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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 28/03/2025, n. 209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 209 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 600/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti
Magistrati:
Dott. Paolo Bernardini Presidente
Dott.ssa VAentina Lisi Giudice relatrice
Dott.ssa Marta Dell'Unto Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 600/2024, avente ad oggetto separazione consensuale e divorzio congiunto, promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...];
e
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente in [...], entrambi rappresentati e difesi dagli avv. Jacopo Meini (C.F. e Vicky C.F._3
Santandrea (C.F. anche disgiuntamente tra loro ed elettivamente domiciliati C.F._4
presso lo studio del primo legale in Siena (SI), S.S. 73 Ponente n. 24, come da procura in atti;
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero (fatto avviso il 26.06.2024).
Conclusioni: dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Esaminato il ricorso congiunto presentato in data 26.03.2024 da e Parte_1
e sentita la Giudice istruttrice all'esito dell'udienza per la comparizione Parte_2
1 delle parti, sostituita, su richiesta delle stesse, con il deposito di note scritte ai sensi degli artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato fra e in Palermo (PA) il Parte_1 Parte_2
23.06.2010, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 149, parte 2, serie A.
Dal matrimonio nasceva a Siena (SI) in data 03.09.2011 la GL, ancora minorenne, Per_1
residente in [...].
[...]
La ferma opposizione dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza, manifestata sin dagli atti introduttivi e confermata per tutto il corso del processo, nonché la accertata mancanza di possibilità di una riconciliazione fra i coniugi, rendono evidente la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2 L.
898/1970 per la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio, con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) L. 898/1970, dato che la separazione dei coniugi si è protratta ininterrottamente per oltre il termine previsto dalla legge a far tempo dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi a questo Tribunale nel procedimento di omologa della separazione personale
(sentenza n. 464/2024 pubbl. il 26/06/2024) ed entrambi i coniugi hanno confermato nelle note cartolari depositate in atti che la comunione materiale e spirituale tra loro non può essere ricostituita.
La pronuncia deve avvenire alle condizioni concordate tra i coniugi, confermate nelle note presentate in sostituzione di udienza e riportate in dispositivo, in quanto non contrarie a norme imperative.
Si precisa, in proposito, che il reciproco assenso concordato fra i coniugi al rilascio dei rispettivi passaporti è da intendersi come privo di efficacia non essendo più necessario ai sensi dell'art. 20
D.L. 13 giugno 2023 n. 69.
Le spese, stante la natura congiunta del ricorso, devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, visti gli artt. 474 bis.51 c.p.c. e 2, 3, 4 e 5 L. 898/1970,
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Palermo (PA) il
23.06.2010 fra (C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
10.09.1980 e residente in [...] e Parte_2
nata a [...] il [...] e residente in [...], e trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 149, parte 2, serie A, alle condizioni concordate fra le parti in ricorso, come confermate nelle note di udienza e di seguito riportate:
2 “1) i coniugi vivranno separati ed obbligandosi al reciproco rispetto;
2) i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e dichiarano, pertanto, di rinunciare al mantenimento reciproco e affermano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro. 3) la casa coniugale posta in Colle VA D'SA, Via Garibaldi n. 23 di proprietà della sig.ra rimarrà in uso alla stessa: 4) il sig. si Parte_2 Parte_1 trasferirà nell'immobile di sua proprietà sito in Colle VA D'SA, Via Garibaldi n. 51 trasferendoci la residenza;
5) la GL minore resterà affidata ad entrambi i genitori con abitazione prevalente stabilita presso la residenza della madre stabilendo sin da ora che il padre possa avere con sé la propria GL almeno 3-4 giorni a settimana ivi compreso l'orario notturno;
- per quanto riguarda le ferie estive ogni genitore avrà diritto di trascorrere con la GL almeno 15 giorni consecutivi nonché la settimana bianca in entrambi i casi da comunicare almeno 30 giorni prima di detta decorrenza;
- per quanto attiene alle festvità natalizie, pasquali ed ogni altra festività i coniugi concordano fin da ora di trascorrerle alternativamente di anno in anno;
6) Per quanto riguarda il mantenimento ordinario della GL , ognuno provvederà di proprio conto trascorrendo Per_1
con la stessa il medesimo tempo con ciascun genitore mentre per quanto riguarda le spese straordinarie ciascuno corrisponderà il 50% delle spese come anche previste dal Protocollo del
Tribunale di Siena;
7) eventuali assegni familiari, assegno unico, contributi, o altro verranno divisi al 50% tra i coniugi;
8) I coniugi sin da ora si prestano consenso per l'effettuazione di viaggi all'estero e per il rilascio o rinnovo del passaporto o di documenti equipollenti anche per la GL minore;
9) Le spese per il presente giudizio sono divise al 50% tra le parti”.
Spese compensate.
Con ordine al competente ufficiale di stato civile di procedere alle consequenziali annotazioni di legge.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento fuori dall'ambito strettamente processuale siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai sensi dell'art. 52 D. Lgs. n. 196/2003.
Così deciso dal Tribunale di Siena nella Camera di Consiglio del 27 marzo 2025 su relazione della
Dott.ssa Lisi.
La Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa VAentina Lisi Dott. Paolo Bernardini
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti
Magistrati:
Dott. Paolo Bernardini Presidente
Dott.ssa VAentina Lisi Giudice relatrice
Dott.ssa Marta Dell'Unto Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 600/2024, avente ad oggetto separazione consensuale e divorzio congiunto, promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...];
e
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente in [...], entrambi rappresentati e difesi dagli avv. Jacopo Meini (C.F. e Vicky C.F._3
Santandrea (C.F. anche disgiuntamente tra loro ed elettivamente domiciliati C.F._4
presso lo studio del primo legale in Siena (SI), S.S. 73 Ponente n. 24, come da procura in atti;
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero (fatto avviso il 26.06.2024).
Conclusioni: dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Esaminato il ricorso congiunto presentato in data 26.03.2024 da e Parte_1
e sentita la Giudice istruttrice all'esito dell'udienza per la comparizione Parte_2
1 delle parti, sostituita, su richiesta delle stesse, con il deposito di note scritte ai sensi degli artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato fra e in Palermo (PA) il Parte_1 Parte_2
23.06.2010, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 149, parte 2, serie A.
Dal matrimonio nasceva a Siena (SI) in data 03.09.2011 la GL, ancora minorenne, Per_1
residente in [...].
[...]
La ferma opposizione dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza, manifestata sin dagli atti introduttivi e confermata per tutto il corso del processo, nonché la accertata mancanza di possibilità di una riconciliazione fra i coniugi, rendono evidente la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2 L.
898/1970 per la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio, con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) L. 898/1970, dato che la separazione dei coniugi si è protratta ininterrottamente per oltre il termine previsto dalla legge a far tempo dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi a questo Tribunale nel procedimento di omologa della separazione personale
(sentenza n. 464/2024 pubbl. il 26/06/2024) ed entrambi i coniugi hanno confermato nelle note cartolari depositate in atti che la comunione materiale e spirituale tra loro non può essere ricostituita.
La pronuncia deve avvenire alle condizioni concordate tra i coniugi, confermate nelle note presentate in sostituzione di udienza e riportate in dispositivo, in quanto non contrarie a norme imperative.
Si precisa, in proposito, che il reciproco assenso concordato fra i coniugi al rilascio dei rispettivi passaporti è da intendersi come privo di efficacia non essendo più necessario ai sensi dell'art. 20
D.L. 13 giugno 2023 n. 69.
Le spese, stante la natura congiunta del ricorso, devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, visti gli artt. 474 bis.51 c.p.c. e 2, 3, 4 e 5 L. 898/1970,
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Palermo (PA) il
23.06.2010 fra (C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
10.09.1980 e residente in [...] e Parte_2
nata a [...] il [...] e residente in [...], e trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 149, parte 2, serie A, alle condizioni concordate fra le parti in ricorso, come confermate nelle note di udienza e di seguito riportate:
2 “1) i coniugi vivranno separati ed obbligandosi al reciproco rispetto;
2) i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e dichiarano, pertanto, di rinunciare al mantenimento reciproco e affermano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro. 3) la casa coniugale posta in Colle VA D'SA, Via Garibaldi n. 23 di proprietà della sig.ra rimarrà in uso alla stessa: 4) il sig. si Parte_2 Parte_1 trasferirà nell'immobile di sua proprietà sito in Colle VA D'SA, Via Garibaldi n. 51 trasferendoci la residenza;
5) la GL minore resterà affidata ad entrambi i genitori con abitazione prevalente stabilita presso la residenza della madre stabilendo sin da ora che il padre possa avere con sé la propria GL almeno 3-4 giorni a settimana ivi compreso l'orario notturno;
- per quanto riguarda le ferie estive ogni genitore avrà diritto di trascorrere con la GL almeno 15 giorni consecutivi nonché la settimana bianca in entrambi i casi da comunicare almeno 30 giorni prima di detta decorrenza;
- per quanto attiene alle festvità natalizie, pasquali ed ogni altra festività i coniugi concordano fin da ora di trascorrerle alternativamente di anno in anno;
6) Per quanto riguarda il mantenimento ordinario della GL , ognuno provvederà di proprio conto trascorrendo Per_1
con la stessa il medesimo tempo con ciascun genitore mentre per quanto riguarda le spese straordinarie ciascuno corrisponderà il 50% delle spese come anche previste dal Protocollo del
Tribunale di Siena;
7) eventuali assegni familiari, assegno unico, contributi, o altro verranno divisi al 50% tra i coniugi;
8) I coniugi sin da ora si prestano consenso per l'effettuazione di viaggi all'estero e per il rilascio o rinnovo del passaporto o di documenti equipollenti anche per la GL minore;
9) Le spese per il presente giudizio sono divise al 50% tra le parti”.
Spese compensate.
Con ordine al competente ufficiale di stato civile di procedere alle consequenziali annotazioni di legge.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento fuori dall'ambito strettamente processuale siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai sensi dell'art. 52 D. Lgs. n. 196/2003.
Così deciso dal Tribunale di Siena nella Camera di Consiglio del 27 marzo 2025 su relazione della
Dott.ssa Lisi.
La Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa VAentina Lisi Dott. Paolo Bernardini
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