Sentenza 28 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 28/06/2025, n. 544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 544 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2025 |
Testo completo
r.g. 17/2023
n. 17/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – Sezione 2a civile – composta dai Signori:
1) Dott. Antonio Francesco Esposito - Presidente
2) Dott. Giovanni Surdo - Consigliere
3) Dott. Eugenio Scagliusi - Giudice Ausiliario Estensore sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 17 Settembre 2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 17/2023 R.G., promossa da
(c.f.: ) in persona del Parte_1 P.IVA_1
Ministro “pro tempore”, e in Parte_2
persona del legale rappresentante “pro tempore”, entrambi rappresentato e difeso dall'Avvocatura
dello Stato di Pt_2
APPELLANTE IN RIASSUNZIONE
contro
(c.f.: , rappresentato e difeso dall'Avv. Biagio Controparte_1 C.F._1
Palumbo;
APPELLATO IN RIASSUNZIONE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso a mezzo note di trattazione depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 17 Settembre 2024, da intendersi qui integralmente riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Viene riassunto dinanzi a Questa Sezione della Corte il giudizio originariamente proposto dinanzi al
Tribunale di Lecce (r.g. 7444/2018), giusta ordinanza della Corte di Cassazione n. 36442//2022 del
1
13/12/2022 (r.g. 25781/2021).
Con sentenza n. 2450/2019 del 12.07.2019 il Tribunale di Lecce, in accoglimento della domanda proposta da annullava l'ordinanza – ingiunzione della Controparte_1 Controparte_2
, n. 219/2018 del 14.06.2018, notificata il 23.06.2018, sul presupposto che il relativo
[...]
verbale unico di accertamento e notificazione, relativo ad un accesso ispettivo del 23.06.2014 che aveva accertato una mancata assunzione di personale, fosse stato notificato in data 24.10.2014,
dunque oltre il termine di 90 giorni previsto dall'art. 14, l. n. 89/1991 a pena di decadenza.
Investita dal ricorso del nonché dell' Parte_1 [...]
di la Corte di Appello di Lecce con sentenza n. 293/2021 (del Parte_2 Pt_2
19.03.2021) dichiarava inammissibile l'appello per essere stato proposto oltre il termine di sei mesi previsto dall'art. 327 c.p.c. non sussistendo la prova della nullità della citazione o della relativa notificazione, né quella della non conoscenza del processo a causa di detta nullità. Invero, il ricorso introduttivo era stato notificato dalla cancelleria del Tribunale a mezzo pec all'indirizzo tratto dall'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC), diverso da quello risultante dal Registro Generale degli Indirizzi Elettronici Gestito dal Ministero di Giustizia
(ReGIndE), circostanza tuttavia non sufficiente ad escludere la conoscenza della pendenza del giudizio risultando comunque il ricorso pervenuto all' perché inviato a mezzo Parte_2
pec presso un indirizzo risultante da un pubblico registro.
La citata sentenza n. 293/2021 della Corte di Appello di Lecce veniva gravata da ricorso per
Cassazione che, con sentenza n. 36422/2022 del 13.12.2022, rilevato come effettivamente il ricorso introduttivo fosse stato notificato ad un indirizzo di posta certificata diverso da quello censito nei pubblici elenchi (ReGIndE) ovvero nel registro delle PP.AA., cassava la sentenza e rinviava la causa alla Corte di Appello di Lecce.
Il e l hanno Parte_1 Parte_2
quindi riassunto il giudizio in questa sede chiedendo l'annullamento della sentenza appellata con rimessione delle parti innanzi al Giudice di primo grado;
in subordine, in accoglimento dell'appello,
riformare la sentenza appellata nella parte in cui ha ritenuto nullo sia il verbale di contestazione che l'ordinanza ingiunzione opposta, così rigettando l'opposizione proposta a suo tempo a
[...]
per essere stato rispettato il termine di cui all'art. 14, l.n. 89/1981. CP_1
Si è costituito nella presente fase che, in non condivisione del giudizio operato dalla Controparte_1
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Cassazione, ha rappresentato sussistere pronunzie contrastanti, peraltro insistendo nell'affermare come l' abbia comunque potuto avere conoscenza della pendenza del ricorso originario, Parte_2
notificato comunque ad una pec istituzionale e non certo di un qualsiasi altro soggetto. Inoltre, ha reiterato l'eccezione di tardività della ordinanza ingiunzione, il cui contenuto di merito – la violazione contestata – era ben noto alla data del 23.06.2014. Nel merito, ha rinnovato le eccezioni in opposizione alla sussistenza di un rapporto lavorativo subordinato, come contestato dall' . Parte_2
Ha concluso per il rigetto del ricorso in riassunzione, reiterando comunque tutte le richieste formulate nelle precedenti fasi processuali.
All'udienza del 17.09.2024 la causa è passata in decisione, previa precisazione delle conclusioni delle parti a mezzo note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La Corte prende atto di come la Cassazione, con la ordinanza di rinvio, abbia:
a) giudicato fondata l'eccezione di nullità della notificazione del ricorso introduttivo di primo grado, come eseguita dalla cancelleria (all'indirizzo e non già a quello Email_1
), con conseguente illegittimità della contumacia dichiarata in quella Email_2
sede;
b) giudicato ammissibile l'appello in ragione della sussistenza di elementi presuntivi sufficienti per dimostrare come le amministrazioni ricorrenti, in ragione della nullità della notificazione del ricorso introduttivo, abbiano avuto conoscenza del giudizio tardivamente e solo in virtù dell'avvenuta istanza di annullamento del ruolo e della cartella esattoriale presentata dall'interessato.
2. Ciò posto, nel rispetto della decisione assunta dalla Corte di Cassazione, a questo Collegio compete giudicare il ricorso in appello segnato dal n. R.G. 292/2020, conclusosi con la preliminare declaratoria di inammissibilità per tardiva proposizione.
Di tal ché, ritenuto che con tale appello ci si doleva per aver il Tribunale a quo, con la propria sentenza n. 2450/2019 del 12.07.2019, annullato l'ordinanza ingiunzione del 14.06.2018 sul presupposto che il verbale di accertamento fosse stato notificato solo il 24.10.2014 per fatti già noti ed accertati alla data del 23.06.2014, giorno dell'accesso ispettivo di acquisizione della sussistenza della violazione delle norme in materia di lavoro e dunque, oltre il termine di 90 giorni previsto dall'art. 14, l. n. 689/1991, su tale specifico aspetto occorre che Questa Corte si pronunzi giudicando la sentenza gravata. Salva, all'esito, la successiva disamina delle doglienze nel merito.
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2.1. Il presente giudizio, dunque, verte dapprima sul dies a quo dal quale calcolare il termine di 90
giorni per l'emissione del verbale di accertamento, nella fattispecie notificato il 24.10.2014.
2.2. La sentenza di primo grado, n. 2450/2019 del 12.07.2019 del Tribunale di Lecce ha accertato la nullità del verbale unico di accertamento notificato il 24.10.2014 – così accogliendo l'opposizione all'ordinanza ingiunzione successivamente emessa, n. 219/2018 del 14.06.2018 – sul presupposto che i funzionari ispettivi, già in sede di primo accesso ispettivo del 23.06.2014, abbiano immediatamente acquisito la sussistenza della violazione delle norme in materia di lavoro, come da dichiarazione resa dallo stesso opponente “…La sig.ra non è Controparte_1 Parte_3
stata da me ancora regolarmente assunta sebbene abbia l'intenzione di provvedere quanto prima alla sua regolarizzazione…”.
L'appellante eccepisce, a riguardo, come in sede di primo accesso, il giorno 23.06.2014, Parte_1
gli chiedevano acquisirsi ulteriore documentazione, loro materialmente resa in data CP_3
07.10.2014; solo al termine degli accertamenti, dopo la valutazione dei documenti acquisisti, in data
22.10.2014 venne redatto il verbale conclusivo. Sicché, si deduce che il termine di 90 per la contestazione decorrerebbe non già dal momento in cui il “fatto” sia stato acquisito nella sua materialità, ma dalla data della relazione ispettiva conclusiva, ultimo atto della procedura di accertamento, riepilogativa di tutti gli elementi oggettivi e soggettivi dell'infrazione commessa.
2.3. A giudizio della Corte, la sentenza di primo grado non è errata, poiché, con riferimento all'individuazione del dies a quo del termine di decadenza, in presenza di un contrasto sulla questione, spetta al giudice del merito determinare il lasso di tempo ragionevolmente necessario affinché l'Amministrazione possa acquisire piena conoscenza dell'illecito. Nel caso in esame, è ben ragionevole ritenere che il termine sia inutilmente decorso, atteso che effettivamente, anche a seguito della dichiarazione resa dall'opponente (“…La sig.ra non è stata Controparte_1 Parte_3
da me ancora regolarmente assunta sebbene abbia l'intenzione di provvedere quanto prima…”), la presenza sul lavoro di persona non regolarmente assunta era ampiamente nota ed acquisita.
Il ragionamento è giudicato legittimo sia dalla giurisprudenza amministrativa che da quella civile.
Invero, per quanto riferita a fattispecie di illecito ben diversa (“antitrust”), il Consiglio di Stato (Sez.
IV, 05.02.2024, n. 1159) ha precisato come “…La previsione del termine decadenziale di cui all'art. 14 della L. n. 689/1981 opera anche in relazione alla fase preistruttoria volta alla
contestazione dell'illecito antitrust, ma il dies a quo del termine decadenziale non può che farsi
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decorrere dal momento in cui l'amministrazione è nelle condizioni per operare la detta
contestazione, ossia da quando ha acquisito quell'insieme di elementi che le consentono di
perimetrare l'oggetto dell'indagine da svolgere in sede istruttoria nel contraddittorio con i soggetti
interessati.” (si veda, altresì, Cons. Stato, VI, 24.05.2021, n. 4020).
Anche secondo la Corte di Cassazione (Sez. II, 19.10.2023, n. 29068) “…Il termine di novanta giorni
di cui all'art. 14 l.n. 689/1981, non decorre dal momento della violazione né da quello della mera
conoscenza dei fatti nella loro materialità, bensì dal compimento delle operazioni volte ad acquisire
la ragionevole certezza dell'esistenza dell'illecito amministrativo ed idonee a formulare la
contestazione. In altre parole, in tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la
contestazione immediata dell'illecito, il momento dell'accertamento - in relazione al quale va
collocato il dies a quo del termine previsto dall'art. 14, comma 2, della l. n. 689 del 1981 per la
notifica degli estremi della violazione - non coincide con quello di acquisizione del fatto nella sua
materialità da parte dell'autorità che ha ricevuto il rapporto, ma va individuato nella data in cui
detta autorità ha completato l'attività intesa a verificare la sussistenza degli elementi oggettivi e
soggettivi dell'infrazione. Compete al giudice di merito valutare la congruità del tempo utilizzato
per tale attività, in rapporto alla maggiore o minore difficoltà del caso, con apprezzamento
incensurabile in sede di legittimità, se correttamente motivato.” (si veda, altresì, Cass., II,
25.03.2019, n. 8284).
Nella fattispecie in esame, la dichiarazione resa dal di conferma della presenza sul luogo CP_1
di lavoro di persona non assunta (con ulteriore dichiarazione di intento di provvedervi “quanto prima”!), peraltro direttamente accertata dagli Ispettori, costituisce già di per sé elemento di piena conoscenza dell'infrazione, senza che vi fosse da ulteriormente accertare alcunché.
2.4. Da quanto innanzi consegue che l'ordinanza ingiunzione di pagamento sia stata emessa in base ad un verbale di accertamento e notificazione notificato tardivamente e ben oltre il termine di 90
giorni prescritto e che, dunque, la sentenza del Tribunale di Lecce, n. 2450/2019 del 12.07.2019, vada confermata, con rigetto dell'appello proposto dalle pubbliche amministrazioni.
3. Le spese di tutti i gradi di giudizio gravano interamente sulle amministrazioni resistenti, in solido,
e si liquidano in dispositivo sul valore dichiarato per la controversia di €. 6.221,60.
3.1. Sussistono, inoltre, le condizioni per dare atto – ai sensi dell'art 1, comma 17 della legge 24
dicembre 2012, n 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art 13 del testo unico di cui al DPR 30
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maggio 2002 n 115 – della sussistenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (Cass., SS.UU., n 3774 del 18.02.2014), se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce, Sezione Seconda Civile, definitivamente pronuniziando sull'appello principale proposto da in persona del Parte_1
“pro tempore”, e di in Pt_4 Parte_2 Pt_2
persona del legale rappresentante “pro tempore”, nei confronti di vverso la Controparte_1
sentenza n. 2450/2019 del 12.07.2019 del Tribunale di Lecce
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza:
- condanna il e l' Parte_1 Parte_2
in solido, al pagamento di tutte le spese di giudizio in favore di come di
[...] Controparte_1
seguito specificate:
a) giudizio di secondo grado, €. 3.000,00 oltre spese generali, iva e cap come per legge;
c) giudizio in Cassazione, €. 3.000,00 oltre spese generali, iva e cap come per legge;
d) presente grado di giudizio, €. 3.000,00 oltre spese generali, iva e cap come per legge;
Sussistono, inoltre, a carico delle amministrazioni appellanti, i presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione, se dovuto.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del 23 Giugno 2025.
Il Giudice Ausiliario Estensore Il Presidente
(Eugenio Scagliusi) (Antonio Francesco Esposito)
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