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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 14/03/2025, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2322 /2024 R.G.V.G.
Tribunale Ordinario di Forli'
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA I coniugi:
1. nata a [...] in data [...] Controparte_1
C.F. C.F._1
2. nato a [...] in data [...] Parte_1
C.F._2
Assistiti e difesi entrambi dall'avv. MASTROBATTISTA GIULIO matrimonio celebrato in MATERA il 27/09/2012 hanno proposto ricorso per separazione consensuale. Il Presidente/Giudice designato ha disposto la trattazione scritta dell'udienza. I coniugi hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso Il Presidente del Tribunale, preso atto di quanto sopra, ha autorizzato i coniugi a vivere separati e rimesso la causa al Collegio per l'omologa. Le condizioni della separazione appaiono conformi alla legge. Con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio, alle stesse condizioni della separazione, come precisato nelle note scritte, allegate alla dichiarazione di non volersi riconciliare ed insistere nel ricorso. Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche
1 confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis;19, 2°comma, c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio, difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis.51, 2° comma, c.p.c.;
P.Q.M.
visto il parere favorevole del p.m.; visto l'art. 473-bis.47 e ss. c.p.c. OMOLOGA la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto, come sopra confermate:
1) I coniugi vivranno separati con mutuo e reciproco rispetto;
2) Il figlio minore viene affidato congiuntamente ai genitori e Persona_1 collocato presso la madre, nella casa sita in Forlì (FC) in Via Marchini Giovanni n. 26;
3) Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio quando vuole, compatibilmente con i suoi impegni scolastici e di relazione, tenerlo con sé ogni fine settimana alternato, prelevandolo presso l'abitazione della madre il venerdì dalle ore 16,00 e riportandolo la domenica, e tenerlo con sé anche un'altra notte in settimana sempre compatibilmente con i loro impegni. Il figlio minore trascorrerà almeno un mese estivo presso il padre, ad anni alterni il mese di luglio o il mese di agosto. Le vacanze natalizie e pasquali verranno concordate anno per anno dai genitori, che alternativamente trascorreranno il 24 dicembre o il 25 dicembre con il figlio;
così come ad anni alterni il figlio starà il giorno di Pasqua con il padre e il giorno di Pasquetta con la madre;
4) Il padre contribuirà al concorso al mantenimento del figlio , Persona_1 versando alla moglie un assegno di euro 400,00 (quattrocento/00) entro il 5 di ogni mese, a far data dal mese di novembre 2024, così come provvederà a farsi carico del 50% di tutte le spese scolastiche, ludiche, eventualmente mediche, nonché quelle straordinarie;
5) ognuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti ed abili al lavoro. Spese processuali a carico solidale delle parti. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D) d.p.r. n. 396/00 (ordinamento dello stato
2 civile), all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MATERA (Atto N. 23 parte 2 serie C - anno 2012). PROVVEDE come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del relatore. Forlì, 14/03/2025
Il Presidente Massimo Di Patria
3 N. R.G. 2322/2024 V.G.
TRIBUNALE DI FORLI'
Il Tribunale composto da: dott. Massimo Di Patria Presidente dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice visti gli atti della causa n. r.g. 2322/2024 V.G., pendente tra
Controparte_1
Assistito e difeso dall'avv. MASTROBATTISTA GIULIO e
Parte_1
Assistito e difeso dall'avv. MASTROBATTISTA GIULIO
che in data odierna è stata emessa sentenza di separazione consensuale;
che le parti hanno congiuntamente formulato richiesta di divorzio;
che la relativa domanda è procedibile alla scadenza del termine indicato all'art. 3, n.2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, sicché la causa deve essere rimessa sul molo del Presidente-Relatore per i provvedimenti di cui all'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c.;
P.Q.M.
rimette la causa sul ruolo del Relatore per la causa di divorzio;
DISPONE
che l'udienza di comparizione venga sostituita dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
ASSEGNA alle parti il termine perentorio del 12/11/2025 ore 9.00 per il deposito delle note;
DESIGNA relatore se stesso;
AVVERTE
- che il giudice provvederà entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note;
- che, se nessuna delle parti depositerà le note nel termine assegnato, il giudice assegnerà un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fisserà udienza;
4 - che, se nessuna delle parti depositerà le note nel nuovo termine o comparirà all'udienza, il giudice ordinerà la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarerà l'estinzione del processo;
- che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note di cui sopra è considerato data di udienza a tutti gli effetti. RISERVA ogni ulteriore decisione all'esito. Forlì, 14/03/2025
Il Presidente Massimo Di Patria
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Tribunale Ordinario di Forli'
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA I coniugi:
1. nata a [...] in data [...] Controparte_1
C.F. C.F._1
2. nato a [...] in data [...] Parte_1
C.F._2
Assistiti e difesi entrambi dall'avv. MASTROBATTISTA GIULIO matrimonio celebrato in MATERA il 27/09/2012 hanno proposto ricorso per separazione consensuale. Il Presidente/Giudice designato ha disposto la trattazione scritta dell'udienza. I coniugi hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso Il Presidente del Tribunale, preso atto di quanto sopra, ha autorizzato i coniugi a vivere separati e rimesso la causa al Collegio per l'omologa. Le condizioni della separazione appaiono conformi alla legge. Con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio, alle stesse condizioni della separazione, come precisato nelle note scritte, allegate alla dichiarazione di non volersi riconciliare ed insistere nel ricorso. Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche
1 confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis;19, 2°comma, c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio, difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis.51, 2° comma, c.p.c.;
P.Q.M.
visto il parere favorevole del p.m.; visto l'art. 473-bis.47 e ss. c.p.c. OMOLOGA la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto, come sopra confermate:
1) I coniugi vivranno separati con mutuo e reciproco rispetto;
2) Il figlio minore viene affidato congiuntamente ai genitori e Persona_1 collocato presso la madre, nella casa sita in Forlì (FC) in Via Marchini Giovanni n. 26;
3) Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio quando vuole, compatibilmente con i suoi impegni scolastici e di relazione, tenerlo con sé ogni fine settimana alternato, prelevandolo presso l'abitazione della madre il venerdì dalle ore 16,00 e riportandolo la domenica, e tenerlo con sé anche un'altra notte in settimana sempre compatibilmente con i loro impegni. Il figlio minore trascorrerà almeno un mese estivo presso il padre, ad anni alterni il mese di luglio o il mese di agosto. Le vacanze natalizie e pasquali verranno concordate anno per anno dai genitori, che alternativamente trascorreranno il 24 dicembre o il 25 dicembre con il figlio;
così come ad anni alterni il figlio starà il giorno di Pasqua con il padre e il giorno di Pasquetta con la madre;
4) Il padre contribuirà al concorso al mantenimento del figlio , Persona_1 versando alla moglie un assegno di euro 400,00 (quattrocento/00) entro il 5 di ogni mese, a far data dal mese di novembre 2024, così come provvederà a farsi carico del 50% di tutte le spese scolastiche, ludiche, eventualmente mediche, nonché quelle straordinarie;
5) ognuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti ed abili al lavoro. Spese processuali a carico solidale delle parti. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D) d.p.r. n. 396/00 (ordinamento dello stato
2 civile), all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MATERA (Atto N. 23 parte 2 serie C - anno 2012). PROVVEDE come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del relatore. Forlì, 14/03/2025
Il Presidente Massimo Di Patria
3 N. R.G. 2322/2024 V.G.
TRIBUNALE DI FORLI'
Il Tribunale composto da: dott. Massimo Di Patria Presidente dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice visti gli atti della causa n. r.g. 2322/2024 V.G., pendente tra
Controparte_1
Assistito e difeso dall'avv. MASTROBATTISTA GIULIO e
Parte_1
Assistito e difeso dall'avv. MASTROBATTISTA GIULIO
che in data odierna è stata emessa sentenza di separazione consensuale;
che le parti hanno congiuntamente formulato richiesta di divorzio;
che la relativa domanda è procedibile alla scadenza del termine indicato all'art. 3, n.2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, sicché la causa deve essere rimessa sul molo del Presidente-Relatore per i provvedimenti di cui all'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c.;
P.Q.M.
rimette la causa sul ruolo del Relatore per la causa di divorzio;
DISPONE
che l'udienza di comparizione venga sostituita dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
ASSEGNA alle parti il termine perentorio del 12/11/2025 ore 9.00 per il deposito delle note;
DESIGNA relatore se stesso;
AVVERTE
- che il giudice provvederà entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note;
- che, se nessuna delle parti depositerà le note nel termine assegnato, il giudice assegnerà un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fisserà udienza;
4 - che, se nessuna delle parti depositerà le note nel nuovo termine o comparirà all'udienza, il giudice ordinerà la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarerà l'estinzione del processo;
- che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note di cui sopra è considerato data di udienza a tutti gli effetti. RISERVA ogni ulteriore decisione all'esito. Forlì, 14/03/2025
Il Presidente Massimo Di Patria
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