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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 19/06/2025, n. 696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 696 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Giorgia Marcatajo, all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art. 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive d'udienza depositate dalla parte ricorrente nel rispetto del termine assegnato nella causa iscritta al n. 1512/2023 R.G. promossa
DA
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Laura Calì e Parte_1
Antonio Maiorana ed elettivamente domiciliata presso lo studio della prima, sito in Castelbuono (PA), nella Via Sac. F.sco Cipolla, giusta procura in atti;
- ricorrente- CONTRO
[...]
[...]
Controparte_1
- in persona della dott.ssa
[...] [...]
ed elettivamente domiciliato presso la sede del predetto CP_2
Dipartimento sito in Palermo in via Praga n. 29;
- resistente-
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 02.05.2023, la ricorrente indicata in epigrafe, operaio forestale a tempo determinato della Regione Siciliana, inserita nella graduatoria di 101 giornate lavorative, lamentava l'errata ed illegittima formazione di tale graduatoria nella parte in cui le riconosceva solo 24 anni di anzianità di servizio, anziché 26, corrispondenti agli anni di lavoro effettivamente prestati in violazione degli artt. 49 e 59 delle LL.RR. n. 16/96 e n. 14/2006.
Sottolineava, in particolare, che la graduatoria dovesse essere formata tenendo conto di tutti i turni lavorativi prestati nel corso degli anni, ivi compresi quelli duranti i quali ella aveva usufruito del congedo per maternità (pari a due), così come previsto dall'art. 22 del D.lgs. nr. 151 del 2001.
Concludeva, pertanto, chiedendo di “ritenere e dichiarare che la signora
ha diritto all'attribuzione del punteggio in graduatoria Parte_1
unica distrettuale in conformità ai criteri di cui all'articolo 49 della Legge
Regionale nr. 16 del 1996, richiamata dall'articolo 12 della Legge
Regionale nr. 5 del 2014; ritenere e dichiarare che l resistente ha CP_3
violato le predette norme, non attribuendo alla signora il Parte_1
punteggio di 26 nella graduatoria unica distrettuale dei lavoratori forestali del distretto 9 della Provincia di Palermo, fascia dei centounisti;
condannare l'Ente resistente all'attribuzione del punteggio corretto alla signora e, conseguentemente, condannare l'Ente Parte_1
resistente a considerare, quale punteggio di riferimento per l'anzianità di inscrizione e servizio della signora nella graduatoria Parte_1
sopra indicata, quello di 26 a fronte dei 24 attribuiti;
Ordinare all'amministrazione resistente di adottare ogni atto opportuno e consequenziale alle richieste formulate con il presente ricorso, ivi compreso quello di annullamento parziale, con modifica della graduatoria;
fare salvo il diritto al risarcimento per tutti i danni che ha subito e sta subendo la parte ricorrente in conseguenza dell'illegittima attribuzione dell'anzianità di servizio. Con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso forfettario per spese generali, iva e cpa, da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori”.
L' Controparte_1
contestava la fondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto,
[...]
sostenendo la correttezza dei criteri applicati nella formazione della graduatoria.
La causa, in assenza di attività istruttoria, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 19.02.2025 per il deposito di note.
*** ** ***
Il ricorso è fondato.
L'art. 12 L.R. n. 5/14 richiama integralmente i criteri dell'art. 49 L.
16/96. La norma, per quanto qui rileva, dispone che: “Al fine della formazione della graduatoria verranno attribuiti dieci punti per ogni anno di lavoro prestato, in qualsiasi tempo, alle dipendenze dell'Amministrazione forestale, considerando anno di lavoro anche un solo turno nell'arco dell'anno. A parità di punteggio vale il numero di anni di iscrizione negli elenchi anagrafici”.
La parte resistente sostiene che la disposizione in commento faccia unicamente riferimento, al fine della formazione della graduatoria, agli anni di servizio effettivamente prestato, dovendosi, pertanto, escludere dal computo i periodi di congedo per maternità.
L'assunto non è condivisibile.
È chiaro, infatti, che, in assenza di specifiche deroghe, la locuzione
“lavoro prestato” deve intendersi riferita anche al congedo per maternità, così come previsto dall'art. 22, comma 3, del D.lgs. nr. 151 del 2001, a tenore del quale “I periodi di congedo di maternità devono essere computati nell'anzianità' di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia e alle ferie”.
A conferma della predetta interpretazione soccorre anche il C.C.N.L. addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico agraria, pacificamente applicabile al rapporto di lavoro in esame, che ai fini della tutela della maternità, rinvia alle disposizioni delle vigenti leggi
(testo unico d.lgs. 151/01 e sue successive modifiche).
Senza contare che, a voler accedere alla tesi sostenuta da parte resistente, si finirebbe per porre in essere un atto palesemente discriminatorio, posto che le lavoratrici madri sarebbero private, durante il congedo per maternità, della tutela accordata loro dalla legge.
Alla luce di quanto fin ora esposto, va quindi affermata l'illegittimità della graduatoria unica distrettuale nella parte in cui riconosce a
[...]
24 anni di anzianità di servizio, anziché 26 e, per l'effetto, va Parte_1
ordinato all'Amministrazione resistente di attribuire alla ricorrente la corretta anzianità di servizio, ponendo in essere ogni atto necessario e consequenziale ai fini della esatta formazione della graduatoria.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede:
- dichiara l'illegittimità della graduatoria unica distrettuale nella parte in cui riconosce a 24 anni di anzianità di Parte_1
servizio, anziché 26 e, per l'effetto, ordina all'Amministrazione resistente di attribuire alla ricorrente la corretta anzianità di servizio, ponendo in essere ogni atto necessario e consequenziale ai fini della esatta formazione della graduatoria;
- condanna l Controparte_1
al pagamento delle spese di lite che liquida in
[...]
complessivi € 1.400,00, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
Così deciso, il 19.06.2025.
IL GIUDICE
Giorgia Marcatajo
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Giorgia Marcatajo, all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art. 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive d'udienza depositate dalla parte ricorrente nel rispetto del termine assegnato nella causa iscritta al n. 1512/2023 R.G. promossa
DA
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Laura Calì e Parte_1
Antonio Maiorana ed elettivamente domiciliata presso lo studio della prima, sito in Castelbuono (PA), nella Via Sac. F.sco Cipolla, giusta procura in atti;
- ricorrente- CONTRO
[...]
[...]
Controparte_1
- in persona della dott.ssa
[...] [...]
ed elettivamente domiciliato presso la sede del predetto CP_2
Dipartimento sito in Palermo in via Praga n. 29;
- resistente-
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 02.05.2023, la ricorrente indicata in epigrafe, operaio forestale a tempo determinato della Regione Siciliana, inserita nella graduatoria di 101 giornate lavorative, lamentava l'errata ed illegittima formazione di tale graduatoria nella parte in cui le riconosceva solo 24 anni di anzianità di servizio, anziché 26, corrispondenti agli anni di lavoro effettivamente prestati in violazione degli artt. 49 e 59 delle LL.RR. n. 16/96 e n. 14/2006.
Sottolineava, in particolare, che la graduatoria dovesse essere formata tenendo conto di tutti i turni lavorativi prestati nel corso degli anni, ivi compresi quelli duranti i quali ella aveva usufruito del congedo per maternità (pari a due), così come previsto dall'art. 22 del D.lgs. nr. 151 del 2001.
Concludeva, pertanto, chiedendo di “ritenere e dichiarare che la signora
ha diritto all'attribuzione del punteggio in graduatoria Parte_1
unica distrettuale in conformità ai criteri di cui all'articolo 49 della Legge
Regionale nr. 16 del 1996, richiamata dall'articolo 12 della Legge
Regionale nr. 5 del 2014; ritenere e dichiarare che l resistente ha CP_3
violato le predette norme, non attribuendo alla signora il Parte_1
punteggio di 26 nella graduatoria unica distrettuale dei lavoratori forestali del distretto 9 della Provincia di Palermo, fascia dei centounisti;
condannare l'Ente resistente all'attribuzione del punteggio corretto alla signora e, conseguentemente, condannare l'Ente Parte_1
resistente a considerare, quale punteggio di riferimento per l'anzianità di inscrizione e servizio della signora nella graduatoria Parte_1
sopra indicata, quello di 26 a fronte dei 24 attribuiti;
Ordinare all'amministrazione resistente di adottare ogni atto opportuno e consequenziale alle richieste formulate con il presente ricorso, ivi compreso quello di annullamento parziale, con modifica della graduatoria;
fare salvo il diritto al risarcimento per tutti i danni che ha subito e sta subendo la parte ricorrente in conseguenza dell'illegittima attribuzione dell'anzianità di servizio. Con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso forfettario per spese generali, iva e cpa, da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori”.
L' Controparte_1
contestava la fondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto,
[...]
sostenendo la correttezza dei criteri applicati nella formazione della graduatoria.
La causa, in assenza di attività istruttoria, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 19.02.2025 per il deposito di note.
*** ** ***
Il ricorso è fondato.
L'art. 12 L.R. n. 5/14 richiama integralmente i criteri dell'art. 49 L.
16/96. La norma, per quanto qui rileva, dispone che: “Al fine della formazione della graduatoria verranno attribuiti dieci punti per ogni anno di lavoro prestato, in qualsiasi tempo, alle dipendenze dell'Amministrazione forestale, considerando anno di lavoro anche un solo turno nell'arco dell'anno. A parità di punteggio vale il numero di anni di iscrizione negli elenchi anagrafici”.
La parte resistente sostiene che la disposizione in commento faccia unicamente riferimento, al fine della formazione della graduatoria, agli anni di servizio effettivamente prestato, dovendosi, pertanto, escludere dal computo i periodi di congedo per maternità.
L'assunto non è condivisibile.
È chiaro, infatti, che, in assenza di specifiche deroghe, la locuzione
“lavoro prestato” deve intendersi riferita anche al congedo per maternità, così come previsto dall'art. 22, comma 3, del D.lgs. nr. 151 del 2001, a tenore del quale “I periodi di congedo di maternità devono essere computati nell'anzianità' di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia e alle ferie”.
A conferma della predetta interpretazione soccorre anche il C.C.N.L. addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico agraria, pacificamente applicabile al rapporto di lavoro in esame, che ai fini della tutela della maternità, rinvia alle disposizioni delle vigenti leggi
(testo unico d.lgs. 151/01 e sue successive modifiche).
Senza contare che, a voler accedere alla tesi sostenuta da parte resistente, si finirebbe per porre in essere un atto palesemente discriminatorio, posto che le lavoratrici madri sarebbero private, durante il congedo per maternità, della tutela accordata loro dalla legge.
Alla luce di quanto fin ora esposto, va quindi affermata l'illegittimità della graduatoria unica distrettuale nella parte in cui riconosce a
[...]
24 anni di anzianità di servizio, anziché 26 e, per l'effetto, va Parte_1
ordinato all'Amministrazione resistente di attribuire alla ricorrente la corretta anzianità di servizio, ponendo in essere ogni atto necessario e consequenziale ai fini della esatta formazione della graduatoria.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede:
- dichiara l'illegittimità della graduatoria unica distrettuale nella parte in cui riconosce a 24 anni di anzianità di Parte_1
servizio, anziché 26 e, per l'effetto, ordina all'Amministrazione resistente di attribuire alla ricorrente la corretta anzianità di servizio, ponendo in essere ogni atto necessario e consequenziale ai fini della esatta formazione della graduatoria;
- condanna l Controparte_1
al pagamento delle spese di lite che liquida in
[...]
complessivi € 1.400,00, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
Così deciso, il 19.06.2025.
IL GIUDICE
Giorgia Marcatajo