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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 15/05/2025, n. 846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 846 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 395/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott. Manuela Velotti Consigliere dott. Andrea Lama Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 395/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. AGOSTINI Parte_1 C.F._1
AU e dell'avv. DAGNINO FRANCESCO ( ) VIA C.F._2
DELL'ANNUNCIATA 23/4 MILANO;
, elettivamente domiciliato in VIA DELL'ANNUNCIATA
23/4 MILANOpresso il difensore avv. AGOSTINI AU
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. AGOSTINI Controparte_1 C.F._3
AU e dell'avv. DAGNINO FRANCESCO ( ) VIA C.F._2
DELL'ANNUNCIATA 23/4 MILANO;
, elettivamente domiciliato in VIA DELL'ANNUNCIATA
23/4 MILANOpresso il difensore avv. AGOSTINI AU
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. AGOSTINI Controparte_2 C.F._4
AU e dell'avv. DAGNINO FRANCESCO ( ) VIA C.F._2
DELL'ANNUNCIATA 23/4 MILANO;
, elettivamente domiciliato in VIA DELL'ANNUNCIATA
23/4 MILANOpresso il difensore avv. AGOSTINI AU
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AGOSTINI Controparte_3 C.F._5
AU e dell'avv. DAGNINO FRANCESCO ( ) VIA C.F._2
DELL'ANNUNCIATA 23/4 MILANO;
, elettivamente domiciliato in VIA DELL'ANNUNCIATA
23/4 MILANOpresso il difensore avv. AGOSTINI AU
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AGOSTINI Controparte_4 C.F._6
AU e dell'avv. DAGNINO FRANCESCO ( ) VIA C.F._2
pagina 1 di 11 DELL'ANNUNCIATA 23/4 MILANO;
, elettivamente domiciliato in VIA DELL'ANNUNCIATA
23/4 MILANOpresso il difensore avv. AGOSTINI AU
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AGOSTINI AU e CP_5 C.F._7 dell'avv. DAGNINO FRANCESCO ( ) VIA DELL'ANNUNCIATA 23/4 C.F._2
MILANO; , elettivamente domiciliato in VIA DELL'ANNUNCIATA 23/4 MILANOpresso il difensore avv. AGOSTINI AU
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COPPOLA GIAN PAOLO, CP_6 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA DELLA MOSCOVA 18 20121 MILANOpresso il difensore avv.
COPPOLA GIAN PAOLO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COPPOLA GIAN PAOLO, CP_7 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIA DELLA MOSCOVA 18 20121 MILANOpresso il difensore avv.
COPPOLA GIAN PAOLO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COPPOLA Controparte_8 C.F._8
GIAN PAOLO, elettivamente domiciliato in VIA DELLA MOSCOVA 18 20121 MILANOpresso il difensore avv. COPPOLA GIAN PAOLO
APPELLATO
In punto a: appello avverso la sentenza n. 48/2022 del Tribunale di Bologna, pubblicata il 12.01.2022
Conclusioni come da note di udienza.
Motivi della decisione
1. conveniva in giudizio , e Parte_1 CP_6 CP_7 CP_8 deducendo, per quanto qui di interesse, quanto segue: era una società con
[...] CP_7 sede legale in Italia e fornitrice di servizi di promozione commerciale ai propri committenti attraverso il contributo creativo di utenti di social network tramite una sua applicazione per dispositivi mobili denominata “ ed era componente della compagine societaria;
la CP_7 Controparte_8 stessa società nel dicembre 2017 aveva deciso di creare una propria criptovaluta per reperire capitale di rischio sui mercati finanziari e di collocarla presso degli investitori italiani attraverso una Initial Coin
Offering, c.d. ICO, operazione analoga ad un'offerta pubblica di vendita di azioni sui mercati finanziari e alla successiva relativa quotazione su una borsa valori;
a tal fine, in data 22.12.2017 CP_7 aveva pubblicato sul proprio sito web un documento, denominato “White Paper”, nel quale venivano fornite, in particolare, le seguenti informazioni e prospettazioni: le caratteristiche dell'offerta della criptovaluta, denominata “Token FDZ” e il relativo prezzo di collocamento;
la connotazione di investimento di natura finanziaria dell'ICO; la quotazione dei “Token FDZ” su una piattaforma di pagina 2 di 11 negoziazione di criptovalute;
l'impegno dell'emittente all'impiego del 30% dei proventi incassati dalle campagne di promozione commerciale attraverso l'applicazione “ , pagati in valuta avente CP_7 corso legale, al riacquisto di “Token FDZ” sul mercato secondario, con conseguente riduzione della quantità di criptovalute reperibili sul mercato e aumento di valore degli stessi. Ciò premesso, affermava, altresì, che: in data 17.12.2017 in Parte_1 Controparte_8 proprio, lo aveva contattato tramite la piattaforma di messagistica Telegram per illustrargli il progetto di ICO suindicato e gli aveva trasmesso una versione preliminare del “White Paper”; in data
21.12.2017, sempre lo aveva nuovamente contattato, trasmettendogli la Controparte_8 versione finale del “White Paper” e il giorno successivo lo aveva avvisato di aver pubblicato online il suindicato documento informativo relativo alla ICO e gli aveva inviato un link al sito web sul quale era stato pubblicato il “White Paper” definitivo;
in data 29.12.2017 era stata costituita dai promotori e iscritta nel registro del commercio del Canton Ticino la società di diritto ZZ , la cui CP_6 compagine sociale era la medesima di , che era stata realizzata al solo fine di effettuare CP_7
l'ICO secondo la legislazione svizzera;
aveva provveduto al collocamento delle CP_6 criptovalute tra la data del 1.3.2018 e del 21.3.2018, raccogliendo adesioni per l'importo di €
25.000.000,00. affermava, inoltre, che: per l'adesione all'ICO era stato richiesto Parte_1 agli investitori di registrarsi sulla piattaforma dedicata sul sito internet www.friendz.io e di accettare il contratto di acquisto dei “Token FDZ”, predisposto unilateralmente dall'emittente, attraverso un meccanismo di “point and click” e di aver acquistato il 28.2.2018 n. 477.197 “Token FDZ” per un controvalore di complessivi € 19.300,00 pagati tramite criptovaluta “Ethereum” sulla base del tasso di conversione Ether-Euro alla data di acquisto, il quale era pari ad € 771,11 per un Ether;
a seguito della chiusura dell'ICO i “Token FDZ” erano stati quotati su una piattaforma di negoziazione e avevano perso rapidamente il proprio valore fino ad azzerarsi del tutto. Sul gruppo di messaggistica Telegram di riferimento dell'ICO emergeva che le operazioni di riacquisto dei “Token FDZ” da parte della società erano avvenuti in maniera discontinua. Inoltre, a seguito di uno scambio di Parte_1 corrispondenza tra il proprio legale e quelli di , si era accorto che il “White Paper” CP_6 accessibile sul sito web www.friendz.io aveva subìto numerose modifiche rispetto alla versione pubblicata in occasione dell'effettuazione dell'ICO e il meccanismo di riacquisto era stato previsto quale mera eventualità e non quale obbligazione dell'emittente. Chiesti chiarimenti a quest'ultima, era intervenuto nel gruppo Telegram dell'ICO ALESSANDRO CADONI, il quale aveva affermato in un primo momento che non era stata effettuata alcuna modifica al documento e poi aveva ammesso che il
“White Paper” era stato effettivamente modificato per conformarlo alle più recenti disposizioni emanate dalla , l'autorità di vigilanza federale svizzera sui mercati finanziari. Lo stesso aveva, CP_9 inoltre, confermato che si sarebbe proceduto a riacquistare le criptovalute e che il meccanismo di pagina 3 di 11 riacquisto era in via di implementazione. Successivamente aveva eseguito nel luglio CP_6
2019 e in data 20.3.2020 operazioni di riacquisto di “Token FDZ” sul mercato secondario seppure di importo molto limitato, comunicando le operazioni eseguite agli investitori.
1.1. Pertanto, domandava: in via pregiudiziale, che venisse accertata la nullità Parte_1 dell'art. 30 del contratto di acquisto dei “Token FDZ”, nel quale era presente una clausola compromissoria per arbitrato estero ed era stata prevista l'applicabilità della legge svizzera al rapporto contrattuale intercorso tra le parti, per violazione degli artt. 33 e 36 del Codice del consumo con conseguente sussistenza della giurisdizione italiana e della competenza del Tribunale di Bologna relativamente alla controversia e applicabilità della legge italiana;
nel merito, in via principale,
l'accertamento che: i “Token FDZ”, oggetto dell'ICO promossa dai convenuti, avessero natura di prodotti finanziari;
e/o avessero violato la disciplina del Controparte_8 CP_7
Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria per l'offerta al pubblico delle suindicate criptovalute prima dell'iscrizione di .S.A. nel registro del commercio del Canton CP_6
Ticino; nell'operazione di ICO avesse violato le disposizioni normative in materia di CP_6 intermediazione finanziaria di cui al suindicato testo unico;
il contratto di acquisto dei “Token FDZ” fosse affetto da nullità. Chiedeva, per l'effetto, la condanna in via solidale di CP_8
e alla restituzione di quanto pagato per l'acquisto delle
[...] CP_6 CP_7 criptovalute, da quantificarsi in € 19.300,00, ovvero la diversa somma risultante all'esito dell'istruttoria oltre rivalutazione monetaria ed interessi moratori dal dovuto al saldo, oltre al risarcimento dei danni subìti nel corso del tempo per non aver potuto adoperare gli importi investiti nei “Token FDZ” nella misura ritenuta di giustizia all'esito dell'istruttoria o determinata in via equitativa. In subordine, domandava l'accertamento della responsabilità di x art. 2476, co. 7 c.c. per Controparte_8 avergli cagionato un danno da quantificarsi in € 19.300,00 e, nel caso di rigetto delle domande di condanna in solido dei convenuti, formulate in via principale, la condanna della sola alla CP_6 restituzione di quanto indebitamente versato dall'attore per l'acquisto dei “Token FDZ” e da quantificarsi nella somma pari ad € 19.300,00 o al diverso importo da ritenersi in via di giustizia. In via ulteriormente subordinata, domandava la risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c. per grave inadempimento di e la condanna di quest'ultima alla restituzione di quanto versato per CP_6
l'acquisto dei TOKEN FDZ, da quantificarsi in € 19.300,00 e, in caso di rigetto di tale ultima domanda di restituzione, la condanna di e al Controparte_8 CP_7 CP_6 risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c., causati dall'illecita offerta al pubblico di prodotti finanziari, quantificati in € 19.300,00 e/o la diversa somma ritenuta di giustizia.
2. Si costituivano in giudizio , e rilevando CP_6 CP_7 Controparte_8
l'inapplicabilità al caso di specie della legge italiana e l'applicabilità della legge svizzera e pagina 4 di 11 l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria e, nel merito, l'infondatezza di tutte le domande. Pertanto, ne chiedevano il rigetto.
3. Si costituivano con atto di intervento , Controparte_4 CP_10 CP_2
, e in adesione al giudizio promosso da
[...] Controparte_1 CP_5
Gli intervenienti deducevano di essere stati indotti all'aderire alla ICO Parte_1 promossa da e di aver acquistato dei “ che nell'arco di breve tempo CP_6 Parte_2 avevano perso il loro valore fino all'azzeramento totale con perdita pari all'importo investito. Pertanto, formulavano nei confronti di , e e medesime CP_6 CP_7 Controparte_8 domande già formulate da quantificando ciascuno un differente importo. Parte_1
4. Il Tribunale di Bologna, ritenuto necessario statuire sulla questione pregiudiziale di accertamento della giurisdizione, così decideva:
“Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: -dichiara il difetto di giurisdizione del giudice adito per le ragioni di cui in parte motiva;
-compensa interamente tra le parti in causa le spese di lite.”.
5. Il Tribunale, in particolare, osservava che parte convenuta aveva eccepito, in via pregiudiziale,
l'applicabilità al caso di specie della legge svizzera. Quindi, doveva essere applicato l'art. 30 del contratto di acquisto delle criptovalute, il quale era operante nella sua integralità: il Tribunale faceva rientrare nell'oggetto della decisione non solo la questione dell'applicabilità della legge svizzera al caso di specie, ma anche la questione di giurisdizione. Tale clausola era valida, in quanto inserita in un atto scritto e attinente a diritti disponibili e non violava gli artt. 33 e 36 del Codice del consumo perché
e gli intervenienti avevano qualificato i “ quali prodotti Parte_1 Parte_2 finanziari e l'art. 6 co. 4 lett d) del Regolamento Roma I escludeva espressamente che le norme inderogabili a tutela del consumatore si applicassero ai diritti e obblighi costituenti uno strumento finanziario, ai diritti e obblighi costitutivi delle clausole e condizioni disciplinanti l'emissione o l'offerta al pubblico e le offerte pubbliche di acquisizione di valori mobiliari e alla sottoscrizione e al riacquisto di quote di organismi di investimento collettivo nella misura in cui tali attività non costituiscano prestazioni di un servizio finanziario.
6. , , Parte_1 Controparte_4 CP_10 Controparte_2
e proponevano appello, rassegnando le seguenti Controparte_1 CP_5 conclusioni:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in riforma della sentenza appellata e premesse tutte le declaratorie del caso: - accogliere l'appello proposto dagli odierni esponenti sui capi indicati in narrativa per tutti i motivi illustrati in riforma della sentenza n. 48/2022 del Tribunale di
Bologna, Dott.ssa Daniela Grossi, pubblicata in data 12 gennaio 2022, - e per l'effetto, - in via pregiudiziale, con riferimento alla domanda di nullità contrattuale nei confronti di : I. CP_6 accertare l'intervenuta proroga tacita di giurisdizione ai sensi della Sezione 7, art.24 della
pagina 5 di 11 Convenzione di Lugano II e dichiarare la sussistenza della giurisdizione italiana con competenza del Tribunale di Bologna a conoscere della presente controversia, o II. in subordine, previo accertamento
e dichiarazione di applicabilità della normativa italiana di cui agli artt. 33 e 36 del Codice del
Consumo, quali norme inderogabili a tutela del consumatore di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2 del Regolamento Roma I e/o quali norme di applicazione necessaria di cui all'art. 9 dello stesso
Regolamento, con conseguente declaratoria della nullità della clausola compromissoria e della scelta della legge applicabile, dichiarare la sussistenza della giurisdizione italiana e la competenza del Giudice adito quale giudice del foro del consumatore ai sensi della Convenzione di Lugano II – rispettivamente Sezione 7, e Sezione 4; − con riferimento alla domanda autonoma di risarcimento ex art. 2043 c.c. formulata nei confronti di , accertata l'omessa statuizione quale giudice CP_6 competente in base alla convenzione di Lugano II e/o in base a tutte le norme richiamate in narrativa, e comunque, l'omessa motivazione della statuizione relativa all'assorbimento della suddetta domanda risarcitoria, e dichiarare la sussistenza della giurisdizione italiana e la competenza del Giudice adito con rinvio a questo giudice o trattenere la causa per la trattazione e decisione del merito;
- con riferimento alle domande autonome di risarcimento formulate ex art. 2043 nei confronti di CP_7 e del Sig. ed ex art. 2476 co.7 c.c. nei confronti del Sig. ichiarare l'omessa statuizione CP_8 CP_8 quale giudice competente in base alla convenzione di Lugano II e/o in base a tutte le norme richiamate in narrativa, e comunque, l'omessa motivazione della statuizione relativa all'assorbimento delle suddette domande risarcitorie, e dichiarare la sussistenza della giurisdizione italiana e la competenza del Giudice adito con rinvio a questo giudice o trattenere la causa per la trattazione e decisione del merito;
In caso di accoglimento di uno dei motivi di appello e previo rinvio al Giudice di primo grado, autonomamente accogliere: Nel merito, - accertare e dichiarare la natura di “prodotti finanziari” inteso come altro investimento di natura finanziaria di cui all'art. 3, comma 1, lett. u) del D.Lgs. n. 58/1998 (TUF), dei Token FDZ oggetto dell'ICO promossa da e dal Signor CP_7 CP_6
- accertare e dichiarare la violazione della normativa di cui al Testo unico delle disposizioni CP_8 in materia di intermediazione finanziari di cui al D.Lgs. n. 58/1998 da parte del Signor e/o di CP_8 per l'offerta al pubblico di prodotti finanziari intervenuta prima dell'iscrizione di CP_7 nel registro di commercio del Canton Ticino;
- accertare e dichiarare la violazione della CP_6 normativa di cui al Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziari di cui al
D.Lgs. n. 58/1998 da parte di - accertare e dichiarare la nullità del contratto di acquisto CP_6 Con dei dei Sig.ri , , e e per l'effetto - Parte_2 Pt_1 CP_4 CP_10 CP_2 CP_1 condannare in via solidale (i) a titolo di responsabilità contrattuale alla restituzione di CP_6 quanto dagli stessi indebitamente percepito dagli Investitori;
(ii) e il Sig. CP_7 CP_8 a titolo di responsabilità extracontrattuale al risarcimento del danno cagionato agli Investitori
[...] in relazione all'acquisto dei effettuato dagli Investitori e quantificato complessivamente Parte_2 in Euro Euro 122.622,85 ed in particolare, - Euro 19.300,00 rispetto al signor - Euro Pt_1 77.596,00 rispetto al signor - Euro 1.413,08 rispetto al Sig. ; - Euro 16.005,21 CP_4 CP_10 Con rispetto al Sig. ; - Euro 6.514,64 rispetto al Sig. - Euro 1.793,92 rispetto al Sig. CP_2 CP_1 ovvero le diverse somme che dovessero essere ritenute dovute all'esito dell'espletanda istruttoria, oltre rivalutazione monetaria ed interessi moratori dal dovuto sino al saldo, oltre il risarcimento del danno patito medio tempore per il mancato utilizzo delle somme investite nei nella misura che Parte_2 sarà ritenuta di giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria o all'esito di determinazione equitativa da parte dell'Ill.mo Tribunale adito. Nel merito, - accertare la responsabilità del Signor CP_8 ex art. 2476, comma 7, cod. civ. per i danni direttamente causati con la propria condotta
[...] SI.ri , e quantificati rispettivamente in: - Euro Pt_1 CP_4 CP_10 CP_2 CP_1 19.300,00 rispetto al signor - Euro 77.596,00 rispetto al signor - Euro 1.413,08 Pt_1 CP_4 rispetto al Sig. ; - Euro 16.005,21 rispetto al Sig. ; - Euro 6.514,64 rispetto al Sig. CP_10 CP_2 Con
- Euro 1.793,92 rispetto al Sig. - nella denegata ipotesi di rigetto della domanda di CP_1 condanna in solido dei convenuti, condannare alla restituzione di quanto indebitamente CP_6 versato da ciascun Investitore per l'acquisto di Token FDZ pari alle somme sopra elencate e/o alle diverse somme che si riterranno di giustizia;
Nel merito, - accertare il grave inadempimento di CP_7
pagina 6 di 11 CP_ e per l'effetto dichiarare la risoluzione dei contratti ex art. 1453 cod. civ. e condannare la stessa alla restituzione delle singole somme versate per l'acquisto di Token FDZ pari rispettivamente a: - Euro 19.300,00 rispetto al Sig. - Euro 77.596,00 rispetto al signor - Euro 1.413,08 CP_10 CP_4 rispetto al Sig. ; - Euro 16.005,21 rispetto al Sig. ; - Euro 6.514,64 rispetto al Sig. CP_10 CP_2 Con
- Euro 1.793,92 rispetto al Sig. - nella denegata ipotesi di rigetto della domanda di CP_1 restituzione, condannare i convenuti al risarcimento del danno ex art. 2043 cod. civ., derivante dall'illecita offerta al pubblico di prodotti finanziari pari rispettivamente a - Euro 19.300,00 rispetto al Sig. - Euro 77.596,00 rispetto al signor - Euro 1.413,08 rispetto al Sig. ; CP_10 CP_4 CP_10
- Euro 16.005,21 rispetto al Sig. ; - Euro 6.514,64 rispetto al Sig. - Euro 1.793,92 CP_2 CP_1 Con rispetto al Sig. e/o alle diverse somme che si riterranno di giustizia. In ogni caso, con vittoria di spese di lite, oltre oneri e accessori di legge anche per il primo grado di giudizio.
7. Con il primo motivo di appello Parte_1 Controparte_4 [...]
, , e censuravano la CP_10 Controparte_2 Controparte_1 CP_5 sentenza impugnata nella parte in cui affermava che parte appellata, attraverso il richiamo all'art. 30 del contratto di acquisto dei “ , avrebbe implicitamente eccepito il difetto di Parte_2 giurisdizione del Tribunale di Bologna. Secondo gli appellanti: , e CP_6 CP_7 si erano costituiti nel giudizio di primo grado, senza eccepire il difetto di Controparte_8 giurisdizione;
non avevano mai contestato la giurisdizione del Tribunale di Bologna e, anzi, interrogati su tale profilo dal primo giudice, all'udienza di prima comparizione avevano affermato di non aver obiezioni relativamente alla sussistenza della giurisdizione italiana e alla competenza del Tribunale di
Bologna, sebbene tale circostanza non risultasse dal verbale di udienza;
dalla lettura degli atti del giudizio di primo grado degli appellati emergeva come non vi fosse alcuna obiezione da parte degli stessi in punto di giurisdizione;
parte appellata non aveva richiamato la clausola compromissoria contenuta nell'art. 30 del contratto di acquisto dei “ ; gli appellati non avevano chiarito Parte_2 in atti nel corso giudizio di primo grado se avessero voluto proporre l'eccezione di giurisdizione nella propria comparsa di costituzione e risposta né avevano tentato di riproporla. Pertanto, versandosi tutt'al più in un'ipotesi di incertezza relativa alla proposizione dell'eccezione di difetto di giurisdizione, in forza dell'art. 24 della “Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e
l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale”, il Tribunale di Bologna avrebbe dovuto ritenere la sussistenza della propria competenza, anche alla luce dei principi dettati in materia dalla giurisprudenza europea.
8. Con il secondo motivo di appello parte appellante censurava la sentenza del Tribunale di Bologna, in subordine al mancato accoglimento del primo motivo di appello, per manifesta erroneità della declaratoria del difetto di giurisdizione con riferimento alla domanda di accertamento della nullità del contratto di acquisto dei Token FDZ. Secondo gli appellanti il Tribunale di Bologna, dopo aver affermato che la questione di giurisdizione era parte dell'oggetto della decisione, aveva erroneamente osservato che la clausola compromissoria per arbitrato estero era da considerarsi valida, in quanto era pagina 7 di 11 contenuta in un atto scritto e aveva ad oggetto diritti disponibili e non poteva essere ritenuta invalida in quanto violativa degli artt. 33 e 36 del Codice del consumo alla luce dell'art. 6, co. 4, lett d) del
Regolamento Roma I, il quale escludeva espressamente l'applicabilità delle norme inderogabili a tutela del consumatore a diritti e obblighi costituenti uno strumento finanziario e quelli di costituzione di clausole e condizioni disciplinanti l'emissione o l'offerta al pubblico e le offerte pubbliche di acquisizione di valori mobiliari, e alla sottoscrizione e al riacquisto di quote di organismi di investimento collettivo, nella misura in cui tali attività non costituissero prestazione di servizio finanziario. Inoltre, il tribunale aveva omesso di pronunciarsi con riferimento alla qualificazione degli artt. 33-36 del Codice del consumo come norme inderogabili a tutela del consumatore.
9. Con il terzo motivo di appello parte appellante censurava la sentenza del Tribunale di Bologna per omessa pronuncia sulle domande autonome di risarcimento ex art. 2043 c.c. nei confronti di CP_6
[...
, e d ex art. 2476 c.c. nei confronti di quest'ultimo, o, CP_7 Controparte_8 in ogni caso, omessa motivazione della statuizione relativa all'assorbimento delle suddette domande di risarcimento. Secondo gli appellanti, in caso di conferma anche nel presente giudizio della sussistenza della giurisdizione esclusiva dell'arbitro unico ZZ, relativamente alla domanda principale formulata con riferimento alle obbligazioni discendenti dal contratto di acquisto dei “Token FDZ”, era in ogni caso da considerarsi sussistente la giurisdizione italiana, con riferimento alle domande di risarcimento a titolo extracontrattuale ex art.2043 c.c. nei confronti di , e CP_6 CP_7
d ex art. 2476 co. 7 c.c. nei confronti di quest'ultimo, con riferimento alle Controparte_8 quali il Tribunale di Bologna aveva completamente omesso di pronunciarsi.
10. Si costituivano in giudizio , e ormulando CP_6 CP_7 Controparte_8 le seguenti conclusioni:
“voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, previa ogni più utile declaratoria, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, nel merito ➢ respingere l'appello proposto dai sigg.ri Parte_1 [...]
, , e e, conseguentemente, CP_4 CP_10 Controparte_2 Controparte_1 CP_5 confermare la sentenza n. 48/2022 del Tribunale di Bologna pubblicata in data 12 gennaio 2022 e notificata il 24 gennaio 2022. In ogni caso Con condanna alle spese.”.
11. L'appello è fondato e deve essere accolto.
12. È fondato il primo motivo di appello, con assorbimento degli altri due motivi di gravame.
13. Con tale motivo parte appellante si duole del fatto che la sentenza abbia dichiarato il difetto di giurisdizione, nonostante che parte appellata non abbia sollevato tale eccezione entro le preclusioni di rito.
In effetti, deve ritenersi che parte appellata abbia dato luogo ad una fattispecie di tacita accettazione della giurisdizione del giudice italiano.
pagina 8 di 11 Parte appellante, in primo grado, ha proposto varie domande, chiedendo in via preliminare accertarsi la nullità della clausola compromissoria per arbitrato estero e della contestuale convenzione di applicabilità della legge svizzera al rapporto contrattuale intercorso tra le parti.
Costituendosi nel giudizio di primo grado, parte appellata deduceva l'inapplicabilità al caso di specie della legge italiana e l'applicabilità della legge svizzera, l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria e, nel merito, l'infondatezza di tutte le domande.
Parte appellata, quindi, nulla deduceva in punto di clausola compromissoria in arbitrato estero nell'atto di costituzione in giudizio, limitandosi a invocare l'applicabilità della legge svizzera al presente giudizio.
14. Parte appellata non ha dunque eccepito il difetto di giurisdizione per l'esistenza di una clausola compromissoria per arbitrato estero, anche tenuto conto della perfetta compatibilità logico giuridica tra la giurisdizione italiana e l'applicabilità della legge svizzera, quale unica difesa preliminare svolta in quella sede da parte appellata.
Infatti, la deduzione della applicabilità della legge svizzera alla controversia nulla ha a che vedere con la proposizione della eccezione di arbitrato estero, implicante la richiesta di devoluzione della controversia all'arbitro estero.
Secondo la Suprema Corte (si veda sez. U - , Sentenza n. 17244 del 27/05/2022 (Rv. 664757 – 01, da cui è tratta la massima che segue), “Il difetto di giurisdizione del giudice italiano, in conseguenza di una clausola compromissoria per arbitrato estero, non è rilevabile d'ufficio, stante l'imprescindibile carattere volontario dell'arbitrato in forza del quale le parti, pur in presenza di una clausola compromissoria, possono sempre concordemente optare per una decisione da parte del giudice ordinario, anche tacitamente, mediante l'introduzione del giudizio in via ordinaria alla quale faccia riscontro la mancata proposizione dell'eccezione di compromesso, né, in caso di contumacia del convenuto, risulta applicabile l'art. 11 della l. n. 218 del 1995, che non contempla espressamente
l'ipotesi in cui alla base del difetto di giurisdizione vi sia una convenzione di arbitrato estero”.
Altra pronuncia della Suprema Corte afferma la rilevabilità d'ufficio della questione in qualsiasi stato e grado, ferma restando, però, la preclusione nascente da una tacita accettazione della giurisdizione italiana.
pagina 9 di 11 In tal senso si veda sez. Un., Ordinanza n. 14649 del 13/06/2017, secondo cui “In presenza di una clausola compromissoria di arbitrato estero, l'eccezione di compromesso, attesa la natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario da attribuirsi all'arbitrato rituale in conseguenza delle disciplina complessivamente ricavabile dalla l. n. 5 del 1994 e dal d.lgs. n. 40 del
2006, deve ricomprendersi, a pieno titolo, nel novero di quelle di rito, dando così luogo ad una
questione di giurisdizione e rendendo ammissibile il regolamento preventivo di cui all'art. 41 c.p.c., precisandosi, peraltro, che il difetto di giurisdizione nascente dalla presenza di una clausola compromissoria siffatta può essere rilevato in qualsiasi stato e grado del processo, a condizione che il convenuto non abbia espressamente o tacitamente accettato la giurisdizione italiana, e dunque solo qualora questi, nel suo primo atto difensivo, ne abbia eccepito la carenza”.
15. In presenza di una evidente fattispecie di tacita accettazione della giurisdizione italiana da parte dei soggetti processuali (parte appellata), interessati a sollevare l'eccezione di difetto di giurisdizione per clausola compromissoria in arbitrato estero e onerati della relativa proposizione nel primo atto difensivo, il Tribunale non avrebbe potuto esaminare la questione e avrebbe dovuto esaminare tutte le domande proposte dalla parte attrice, oggi appellante.
Deve evidenziarsi che con assoluta evidenza la sentenza ha pronunciato il difetto di giurisdizione, senza operare alcuna distinzione tra le varie domande proposte in giudizio e dunque statuendo con riferimento a tutte le domande medesime.
Mediante il primo e il terzo motivo di gravame parte appellante ha comunque chiesto accertarsi la sussistenza della giurisdizione italiana, con riferimento a tutte le domande proposte in giudizio (si vedano sul punto le conclusioni di parte appellante).
Ne consegue la inevitabile estensione degli effetti della affermazione della giurisdizione italiana a tutte le domande proposte in giudizio da parte appellante.
16. Deve precisarsi che al presente giudizio è applicabile l'art. 353 c.p.c. vigente ratione temporis.
L'appello è infatti stato proposto nella vigenza della suddetta norma, successivamente abrogata dall'art. 3 comma 26 lett. M) del d.l.vo 10 ottobre 2022 n. 149, a decorrere dal 28 febbraio 2023
L'appello è stato iscritto a ruolo in data 4 marzo 2022 e dunque ad esso è applicabile la normativa previgente, essendo la novella applicabile soltanto alle impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio 2023, in base al disposto di cui all'art 35 comma quarto del citato decreto.
Ne consegue la rimessione dell'intera causa al primo giudice ex art. 353 c.p.c. vigente ratione temporis.
17. Parte appellata è soccombente sulla questione della giurisdizione, avendo chiesto e argomentato il rigetto dell'appello.
pagina 10 di 11 Alla soccombenza consegue, quindi, la condanna di parte appellata al rimborso delle spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate come da dispositivo, tenendo presente che il valore della causa è dato dal petitum più elevato tra quelli chiesti in giudizio dai vari appellanti (scaglione da € 52.000,01 a €
260.000,00).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I – in totale riforma della sentenza appellata, dichiara la giurisdizione del giudice italiano su tutta la causa e la rimette al Tribunale di Bologna quale giudice di primo grado, con termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della sentenza per la riassunzione del giudizio;
II – condanna , in solido tra loro, alla CP_6 CP_7 Controparte_8 refusione in favore di , Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
, delle spese di lite di entrambi i Controparte_3 Controparte_4 CP_5 gradi di giudizio, che liquida, quanto al primo grado, in euro 14.000,00 per compenso, oltre al 15% di spese forfettarie ed oltre accessori di legge, e quanto al grado di appello in euro 14.000,00 per compenso, oltre al 15% di spese forfettarie ed oltre accessori di legge.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 13 maggio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Andrea Lama dott. Giovanni Salina
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott. Manuela Velotti Consigliere dott. Andrea Lama Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 395/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. AGOSTINI Parte_1 C.F._1
AU e dell'avv. DAGNINO FRANCESCO ( ) VIA C.F._2
DELL'ANNUNCIATA 23/4 MILANO;
, elettivamente domiciliato in VIA DELL'ANNUNCIATA
23/4 MILANOpresso il difensore avv. AGOSTINI AU
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. AGOSTINI Controparte_1 C.F._3
AU e dell'avv. DAGNINO FRANCESCO ( ) VIA C.F._2
DELL'ANNUNCIATA 23/4 MILANO;
, elettivamente domiciliato in VIA DELL'ANNUNCIATA
23/4 MILANOpresso il difensore avv. AGOSTINI AU
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. AGOSTINI Controparte_2 C.F._4
AU e dell'avv. DAGNINO FRANCESCO ( ) VIA C.F._2
DELL'ANNUNCIATA 23/4 MILANO;
, elettivamente domiciliato in VIA DELL'ANNUNCIATA
23/4 MILANOpresso il difensore avv. AGOSTINI AU
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AGOSTINI Controparte_3 C.F._5
AU e dell'avv. DAGNINO FRANCESCO ( ) VIA C.F._2
DELL'ANNUNCIATA 23/4 MILANO;
, elettivamente domiciliato in VIA DELL'ANNUNCIATA
23/4 MILANOpresso il difensore avv. AGOSTINI AU
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AGOSTINI Controparte_4 C.F._6
AU e dell'avv. DAGNINO FRANCESCO ( ) VIA C.F._2
pagina 1 di 11 DELL'ANNUNCIATA 23/4 MILANO;
, elettivamente domiciliato in VIA DELL'ANNUNCIATA
23/4 MILANOpresso il difensore avv. AGOSTINI AU
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AGOSTINI AU e CP_5 C.F._7 dell'avv. DAGNINO FRANCESCO ( ) VIA DELL'ANNUNCIATA 23/4 C.F._2
MILANO; , elettivamente domiciliato in VIA DELL'ANNUNCIATA 23/4 MILANOpresso il difensore avv. AGOSTINI AU
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COPPOLA GIAN PAOLO, CP_6 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA DELLA MOSCOVA 18 20121 MILANOpresso il difensore avv.
COPPOLA GIAN PAOLO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COPPOLA GIAN PAOLO, CP_7 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIA DELLA MOSCOVA 18 20121 MILANOpresso il difensore avv.
COPPOLA GIAN PAOLO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COPPOLA Controparte_8 C.F._8
GIAN PAOLO, elettivamente domiciliato in VIA DELLA MOSCOVA 18 20121 MILANOpresso il difensore avv. COPPOLA GIAN PAOLO
APPELLATO
In punto a: appello avverso la sentenza n. 48/2022 del Tribunale di Bologna, pubblicata il 12.01.2022
Conclusioni come da note di udienza.
Motivi della decisione
1. conveniva in giudizio , e Parte_1 CP_6 CP_7 CP_8 deducendo, per quanto qui di interesse, quanto segue: era una società con
[...] CP_7 sede legale in Italia e fornitrice di servizi di promozione commerciale ai propri committenti attraverso il contributo creativo di utenti di social network tramite una sua applicazione per dispositivi mobili denominata “ ed era componente della compagine societaria;
la CP_7 Controparte_8 stessa società nel dicembre 2017 aveva deciso di creare una propria criptovaluta per reperire capitale di rischio sui mercati finanziari e di collocarla presso degli investitori italiani attraverso una Initial Coin
Offering, c.d. ICO, operazione analoga ad un'offerta pubblica di vendita di azioni sui mercati finanziari e alla successiva relativa quotazione su una borsa valori;
a tal fine, in data 22.12.2017 CP_7 aveva pubblicato sul proprio sito web un documento, denominato “White Paper”, nel quale venivano fornite, in particolare, le seguenti informazioni e prospettazioni: le caratteristiche dell'offerta della criptovaluta, denominata “Token FDZ” e il relativo prezzo di collocamento;
la connotazione di investimento di natura finanziaria dell'ICO; la quotazione dei “Token FDZ” su una piattaforma di pagina 2 di 11 negoziazione di criptovalute;
l'impegno dell'emittente all'impiego del 30% dei proventi incassati dalle campagne di promozione commerciale attraverso l'applicazione “ , pagati in valuta avente CP_7 corso legale, al riacquisto di “Token FDZ” sul mercato secondario, con conseguente riduzione della quantità di criptovalute reperibili sul mercato e aumento di valore degli stessi. Ciò premesso, affermava, altresì, che: in data 17.12.2017 in Parte_1 Controparte_8 proprio, lo aveva contattato tramite la piattaforma di messagistica Telegram per illustrargli il progetto di ICO suindicato e gli aveva trasmesso una versione preliminare del “White Paper”; in data
21.12.2017, sempre lo aveva nuovamente contattato, trasmettendogli la Controparte_8 versione finale del “White Paper” e il giorno successivo lo aveva avvisato di aver pubblicato online il suindicato documento informativo relativo alla ICO e gli aveva inviato un link al sito web sul quale era stato pubblicato il “White Paper” definitivo;
in data 29.12.2017 era stata costituita dai promotori e iscritta nel registro del commercio del Canton Ticino la società di diritto ZZ , la cui CP_6 compagine sociale era la medesima di , che era stata realizzata al solo fine di effettuare CP_7
l'ICO secondo la legislazione svizzera;
aveva provveduto al collocamento delle CP_6 criptovalute tra la data del 1.3.2018 e del 21.3.2018, raccogliendo adesioni per l'importo di €
25.000.000,00. affermava, inoltre, che: per l'adesione all'ICO era stato richiesto Parte_1 agli investitori di registrarsi sulla piattaforma dedicata sul sito internet www.friendz.io e di accettare il contratto di acquisto dei “Token FDZ”, predisposto unilateralmente dall'emittente, attraverso un meccanismo di “point and click” e di aver acquistato il 28.2.2018 n. 477.197 “Token FDZ” per un controvalore di complessivi € 19.300,00 pagati tramite criptovaluta “Ethereum” sulla base del tasso di conversione Ether-Euro alla data di acquisto, il quale era pari ad € 771,11 per un Ether;
a seguito della chiusura dell'ICO i “Token FDZ” erano stati quotati su una piattaforma di negoziazione e avevano perso rapidamente il proprio valore fino ad azzerarsi del tutto. Sul gruppo di messaggistica Telegram di riferimento dell'ICO emergeva che le operazioni di riacquisto dei “Token FDZ” da parte della società erano avvenuti in maniera discontinua. Inoltre, a seguito di uno scambio di Parte_1 corrispondenza tra il proprio legale e quelli di , si era accorto che il “White Paper” CP_6 accessibile sul sito web www.friendz.io aveva subìto numerose modifiche rispetto alla versione pubblicata in occasione dell'effettuazione dell'ICO e il meccanismo di riacquisto era stato previsto quale mera eventualità e non quale obbligazione dell'emittente. Chiesti chiarimenti a quest'ultima, era intervenuto nel gruppo Telegram dell'ICO ALESSANDRO CADONI, il quale aveva affermato in un primo momento che non era stata effettuata alcuna modifica al documento e poi aveva ammesso che il
“White Paper” era stato effettivamente modificato per conformarlo alle più recenti disposizioni emanate dalla , l'autorità di vigilanza federale svizzera sui mercati finanziari. Lo stesso aveva, CP_9 inoltre, confermato che si sarebbe proceduto a riacquistare le criptovalute e che il meccanismo di pagina 3 di 11 riacquisto era in via di implementazione. Successivamente aveva eseguito nel luglio CP_6
2019 e in data 20.3.2020 operazioni di riacquisto di “Token FDZ” sul mercato secondario seppure di importo molto limitato, comunicando le operazioni eseguite agli investitori.
1.1. Pertanto, domandava: in via pregiudiziale, che venisse accertata la nullità Parte_1 dell'art. 30 del contratto di acquisto dei “Token FDZ”, nel quale era presente una clausola compromissoria per arbitrato estero ed era stata prevista l'applicabilità della legge svizzera al rapporto contrattuale intercorso tra le parti, per violazione degli artt. 33 e 36 del Codice del consumo con conseguente sussistenza della giurisdizione italiana e della competenza del Tribunale di Bologna relativamente alla controversia e applicabilità della legge italiana;
nel merito, in via principale,
l'accertamento che: i “Token FDZ”, oggetto dell'ICO promossa dai convenuti, avessero natura di prodotti finanziari;
e/o avessero violato la disciplina del Controparte_8 CP_7
Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria per l'offerta al pubblico delle suindicate criptovalute prima dell'iscrizione di .S.A. nel registro del commercio del Canton CP_6
Ticino; nell'operazione di ICO avesse violato le disposizioni normative in materia di CP_6 intermediazione finanziaria di cui al suindicato testo unico;
il contratto di acquisto dei “Token FDZ” fosse affetto da nullità. Chiedeva, per l'effetto, la condanna in via solidale di CP_8
e alla restituzione di quanto pagato per l'acquisto delle
[...] CP_6 CP_7 criptovalute, da quantificarsi in € 19.300,00, ovvero la diversa somma risultante all'esito dell'istruttoria oltre rivalutazione monetaria ed interessi moratori dal dovuto al saldo, oltre al risarcimento dei danni subìti nel corso del tempo per non aver potuto adoperare gli importi investiti nei “Token FDZ” nella misura ritenuta di giustizia all'esito dell'istruttoria o determinata in via equitativa. In subordine, domandava l'accertamento della responsabilità di x art. 2476, co. 7 c.c. per Controparte_8 avergli cagionato un danno da quantificarsi in € 19.300,00 e, nel caso di rigetto delle domande di condanna in solido dei convenuti, formulate in via principale, la condanna della sola alla CP_6 restituzione di quanto indebitamente versato dall'attore per l'acquisto dei “Token FDZ” e da quantificarsi nella somma pari ad € 19.300,00 o al diverso importo da ritenersi in via di giustizia. In via ulteriormente subordinata, domandava la risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c. per grave inadempimento di e la condanna di quest'ultima alla restituzione di quanto versato per CP_6
l'acquisto dei TOKEN FDZ, da quantificarsi in € 19.300,00 e, in caso di rigetto di tale ultima domanda di restituzione, la condanna di e al Controparte_8 CP_7 CP_6 risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c., causati dall'illecita offerta al pubblico di prodotti finanziari, quantificati in € 19.300,00 e/o la diversa somma ritenuta di giustizia.
2. Si costituivano in giudizio , e rilevando CP_6 CP_7 Controparte_8
l'inapplicabilità al caso di specie della legge italiana e l'applicabilità della legge svizzera e pagina 4 di 11 l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria e, nel merito, l'infondatezza di tutte le domande. Pertanto, ne chiedevano il rigetto.
3. Si costituivano con atto di intervento , Controparte_4 CP_10 CP_2
, e in adesione al giudizio promosso da
[...] Controparte_1 CP_5
Gli intervenienti deducevano di essere stati indotti all'aderire alla ICO Parte_1 promossa da e di aver acquistato dei “ che nell'arco di breve tempo CP_6 Parte_2 avevano perso il loro valore fino all'azzeramento totale con perdita pari all'importo investito. Pertanto, formulavano nei confronti di , e e medesime CP_6 CP_7 Controparte_8 domande già formulate da quantificando ciascuno un differente importo. Parte_1
4. Il Tribunale di Bologna, ritenuto necessario statuire sulla questione pregiudiziale di accertamento della giurisdizione, così decideva:
“Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: -dichiara il difetto di giurisdizione del giudice adito per le ragioni di cui in parte motiva;
-compensa interamente tra le parti in causa le spese di lite.”.
5. Il Tribunale, in particolare, osservava che parte convenuta aveva eccepito, in via pregiudiziale,
l'applicabilità al caso di specie della legge svizzera. Quindi, doveva essere applicato l'art. 30 del contratto di acquisto delle criptovalute, il quale era operante nella sua integralità: il Tribunale faceva rientrare nell'oggetto della decisione non solo la questione dell'applicabilità della legge svizzera al caso di specie, ma anche la questione di giurisdizione. Tale clausola era valida, in quanto inserita in un atto scritto e attinente a diritti disponibili e non violava gli artt. 33 e 36 del Codice del consumo perché
e gli intervenienti avevano qualificato i “ quali prodotti Parte_1 Parte_2 finanziari e l'art. 6 co. 4 lett d) del Regolamento Roma I escludeva espressamente che le norme inderogabili a tutela del consumatore si applicassero ai diritti e obblighi costituenti uno strumento finanziario, ai diritti e obblighi costitutivi delle clausole e condizioni disciplinanti l'emissione o l'offerta al pubblico e le offerte pubbliche di acquisizione di valori mobiliari e alla sottoscrizione e al riacquisto di quote di organismi di investimento collettivo nella misura in cui tali attività non costituiscano prestazioni di un servizio finanziario.
6. , , Parte_1 Controparte_4 CP_10 Controparte_2
e proponevano appello, rassegnando le seguenti Controparte_1 CP_5 conclusioni:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in riforma della sentenza appellata e premesse tutte le declaratorie del caso: - accogliere l'appello proposto dagli odierni esponenti sui capi indicati in narrativa per tutti i motivi illustrati in riforma della sentenza n. 48/2022 del Tribunale di
Bologna, Dott.ssa Daniela Grossi, pubblicata in data 12 gennaio 2022, - e per l'effetto, - in via pregiudiziale, con riferimento alla domanda di nullità contrattuale nei confronti di : I. CP_6 accertare l'intervenuta proroga tacita di giurisdizione ai sensi della Sezione 7, art.24 della
pagina 5 di 11 Convenzione di Lugano II e dichiarare la sussistenza della giurisdizione italiana con competenza del Tribunale di Bologna a conoscere della presente controversia, o II. in subordine, previo accertamento
e dichiarazione di applicabilità della normativa italiana di cui agli artt. 33 e 36 del Codice del
Consumo, quali norme inderogabili a tutela del consumatore di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2 del Regolamento Roma I e/o quali norme di applicazione necessaria di cui all'art. 9 dello stesso
Regolamento, con conseguente declaratoria della nullità della clausola compromissoria e della scelta della legge applicabile, dichiarare la sussistenza della giurisdizione italiana e la competenza del Giudice adito quale giudice del foro del consumatore ai sensi della Convenzione di Lugano II – rispettivamente Sezione 7, e Sezione 4; − con riferimento alla domanda autonoma di risarcimento ex art. 2043 c.c. formulata nei confronti di , accertata l'omessa statuizione quale giudice CP_6 competente in base alla convenzione di Lugano II e/o in base a tutte le norme richiamate in narrativa, e comunque, l'omessa motivazione della statuizione relativa all'assorbimento della suddetta domanda risarcitoria, e dichiarare la sussistenza della giurisdizione italiana e la competenza del Giudice adito con rinvio a questo giudice o trattenere la causa per la trattazione e decisione del merito;
- con riferimento alle domande autonome di risarcimento formulate ex art. 2043 nei confronti di CP_7 e del Sig. ed ex art. 2476 co.7 c.c. nei confronti del Sig. ichiarare l'omessa statuizione CP_8 CP_8 quale giudice competente in base alla convenzione di Lugano II e/o in base a tutte le norme richiamate in narrativa, e comunque, l'omessa motivazione della statuizione relativa all'assorbimento delle suddette domande risarcitorie, e dichiarare la sussistenza della giurisdizione italiana e la competenza del Giudice adito con rinvio a questo giudice o trattenere la causa per la trattazione e decisione del merito;
In caso di accoglimento di uno dei motivi di appello e previo rinvio al Giudice di primo grado, autonomamente accogliere: Nel merito, - accertare e dichiarare la natura di “prodotti finanziari” inteso come altro investimento di natura finanziaria di cui all'art. 3, comma 1, lett. u) del D.Lgs. n. 58/1998 (TUF), dei Token FDZ oggetto dell'ICO promossa da e dal Signor CP_7 CP_6
- accertare e dichiarare la violazione della normativa di cui al Testo unico delle disposizioni CP_8 in materia di intermediazione finanziari di cui al D.Lgs. n. 58/1998 da parte del Signor e/o di CP_8 per l'offerta al pubblico di prodotti finanziari intervenuta prima dell'iscrizione di CP_7 nel registro di commercio del Canton Ticino;
- accertare e dichiarare la violazione della CP_6 normativa di cui al Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziari di cui al
D.Lgs. n. 58/1998 da parte di - accertare e dichiarare la nullità del contratto di acquisto CP_6 Con dei dei Sig.ri , , e e per l'effetto - Parte_2 Pt_1 CP_4 CP_10 CP_2 CP_1 condannare in via solidale (i) a titolo di responsabilità contrattuale alla restituzione di CP_6 quanto dagli stessi indebitamente percepito dagli Investitori;
(ii) e il Sig. CP_7 CP_8 a titolo di responsabilità extracontrattuale al risarcimento del danno cagionato agli Investitori
[...] in relazione all'acquisto dei effettuato dagli Investitori e quantificato complessivamente Parte_2 in Euro Euro 122.622,85 ed in particolare, - Euro 19.300,00 rispetto al signor - Euro Pt_1 77.596,00 rispetto al signor - Euro 1.413,08 rispetto al Sig. ; - Euro 16.005,21 CP_4 CP_10 Con rispetto al Sig. ; - Euro 6.514,64 rispetto al Sig. - Euro 1.793,92 rispetto al Sig. CP_2 CP_1 ovvero le diverse somme che dovessero essere ritenute dovute all'esito dell'espletanda istruttoria, oltre rivalutazione monetaria ed interessi moratori dal dovuto sino al saldo, oltre il risarcimento del danno patito medio tempore per il mancato utilizzo delle somme investite nei nella misura che Parte_2 sarà ritenuta di giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria o all'esito di determinazione equitativa da parte dell'Ill.mo Tribunale adito. Nel merito, - accertare la responsabilità del Signor CP_8 ex art. 2476, comma 7, cod. civ. per i danni direttamente causati con la propria condotta
[...] SI.ri , e quantificati rispettivamente in: - Euro Pt_1 CP_4 CP_10 CP_2 CP_1 19.300,00 rispetto al signor - Euro 77.596,00 rispetto al signor - Euro 1.413,08 Pt_1 CP_4 rispetto al Sig. ; - Euro 16.005,21 rispetto al Sig. ; - Euro 6.514,64 rispetto al Sig. CP_10 CP_2 Con
- Euro 1.793,92 rispetto al Sig. - nella denegata ipotesi di rigetto della domanda di CP_1 condanna in solido dei convenuti, condannare alla restituzione di quanto indebitamente CP_6 versato da ciascun Investitore per l'acquisto di Token FDZ pari alle somme sopra elencate e/o alle diverse somme che si riterranno di giustizia;
Nel merito, - accertare il grave inadempimento di CP_7
pagina 6 di 11 CP_ e per l'effetto dichiarare la risoluzione dei contratti ex art. 1453 cod. civ. e condannare la stessa alla restituzione delle singole somme versate per l'acquisto di Token FDZ pari rispettivamente a: - Euro 19.300,00 rispetto al Sig. - Euro 77.596,00 rispetto al signor - Euro 1.413,08 CP_10 CP_4 rispetto al Sig. ; - Euro 16.005,21 rispetto al Sig. ; - Euro 6.514,64 rispetto al Sig. CP_10 CP_2 Con
- Euro 1.793,92 rispetto al Sig. - nella denegata ipotesi di rigetto della domanda di CP_1 restituzione, condannare i convenuti al risarcimento del danno ex art. 2043 cod. civ., derivante dall'illecita offerta al pubblico di prodotti finanziari pari rispettivamente a - Euro 19.300,00 rispetto al Sig. - Euro 77.596,00 rispetto al signor - Euro 1.413,08 rispetto al Sig. ; CP_10 CP_4 CP_10
- Euro 16.005,21 rispetto al Sig. ; - Euro 6.514,64 rispetto al Sig. - Euro 1.793,92 CP_2 CP_1 Con rispetto al Sig. e/o alle diverse somme che si riterranno di giustizia. In ogni caso, con vittoria di spese di lite, oltre oneri e accessori di legge anche per il primo grado di giudizio.
7. Con il primo motivo di appello Parte_1 Controparte_4 [...]
, , e censuravano la CP_10 Controparte_2 Controparte_1 CP_5 sentenza impugnata nella parte in cui affermava che parte appellata, attraverso il richiamo all'art. 30 del contratto di acquisto dei “ , avrebbe implicitamente eccepito il difetto di Parte_2 giurisdizione del Tribunale di Bologna. Secondo gli appellanti: , e CP_6 CP_7 si erano costituiti nel giudizio di primo grado, senza eccepire il difetto di Controparte_8 giurisdizione;
non avevano mai contestato la giurisdizione del Tribunale di Bologna e, anzi, interrogati su tale profilo dal primo giudice, all'udienza di prima comparizione avevano affermato di non aver obiezioni relativamente alla sussistenza della giurisdizione italiana e alla competenza del Tribunale di
Bologna, sebbene tale circostanza non risultasse dal verbale di udienza;
dalla lettura degli atti del giudizio di primo grado degli appellati emergeva come non vi fosse alcuna obiezione da parte degli stessi in punto di giurisdizione;
parte appellata non aveva richiamato la clausola compromissoria contenuta nell'art. 30 del contratto di acquisto dei “ ; gli appellati non avevano chiarito Parte_2 in atti nel corso giudizio di primo grado se avessero voluto proporre l'eccezione di giurisdizione nella propria comparsa di costituzione e risposta né avevano tentato di riproporla. Pertanto, versandosi tutt'al più in un'ipotesi di incertezza relativa alla proposizione dell'eccezione di difetto di giurisdizione, in forza dell'art. 24 della “Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e
l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale”, il Tribunale di Bologna avrebbe dovuto ritenere la sussistenza della propria competenza, anche alla luce dei principi dettati in materia dalla giurisprudenza europea.
8. Con il secondo motivo di appello parte appellante censurava la sentenza del Tribunale di Bologna, in subordine al mancato accoglimento del primo motivo di appello, per manifesta erroneità della declaratoria del difetto di giurisdizione con riferimento alla domanda di accertamento della nullità del contratto di acquisto dei Token FDZ. Secondo gli appellanti il Tribunale di Bologna, dopo aver affermato che la questione di giurisdizione era parte dell'oggetto della decisione, aveva erroneamente osservato che la clausola compromissoria per arbitrato estero era da considerarsi valida, in quanto era pagina 7 di 11 contenuta in un atto scritto e aveva ad oggetto diritti disponibili e non poteva essere ritenuta invalida in quanto violativa degli artt. 33 e 36 del Codice del consumo alla luce dell'art. 6, co. 4, lett d) del
Regolamento Roma I, il quale escludeva espressamente l'applicabilità delle norme inderogabili a tutela del consumatore a diritti e obblighi costituenti uno strumento finanziario e quelli di costituzione di clausole e condizioni disciplinanti l'emissione o l'offerta al pubblico e le offerte pubbliche di acquisizione di valori mobiliari, e alla sottoscrizione e al riacquisto di quote di organismi di investimento collettivo, nella misura in cui tali attività non costituissero prestazione di servizio finanziario. Inoltre, il tribunale aveva omesso di pronunciarsi con riferimento alla qualificazione degli artt. 33-36 del Codice del consumo come norme inderogabili a tutela del consumatore.
9. Con il terzo motivo di appello parte appellante censurava la sentenza del Tribunale di Bologna per omessa pronuncia sulle domande autonome di risarcimento ex art. 2043 c.c. nei confronti di CP_6
[...
, e d ex art. 2476 c.c. nei confronti di quest'ultimo, o, CP_7 Controparte_8 in ogni caso, omessa motivazione della statuizione relativa all'assorbimento delle suddette domande di risarcimento. Secondo gli appellanti, in caso di conferma anche nel presente giudizio della sussistenza della giurisdizione esclusiva dell'arbitro unico ZZ, relativamente alla domanda principale formulata con riferimento alle obbligazioni discendenti dal contratto di acquisto dei “Token FDZ”, era in ogni caso da considerarsi sussistente la giurisdizione italiana, con riferimento alle domande di risarcimento a titolo extracontrattuale ex art.2043 c.c. nei confronti di , e CP_6 CP_7
d ex art. 2476 co. 7 c.c. nei confronti di quest'ultimo, con riferimento alle Controparte_8 quali il Tribunale di Bologna aveva completamente omesso di pronunciarsi.
10. Si costituivano in giudizio , e ormulando CP_6 CP_7 Controparte_8 le seguenti conclusioni:
“voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, previa ogni più utile declaratoria, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, nel merito ➢ respingere l'appello proposto dai sigg.ri Parte_1 [...]
, , e e, conseguentemente, CP_4 CP_10 Controparte_2 Controparte_1 CP_5 confermare la sentenza n. 48/2022 del Tribunale di Bologna pubblicata in data 12 gennaio 2022 e notificata il 24 gennaio 2022. In ogni caso Con condanna alle spese.”.
11. L'appello è fondato e deve essere accolto.
12. È fondato il primo motivo di appello, con assorbimento degli altri due motivi di gravame.
13. Con tale motivo parte appellante si duole del fatto che la sentenza abbia dichiarato il difetto di giurisdizione, nonostante che parte appellata non abbia sollevato tale eccezione entro le preclusioni di rito.
In effetti, deve ritenersi che parte appellata abbia dato luogo ad una fattispecie di tacita accettazione della giurisdizione del giudice italiano.
pagina 8 di 11 Parte appellante, in primo grado, ha proposto varie domande, chiedendo in via preliminare accertarsi la nullità della clausola compromissoria per arbitrato estero e della contestuale convenzione di applicabilità della legge svizzera al rapporto contrattuale intercorso tra le parti.
Costituendosi nel giudizio di primo grado, parte appellata deduceva l'inapplicabilità al caso di specie della legge italiana e l'applicabilità della legge svizzera, l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria e, nel merito, l'infondatezza di tutte le domande.
Parte appellata, quindi, nulla deduceva in punto di clausola compromissoria in arbitrato estero nell'atto di costituzione in giudizio, limitandosi a invocare l'applicabilità della legge svizzera al presente giudizio.
14. Parte appellata non ha dunque eccepito il difetto di giurisdizione per l'esistenza di una clausola compromissoria per arbitrato estero, anche tenuto conto della perfetta compatibilità logico giuridica tra la giurisdizione italiana e l'applicabilità della legge svizzera, quale unica difesa preliminare svolta in quella sede da parte appellata.
Infatti, la deduzione della applicabilità della legge svizzera alla controversia nulla ha a che vedere con la proposizione della eccezione di arbitrato estero, implicante la richiesta di devoluzione della controversia all'arbitro estero.
Secondo la Suprema Corte (si veda sez. U - , Sentenza n. 17244 del 27/05/2022 (Rv. 664757 – 01, da cui è tratta la massima che segue), “Il difetto di giurisdizione del giudice italiano, in conseguenza di una clausola compromissoria per arbitrato estero, non è rilevabile d'ufficio, stante l'imprescindibile carattere volontario dell'arbitrato in forza del quale le parti, pur in presenza di una clausola compromissoria, possono sempre concordemente optare per una decisione da parte del giudice ordinario, anche tacitamente, mediante l'introduzione del giudizio in via ordinaria alla quale faccia riscontro la mancata proposizione dell'eccezione di compromesso, né, in caso di contumacia del convenuto, risulta applicabile l'art. 11 della l. n. 218 del 1995, che non contempla espressamente
l'ipotesi in cui alla base del difetto di giurisdizione vi sia una convenzione di arbitrato estero”.
Altra pronuncia della Suprema Corte afferma la rilevabilità d'ufficio della questione in qualsiasi stato e grado, ferma restando, però, la preclusione nascente da una tacita accettazione della giurisdizione italiana.
pagina 9 di 11 In tal senso si veda sez. Un., Ordinanza n. 14649 del 13/06/2017, secondo cui “In presenza di una clausola compromissoria di arbitrato estero, l'eccezione di compromesso, attesa la natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario da attribuirsi all'arbitrato rituale in conseguenza delle disciplina complessivamente ricavabile dalla l. n. 5 del 1994 e dal d.lgs. n. 40 del
2006, deve ricomprendersi, a pieno titolo, nel novero di quelle di rito, dando così luogo ad una
questione di giurisdizione e rendendo ammissibile il regolamento preventivo di cui all'art. 41 c.p.c., precisandosi, peraltro, che il difetto di giurisdizione nascente dalla presenza di una clausola compromissoria siffatta può essere rilevato in qualsiasi stato e grado del processo, a condizione che il convenuto non abbia espressamente o tacitamente accettato la giurisdizione italiana, e dunque solo qualora questi, nel suo primo atto difensivo, ne abbia eccepito la carenza”.
15. In presenza di una evidente fattispecie di tacita accettazione della giurisdizione italiana da parte dei soggetti processuali (parte appellata), interessati a sollevare l'eccezione di difetto di giurisdizione per clausola compromissoria in arbitrato estero e onerati della relativa proposizione nel primo atto difensivo, il Tribunale non avrebbe potuto esaminare la questione e avrebbe dovuto esaminare tutte le domande proposte dalla parte attrice, oggi appellante.
Deve evidenziarsi che con assoluta evidenza la sentenza ha pronunciato il difetto di giurisdizione, senza operare alcuna distinzione tra le varie domande proposte in giudizio e dunque statuendo con riferimento a tutte le domande medesime.
Mediante il primo e il terzo motivo di gravame parte appellante ha comunque chiesto accertarsi la sussistenza della giurisdizione italiana, con riferimento a tutte le domande proposte in giudizio (si vedano sul punto le conclusioni di parte appellante).
Ne consegue la inevitabile estensione degli effetti della affermazione della giurisdizione italiana a tutte le domande proposte in giudizio da parte appellante.
16. Deve precisarsi che al presente giudizio è applicabile l'art. 353 c.p.c. vigente ratione temporis.
L'appello è infatti stato proposto nella vigenza della suddetta norma, successivamente abrogata dall'art. 3 comma 26 lett. M) del d.l.vo 10 ottobre 2022 n. 149, a decorrere dal 28 febbraio 2023
L'appello è stato iscritto a ruolo in data 4 marzo 2022 e dunque ad esso è applicabile la normativa previgente, essendo la novella applicabile soltanto alle impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio 2023, in base al disposto di cui all'art 35 comma quarto del citato decreto.
Ne consegue la rimessione dell'intera causa al primo giudice ex art. 353 c.p.c. vigente ratione temporis.
17. Parte appellata è soccombente sulla questione della giurisdizione, avendo chiesto e argomentato il rigetto dell'appello.
pagina 10 di 11 Alla soccombenza consegue, quindi, la condanna di parte appellata al rimborso delle spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate come da dispositivo, tenendo presente che il valore della causa è dato dal petitum più elevato tra quelli chiesti in giudizio dai vari appellanti (scaglione da € 52.000,01 a €
260.000,00).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I – in totale riforma della sentenza appellata, dichiara la giurisdizione del giudice italiano su tutta la causa e la rimette al Tribunale di Bologna quale giudice di primo grado, con termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della sentenza per la riassunzione del giudizio;
II – condanna , in solido tra loro, alla CP_6 CP_7 Controparte_8 refusione in favore di , Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
, delle spese di lite di entrambi i Controparte_3 Controparte_4 CP_5 gradi di giudizio, che liquida, quanto al primo grado, in euro 14.000,00 per compenso, oltre al 15% di spese forfettarie ed oltre accessori di legge, e quanto al grado di appello in euro 14.000,00 per compenso, oltre al 15% di spese forfettarie ed oltre accessori di legge.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 13 maggio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Andrea Lama dott. Giovanni Salina
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