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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 08/07/2025, n. 2295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2295 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
TERZA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice onorario dott.ssa Carmela Sorgente ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2764/2018 R.G.A.C.
TRA
, C.F.: , e C.F. . Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 rapp.ti e difesi dall'avv. Bartolomeo Spaziano, elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore sito in Vairano Patenora (CE) alla Via Volturno n. 93, giusta procura allegata all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo.
- Opponente –
E
(P. IVA ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rapp.ta e difesa dall'avv. Marco Presenti, elettivamente domiciliata in via Mario Fiore, Palazzo
Aversano - 81055 Santa Maria Capua Vetere (CE), presso l'Avv. Carlo Abruzzese, in forza di mandato congiunto materialmente all'atto di intervento mediante l'impiego di strumenti informatici ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c..
- Opposta- Intervenuta
-CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69. Pertanto, devono, all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti sia i verbali delle udienze nonché i provvedimenti assunti. La sentenza viene redatta in conformità al nuovo testo degli artt. 132
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., di cui alla Legge n. 69/2009.
Nella stesura della motivazione si è tenuto conto dell'insegnamento giurisprudenziale secondo cui questa deve consistere nell'esposizione delle argomentazioni in fatto ed in diritto poste a fondamento dell'adottata decisione, fedelmente riproduttive dell'iter logico-giuridico seguito dal Giudice, senza la necessità di soffermarsi nella disamina di tutte le argomentazioni sviluppate dalle parti, che debbono così intendersi come ritenute non pertinenti e non risolutive ai fini della definizione del giudizio qualora non espressamente richiamate nei motivi della decisione.
Con decreto ingiuntivo n. 261/2018, pubblicato da codesto Tribunale il 28.1.2018 e notificato il
8.2.2018, la in persona del legale rappresentante p.t., nella Parte_3 qualità di mandataria di , ingiungeva ai sigg.ri Parte_4 Parte_1
e il pagamento dell'importo di euro 18.760,61 a titolo di saldo debitore
[...] Parte_2 scaturente dal contratto di finanziamento n. 415992, stipulato in data 14.6.2005 dagli opponenti con oltre interessi e spese della procedura monitoria. Parte_4
Avverso il decreto ingiuntivo, ritualmente notificato, proponevano opposizione i sigg.ri Parte_1
e i quali eccepivano l'applicazione di un tasso di interessi usurario,
[...] Parte_2
l'indeterminatezza del tasso di mora applicato e la non doverosità delle spese addebitate nell'e/c depositato dall'istituto di credito;
per l'effetto, domandavano la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva la in persona del legale rappresentante p.t., nella Parte_3 qualità di mandataria di , chiedendo la conferma del Parte_4 decreto ingiuntivo opposto.
In data 5.6.2019 si costituiva la C.F. e P.IVA ), in persona del Controparte_2 P.IVA_2 suo legale rapp.te p.t., qualificandosi cessionaria della , con ogni Parte_4 accessorio e garanzia allo stesso connesso.
Con ordinanza del 25.10.2021 veniva ammessa CTU contabile.
In data 23/12/2022 interveniva, quale cessionaria della la Controparte_2 [...] on sede legale in Venezia Mestre (VE), Via Terraglio, n. 63 (C.F. Controparte_1 P.IVA_3
- P.IVA ), e per essa - giusta procura in data 09/12/2020 per atto Notaio P.IVA_1 Persona_1 di Venezia-Mestre, Rep. n. 42351 - Racc. n. 15678, registrato a Venezia il 11/12/2020 al n. 26080
Serie 1T (DOC. 2) - la mandataria Controparte_3
All'esito del deposito della CTU, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'esito dell'udienza del 04/02/2025, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Nel merito, l'opposizione va ritenuta fondata per le ragioni di seguito esplicitate.
Nella specie, nel corso del giudizio, originariamente instaurato dagli opponenti nei confronti dell'effettivo titolare del credito controverso, intervenivano, quali cessionari, dapprima la
[...]
e poi la CP_2 Controparte_1
Pertanto, vertendosi in materia di cessione ex Legge n. 130/1999, va preventivamente verificata la tangibile titolarità in capo all'opposta-interventrice del credito oggetto di ingiunzione, dacché “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cfr. Cass. n. 24798/2020; Cass. n.
4116/2016; Cass. 10518/2016; Cass., SS.UU., n. 11650/2006; Cass. n. 9250/2017; Cass. n.
15414/2017).
Invero, “la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché…la relativa allegazione e prova incombe sull'attore, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto” (Cfr. Cass. S.U. sentenza 16 febbraio 2016 n. 2951): trattasi, in ogni caso, di un accertamento che può essere svolto anche d'ufficio dal giudice il quale, infatti, può rilevare la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso, purché desumibile dagli atti, poiché questione afferente a fattispecie “di ordine pubblico attinente alla legittima instaurazione del contraddittorio” e tesa a prevenire una “sentenza inutiliter data” (Cfr. Cass. S.U. n. 1912/ 2012).
Quando un cessionario di credito interviene in giudizio per far valere il suo diritto, deve dimostrare di essere legittimato ad agire, ovvero di essere il titolare del credito. Questo implica che il cessionario deve fornire la prova della cessione e dell'inclusione del credito specifico nel contratto di cessione.
Una parte della giurisprudenza, facendo leva sul tenore letterale dell'art. 58, ha ritenuto sufficiente la produzione dell'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale per dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, qualora tale avviso contenga una descrizione per categorie dei rapporti ceduti idonea a ricomprendere anche il credito oggetto di causa.
Questo orientamento, rappresentato ad esempio da Cass. 31188/2017, valorizza esigenze di economia processuale e funzionalità del mercato dei crediti deteriorati, ammettendo che l'indicazione per classi omogenee dei rapporti ceduti sia sufficiente a individuare il credito senza necessità di una specifica elencazione.
Tale lettura, tuttavia, è stata oggetto di critica e superamento da parte di un diverso e più recente filone interpretativo, a cui questo giudice ritiene di aderire, che distingue nettamente il piano dell'opponibilità della cessione al debitore ceduto (profilo pubblicitario) da quello della prova del perfezionamento della cessione e della legittimazione sostanziale del cessionario.
Secondo tale orientamento, oggi maggioritario, il cessionario che agisca in via esecutiva o monitoria
è gravato dell'onere di dimostrare che il credito azionato rientra effettivamente tra quelli oggetto del contratto di cessione, con la conseguente necessità di produrre il contratto stesso o altra documentazione idonea a provare l'inclusione del rapporto. La Corte di Cassazione, in diverse pronunce, ha affermato che la pubblicazione dell'avviso di cessione ex art. 58 TUB svolge una funzione meramente pubblicitaria, ai fini dell'opponibilità al debitore ceduto, ma non è idonea a costituire prova dell'inclusione del credito nella massa ceduta. Si richiede, quindi, la produzione del contratto di cessione o di altra prova documentale, purché idonea e tempestiva, che consenta di individuare in modo certo il credito come incluso nell'operazione di trasferimento. In questo senso, si esprimono Cass. 24798/2020 e Cass. 4116/2016, secondo cui l'onere probatorio in ordine alla titolarità del credito grava su chi agisce, anche quando l'operazione rientra nella disciplina speciale del TUB.
La titolarità del diritto sostanziale deve quindi essere provata con documenti che dimostrino l'avvenuto trasferimento del credito specifico.
Nella specie, dalla documentazione depositata dai cessionari non è possibile ritenersi dimostrata la titolarità del credito controverso.
In merito alla titolarità del primo cessionario della , la Parte_4 all'atto della costituzione veniva depositata esclusivamente la pubblicazione Controparte_2 dell'avviso di cessione ex art. 58 TUB, la quale non costituisce prova dell'inclusione del credito nella massa ceduta. CP_ Soltanto unitamente alla comparsa conclusionale veniva depositato, dalla CP_1
un contratto di cessione intercorso tra e il quale, oltre
[...] Parte_4 Controparte_2 ad essere tardivamente prodotto, e quindi, inammissibile, in ogni caso, non fornisce alcuna prova né della valida conclusione dell'operazione di cessione in blocco, mancando la sottoscrizione delle parti, né dell'inclusione del rapporto nella massa dei crediti ceduti.
Quanto al secondo cessionario, la all'atto dell'intervento, veniva Controparte_1 depositato un contratto di cessione redatto integralmente in inglese, e con parti totalmente oscurate.
Pertanto, non è possibile constatare l'inclusione del rapporto oggetto di giudizio nella cessione in blocco. CP_ Neanche il DOC. 7 allegato alla comparsa di intervento della imostra Controparte_1
l'inclusione del rapporto oggetto di giudizio nella cessione in blocco, poiché si tratta di un mero allegato alla comparsa di costituzione, non esaminabile perché non redatto in lingua italiana, e, comunque, appare essere documento privo di un collegamento certo con il contratto medesimo, senza contare che dallo stesso non è in alcun modo identificabile il credito oggetto di giudizio.
Ne discende che, non fornendo la puntuale e dettagliata ricostruzione delle posizioni creditorie cedute, la produzione documentale allegata dall'opposta è inidonea, per indeterminabilità dell'oggetto ex art. 1346 c.c. (Cfr. Tribunale di Patti, Sentenza n. 1351 del 04.12.2024; Tribunale di S. Maria C.V., dottoressa Bernardel, Sentenza n. 3851 del 21.10.2024), a provare la riconducibilità certa del credito al perimetro della cessione.
In definitiva, risultando indimostrata la titolarità del credito azionato in sede monitoria in capo all'interventrice l'opposto decreto ingiuntivo va revocato e, per Controparte_1
l'effetto, le ulteriori domande, eccezioni e questioni proposte dalle parti vanno reputate assorbite, in ossequio al c.d. “criterio della ragione più liquida”, in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di un'unica ragione, a carattere assorbente, che da sola è idonea a regolare la lite (Cfr. Cass. civ. del 03.07.2013, n. 16630; Cass. civ. del 16.05.2006, n. 11356).
PQM
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n. 261/2018 emesso dal Tribunale di S. Maria
C.V.
3) Pone definitivamente le spese della CTU a carico della Controparte_1
Nulla per le spese.
Così è deciso in S. Maria C.V.,data deposito
Il Giudice
GOP dr.ssa Carmela Sorgente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
TERZA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice onorario dott.ssa Carmela Sorgente ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2764/2018 R.G.A.C.
TRA
, C.F.: , e C.F. . Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 rapp.ti e difesi dall'avv. Bartolomeo Spaziano, elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore sito in Vairano Patenora (CE) alla Via Volturno n. 93, giusta procura allegata all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo.
- Opponente –
E
(P. IVA ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rapp.ta e difesa dall'avv. Marco Presenti, elettivamente domiciliata in via Mario Fiore, Palazzo
Aversano - 81055 Santa Maria Capua Vetere (CE), presso l'Avv. Carlo Abruzzese, in forza di mandato congiunto materialmente all'atto di intervento mediante l'impiego di strumenti informatici ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c..
- Opposta- Intervenuta
-CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69. Pertanto, devono, all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti sia i verbali delle udienze nonché i provvedimenti assunti. La sentenza viene redatta in conformità al nuovo testo degli artt. 132
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., di cui alla Legge n. 69/2009.
Nella stesura della motivazione si è tenuto conto dell'insegnamento giurisprudenziale secondo cui questa deve consistere nell'esposizione delle argomentazioni in fatto ed in diritto poste a fondamento dell'adottata decisione, fedelmente riproduttive dell'iter logico-giuridico seguito dal Giudice, senza la necessità di soffermarsi nella disamina di tutte le argomentazioni sviluppate dalle parti, che debbono così intendersi come ritenute non pertinenti e non risolutive ai fini della definizione del giudizio qualora non espressamente richiamate nei motivi della decisione.
Con decreto ingiuntivo n. 261/2018, pubblicato da codesto Tribunale il 28.1.2018 e notificato il
8.2.2018, la in persona del legale rappresentante p.t., nella Parte_3 qualità di mandataria di , ingiungeva ai sigg.ri Parte_4 Parte_1
e il pagamento dell'importo di euro 18.760,61 a titolo di saldo debitore
[...] Parte_2 scaturente dal contratto di finanziamento n. 415992, stipulato in data 14.6.2005 dagli opponenti con oltre interessi e spese della procedura monitoria. Parte_4
Avverso il decreto ingiuntivo, ritualmente notificato, proponevano opposizione i sigg.ri Parte_1
e i quali eccepivano l'applicazione di un tasso di interessi usurario,
[...] Parte_2
l'indeterminatezza del tasso di mora applicato e la non doverosità delle spese addebitate nell'e/c depositato dall'istituto di credito;
per l'effetto, domandavano la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva la in persona del legale rappresentante p.t., nella Parte_3 qualità di mandataria di , chiedendo la conferma del Parte_4 decreto ingiuntivo opposto.
In data 5.6.2019 si costituiva la C.F. e P.IVA ), in persona del Controparte_2 P.IVA_2 suo legale rapp.te p.t., qualificandosi cessionaria della , con ogni Parte_4 accessorio e garanzia allo stesso connesso.
Con ordinanza del 25.10.2021 veniva ammessa CTU contabile.
In data 23/12/2022 interveniva, quale cessionaria della la Controparte_2 [...] on sede legale in Venezia Mestre (VE), Via Terraglio, n. 63 (C.F. Controparte_1 P.IVA_3
- P.IVA ), e per essa - giusta procura in data 09/12/2020 per atto Notaio P.IVA_1 Persona_1 di Venezia-Mestre, Rep. n. 42351 - Racc. n. 15678, registrato a Venezia il 11/12/2020 al n. 26080
Serie 1T (DOC. 2) - la mandataria Controparte_3
All'esito del deposito della CTU, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'esito dell'udienza del 04/02/2025, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Nel merito, l'opposizione va ritenuta fondata per le ragioni di seguito esplicitate.
Nella specie, nel corso del giudizio, originariamente instaurato dagli opponenti nei confronti dell'effettivo titolare del credito controverso, intervenivano, quali cessionari, dapprima la
[...]
e poi la CP_2 Controparte_1
Pertanto, vertendosi in materia di cessione ex Legge n. 130/1999, va preventivamente verificata la tangibile titolarità in capo all'opposta-interventrice del credito oggetto di ingiunzione, dacché “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cfr. Cass. n. 24798/2020; Cass. n.
4116/2016; Cass. 10518/2016; Cass., SS.UU., n. 11650/2006; Cass. n. 9250/2017; Cass. n.
15414/2017).
Invero, “la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché…la relativa allegazione e prova incombe sull'attore, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto” (Cfr. Cass. S.U. sentenza 16 febbraio 2016 n. 2951): trattasi, in ogni caso, di un accertamento che può essere svolto anche d'ufficio dal giudice il quale, infatti, può rilevare la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso, purché desumibile dagli atti, poiché questione afferente a fattispecie “di ordine pubblico attinente alla legittima instaurazione del contraddittorio” e tesa a prevenire una “sentenza inutiliter data” (Cfr. Cass. S.U. n. 1912/ 2012).
Quando un cessionario di credito interviene in giudizio per far valere il suo diritto, deve dimostrare di essere legittimato ad agire, ovvero di essere il titolare del credito. Questo implica che il cessionario deve fornire la prova della cessione e dell'inclusione del credito specifico nel contratto di cessione.
Una parte della giurisprudenza, facendo leva sul tenore letterale dell'art. 58, ha ritenuto sufficiente la produzione dell'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale per dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, qualora tale avviso contenga una descrizione per categorie dei rapporti ceduti idonea a ricomprendere anche il credito oggetto di causa.
Questo orientamento, rappresentato ad esempio da Cass. 31188/2017, valorizza esigenze di economia processuale e funzionalità del mercato dei crediti deteriorati, ammettendo che l'indicazione per classi omogenee dei rapporti ceduti sia sufficiente a individuare il credito senza necessità di una specifica elencazione.
Tale lettura, tuttavia, è stata oggetto di critica e superamento da parte di un diverso e più recente filone interpretativo, a cui questo giudice ritiene di aderire, che distingue nettamente il piano dell'opponibilità della cessione al debitore ceduto (profilo pubblicitario) da quello della prova del perfezionamento della cessione e della legittimazione sostanziale del cessionario.
Secondo tale orientamento, oggi maggioritario, il cessionario che agisca in via esecutiva o monitoria
è gravato dell'onere di dimostrare che il credito azionato rientra effettivamente tra quelli oggetto del contratto di cessione, con la conseguente necessità di produrre il contratto stesso o altra documentazione idonea a provare l'inclusione del rapporto. La Corte di Cassazione, in diverse pronunce, ha affermato che la pubblicazione dell'avviso di cessione ex art. 58 TUB svolge una funzione meramente pubblicitaria, ai fini dell'opponibilità al debitore ceduto, ma non è idonea a costituire prova dell'inclusione del credito nella massa ceduta. Si richiede, quindi, la produzione del contratto di cessione o di altra prova documentale, purché idonea e tempestiva, che consenta di individuare in modo certo il credito come incluso nell'operazione di trasferimento. In questo senso, si esprimono Cass. 24798/2020 e Cass. 4116/2016, secondo cui l'onere probatorio in ordine alla titolarità del credito grava su chi agisce, anche quando l'operazione rientra nella disciplina speciale del TUB.
La titolarità del diritto sostanziale deve quindi essere provata con documenti che dimostrino l'avvenuto trasferimento del credito specifico.
Nella specie, dalla documentazione depositata dai cessionari non è possibile ritenersi dimostrata la titolarità del credito controverso.
In merito alla titolarità del primo cessionario della , la Parte_4 all'atto della costituzione veniva depositata esclusivamente la pubblicazione Controparte_2 dell'avviso di cessione ex art. 58 TUB, la quale non costituisce prova dell'inclusione del credito nella massa ceduta. CP_ Soltanto unitamente alla comparsa conclusionale veniva depositato, dalla CP_1
un contratto di cessione intercorso tra e il quale, oltre
[...] Parte_4 Controparte_2 ad essere tardivamente prodotto, e quindi, inammissibile, in ogni caso, non fornisce alcuna prova né della valida conclusione dell'operazione di cessione in blocco, mancando la sottoscrizione delle parti, né dell'inclusione del rapporto nella massa dei crediti ceduti.
Quanto al secondo cessionario, la all'atto dell'intervento, veniva Controparte_1 depositato un contratto di cessione redatto integralmente in inglese, e con parti totalmente oscurate.
Pertanto, non è possibile constatare l'inclusione del rapporto oggetto di giudizio nella cessione in blocco. CP_ Neanche il DOC. 7 allegato alla comparsa di intervento della imostra Controparte_1
l'inclusione del rapporto oggetto di giudizio nella cessione in blocco, poiché si tratta di un mero allegato alla comparsa di costituzione, non esaminabile perché non redatto in lingua italiana, e, comunque, appare essere documento privo di un collegamento certo con il contratto medesimo, senza contare che dallo stesso non è in alcun modo identificabile il credito oggetto di giudizio.
Ne discende che, non fornendo la puntuale e dettagliata ricostruzione delle posizioni creditorie cedute, la produzione documentale allegata dall'opposta è inidonea, per indeterminabilità dell'oggetto ex art. 1346 c.c. (Cfr. Tribunale di Patti, Sentenza n. 1351 del 04.12.2024; Tribunale di S. Maria C.V., dottoressa Bernardel, Sentenza n. 3851 del 21.10.2024), a provare la riconducibilità certa del credito al perimetro della cessione.
In definitiva, risultando indimostrata la titolarità del credito azionato in sede monitoria in capo all'interventrice l'opposto decreto ingiuntivo va revocato e, per Controparte_1
l'effetto, le ulteriori domande, eccezioni e questioni proposte dalle parti vanno reputate assorbite, in ossequio al c.d. “criterio della ragione più liquida”, in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di un'unica ragione, a carattere assorbente, che da sola è idonea a regolare la lite (Cfr. Cass. civ. del 03.07.2013, n. 16630; Cass. civ. del 16.05.2006, n. 11356).
PQM
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n. 261/2018 emesso dal Tribunale di S. Maria
C.V.
3) Pone definitivamente le spese della CTU a carico della Controparte_1
Nulla per le spese.
Così è deciso in S. Maria C.V.,data deposito
Il Giudice
GOP dr.ssa Carmela Sorgente