotta in atti dall'attrice, lungi dal rappresentare fatti di natura strettamente tecnica e rientranti nella sfera propria di valutazione di una CTU percipiente, riguardava, di contro, la prova diretta di elementi costitutivi della domanda attorea e, dunque, di fatti decisivi a sostegno della propria domanda;
conseguentemente, consentirne l'acquisizione officiosa, da parte del CTU, equivarrebbe certamente alterare l'equilibrio processuale tra le parti e stravolgere le regole probatorie tipiche del processo civile.
Del resto, non va neppure sottaciuto che nell'istanza depositata dal CTU in data
24/06/2024, quest'ultimo espressamente richiedeva, non tanto di essere autorizzato in prima persona all'acquisizione diretta della documentazione mancante, bensì di autorizzare le parti ad operare il deposito omesso, trattandosi evidentemente di documentazione nella esclusiva disponibilità delle parti stesse e non autonomamente acquisibile dal CTU.
Infine, non può valere a superare la lacuna probatoria di parte attrice neppure il suo invocare l'art. 115 c.p.c., vale a dire l'affidamento al c.d. principio di “non contestazione”.
Non va trascurato, infatti, che “L'art. 167 cod. proc. civ., imponendo al convenuto l'onere di prendere posizione sui fatti costitutivi del diritto preteso dalla controparte, considera la non contestazione un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, in quanto
l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti. Tuttavia, in tanto può porsi il problema della contestazione del fatto ed assumere rilievo la non contestazione - quale indice, in positivo e di per sè, di una linea difensiva incompatibile con la negazione del fatto, - in quanto l'allegazione del fatto, con tutti gli elementi costituenti il
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suo contenuto variabile e complesso, risulti connotata da precisione e specificità, tali da renderla conforme al modello postulato dalla regola legale o contrattuale per l'attribuzione del diritto;
altrimenti, il fatto resta, per ciò stesso, estraneo al potere - dovere di contestazione, atteso il collegamento con quello di allegazione (di cui costituisce riflesso processuale) posto dal citato art.
167 cod. proc. civ., e la sua omessa deduzione (nella estensione dovuta) lo restituisce interamente al "thema probandum" come disciplinato dall'art. 2697 cod. civ.” (cfr. Cass. Civ., sez. 1, sent.
n. 6936 del 08/04/2004 e, nello stesso senso, Cass. Civ., sez. 3, sent. n. 2299 del
06/02/2004).
Val bene a chiarire quanto innanzi considerare come il contenuto del principio di non contestazione sia stato recentemente precisato dalla Corte di Cassazione, nell'ordinanza n. 13828/2019, laddove si sostiene che: “perché un fatto possa dirsi non contestato dal convenuto, e perciò non richiedente una specifica dimostrazione, occorre o che lo stesso fatto sia da quello esplicitamente ammesso, o che il convenuto abbia improntato la sua difesa su circostanze o argomentazioni incompatibili col disconoscimento di quel fatto. D'altro canto, la parte che invoca il cosiddetto principio di non contestazione dovrebbe dare dimostrazione di aver essa per prima ottemperato all'onere processuale, posto a suo carico, di compiere una puntuale allegazione dei fatti di causa, in merito ai quali l'altra parte era tenuta a prendere posizione;
[…]”.
Peraltro, è anche vero che il grado di specificità della contestazione deve essere valutato in concreto in relazione alle singole controversie, potendo variare a seconda del livello di conoscenza del fatto da parte del soggetto nei cui confronti è allegato e a seconda della precisione del fatto allegato dalla controparte (cfr. Tribunale Milano, Sez. VII,
Sent., 01/03/2019).
Difatti, l'onere di specifica contestazione opera se e nella misura in cui l'avversario conosca o possa conoscere le circostanze su cui verte l'allegazione dell'altra parte, mentre qualora non rientrino nella sfera di conoscibilità determinati fatti (pur) dedotti in modo analitico e specifico, con riguardo ad essi non vi sarà alcun onere di contestazione (cfr., a contrariis, Tribunale Monza, Sent., 05/01/2011).
Ciò chiarito, nella specie deve ritenersi (né parte attrice ha dedotto e provato il contrario sul punto) che il preciso contenuto degli avvisi di addebito in discussione e il loro contenuto eventualmente rappresentativo di una responsabilità professionale del convenuto e di un conseguente danno subito dall'attrice in diretto rapporto eziologico col primo, erano circostanze che non potevano essere note a priori (e in tutti i loro elementi fondanti) al convenuto, tanto da richiedere — da parte di quest'ultimo — una specifica e puntuale contestazione sul punto, pena il prodursi di una relevatio ab onere probandi (tipica del c.d. principio di “non contestazione”) a beneficio dell'attore.
Dal rigetto della domanda attorea deriva l'assorbimento della domanda di garanzia e manleva spiegata dal convenuto nei confronti della società assicurativa
[...] chiamata in causa. Controparte_2
n. 2952/2022 r.g.a.c. Pag. 10 di 11 N. 2952/2022 R.G.A.C.
Per quanto attiene al regolamento delle spese di lite, l'obiettiva peculiarità della controversia in esame e l'esito della stessa, complessivamente considerati, costituiscono motivi idonei a integrare le gravi ed eccezionali ragioni valevoli a giustificare l'integrale compensazione delle spese di lite, ai sensi dell'art. 92, comma 2 c.p.c.
Ed invero, il Giudice delle Leggi (Corte Cost. n. 77/2018 depositata in data 19 aprile
2018) ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n.
162), nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni rispetto alle ipotesi tipiche esplicitate dalla medesima norma;
ragioni equivalenti ritenute sussistenti nella specie per quanto innanzi illustrato.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in persona del G.M., TT.
Rosario Canciello, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2952/2022
R.G.A.C., avente ad oggetto “Responsabilità professionale”, pendente tra
[...]
attrice — e — convenuto — nonché Parte_1 CP_1 [...]
— chiamata in causa — ogni contraria istanza disattesa e Controparte_2 questione e domanda assorbite, così provvede:
1. rigetta integralmente la domanda attorea, per le ragioni di cui in motivazione;
2. dichiara assorbita nel rigetto che precede la domanda di garanzia e manleva proposta dal convenuto nei confronti della parte chiamata in causa;
3. compensa tra tutte le parti in causa le spese di lite relative al presente giudizio.
Così deciso in Aversa, 27/03/2025
IL GIUDICE
(dott. Rosario Canciello)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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