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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/01/2025, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg.
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 34761 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2024
TRA
nata il [...] a [...] Parte_1
(Filippine), con il patrocinio dell'Avv. Sonia Battagliese, giusta procura in atti
Ricorrente
E
nato l'[...] a [...], con il Controparte_1 patrocinio dell'Avv. Alessandra Gabbani e dall'avv. Andrea Gabbani, giusta procura in atti
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 26.11.2024
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Letto il ricorso introduttivo del giudizio depositato da Parte_1
che, premesso di aver contratto matrimonio in data 28.12.2006 presso l'Ambasciata Filippina a Roma con che dall'unione Controparte_1
coniugale erano nati i figli 13.01.2007; Persona_1 Persona_2
07.12.2008, 16.2.2016; che nel tempo il rapporto Persona_3
coniugale si era deteriorato;
chiedeva dichiararsi la separazione personale dei coniugi, alle condizioni di cui al ricorso;
letta la memoria difensiva del resistente che aderiva alla domanda di separazione, chiedendo l'accoglimento delle condizioni di cui alla memoria di costituzione;
letti gli atti ed i documenti allegati;
visto il verbale di udienza del 26.11.2024;
ritenuto che ricorrano i presupposti per dichiarare la separazione personale dei coniugi non essendovi dubbio alcuno in ordine all'intollerabilità della convivenza e al venir meno della comunione di vita materiale e spirituale delle parti, come dagli stessi concordemente riferito;
che la causa vada rimessa dinnanzi al G.I. per l'istruzione in merito alle ulteriori questioni agitate tra le parti;
che la regolamentazione delle spese di lite vada rimessa alla pronuncia definitiva.
P. Q. M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 34761/2024 R.G.A.C così provvede:
A) dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(Taal Batangas, 20.4.1987) e ( Manila, 8.9.1983) ; Controparte_1
B) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2024, parte II, serie C61, n. 00079);
C) rimette la causa sul ruolo, come da separata ordinanza del G.D. del
4.12.2024;
per l'ulteriore istruzione della causa;
D) spese al definitivo.
Così deciso in Roma il 9.12.2024
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg.
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 34761 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2024
TRA
nata il [...] a [...] Parte_1
(Filippine), con il patrocinio dell'Avv. Sonia Battagliese, giusta procura in atti
Ricorrente
E
nato l'[...] a [...], con il Controparte_1 patrocinio dell'Avv. Alessandra Gabbani e dall'avv. Andrea Gabbani, giusta procura in atti
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 26.11.2024
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Letto il ricorso introduttivo del giudizio depositato da Parte_1
che, premesso di aver contratto matrimonio in data 28.12.2006 presso l'Ambasciata Filippina a Roma con che dall'unione Controparte_1
coniugale erano nati i figli 13.01.2007; Persona_1 Persona_2
07.12.2008, 16.2.2016; che nel tempo il rapporto Persona_3
coniugale si era deteriorato;
chiedeva dichiararsi la separazione personale dei coniugi, alle condizioni di cui al ricorso;
letta la memoria difensiva del resistente che aderiva alla domanda di separazione, chiedendo l'accoglimento delle condizioni di cui alla memoria di costituzione;
letti gli atti ed i documenti allegati;
visto il verbale di udienza del 26.11.2024;
ritenuto che ricorrano i presupposti per dichiarare la separazione personale dei coniugi non essendovi dubbio alcuno in ordine all'intollerabilità della convivenza e al venir meno della comunione di vita materiale e spirituale delle parti, come dagli stessi concordemente riferito;
che la causa vada rimessa dinnanzi al G.I. per l'istruzione in merito alle ulteriori questioni agitate tra le parti;
che la regolamentazione delle spese di lite vada rimessa alla pronuncia definitiva.
P. Q. M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 34761/2024 R.G.A.C così provvede:
A) dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(Taal Batangas, 20.4.1987) e ( Manila, 8.9.1983) ; Controparte_1
B) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2024, parte II, serie C61, n. 00079);
C) rimette la causa sul ruolo, come da separata ordinanza del G.D. del
4.12.2024;
per l'ulteriore istruzione della causa;
D) spese al definitivo.
Così deciso in Roma il 9.12.2024
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi