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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 10/11/2025, n. 897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 897 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
NI AG, in funzione di giudice di appello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. 1003 R.G.A.C. per l'anno 2023
TRA
P. IVA n. , in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa in giudizio dall'Avv. Luca Giammusso, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Catania, alla Via Musumeci n. 171 giusta procura in calce all'atto di citazione
Parte appellante
CONTRO
, c.f. , rappresentato e difeso nel Controparte_1 C.F._1 giudizio di primo grado dall'Avv. Vincenzo PE e dall'Avv. stabilito Francesco
PE con domicilio eletto presso il loro studio in Casaluce (CE), Via Vittorio Veneto
n. 7,
Parte appellata- contumace
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Filadelfia n. 272/2023 depositata in data 15.03.2023, non notificata
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto appello avverso la sentenza in epigrafe Parte_2 indicata, con la quale il Giudice di Pace di Filadelfia ha accolto l'opposizione proposta da avverso la cartella di pagamento n. 11020140060912024000 di € Controparte_1
466,07, notificata in data 30/04/2015, inerente il mancato pagamento di sanzioni amministrative applicate per violazione di disposizioni del Codice della Strada, per intervenuta prescrizione del credito, considerato il difetto di notifica di ulteriori atti interruttivi del termine quinquennale di prescrizione, successivi alla notifica della cartella di pagamento.
1 In particolare, parte appellante ha premesso di essersi costituita in giudizio eccependo l'inammissibilità dell'impugnazione della cartella di pagamento per violazione dell'art. 12, comma 4 bis, del T.U. riscossione (Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, recante “Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito”), stante l'assoluto difetto d'interesse ad agire da parte dell'attore nonché, nel merito, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione formulata dal ricorrente, in quanto il termine di prescrizione sarebbe stato interrotto dall'agente della riscossione mediante la notifica, in data 18/2/2020, a mezzo PEC, dell'intimazione di pagamento n. 11020209004755975000.
Ciò premesso, parte appellante ha impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui il
Giudice di Pace, respingendo l'eccezione dalla medesima ritualmente formulata, ha ritenuto ammissibile l'opposizione in violazione dell'art. 12, co. 4 bis, prima parte, D.P.R. 602/1973.
In subordine, l'appellante ha impugnato la sentenza di primo grado per avere il Giudice di
Pace, ritenuto il credito prescritto, nonostante la prova dell'invio al debitore di atti interruttivi del termine prescrizionale, validamente notificati. Al riguardo, parte appellante ha dedotto l'erroneità della sentenza di primo grado per avere il giudice di pace ritenuto invalida la notifica dell'intimazione di pagamento n. 11020209004755975000, effettuata dall'agente della riscossione a mezzo PEC in data 18/2/2020, perché eseguita da un indirizzo non istituzionale, né iscritto nei pubblici registri.
Parte appellante ha quindi chiesto all'adito Tribunale la riforma della sentenza di primo grado, con declaratoria di inammissibilità dell'opposizione o rigetto della stessa e con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
2. L'appellato nonostante la regolarità della citazione, non si è costituito Controparte_1 in giudizio e ne è stata dichiarata la contumacia.
3. Acquisito il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale e decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
Disposta la sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., con ordinanza del 23.10.2025 la causa è stata trattenuta in decisione, con riserva di deposito della sentenza, ex art. 281 sexies comma 3 c.p.c.
2 4. L'appello deve essere accolto, essendo fondata la censura con cui l' Parte_2 fa valere l'inammissibilità dell'opposizione proposta dall'odierno appellato,
[...] per carenza di interesse ad agire.
Giova premettere che l'azione esperita va qualificata in termini di accertamento negativo del credito, stante l'assenza di qualsivoglia iniziativa pre-esecutiva ovvero esecutiva da parte del concessionario per la riscossione in danno dell'opponente, il quale ha autonomamente impugnato la cartella di pagamento, per far valere la prescrizione del credito sopravvenuta alla notifica della cartella.
In forza della detta qualificazione si impone, anche alla luce dei recenti arresti giurisprudenziali (Cass. civ. S.U. n. 26283 del 6.9.2022), la necessità di verificare se l'azione originaria fosse supportata da un idoneo interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., anche alla luce della novella legislativa di cui al comma 4-bis dell'art. 12 del DPR 602/1973, introdotta dal
DL 21.10.2021 n. 146, sulla non impugnabilità dell'estratto di ruolo, fatti salvi taluni casi ex lege previsti.
Come noto, con la sentenza n. 19704/2015, pur pronunciata in tema di contenzioso tributario, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha affermato che il contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale - a causa dell'invalidità della relativa notifica - sia venuto a conoscenza attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione, precisando che a ciò non osta l'ultima parte del comma 3 dell'art. 19 del d.lgs. n.
546 del 1992, in quanto una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato - impugnabilità prevista da tale norma - non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima, giacché l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione.
La Corte di Cassazione ha successivamente precisato che laddove le cartelle esattoriali siano state regolarmente notificate e il contribuente intenda eccepire la prescrizione maturata
3 precedentemente alla notifica della cartella, la stessa non può essere fatta valere in via di azione per il tramite dell'estratto ruolo quando manchi un atto di esercizio della pretesa impositiva. Ricorre, in tal caso, un evidente difetto di una condizione dell'azione, ovvero dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., non potendosi, in mancanza di un'iniziativa esecutiva in atto o anche solo minacciata da parte del concessionario o dell'ente impositore, ritenere ammissibile l'azione di accertamento dell'estinzione per prescrizione del credito portato dalla cartella. Una diversa tesi implicherebbe una (inammissibile) rimessione in termini del ricorrente che non aveva opposto la cartella a suo tempo. In tale circostanza, dunque, non è, in nessun caso, possibile impugnare, per intervenuta prescrizione, la cartella esattoriale per il tramite dell'estratto ruolo, configurandosi di per sé il difetto di interesse ad agire.
Parimenti, laddove le cartelle esattoriali siano state regolarmente notificate e il contribuente intenda eccepire la prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella, deve ritenersi che, in mancanza di successive iniziative esecutive da parte dell'ente creditore, il debitore non possa impugnare la cartella di pagamento per far valere la prescrizione in via di azione, poiché difetta di interesse concreto ad agire.
Invece, laddove la cartella esattoriale non risulti essere stata mai notificata, in linea di principio la prescrizione (sia precedente, che successiva) può essere fatta valere dal momento della conoscenza comunque acquisita;
ciò in quanto, come affermato dalle Sezioni Unite
n.19704/2015, il contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale - a causa dell'invalidità della relativa notifica - sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal . In tal caso, Controparte_2
l'impugnazione della cartella esattoriale, la cui esistenza risulti da un estratto di ruolo rilasciato dal concessionario per la riscossione su richiesta del debitore è ammissibile a prescindere dalla notificazione di essa congiuntamente all'estratto di ruolo ma soltanto se il contribuente alleghi di non aver mai avuto conoscenza in precedenza della cartella per un vizio di notifica, e quindi solo in funzione recuperatoria, dovendosi escludere l'interesse ad impugnare il mero estratto di ruolo, in difetto di azioni esecutive intraprese dall'amministrazione finanziaria, anche nel caso in cui il debitore intenda far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e, in particolare, la prescrizione
(Cass. Civ. n. 20618/2016 e n. 22946/2016; nello stesso senso, Cass n. 6034/2017; Cass. Civ.
27799/2018 e Cass. civ. 6723/2019 secondo cui “in materia di riscossione di crediti
4 previdenziali, qualora la cartella di pagamento sia stata regolarmente notificata, è inammissibile per carenza d'interesse ad agire l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., proposta avverso l'estratto di ruolo contributivo e diretta a far valere fatti estintivi sopravvenuti (nella specie, la prescrizione del credito), difettando una minaccia attuale di atti esecutivi ed essendo ben possibile che intervenga l'eliminazione del credito in via di autotutela mediante sgravio della pretesa contributiva”) (Cass. 22946/16).
Il contribuente, in sostanza, non può autonomamente impugnare - per difetto di interesse - il mero estratto di ruolo. Può tuttavia impugnare il titolo esecutivo in esso riportato del quale non abbia avuto diversamente conoscenza, trattandosi di una tutela anticipatoria - rispetto alla possibilità da sempre riconosciuta di recuperare la possibilità di impugnare l'atto precedente allorchè sia notificato l'atto successivo - che si giustifica dacché, prendendo conoscenza del ruolo, il contribuente apprenda per la prima volta dell'esistenza di una cartella esattoriale a suo carico e quindi dell'avvenuta formazione di un titolo esecutivo nei suoi confronti, e che gli consente di recuperare, avverso la cartella medesima, gli strumenti di impugnazione che non aveva potuto in precedenza utilizzare a causa della invalidità della notifica di essa.
Nell'ambito delle coordinate ermeneutiche esposte, va collocato l'intervento del legislatore ordinario che, in sede di conversione del decreto legge n. 146/2021, con legge n. 215/2021, ha ribadito la regola generale della non impugnabilità dell'estratto di ruolo ed ha previsto la possibilità di impugnare “il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata” soltanto in specifiche e tassative eccezioni.
In particolare, l'art. 3 bis del D.L. n. 146/21, inserito in sede di conversione dalla l. n. 215/21, ha novellato l'art. 12 d.P.R. n. 602/73 con l'inserimento del comma 4 bis, che ha disposto che l'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione ad una procedura di appalto, per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici, per la perdita di un beneficio nei rapporti con la pubblica amministrazione, nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, in relazione ad operazioni di finanziamento, nell'ambito di cessione di azienda.
5 La disposizione normativa, dunque, afferma perentoriamente la non impugnabilità dell'estratto di ruolo e consente l'impugnazione diretta del ruolo e della cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio alleghi e dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio in relazione alle specifiche ipotesi indicate.
L'immediata applicabilità della disposizione normativa anche ai processi pendenti è stata affermata dalla Suprema Corte con la sentenza 6 settembre 2022 n. 26283 la quale ha affermato che “In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis. del D.L. 21 ottobre 2021 n.
146, inserito in sede di conversione dalla L. 17 dicembre 2021 n. 2015 con il quale, novellando l'art. 12 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4- bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost. quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della C.E.D.U. e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione”.
Alla luce di quanto sopra, dunque, l'impugnazione dell'estratto di ruolo è limitata alle sole ipotesi in cui la cartella non sia stata notificata o sia stata invalidamente notificata e comunque nei soli casi espressamente previsti dal legislatore.
Spetta ovviamente al debitore, in presenza di invalidità della notifica della cartella di pagamento, dimostrare la sussistenza dello specifico pregiudizio legittimante l'impugnazione dell'estratti di ruolo e, in difetto di tale prova, l'impugnazione dell'estratto di ruolo non può che ritenersi inammissibile.
Nel caso di specie, lo stesso opponente, nel ricorso introduttivo del primo grado di giudizio, ha espressamente dedotto che la cartella di pagamento era stata regolarmente notificata in data
30.04.2015, senza formulare quindi alcuna contestazione in merito alla regolarità della notifica e limitandosi ad eccepire l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria per difetto di notifica di successivi atti interruttivi del termine prescrizionale.
Alla luce di quanto sopra evidenziato, dunque, l'opposizione avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile per difetto di interesse ad agire, rilevabile d'ufficio dal giudice e nel caso di specie ritualmente eccepito dalla convenuta.
6 Pe tali motivi, la sentenza impugnata deve essere riformata, dovendosi dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione per difetto di interesse ad agire.
5. Quanto alle spese di lite, tenuto conto della non univocità degli orientamenti giurisprudenziali sulla questione sottesa alla controversia, avuto riguardo alla data di iscrizione a ruolo del giudizio di primo grado e tenuto conto che, secondo quanto dedotto dal ricorrente, quest'ultimo risulta aver presentato anche istanza di sgravio in relazione alla cartello di pagamento oggetto dell'opposizione, se ne dispone l'integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa
NI AG, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, in contraddittorio tra le parti, così provvede:
1) accoglie l'appello proposto e, per l'effetto, in riforma la sentenza di primo grado, dichiara inammissibile l'opposizione proposta da in relazione Controparte_1 alla cartella di pagamento n.11020140060912024000 per difetto di interesse ad agire;
2) compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Lamezia Terme, 8 novembre 2025
IL GIUDICE dott.ssa NI AG
7
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
NI AG, in funzione di giudice di appello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. 1003 R.G.A.C. per l'anno 2023
TRA
P. IVA n. , in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa in giudizio dall'Avv. Luca Giammusso, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Catania, alla Via Musumeci n. 171 giusta procura in calce all'atto di citazione
Parte appellante
CONTRO
, c.f. , rappresentato e difeso nel Controparte_1 C.F._1 giudizio di primo grado dall'Avv. Vincenzo PE e dall'Avv. stabilito Francesco
PE con domicilio eletto presso il loro studio in Casaluce (CE), Via Vittorio Veneto
n. 7,
Parte appellata- contumace
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Filadelfia n. 272/2023 depositata in data 15.03.2023, non notificata
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto appello avverso la sentenza in epigrafe Parte_2 indicata, con la quale il Giudice di Pace di Filadelfia ha accolto l'opposizione proposta da avverso la cartella di pagamento n. 11020140060912024000 di € Controparte_1
466,07, notificata in data 30/04/2015, inerente il mancato pagamento di sanzioni amministrative applicate per violazione di disposizioni del Codice della Strada, per intervenuta prescrizione del credito, considerato il difetto di notifica di ulteriori atti interruttivi del termine quinquennale di prescrizione, successivi alla notifica della cartella di pagamento.
1 In particolare, parte appellante ha premesso di essersi costituita in giudizio eccependo l'inammissibilità dell'impugnazione della cartella di pagamento per violazione dell'art. 12, comma 4 bis, del T.U. riscossione (Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, recante “Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito”), stante l'assoluto difetto d'interesse ad agire da parte dell'attore nonché, nel merito, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione formulata dal ricorrente, in quanto il termine di prescrizione sarebbe stato interrotto dall'agente della riscossione mediante la notifica, in data 18/2/2020, a mezzo PEC, dell'intimazione di pagamento n. 11020209004755975000.
Ciò premesso, parte appellante ha impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui il
Giudice di Pace, respingendo l'eccezione dalla medesima ritualmente formulata, ha ritenuto ammissibile l'opposizione in violazione dell'art. 12, co. 4 bis, prima parte, D.P.R. 602/1973.
In subordine, l'appellante ha impugnato la sentenza di primo grado per avere il Giudice di
Pace, ritenuto il credito prescritto, nonostante la prova dell'invio al debitore di atti interruttivi del termine prescrizionale, validamente notificati. Al riguardo, parte appellante ha dedotto l'erroneità della sentenza di primo grado per avere il giudice di pace ritenuto invalida la notifica dell'intimazione di pagamento n. 11020209004755975000, effettuata dall'agente della riscossione a mezzo PEC in data 18/2/2020, perché eseguita da un indirizzo non istituzionale, né iscritto nei pubblici registri.
Parte appellante ha quindi chiesto all'adito Tribunale la riforma della sentenza di primo grado, con declaratoria di inammissibilità dell'opposizione o rigetto della stessa e con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
2. L'appellato nonostante la regolarità della citazione, non si è costituito Controparte_1 in giudizio e ne è stata dichiarata la contumacia.
3. Acquisito il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale e decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
Disposta la sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., con ordinanza del 23.10.2025 la causa è stata trattenuta in decisione, con riserva di deposito della sentenza, ex art. 281 sexies comma 3 c.p.c.
2 4. L'appello deve essere accolto, essendo fondata la censura con cui l' Parte_2 fa valere l'inammissibilità dell'opposizione proposta dall'odierno appellato,
[...] per carenza di interesse ad agire.
Giova premettere che l'azione esperita va qualificata in termini di accertamento negativo del credito, stante l'assenza di qualsivoglia iniziativa pre-esecutiva ovvero esecutiva da parte del concessionario per la riscossione in danno dell'opponente, il quale ha autonomamente impugnato la cartella di pagamento, per far valere la prescrizione del credito sopravvenuta alla notifica della cartella.
In forza della detta qualificazione si impone, anche alla luce dei recenti arresti giurisprudenziali (Cass. civ. S.U. n. 26283 del 6.9.2022), la necessità di verificare se l'azione originaria fosse supportata da un idoneo interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., anche alla luce della novella legislativa di cui al comma 4-bis dell'art. 12 del DPR 602/1973, introdotta dal
DL 21.10.2021 n. 146, sulla non impugnabilità dell'estratto di ruolo, fatti salvi taluni casi ex lege previsti.
Come noto, con la sentenza n. 19704/2015, pur pronunciata in tema di contenzioso tributario, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha affermato che il contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale - a causa dell'invalidità della relativa notifica - sia venuto a conoscenza attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione, precisando che a ciò non osta l'ultima parte del comma 3 dell'art. 19 del d.lgs. n.
546 del 1992, in quanto una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato - impugnabilità prevista da tale norma - non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima, giacché l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione.
La Corte di Cassazione ha successivamente precisato che laddove le cartelle esattoriali siano state regolarmente notificate e il contribuente intenda eccepire la prescrizione maturata
3 precedentemente alla notifica della cartella, la stessa non può essere fatta valere in via di azione per il tramite dell'estratto ruolo quando manchi un atto di esercizio della pretesa impositiva. Ricorre, in tal caso, un evidente difetto di una condizione dell'azione, ovvero dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., non potendosi, in mancanza di un'iniziativa esecutiva in atto o anche solo minacciata da parte del concessionario o dell'ente impositore, ritenere ammissibile l'azione di accertamento dell'estinzione per prescrizione del credito portato dalla cartella. Una diversa tesi implicherebbe una (inammissibile) rimessione in termini del ricorrente che non aveva opposto la cartella a suo tempo. In tale circostanza, dunque, non è, in nessun caso, possibile impugnare, per intervenuta prescrizione, la cartella esattoriale per il tramite dell'estratto ruolo, configurandosi di per sé il difetto di interesse ad agire.
Parimenti, laddove le cartelle esattoriali siano state regolarmente notificate e il contribuente intenda eccepire la prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella, deve ritenersi che, in mancanza di successive iniziative esecutive da parte dell'ente creditore, il debitore non possa impugnare la cartella di pagamento per far valere la prescrizione in via di azione, poiché difetta di interesse concreto ad agire.
Invece, laddove la cartella esattoriale non risulti essere stata mai notificata, in linea di principio la prescrizione (sia precedente, che successiva) può essere fatta valere dal momento della conoscenza comunque acquisita;
ciò in quanto, come affermato dalle Sezioni Unite
n.19704/2015, il contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale - a causa dell'invalidità della relativa notifica - sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal . In tal caso, Controparte_2
l'impugnazione della cartella esattoriale, la cui esistenza risulti da un estratto di ruolo rilasciato dal concessionario per la riscossione su richiesta del debitore è ammissibile a prescindere dalla notificazione di essa congiuntamente all'estratto di ruolo ma soltanto se il contribuente alleghi di non aver mai avuto conoscenza in precedenza della cartella per un vizio di notifica, e quindi solo in funzione recuperatoria, dovendosi escludere l'interesse ad impugnare il mero estratto di ruolo, in difetto di azioni esecutive intraprese dall'amministrazione finanziaria, anche nel caso in cui il debitore intenda far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e, in particolare, la prescrizione
(Cass. Civ. n. 20618/2016 e n. 22946/2016; nello stesso senso, Cass n. 6034/2017; Cass. Civ.
27799/2018 e Cass. civ. 6723/2019 secondo cui “in materia di riscossione di crediti
4 previdenziali, qualora la cartella di pagamento sia stata regolarmente notificata, è inammissibile per carenza d'interesse ad agire l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., proposta avverso l'estratto di ruolo contributivo e diretta a far valere fatti estintivi sopravvenuti (nella specie, la prescrizione del credito), difettando una minaccia attuale di atti esecutivi ed essendo ben possibile che intervenga l'eliminazione del credito in via di autotutela mediante sgravio della pretesa contributiva”) (Cass. 22946/16).
Il contribuente, in sostanza, non può autonomamente impugnare - per difetto di interesse - il mero estratto di ruolo. Può tuttavia impugnare il titolo esecutivo in esso riportato del quale non abbia avuto diversamente conoscenza, trattandosi di una tutela anticipatoria - rispetto alla possibilità da sempre riconosciuta di recuperare la possibilità di impugnare l'atto precedente allorchè sia notificato l'atto successivo - che si giustifica dacché, prendendo conoscenza del ruolo, il contribuente apprenda per la prima volta dell'esistenza di una cartella esattoriale a suo carico e quindi dell'avvenuta formazione di un titolo esecutivo nei suoi confronti, e che gli consente di recuperare, avverso la cartella medesima, gli strumenti di impugnazione che non aveva potuto in precedenza utilizzare a causa della invalidità della notifica di essa.
Nell'ambito delle coordinate ermeneutiche esposte, va collocato l'intervento del legislatore ordinario che, in sede di conversione del decreto legge n. 146/2021, con legge n. 215/2021, ha ribadito la regola generale della non impugnabilità dell'estratto di ruolo ed ha previsto la possibilità di impugnare “il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata” soltanto in specifiche e tassative eccezioni.
In particolare, l'art. 3 bis del D.L. n. 146/21, inserito in sede di conversione dalla l. n. 215/21, ha novellato l'art. 12 d.P.R. n. 602/73 con l'inserimento del comma 4 bis, che ha disposto che l'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione ad una procedura di appalto, per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici, per la perdita di un beneficio nei rapporti con la pubblica amministrazione, nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, in relazione ad operazioni di finanziamento, nell'ambito di cessione di azienda.
5 La disposizione normativa, dunque, afferma perentoriamente la non impugnabilità dell'estratto di ruolo e consente l'impugnazione diretta del ruolo e della cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio alleghi e dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio in relazione alle specifiche ipotesi indicate.
L'immediata applicabilità della disposizione normativa anche ai processi pendenti è stata affermata dalla Suprema Corte con la sentenza 6 settembre 2022 n. 26283 la quale ha affermato che “In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis. del D.L. 21 ottobre 2021 n.
146, inserito in sede di conversione dalla L. 17 dicembre 2021 n. 2015 con il quale, novellando l'art. 12 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4- bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost. quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della C.E.D.U. e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione”.
Alla luce di quanto sopra, dunque, l'impugnazione dell'estratto di ruolo è limitata alle sole ipotesi in cui la cartella non sia stata notificata o sia stata invalidamente notificata e comunque nei soli casi espressamente previsti dal legislatore.
Spetta ovviamente al debitore, in presenza di invalidità della notifica della cartella di pagamento, dimostrare la sussistenza dello specifico pregiudizio legittimante l'impugnazione dell'estratti di ruolo e, in difetto di tale prova, l'impugnazione dell'estratto di ruolo non può che ritenersi inammissibile.
Nel caso di specie, lo stesso opponente, nel ricorso introduttivo del primo grado di giudizio, ha espressamente dedotto che la cartella di pagamento era stata regolarmente notificata in data
30.04.2015, senza formulare quindi alcuna contestazione in merito alla regolarità della notifica e limitandosi ad eccepire l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria per difetto di notifica di successivi atti interruttivi del termine prescrizionale.
Alla luce di quanto sopra evidenziato, dunque, l'opposizione avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile per difetto di interesse ad agire, rilevabile d'ufficio dal giudice e nel caso di specie ritualmente eccepito dalla convenuta.
6 Pe tali motivi, la sentenza impugnata deve essere riformata, dovendosi dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione per difetto di interesse ad agire.
5. Quanto alle spese di lite, tenuto conto della non univocità degli orientamenti giurisprudenziali sulla questione sottesa alla controversia, avuto riguardo alla data di iscrizione a ruolo del giudizio di primo grado e tenuto conto che, secondo quanto dedotto dal ricorrente, quest'ultimo risulta aver presentato anche istanza di sgravio in relazione alla cartello di pagamento oggetto dell'opposizione, se ne dispone l'integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa
NI AG, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, in contraddittorio tra le parti, così provvede:
1) accoglie l'appello proposto e, per l'effetto, in riforma la sentenza di primo grado, dichiara inammissibile l'opposizione proposta da in relazione Controparte_1 alla cartella di pagamento n.11020140060912024000 per difetto di interesse ad agire;
2) compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Lamezia Terme, 8 novembre 2025
IL GIUDICE dott.ssa NI AG
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