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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 21/10/2025, n. 1765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1765 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 320/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa NE EA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 320/2019 promossa da:
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, CP_1
rappresentata e difesa dall'Avv. LUIGI DI LEO, giusta procura in atti;
opponente contro
, rappresentata e difesa dall'Avv. ALBERTO CIUFFREDA, CP_2
giusta procura in atti;
opposta
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta rassegnate all'udienza del
20.10.2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 8 Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Si controverte del credito di € 62.059,32, oltre accessori e spese, vantato da CP_2
, in qualità di beneficiaria, nei confronti di a titolo di indennizzo
[...] CP_1
della polizza vita n. 500871522 stipulata dal coniuge deceduto . Persona_1
Richiesta e ottenuta dalla creditrice ingiunzione di pagamento (decr. ing. n. 2317 del
3.12.2018), debitrice ingiunta, ha proposto opposizione ex art. 645 CP_1
c.p.c. eccependo l'operatività del periodo di carenza, essendo l'assicurato deceduto nel periodo dei sei mesi successivi al perfezionamento del contratto, nonché l'omesso invio della documentazione contrattualmente richiesta per la liquidazione.
Ha dunque concluso chiedendo di revocare il decreto ingiunto;
vinte le spese.
Si è costituita l'opposta, che ha contestato ogni avversa difesa siccome infondata in fatto e in diritto sostenendo la non operatività del periodo di carenza per non aver l'assicurato attivato la garanzia complementare infortuni, nonché la nullità della relativa clausola. Ha dunque concluso chiedendo di rigettare l'opposizione ovvero di condannare l'opponente alla restituzione del premio versato;
il tutto con vittoria delle spese di lite.
Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione (ord. 21.7.2020), la causa, istruita in via esclusivamente documentale, è pervenuta all'udienza del
20.10.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale, sulle conclusioni precisate dalle parti come in epigrafe, è decisa.
L'opposizione è fondata e pertanto deve essere accolta.
Deve essere anzitutto richiamata la nota regola distributiva dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, nel quale è il creditore opposto ad assumere le vesti di attore in senso sostanziale e, in quanto tale, a essere principalmente onerato della prova degli elementi costitutivi del credito vantato, mentre spetta al debitore opponente, convenuto in senso sostanziale, fornire la prova del fatto estintivo, impeditivo o modificativo della pretesa altrui. pagina 2 di 8 A tale regola va associata quella, altrettanto pacifica in giurisprudenza, secondo cui
“in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass. SS. UU. n. 13533/2001, e con esse la successiva giurisprudenza di legittimità: cfr. da ultimo Cass. n. 13685/2019).
Applicando tali principi al caso di specie, deve ritenersi che l'opposta non abbia fornito la prova del fatto costitutivo del credito.
In proposito, va anzitutto evidenziato che risulta da prove documentali e/o da allegazioni non contestate che:
- l'odierna opposta è beneficiaria della polizza n. vita n. 500871522, stipulata il
16.2.2017 dal coniuge , deceduto il 28.4.2017; Persona_1
- l'assicurato non si è sottoposto a visita medica;
- l'assicurato non ha stipulato garanzie complementari;
- l'art. 1 delle condizioni generali di polizza prevede che in caso di decesso del contraente prima della scadenza la compagnia corrisponda ai beneficiari designati un importo liquidabile pari al capitale assicurato in un'unica soluzione;
- l'art. 2 delle condizioni generali di polizza, rubricato “Limitazioni della prestazione in caso di decesso”, prevede al punto 2.2, rubricato “Carenza”, che “l'immediata copertura assicurativa è subordinata alla circostanza che l' si sia sottoposto alla visita medica e agli eventuali ulteriori Parte_1
accertamenti sanitari richiesti dalla Società, accettando le modalità e gli eventuali oneri che ne dovessero derivare. Nel caso in cui l' decida Parte_1
di non sottoporsi alla visita medica (e sempreché la Società non ritenga pagina 3 di 8 indispensabile la sottoposizione dello stesso agli accertamenti sanitari), viene applicato un periodo di carenza di 6 mesi dalla data di perfezionamento del contratto, durante il quale la Società non garantisce la prestazione assicurata, ma si limita - al verificarsi dell'evento assicurato - a restituire i premi versati al netto delle imposte relative all'eventuale copertura complementare”.
Secondo la prospettazione difensiva dell'opposta, il diritto alla liquidazione dell'indennizzo discenderebbe dalla non applicabilità del periodo di carenza poiché nella proposta contrattuale, nella parte relativa alla sottoscrizione specifica delle clausole di assicurazione, tra cui il menzionato art. 2, la limitazione della prestazione in caso di decesso è subordinata all'attivazione della garanzia complementare infortuni.
Tale tesi non merita condivisione.
Ed infatti va anzitutto evidenziato che la frase “se il contraente ha attivato anche la garanzia complementare e infortuni”, contenuta nella proposta di polizza, facendo espressamente riferimento alla garanzia complementare, non può che essere la premessa logica della limitazione successivamente prevista per siffatta garanzia facoltativa.
D'altronde, se così non fosse, non avrebbe avuto alcun senso la sottoposizione a doppia sottoscrizione della clausola di limitazione della garanzia principale dal momento che, in ipotesi, quale quella di specie, di attivazione della garanzia complementare, la limitazione della garanzia principale non opererebbe mai.
A sconfessare la tesi dell'opposta sovviene poi il chiaro e inequivoco tenore letterale dell'art. 2 punto 2.2. delle condizioni generali di polizza che, nel disciplinare la limitazione della garanzia principale, in alcun modo esclude, neppure implicitamente, la sua applicazione in caso di attivazione della garanzia complementare. Ed infatti nessun richiamo alla garanzia complementare è contenuto nella clausola in esame, che si limita a disciplinare il cd. periodo di carenza nel solo caso in cui l'assicurato decida di non sottoporsi alla visita medica, senza alcun riferimento né implicito né
pagina 4 di 8 per relationem alla sua inoperatività in caso di attivazione della garanzia complementare.
La linearità della clausola esclude qualsivoglia dubbio interpretativo e, conseguentemente, la necessità dell'applicazione del criterio ermeneutico di cui all'art. 1370 c.c. o di altri criteri di valutazione.
L'insussistenza di un collegamento tra la limitazione della garanzia prevista dall'art. 2 punto 2.2 delle condizioni generali del contratto e l'attivazione della garanzia complementare infortuni emerge poi anche dalla nota informativa della polizza che, nella parte relativa alla “avvertenza”, richiama le cause di esclusione e di limitazione della prestazione in caso di decesso, distinguendo espressamente quelle previste dall'art. 2 delle condizioni di assicurazione della garanzia principale, che come si è visto nulla dice circa l'esclusione della limitazione in caso di attivazione della garanzia facoltativa, e quelle previste dall'art. 2 delle condizioni di assicurazione della garanzia complementare “se prestata”.
Sicché, è del tutto evidente che la frase “se il contraente ha attivato anche la garanzia complementare e infortuni”, contenuta nella proposta di polizza, non può che riferirsi alla esclusione e delimitazione del rischio prevista per detta garanzia facoltativa.
Ne discende che nel caso di specie, essendo l'assicurato pacificamente deceduto nel periodo di carenza e non prevedendo la polizza alcuna esclusione della limitazione della garanzia principale nel caso in cui sia stata attivata la garanzia complementare, la pretesa creditoria azionata in via monitoria dall'opposta è infondata.
È poi infondata l'eccezione di nullità della clausola di carenza.
Come affermato, ormai costantemente, dalla giurisprudenza di legittimità “nel contratto di assicurazione sono da considerare clausole limitative della responsabilità, agli effetti dell'art. 1341 c.c., quelle che limitano le conseguenze della colpa o dell'inadempimento o che escludono il rischio garantito, mentre attengono all'oggetto del contratto - e non sono, perciò, assoggettate al regime previsto dalla suddetta norma - le clausole che riguardano il contenuto ed i limiti della garanzia assicurativa e, pertanto, specificano il rischio garantito” (cfr. Cass. 3694/2018). Ed ancora: “nel pagina 5 di 8 contratto di assicurazione contro i danni costituiscono clausole delimitatrici del rischio, e quindi attinenti all'oggetto e prive di carattere vessatorio, le pattuizioni che stabiliscono quali siano il contenuto ed il limite della copertura assicurativa” (cfr.
Cass. n. 8235/2010).
Com'è noto, il periodo di carenza, inserito nei contratti di assicurazione sulla vita, è un periodo di sospensione, durante il quale non opera la garanzia;
tale periodo viene utilizzato dalle compagnie assicuratrici per verificare lo stato di salute dell'assicurato, onde evitare truffe e speculazioni a loro danno. In quest'ottica, la clausola di carenza risponde ad un interesse meritevole di tutela, nel senso che concorre ad evitare le conseguenze negative di comportamenti opportunistici (ossia la stipula di polizze da parte di coloro che già si trovino in una condizione prossima alla verificazione dell'evento), o comunque ad evitare l'assicurazione di soggetti che hanno già in corso un processo patologico (patologie latenti), costituendo un presidio ulteriore rispetto alla disciplina delle dichiarazioni inesatte o reticenti di cui agli artt.
1892 e 1893 c.c. e rispetto alla visita medica, che può non essere, in molti casi, strumento adeguato a riscontrare la sussistenza di un rischio particolarmente marcato nel candidato assicurato, e che spesso non è obbligatoriamente prevista.
Alla luce di ciò, una clausola come quella denominata “periodo di carenza” non può essere ritenuta vessatoria o abusiva in quanto trattasi di una specificazione delle obbligazioni contrattuali ed è legata ad operazioni ed accertamenti ritenuti necessari per valutare il rischio ma non certo per limitare o escludere la responsabilità dell'assicuratore. Tale clausola (tra l'altro nella specie conosciuta ed accettata dall'assicurato tramite la sua doppia sottoscrizione) risulta, pertanto, valida in quanto non incide negativamente sulla causa stessa del contratto di assicurazione.
In definitiva, l'opposizione va dunque accolta e il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
È tuttavia fondata la domanda di restituzione del premio versato avanzata dall'opposta.
pagina 6 di 8 Ed infatti, come si è visto, l'art. 2 delle condizioni generali di polizza prevede che durante il periodo di carenza la compagnia si limita, al verificarsi dell'evento assicurato, a restituire i premi versati al netto delle imposte relative all'eventuale copertura complementare.
Nel caso di specie, è riconosciuto dalla stessa opponente il diritto dell'opposta a ottenere la restituzione del premio versato.
Considerato che la polizza prevedeva il pagamento di un premio annuo di € 223,00, frazionato in rate semestrali, e che risulta, al momento del perfezionamento della polizza, il pagamento del premio di € 116,50 (mentre la rata per il pagamento del residuo scadeva il 16.2.2018, dunque successivamente al decesso, avvenuto il
28.4.2017), deve riconoscersi il diritto dell'opposta alla restituzione della somma di €
116,50, pari al premio versato.
Parte opponente va dunque condannata alla restituzione della somma di € 116,50, oltre interessi legali dalla data della domanda sino al soddisfo.
L'esito complessivo della lite – tenuto conto della reciproca soccombenza delle parti
(dell'opposta sulla domanda azionata in via monitoria e dell'opponente sulla domanda restitutoria) – giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, disattesa ogni diversa istanza, così provvede:
a) ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, REVOCA il decreto ingiuntivo n. 2317 del 3.12.2018;
b) ON l'opponente alla restituzione in favore dell'opposta della somma di € 116,50, oltre interessi legali dalla data della domanda sino al soddisfo;
c) COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Foggia, 21.10.2025
IL GIUDICE pagina 7 di 8 NE EA
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa NE EA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 320/2019 promossa da:
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, CP_1
rappresentata e difesa dall'Avv. LUIGI DI LEO, giusta procura in atti;
opponente contro
, rappresentata e difesa dall'Avv. ALBERTO CIUFFREDA, CP_2
giusta procura in atti;
opposta
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta rassegnate all'udienza del
20.10.2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 8 Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Si controverte del credito di € 62.059,32, oltre accessori e spese, vantato da CP_2
, in qualità di beneficiaria, nei confronti di a titolo di indennizzo
[...] CP_1
della polizza vita n. 500871522 stipulata dal coniuge deceduto . Persona_1
Richiesta e ottenuta dalla creditrice ingiunzione di pagamento (decr. ing. n. 2317 del
3.12.2018), debitrice ingiunta, ha proposto opposizione ex art. 645 CP_1
c.p.c. eccependo l'operatività del periodo di carenza, essendo l'assicurato deceduto nel periodo dei sei mesi successivi al perfezionamento del contratto, nonché l'omesso invio della documentazione contrattualmente richiesta per la liquidazione.
Ha dunque concluso chiedendo di revocare il decreto ingiunto;
vinte le spese.
Si è costituita l'opposta, che ha contestato ogni avversa difesa siccome infondata in fatto e in diritto sostenendo la non operatività del periodo di carenza per non aver l'assicurato attivato la garanzia complementare infortuni, nonché la nullità della relativa clausola. Ha dunque concluso chiedendo di rigettare l'opposizione ovvero di condannare l'opponente alla restituzione del premio versato;
il tutto con vittoria delle spese di lite.
Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione (ord. 21.7.2020), la causa, istruita in via esclusivamente documentale, è pervenuta all'udienza del
20.10.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale, sulle conclusioni precisate dalle parti come in epigrafe, è decisa.
L'opposizione è fondata e pertanto deve essere accolta.
Deve essere anzitutto richiamata la nota regola distributiva dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, nel quale è il creditore opposto ad assumere le vesti di attore in senso sostanziale e, in quanto tale, a essere principalmente onerato della prova degli elementi costitutivi del credito vantato, mentre spetta al debitore opponente, convenuto in senso sostanziale, fornire la prova del fatto estintivo, impeditivo o modificativo della pretesa altrui. pagina 2 di 8 A tale regola va associata quella, altrettanto pacifica in giurisprudenza, secondo cui
“in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass. SS. UU. n. 13533/2001, e con esse la successiva giurisprudenza di legittimità: cfr. da ultimo Cass. n. 13685/2019).
Applicando tali principi al caso di specie, deve ritenersi che l'opposta non abbia fornito la prova del fatto costitutivo del credito.
In proposito, va anzitutto evidenziato che risulta da prove documentali e/o da allegazioni non contestate che:
- l'odierna opposta è beneficiaria della polizza n. vita n. 500871522, stipulata il
16.2.2017 dal coniuge , deceduto il 28.4.2017; Persona_1
- l'assicurato non si è sottoposto a visita medica;
- l'assicurato non ha stipulato garanzie complementari;
- l'art. 1 delle condizioni generali di polizza prevede che in caso di decesso del contraente prima della scadenza la compagnia corrisponda ai beneficiari designati un importo liquidabile pari al capitale assicurato in un'unica soluzione;
- l'art. 2 delle condizioni generali di polizza, rubricato “Limitazioni della prestazione in caso di decesso”, prevede al punto 2.2, rubricato “Carenza”, che “l'immediata copertura assicurativa è subordinata alla circostanza che l' si sia sottoposto alla visita medica e agli eventuali ulteriori Parte_1
accertamenti sanitari richiesti dalla Società, accettando le modalità e gli eventuali oneri che ne dovessero derivare. Nel caso in cui l' decida Parte_1
di non sottoporsi alla visita medica (e sempreché la Società non ritenga pagina 3 di 8 indispensabile la sottoposizione dello stesso agli accertamenti sanitari), viene applicato un periodo di carenza di 6 mesi dalla data di perfezionamento del contratto, durante il quale la Società non garantisce la prestazione assicurata, ma si limita - al verificarsi dell'evento assicurato - a restituire i premi versati al netto delle imposte relative all'eventuale copertura complementare”.
Secondo la prospettazione difensiva dell'opposta, il diritto alla liquidazione dell'indennizzo discenderebbe dalla non applicabilità del periodo di carenza poiché nella proposta contrattuale, nella parte relativa alla sottoscrizione specifica delle clausole di assicurazione, tra cui il menzionato art. 2, la limitazione della prestazione in caso di decesso è subordinata all'attivazione della garanzia complementare infortuni.
Tale tesi non merita condivisione.
Ed infatti va anzitutto evidenziato che la frase “se il contraente ha attivato anche la garanzia complementare e infortuni”, contenuta nella proposta di polizza, facendo espressamente riferimento alla garanzia complementare, non può che essere la premessa logica della limitazione successivamente prevista per siffatta garanzia facoltativa.
D'altronde, se così non fosse, non avrebbe avuto alcun senso la sottoposizione a doppia sottoscrizione della clausola di limitazione della garanzia principale dal momento che, in ipotesi, quale quella di specie, di attivazione della garanzia complementare, la limitazione della garanzia principale non opererebbe mai.
A sconfessare la tesi dell'opposta sovviene poi il chiaro e inequivoco tenore letterale dell'art. 2 punto 2.2. delle condizioni generali di polizza che, nel disciplinare la limitazione della garanzia principale, in alcun modo esclude, neppure implicitamente, la sua applicazione in caso di attivazione della garanzia complementare. Ed infatti nessun richiamo alla garanzia complementare è contenuto nella clausola in esame, che si limita a disciplinare il cd. periodo di carenza nel solo caso in cui l'assicurato decida di non sottoporsi alla visita medica, senza alcun riferimento né implicito né
pagina 4 di 8 per relationem alla sua inoperatività in caso di attivazione della garanzia complementare.
La linearità della clausola esclude qualsivoglia dubbio interpretativo e, conseguentemente, la necessità dell'applicazione del criterio ermeneutico di cui all'art. 1370 c.c. o di altri criteri di valutazione.
L'insussistenza di un collegamento tra la limitazione della garanzia prevista dall'art. 2 punto 2.2 delle condizioni generali del contratto e l'attivazione della garanzia complementare infortuni emerge poi anche dalla nota informativa della polizza che, nella parte relativa alla “avvertenza”, richiama le cause di esclusione e di limitazione della prestazione in caso di decesso, distinguendo espressamente quelle previste dall'art. 2 delle condizioni di assicurazione della garanzia principale, che come si è visto nulla dice circa l'esclusione della limitazione in caso di attivazione della garanzia facoltativa, e quelle previste dall'art. 2 delle condizioni di assicurazione della garanzia complementare “se prestata”.
Sicché, è del tutto evidente che la frase “se il contraente ha attivato anche la garanzia complementare e infortuni”, contenuta nella proposta di polizza, non può che riferirsi alla esclusione e delimitazione del rischio prevista per detta garanzia facoltativa.
Ne discende che nel caso di specie, essendo l'assicurato pacificamente deceduto nel periodo di carenza e non prevedendo la polizza alcuna esclusione della limitazione della garanzia principale nel caso in cui sia stata attivata la garanzia complementare, la pretesa creditoria azionata in via monitoria dall'opposta è infondata.
È poi infondata l'eccezione di nullità della clausola di carenza.
Come affermato, ormai costantemente, dalla giurisprudenza di legittimità “nel contratto di assicurazione sono da considerare clausole limitative della responsabilità, agli effetti dell'art. 1341 c.c., quelle che limitano le conseguenze della colpa o dell'inadempimento o che escludono il rischio garantito, mentre attengono all'oggetto del contratto - e non sono, perciò, assoggettate al regime previsto dalla suddetta norma - le clausole che riguardano il contenuto ed i limiti della garanzia assicurativa e, pertanto, specificano il rischio garantito” (cfr. Cass. 3694/2018). Ed ancora: “nel pagina 5 di 8 contratto di assicurazione contro i danni costituiscono clausole delimitatrici del rischio, e quindi attinenti all'oggetto e prive di carattere vessatorio, le pattuizioni che stabiliscono quali siano il contenuto ed il limite della copertura assicurativa” (cfr.
Cass. n. 8235/2010).
Com'è noto, il periodo di carenza, inserito nei contratti di assicurazione sulla vita, è un periodo di sospensione, durante il quale non opera la garanzia;
tale periodo viene utilizzato dalle compagnie assicuratrici per verificare lo stato di salute dell'assicurato, onde evitare truffe e speculazioni a loro danno. In quest'ottica, la clausola di carenza risponde ad un interesse meritevole di tutela, nel senso che concorre ad evitare le conseguenze negative di comportamenti opportunistici (ossia la stipula di polizze da parte di coloro che già si trovino in una condizione prossima alla verificazione dell'evento), o comunque ad evitare l'assicurazione di soggetti che hanno già in corso un processo patologico (patologie latenti), costituendo un presidio ulteriore rispetto alla disciplina delle dichiarazioni inesatte o reticenti di cui agli artt.
1892 e 1893 c.c. e rispetto alla visita medica, che può non essere, in molti casi, strumento adeguato a riscontrare la sussistenza di un rischio particolarmente marcato nel candidato assicurato, e che spesso non è obbligatoriamente prevista.
Alla luce di ciò, una clausola come quella denominata “periodo di carenza” non può essere ritenuta vessatoria o abusiva in quanto trattasi di una specificazione delle obbligazioni contrattuali ed è legata ad operazioni ed accertamenti ritenuti necessari per valutare il rischio ma non certo per limitare o escludere la responsabilità dell'assicuratore. Tale clausola (tra l'altro nella specie conosciuta ed accettata dall'assicurato tramite la sua doppia sottoscrizione) risulta, pertanto, valida in quanto non incide negativamente sulla causa stessa del contratto di assicurazione.
In definitiva, l'opposizione va dunque accolta e il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
È tuttavia fondata la domanda di restituzione del premio versato avanzata dall'opposta.
pagina 6 di 8 Ed infatti, come si è visto, l'art. 2 delle condizioni generali di polizza prevede che durante il periodo di carenza la compagnia si limita, al verificarsi dell'evento assicurato, a restituire i premi versati al netto delle imposte relative all'eventuale copertura complementare.
Nel caso di specie, è riconosciuto dalla stessa opponente il diritto dell'opposta a ottenere la restituzione del premio versato.
Considerato che la polizza prevedeva il pagamento di un premio annuo di € 223,00, frazionato in rate semestrali, e che risulta, al momento del perfezionamento della polizza, il pagamento del premio di € 116,50 (mentre la rata per il pagamento del residuo scadeva il 16.2.2018, dunque successivamente al decesso, avvenuto il
28.4.2017), deve riconoscersi il diritto dell'opposta alla restituzione della somma di €
116,50, pari al premio versato.
Parte opponente va dunque condannata alla restituzione della somma di € 116,50, oltre interessi legali dalla data della domanda sino al soddisfo.
L'esito complessivo della lite – tenuto conto della reciproca soccombenza delle parti
(dell'opposta sulla domanda azionata in via monitoria e dell'opponente sulla domanda restitutoria) – giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, disattesa ogni diversa istanza, così provvede:
a) ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, REVOCA il decreto ingiuntivo n. 2317 del 3.12.2018;
b) ON l'opponente alla restituzione in favore dell'opposta della somma di € 116,50, oltre interessi legali dalla data della domanda sino al soddisfo;
c) COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Foggia, 21.10.2025
IL GIUDICE pagina 7 di 8 NE EA
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