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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 30/10/2025, n. 1132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1132 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
RT d'Appello di L'Aquila
La RT d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
AR DE BO Presidente
RA OL Consigliere rel.
Mariangela Fuina Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 223/2023, posta in decisione nell'udienza collegiale del 14 maggio 2025, vertente tra
(c.f. ); Parte_1 C.F._1
(c.f. ); Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi dall'Avv. Paolo Maria Gemelli
appellanti
contro
(c.f. e n. iscr. registro delle imprese di Treviso - Belluno Controparte_1
, rappresentata da -già (c.f. e n. iscr. P.IVA_1 Controparte_2 CP_3 registro delle imprese presso la Camera di Commercio Metropolitana di Milano -
Monza - Brianza - Lodi ); P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Menghini e dall'Avv. Davide Sarina
appellata
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 440/2022 del Tribunale di Chieti, pubblicata il 9 agosto 2022.
Conclusioni degli appellanti, nelle note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 13 maggio 2025:
“Voglia l'Ecc.ma RT di Appello di L'Aquila, contrariis reiectis,
a) in via preliminare,
- accertare e dichiarare la carenza di legittimazione e/o di rappresentanza della
[...]
quale soggetto mandatario della cessionaria , in quanto non CP_2 CP_1 iscritto all'albo ex art. 106 TUIB e, quindi, non autorizzato all'attività di recupero del credito cartolarizzato e, per l'effetto, annullare e/o revocare il Decreto Ingiuntivo n.
185/2021, emesso dal Tribunale di Chieti in data 16 marzo 2021;
b) nel merito,
in via principale, in riforma integrale dell'impugnata Sentenza di primo grado, annullare e/o revocare il Decreto Ingiuntivo n. 185/2021, emesso dal Tribunale di
Chieti in data 16 marzo 2021, nell'ambito del procedimento r.g. n. 462/2021, nei confronti dei sig.ri e in quanto avente ad oggetto una Parte_1 Parte_2 pretesa creditoria infondata ovvero, comunque, non provata, per le ragioni esposte negli atti di causa;
in via subordinata:
- accertata e dichiarata la mancata produzione da parte dell'appellata della serie completa di estratti conto relativi all'intera durata dei rapporti di conto corrente n.
6152195750/85 e n. 109, poi divenuto, n. 11071, nonché del contratto apertura di
pag. 2/30 credito del 18 agosto 2008, collegato al c/c n. 109 (poi n. 11071), revocare il Decreto
Ingiuntivo n. 185/2021 e, previa espunzione di tutti gli importi risultanti dai saldi intermedi ovvero di tutte le somme addebitate dalla con riferimento al periodo CP_4 non coperto da documentazione, rideterminare le somme dovute dagli appellanti in relazione ai predetti rapporti di conto corrente e di apertura di credito, nei limiti di quanto effettivamente dovuto, nonché nei limiti del credito effettivamente ex adverso provato;
- previo accertamento della usurarietà del saggio di interessi complessivamente pattuito e/o applicato in relazione ai rapporti di conto corrente n. 6152195750/85 e n.
109, poi divenuto, n. 11071, nonché al contratto apertura di credito del 18 agosto 2008, collegato al c/c n. 109 (poi n. 11071), con espunzione di tutte le poste illecitamente addebitate dalla Banca e richieste con il Decreto Ingiuntivo n. 185/2021, ovvero, comunque, di tutte le somme non dovute o non dimostrate, revocare il decreto ingiuntivo stesso e rideterminare le somme dovute dagli appellanti in relazione ai predetti rapporti di conto corrente e di apertura di credito, nei limiti di quanto effettivamente dovuto, nonché nei limiti del credito effettivamente ex adverso provato;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
Conclusioni dell'appellata, nelle note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 13.05.2025:
“Voglia l'Ecc.ma RT d'Appello adita, contrariis reiectis:
In via preliminare:
- rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 283 c.p.c.
- rigettare l'appello in quanto inammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c. stante la mera riproposizione da parte avversaria delle semplici difese spiegate in primo grado;
Nel merito in via principale:
pag. 3/30 - rigettare le doglianze proposte da controparte in quanto infondate in fatto ed in diritto
e confermare la sentenza di primo grado;
In ogni caso:
- con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio ed oneri di legge”.
FATTO E DIRITTO
1. Sentenza impugnata. Con sentenza n. 440/2022 pubblicata in data 09.08.2022 il
Tribunale di Chieti, pronunciandosi sulla domanda di opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 185/2021 del 16.03.2021 proposta da , quale obbligato Parte_1 principale, e da , quale fideiussore, a cui era stato ingiunto il pagamento, in Parte_2 solido, in favore di e, per essa, della complessiva Controparte_1 Controparte_2 somma di € 36.226,90 oltre interessi, spese e competenze della procedura monitoria, quale esposizione debitoria relativa al rapporto di conto corrente n. 6152195750/85, per un ammontare di € 5.780,00, e al rapporto di conto corrente n. 11071 (già 0109), per un ammontare di € 30.446,90, rigettava l'opposizione e, per l'effetto, confermava il decreto ingiuntivo, condannando le parti opponenti, in solido tra loro, alla rifusione in favore della opposta delle spese di giudizio liquidate in € 7.254,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
1.1 A fondamento della domanda, gli opponenti contestavano l'illegittimità della pretesa avanzata dall'Istituto di credito eccependo, in primo luogo, la prescrizione del relativo diritto, essendo decorsi oltre dieci anni dalla chiusura del conto.
Rappresentavano, inoltre, che, a dimostrazione del proprio credito, la banca aveva prodotto unicamente l'estratto conto certificato ex art. 50 TUB.
Eccepivano, ancora, la violazione dei principi di buona fede e correttezza, avendo la concesso credito a soggetto insolvente facendo affidamento sul patrimonio del CP_4 garante, l'illegittima applicazione dell'anatocismo, la nullità della commissione di massimo scoperto e delle spese di istruttoria per indeterminatezza, l'applicazione di interessi usurari, la nullità della fideiussione per violazione del divieto di intese anticoncorrenziali.
pag. 4/30 Chiedevano, infine, la ripetizione delle somme illegittimamente percepite.
1.2 Si costituiva in giudizio l'opposta e, per essa, Controparte_1 Controparte_2 contestando integralmente le avverse pretese;
eccepiva, in via preliminare, quanto alla posizione della garante l'incompetenza del Tribunale di Chieti in favore del Pt_2
Tribunale delle Imprese di L'Aquila e chiedeva, nel merito, il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
1.3 Acquisite le produzioni documentali delle parti, la causa veniva trattenuta a decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. Il primo giudice, rigettava l'eccezione di prescrizione in relazione al contratto di c/c n. 6152195750/85, evidenziando che la banca aveva costituito in mora il ad Parte_1 agosto del 2009 e, successivamente, in data 14.02.2012, interrompendo il termine prescrizionale.
Anche la doglianza inerente alla mancata prova del credito, sull'assunto per cui la banca aveva prodotto unicamente l'estratto conto ex art. 50 TUB, veniva disattesa, avendo l'Istituto di credito prodotto i contratti e gli estratti conto.
Parimenti riteneva sfornita di prova la censura relativa all'asserita violazione del principio di buona fede e correttezza, per aver la asseritamente concesso credito a CP_4 soggetto incapiente facendo affidamento sul patrimonio del garante.
Rigettava, poi, la doglianza inerente all'illegittima applicazione dell'anatocismo, osservando che per le clausole anteriori all'entrata in vigore della delibera CICR del 9 febbraio 2000 doveva escludersi l'esistenza di un uso normativo idoneo a derogare al precetto dell'art. 1283 c.c., con conseguente nullità della relativa clausola, mentre per quelle successive era correttamente prevista la medesima periodicità trimestrale nel conteggio degli interessi creditori e debitori.
Parimenti, con riferimento al contratto di c/c n. 0109, priva di fondamento veniva ritenuta la censura inerente alla nullità per indeterminatezza della commissione di massimo scoperto, risultando la misura dell'1,2% stabilita sulla somma che superasse pag. 5/30 l'affidamento (“per superi affidamento”), come anche la censura relativa alle spese di istruttoria per indeterminatezza sul contratto di affidamento del 16.8.2006.
Indeterminata veniva ritenuta l'eccezione inerente alla asserita applicazione di interessi usurari, in quanto non dimostratane la concreta applicazione, mancando qualsiasi prospetto di calcolo circa la concreta applicazione di tassi usurari.
Quanto all'asserita nullità della garanzia, osservava il primo giudice che, a prescindere dalla competenza del Tribunale delle Imprese, solo alcune erano state dichiarate anticoncorrenziali dalla Banca d'IT, e ciò non comportava l'eventuale nullità dell'intero contratto che le avesse recepite, per cui la garanzia doveva ritenersi valida.
Da ultimo, quanto all'eccezione di difetto di titolarità attiva del rapporto in capo alla società opposta, sollevata solo con la comparsa conclusionale, reputava valida la cessione ritenendo sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco;
nel caso in esame risultavano ceduti i crediti sorti nel periodo tra il 1955 e tutto il 2017, con la conseguenza che i rapporti oggetto del giudizio rientravano chiaramente nella cessione.
3. Appello. Avverso la decisione di primo grado hanno proposto appello
[...]
e per i motivi di seguito indicati. Parte_1 Parte_2
3.1 “Violazione e/o erronea applicazione degli artt. 2967 c.c. e 50 del D.lgs. n.
385/1993. Mancato assolvimento dell'onere della prova in ordine al credito azionato in via monitoria”.
Con il primo motivo di gravame, gli appellanti hanno contestato la decisione per non aver rilevato la mancata prova del credito da parte della cessionaria, evidenziando come la stessa abbia prodotto unicamente i contratti relativi ai rapporti controversi e l'estratto conto certificato di cui all'art. 50 del D.lgs. n. 385/1993, omettendo di depositare gli estratti conto e scalari a decorrere dall'apertura dei singoli conti correnti e fino alla chiusura dei relativi rapporti.
pag. 6/30 Hanno rappresentato che i documenti prodotti da non coprirebbero Controparte_5
l'intera durata del rapporto inerente ai conti correnti in contestazione, presentando importanti carenze riferibili ad intere annualità, rendendo impossibile verificare l'evoluzione storico contabile del rapporto e come si siano formate le poste a debito del correntista, con conseguente necessaria applicazione del principio del “saldo zero”.
3.2 “Violazione e/o erronea applicazione degli artt. 120 TUB, 1283 c.c. e 6 DEib.
CICR 9 febbraio 2000. Illegittimità dell'anatocismo e nullità delle clausole anatocistiche nei contratti di conto corrente n. 6152195750/85 e n. 0109, poi 11071”.
Al riguardo, hanno censurato la decisione nella parte in cui ha reputato infondata l'eccezione di nullità delle clausole anatocistiche contenute nei contratti di conto corrente di cui è causa, rilevandone l'erroneità alla luce della assoluta parzialità e incompletezza della produzione documentale avversaria afferente agli estratti conto e scalari relativi all'intera durata del rapporto di conto corrente e al mancato espletamento di una CTU tecnico-contabile.
Hanno quindi eccepito l'illegittima applicazione di interessi anatocistici nei rapporti di conto corrente n. 6152195750/85 e n. 0109 (poi 11071), attesa l'assenza di una valida pattuizione avente ad oggetto la pari periodicità della capitalizzazione degli interessi attivi e passivi e la circostanza per cui nei contratti de quibus viene menzionato soltanto il tasso creditorio, mentre difetta qualsivoglia riferimento al tasso debitorio applicato dalla CP_4
Hanno rappresentato che in entrambi i contratti di conto corrente il tasso annuo nominale risulta essere corrispondente al tasso annuo effettivo, laddove la capitalizzazione comporta per necessità algebrica un aumento del secondo rispetto al primo. Nello specifico, hanno evidenziato che, con riferimento al rapporto di conto corrente n. 6152195750/85, il tasso nominale annuo ed il tasso effettivo annuo degli interessi attivi del correntista, indicati nel documento negoziale, sono numericamente identici, entrambi stabiliti nella misura dello 0,100% e, con riferimento al conto corrente n. 0109 (poi 11071) il tasso creditore nominale è numericamente coincidente con il tasso effettivo, entrambi fissati in misura pari allo 0,0100%, con conseguente nullità
pag. 7/30 delle clausole per violazione dell'art. 120 TUB e dell'art. 6 della DEibera CICR 9 febbraio 2000.
3.3 “Nullità delle clausole contrattuali regolanti la commissione di massimo scoperto nei contratti di conto corrente n. 6152195750/85 e n. 0109 (poi 11071). Si eccepisce il totale difetto di motivazione e violazione degli artt. 1346 e 1418 c.c. in ordine al mancato riconoscimento della nullità delle predette clausole per indeterminatezza dell'oggetto”.
Con il terzo motivo, hanno contestato la decisione per non aver rilevato la nullità delle clausole contrattuali regolanti la commissione di massimo scoperto nei contratti di conto corrente per indeterminatezza dell'oggetto, risultando essa individuata esclusivamente nella sua misura percentuale, senza puntuale indicazione delle concrete modalità di computo, ovvero di tutti gli elementi necessari alla sua concreta applicazione.
Hanno poi dedotto la carenza di motivazione nella misura in cui il giudice di prime cure si è pronunciato esclusivamente in merito all'eccezione spiegata con riferimento al contratto di c/c n. 0109, mentre non si rinviene alcun riferimento alla censura spiegata in ordine al contratto di c/c n. 6152195750/85, nonché la palese incoerenza e contraddittorietà della decisione per aver confuso il contratto di c/c n. 0109 (del 21 aprile 2006), con il contratto di apertura di credito del 16 agosto 2008, i quali prevedono percentuali diverse (1,2% il contratto di c/c, 0,50% il contratto di affidamento del
16.08.2008).
3.4 “Violazione della Legge n. 108/1996: Pattuizione di interessi usurari. Erronea interpretazione delle allegazioni e deduzioni di parte attrice in ordine all'eccepita applicazione di interessi usurari”.
Al riguardo, hanno contestato la decisione nella parte in cui non ha rilevato la pattuizione ab origine di un tasso superiore al tasso soglia in violazione della Legge
108/96 e la conseguente concreta applicazione di interessi in misura usuraria, rigettando l'eccezione unicamente sul presupposto della asserita indeterminatezza dell'eccezione e sulla mancanza agli atti di qualsiasi prospetto contabile.
pag. 8/30 In particolare, con riferimento al rapporto n. 0109 (poi, 11071) hanno evidenziato come il contratto del 21 aprile 2006 prevedesse l'applicazione di un tasso effettivo annuo del
14,47537%, superiore al tasso soglia pari al 14,23%, mentre con riferimento al contratto di apertura di credito in conto corrente datato 11 agosto 2006 le correzioni “a penna” sui tassi risulterebbero prive di specifica accettazione mediante apposita postilla, ovvero mediante specifica sottoscrizione da parte del correntista.
Pertanto, sulla base delle perizie contabili di parte effettuate sui conti rapporti di conto corrente, hanno dedotto che l'accertamento della natura usuraria degli interessi pattuiti nei contratti di conto corrente in parola comporterebbe, ai sensi dell'art. 1815, comma 2,
c.c., la nullità delle relative clausole negoziali e la gratuità sanzionatoria del contratto.
Inoltre, hanno contestato l'omessa indicazione del TAE, TAEG e ISC nel contratto di apertura di credito in conto corrente dell'11.08.2006.
3.5 “Totale difetto di motivazione e la violazione dell'art. 116 c.p.c. in ordine al mancato espletamento della consulenza tecnica richiesta da parte attrice”.
Con tale motivo di gravame gli appellanti hanno contestato la decisione per non aver fornito esauriente motivazione sul mancato espletamento di una consulenza tecnica, reiterando nuovamente in tale sede la richiesta di CTU contabile.
4. Si è costituita in giudizio l'appellata e, per essa, Controparte_1 CP_2 contestando le avverse pretese, eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità
[...] dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e chiedendone, nel merito, il rigetto in quanto infondato in fatto ed in diritto, con conferma dell'impugnata sentenza.
5. Motivi della decisione.
5.1 In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione d'inammissibilità dell'appello sollevata da parte appellata per violazione dell'art. 342 c.p.c.; infatti, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità gli artt. 342 e 434 c.p.c. vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che pag. 9/30 confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (ex plurimis Cass., Sez. Un., 16 novembre 2017, n. 27199). Nel caso di specie, l'appellante ha chiarito le ragioni poste a presidio del gravame e, di conseguenza, la questione preliminare non può che essere rigettata.
5.2 Ancora in via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione e/o difetto di rappresentanza della Società sollevata da Controparte_2 parte appellante nelle note di trattazione scritta depositate in data 11.03.2024.
Assume l'appellante che, in presenza di un credito cartolarizzato nell'ambito di un'operazione ai sensi della Legge n. 130/1999, l'attività di recupero del credito può e deve essere svolta unicamente da una Società vigilata iscritta all'Albo ex art. 106 TUB
e, nel caso di specie, la mandataria della società veicolo Controparte_6
(cessionaria del credito in forza dell'operazione di cartolarizzazione) non CP_1 risulta iscritta all'Albo previsto dall'art. 106 TUB, né risulta essere stata individuata quale mandataria dell'attività di recupero del credito nell'avviso pubblicato sulla G.U., parte seconda, n. 52 del 5 maggio 2018.
Ed invero, posto che l'eccezione di difetto di legittimazione e/o di rappresentanza è proponibile in ogni stato e grado del giudizio e rilevabile d'ufficio dal giudice, come di recente riaffermato dalla Suprema RT con l'ordinanza n. 17515 del 30.06.2025 (“la legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare. La sua carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. Cosa diversa dalla titolarità del diritto ad agire è la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio. La relativa questione attiene al merito della causa. La titolarità della posizione soggettiva è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l'attore ha l'onere di allegare e di provare. Essa può essere proposta in
pag. 10/30 ogni fase del giudizio, ma in cassazione solo nei limiti del giudizio di legittimità e sempre che non si sia formato il giudicato. A propria volta, il giudice può rilevare dagli atti la carenza di titolarità del diritto anche d'ufficio”), osserva la RT che parte appellata ha prodotto, sia in fase monitoria che nel successivo giudizio di primo grado, fin dalla sua costituzione in giudizio, il mandato speciale del 30 novembre 2018 e l'estratto della Gazzetta Ufficiale - Parte Seconda n. 52 del 5 maggio 2018 da cui si evince chiaramente che, nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione di “crediti deteriorati” in precedenza di titolarità di si è Controparte_7 Controparte_1 costituita quale società “veicolo”, assume il ruolo di Controparte_8
iscritto all'Albo degli intermediari finanziari ex art. 106 TUB e Controparte_9
(prima , in qualità di ha ricevuto Controparte_2 CP_3 Parte_3 incarico dal di “svolgere attività di amministrazione, gestione, incasso Controparte_9 ed eventuale recupero dei crediti indicati”. In particolare, in forza della procura rilasciata ad , lo ha assunto il ruolo di “porre in essere, in nome CP_2 Parte_3
e per conto di tutti gli atti, adempimenti, e formalità ritenuti Controparte_1 necessari, utili od opportuni allo svolgimento dell'attività di amministrazione, gestione, incasso nell'ambito delle azioni volte al recupero e/o concernenti pretese connesse ai crediti e agli ulteriori crediti di cui la società sarà titolare in conseguenza della predetta attività, di tutti gli atti sostanziali, giudiziali e stragiudiziali aventi ad oggetto i crediti nonché i crediti ulteriori ed ogni rapporto giuridico attivo e passivo relativo ad essi”.
Ciò detto, l'assunto per cui la mancata iscrizione nell'apposito albo previsto dall'art. 106 TUB, da ritenersi alla stregua di un requisito indispensabile per l'esercizio dell'attività di riscossione dei crediti ceduti ai sensi dell'art. 2 comma 3 lettera c) l.
130/99, deve essere disatteso, atteso che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che
“Il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della l. n. 130 del
1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è
pag. 11/30 specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che
l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici.” (cfr.
Cass Civ, Sez III, n. 7243 del 18.3.2024).
Né persuade la tesi per cui la norma che impone l'iscrizione nell'apposito albo debba intendersi imperativa in quanto, nella parte motiva della decisione della S.C., risulta specificato che “..in relazione all'interesse tutelato, qualsiasi disposizione di legge, in quanto generale e astratta, presenta profili di interesse pubblico, ma ciò non basta a connotarla in termini imperativi, dovendo pur sempre trattarsi di "preminenti interessi generali della collettività" o "valori giuridici fondamentali"; il mero riferimento alla rilevanza economica (nazionale e generale) delle attività bancarie e finanziarie non vale di per sé a qualificare in termini imperativi tutta l'indefinita serie di disposizioni del cd. "diritto dell'economia", contenute in interi apparati normativi”, con conseguente esclusione della sua natura imperativa.
Per tali ragioni, quindi, l'eccezione deve essere rigettata.
5.3 Nel merito, l'appello è meritevole di accoglimento nei limiti e nei termini di seguito indicati, rilevando la RT come le criticità riscontrate all'esito delle censure mosse dall'appellante alla sentenza di primo grado abbiano determinato l'espletamento in appello di una consulenza tecnica d'ufficio.
5.4 In particolare, quanto all'eccepita violazione dell'art. 2967 c.c. e dell'art. 50 del
D.lgs. n. 385/1993 in ordine al mancato assolvimento dell'onere della prova circa il credito azionato in via monitoria, si osserva che l'art. 2697 c.c. assegna alla parte che chieda l'accertamento di un proprio diritto l'onere di provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, così come pone a carico della parte che contesta l'altrui domanda la prova dell'esistenza di eventuali fatti contrari. In applicazione di tale norma, la banca – che domandi al giudice l'emissione del decreto ingiuntivo – è tenuta a dimostrare il credito vantato. Corrispettivo onere è posto in capo al correntista che domandi l'accertamento di un proprio corrispondente credito nel giudizio di opposizione.
pag. 12/30 Il decreto ingiuntivo può essere richiesto ed ottenuto dalla banca in forza di un estratto conto che sia stato certificato conforme alle scritture contabili della medesima banca.
L'art. 50 del T.U.B. prescrive infatti sul decreto ingiuntivo richiesto dalla banca che “la
Banca d'IT e le banche possono chiedere il decreto d'ingiunzione previsto dall'art.
633 del codice di procedura civile anche in base all'estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido”.
In forza di un costante ed indiscusso indirizzo giurisprudenziale l'efficacia probatoria dell'estratto conto certificato ex art. 50 D. Lgs. 385/93 è limitata alla sola fase monitoria, in quanto soltanto essa caratterizzata da uno speciale rito sommario nella valutazione delle prove sufficienti ad ottenere l'emissione del decreto (Cassazione civile, sez. III, sent. n. 9695 del 3/5/2011), mentre l'efficacia probatoria del saldaconto degrada nel successivo ed eventuale giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, che è un giudizio a cognizione piena ed in cui le parti sono tenute a dimostrare compiutamente le proprie ragioni, in termini più rigorosi.
Tuttavia, l'estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B. non perde comunque interamente la efficacia probatoria nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, mantenendo un valore indiziario la cui portata va liberamente apprezzata dal giudice nel contesto di altri elementi ugualmente significativi.
Va rammentato che, secondo consolidata giurisprudenza della Suprema RT, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione, avente ad oggetto l'accertamento del fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione, in cui l'opponente è la parte convenuta e l'opposto la parte attrice;
ragione per cui il thema decidendum è costituito dall'oggetto della pretesa azionata in monitorio: ciò in disparte la facoltà dell'opponente, quale convenuto sostanziale, di ampliare l'oggetto del giudizio stesso mediante la proposizione di domanda riconvenzionale.
La giurisprudenza di legittimità ha, peraltro, aggiunto come tale onere della prova gravi sul correntista attore non solo allorquando lo stesso agisca per ottenere la ripetizione di pag. 13/30 somme indebitamente pretese dalla Banca, ma anche nel caso in cui il medesimo promuova mera azione di accertamento negativo, affermando a tal fine il principio per cui “qualora l'attore proponga domanda di accertamento negativo del diritto del convenuto e quest'ultimo non si limiti a chiedere il rigetto della pretesa avversaria ma proponga domanda riconvenzionale per conseguire il credito negato dalla controparte, ambedue le parti hanno l'onere di provare le rispettive contrapposte pretese. L'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 cod. civ., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto “fatti negativi”, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo” (cfr. Cass. n. 500/2017; Cass. n. 9201/2015). Indi, la qualificazione giuridica della domanda come di accertamento negativo del credito di controparte non modifica l'ordinario regime dell'onere probatorio a norma dell'art. 2697 c.c.
Dall'esame degli atti di causa emerge che l'istituto di credito ha assolto al proprio onere probatorio avendo depositato, già nella fase monitoria, il contratto di conto corrente n.
6152195750/85 del 09.11.2004, il contratto di conto corrente n. 11071 (già 0109) del
21.04.2006, le relative condizioni economiche e gli estratti conto con certificazione ex art 50 D.lgs. 385/93 (fascicolo monitorio appellata) e quindi ha fornito la prova del fatto costitutivo posto a fondamento del credito di cui è stato richiesto il pagamento.
Quanto all'omessa produzione in giudizio degli estratti conto completi relativi ai rapporti di conto corrente in contestazione, si osserva che, come chiarito dalla Suprema
RT (Cass. n. 11543/2019), ove sia la banca ad agire in giudizio e il primo degli estratti conto prodotti rechi un saldo iniziale a debito del cliente, è consentito scrutinare tutte le prove idonee a fornire indicazioni certe e complete e che diano giustificazione del saldo maturato al principio del periodo per cui risultano prodotti gli estratti conto, potendo prendere in considerazione quegli ulteriori elementi che, pur non fornendo indicazioni precise idonee a ricostruire tutto il percorso del dare-avere del rapporto negoziale, consentono quantomeno di escludere che il correntista, nel periodo per cui gli pag. 14/30 estratti sono mancanti, abbia maturato un indeterminato credito, piuttosto che un debito, nei confronti della banca, con la conseguenza che, per quanto sopra indicato, in quest'ultima ipotesi è possibile assumere, come dato di partenza per la rielaborazioni delle successive operazioni documentate, il saldo zero. DE pari, ove sia il correntista ad agire in giudizio per la ripetizione e il primo degli estratti conto prodotti rechi un saldo iniziale a suo debito, è legittimo ricostruire il rapporto con le prove che offrano indicazioni certe e complete e che diano giustificazione del saldo riferito a quel momento;
è inoltre possibile prendere in considerazione quegli ulteriori elementi che consentano di affermare che il debito nel periodo non documentato sia inesistente o inferiore al saldo iniziale del primo degli estratti conto prodotti, o che addirittura in quell'arco di tempo sia maturato un credito per il cliente stesso;
in mancanza di elementi nei due sensi indicati dovrà assumersi, come dato di partenza per la rielaborazioni delle successive operazioni documentate, il detto saldo (cfr. sempre Cass. n. 11543/2019, cit.).
Al riguardo, questo Collegio intende ribadire quanto già affermato sul punto in altri propri precedenti sul solco dell'insegnamento della giurisprudenza di legittimità (da ultimo confermato da Cass., Sez. I, ord. n. 13667 del 21.05.2025), a tenore della quale
“In tema di rapporti bancari regolati in conto corrente, ove la banca agisca in giudizio per il pagamento dell'importo risultante a saldo passivo ed il correntista chieda, a sua volta, la rideterminazione del saldo, concludendo per la condanna dell'istituto di credito a pagare la differenza in proprio favore o per l'accoglimento della domanda principale in misura inferiore, l'eventuale carenza di alcuni estratti conto o, comunque di altra documentazione che consenta l'integrale ricostruzione dell'andamento del rapporto, comporta che: a) per quanto riguarda la banca, il calcolo del dovuto potrà farsi: a.1) nell'ipotesi in cui non ci sia in atti documentazione che risalga all'inizio del rapporto azzerando il saldo di partenza del primo estratto conto disponibile (ove quest'ultimo non coincida, appunto, con il primo estratto del rapporto) e procedendo, poi, alla rideterminazione del saldo finale utilizzando la completa documentazione relativa al periodo successivo fino alla chiusura del conto o alla data della domanda;
a.2) laddove manchi documentazione riguardante uno o più periodi intermedi,
pag. 15/30 azzerando i soli saldi intermedi, intendendosi con tale espressione che non si dovrà tenere conto di quanto eventualmente accumulatosi nel periodo non coperto da documentazione, sicché si dovrà ripartire, nella prosecuzione del ricalcolo, dalla somma che risultava a chiusura dell'ultimo estratto conto disponibile;
b) per quanto riguarda, invece, il correntista che lamenti l'illegittimo addebito di importi non dovuti a vario titolo e ne chieda la restituzione, il calcolo del dovuto potrà farsi tenendo conto che: b.1) nell'ipotesi in cui non ci sia in atti documentazione che risalga all'inizio del rapporto, egli o dimostra l'eventuale vantata esistenza di un saldo positivo in suo favore, o di un minore saldo negativo a suo carico o beneficia comunque dell'azzeramento del saldo di partenza del primo estratto conto disponibile (ove quest'ultimo non coincida, appunto, con il primo estratto del rapporto) e della successiva rideterminazione del saldo finale avvenuta utilizzando la completa documentazione relativa al periodo successivo fino alla chiusura o alla data della domanda;
b.2) laddove manchi documentazione riguardante uno o più periodi intermedi, anche in tal caso, egli, se sostiene che in quei periodi si è accumulata una somma a suo credito o un minore importo a suo debito per effetto di interessi o commissioni non dovute, lo deve provare, producendo la corrispondente documentazione che, in tal caso, però, nuovamente sarà utilizzabile anche per la controparte, secondo il meccanismo di acquisizione processuale;
in caso contrario, lo stesso beneficerà del meccanismo di azzeramento del o dei saldi intermedi, con il risultato che la banca, per quel o quei periodi, non ottiene niente ed il correntista, per lo stesso o gli stessi periodi, nulla recupera;
così da prevenire, in definitiva, il rischio di due saldi difformi per la banca o il correntista all'esito del ricalcolo” (Cass. Civ. n.
1763/2024).
Con l'ulteriore precisazione che la più recente giurisprudenza ha evidenziato la possibilità di soddisfare l'onere anche mediante la produzione di documentazione alternativa (ex multis Cass. n. 29190/20, Cass. n. 20621/21, Cass. n 38076/21, Cass.
1538/22, Cass. n.10293/23, e da ultimo Cass. n. 22290/23) “In materia di conto corrente bancario, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla banca (e dunque da lui pagato) con il saldo finale del
pag. 16/30 rapporto non è tenuto a documentare le singole rimesse suscettibili di ripetizione soltanto mediante la produzione in giudizio di tutti gli estratti conto mensili, ben potendo la prova dei movimenti del conto desumersi anche "aliunde", vale a dire attraverso le risultanze dei mezzi di cognizione assunti d'ufficio e idonei a integrare la prova offerta (nella specie mediante consulenza tecnica contabile disposta dal giudice sulle prove documentali prodotte)” (Cass. 29190/21), significando che in caso di una produzione parziale degli gli estratti conto è possibile per il CTU nel ricostruire l'evoluzione contabile del conto sopperire alla carenza documentale ricorrendo ad altra documentazione contabile, prodotta in atti, raccordando i saldi iniziali e finali rinvenibili dagli estratti conto prodotti.
Le movimentazioni occorse negli estratti conto non costituiscono una prova legale, ma sono da considerare alla stregua di fatti suscettibili di prova libera essendo dimostrabili anche mediante argomenti di prova e elementi indiretti (Cass. n 1538/22), ossia altre evidenze probatorie diverse dagli estratti conto, non solo documentali che possono essere utilizzati per la ricostruzione delle intercorse movimentazioni, costituendo ormai ius receptum secondo la Suprema RT (Cass. n. 22290 /23) in caso di produzione non integrale degli estratti conto ricostruire i saldi attraverso l'impiego “ di mezzi di prova ulteriori, purché questi siano idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto..”, potendo la produzione dell'estratto conto, quale atto riassuntivo delle movimentazione del conto corrente, offrire la prova del saldo “in combinazione con le eventuali controdeduzioni del correntista e le altre risultanze processuali”.
Ciò premesso, nel corso del giudizio veniva espletata una consulenza tecnica d'ufficio e il CTU, nel proprio elaborato depositato in data 11.04.2025, le cui risultanze peritali la
RT ritiene di condividere in quanto immuni da vizi nonché affidabili e coerenti rispetto alla documentazione emersa e ai quesiti sottoposti, provvedeva a ricostruire il rapporto dare-avere in essere tra le parti, in relazione ai contratti stipulati, determinando la posizione debitoria o creditoria della cliente e indicandone la misura.
pag. 17/30 Nel caso di specie, dalle risultanze documentali e dall'espletata CTU, emerge come gli estratti conto prodotti in giudizio dalla non coprano l'intera durata del rapporto CP_4 inerente ai conti correnti in contestazione. In particolare, quanto al conto corrente n.
6152195750/85, aperto in data 9 novembre 2004, sono presenti unicamente gli estratti conto relativi al periodo novembre 2004 – giugno 2009, mentre nulla è stato prodotto per il periodo successivo e fino all'estratto certificato del 19 ottobre 2012, come confermato dal CTU laddove afferma che “In atti risultano depositati gli estratti conto dall'apertura del conto corrente prima operazione del 10.11.2004) e fino al 30.06.2009
…
A quest'ultima data l'estratto conto evidenzia un saldo a debito del correntista di €
4.967,02…..
Tuttavia, l'estratto conto certificato in atti parte dalla data del 19.10.2012 con un saldo
a debito del correntista di € 9.140,72. Ne deriva che non risulta documentato contabilmente in atti il periodo che va dal 1° luglio 2009 e fino al 18 ottobre 2012”
(cfr. pag. 6 relazione peritale).
Quanto al contratto di c/c n.109 (poi divenuto n. 11071), aperto in data 21 aprile 2006 e chiuso il 19 ottobre 2012, il nominato CTU ha accertato che “In atti risulta depositato
l'estratto conto con i soli movimenti contabili dall'apertura del conto corrente (prima operazione del 21.04.2006) e fino alla data del 31.05.2006. A quest'ultima data
l'estratto conto evidenzia un saldo a credito del correntista di € 184,57. Per il periodo successivo risultano depositati gli estratti conto dal 31 gennaio 2011 e fino al 19 ottobre 2012 … Dal conto scalare del primo trimestre 2011 si evince che il saldo iniziale di € 13.844,43 a debito del correntista del 31.12.2010 coincide con il saldo contabile inziale al 31.01.2012. In pratica, il conto corrente nel mese di gennaio 2011 non ha registrato movimenti. Tuttavia, è evidente che non risulta documentato contabilmente in atti il periodo che va dal 1° giugno 2006 e fino al 31 dicembre 2010”
(cfr. pag. 7 relazione).
Pertanto, in applicazione dei su menzionati principi, la non integrale produzione in giudizio degli estratti conto relativi ai rapporti bancari per cui è causa, necessari alla pag. 18/30 ricostruzione del rapporto di dare/avere tra le parti, implica che, in presenza di puntuale contestazione delle scritture di raccordo utilizzate dal CTU nella prima ipotesi di calcolo con riferimento ai lunghi periodi di carenza documentale circa i movimenti dei due conti correnti, si dovrà in ogni caso applicare il cosiddetto “saldo zero” invocato dall'appellante.
5.5 Quanto alla censura riguardante l'illegittima applicazione, nel caso di specie, del regime di capitalizzazione trimestrale, si osserva che, in materia di capitalizzazione trimestrale, è necessario in primo luogo chiarire che nei contratti di conto corrente bancario, ai sensi dell'art. 120 T.U.B., D.lgs. n. 385 del 1993, come modificato dall'art. 25 del D.lgs. n. 342/1999, ed in virtù della successiva DEibera del 09.02.2000 Pt_4
(“Modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi scaduti nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria e finanziaria”, in G.U., 22 febbraio
2000, n. 43), è ammessa la capitalizzazione degli interessi a condizione che la periodicità della capitalizzazione sia reciproca e che risulti da espressa pattuizione scritta.
Nel caso di specie, trattandosi di contratto di conto corrente stipulato nel 2004, questa
RT, dall'analisi della documentazione presente in atti, riscontra la violazione del suesposto principio di simmetria e di reciprocità, per il quale le clausole anatocistiche previste nei contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della suddetta delibera CICR sono valide a condizione che prevedano identica periodicità per la capitalizzazione degli interessi passivi e di quelli attivi.
In particolare, occorre rilevare che, in merito alla eccepita coincidenza tra TAN e TAE del tasso creditore indicato nei contratti di conto corrente di specie (quanto al rapporto di conto corrente n. 6152195750/85, il tasso nominale annuo ed il tasso effettivo annuo degli interessi attivi del correntista, indicati nel documento negoziale, sono entrambi stabiliti nella misura dello 0,100% e anche quanto al conto corrente n. 0109 (poi 11071), sono entrambi fissati in misura pari allo 0,0100%), come chiarito dal giudice di legittimità, “la previsione, nel contratto di conto corrente stipulato nella vigenza della delibera CICR 9 febbraio 2000, di un tasso di interesse creditore annuo nominale
pag. 19/30 (TAN) coincidente con quello effettivo (TAE) non dà ragione della capitalizzazione infrannuale dell'interesse creditore, che è richiesta dall'art. 2 della delibera, e non soddisfa, inoltre, la condizione posta dall'art. 6 della delibera stessa, secondo cui, nei casi in cui è prevista una tale capitalizzazione infrannuale, deve essere indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione” (cfr. Civ. civ., Sez. I, 22 aprile 2024, n. 10775; Cass. civ., Sez. I, 03 luglio 2023, n. 18664).
Di conseguenza, nonostante, come indicato nei documenti di sintesi presenti in atti, sia stato apparentemente applicato un regime di reciprocità trimestrale, le clausole anatocistiche ivi contenute sono comunque da considerarsi nulle, dovendosi quindi procedere alla rideterminazione del rapporto dare/avere con esclusione della suddetta capitalizzazione trimestrale. Nel caso in esame il nominato CTU ha correttamente operato il ricalcolo con scorporo della capitalizzazione trimestrale degli interessi accertando, per i periodi temporali documentati, quanto al rapporto di c/c n.
6152/19575085, “addebiti per interessi passivi per complessi € 1.324,83”e, quanto al rapporto di c/c n. 1000/11071, “addebiti per interessi passivi per complessi €
3.379,79”.
5.6 Fondato è anche il terzo motivo di gravame inerente all'illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto nei contratti di conto corrente n.
6152195750/85 e n. 0109 (poi 11071) per indeterminatezza dell'oggetto.
Al riguardo, quanto alla causa, si deve ritenere, conformemente al pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità, che la commissione di massimo scoperto costituisca
“la remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma” (cfr. Cass.
n. 870/2006) e conseguentemente se ne accerta la sua validità sotto il profilo causale.
Quanto alla sua presunta indeterminatezza, si osserva che la stessa è validamente pattuita allorquando rechi la specifica indicazione di tutti gli elementi che concorrono a determinarla;
inoltre, perché tale clausola sia valida, è necessario che la stessa rivesta i requisiti della determinatezza o determinabilità, che si configura quando in essa siano pag. 20/30 previsti sia il tasso della commissione sia i criteri di calcolo e la sua periodicità e tale soluzione è assolutamente condivisibile perché costituisce piena applicazione della disposizione di cui all'art. 1346 c.c., secondo cui ogni obbligazione contrattuale deve essere determinata o, quanto meno, determinabile.
In difetto, la relativa pattuizione deve considerarsi nulla, risolvendosi in un'imposizione unilaterale della Banca e non consentendo il raggiungimento di un consenso consapevole e, quindi, di un valido accordo tra le parti.
Ancora di recente la Suprema RT, in ordine alla validità della clausola contrattuale contenente la CMS, ha evidenziato che la stessa, per essere valida e non affetta da nullità per indeterminatezza dell'oggetto, non solo deve essere pattuita e indicata nel contratto ma deve anche esplicitare i criteri e le modalità di calcolo della stessa, affermando che “deve considerarsi nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola che preveda la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza specificare le modalità di calcolo e di quantificazione della stessa, posto che, in tal caso, il correntista non potrà essere in grado di conoscere quando e come sorgerà l'obbligo di dover corrispondere la suddetta commissione alla banca.
Non è perciò legittima una clausola negoziale nella quale la commissione di massimo scoperto viene indicata unicamente mediante una determinata percentuale, senza alcun riferimento al valore sul quale dovesse essere calcolata tale percentuale” (cfr. Cass. n.
19825/2022).
Nel caso di specie, come si evince dalla documentazione in atti e, nello specifico, dal contratto di c/c n. 6152195750/85 del 09.11.2004 e dal contratto di conto corrente n.
11071 (già 0109) del 21.04.2006, la clausola determinativa della commissione di massimo scoperto non si palesa sufficientemente determinata, essendo stato specificatamente indicato il solo valore percentuale della commissione (rispettivamente del 0,750% e del 1,2000%) e la periodicità (trimestrale), senza alcuna indicazione del criterio di calcolo, circostanza che certamente non consentiva al correntista di comprenderne il suo concreto funzionamento, l'effettiva entità e la corretta applicazione da parte della CP_4
pag. 21/30 Ne deriva che correttamente il CTU ha accertato, quanto al c/c n. 6152195750/85, che
“Dalla documentazione contabile disponibile in atti emergono addebiti della commissione in esame per complessivi € 424,34” e ha provveduto ad “escludere la commissione di massimo scoperto nei ricalcoli del saldo del rapporto di conto corrente”, mentre quanto al c/c n. 11071 (già 0109) ha evidenziato che “dal punto di vista tecnico la verifica in esame risulta ininfluente nel ricalcolo del saldo del conto corrente n. 1000/11071 in quanto nella documentazione contabile in atti non risultano documentati addebiti della commissione di massimo scoperto con riferimento al rapporto di conto corrente in esame”.
5.7 Infondato è il quarto motivo di gravame in ordine all'asserita applicazione di tassi usurari, avendo il CTU escluso qualsiasi applicazione, da parte della banca, di interessi usurari.
Sul punto, l'intestata RT, nell'ordinanza del 14.05.2024 ai punti c) ed e) del quesito peritale ha chiesto al consulente tecnico d'ufficio di “verificare se vi sia stata usurarietà del tasso applicato accertando sia l'eventuale superamento del tasso soglia al momento della stipula del tasso convenzionale (usura originaria) sia del tasso convenzionale unilateralmente variato, al momento della variazione stessa (nuova usura originaria) quantificandone l'incidenza”, indicandole inoltre di utilizzare, nell'eseguire la rielaborazione dei dati contabili, la “formula indicata dalla Banca
d'IT nelle Istruzioni applicabili per la rilevazione trimestrale del T.E.G.M. nel periodo di riferimento”.
In risposta al quesito in esame il CTU, quanto al c/c n. 6152195750/85 del 09.11.2004, ha accertato che “Per il quarto trimestre 2004 le soglie usura vigenti sono quelle indicate nel decreto del Min. Economia e Finanze del 18 settembre 20041. In particolare, la media delle commissioni di massimo scoperto, indicata nel decreto ministeriale, era dello 0,73 punti percentuali. Detta percentuale, aumentata della metà, determina una soglia usuraria su base trimestrale per la commissione in esame dell'1,095%. Inoltre, trattandosi della mera apertura di un conto corrente senza affidamento, la categoria di operazioni da considerare è quella delle aperture di credito
pag. 22/30 in c/c fino a 5 mila euro. Nel citato decreto risulta indicato un tasso effettivo globale medio per detta categoria di operazioni del 12,32%, il quale, aumentato della metà, determina una soglia usuraria del 18,48%. L'aliquota della C.m.s. indicata nella documentazione contrattuale del 09/11/2004 di apertura del conto corrente nella misura dello 0,75% risulta inferiore, dunque, alla soglia dell'1,095% come sopra determinata, non rilevando, pertanto alcun debordo. Anche il tasso di interesse debitore nominale annuo, pattuito nella misura del 12,00%, risulta inferiore al tasso soglia usura del 18,48% di cui sopra previsto per le aperture di credito in c/c fino a 5 mila euro. Nelle pattuizioni del 09.11.2004 non si rilevano, quindi, elementi di usurarietà. La verifica dell'usura nei singoli trimestri è stata effettuata applicando sempre le formule della Banca d'IT di calcolo del TEG e il criterio della C.m.s. soglia. Non risultano superamenti dei tassi soglia usura nei singoli trimestri esaminati, essendo le aliquote di
C.m.s. applicate dalla banca (colonna F) inferiori alle C.m.s. soglia (colonna H) e i
TEG calcolati (colonna R) inferiori ai tassi soglia (colonna S).”
Parimenti, quanto al c/c n. 11071 (già 0109) del 21.04.2006, ha rilevato che “Riguardo all'apertura del conto corrente, per il secondo trimestre 2006 le soglie usura vigenti sono quelle indicate nel decreto del Min. Economia e Finanze del 15 marzo 2006.
In particolare, la media delle commissioni di massimo scoperto, indicata nel decreto ministeriale, era dello 0,80 punti percentuali. Detta percentuale, aumentata della metà, determina una soglia usuraria su base trimestrale per la commissione in esame dell'1,20%. Inoltre, trattandosi della mera apertura di un conto corrente senza affidamento, la categoria di operazioni da considerare è quella delle aperture di credito in c/c fino a 5 mila euro. Nel citato decreto risulta indicato un tasso effettivo globale medio per detta categoria di operazioni del 12,87%, il quale, aumentato della metà, determina una soglia usuraria del 19,305%.
L'aliquota della C.m.s. indicata nella documentazione contrattuale del 21/04/2006 di apertura del conto corrente nella misura dell'1,20%, risulta pari alla soglia come sopra determinata, non rilevando, pertanto alcun debordo.
pag. 23/30 Anche il tasso di interesse debitore nominale annuo, pattuito nella misura del 13,75%, risulta inferiore al tasso soglia usura del 19,305% di cui sopra previsto per le aperture di credito in c/c fino a 5 mila euro.
Nelle pattuizioni del 21.04.2006 non si rilevano, quindi, elementi di usurarietà.
Con riferimento al documento con data certa 16.08.2006 relativo alla concessione di un'apertura di credito di € 10 mila a valere sul conto corrente n. 1000/00000109, per il terzo trimestre 2006 le soglie usura vigenti sono quelle indicate nel decreto del Min.
Economia e Finanze del 21 giugno 2006.
In particolare, la media delle commissioni di massimo scoperto, indicata nel decreto ministeriale, era dello 0,81 punti percentuali. Detta percentuale, aumentata della metà, determina una soglia usuraria su base trimestrale per la commissione in esame dell'1,215%. L'aliquota della C.m.s. indicata nel documento con data certa 16.08.2006 nella misura dello 0,50% risulta inferiore, dunque, alla soglia dell'1,215% come sopra determinata, non rilevando, pertanto alcun debordo.
Trattandosi di apertura di credito di 10 mila euro, la categoria di operazioni da considerare è quella delle aperture di credito in c/c oltre 5 mila euro. Nel citato decreto risulta indicato un tasso effettivo globale medio per detta categoria di operazioni del
9,58%, il quale, aumentato della metà, determina una soglia usuraria del 14,37%.
Il tasso di interesse debitore nominale annuo risulta indicato nella misura del 9,50%.
Inoltre, risultano indicate “Spese gestione apc – per liquidazione” di € 28,00 e spese trimestrali di istruttoria e gestione affidamenti per € 40,00 (per gli affidamenti maggiori di 2.600 euro e fino a 10 mila euro).
L'aliquota della C.m.s. indicata nel documento con data certa 16.08.2006 nella misura dello 0,50% risulta inferiore alla soglia dell'1,215% come sopra determinata, non rilevando, pertanto alcun debordo.
Con l'elaborazione effettuata si è determinato un TEG del 10,180%, inferiore alla soglia usuraria del 14,370%.
pag. 24/30 Nelle pattuizioni contenute nel documento con data certa 16.08.2006 non si rilevano, quindi, elementi di usurarietà.
La verifica dell'usura nei singoli trimestri è stata effettuata applicando sempre le formule della Banca d'IT di calcolo del TEG e il criterio della C.m.s. soglia.
Per il periodo documentato dagli estratti conto bancari in atti dal 1° trim. 2011 e fino al 4° trim. 20122 , si è provveduto ad analizzare l'eventuale superamento dei tassi soglia usura considerando l'assenza di apertura di credito e, in aggiunta, è stata effettuata anche una ipotesi di calcolo considerando l'apertura di credito di € 10 mila.
Per il periodo successivo documentato contabilmente dall'estratto conto certificato dal
4° trim. 2012, e precisamente dal 19.10.2012, e fino a 4° trim. 2020, trattandosi di interessi di mora, si è provveduto ad effettuare una prima verifica senza includere le maggiorazioni previste nei decreti ministeriali con riferimento alle soglie usurarie da considerare per la mora. Solo nel caso di rilevamento di superamenti dei tassi soglia si provvederà ad effettuare una ulteriore verifica considerando dette maggiorazioni.
L'elaborazione è contenuta nell'Allegato 6.
Non risultano superamenti dei tassi soglia usura nei singoli trimestri esaminati (All. 6 pagg. 1 e 2), anche nel caso dei tassi soglia più bassi previsti nell'ipotesi di apertura di credito ancora in essere (All. 6, pag. 3). Infatti i TEG calcolati (colonna R) risultano inferiori ai tassi soglia (colonna S).”
Pertanto, nelle conclusioni definitive, il CTU ha affermato che “si ribadisce che la verifica dell'usura per entrambi i rapporti di conto corrente, oggetto del presente contenzioso, non ha evidenziato superamenti dei tassi soglia”, con conseguente infondatezza della doglianza sollevata al riguardo.
5.7.1 Privo di pregio appare essere quanto assunto dall'appellante in ordine all'omessa indicazione del TAE, TAEG e ISC in riferimento al contratto di apertura di credito del
16.08.2006, con conseguente indeterminatezza ed indeterminabilità del tasso.
Ed invero, quanto al TAEG/ISC, occorre in primo luogo evidenziare come in tema di contratti bancari, l'ISC non costituisce un tasso di interesse o una specifica condizione pag. 25/30 economica da applicare al contratto di finanziamento, ma svolge unicamente una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi. Tale opzione ricostruttiva è stata confermata anche dalla Suprema RT che, di recente, ha statuito che “in tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto” (Cass. n. 39169/2021). L'ISC, come sopra precisato, non determina alcuna condizione economica direttamente applicabile al contratto, ma esprime in termini percentuali il costo complessivo del finanziamento e svolge una funzione informativa.
Le medesime considerazioni di cui sopra valgono anche per l'omessa indicazione del
Tasso Annuo Effettivo (TAE), anch'esso pacificamente non rientrante tra i tassi di interesse o tra le clausole economiche e avente una mera funzione di informazione.
5.8 Quanto all'asserito difetto di motivazione e violazione dell'art. 116 c.p.c. in ordine al mancato espletamento della consulenza tecnica richiesta da parte attrice, si osserva che nella giurisprudenza della Suprema RT è consolidato l'orientamento (da ultimo ribadito da Cassazione civile, Sez. II, Ordinanza n. 18358 del 27.06.2023) secondo cui
“la decisione di ricorrere o meno ad una consulenza tecnica d'ufficio costituisce un potere discrezionale del giudice, il quale, tuttavia, ha il dovere di motivare adeguatamente il rigetto della istanza di ammissione proveniente da una delle parti, dando adeguata dimostrazione di potere risolvere, sulla base di corretti criteri, i problemi tecnici connessi alla valutazione degli elementi rilevanti ai fini della decisione, senza potersi limitare a disattendere l'istanza sul presupposto della mancata prova dei fatti che la consulenza avrebbe potuto accertare (v. Cass. n. 17399 del 2015;
pag. 26/30 Cass. n. 72 del 2011; Cass. n. 88 del 2004; Cass. n. 10 del 2002; Cass. n. 15136 del
2000).
Nel caso di specie, a fronte della richiesta di parte opponente di espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, al fine di accertare la sussistenza e l'entità dei tassi di interesse pattuiti ed applicati, il giudice di primo grado ha, all'evidenza, implicitamente rigettato l'istanza istruttoria nella misura in cui ha rilevato l'indeterminatezza dell'eccezione inerente all'applicazione di interessi usurari alla luce della mancata deduzione e dimostrazione della concreta applicazione degli stessi.
Infatti, in tema di omessa pronuncia su una domanda e assorbimento, è pacifico che “il vizio di omessa pronuncia è configurabile solo con riguardo alla mancanza di una decisione da parte del giudice in ordine ad una domanda che richieda una pronuncia di accoglimento o di rigetto e va escluso ove ricorrano gli estremi di una reiezione implicita o di un suo assorbimento in altre statuizioni. In particolare, la figura dell'assorbimento in senso proprio ricorre quando la decisione sulla domanda assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte, la quale con la pronuncia sulla domanda assorbente ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno, mentre è in senso improprio quando la decisione assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande, cosicché l'assorbimento non comporta un'omissione di pronuncia (se non in senso formale) in quanto, in realtà, la decisione assorbente permette di ravvisare la decisione implicita (di rigetto oppure di accoglimento) anche sulle questioni assorbite, la cui motivazione è proprio quella dell'assorbimento, per cui, ove si escluda, rispetto ad una certa questione proposta, la correttezza della valutazione di assorbimento, avendo questa costituito l'unica motivazione della decisione assunta, ne risulta il vizio di motivazione del tutto omessa”(in tal senso Cass. nn. 33764/2019, 28995/2018 e 28663/2013).
In ogni caso, e con portata assorbente, si rileva che, nonostante l'espletamento della
CTU nella presente fase di giudizio, l'ausiliario, sul punto, ha accertato che per pag. 27/30 entrambi i rapporti di conto corrente oggetto di causa non vi è stato alcun superamento dei tassi soglia.
6. In conclusione, le accertate carenze documentali in ordine agli estratti conto relativi ai rapporti bancari in contestazione (come accertate dalla CTU) e la conseguente applicazione del principio del saldo zero, inducono la RT a disattendere la prima ipotesi di calcolo indicata nell'elaborato peritale (nella quale l'ausiliario, per i periodi non documentati, ha operato una scrittura di raccordo dei saldi) e, di converso, a ritenere corretta l'ipotesi di calcolo alternativa eseguita dal CTU a seguito delle osservazioni del
CTP di parte appellante nella quale il saldo dei conti correnti in parola, ricalcolato senza utilizzo delle scritture di raccordo e facendo applicazione del saldo zero, evidenzia un saldo a credito in favore del correntista.
Nello specifico il CTU, nell'ipotesi alternativa che la RT reputa di dover condividere, ha accertato che: 1) quanto rapporto di conto corrente n. 6152/19575085, “Fermo restando l'esclusione della e lo scorporo della capitalizzazione trimestrale degli CP_10 interessi e gli altri parametri di ricalcolo indicati nell'elaborazione di cui all'Allegato
7, si è provveduto alla rideterminazione del saldo del conto corrente n. 6152/19575085 stornando la scrittura di raccordo dei saldi di € 4.173,70 a debito del correntista del
19.10.2012. L'elaborazione è riportata nell'Allegato 13. A fronte di una somma ingiunta al correntista alla data del 25.11.2020 di € 5.780,00, si è rideterminato alla medesima data un saldo a credito del correntista di € 2.084,69”; 2) quanto al rapporto di conto corrente n. 1000/11071, “Fermo restando lo scorporo della capitalizzazione trimestrale degli interessi e gli altri parametri di ricalcolo indicati nell'elaborazione di cui all'Allegato 8, si è provveduto alla rideterminazione del saldo del conto corrente n.
1000/11071 stornando la scrittura di raccordo dei saldi di € 14.029,00 a debito del correntista del 31.12.2010. L'elaborazione è riportata nell'Allegato 15. A fronte di una somma ingiunta al correntista alla data del 25.11.2020 di € 30.446,90, si è rideterminato alla medesima data un saldo a credito del correntista di € 1.758,23”.
Ne deriva un credito a favore del correntista per una complessiva somma pari ad €
3.842,92.
pag. 28/30 In difetto, tuttavia, di riproposizione nel presente grado della domanda riconvenzionale di ripetizione, la pronuncia è limitata alla revoca del decreto ingiuntivo.
7. Conclusivamente l'appello, assorbita ogni altra questione e/o eccezione, deve essere accolto e, in riforma dell'impugnata sentenza, deve accogliersi l'opposizione proposta da e ed essere revocato il decreto ingiuntivo opposto. Parte_1 Parte_2
8. Le spese di lite dei due gradi di giudizio e le spese di CTU seguono la soccombenza e pertanto, stante la posta creditoria accertata in capo all'appellante, a seguito della rideterminazione del saldo, e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo, sono poste per entrambi i gradi di giudizio a carico dell'appellata.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1
avverso la sentenza n. 440/2022 del Tribunale di Chieti, pubblicata in Parte_2 data 9 agosto 2022, nei confronti di e, per essa, Controparte_1 Controparte_2 ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugna sentenza, revoca il decreto ingiuntivo;
2) condanna l'appellata e, per essa, alla Controparte_1 Controparte_2 rifusione delle spese sostenute dagli appellanti e Parte_1 Parte_2 liquidate per il primo grado di giudizio in euro 7.616,00 per compensi e in euro
286,00 per esborsi, e per il secondo grado in euro 9991,00 per compensi e in euro 804,00 per esborsi, per entrambi i gradi oltre al 15% di rimborso delle spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3) pone le spese di CTU a carico di parte appellata.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 27 ottobre 2025
Consigliere estensore
RA OL
Presidente
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