Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 11/04/2025, n. 675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 675 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg: dott. Andrea Palma Presidente dott.ssa Giusi Ianni Giudice dott.ssa Maria Giovanna De Marco Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3576/2023 del Ruolo Generale, tra
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Maria Parte_1 C.F._1
Aloi;
e
, (CF ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2 C.F._2
Paolino Rizzuti;
e in persona del curatore speciale avv. Monica Allevato, che lo Parte_3
rappresenta e difende;
con l'intervento del P.M.
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio e decadenza dalla responsabilità genitoriale
MOTIVI DELLA DECISIONE
premesso che, con sentenza del Tribunale di Cosenza n. 94/2020, Parte_1
veniva dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra la stessa e
[...]
, disponendo l'affidamento congiunto del minore con Parte_2 Parte_3
collocazione prevalente presso la madre, stabilendo a carico del la Pt_2
corresponsione di un assegno mensile di euro 550,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio, rivalutabile secondo gli indici Istat, oltre agli assegni familiari
1
2023, chiedeva una riduzione dell'assegno di mantenimento a favore del figlio (da euro
550,00 attuali ad euro 300,00) ed una contrazione delle visite previste (da 3 weekend al mese a 2, con 7 giorni al posto di 15 in estate con conferma della visita un pomeriggio a settimana), che con decreto del 26.04.2023 il Tribunale di Cosenza rigettava il suddetto ricorso, che, in data 5.6.2023, veniva emesso decreto penale di condanna nei confronti di dal Gip di Cosenza in ordine al reato p. e p. dall'art. 570 co. 1 Parte_2
c.p., che il resistente, attese le inadempienze rispetto alla corretta corresponsione dell'assegno di mantenimento mensile, comprensivo di rivalutazione Istat, ha costretto la ad avanzare ordine di pagamento diretto ex 473 bis 37 c.p.c. al terzo- Parte_1
datore di lavoro del che lo stesso non ha provveduto alla corresponsione del Pt_2
rimborso pro-quota del 50% delle “spese mediche non supportate dal servizio sanitario nazionale, delle spese relative ai viaggi necessari per la cura del minore e delle spese straordinarie” per come previsto dalla sentenza di divorzio congiunto, costringendo la a proporre formali azioni esecutive a soddisfazione del credito, che il Parte_1
resistente, fin dalla data di proposizione del ricorso ex art. 710 c.p.c., non ha più preso con sè il figlio, che tale condotta perdura ancora oggi, che, dall'agosto 2023,
[...]
ha interrotto ogni comunicazione con la ricorrente, rendendosi Parte_2
irreperibile e non rintracciabile presso la sua residenza anagrafica, rassegnava le seguenti conclusioni: “che l'Ill.mo Tribunale adito, Voglia In via indifferibile e urgente:
- adottare i provvedimenti nell'interesse del figlio minore ex art. 473 bis 15 c.p.c. in particolare attribuendo alla sig.ra l'esercizio esclusivo della Parte_1
responsabilità genitoriale, con il conferimento della possibilità di assunzione esclusiva delle decisioni anche di maggior interesse del figlio stesso e, in ogni caso, disporre che la sola madre possa autorizzare i trattamenti sanitari, medici e chirurgici in programma per il figlio. Nel merito: -accertato il pericolo di sottrazione all'adempimento degli
2 obblighi di contributo economico da parte del sig. , autorizzare ai Parte_2 sensi e per gli effetti dell'art. 473 bis 36, comma 3 c.p.c. il sequestro dell'immobile di proprietà del medesimo sito in Cosenza, Via Gregorio Caloprese, n. 29, Foglio 12
Particella 86 Subalterno 30; - disporre ai sensi e per gli effetti dell'art. 473 bis 39 c. 1 lett. b) che il sig. corrisponda alla sig.ra per Parte_2 Parte_1
ogni violazione del diritto-dovere di visita al figlio nel regime di cui alla sentenza di divorzio del Tribunale di Cosenza n. 94/2020, una somma di denaro nella misura che sarà ritenuta equa e/o di giustizia, tenendo, semmai conto, se ritenuto opportuno, della somma che la Sig.ra dovrà sostenere per farsi sostituire da una figura Parte_1
professionalmente competente;
- accertate le gravi e perduranti inadempienze del sig.
condannare il medesimo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 473 Parte_2
bis 39, penultimo comma, c.p.c., al risarcimento dei danni a favore della sig.ra
[...]
da liquidarsi in via equitativa. - per l'effetto, accertate le gravi e perduranti Parte_1
inadempienze del sig. nei confronti del figlio Parte_2 Parte_3
dichiararlo decaduto dalla responsabilità genitoriale ai sensi e per gli effetti dell'art. 330
c.c.; - affidare il figlio minore in via esclusiva alla madre, sig.ra Parte_3 [...]
attribuendole l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale, con il Parte_1
conferimento della possibilità di assunzione esclusiva delle decisioni anche di maggior interesse del figlio stesso”.
Si costituiva , il quale chiedeva l'accoglimento delle seguenti Parte_2 conclusioni: “In ordine alla richiesta di decadenza della potestà genitoriale: dichiarare la propria incompetenza funzionale essendo competente, in via esclusiva il Tribunale dei
Minorenni di Catanzaro;
rigettare la richiesta siccome infondata. In ordine alla richiesta di affido esclusivo del minore: rigettare la richiesta siccome infondata confermando le statuizioni rese dal Tribunale con la sentenza di divorzio, ovvero l'affido condiviso del minore Questioni patrimoniali. Sequestro immobile di proprietà del Sig. Parte_3
ex 473 bis 36, comma 3 c.p.c.. rigettare la richiesta siccome infondata. Pt_2
Condanna ex art 473 bis 3 9, comma i lettera B c.p.c.. Condanna ex art 473 bis 3
9,penultimo comma c.p.c.. dichiarare la propria incompetenza funzionale essendo competente, in via esclusiva il Tribunale dei Minorenni di Catanzaro;
rigettare la richiesta siccome infondata. Domanda di modifica delle condizioni di separazione.
Riduzione assegno di mantenimento. Ridurre l'assegno di mantenimento considerano le
3 mutate condizioni economiche riportate rideterminandolo in € 300,00 mensili. Modifica diritto/dovere di visita. Rimodulare le modalità di espletamento del diritto/dovere di visita come segue: fine settimana alternati con orario dalle ore 9.00 del sabato alle ore
20.00 della domenica, festività principali alternate e una settimana consecutiva d'estate e una d'inverno. Inibitoria. Inibire ovvero fare divieto alla Sig.ra di Parte_1 pubblicare sui social fotografie, video e notizie inerenti il minore”.
Si costituiva in giudizio altresì la curatrice speciale del minore, nominata con decreto del 13.11.2023.
Anzitutto va disattesa l'eccezione di incompetenza formulata dal resistente, atteso che, ex art. art. 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile, come novellato, sono di competenza del tribunale ordinario i procedimenti previsti dagli articoli 330, 332,
333, 334 e 335 del codice civile, anche se instaurati su ricorso del pubblico ministero, quando è già pendente o è instaurato successivamente, tra le stesse parti, giudizio di separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ovvero giudizio ai sensi degli articoli 250, quarto comma, 268, 277, secondo comma, e 316 del codice civile, procedimento per la modifica delle condizioni dettate da precedenti provvedimenti a tutela del minore, come nel caso di specie, in cui lo stesso resistente, nel costituirsi, ha chiesto la modifica delle condizioni di divorzio.
Va poi rigettata la domanda di declaratoria di decadenza dalla responsabilità genitoriale di , in considerazione del fatto che la condotta descritta da Parte_2
non integra i presupposti per la dichiarazione di decadenza dalla Parte_1
responsabilità genitoriale che costituisce un provvedimento predisposto dal legislatore non a scopo sanzionatorio ma a tutela del minore e finalizzato a scongiurare ulteriori condotte pregiudizievoli da parte del genitore (Cass. civ. Sez. VI - 1, Ord., (ud.
30/01/2018) 18-06-2018, n. 15949).
Infatti, l'art. 330 c.c. attribuisce al giudice il potere di pronunziare la decadenza dalla responsabilità genitoriale quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio per il figlio, il fondamento della disposizione è ravvisabile nell'esigenza di assicurare al figlio adeguata protezione nel caso in cui coloro i quali siano chiamati alla cura, al mantenimento, all'educazione e all'assistenza morale dello stesso, trascurino siffatti doveri cagionando al minore un
4 grave pregiudizio e ledendo il diritto dello stesso alla famiglia e che, in particolare, l'art. 330 c.c. attribuisce al giudice il potere di pronunciare la decadenza del genitore dalla responsabilità genitoriale nell'ipotesi in cui il genitore violi o trascuri i doveri ad essa inerenti o abusi dei relativi poteri con grave pregiudizio per i figli;
il fondamento della norma da ultimo menzionata è ravvisabile nell'esigenza di assicurare al figlio adeguata protezione nel caso in cui coloro i quali siano chiamati alla cura, al mantenimento, all'educazione e all'assistenza morale dello stesso, trascurino siffatti doveri cagionando al minore un grave pregiudizio e ledendo il diritto dello stesso alla famiglia.
Orbene, nel caso di specie, appare evidente che le condotte paterne non risulta abbiano comportato l'esposizione del minore ad un grave pregiudizio, tanto più che lo stesso non si è mai sottratto alla corresponsione del mantenimento e che, nel corso del giudizio, ha ripreso regolarmente le visite al minore, per come riconosciuto anche dal nominato curatore speciale che, coerentemente, ha concluso per il rigetto della domanda ex art. 330 c.c..
Per quanto concerne la richiesta di affido del minore, ritiene il Tribunale che sussistano le condizione per derogare al regime ordinario dell'affido condiviso.
Al riguardo assumono anzitutto rilievo le dichiarazioni rese dallo stesso Pt_2 all'udienza del 22.11.2023, allorquando lo stesso ha dichiarato “ad è Parte_3
sufficiente una terapia domiciliare, considerato che non ha possibilità di Parte_3
recupero dal punto di vista fisico, pur riconoscendo che il è una struttura Persona_1
di eccellenza;
ritengo che non sia necessario che il bambino sia seguito da una struttura di eccellenza, essendo sufficiente quella domiciliare”, a fronte della documentazione sanitaria depositata da , in particolare il doc. n. 30, allegato alle note Parte_1 dell'11.12.2023, a firma della responsabile dell'Unità di Neuroriabilitazione dell'Ospedale Bambin Gesù in cui si legge che il minore ha fatto Parte_3
registrare dei miglioramenti e che ha effettuato training specifici a mezzo di operatori che è difficile reperire presso i Servizi Territoriali.
Quanto esposto consente di ritenere che dopo la disgregazione del nucleo familiare il convenuto non abbia svolto responsabilmente il proprio ruolo genitoriale, essendo risultato carente sotto il profilo delle capacità di attenzione ai bisogni del figlio, in considerazione anche delle peculiari e gravi condizioni di salute del minore, e che non sia pertanto in grado di affrontare adeguatamente gli oneri che il regime di affido
5 condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente, il che giustifica la deroga al regime ordinario, che, nella situazione descritta, sarebbe pregiudizievole per il minore.
Deve pertanto disporsi l'affido esclusivo del minore alla ricorrente, delle cui capacità genitoriali non è dato dubitare sulla scorta delle emergenze processuali, stabilendo, altresì, che le decisioni di maggiore interesse per il minore in campo sanitario siano adottate esclusivamente da considerato che sono emerse dagli atti Parte_1
situazioni di stallo nelle decisioni riguardanti il minore, in specie riguardo alla sua condizione di salute ed alle relative cure, in ragione del contegno e delle convinzioni del resistente.
Quanto al regime delle visite, di cui il resistente aveva richiesto la modifica in ragione delle sue condizioni di salute, deve confermarsi il regime stabilito in via temporanea nel corso del giudizio, che prevede che veda e tenga con sé il figlio Parte_2
dal venerdì alle 19.30 alla domenica alle 19.30 a fine settimana alternati, e, nelle settimane in cui non è previsto il pernotto, il martedì ed il giovedì dalle ore 17.00 alle ore 21.00, ferme restando le ulteriori statuizioni per i periodi relativi alle festività ed all'estate, che è risultato maggiormente conforme alle esigenze del minore in ragione della sicura sostenibilità da parte del resistente.
Non può invece trovare accoglimento la richiesta di riduzione del contributo al mantenimento in favore di avanzata dal resistente, atteso che non risulta Parte_3
dedotta alcuna sopravvenienza rispetto alla sentenza di divorzio ed alla pronuncia del
Tribunale di Cosenza del 26.4.2023, con cui era stata rigettata la medesima istanza del resistente, avanzata sulla scorta della medesima allegazione, relativa alla percezione di redditi da lavoro per circa euro 1.000,00 mensili, tanto più che, in corso di giudizio, a seguito del licenziamento, il ha trovato una nuova occupazione, omettendo di Pt_2
riferire i correlati emolumenti, ma che costituisce riprova della sua attitudine al lavoro, quale potenziale capacità di guadagno, che costituisce elemento decisivo ai fini della quantificazione dell'eventuale assegno. Ne deriva che deve respingersi la richiesta di riduzione dell'assegno di mantenimento, in quanto la asserita contrazione dei redditi è rimasta non adeguatamente dimostrata.
6 In ordine alla richiesta di inibizione alla pubblicazione delle fotografie del minore sui social network, deve osservarsi che la tutela della vita privata e dell'immagine dei minori ha trovato tradizionalmente cittadinanza, nel nostro ordinamento, nell'art. 10 c.c.
(concernente la tutela dell'immagine); nel combinato disposto degli artt. 4,7,8 e 145 del d. lgs. 30.06.2003 n. 196 (riguardanti la tutela della riservatezza dei dati personali) nonché negli artt. 1 e 16 I co. della Convenzione di New York del 20-11-1989, ratificata dall'Italia con legge 27-5-1991 n. 176 (laddove, in particolare, l'art. 16 stabilisce che: “1.
Nessun fanciullo sarà oggetto di interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza e neppure di affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione.
2. Il fanciullo ha diritto alla protezione della legge contro tali interferenze o tali affronti”). Con l'evoluzione dei sistemi di diffusione delle immagini legate allo sviluppo del web, lo scenario normativo è mutato, adattandosi alle nuove realtà digitali, e la nuova disciplina comunitaria impone che il consenso necessario ai fini del trattamento dei dati personali del minore, e dunque anche per le immagini che possano identificarlo, nel caso di minori di anni sedici, sia prestato dai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, in vece dei propri figli, concordemente fra loro e senza arrecare pregiudizio all'onore, al decoro e alla reputazione dell'immagine del minore, in tale prospettiva, il legislatore italiano, (D.lgs. 30 giugno
2003, n. 196 art. 2 quinquies), ha fissato il limite di età da applicare in Italia a 14 anni, espressamente prevedendo che, con riguardo ai servizi della società dell'informazione, il trattamento dei dati personali del minore di età inferiore a quattordici anni è lecito a condizione che sia prestato da chi esercita la responsabilità genitoriale.
Oltretutto, la giurisprudenza è concorde nel ritenere che l'inserimento di foto di figli minori sui social networks costituisca una operazione potenzialmente pregiudizievole in ragione delle caratteristiche proprie della rete internet. Il web consente infatti la diffusione di immagini e dati personali ad una rapidità tale da rendere difficoltosa e inefficace una qualsiasi forma di controllo sui flussi di informazioni. Da ciò consegue che – tanto più in presenza di una situazione di conflitto intrafamiliare – la pubblicazione può dirsi lecita solo se consentita da entrambi i genitori, per cui deve trovare accoglimento la domanda di inibizione alla pubblicazione delle foto del minore sui social networks.
7 Da ultimo, sono da rigettare la domanda volta alla condanna del resistente a prestare fideiussione ex art. 473 bis 36 c.p.c., atteso che non risulta dimostrata l'esistenza del pericolo che l'obbligato possa sottrarsi all'adempimento degli obblighi di contributo economico, considerato che sta provvedendo, all'attualità, a Parte_2
corrispondere il mantenimento in favore del figlio, non potendosi valorizzare gli inadempimenti pregressi alla introduzione del presente giudizio, peraltro costituiti dalla mancata corresponsione dell'adeguamento Istat per l'anno 2023, richiesto con missiva dell'aprile 2023 ed ottenuto il mese successivo, come dedotto dalla ricorrente, a mezzo dell'ordine di pagamento ex art. 473 bis 37 c.p.c. al terzo-datore di lavoro e della mancata corresponsione di talune spese straordinarie, giustificata dalla contestazione in ordine alla dovutezza delle stesse, come testimonia la documentazione inerente la relativa opposizione, atteso che, nei procedimenti di cui trattasi, la decisione deve essere resa rebus sic stantibus, tanto più che le operazioni economiche poste in essere dal resistente non hanno inciso sull'adempimento e che, pertanto, occorrendo un bilanciamento tra le esigenze di tutela del creditore con quelle di libera disponibilità del patrimonio del debitore, non può ritenersi che le attività compiute dal siano Pt_2 sintomatiche della volontà di sottrarsi all'adempimento; quella formulata ex art. 473 bis
39 c.p.c., di versamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva, avuto riguardo alla circostanza che, all'attualità, non Parte_2 versa nella situazione di grave inadempienza che presuppone l'emissione di una misura di coercizione indiretta, atteso che lo stesso vede e tiene con sé nei giorni Parte_3
e negli orari stabiliti;
nonché quella risarcitoria ex art. 473 bis 39 c.p.c., siccome genericamente formulata, senza allegare in modo concreto i pregiudizi dei quali chiede il ristoro.
Le spese devono compensarsi attesa la reciproca soccombenza e tenuto conto degli interessi coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Accoglie, per quanto di ragione, la domanda spiegata da e, per Parte_1
l'effetto, a modifica delle condizioni di divorzio, dispone l'affido esclusivo del minore alla ricorrente, delle cui capacità genitoriali non è dato dubitare sulla
8 scorta delle emergenze processuali, stabilendo, altresì, che le decisioni di maggiore interesse per il minore in campo sanitario siano adottate esclusivamente da , rigettando le ulteriori domande;
Parte_1
- Accoglie, per quanto di ragione, la domanda proposta da Parte_2
e, per l'effetto, a modifica delle condizioni di divorzio, dispone che
[...]
veda e tenga con sé il figlio dal venerdì alle 19.30 alla domenica Parte_2
alle 19.30 a fine settimana alternati, e, nelle settimane in cui non è previsto il pernotto, il padre terrà con sé il martedì ed il giovedì dalle ore Parte_3
17.00 alle ore 21.00, ferme le ulteriori statuizioni relative alle festività ed al periodo estivo, ed inibisce a la diffusione sui social networks, Parte_1
comunque denominati, e nei mass media delle immagini, delle informazioni e di ogni dato relativo al minore in assenza dell'espresso consenso di Parte_3
; Parte_2
- Compensa le spese.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 12.3.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Maria Giovanna De Marco dott. Andrea Palma
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