Decreto cautelare 12 agosto 2020
Sentenza 9 maggio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 09/05/2022, n. 737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 737 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/05/2022
N. 00737/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00935/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 935 del 2020, proposto da
Isola di San Cataldo S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocato Anna Maria Ciardo, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Lecce, via Calabria, n. 3;
contro
Comune di Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocato Laura Astuto, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Lecce, via Rubichi, n. 16;
per l'annullamento:
- del provvedimento di diniego prot. n. 0082944/2020 del 16 luglio 2020, a firma del Dirigente dell'Ufficio “ Demanio Marittimo ” del Comune di Lecce - Settore “ Pianificazione e Sviluppo del Territorio, Gare, Appalti e Contratti ”, avente ad oggetto “ Domanda per variazione al contenuto della concessione demaniale per stabilimento balneare, ubicato in località San Cataldo alla via Marinai D'Italia catastalmente distinta al F.149 part.lla 6 ”;
- qualora occorra e per quanto di interesse, della richiamata nota prot. n. 108282 del 19 luglio 2019, con cui l'Ufficio ha comunicato i motivi ostativi all'accoglimento della richiesta;
- nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, anche allo stato non conosciuti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Lecce;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 novembre 2021 la dott.ssa Maria Luisa Rotondano e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - La Società ricorrente è titolare della concessione demaniale marittima (suppletiva - “principale”) n. 4 del 22 giugno 2015, rilasciata dal Settore “ Pianificazione e Sviluppo del Territorio ” - Ufficio “ Demanio marittimo ” del Comune di Lecce, con cui:
- in particolare, << Vista l’istanza, Modello D3 - “variazione dell’uso dell’area concessa”, acquisita in data 29/05/2015 al prot. n° 61868, dalla ditta …., in qualità di attuale titolare della C.D.M. n° 05 del 09/05/2008 con scadenza al 31/12/2020 (suppletiva n° 3 del 20/01/2014), con la quale chiede la diversa ubicazione dei manufatti e relativa area concessa, già autorizzati con P.d.C. n° 250 del 09/05/2013 e relativa C.D.M. suppletiva n° 3 del 20/01/2014;
- Vista la C.D.M. n° 05 del 09/05/2008 con scadenza al 31/12/2020 e suppletiva n° 3 del 20/01/2014 rilasciata per l’utilizzo dell’area demaniale marittima di mq. 1.643,14 distinta in catasto al Fg. 149 p.lla 6 per l’istallazione di uno stabilimento balneare con opere di facile rimozione a carattere precario e temporaneo ubicata in Lecce, località San Cataldo al lungomare Marinai d’Italia;
- Visto che l’istanza non prevede una diversa consistenza dei manufatti e dell’area concessa, e non vengono variati né la superficie né il fronte mare >>;
- è stato concesso alla società Isola di San Cataldo “ il permesso alla diversa ubicazione dei manufatti e dell’area concessa già oggetto di P.d.C. n° 250 del 09/05/2013 e di C.D.M. n° 05 del 09/05/2008 e suppletiva n° 3 del 20/01/2014 con validità fino al 31/12/2020 per la realizzazione dello stabilimento balneare con opere di facile rimozione, su zona demaniale marittima distinta in catasto al al Fg. 149 p.lla 6, denominato “Pachamama” ubicato nel Comune di Lecce, località San Cataldo al lungomare Marinai d’Italia in conformità delle tavole progettuali allegate alla presente e così definite:
- mq. 1456,09 di area scoperta di cui mq. 1.285,19 per area posa ombrelloni e mq. 170,90 per area gioco;
- mq. 187,05 per area coperta con opere di facile rimozione di cui mq. 36,54 per chiosco bar, mq.7,21 per cabine spogliatoio, mq. 9,50 per locale di pronto soccorso, mq. 122,99 per pedane in legno a servizio della ristorazione, mq. 7,21 per servizi igienici e mq. 3,60 per docce >>, per un totale di mq 1.643,14.
1.1 - La Società ricorrente medesima è stata già titolare di ulteriore concessione demaniale marittima (provvisoria) n. 8 del 14 luglio 2015, rilasciata dal Settore “ Pianificazione e Sviluppo del Territorio ” - Ufficio “ Demanio marittimo ” del Comune di Lecce, con cui:
<< Vista l’istanza, Modello D3 - “variazione al contenuto della concessione”, acquisita al prot. in data 06/07/2015 al n°80309, dalla ditta …, in qualità di amministratrice unica della società “l’isola di San Cataldo s.r.l.” … e attuale titolare della C.D.M. n°05 del 09/05/2008 con scadenza al 31/12/2020 (suppletive n° 03/2014 e 04/2015), con la quale chiede l’ampliamento di ulteriori mq 2.163,51 rispetto ai mq. 1.643,14 di area già concessa per un totale di mq. 3806,65;
- Vista la C.D.M. n° 05 del 09/05/2008 con scadenza al 31/12/2020 e suppletive n° 3/2014 e 04/2015 rilasciata per l’utilizzo dell’area demaniale marittima di mq. 1.643,14 distinta in catasto al Fg. 149 p.lla 6 per l’istallazione di uno stabilimento balneare con opere di facile rimozione a carattere precario e temporaneo ubicata in Lecce, località San Cataldo al lungomare Marinai d’Italia;
Visto che l’istanza prevede l’ampliamento dell’area concessa senza variazione della consistenza dei manufatti >>;
- è stata a essa concessa “ l’area demaniale oggetto della richiesta, pari a mq 2.163,51, in ampliamento ai mq. 1.643,14 già autorizzati con C.D.M. n° 05 del 09/05/2008 e suppletive n° 03/2014 e 04/2015 fino alla definitiva approvazione del redigendo P.C.C. e comunque non oltre il 15/07/2016 - mesi 12, con il medesimo vincolo di precarietà salvo diverse esigenze di pubblica utilità derivanti dall’approvazione del redigendo Piano Comunale delle Coste ”.
Con provvedimento prot. n. 111194 del 9 agosto 2016, il Comune di Lecce prorogava i termini di scadenza della concessione demaniale temporanea n. 8/2015 dal 16 luglio 2016 fino al 31 dicembre 2016, per la superficie di mq 2.163,51.
Con provvedimento protocollo n. 83288 del 30 maggio 2017, la società Isola di San Cataldo veniva autorizzata ad utilizzare un’area demaniale di mq 1.500,00 in ampliamento, per il solo periodo estivo e precisamente dal 1° giugno al 31 agosto 2017.
Con provvedimento protocollo n. 102016 del 7 giugno 2018, la medesima Società veniva ulteriormente autorizzata ad utilizzare un’area demaniale di mq 1.500,00 in ampliamento, per il solo periodo estivo e precisamente dal 1° giugno al 31 agosto 2018.
1.2 - Ora, la Società ricorrente impugna, domandandone l’annullamento:
- il diniego prot. n. 82944 del 16 luglio 2020, opposto dal Comune di Lecce - Settore “ Pianificazione e Sviluppo del Territorio, Gare, Appalti e Contratti ”:
<< a) all’istanza prot. n° 9733 del 22/01/2019, con la quale la società “l’Isola di San Cataldo” s.r.l. … ha chiesto la proroga della concessione demaniale marittima n° 08/2015 (con validità al 31/12/2016), per l’occupazione della ulteriore superficie di mq. 2.163,51, come ampliamento dell’area demaniale concessa con C.D.M. n° 4/2015, ubicata in località San Cataldo alla Via Marinai D'Italia catastalmente distinta al F. 149 partita 6>> (quindi, sull’istanza di proroga della concessione demaniale marittima provvisoria n. 8/2015 - già scaduta - in ampliamento dell’area demaniale concessa con c.d.m. suppletiva - “principale” n. 4/2015);
“ b) all’istanza prot. n. 71314 del 20.06.2020, con cui la stessa ditta ha chiesto la variazione del contenuto della CDM n° 4/2015 con validità fino al 31/12/2020, consistente nella richiesta di ampliamento della superficie di mq. 1886,86 (risagomata rispetto alla superficie di cui alla cdm provvisoria n. 08/2015) rispetto ai mq. 1643,14 effettivamente in concessione ”;
- qualora occorra e per quanto di interesse, la nota prot. n. 108282 del 19 luglio 2019, con cui il Comune di Lecce ha comunicato i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza del 20 giugno 2020;
- nonché tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, anche allo stato non conosciuti.
A sostegno dell’impugnazione interposta ha dedotto le seguenti censure, così rubricate:
1) Erroneità nei presupposti - Falsa ed erronea applicazione di legge (Violazione della Legge Regione Puglia n. 17/2015; art. 6.2.2 delle N.T.A. del P.R.C.; errata applicazione ordinanza balneare regionale 2020 e determine della Regione Puglia) - Violazione di legge ed eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione - Eccesso di potere per travisamento del fatto e dello stato dei luoghi - Contraddittorietà ed illogicità manifesta tra provvedimenti e determinazioni del medesimo ufficio.
1.3 - Si è costituito in giudizio il Comune di Lecce, contestando le avverse pretese e chiedendo il rigetto del gravame.
1.4 - Le parti hanno diffusamente e approfonditamente svolto e ribadito le rispettive difese, ciascuna anche con la produzione di apposite relazioni tecniche.
1.5 - All’udienza pubblica del 10 novembre 2021, su istanza di parte, la causa è stata introitata per la decisione.
2. - Il ricorso è infondato nel merito e deve essere respinto.
3. - È opportuno premettere che il diniego al chiesto ampliamento della superficie in concessione è così testualmente, in particolare, plurimotivato:
<<- Vista la nota del 19/07/2019 prot. n. 108282, con cui l’Ufficio ha comunicato i motivi ostativi all’accoglimento della predetta richiesta di proroga;
- Ritenuto che, in ogni caso (sia con riguardo al domandato rinnovo sia con riguardo alla nuova richiesta di ampliamento) la domanda risulta inammissibile e non accoglibile in ragione dei seguenti ulteriori motivi integrativi:
- il Piano Regionale Coste classifica l’area richiesta come C1/S2 (costa ad elevata criticità e a media sensibilità ambientale), per la quale l’art. 6.2.2 delle NTA impone il divieto di rilascio di nuove concessioni;
- l’art. 8 della Legge regionale n. 17/2015, secondo la coerente interpretazione con i principi generali del diritto eurounitario, impone la selezione pubblica per il rilascio delle concessioni demaniali marittime;
- la richiesta della estensione dell’area in concessione per una superficie, che per le specifiche modalità e consistenza, possa integrare in astratto una nuova concessione (fronte mare minimo di 20 m), rientra nella ipotesi legale di cui al secondo comma dell’art. 8 cit.;
- in ogni caso, la richiesta di estensione dell’area in concessione deve essere valutata in funzione del pubblico interesse sotteso alla opportunità di sottrazione del bene demaniale alla sua naturale destinazione di pubblica fruizione;
- nello specifico, risulta contrario al pubblico interesse sottrarre ulteriore superficie alla attuale destinazione dell’area alla pubblica balneazione, soprattutto con riguardo alla necessità del rispetto delle eccezionali misure di sicurezza (distanziamento sociale) imposte anche ai fruitori della spiaggia libera;
- le predette istanze (per proroga, ampliamento e risagomatura) presentate dalla ditta risultano pure inammissibili, giacchè fanno riferimento a c.d.m. non più valide ed efficaci, presupponendo peraltro una diversa più ampia consistenza della superficie effettivamente affidata al concessionario, rilevandosi che la ditta è attualmente titolare esclusivamente della c.d.m. n. 4/2015, che la legittima ad occupare una superficie complessiva di mq. 1643,14 con fronte mare di mt. 57,00 e non di mq. 3.806,65 come erroneamente riportato nella relazione tecnica allegata all’istanza del 20.6.2020 >>.
3.1 - Trattasi, quindi, di provvedimento “plurimotivato”, in quanto fondato su di una pluralità di ragioni indipendenti e autonome le une dalle altre, ciascuna delle quali ex se idonea a giustificarne l’adozione.
E’ appena il caso di ricordare, in proposito, il costante orientamento pretorio secondo cui, <<“In presenza di un cd. atto plurimotivato è sufficiente la legittimità di una sola delle giustificazioni per sorreggere l’atto in sede giurisdizionale; in sostanza, in caso di atto amministrativo, fondato su una pluralità di ragioni indipendenti ed autonome le une dalle altre, il rigetto delle censure proposte contro una di tali ragioni rende superfluo l’esame di quelle relative alle altre parti del provvedimento” (Cons. Stato, sez. V, 14 giugno 2017, n. 2910; sez. V, 12 settembre 2017, n. 4297; sez. V, 21 agosto 2017, n. 4045) >> (Consiglio di Stato, Sezione Quarta, 30 marzo 2018, n. 2019): giova in proposito rammentare il chiaro insegnamento dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sentenza 27 aprile 2015, n. 5), secondo cui, << c) nel caso in cui il provvedimento impugnato si fondi su una pluralità di ragioni autonome, il giudice, qualora ritenga infondate le censure indirizzate verso uno dei motivi assunti a base dell’atto controverso, idoneo, di per sé, a sostenerne ed a comprovarne la legittimità, ha la potestà di respingere il ricorso sulla sola base di tale rilievo, con assorbimento delle censure dedotte avverso altri capi del provvedimento, in quanto la conservazione dell’atto implica la perdita di interesse del ricorrente all’esame delle altre doglianze >>.
4. - Ciò premesso, ad avviso del Collegio, il gravato diniego è correttamente motivato, in via dirimente:
a) con il richiamo alla classificazione della “ area richiesta come C1/S2 (costa ad elevata criticità e a media sensibilità ambientale), per la quale l’art. 6.2.2 delle NTA ” del Piano Regionale delle Coste della Puglia “ impone il divieto di rilascio di nuove concessioni ”;
b) con la ritenuta necessità di selezione pubblica, in quanto, nella peculiare fattispecie concreta in esame, risulta applicabile il comma 2 dell’art. 8 della legge regionale pugliese n. 17/2015.
5. - Ed invero, in relazione alla (incontestata) classificazione delle aree in questione come “ C1/S2 ”, vanno disattese le censure opposte dalla Società ricorrente, secondo cui, essenzialmente:
<< La norma indicata dall’ufficio delle NTA del PRC (art. 6.2.2.) prevede un divieto di rilascio nelle aree astrattamente individuate quali C1/S2 solo “per un periodo di tre anni dalla data di definitiva approvazione del PRC” che, come è noto, risale all’anno 2012. Decorso tale termine ed accertata l’eventuale cessazione dei fenomeni erosivi, l’area in questione può essere assentita. Sulla inesistenza di fenomeni erosivi sull’area in questione prova evidente vi è ed è attestata dal rilascio di tale area in concessione da parte dell’Ufficio comunale con concessione n. 8 del 14.07.2015, rinnovata negli anni a seguire sino alla stagione appena trascorsa. D’altro canto, a parte il mero riferimento alla catalogazione astratta dell’area, non emergono rilievi specifici attinenti asserite ragioni ostative al rilascio connesse con erosione costiera conclamata, che costituisce l’unica vera ratio della normativa specifica indicata e genericamente richiamata; anzi dalle precedenti concessioni (vds. concessione n. 08/2015) emerge espressamente che il “PRC .. classifica l’area di intervento con C1S2”, mentre “questa Amministrazione ha in corso la redazione del Piano Comunale delle Coste e da una ricognizione dell’area si evince una presumibile diversa classificazione rispetto al PRC” tanto che l’Ufficio definiva quella richiesta con l’assenso dell’area, anche per gli anni successivi sino alla stagione appena trascorsa. Peraltro dalla relazione tecnica del 17.06.2019 (in atti) corredata da ortofoto ed immagini fotografiche, emerge come, il fronte dell’arenile dello stabilimento in questione, sia rimasto invariato nel tempo per cui, come si è evidenziato anche nelle osservazioni (in atti), l’astratta catalogazione non è coerente con l’effettivo stato dei luoghi >>.
Osserva il Collegio che l’art. 6.2.2 - “ Livello C1.S2 ” delle N.T.A. del Piano Regionale delle Coste della Puglia prevede che:
<< Nelle zone classificate C1.S2 è vietato il rilascio di nuove concessioni per un periodo di almeno tre anni a datare dalla data definitiva di approvazione del PRC e comunque fino a quando sia stata accertata - attraverso una attività puntuale e continua di monitoraggio - la cessazione dei fenomeni erosivi. Il periodo di tre anni va inteso come arco temporale minimo necessario a verificare o favorire processi naturali di rigenerazione ambientale, durante il quale esercitare l’attività di monitoraggio e verificare l’evoluzione dei fenomeni erosivi.
Al fine di stabilizzare i fenomeni erosivi in corso possono essere messi in atto interventi di recupero e risanamento costiero.
Decorsi i tre anni, e comunque accertata la cessazione dei fenomeni erosivi, possono essere previste, salvo disponibilità di zone appartenenti - per la stessa classe di criticità - ai livelli più bassi di sensibilità ambientale, in via prioritaria Spiagge Libere con Servizi (SLS) e, in via subordinata, Stabilimenti Balneari (SB). In entrambi i casi le attrezzature previste devono essere comunque definite attraverso metodologie di verifiche di tipo ambientale >>.
La norma di tutela (in quanto tale di stretta interpretazione) di cui all’art. 6.2.2 delle N.T.A. del vigente Piano Regionale delle Coste, applicabile al caso in esame, prevede, quindi, non già un << divieto di rilascio nelle aree astrattamente individuate quali C1/S2 solo “per un periodo di tre anni dalla data di definitiva approvazione del PRC” >> - come invece sostenuto dalla Società ricorrente - ma il divieto tout court di rilascio per un periodo di “ almeno tre anni a datare dalla data definitiva di approvazione del PRC” quale arco temporale minimo e comunque in generale fino all’avvenuto positivo accertamento della cessazione dei fenomeni erosivi, attraverso una attività puntuale e continua di monitoraggio, il che non risulta in concreto specificamente effettuato: ne consegue - essendo, allo stato, vigente la classificazione di dette aree come “ C1.S2 ” (secondo il citato Piano Regionale delle Coste, non impugnato in parte qua ), né risultando attualmente una diversa e definitiva classificazione ad opera del Piano Comunale delle Coste di Lecce (non ancora, a quanto è dato sapere, definitivamente approvato) - il divieto di rilascio di nuove concessioni e, per eadem ratio, il divieto di rilascio del chiesto ampliamento.
Non giova ex adverso il richiamo, operato nella Memoria difensiva della Società ricorrente del 7 maggio 2021, alle sentenze della Sesta Sezione del Consiglio di Stato n. 4013/2018 e n. 1588/2017, che si riferiscono rispettivamente alle diverse tipologie di aree “ C2S2 ” (Costa a media criticità e a media sensibilità ambientale) e “ C2S1 ” (Costa a media criticità e ad elevata sensibilità ambientale), per le quali - rispettivamente - gli artt. 6.2.5 e 6.2.4 delle N.T.A. del Piano Regionale delle Coste della Puglia dispongono, invece, che “ il rilascio di nuove concessioni è subordinato all’accertamento che i fenomeni erosivi siano stabilizzati attraverso una attività continua di monitoraggio, la quale deve proseguire durante il periodo concessorio ”, consentendo - diversamente - in tali zone in linea di massima il rilascio stesso, salva in contrario l’emersione di diversa situazione di fatto a esso ostativa.
5.1 - Né rileva, ai fini in questione, l’invocata “ diversa classificazione rispetto al Piano Regionale delle Coste ”, di cui alla menzionata concessione temporanea in ampliamento n. 8/2015, in quanto facente riferimento al Piano Comunale delle Coste in corso di redazione (ma non già definitivamente approvato) e a una diversa classificazione rispetto a detto P.R.C. solo “ presumibile ” (come dalla stessa P.A. definito nella c.d.m. per ampliamento n. 8/2015) e non già effettiva e conclamata (cfr. in proposito anche la relazione del 30 aprile 2021, a firma del Dirigente dell’Ufficio “ Demanio marittimo ” del Comune di Lecce).
Peraltro, non risulta che la Società ricorrente abbia sollecitato apposita richiesta di diversa classificazione delle aree in questione.
6. - La contestata necessità di procedura selettiva pubblica, poi, costituisce idonea e attuale ragione di diniego al chiesto ampliamento.
In relazione a questo aspetto, non è conferente, nella particolare fattispecie concreta in esame, il richiamo alla distinzione tra il comma primo (“ 1. Il rilascio e la variazione della concessione hanno luogo nel rispetto del PCC approvato, del Codice della navigazione, del Regolamento per l’esecuzione del Codice della navigazione delle direttive comunitarie e delle leggi statali e regionali in materia” ) e il comma secondo (“2. La concessione è rilasciata all’esito di selezione del beneficiario effettuata attraverso procedura a evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, proporzionalità, efficienza e parità di trattamento, nonché della libera concorrenza ”) dell’art. 8 della legge regionale pugliese 10 aprile 2015, n. 17 e alla sentenza (invocata dalla Società ricorrente) n. 575 del 24 gennaio 2020 della Quinta Sezione del Consiglio di Stato, con cui il Giudice di appello ha ritenuto, essenzialmente, la necessità della procedura a evidenza pubblica solo per il rilascio di nuova concessione demaniale e non già per gli ampliamenti delle concessioni demaniali in corso.
6.1 - Ed invero, osserva al riguardo il Collegio che, nella richiamata pronuncia (n. 575/2020), il Consiglio di Stato ha precisato pure che “ l’interpretazione fornita dal primo giudice può essere condivisa solo nella misura in cui sia stato accertato in concreto che la richiesta di ampliamento per le specifiche sue modalità ed estensione, anche con riferimento agli strumenti regionali e comunali di pianificazione, sia tale da integrare effettivamente una nuova concessione”.
Orbene, in proposito, rileva in via dirimente questa Sezione che, come in concreto verificato dal Comune di Lecce nel provvedimento impugnato (laddove espressamente questo si riferisce alle specifiche modalità e consistenza della richiesta dell’estensione dell’area in concessione, tale da integrare una nuova concessione rientrante nell’ipotesi legale di cui al comma 2 del menzionato art. 8), la superficie dell’area concretamente richiesta in ampliamento è complessivamente ben superiore rispetto a quella oggetto della concessione suppletiva “principale” n. 4/2015 (e già delle precedenti concessioni n. 5/2008 e n. 3/2014), pari a mq 1.643,14: e tanto sia ove si consideri l’istanza del 22 gennaio 2019, per l’occupazione della ulteriore superficie di mq 2.163,51, sia qualora si faccia riferimento alla richiesta del 20 giugno 2020, per l’ampliamento della superficie di mq 1.886,86 “ risagomata rispetto alla superficie di cui alla cdm provvisoria n. 8/2015 ”, come pure da ultimo affermato nella relazione tecnica di parte del 29 settembre 2021 (nella quale si specifica che le aree contigue/laterali richieste in ampliamento sono pari a mq 1.108,00 - di cui a sinistra mq 612,00, con fronte mare pari a m 26, e a destra mq 496,00, con fronte mare pari a m 15, - e l’area relitta antistante si estende per mq 778,86, per un totale, quindi, di mq 1.886,86, con aumento del fronte mare da m 57,00, già in concessione, a ben - incontestatamente - m 98,00).
6.2 - Non sono, peraltro, conferenti al riguardo i rilievi tecnici di cui alla relazione della Società ricorrente del 7 maggio 2021, secondo cui << l’estensione dell’area demaniale indicata nella Concessione Demaniale n. 05 del 09/05/2008, della superficie di mq 1.643,14, è stata determinata - erroneamente - da una sagomatura di forma rettangolare delle dimensioni di mq 57,00 x 28,31 non tenendo in considerazione la fascia di arenile immediatamente antistante (posta tra la sagoma della superficie concessa e il fronte mare), che comunque ricade nel medesimo stabilimento balneare e soprattutto nel fronte mare concesso”, nel mentre, in tesi, “Alla luce delle misurazioni con strumenti di precisione G.P.S. satellitare topografico, si è riscontrato che rispetto al fronte mare di ml 57,00, in concessione allo stabilimento “Pachamama”, l’estensione effettiva dell’area misura mq 2.422,00>> (comprensiva della fascia di arenile antistante): e tanto a fronte del (dirimente e insuperabile) chiaro contenuto (testuale) delle concessioni demaniali (costitutive) per stabilimento balneare n. 5/2008, n. 3/2014 e n. 4/2015 (titoli legittimanti), che fanno sempre inequivoco riferimento a - soli - mq 1.643,14 (mai oggetto di ulteriori provvedimenti definitivi/costitutivi di variazione).
6.3 - Per completezza espositiva, con riferimento al rilievo da ultimo contenuto nella Relazione tecnica di parte del 29 settembre 2021 - con cui, essenzialmente, si contesta il mancato rilascio della C.D.M. per l’area antistante allo stabilimento, in rilevato contrasto con quanto da ultimo chiarito con la Circolare della Regione Puglia del 6 luglio 2021, secondo la quale “ Su tali fattispecie (”aree relitte” antistanti) questo Servizio si era già espresso con la nota circolare prot. N. 8993 del 16/06/2011, che qui si allega per una pronta lettura. Nelle more dell’approvazione ed attuazione dei PCC, dunque, qualora i Comuni costieri accertino l’esistenza di aree relitte antistanti o, in specifici casi, retrostanti, potranno valutare eventuali istanze dei concessionari attivando i procedimenti di variazione della concessione ex art. 24 Reg. Cod. Nav., tenuto conto della pianificazione comunale approvanda e, comunque, nel rispetto del prc vigente, nonché delle disposizioni rinvenienti dal Codice della Navigazione e dalla L.R. n. 17/2015 in ordine all’esercizio dell’attività concessoria ” -, è sufficiente (e dirimente) osservare (come pure condivisibilmente opposto dal Comune di Lecce nella Memoria difensiva dell’8 ottobre 2021) che, nelle richieste di ampliamento pervenute, l’area antistante lo stabilimento dato in concessione viene sempre richiesta come ampliamento unitamente alle aree laterali.
Peraltro, il civico Ente ha espressamente dato atto che, “ Qualora il concessionario dovesse chiedere l’ampliamento della CDM vigente, mediante l’accorpamento della sola area residua antistante e non di aree laterali, non vi sarebbero ostacoli all’accoglimento dell’istanza, anche a carattere duraturo ” (in tal senso la memoria difensiva comunale dell’8 ottobre 2021 e le Relazioni tecniche del 24 giugno 2021 e del 5 ottobre 2021, a firma del Responsabile dell’Ufficio “ Demanio marittimo ” del Comune di Lecce; fatte salve, ovviamente, le relative e definitive determinazioni di competenza).
6.4 - Quanto, poi, all’aspetto propriamente funzionale, osserva il Collegio:
- da un lato, come sopra esposto, che le richieste di ampliamento sono state formulate comprendendo contestualmente e complessivamente l’area antistante e le aree laterali;
- e, dall’altro, che non si ravvisano effettive ragioni impeditive all’autonoma concedibilità delle aree richieste in ampliamento, ove si consideri che solo per una di dette aree laterali la Società ricorrente allega asseritamente la relativa interclusione, senza - però - addurre, allo stato, concreti e specifici elementi a comprova; nel mentre alcuna interclusione è neppure dedotta con riferimento all’altra area laterale oggetto dell’istanza.
7. - Né ex adverso rilevano, in sé considerati, i precedenti ampliamenti temporanei concessi dal Comune di Lecce.
8. - A ciò si aggiunga che non irragionevolmente il Comune di Lecce ha fatto riferimento al pubblico interesse all’attuale destinazione dell’area alla pubblica fruizione.
9. - Per le ragioni innanzi esposte, il ricorso deve essere respinto.
10. - Sussistono i presupposti di legge (la complessità della vicenda in esame e delle questioni poste) per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 10 novembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Ettore Manca, Presidente FF
Maria Luisa Rotondano, Primo Referendario, Estensore
Silvio Giancaspro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maria Luisa Rotondano | Ettore Manca |
IL SEGRETARIO