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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 14/03/2025, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1499/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1499/2023
Oggi 14 marzo 2025 all'esito della trattazione cartolare
Viste le note conclusive delle parti,
Il Giudice pronuncia sentenza contestuale allegata al presente verbale, pubblicata con sottoscrizione dello stesso e immediatamente depositata in Cancelleria. Si comunichi.
Il Giudice
Antonia Libera Oliva
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LUCCA
in persona del Giudice Antonia Libera Oliva,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 1499/2023 R.G., promossa da:
( ) rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Parte_1 C.F._1
Battista Salvietti ( ) presso il cui studio in Pistoia, via Cavour n.51, C.F._2 elegge domicilio, giusta delega in calce alla comparsa di costituzione a mezzo di nuovo difensore
- attrice opponente -
CONTRO
(C.F. ), e per essa Controparte_1 P.IVA_1 [...] rappresentata e difesa, giusta procura alle liti, dall'Avv. Controparte_2
Arturo Maria Dell'Isola ( ) e dall'Avv. Marta Delia Enne C.F._3
( ), PEC , ed elettivamente C.F._4 Email_1 domiciliata presso lo studio dei predetti in Milano alla Via Passione n. 8 nonché presso il loro indirizzo PEC
-convenuta opposta-
Conclusioni delle parti.
Per l'attrice opponente: “Piaccia all'Ecc.mo Giudice adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: in via preliminare e nel merito previo accertamento e conseguente declaratoria, dichiarare nullo pagina 2 di 7 o comunque privo di efficacia e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto, in quanto niente è dovuto dalla e/o dalla signora per quanto esposto in narrativa”. CP_3 Parte_1
Per la convenuta opposta: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale Adito, contrariis rejectis, così provvedere: nel merito, confermare integralmente il decreto n. 392/2023, con ulteriore condanna della parte opponente agli interessi moratori dal giorno della mora sino al soddisfo. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo n. 392/2023 del 10.3.2023 (RG 866/2023) il Tribunale di Lucca ingiungeva a , quale garante di (ora cancellata dal registro delle Parte_1 CP_3
Imprese - doc. 5 fascicolo parte opposta), di pagare in favore di Controparte_1
(d'ora in poi anche solo , quale cessionaria, la somma capitale di
[...] CP_1 euro 66.489,88 (doc. A fascicolo parte attrice), oltre interessi e spese del procedimento monitorio, a titolo di debito residuo del finanziamento stipulato dalla stessa con CP_3 cfr. doc. 6 fascicolo parte opposta). Controparte_4
Con atto di citazione ritualmente notificato l'odierna attrice proponeva opposizione al
D.I. lamentando: il difetto di legittimazione attiva/titolarità del credito di la carenza CP_1 di prova in ordine al rapporto contrattuale sotteso (contratto di finanziamento); la carenza di legittimazione passiva di essa opponente (firma apocrifa sul contratto di fideiussione/disconoscimento); la nullità del contratto di fideiussione per violazione della normativa antitrust;
la decadenza dalla garanzia ex art. 1957 c.c.
Si costituiva in giudizio l'opposta, tramite la sua mandataria
[...] contestando punto per punto le avverse doglianze e chiedendo la Controparte_2 conferma del decreto opposto.
Nelle more del giudizio, parte opponente, a mezzo del suo nuovo difensore, rinunciava espressamente alle eccezioni di inesistenza del rapporto contrattuale sotteso, di carenza della propria legittimazione passiva e quindi di non riconducibilità a costei delle firme apposte sul contratto di fideiussione. (v. I memoria ex art. 171 ter c.p.c.), di carenza di legittimazione attiva di (v. III memoria ex art. 171 ter c.p.c.); parte opposta CP_1
pagina 3 di 7 rinunciava, invece, alla già proposta istanza di verificazione ex art. 216 c.c. (II memoria ex art. 171 ter c.p.c.).
Esperito inutilmente il tentativo di mediazione obbligatoria (verbale negativo del
27.11.2023), concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo (ordinanza del
21.9.2023), disposto il mutamento di rito (v. ordinanza del 15.3.2024), depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c., la causa veniva istruita con sole prove documentali e trattenuta in decisione all'udienza del 14.3.2025 sulle conclusioni delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, occorre evidenziare che, a fronte della documentazione prodotta dall'opposta, parte opponente ha rinunciato a tutte le eccezioni formulate con l'atto introduttivo del giudizio, tranne a quella di nullità del contratto di fideiussione (v. I e III memoria ex art. 171 ter); la contestazione circa il quantum della pretesa, invece, genericamente “accennata” nell'atto introduttivo del giudizio (v. pag. 7 cit.), non è stata comunque riproposta negli scritti successivi.
Quanto alla legittimazione attiva della cessionaria, è pacifico nella giurisprudenza di legittimità che “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass. 5478/2024; Cass. n. 24798/2020; Cass. n. 4116/2016); circostanza, quest'ultima, ricorrente nell'ipotesi de qua, avendo l'opponente rinunciato alla relativa eccezione.
Sulla nullità della fideiussione
L'opponente, quale garante delle obbligazioni assunte da eccepisce la Controparte_3 nullità della fideiussione rilasciata in data 25.3.2005 (doc. 1 fascicolo parte opponente) per violazione della normativa antitrust e, conseguentemente, eccepisce la decadenza dall'azione nei confronti di essa garante, ai sensi dell'art. 1957 c.c., oltre che la nullità delle clausole di reviviscenza e sopravvivenza.
pagina 4 di 7 All'uopo, si osserva che il contratto sottoscritto da non è una Parte_1 fideiussione omnibus ma una fideiussione specifica, come agevolmente si ricava dalla lettura del teso contrattuale: “premesso che in data 29/3/2005 codesta Azienda [ ha CP_4 concesso alla società un finanziamento di € 80.000,00 in 60 mesi …con la presente vi comunico CP_3 di costituirmi fideiussore del predetto Interlab…nei confronti di codesta Azienda per tutte le obbligazioni derivanti dalla suddetta operazione fino all'importo complessivo di euro
98.000,00” (così test. “Garanzia n. 254229/90 del 29.3.2005”, doc. 1 fascicolo parte opponente).
Poiché lo schema contrattuale oggetto di analisi da parte della Banca d'Italia - predisposto dall'ABI nel corso dell'anno 2003 - riguardava unicamente le fideiussioni omnibus rilasciate a garanzia di operazioni bancarie, l'eccezione di nullità è infondata, dato che la fideiussione specifica si pone al di fuori dallo schema contrattuale sanzionato dalla Banca d'Italia con il provvedimento n. 55/2005; sul punto: “La natura anticoncorrenziale pronunciata dalla Banca d'Italia, di clausole del modello ABI del contratto di fideiussione "omnibus", per contrasto con gli artt. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287 del 1990 e 101 del
TFUE, determina l'invalidità e la possibile espunzione delle corrispondenti clausole inerenti a quel solo modello di contratto, in quanto la natura anticoncorrenziale di quelle sanzionate è stata valutata rispetto ai possibili effetti derivanti dalla loro estensione ad una serie indefinita e futura di rapporti, tale da addossare sul fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca;
tale giudizio sfavorevole e la conseguente invalidità non si estendono perciò anche alle fideiussioni ordinarie, oggetto di specifica pattuizione tra banca e cliente” (Cass. n. 21841/2024); nonchè: “La declaratoria di nullità della fideiussione che ricalchi lo schema esaminato dal menzionato provvedimento della Banca d'Italia numero 55 del 2005 postula, proprio per il contenuto di quest'ultimo, che la fideiussione stessa sia qualificabile come omnibus, ipotesi pacificamente esclusa nella fattispecie”
(Cass. n. 33472/2024, n. 19401/2024 e Tribunale di Milano n. 5075/2023); oltre: “non è possibile ritenere, sempre e solo in relazione al citato provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005, che anche le condizioni delle fideiussioni specifiche siano il frutto d'intesa anticoncorrenziale, per cui in presenza, nella sostanza, di una fideiussione specifica con la quale la garante si è impegnato in solido con la
pagina 5 di 7 debitrice, per una obbligazione singolarmente determinata, non è ravvisabile alcuna nullità” (Cass. n.
10689/2024).
Ne discende che la disciplina di deroga all'art. 1957 c.c., prevista nel contratto in esame,
è perfettamente valida.
Infatti, la Suprema Corte ha affermato che: (Cass. n. 27389/2024) “In assenza di ragioni che persuadano del contrario, non può che essere ribadita la consolidata giurisprudenza, secondo cui la decadenza del creditore dal diritto di pretendere l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria, sancita dall'art. 1957 cod. civ. per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, può essere preventivamente rinunciata dal fideiussore, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico comportando soltanto
l'assunzione, per il garante, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore (per tutte: Cass., sez. 6 -1, 04/12/2017, n. 28943; Cass., sez. 6 -1, 24/09/2013, n. 21867; Cass., sez. 3,
18/04/2007, n. 9245)”.
Nel caso de quo, nel contratto di fideiussione (art. 5) la odierna opponente aveva espressamente rinunciato in via preventiva al termine previsto dalla disposizione di cui invoca l'applicazione.
Analoghe considerazioni operano con riferimento alle clausole di reviviscenza e sopravvivenza.
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i parametri minimi dello scaglione di riferimento, data la serialità della questione, con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente decidendo, così provvede: rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto dichiarandolo definitivamente esecutivo;
condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta, liquidate in euro 4.217,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e maggiorazione spese generali come per legge. pagina 6 di 7 Si comunichi.
Lucca, 14.3.25.
Il Giudice
Antonia Libera Oliva
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1499/2023
Oggi 14 marzo 2025 all'esito della trattazione cartolare
Viste le note conclusive delle parti,
Il Giudice pronuncia sentenza contestuale allegata al presente verbale, pubblicata con sottoscrizione dello stesso e immediatamente depositata in Cancelleria. Si comunichi.
Il Giudice
Antonia Libera Oliva
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LUCCA
in persona del Giudice Antonia Libera Oliva,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 1499/2023 R.G., promossa da:
( ) rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Parte_1 C.F._1
Battista Salvietti ( ) presso il cui studio in Pistoia, via Cavour n.51, C.F._2 elegge domicilio, giusta delega in calce alla comparsa di costituzione a mezzo di nuovo difensore
- attrice opponente -
CONTRO
(C.F. ), e per essa Controparte_1 P.IVA_1 [...] rappresentata e difesa, giusta procura alle liti, dall'Avv. Controparte_2
Arturo Maria Dell'Isola ( ) e dall'Avv. Marta Delia Enne C.F._3
( ), PEC , ed elettivamente C.F._4 Email_1 domiciliata presso lo studio dei predetti in Milano alla Via Passione n. 8 nonché presso il loro indirizzo PEC
-convenuta opposta-
Conclusioni delle parti.
Per l'attrice opponente: “Piaccia all'Ecc.mo Giudice adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: in via preliminare e nel merito previo accertamento e conseguente declaratoria, dichiarare nullo pagina 2 di 7 o comunque privo di efficacia e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto, in quanto niente è dovuto dalla e/o dalla signora per quanto esposto in narrativa”. CP_3 Parte_1
Per la convenuta opposta: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale Adito, contrariis rejectis, così provvedere: nel merito, confermare integralmente il decreto n. 392/2023, con ulteriore condanna della parte opponente agli interessi moratori dal giorno della mora sino al soddisfo. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo n. 392/2023 del 10.3.2023 (RG 866/2023) il Tribunale di Lucca ingiungeva a , quale garante di (ora cancellata dal registro delle Parte_1 CP_3
Imprese - doc. 5 fascicolo parte opposta), di pagare in favore di Controparte_1
(d'ora in poi anche solo , quale cessionaria, la somma capitale di
[...] CP_1 euro 66.489,88 (doc. A fascicolo parte attrice), oltre interessi e spese del procedimento monitorio, a titolo di debito residuo del finanziamento stipulato dalla stessa con CP_3 cfr. doc. 6 fascicolo parte opposta). Controparte_4
Con atto di citazione ritualmente notificato l'odierna attrice proponeva opposizione al
D.I. lamentando: il difetto di legittimazione attiva/titolarità del credito di la carenza CP_1 di prova in ordine al rapporto contrattuale sotteso (contratto di finanziamento); la carenza di legittimazione passiva di essa opponente (firma apocrifa sul contratto di fideiussione/disconoscimento); la nullità del contratto di fideiussione per violazione della normativa antitrust;
la decadenza dalla garanzia ex art. 1957 c.c.
Si costituiva in giudizio l'opposta, tramite la sua mandataria
[...] contestando punto per punto le avverse doglianze e chiedendo la Controparte_2 conferma del decreto opposto.
Nelle more del giudizio, parte opponente, a mezzo del suo nuovo difensore, rinunciava espressamente alle eccezioni di inesistenza del rapporto contrattuale sotteso, di carenza della propria legittimazione passiva e quindi di non riconducibilità a costei delle firme apposte sul contratto di fideiussione. (v. I memoria ex art. 171 ter c.p.c.), di carenza di legittimazione attiva di (v. III memoria ex art. 171 ter c.p.c.); parte opposta CP_1
pagina 3 di 7 rinunciava, invece, alla già proposta istanza di verificazione ex art. 216 c.c. (II memoria ex art. 171 ter c.p.c.).
Esperito inutilmente il tentativo di mediazione obbligatoria (verbale negativo del
27.11.2023), concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo (ordinanza del
21.9.2023), disposto il mutamento di rito (v. ordinanza del 15.3.2024), depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c., la causa veniva istruita con sole prove documentali e trattenuta in decisione all'udienza del 14.3.2025 sulle conclusioni delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, occorre evidenziare che, a fronte della documentazione prodotta dall'opposta, parte opponente ha rinunciato a tutte le eccezioni formulate con l'atto introduttivo del giudizio, tranne a quella di nullità del contratto di fideiussione (v. I e III memoria ex art. 171 ter); la contestazione circa il quantum della pretesa, invece, genericamente “accennata” nell'atto introduttivo del giudizio (v. pag. 7 cit.), non è stata comunque riproposta negli scritti successivi.
Quanto alla legittimazione attiva della cessionaria, è pacifico nella giurisprudenza di legittimità che “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass. 5478/2024; Cass. n. 24798/2020; Cass. n. 4116/2016); circostanza, quest'ultima, ricorrente nell'ipotesi de qua, avendo l'opponente rinunciato alla relativa eccezione.
Sulla nullità della fideiussione
L'opponente, quale garante delle obbligazioni assunte da eccepisce la Controparte_3 nullità della fideiussione rilasciata in data 25.3.2005 (doc. 1 fascicolo parte opponente) per violazione della normativa antitrust e, conseguentemente, eccepisce la decadenza dall'azione nei confronti di essa garante, ai sensi dell'art. 1957 c.c., oltre che la nullità delle clausole di reviviscenza e sopravvivenza.
pagina 4 di 7 All'uopo, si osserva che il contratto sottoscritto da non è una Parte_1 fideiussione omnibus ma una fideiussione specifica, come agevolmente si ricava dalla lettura del teso contrattuale: “premesso che in data 29/3/2005 codesta Azienda [ ha CP_4 concesso alla società un finanziamento di € 80.000,00 in 60 mesi …con la presente vi comunico CP_3 di costituirmi fideiussore del predetto Interlab…nei confronti di codesta Azienda per tutte le obbligazioni derivanti dalla suddetta operazione fino all'importo complessivo di euro
98.000,00” (così test. “Garanzia n. 254229/90 del 29.3.2005”, doc. 1 fascicolo parte opponente).
Poiché lo schema contrattuale oggetto di analisi da parte della Banca d'Italia - predisposto dall'ABI nel corso dell'anno 2003 - riguardava unicamente le fideiussioni omnibus rilasciate a garanzia di operazioni bancarie, l'eccezione di nullità è infondata, dato che la fideiussione specifica si pone al di fuori dallo schema contrattuale sanzionato dalla Banca d'Italia con il provvedimento n. 55/2005; sul punto: “La natura anticoncorrenziale pronunciata dalla Banca d'Italia, di clausole del modello ABI del contratto di fideiussione "omnibus", per contrasto con gli artt. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287 del 1990 e 101 del
TFUE, determina l'invalidità e la possibile espunzione delle corrispondenti clausole inerenti a quel solo modello di contratto, in quanto la natura anticoncorrenziale di quelle sanzionate è stata valutata rispetto ai possibili effetti derivanti dalla loro estensione ad una serie indefinita e futura di rapporti, tale da addossare sul fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca;
tale giudizio sfavorevole e la conseguente invalidità non si estendono perciò anche alle fideiussioni ordinarie, oggetto di specifica pattuizione tra banca e cliente” (Cass. n. 21841/2024); nonchè: “La declaratoria di nullità della fideiussione che ricalchi lo schema esaminato dal menzionato provvedimento della Banca d'Italia numero 55 del 2005 postula, proprio per il contenuto di quest'ultimo, che la fideiussione stessa sia qualificabile come omnibus, ipotesi pacificamente esclusa nella fattispecie”
(Cass. n. 33472/2024, n. 19401/2024 e Tribunale di Milano n. 5075/2023); oltre: “non è possibile ritenere, sempre e solo in relazione al citato provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005, che anche le condizioni delle fideiussioni specifiche siano il frutto d'intesa anticoncorrenziale, per cui in presenza, nella sostanza, di una fideiussione specifica con la quale la garante si è impegnato in solido con la
pagina 5 di 7 debitrice, per una obbligazione singolarmente determinata, non è ravvisabile alcuna nullità” (Cass. n.
10689/2024).
Ne discende che la disciplina di deroga all'art. 1957 c.c., prevista nel contratto in esame,
è perfettamente valida.
Infatti, la Suprema Corte ha affermato che: (Cass. n. 27389/2024) “In assenza di ragioni che persuadano del contrario, non può che essere ribadita la consolidata giurisprudenza, secondo cui la decadenza del creditore dal diritto di pretendere l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria, sancita dall'art. 1957 cod. civ. per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, può essere preventivamente rinunciata dal fideiussore, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico comportando soltanto
l'assunzione, per il garante, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore (per tutte: Cass., sez. 6 -1, 04/12/2017, n. 28943; Cass., sez. 6 -1, 24/09/2013, n. 21867; Cass., sez. 3,
18/04/2007, n. 9245)”.
Nel caso de quo, nel contratto di fideiussione (art. 5) la odierna opponente aveva espressamente rinunciato in via preventiva al termine previsto dalla disposizione di cui invoca l'applicazione.
Analoghe considerazioni operano con riferimento alle clausole di reviviscenza e sopravvivenza.
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i parametri minimi dello scaglione di riferimento, data la serialità della questione, con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente decidendo, così provvede: rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto dichiarandolo definitivamente esecutivo;
condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta, liquidate in euro 4.217,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e maggiorazione spese generali come per legge. pagina 6 di 7 Si comunichi.
Lucca, 14.3.25.
Il Giudice
Antonia Libera Oliva
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