Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 18/04/2025, n. 933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 933 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto prima sezione civile in composizione monocratica in persona del Giudice ad essa assegnato Dott. Antonio Pensato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 5927/2023 R.G.
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. Maria De Carlo Parte_1
-opponente-
E
con sede in rappresentata e difesa dall' Avv. Nicolò Marta Controparte_1 Parte_1
-opposta-
Le parti precisavano le loro conclusioni come da note scritte depositate telematicamente
COINCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 1309/2923 con Controparte_2
cui il Tribunale di Taranto le aveva intimato di pagare la somma di euro 38.588,39, oltre interessi, in favore della .A fondamento dell'opposizione deduceva che il decreto ingiuntivo era Controparte_1
nullo per difetto di motivazione e che il credito era inesistente avendo versato alla Cooperativa la somma di euro 288.797,74, ben maggiore di quella dovuta in virtù del contratto scritto di appalto a suo tempo in essere con la ingiungente.Chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo.Si costituiva in giudizio la
[...]
chiedendo il rigetto dell'opposizione sul rilievo della sua infondatezza.In diritto, Controparte_1
l'opposizione è fondata e va accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo con essa impugnato.E'
pacifico, con gli effetti di cui all'art. 115 c.p.c., che nel periodo cui si riferiscono le fatture poste a base della procedura monitoria la Cooperativa opposta ha ricevuto corrispettivi, dalla opponente, per euro
1
spese di acquisto di generi alimentari e di consumo.Poichè ha ricevuto la somma, ben maggiore di quanto dovutole contrattualmente, di euro 288.797,74 era onere della opposta provare che, oltre ai servizi descritti nel contratto di appalto scritto, aveva eseguito altri ulteriori servizi, regolarmente commissionati dalla opponente, per un valore eccedente la somma di euro 288.797,74, già corrisposta.Nessuno dei testi escussi ha saputo specificare quali siano stati i maggiori costi che la opposta assume sostenuti in quanto nessuno di detti testi è stato in grado di confermare il contenuto dei documenti riepilogativi contabili predisposti e prodotti in giudizio dalla opposta stessa.Nè è provato che le ulteriori attività svolte nel 2022
abbiano comportato maggiori costi di importo tale da superare la somma di euro 288.797,74 già sborsata dalla opponente e ben maggiore del corrispettivo contrattuale.In difetto di prova di tali circostanze va esclusa la sussistenza dell'ulteriore credito fatturato dalla opposta e posto a base della procedura monitoria.All'accoglimento dell'opposizione segue la condanna della (art. 91 c.p.c.), quale CP_1
soccombente, alla rifusione delle spese di lite in favore della opponente, liquidate e distratte come da separato dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto prima sezione civile in composizione monocratica in persona del Giudice ad essa assegnato Dott. Antonio Pensato definitivamente pronunciando nella causa di cui all'epigrafe, così
provvede:
1) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo con essa impugnato;
2) Condanna la alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio in Controparte_1
favore della liquidate in euro 286,00 per esborsi ed Parte_1
euro 7.616,00 per compensi, oltre IVA, CAP e rimborso spese generali nella misura di legge da distrarsi in favore dell'Avv. Maria De Carlo dichiaratosi anticipatario.
Taranto, 18/4/2025
Il Giudice Dott. Antonio Pensato
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