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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VI, sentenza 03/02/2026, n. 670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 670 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 670/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 6, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
AN ANDREA, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 4013/2025 depositato il 22/05/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - OS - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
terzi chiamati in causa
Regione Sicilia - Via Notarbartolo 17 90100 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500004594 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500004594 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500004594 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500004594 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500004594 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500004594 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520200010714449000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520210063690262000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520210076191583000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520220015562745000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520230012785159000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240018337747000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 364/2026 depositato il 27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: l'avv. Difensore_1 insiste nei motivi esposti nel ricorso.
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate-OS ed alla Regione Siciliana,
Ricorrente_2, difeso dall'avv. Difensore_1, ha impugnato il preavviso di fermo amministrativo di cui in epigrafe, in relazione ai crediti tributari portati dai seguenti titoli sottostanti:
1) Cartella esattoriale n. 29520200010714449000 limitatamente alla richiesta di pagamento di Tassa automobilistica anno 2017; 2) Cartella n. 29520210063690262000 limitatamente alla richiesta di pagamento per
Tassa automobilistica anno 2016;
3) Cartella n. 29520210076191583000 per Tassa automobilistica anno 2018;
4) Cartella n. 29520220015562745000 Tassa automobilistica anno 2019;
5) Cartella n. 29520230012785159000 per Tassa automobilistica anno 2020;
6) Cartella n. 2952024001833774700 Tassa automobilistica anno 2021;
Ha dedotto l'illegittimità del fermo, disposto su bene strumentale all'esercizio della professione del ricorrente, la mancata notifica degli atti prodromici, la prescrizione dei crediti, la decadenza ex art. 1 co. 163 l. 296/06, l'illegittimità dell'atto “in ragione della natura unitaria dello stesso”, sì che basterebbe l'invalidità di una sola delle cartelle ad inficiare l'atto nella sua interezza, il difetto di motivazione.
La Regione è rimasta contumace, mentre si è costituita l'ADER, assumendo l'assenza del connotato di strumentalità, l'avvenuta notifica delle cartelle e di successiva intimazione e l'infondatezza delle altre censure.
Parte ricorrente ha specificato le proprie difese con successive memorie illustrative, depositate il 23.1.26.
Alla camera di consiglio odierna, fissata per la delibazione della sospensiva, è stata assunta la decisione nel merito in forma semplificata, ex art. 47 ter d.lgs. 546/92, dopo aver informato le parti, nell'ambito dell'avviso di trattazione, in ordine a tale possibilità; esse parti, invitate a formulare osservazioni sul punto, nulla hanno dedotto al riguardo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso risulta parzialmente fondato, nei termini sotto precisati.
Quanto alla notifica delle cartelle di pagamento e di eventuali atti interruttivi successivi, va rilevato che consta in atti la prova della notifica della cartella esattoriale n.
29520200010714449000 sub 1), perfezionatasi per compiuta giacenza nel 2022. A tale cartella
(e soltanto ad essa) afferisce, peraltro la successiva intimazione di pagamento, n.
29520249005448042000 notificata il 12.07.2024, pure perfezionatasi per compiuta giacenza, con inoltro della relativa CAD, restituita al mittente per mancato ritiro. Risulta, altresì, documentata la notifica della cartella n. 29520230012785159000 sub 5), eseguita il 14.6.24, a mani proprie, e quella della cartella sub 6) n. 2952024001833774700, effettuata a mani di un familiare in data 14.6.23. Non è decorso il termine prescrizionale triennale, nelle more tra la notifica di tali atti interruttivi e la notifica del preavviso di fermo oggi impugnato. Non opera, peraltro, la decadenza ex art. 1 co. 163 l. 269/06, impropriamente invocata dalla ricorrente, riguardando tale disposizione il regime dei tributi locali, essendo invece la tassa in parola pacificamente assoggettata alla sola prescrizione triennale.
Va, peraltro, rilevato che, a fronte della produzione documentale degli uffici, riguardante l'attività notificatoria negata dalla parte privata, esso contribuente non ha sollevato contestazioni tramite motivi aggiunti, ex art. 24 D.lgs. 546/92, come sarebbe stato invece doveroso. Sul punto, la recente giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., Sez. 5,
Ordinanza n. 16797 del 23/06/2025) ha rimarcato che “la deduzione dell'omessa notifica dell'atto impugnato non può far ritenere acquisito al thema decidendum l'esame di qualsiasi vizio di invalidità del procedimento notificatorio, non ponendosi una relazione di continenza tra l'inesistenza ed i vizi di nullità di tale procedimento, e altrimenti derivandone un'inammissibile scissione tra il tipo di invalidità denunciato con la formulata eccezione di merito e la specifica deduzione dei fatti sui quali essa si fonda, il cui onere di allegazione ricade esclusivamente sulla parte qualora si facciano valere eccezioni in senso stretto (così Cass., 2 marzo 2017, n. 5369; Cass., 5 aprile 2013, n. 8398; v., altresì,
Cass., 26 agosto 2024, n. 23070).”; sulla base di tali premesse, la S.C. ha dichiarato inammissibili le doglianze relative alla validità delle notifiche documentate dall'agente della riscossione, addotte dal contribuente soltanto con memorie illustrative e non con motivi aggiunti ex art. 24 co. II D.lgs. 546/92, atteso che “le nuove ragioni di contestazione della validità della notifica delle cartelle di pagamento – a fronte dell'originaria deduzione dell'omessa notifica delle stesse cartelle – introducevano, nel giudizio, eccezioni fondate su situazioni giuridiche non prospettate con il ricorso introduttivo, eccezioni che, per come assume la stessa parte ricorrente, venivano formulate col deposito di memoria, ed in violazione, pertanto, dell'art. 24, cit., con conseguente formazione della corrispondente preclusione processuale.”.
Quanto alla questione relativa alla mancanza dell'attestazione di conformità, ex art. 25 bis co. 5 bis D.lgs. 546/92, sollevata con la memoria da ultimo depositata, con riferimento alla produzione dell'Agenzia delle Entrate OS, va rilevato, in un quadro interpretativo nel quale non si registra ancora una elaborazione nomofilattica della S.C. sul punto, che tale previsione, secondo una non implausibile lettura dottrinale, andrebbe letta congiuntamente alla disposizione contenuta nel medesimo comma 5 bis, secondo cui “Gli atti
e i documenti del fascicolo telematico non devono essere nuovamente depositati nelle fasi successive del giudizio o nei suoi ulteriori gradi.”: una esegesi congiunta dei due periodi contenuti nel medesimo comma induce tale lettura a ritenere che l'obbligo di attestazione valga limitatamente ai documenti originariamente prodotti al fascicolo “su supporto cartaceo”, prima dell'introduzione del processo tributario telematico, con la conseguenza che il difensore che intenda avvalersene è tenuto a versare al fascicolo telematico una copia informatica, anche per immagine, munita di attestazione di conformità. In ogni caso, la norma - anche a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. 81/25 secondo cui l'attestazione di conformità non va più riferita “all'originale” bensì al “documento analogico detenuto dal difensore” – presuppone pur sempre che il difensore detenga, se non l'originale dell'atto, quanto meno un documento analogico. Nella specie, viceversa, trattasi di documenti nativi digitali, sì che non può ritenersi che l'ufficio sia tenuto ad attestare la conformità del documento informatico prodotto ad un inesistente documento analogico, collocandosi la fattispecie concreta al di là dell'ambito previsionale della norma.
In ogni caso, anche tale questione avrebbe dovuto sollevarsi mediante la formulazione di motivi aggiunti.
Non consta, invece, nessuna prova della notifica in relazione alle cartelle n.
29520210063690262000 sub 2), n. 29520210076191583000 sub 3) e n. 29520220015562745000 sub
4). Con riferimento a tali pretese, si impone, pertanto, l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione.
Tutte le altre eccezioni si appalesano infondate. Non ricorre affatto la natura “strumentale” del bene all'esercizio di una attività imprenditoriale o professionale: l'ipotesi contemplata dall'art. 86 DPR 602/73 si riferisce, con tutta evidenza, alle attività imprenditoriali o libero professionali, mentre nella specie si discorre di un lavoratore dipendente, categoria rispetto alla quale non ha alcun senso discorrere di “beni strumentali” in senso tecnico. Né rileva, in senso contrario, che il ricorrente abbia percepito dei rimborsi per attività lavorative effettuate con la predetta vettura: non è neppure allegato che il contribuente non sia proprietario di altri veicoli, né risulta dal modulo rimborso spese prodotto quale autovettura sia stata utilizzata per effettuare tali trasferte lavorative. È altrettanto irrilevante che il padre del contribuente sia portatore di handicap, non essendo normativamente prevista alcuna deroga ricollegabile a tale condizione.
L'originale opinione del ricorrente, supportata da due isolate pronunce di merito, secondo cui non sarebbe consentito un annullamento parziale dell'atto impugnato, che andrebbe comunque annullato in toto, anche laddove risulti viziato uno soltanto dei titolo sottostanti, risulta smentita dalla lettura interpretativa pressocché unanime, a mente della quale “Il giudice tributario, nell'ambito di un processo a cognizione piena diretto ad una decisione sostitutiva tendente all'accertamento sostanziale del rapporto controverso, quando ravvisi
l'infondatezza parziale della pretesa dell'Amministrazione, non deve, né può, limitarsi ad annullare "in toto" l'atto impositivo, ma deve accertare e quantificare entro i limiti posti dal
"petitum" delle parti l'entità della pretesa fiscale, dandone un contenuto quantitativo diverso da quello sostenuto dai contendenti, avvalendosi degli ordinari poteri di indagine e di valutazione dei fatti e delle prove consentiti dagli artt. 115 e 116 c.p.c. in tal modo determinando l'ammontare effettivo delle imposte e delle sanzioni dovute dal contribuente, senza che ciò violi il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e senza che ciò costituisca attività amministrativa di nuovo accertamento, rappresentando invece soltanto l'esercizio dei poteri di controllo, di valutazione e di determinazione del
"quantum" della pretesa tributaria.” (Cass. civ., Sez. 5, Sentenza n. 3080 del 09/02/2021).
Il ricorso risulta, perciò, manifestamente fondato in relazione alle cartelle sub 2), 3) e 4)
e manifestamente infondato nel resto. Il ripartirsi della soccombenza tra le parti giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente il ricorso, limitatamente alle cartelle n.
29520210063690262000 (per il ruolo relativo a Tassa automobilistica anno 2016), n.
29520210076191583000 e n. 29520220015562745000, rigettandolo nel resto.
Spese interamente compensate.
Così deciso in Messina, il 26 gennaio 2026
Il giudice unico
EA GA
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 6, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
AN ANDREA, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 4013/2025 depositato il 22/05/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - OS - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
terzi chiamati in causa
Regione Sicilia - Via Notarbartolo 17 90100 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500004594 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500004594 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500004594 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500004594 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500004594 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500004594 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520200010714449000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520210063690262000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520210076191583000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520220015562745000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520230012785159000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240018337747000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 364/2026 depositato il 27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: l'avv. Difensore_1 insiste nei motivi esposti nel ricorso.
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate-OS ed alla Regione Siciliana,
Ricorrente_2, difeso dall'avv. Difensore_1, ha impugnato il preavviso di fermo amministrativo di cui in epigrafe, in relazione ai crediti tributari portati dai seguenti titoli sottostanti:
1) Cartella esattoriale n. 29520200010714449000 limitatamente alla richiesta di pagamento di Tassa automobilistica anno 2017; 2) Cartella n. 29520210063690262000 limitatamente alla richiesta di pagamento per
Tassa automobilistica anno 2016;
3) Cartella n. 29520210076191583000 per Tassa automobilistica anno 2018;
4) Cartella n. 29520220015562745000 Tassa automobilistica anno 2019;
5) Cartella n. 29520230012785159000 per Tassa automobilistica anno 2020;
6) Cartella n. 2952024001833774700 Tassa automobilistica anno 2021;
Ha dedotto l'illegittimità del fermo, disposto su bene strumentale all'esercizio della professione del ricorrente, la mancata notifica degli atti prodromici, la prescrizione dei crediti, la decadenza ex art. 1 co. 163 l. 296/06, l'illegittimità dell'atto “in ragione della natura unitaria dello stesso”, sì che basterebbe l'invalidità di una sola delle cartelle ad inficiare l'atto nella sua interezza, il difetto di motivazione.
La Regione è rimasta contumace, mentre si è costituita l'ADER, assumendo l'assenza del connotato di strumentalità, l'avvenuta notifica delle cartelle e di successiva intimazione e l'infondatezza delle altre censure.
Parte ricorrente ha specificato le proprie difese con successive memorie illustrative, depositate il 23.1.26.
Alla camera di consiglio odierna, fissata per la delibazione della sospensiva, è stata assunta la decisione nel merito in forma semplificata, ex art. 47 ter d.lgs. 546/92, dopo aver informato le parti, nell'ambito dell'avviso di trattazione, in ordine a tale possibilità; esse parti, invitate a formulare osservazioni sul punto, nulla hanno dedotto al riguardo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso risulta parzialmente fondato, nei termini sotto precisati.
Quanto alla notifica delle cartelle di pagamento e di eventuali atti interruttivi successivi, va rilevato che consta in atti la prova della notifica della cartella esattoriale n.
29520200010714449000 sub 1), perfezionatasi per compiuta giacenza nel 2022. A tale cartella
(e soltanto ad essa) afferisce, peraltro la successiva intimazione di pagamento, n.
29520249005448042000 notificata il 12.07.2024, pure perfezionatasi per compiuta giacenza, con inoltro della relativa CAD, restituita al mittente per mancato ritiro. Risulta, altresì, documentata la notifica della cartella n. 29520230012785159000 sub 5), eseguita il 14.6.24, a mani proprie, e quella della cartella sub 6) n. 2952024001833774700, effettuata a mani di un familiare in data 14.6.23. Non è decorso il termine prescrizionale triennale, nelle more tra la notifica di tali atti interruttivi e la notifica del preavviso di fermo oggi impugnato. Non opera, peraltro, la decadenza ex art. 1 co. 163 l. 269/06, impropriamente invocata dalla ricorrente, riguardando tale disposizione il regime dei tributi locali, essendo invece la tassa in parola pacificamente assoggettata alla sola prescrizione triennale.
Va, peraltro, rilevato che, a fronte della produzione documentale degli uffici, riguardante l'attività notificatoria negata dalla parte privata, esso contribuente non ha sollevato contestazioni tramite motivi aggiunti, ex art. 24 D.lgs. 546/92, come sarebbe stato invece doveroso. Sul punto, la recente giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., Sez. 5,
Ordinanza n. 16797 del 23/06/2025) ha rimarcato che “la deduzione dell'omessa notifica dell'atto impugnato non può far ritenere acquisito al thema decidendum l'esame di qualsiasi vizio di invalidità del procedimento notificatorio, non ponendosi una relazione di continenza tra l'inesistenza ed i vizi di nullità di tale procedimento, e altrimenti derivandone un'inammissibile scissione tra il tipo di invalidità denunciato con la formulata eccezione di merito e la specifica deduzione dei fatti sui quali essa si fonda, il cui onere di allegazione ricade esclusivamente sulla parte qualora si facciano valere eccezioni in senso stretto (così Cass., 2 marzo 2017, n. 5369; Cass., 5 aprile 2013, n. 8398; v., altresì,
Cass., 26 agosto 2024, n. 23070).”; sulla base di tali premesse, la S.C. ha dichiarato inammissibili le doglianze relative alla validità delle notifiche documentate dall'agente della riscossione, addotte dal contribuente soltanto con memorie illustrative e non con motivi aggiunti ex art. 24 co. II D.lgs. 546/92, atteso che “le nuove ragioni di contestazione della validità della notifica delle cartelle di pagamento – a fronte dell'originaria deduzione dell'omessa notifica delle stesse cartelle – introducevano, nel giudizio, eccezioni fondate su situazioni giuridiche non prospettate con il ricorso introduttivo, eccezioni che, per come assume la stessa parte ricorrente, venivano formulate col deposito di memoria, ed in violazione, pertanto, dell'art. 24, cit., con conseguente formazione della corrispondente preclusione processuale.”.
Quanto alla questione relativa alla mancanza dell'attestazione di conformità, ex art. 25 bis co. 5 bis D.lgs. 546/92, sollevata con la memoria da ultimo depositata, con riferimento alla produzione dell'Agenzia delle Entrate OS, va rilevato, in un quadro interpretativo nel quale non si registra ancora una elaborazione nomofilattica della S.C. sul punto, che tale previsione, secondo una non implausibile lettura dottrinale, andrebbe letta congiuntamente alla disposizione contenuta nel medesimo comma 5 bis, secondo cui “Gli atti
e i documenti del fascicolo telematico non devono essere nuovamente depositati nelle fasi successive del giudizio o nei suoi ulteriori gradi.”: una esegesi congiunta dei due periodi contenuti nel medesimo comma induce tale lettura a ritenere che l'obbligo di attestazione valga limitatamente ai documenti originariamente prodotti al fascicolo “su supporto cartaceo”, prima dell'introduzione del processo tributario telematico, con la conseguenza che il difensore che intenda avvalersene è tenuto a versare al fascicolo telematico una copia informatica, anche per immagine, munita di attestazione di conformità. In ogni caso, la norma - anche a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. 81/25 secondo cui l'attestazione di conformità non va più riferita “all'originale” bensì al “documento analogico detenuto dal difensore” – presuppone pur sempre che il difensore detenga, se non l'originale dell'atto, quanto meno un documento analogico. Nella specie, viceversa, trattasi di documenti nativi digitali, sì che non può ritenersi che l'ufficio sia tenuto ad attestare la conformità del documento informatico prodotto ad un inesistente documento analogico, collocandosi la fattispecie concreta al di là dell'ambito previsionale della norma.
In ogni caso, anche tale questione avrebbe dovuto sollevarsi mediante la formulazione di motivi aggiunti.
Non consta, invece, nessuna prova della notifica in relazione alle cartelle n.
29520210063690262000 sub 2), n. 29520210076191583000 sub 3) e n. 29520220015562745000 sub
4). Con riferimento a tali pretese, si impone, pertanto, l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione.
Tutte le altre eccezioni si appalesano infondate. Non ricorre affatto la natura “strumentale” del bene all'esercizio di una attività imprenditoriale o professionale: l'ipotesi contemplata dall'art. 86 DPR 602/73 si riferisce, con tutta evidenza, alle attività imprenditoriali o libero professionali, mentre nella specie si discorre di un lavoratore dipendente, categoria rispetto alla quale non ha alcun senso discorrere di “beni strumentali” in senso tecnico. Né rileva, in senso contrario, che il ricorrente abbia percepito dei rimborsi per attività lavorative effettuate con la predetta vettura: non è neppure allegato che il contribuente non sia proprietario di altri veicoli, né risulta dal modulo rimborso spese prodotto quale autovettura sia stata utilizzata per effettuare tali trasferte lavorative. È altrettanto irrilevante che il padre del contribuente sia portatore di handicap, non essendo normativamente prevista alcuna deroga ricollegabile a tale condizione.
L'originale opinione del ricorrente, supportata da due isolate pronunce di merito, secondo cui non sarebbe consentito un annullamento parziale dell'atto impugnato, che andrebbe comunque annullato in toto, anche laddove risulti viziato uno soltanto dei titolo sottostanti, risulta smentita dalla lettura interpretativa pressocché unanime, a mente della quale “Il giudice tributario, nell'ambito di un processo a cognizione piena diretto ad una decisione sostitutiva tendente all'accertamento sostanziale del rapporto controverso, quando ravvisi
l'infondatezza parziale della pretesa dell'Amministrazione, non deve, né può, limitarsi ad annullare "in toto" l'atto impositivo, ma deve accertare e quantificare entro i limiti posti dal
"petitum" delle parti l'entità della pretesa fiscale, dandone un contenuto quantitativo diverso da quello sostenuto dai contendenti, avvalendosi degli ordinari poteri di indagine e di valutazione dei fatti e delle prove consentiti dagli artt. 115 e 116 c.p.c. in tal modo determinando l'ammontare effettivo delle imposte e delle sanzioni dovute dal contribuente, senza che ciò violi il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e senza che ciò costituisca attività amministrativa di nuovo accertamento, rappresentando invece soltanto l'esercizio dei poteri di controllo, di valutazione e di determinazione del
"quantum" della pretesa tributaria.” (Cass. civ., Sez. 5, Sentenza n. 3080 del 09/02/2021).
Il ricorso risulta, perciò, manifestamente fondato in relazione alle cartelle sub 2), 3) e 4)
e manifestamente infondato nel resto. Il ripartirsi della soccombenza tra le parti giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente il ricorso, limitatamente alle cartelle n.
29520210063690262000 (per il ruolo relativo a Tassa automobilistica anno 2016), n.
29520210076191583000 e n. 29520220015562745000, rigettandolo nel resto.
Spese interamente compensate.
Così deciso in Messina, il 26 gennaio 2026
Il giudice unico
EA GA