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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 13/06/2025, n. 626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 626 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima civile
Settore Lavoro e Previdenza
VERBALE DI UDIENZA della causa n. 3293/2024 R.G.
Tra
Parte_1
E
Pt_2
All'udienza del 13/06/2025 avanti al Giudice onorario dott.ssa Giovanna Pedalino, sono comparsi per la parte ricorrente l'avv. BUTERA MASSIMO e per l'avv. Rossitto Pt_2
Rina in sostituzione dell'avv. MARCEDONE IVANO
Le parti discutono la causa e, tenuto conto che l' ha disposto l'annullamento in Pt_2
autotutela delle ordinanze ingiunzione oggetto del giudizio chiedono congiuntamente dichiararsi cessata la materia del contendere. Con riguardo alle spese di lite l'avv. BUTERA
MASSIMO chiede a condanna di per il principio della soccombenza virtuale con Pt_2
distrazione in favore del presente difensore che si dichiara antistatario, l'avv. Rossitto si oppone e chiede la compensazione delle spese di lite.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione autorizzando i difensori ad allontanarsi dall'aula
Il Giudice all'esito della camera di consiglio, alle ore 16:30 rientrata in aula decide ex art. 429
c.p.c. con l'allegata sentenza a verbale con motivazione contestuale dandone integrale lettura in pubblica udienza in assenza delle parti che si sono allontanate.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Giovanna Pedalino
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione civile - Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice onorario dott.ssa Giovanna Pedalino, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato all'udienza di discussione del 13/06/2025 ex art. 429 c.p.c., dandone pubblica e integrale lettura, la seguente
SENTENZA
Nella causa di previdenza iscritta al n. 3293/2024 R.G. vertente
TRA
(codice fiscale ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Butera Massimo, per procura in calce al ricorso introduttivo,
- ricorrente
E
, (codice fiscale ) in Controparte_1 P.IVA_1 persona del suo Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Marcedone Ivano , giusta procura generale alle liti in atti,
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 08/08/2024 la signora ha proposto Parte_1
opposizione, in proprio e quale amministratore e legale rappresentante della società
, avverso l'Ordinanza - Ingiunzione n. OI-002815719, Controparte_2 notificata in data 22/07/2024, a mezzo della quale si ordina il versamento della somma di €
11.536,52 a titolo di sanzione amministrativa per presunte violazioni accertate in riferimento all'anno di competenza 2021, emessa nei confronti della sig.ra l'Ordinanza Parte_1
- Ingiunzione n. OI-002815720 (doc. 2), notificata in data 22/07/2024, a mezzo della quale si ordina il versamento della somma di € 11.536,52 a titolo di sanzione amministrativa per presunte violazioni accertate in riferimento all'anno di competenza 2021, emessa nei confronti della . A sostegno della opposizione ha eccepito l'erronea Controparte_2 ed illegittima duplicazione di atti emessi da parte dell' il quale ha emesso per il Pt_2
medesimo anno e per la medesima infrazione due distinte ordinanze-ingiunzioni, la mancata notifica dell'atto di accertamento e l'estinzione della sanzione amministrativa ex art. 14 legge n. 689/1981, la violazione del principio di proporzionalità.
2 Con Costituitosi l' in data 11.03.2025 ha dichiarato l'intenzione dell' di annullare in Pt_2
autotutela le ordinanze ingiunzione notificate con conseguente cessazione della materia del contendere ed ha chiesto compensarsi le spese di lite, in considerazione della condotta processuale dell' . CP_1
Alla prima udienza di discussione del 21/03/2025 il procuratore del ricorrente ha dedotto che l' non ha provveduto all'annullamento delle ordinanze opposte e si è opposto alla Pt_2 declaratoria di cessazione della materia del contendere. Il Giudice su richiesta dell' ha Pt_2 rinviato all'udienza odierna.
Nelle more dell'udienza, con nota di deposito del 23.05.2025 l' resistente ha CP_1
depositato la Disposizione n° 760000-25-0044 del 14/03/2025 di annullamento dell'ordinanza di ingiunzione recante la seguente motivazione: << Per
l'ordinanza di ingiunzione n. OI-002815719 di € 11.536,52,00 emessa per l'applicazione della sanzione pecuniaria per l'anno 2021, per il mancato versamento delle quote contributive a carico dei lavoratori. La O.I. è oggetto del ricorso giudiziario del 08.08.2024 con cui la signora nella qualità di responsabile legale della società Parte_1
NATURAMENTE BIO S.R.L. Società Agricola, con sede a Francofonte, contesta il mancato rispetto dell'art.14 della L.n.689/81. Considerato il dies a quo 04 agosto 2022, data in cui è stato approvato il Rendiconto Generale per il periodo 2021 che rende certo il credito dell'Istituto, la notifica dell'atto di accertamento del 06.02.2024 è avvenuta oltre il termine previsto dall'art. 14 della legge n. 689/1981>>
All'udienza odierna il ricorrente, preso atto dell'annullamento delle ordinanze opposte, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con condanna di controparte alle spese di lite. Il procuratore dell' ha concluso chiedendo dichiararsi cessata la materia del Pt_2
contendere con compensazione delle spese.
La causa all'esito della discussione viene decisa con la presente sentenza a verbale dando lettura integrale del dispositivo e della motivazione.
Alla luce della richiesta delle parti e della documentazione depositata, assorbita ogni ulteriore questione, va dichiarata la cessazione della materia del contendere come concordemente richiesto dalle parti e va conseguentemente dichiarata l'estinzione del giudizio.
Quanto alla richiesta del ricorrente di condanna di controparte alle spese di lite per il principio della soccombenza virtuale, nel caso in esame, è pacifico che l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta è intervenuto in epoca successiva al deposito del ricorso ed altresì anche alla notifica dello stesso. Rileva, tuttavia, il giudicante come il corretto
3 comportamento processuale dell'istituto che ricevuto il ricorso ed esaminata la documentazione allegata ha prontamente provveduto ad annullare in autotutela l'Ordinanza
Ingiunzione con riconoscimento pieno delle ragioni del ricorrente, evitando inutili lungaggini del giudizio, induca a compensare le spese di lite.
Le spese di lite del presente grado vanno dichiarate integralmente compensate, tenuto conto del comportamento processuale dell' e del complessivo esito del giudizio conclusosi Pt_2
alla prima udienza senza alcuna attività istruttoria e di trattazione (cfr. Cass. ordinanza n.
5497 del 3.03.2017; Cass. ordinanza 06.04.2018 n. 8566; Cass. Sent. 10198 del 27 aprile
2018)
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe indicata
Dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c. pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Siracusa, 13/06/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Giovanna Pedalino
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