TRIB
Sentenza 28 settembre 2025
Sentenza 28 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 28/09/2025, n. 998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 998 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI AGRIGENTO SEZIONE CIVILE
La dott.ssa Sonia Spallitta, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di
Agrigento, ha emesso e pubblicato la seguente
SENTENZA
NELLA CAUSA CIVILE ISCRITTA AL N. 3296 DEL RUOLO GENERALE DEGLI
AFFARI CONTENZIOSI CIVILI DELL'ANNO 2019
TRA
nato ad [...] l'[...] ed ivi residente in [...]
Luigi Sturzo n. 13 (C.F. ), elettivamente domiciliato in C.F._1
Agrigento - Via Esseneto n. 34, presso lo studio dell'Avv. Pietro Mirotta, giusta procura in atti
(ATTORE)
CONTRO
, nato ad [...] il [...] (CF Controparte_1
e , nata ad [...] il [...] C.F._2 Controparte_2
(C.F. ), entrambi residenti in Porto Empedocle C. da Pero s.n.c., C.F._3 rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe Lentini ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Agrigento, via Eraclito n. 28, giusta mandato allegato
(CONVENUTI)
OGGETTO: azione negatoria servitutis
CONCLUSIONI: COME DA ATTI E VERBALI DI CAUSA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione iscritto a ruolo il 11.10.2019 l'attore adiva il Tribunale al fine di far accertare e dichiarare
- l'inesistenza di servitù di scarico di condotta fognaria gravante sul terreno di proprietà del Sig. distinto al part. n. 254 del foglio di mappa n. 149; Parte_1 - ordinare ai Sigg. e la cessazione di ogni turbativa al pacifico CP_1 CP_2 godimento esclusivo della proprietà del Sig. attraverso la rimozione della Parte_1 tubatura esistente;
- condannare i Sigg. e al risarcimento dei danni, anche a titolo di CP_1 CP_2 indennità per l'imposizione della servitù maturata dal 27/02/2001 sino ad oggi, paria ad
€. 5.100,00 ovvero in quella maggiore o minore somma che, secondo equità ex art. 1226
c.c., il Tribunale riterrà di giustizia;
- condannare gli odierni convenuti al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre IVA CPA e spese generali da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Deduce l'attore, in fatto, di essere proprietario di un appezzamento di terreno sito in
Agrigento, ai rogiti in Notar del 29.07.1971 rep. n. 720903, racc. n. Persona_1
13110, identificato catastalmente al N.C.E.U. con la particella n. 254 del foglio di mappa n. 149, come da documentazione versata in atti. Il detto terreno confina tra gli altri con la particella n. 156 facente parte del medesimo foglio di mappa, all'interno del quale insiste un fabbricato su più elevazioni, ove al piano terra in aderenza, vi è ubicato un locale adibito a parruccheria e centro estetica, di proprietà ed in uso ai Sigg.
e , al rogito in Notar del Controparte_1 Controparte_2 Persona_2
6.02.1997 rep. n. 63192, n. 19073 di racc., in atti.
A seguito di un accesso al proprio fondo, finalizzato alla manutenzione dell'impianto fognario della propria abitazione, sita al 2° piano del medesimo stabile, il ha Parte_1 rinvenuto all'interno di un cavedio in muratura sul lato sud-ovest, una tubazione in PVC del diametro di 100/150 mm, completa di curve, raccordi e sifoni, del tutto estranea ai propri impianti, che attraversa per circa ml. 15 la predetta proprietà fino all'innesto con la pubblica via Luigi Sturzo, come da documentazione in atti.
Da un più attento esame del percorso di tale conduttura, di natura evidentemente fognaria, l'attore ha dedotto la provenienza dal locale adibito a parruccheria degli odierni convenuti.
Rileva sempre in punto di fatto l'attore che l'autorizzazione allo scarico in fognatura rilasciata in data 27/02/2001 dal Comune di Agrigento era subordinata alla tutela dei diritti di terzi, cui andava preventivamente richiesto il consenso all'attraversamento del
Pag. 2 di 10 proprio fondo, pagandone in caso di consenso l'indennità per l'imposizione della servitù.
A mezzo racc. a/r del 9.04.2019, in atti, indirizzata ai convenuti e rimasta priva di riscontro, l'attore ha chiesto la rimessione in pristino.
In punto di diritto il espone la finalità dell'azione intrapresa rientrante tra le Parte_1 tutele previste dall'actio negatoria servitutis ex art. 949 c.c..
Controdeduse la difesa dei resistenti, costituitisi con comparsa di risposta del
18.12.2019, che, come si evince dall'atto di vendita allegato, i convenuti acquistarono l'immobile in data 06/02/1997 e, a tale data, era già presente la condotta fognaria oggetto di contenzioso che principiando dalla loro proprietà, attraversando le parti comuni dell'edificio, percorreva il medesimo tracciato ancor oggi esistente e immutato.
Sempre la suddetta condotta, unitamente ad altri lavori anche condominiali, fu oggetto di mera manutenzione attraverso la rimozione dei tubi ormai vetusti sostituiti, nell'anno
2000, con nuovi tubi senza alterazione del tracciato preesistente.
Afferma ancora parte resistente che l'autorizzazione dell'anno 2001 rilasciata dal
Comune di Agrigento vada intesa come semplice autorizzazione di opere preesistenti, finalizzata all'esercizio dell'attività di parruccheria.
Deduce la convenuta in diritto l'inesistenza di qualsivoglia turbativa non attraversando la tubazione proprietà aliena, essendo la stessa allocata lungo il muro perimetrale costituente parte comune dell'edificio condominiale ex art. 1117 c.c. cui inerisce il locale commerciale di proprietà dei convenuti.
In via riconvenzionale, parte resistente chiede una declaratoria sulla intervenuta acquisizione per usucapione della servitù di scarico fognario sul fondo di proprietà attorea. Ovvero, nella ipotesi in cui nel corso del presente giudizio dovesse emergere che la condotta fognaria che collega l'attività commerciale dei convenuti al collettore pubblico, insiste sul fondo di proprietà attorea, parte convenuta chiede il riconoscimento dell'avvenuto acquisto della servitù di scarico fognario sul fondo di parte attrice a titolo originario per maturata usucapione acquisitiva, sulla scorta del fatto che la condotta fognaria in questione è allocata nel medesimo luogo da oltre un ventennio e da più di vent'anni collega il locale, adibito dai convenuti a negozio di parruccheria nel 2001, al collettore fognario pubblico. In subordine, sempre in via riconvenzionale, chiede parte
Pag. 3 di 10 resistente, la costituzione di una servitù coattiva di scarico sul fondo di parte attrice, atta a consentire, mediante l'attra versamento della proprietà attorea, il raggiungimento del collettore fognario pubblico.
Istruito il giudizio con la concessione alla prima udienza dei termini ex art. 183 VI cpc, assunte varie deposizioni testimoniali dal tenore contrastante, con ordinanza riservata del 06.09.2021 è stato nominato CTU l'NG. con studio in Favara al fine di Persona_3 rispondere al seguente quesito: “alla luce degli atti di causa e giusta sopralluogo, descriva il CTU analiticamente lo stato dei luoghi e , nel caso di rinvenimento del passaggio delle tubazioni dal fondo convenuto al fondo attoreo per la presenza della condotta fognaria, sul fondo di proprietà , a servizio dell'attività di Parte_1 parruccheria di proprietà dei convenuti, comproprietari dell'immobile sito in via Luigi
Strurzo n. 11 ( particella n. 156 mappa n. 149), ne valuti la risalenza nel tempo, la riferibilità e l'uso esclusivo a servizio del fondo del convenuto, e l'eventuale carattere di coattività. Rappresenti altresì al Giudice, nel caso di servitù di passaggio, la possibilità di un eventuale percorso alternativo e i costi del trasloco”. E' stata fissata udienza di giuramento alla data del 10/01/2022.
A seguito di numerosi rinvii per mancata accettazione dell'incarico da parte del nominato CTU, il Giudice ha revocato la nomina dell'NG , sostituito dall'ing. Per_3
con udienza di giuramento fissata alla data del 09/01/2023. Persona_4
Depositata la relazione di consulenza tecnica d'ufficio, e poi integrata in ordine all'ulteriore quesito formulato dal GI in sede istruttoria con cui il CTU è stato sollecitato a “quantificare l'indennizzo dovuto annualmente dal proprietario del fondo cd dominante al proprietario del fondo cd SE, commisurandolo agli anni dell'utilizzo già accertati dal consulente, considerando la tipologia della servitù e lo stato dei luoghi, consentendo così alle parti di valutare altresì una possibile soluzione bonaria che comprenda ad es. il mantenimento dello status quo in cambio del pagamento di un indennizzo” .
Non avendo le parti raggiunto alcun accordo bonario, precisate le conclusioni alla udienza del 09.09.2024, la causa è stata rinviata per discussione e decisione con concessione dei termini per il deposito di note conclusive. Infine, la causa è stata decisa.
Pag. 4 di 10 Partendo dall'esame della domanda di parte attrice, dalla complessa istruzione probatoria confezionata nel giudizio che occupa emerge la fondatezza e parziale accoglibilità della domanda attorea, nei limiti delle motivazioni che seguono.
La domanda principale azionata da parte attrice va collocata tra le azioni a difesa della proprietà in quanto volta alla declaratoria negativa dell'esistenza di una servitù di passaggio della conduttura di scarico di pertinenza della parruccheria dei convenuti gravante sul fondo appartenente al fino al collegamento con la rete pubblica. Parte_1
Presupposto per l'esercizio dell'actio negatoria servitutis è la dimostrazione della titolarità del fondo SE (cfr. Corte di cassazione, IV civ., ord. N. 10543/2020).
Il detto prerequisito è stato soddisfatto dall'attore con la produzione degli atti dominicali di entrambi i fondi, fatto peraltro non contestato dai resistenti.
Per accertare, dunque, la sussistenza del lamentato passaggio non autorizzato della tubazione a servizio della proprietà dei resistenti sulla proprietà attorea fino all'innesto con la pubblica via Luigi Sturzo, è stato nominato un consulente tecnico d'ufficio che ha confermato la sussistenza della condotta in PVC del diametro di 100/150 mm, completa di curve, raccordi e sifoni, di circa ml. 15, che in effetti attraversa la proprietà attorea in un cavedio in un muratura contenente anche tubazioni provenienti da altre unità abitative della palazzina di proprietà Parte_1
L'NG nel rispondere alla prima parte del quesito sub “a)” posto dal Giudicante Per_4
- alla luce degli atti di causa e giusta sopralluogo, descriva il CTU analiticamente lo stato dei luoghi - ha accertato che “su una porzione del fondo di proprietà del ricorrente, in Agrigento, via Luigi Sturzo, in catasto terreni censito al foglio 149, particella 254, costituita da una striscia di terreno attigua alla particella n.155 del medesimo foglio, è presente, tra le altre, una condotta di scarico fognario a servizio esclusivo della parruccheria di proprietà dei convenuti. La parruccheria dei convenuti è ubicata al piano terra di anzidetto immobile (particella 155). I reflui prodotti dalla parruccheria attualmente recapitano per gravità in pubblica fognatura, presso un pozzetto stradale nella via Luigi Sturzo, tramite la tubazione di scarico di cui è causa. La condotta de quo
è alloggiata all'interno di una intercapedine in muratura, larga 75 cm e alta circa 1 metro, realizzata a quota piano campagna in aderenza alla parete esterna della palazzina al cui piano terra trovasi la parruccheria di proprietà dei convenuti (FOTO 1 e FOTO 2).
Pag. 5 di 10 All'interno di anzidetta intercapedine, ubicata su fondo di proprietà del ricorrente
(particella 254), al confine con la particella 155 (palazzina), recapitano i pluviali che si dipartono dalle grondaie perimetrali della copertura dell'edificio e si trovano alloggiate anche altre tubazioni di scarico idrico a servizio di utenze di proprietà del ricorrente, tutte provenienti dai piani soprastanti il piano terra”.
Dunque, dall'accertamento peritale emerge la conferma dello stato dei luoghi come descritto dall'attore in atto introduttivo, ovvero la sussistenza tra i due fondi di una servitù di passaggio di condutture per un raggio di 15 mt lineari avente come fondo SE quello di parte attrice.
La detta servitù di scarico non sembra essere stata frutto di un accordo tra le parti e vi è un momento certo a partire dal quale si cristallizza il rifiuto della stessa consistente nel momento dell'invio della raccomandata datata 09.04.20219 con la quale l'attore ha chiesto la rimessione in pristino dei luoghi.
Sempre dalle risultanze peritali, su specifico quesito posto dal Giudicante, è emerso che il fondo SE non è intercluso, pertanto, ha un accesso autonomo ad una via pubblica con relativa rete idrica e, pertanto, non può dirsi configurata nel caso di specie una ipotesi di servitù di scarico coattiva ai sensi dell'art 1043 cc. Rispondendo al quesito sub b) il consulente ha infatti dichiarato che “ Atteso che la parrucchieria di proprietà dei convenuti, sul lato opposto rispetto all'ubicazione della condotta di cui è causa, ha accesso diretto dalla via Luigi Sturzo e che la via Luigi Sturzo è servita da pubblica fognatura, si rappresenta la concreta e oggettiva possibilità di un eventuale percorso di recapito in fognatura alternativo rispetto all'attuale.”. Tuttavia, il tecnico non è stato in grado di determinare i costi di un eventuale trasloco, dipendenti dal sistema adottato di allontanamento dei reflui.
Rileva ancora il consulente che la “ quota strada della via Sturzo, nel tratto antistante la parrucchieria, risulta più elevata, di circa un metro, rispetto al punto più depresso del vano da dove al momento ha origine la condotta de quo”, con ciò rappresentando nel caso di spostamento della conduttura una maggiore difficoltà tecnica nella creazione di uno scarico di acque nere che dovrebbe utilizzare una pompa di risalita per scaricare nel pozzetto pubblico;
mentre invece si legge nella relazione che “I reflui prodotti dalla
Pag. 6 di 10 parrucchieria attualmente recapitano per gravità in pubblica fognatura, presso un pozzetto stradale nella via Luigi Sturzo, tramite la tubazione di scarico di cui è causa.”
Pertanto, alla luce delle risultanze processuali fino a questo momento riassunte, rispondendo alle domande proposte dall'attore non può non dichiararsi, nel momento della introduzione dell'azione che occupa, la inesistenza di una servitù di scarico di condotta fognaria gravante sul terreno di proprietà del Sig. distinto Parte_1 alla part. n. 254 del foglio di mappa n. 149, legittimamente costituita.
A questo punto dell'accertamento giudiziale occorre prendere in esame le domande svolte in via riconvenzionale dai resistenti, i quali nel tempo hanno confidato sulla legittimità e liceità della loro condotta avendo ottenuto l'autorizzazione allo scarico con provvedimento avente durata quadricennale dal 27.02.2001, su domanda depositata il
24.10.2000, corredata da perizia tecnica.
A tale proposito, il consulente ha affermato che “Visti gli elaborati grafici allegati ad anzidetta pratica di autorizzazione allo scarico ed estratti in copia dal fascicolo visionato in data 10/02/2023 presso l'ufficio tecnico comunale di Agrigento (ALLEGATO 2),
l'attuale ubicazione della condotta di scarico di cui è causa”.
Alla luce della conformità dello stato dei luoghi all'autorizzazione del Comune di
Agrigento, chiedono i confinanti e titolari della condotta oggetto di contesa il riconoscimento della intervenuta usucapione della servitù di passaggio della condotta dal cavedio e dalla proprietà aliena.
Ed in effetti tra i modi di acquisto del diritto di servitù vi sono quello per usucapione, con l'utilizzo ventennale del fondo e quello per destinazione del padre di famiglia. L'art. 1061 c.c. prevede che possano acquistarsi per usucapione o per destinazione del padre di famiglia soltanto le servitù apparenti, cioè quelle caratterizzate da segni esteriori univocamente rivelatori dell'esistenza della servitù.
Ai fini della sussistenza del requisito dell'apparenza è dunque necessaria la presenza di una situazione di fatto oggettiva che renda evidente l'assoggettamento di un fondo a un altro, così da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, ma di un onere preciso a carattere stabile, corrispondente in via di fatto al contenuto di una determinata servitù.
Pag. 7 di 10 In quest'ottica, in giurisprudenza è costante l'affermazione secondo cui il requisito dell'apparenza della servitù, necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia, si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio e rivelanti, in modo non equivoco, l'esistenza del peso gravante sul fondo SE, così da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di preciso onere a carattere stabile (Cass. civ., sez. II, 20/01/2022, n. 1794; Cass. civ., sez. VI, 06/05/2021, n.
11834).
Di recente sul punto la Corte di Cassazione in un caso analogo a quello che occupa ha affermato che che la tubatura idrica di proprietà comune o del vicino condomino, pur se collocata al di sotto del pavimento dell'appartamento che funge da fondo SE costituisce senz'altro un'opera oggettivamente visibile (sia pur occasionalmente, in occasione di lavori svolti nel suo appartamento), anche solo in parte, dal proprietario dello stesso, che, di fatto, inequivocabilmente, rivela, per struttura e consistenza, l'onere che grava sull'appartamento SE a vantaggio dell'altro (Cass. civ., sez. II,
08/06/2017, n. 14292).
Pertanto, alla luce dell'excursus giurisprudenziale sopra declinato, anche nel caso de quo può configurarsi l'ipotesi di una servitù apparente, essendovi una autorizzazione pubblica all'allaccio conforme allo stato dei luoghi e la presenza di tubazioni - anche di proprietà attorea - nel cavedio posto sul fondo provvista di appositi pozzetti di controllo.
Per valutare dunque la intervenuta usucapione della servitù occorre altresì verificare la sussistenza del requisito del possesso uti dominus protratto per un ventennio;
tuttavia, nel caso che occupa dal rilascio dell'autorizzazione non sono decorsi i vent'anni necessari ad usucapire, né le deposizioni testimoniali sono state utili, in quanto contraddittorie tra di loro a confermare la presenza della condotta in un periodo anteriore al rilascio della predetta autorizzazione. La eventuale prova della preesistenza di servizi igienici nell'immobile in un tempo antecedente al rilascio della autorizzazione, non sarebbe comunque utile ai fini della usucapione del diritto al passaggio della conduttura, in quanto nulla dimostra sul percorso dell'eventuale scarico, di cui vi è traccia formale solo a far data dall'emanazione del provvedimento autorizzativo, ovvero nel 2001.
Pag. 8 di 10 Pertanto, la domanda di parte resistente tendente alla declaratoria dell'usucapione della servitù di passaggio della conduttura con effetti retroattivi non può essere accolta.
Si ritiene invece di dover accogliere la domanda formulata in via subordinata da parte resistente relativa alla costituzione con efficacia ex nunc di una servitù di scarico fognario sul fondo di proprietà attorea, alla luce del fatto che, in base alla integrazione della ctu effettuata su richiesta specifica del Giudicante, i resistenti per liberare il fondo del vicino SE dovrebbero realizzare una nuova condotta di scarico, lungo un percorso alternativo, con la creazione di un pozzetto dotato di elettropompa sommergibile a cagione del livello più basso del punto della raccolta dei reflui della parruccheria rispetto alla soglia di ingresso nella parruccheria. Dovrebbe infatti essere rimossa la tubazione esistente e autorizzata dal per essere Controparte_3 sostituita da altra conduttura che percorra la parruccheria per circa 11 metri, da collocarsi sotto la pavimentazione, per poi proseguire per circa 30 mt sulla via pubblica dalla parruccheria alla via Sturzo e dalla via Sturzo fino all'esistente pozzetto di recapito finale. Ciò comporterebbe a carico del fondo SE un aggravio di spese per la rimozione della conduttura pregressa, la realizzazione delle nuova interna ed esterna alla parruccheria, cui si andrebbero ad aggiungere ulteriori spese interne di rifacimento della pavimentazione e infine i costi della richiesta di nuova autorizzazione da parte della PA.
Di contro allo stato è presente un cavedio in muratura, ben confezionato all'interno del quale convivono da diversi anni le condutture dei proprietari di entrambi i fondi, senza che alcuna turbativa e molestia si sia verificata ai danni della proprietà SE .
Facendo prevalere motivazioni di razionale sfruttamento del suolo, è d'uopo scegliere la soluzione che comporti sì un minor aggravio del fondo SE ma altresì' un minor costo a carico del fondo dominante e, nel caso che occupa, un minor consumo del pubblico suolo, che sarebbe invaso, previa eventuale autorizzazione, da un nuovo scavo e da nuove condutture, fonte ulteriore di potenziale di rottura con costi a carico della collettività.
Pertanto, concludendo sul punto si ritiene di poter accogliere la domanda riconvenzionale formulata da parte resistente di costituzione di una servitù di scarico, mantenendo l'attuale stato, dietro pagamento a carico del fondo dominante di un
Pag. 9 di 10 indennizzo per l'uso del fondo SE, quantificato in € 300,00 annui, da pagarsi anticipatamente nel mese di ottobre di ogni anno.
Dato il dimostrato utilizzo del fondo di proprietà attorea anche nel passato a far data cioè dal momento della autorizzazione, senza il consenso del proprietario del fondo SE, si ritiene di dover altresì condannare parte resistente al rimborso della somma di € 6.700,00 a titolo di indennizzo, non essendo stati dimostrati in giudizio ulteriori danni dalla sussistenza di fatto della servitù di scarico.
Quanto al regime delle spese, vista la soccombenza reciproca, esse vanno parzialmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando;
Dichiara l'insussistenza pregressa di alcuna servitù tra i fondi delle parti in causa;
Dichiara costituita con efficacia ex nunc una servitù di scarico a favore del fondo dominante di proprietà dei resistenti e gravante sul fondo di proprietà Parte_1 lasciando immodificato lo stato attuale dei fondi e degli scarichi;
Condanna e a corrispondere al proprietario del Controparte_1 Controparte_2 fondo SE a titolo di indennizzo per l'utilizzo del fondo alieno a far data dal 2001 la somma complessiva di € 6.700,00, oltre interessi fino al soddisfo, e per ogni anno di esercizio futuro della servitù la somma di € 300,00.
Ordina la trasmissione della sentenza presso la Conservatoria dei registri immobiliari competente per la trascrizione e l'effettuazione di ogni connesso provvedimento, esonerando il Conservatore da ogni responsabilità di merito.
Quanto alle spese di lite condanna parte convenuta al pagamento in favore dell'attore del 50% delle spese processuali liquidate complessivamente in € 4.000,00 oltre oneri;
compensa il restante 50%.
Pone definitivamente a carico di parte convenuta il pagamento delle spese di CTU, liquidate con separato decreto.
Agrigento, 15.07.2025 Il Gop Sonia Spallitta
Pag. 10 di 10