Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 20/02/2025, n. 409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 409 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della Dott. Flora
Scelza, lette le note di trattazione in forma scritta depositate dalla parte ricorrente ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in data 20-2-2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r. g. 4069/2023
TRA
(20/08/1962 - ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Stefano Pannone, e con lo stesso elettivamente domiciliata come in atti.
Ricorrente
E
, in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall' avv. Giuliana Cavalcanti, e con CP_1
la stessa elettivamente domiciliato come in atti.
Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 17-7-2023 innanzi al Tribunale di Nola, in funzione di
Giudice del Lavoro, la ricorrente agiva in giudizio al fine di ottenere Parte_1
il riconoscimento in proprio favore della pensione indiretta, ex art. 22 l. 903/1965, in quanto figlia inabile, con conseguente condanna dell'Istituto al pagamento dei relativi ratei. A tal fine riferiva che suo padre (deceduto in data 13/01/2018) era Persona_1
C titolare di assegno ordinario di invalidità L. 222/84 – Cat: n. 60205301 e che, in data
12/01/2022, presentava domanda di pensione di riversibilità in relazione a tale assegno in quanto figlia totalmente inabile da epoca anteriore alla data del decesso del genitore;
che con provvedimento del 17/02/2022, l' rigettava la domanda per l'assenza del CP_1 requisito dell'inabilità alla morte del padre;
che avverso tale provvedimento presentava ricorso amministrativo, senza esito.
Ciò premesso, asserendo il possesso dei requisiti per il riconoscimento del diritto alla pensione ai superstiti per inabilità, ai sensi dell'art. 22 L. 21/7/65 n. 903, concludeva chiedendo di accertarsi il proprio stato di invalida al 100% e per l'effetto dichiararsi il suo diritto alla percezione della pensione ai superstiti per totale inabilità al lavoro a far data dalla domanda amministrativa del 12/01/2022 in riferimento alla pensione INPS cat.
n. 60205301, con conseguente condanna dell' al relativo pagamento, oltre CP_1
interessi e rivalutazione monetaria;
con vittoria di spese.
Con memoria difensiva del 3-5-2024 si costituiva l' che eccepiva l'assenza dello CP_1
stato di inabilità totale della ricorrente, per essere la stessa titolare di assegno di invalidità con percentuale dell'80%. Ciò premesso, concludeva per l'inammissibilità e il rigetto del ricorso;
con vittoria di spese.
In corso di causa veniva ammessa ed espletata la CTU medico-legale.
La parte ricorrente depositava le note scritte e all'udienza del 20-2-2025, tenutasi in forma scritta ex art. 127 ter c.p.c., il Giudice decideva della causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata e non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
L'art. 22 della Legge n. 903 del 1965 dispone: "Nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato, sempreché per quest'ultimo sussistano, al momento della morte, le condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui all'articolo 9, n. 2, lettere a) e b), spetta una pensione al coniuge e ai figli superstiti che, al momento della morte del pensionato o dell'assicurato, non abbiano superato l'età di 18 anni e ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi.
Tale pensione è stabilita nelle seguenti aliquote della pensione già liquidata o che sarebbe spettata all'assicurato a norma dell'articolo 12: a) il 60 per cento al coniuge;
b) il 20 per cento a ciascun figlio se ha diritto a pensione anche il coniuge, oppure il 40 per cento se hanno diritto a pensione soltanto i figli. Per i figli superstiti che risultino a carico del genitore al momento del decesso e non prestino lavoro retribuito, il limite di età di cui al primo comma è elevato a 21 anni qualora frequentino una scuola media professionale e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26° anno di età, qualora frequentino l'Università. La pensione ai superstiti non può, in ogni caso, essere complessivamente né inferiore al 60 per cento, né superiore all'intero ammontare della pensione calcolata a norma dell'articolo 12. Se superstite è il marito, la pensione è corrisposta solo nel caso che esso sia riconosciuto invalido al lavoro ai sensi del primo comma dell'articolo 10. Qualora non vi siano né coniuge né figli superstiti o, pure esistendo, non abbiano titolo alla pensione, questa spetta ai genitori superstiti di età superiore ai 65 anni che non siano titolari di pensione e alla data della morte dell'assicurato o del pensionato risultino a suo carico. In mancanza anche dei genitori la pensione spetta ai fratelli celibi e alle sorelle nubili superstiti che non siano titolari di pensione, sempreché al momento della morte del dante causa risultino permanentemente inabili al lavoro e a suo carico. Ai fini del diritto alla pensione ai superstiti, i figli in età superiore ai 18 anni e inabili al lavoro, i figli studenti, i genitori, nonché i fratelli celibi
e le sorelle nubili permanentemente inabili al lavoro, si considerano a carico dell'assicurato o del pensionato se questi, prima del decesso, provvedeva al loro sostentamento in maniera continuativa. Il figlio riconosciuto inabile al lavoro a norma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1957, n. 818, nel periodo compreso tra la data della morte dell'assicurato o del pensionato e il compimento del 180 anno di età, conserva il diritto alla pensione di riversibilità anche dopo il compimento della predetta età. La pensione spettante a norma del presente articolo ai genitori ed ai fratelli e sorelle è dovuta nella misura del 15 per cento per ciascuno.
Nel caso di concorso di più fratelli e sorelle la pensione non può essere complessivamente superiore all'intero importo della pensione calcolata a norma dell'articolo 12".
Il consulente nominato nel presente giudizio al fine di accertare se la ricorrente fosse totalmente inabile al lavoro da data antecedente alla morte del genitore titolare di pensione, dott. , ha affermato che “…all'epoca del Parte_2 Parte_1
decesso del genitore e cioè in data 13/01/2018, non era da considerare inabile (cioè non era impossibilitata a svolgere qualsiasi attività lavorativa per difetto fisico o psichico permanente)”. Riferendo, altresì, che la perizianda: “…versa in una situazione di inabilità lavorativa' pari al 100% con decorrenza 01/05/2024 in quanto da tale data ha mostrato un interessamento anche del residuo polmone sinx”.
Le considerazioni espresse dal CTU, Dott. , contenute nella relazione in Parte_2
atti, qui da intendersi integralmente trascritte e dalle quali non vi è motivo di discostarsi, possono senz'altro essere condivise e fatte proprie dal giudicante, atteso il rigore scientifico delle indagini effettuate e la coerenza logica delle argomentazioni conclusive, fondate sulla documentazione in atti ed esenti da contraddizioni.
Può, quindi, conclusivamente affermarsi che nel caso di specie non sussistono i requisiti medico-legali per la concessione della richiesta pensione ai superstiti per inabilità, ai sensi dell'art. 22 L. 21/7/65 n. 903.
Vista la dichiarazione ex art. 152 disp. Att. c.p.c., si dichiara parte ricorrente non tenuta al pagamento delle spese di lite.
Le spese di CTU sono liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede: a) rigetta il ricorso;
b) dichiara parte ricorrente non tenuta al pagamento delle spese processuali;
c) liquida le spese di CTU come da separato decreto.
Così deciso in Nola, il 20-2-2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Flora Scelza