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Sentenza 3 settembre 2024
Sentenza 3 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 03/09/2024, n. 301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 301 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 323/2023
Il Giudice del Lavoro dott. Elena Vezzosi, all'udienza del 03/09/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
) rappresentato/a e Parte_1 C.F._1
difeso/a dall'Avv.to/dagli Avv.ti CONSOLINI ANDREA/
ricorrente contro
( ), rappresentato/a e Controparte_1 P.IVA_1
difeso/a dall'Avv.to/dagli Avv.ti PIZZO OTTAVIA/RUSSO FEDERICO;
Resistente
OGGETTO: Risarcimento danni da infortunio
Conclusioni
Per tutte le parti come da rispettivi atti
RAGI ONI DI FAT TO E DI DIRIT TO DELLA DE CISIONE
La ricorrent e -di pend ente a tem po indet e rminato del Controparte_1
dal 10/03/19 87 con profilo di f unzionario ammini strativo, cat.
[...]
D5, e “Titolare di posizione organizzativa” con incarico e mansioni di
“Responsabile della U.O.C. Reclutamento e Selezione del personale - Servizio Gestione e Sviluppo del personale e dell'organizzazione” dal
15/06/2000 ( e co sì sin o al coll ocam ento in conged o stra ordinario no n retribuito ex art. 4, comma 2, legge 0 8 /03/2000 n. 53 nec essita to dai postumi invalidanti conseguenti all'infortunio patito) , ha convenuto in giudizio il proprio ex datore di lavoro con Controparte_1
azione ri sarcit oria per i dan ni alla p erso na con segu it i all'infortuni o su l lavoro da lei patit o in data 28/10/ 2019 .
Espost a la dinami ca in fat to e le ragion i in diritto, concludeva p er la piena responsabilità datoriale dell'ente, con conseguente condanna al risarcime nto in proprio favore d el danno patrimon ial e e non patrimo nial e dalla st es sa pa tito in con segu enz a de l predetto infortunio, per la comple ssi va s omma di euro 232.78 4,73, ovvero di quella m aggiore o minore che, anche all'esito dell'espletanda istruttoria, sarà ritenuta di giustiz ia, con maggior azi on e di intere ssi l egali.
Si è co stituit o il co nte stand o int egralment e in fatto ed in diritto CP_1
le pretes e azion ate in giudizi o, a cominciare dal la ricostruzion e dell'infortunio, verificatosi a causa di una sequenza di operazioni errate compiute d al la lavor atrice .
Esperito senz'esito il tentativo di conciliazione, disposta ed espletata
CTU medico le gale , sv olta attiv ità istrut tori a mediant e l'assun zione d i numerosi t esti moni e acqui sizi oni doc u mentali, all'odi erna udi enz a la causa è st ata de cis a con cont estu ale sente nza.
Il ricorso è f ondato e va a ccolto.
Secondo i prin cipi de sumib ili dagli artt . 2087 c.c. e 10 TU 1124/65, affinchè sorg a la respon sabil ità datoria le per danno differenzial e, è nece ssario che il giudi ce, valutat e le all egazio ni delle parti, ac certi la colpa datori ale e ravvisi n ella fatti spe c ie concr eta sott opo sta al su o vaglio i pre suppo sti, si a ogg ettivi ch e sog gettivi, di un reat o per seguibi le d'ufficio.
Pag. 2 di 13 Trattandosi di responsabilità contrattuale opera l'inversione dell'onere della prova di cui all'art. 1218 c.c.: è pertanto sufficiente ch e il lavoratore all eghi una situa zione di fatto qualifica bile in termini d'inadempimento (o inesatto adempimento) e provi il rapporto di causalità tra l'inadempimento e il danno subito, spettando poi al datore di lavoro, debitore di sicurezza, l'onere di f ornire la prova negativa dell'assenza di colpa, dimostrando di aver adottato tutte le cautele idonee a tutelare l'integrità fisica del prestatore di lavoro (cfr. Cass.
Sez. Un. 13533/01, i c ui principi d ebbon o ritenersi a pplic abili an che alla materia de qu a per ragioni di c oerenz a si stema tica e u nità dell'ordinamento).
Orbene, nel c as o in e same l a lavoratri ce ha affermato c he il gravi ssimo incident e di cui è ca us a è stat o cau sato d a numerose omi ssioni del d ebito di sicurezza in capo all'azienda , e tanto è risultato provato.
In primis, l a dinamica dell'infortunio , come descritta nel ricorso introduttivo (punti da 6 ad 11 della narrat iva in fatto), risulta confermata dal documento (di provenienza datoriale) denominato “scheda di sorvegli anz a infortuni sul lav o ro” (già d oc. sub 4 che risulta de scriv ere lo stato dei luoghi e la dinamica abba st anza fedelm ente) nonch é dalle deposizioni d elle c ollegh e dell a ricorren te, present i sul luo go o nell e immediate vicinanze al momento dell'infortunio.
In data 28/1 0/2019, al l e ore 1 3 circ a, al termine d i una riuni one d i servizi o (pre -a ss untiva con una ve ntina di candidati in graduatoria), all'uscita dalla “Sala , la ricorrente si fermava sullo stretto Parte_2
ballatoio e, chius a la porta, con le spalle e la schiena rivolte v er so il lato del vano della s cal a disc enden te (vano non protetto), si girava alla propria sini stra rivolg endo si alla colleg a più vicina ( po sta Tes_1
al suo fianco per richi edere le c hiavi della sala per provv edere all a chiusura, a chiave, della por ta della sala ste ssa (contenent e, tra l'altro, i fasci coli del person ale e relativi dati per sonali) , ma all'atto di chiuder e la porta e girarsi verso la coll ega, la ric orrente è venuta a trovar si nel
Pag. 3 di 13 ridotto sp azio di spon ibile tra l a porta e i l vano dell a scal a discend ente, su un ballatoio c alpe stabi le di soli 86 cm di spalle al dislivello co stituit o dal vano dell a rampa (di quattro gradi ni che scend e parallel ament e all a porta -do c. sub 6 -, las ciando chi è dav an ti alla porta so sta nzialm ente su una parete ch e delimita la sc ala e di spall e ad un dislivello di ben 87 cm) che
La ric orrente gir ando si (con u na rota zi one superiore a 90°) v erso l a collega c he si trovav a alla su a sini str a e leggerment e più indietro rispetto a lei (potendo benefici are di maggiore spa zio piano), per richiedere le chiavi, perdeva l'equilibrio e, pur cercando di reagire sbrac ciand o all a ricerc a di appigli, c ad eva p esanteme nte -sec ondo l a rotazione all'indietro e verso la sua sinistra - nel vuoto costituito dal vano della scal a disc ende nte post o alle sue sp alle (e, battuto il capo, restava priva di sensi ai piedi della scala stessa nell'atrio di accesso).
La cadut a dell a ricorren te no n ha i n contrato o sta colo alcun o per l'assoluta assenza di un corrimano, un parapetto o una balaustra idonea ad evitar e la c aduta dalla parete l ateral e n el vano d ella sca la di sce ndent e che si trovava alle sue spalle e di fronte alla porta di uscita della “
[...]
. Parte_3
Entrambe le testimoni, all'udienza del 12/03/2024, hanno confermato la dinamic a: la Sig.ra in particolare, ricorda di aver chiuso la porta Tes_1
– testualmente “Da quel che ricordo sono stata io a chiudere la porta e non Preci so che comunqu e è p assato m olto tem po e che i l Pt_1 giorno successivo all'infortunio ho reso dichiarazione relativa a tutta la dinamic a dei fatti e che a me e a so no state fatte dell e Persona_1
fotografie sul luog o e sulla nostra p osizio ne e satt a c he a vevam o all'epoca dell'infortunio”- ma si richiama alle dichiarazioni rese al servizio competente nell'immediatezza dei fatti (a pag. 2 della “scheda di sorveglianza infortuni sul lavoro” redatta dallo Staff Sicurezza
Tecnica del Com une di già doc. sub 4, risult a che “ CP_1 Tes_1
e i pre senti al sopralluogo di oggi 31/ 10/201 9
[...] Controparte_2
Pag. 4 di 13 che conferm ano qua nto dichi arato dal la collega infortu nata e riportato oltre” e che a pag. 4, sia riportata la dichiarazione resa dalla ricorrente circa il fatto che “chiedendo alla collega la chiave per chiudere la porta…”).
La documentazione che l'infortunata aveva in mano nel momento in cui è uscita dalla “ è in re altà -com e ben doc ument ato dall a Parte_3 fotografia a pag. 10 della “scheda di sorveglianza infortuni sul lavoro” è un semplic e quadern o del peso pre sunto di qualche etto, non tale da neppure pot er ipotiz zare un o sta colo alla libera mov iment azion e dell'infortunata o un aggravio alla dinamica dell'infortunio.
In punto di resp ons abilità d el re sist ente si è Controparte_1
acclar ato ch e al mome nto dell i nfortun io l'ambient e di lavoro ed in particolar e l 'uscita dall a e il relativo piano antista nte Parte_3
fossero privi di qual sia si di spo sitivo e/o accorgim ento t ecni co idon eo a d evitare il ri sch i o di c aduta n el va no de lle sc ale n ono stant e l 'esi guit à dello sp azio di sponibil e;
e del pari d el tutto carent e era anch e la segn alazi one del margine del piano calp esta bile e del relativo rischi o caduta.
Peraltro dalla “scheda di sorveglianza infortuni sul lavoro”, già doc. sub
4, l'allegato IV “Requisiti dei luoghi di lavoro” del decreto legislativo
09/04/2008 n. 81, al punto 1.7.1.2., preve de, per quanto qui di inter esse,
“1.7.1.2. Dette scale ed i relativi pianerottoli devono essere provvisti, sui lati ap erti, di parapet to normale o di altra difesa equi valent e. Le rampe delimitat e da due pareti devo no esser e munite di almeno un corrimano.” mentre l'art. 146, comma 3, dello stesso decreto legislativo, con riferimento alle “Costruzioni edilizie”, recita test ualmente “Le aperture n ei muri prosp icient i il vuoto o v ani che abbia no una profo ndit à superior e a m 0,50 devo no e ssere muni te di normale parap etto e tavol e fermapiede opp ure es sere con venie nte mente sb arrate in modo da impedire la caduta di persone”: pare evidente, ad un mero esame della document azio ne fotografi ca (di c ui all a sc heda ste ssa e gi à in atti), c he il
Pag. 5 di 13 Comune di no n avesse adott ato le mi sur e CP_1
antinfortuni stich e previ ste dalla legg e giacch è, a ssai chi arament e, il punto 1.7.1.2. dell'allegato IV al decreto legislativo 09/04/2008 n. 81, impone, con riferimento specifico alle “scale fisse a gradini” che “i relativi pian erottoli d evono e ssere provv i sti, sui lati aperti, di parap etto normale o di altra difesa equivalente”.
Pare evidente -nel ca so di speci e, dove una semplic e balau stra o ringhiera con fu nzion e di (minimo) p arapetto avrebb e sic urament e evitato la cadut a nel va no dell e sc ale e il consegue nte grav e dann o all'incolumità psico fisica della ricorrente - la responsabilità esclusiva del dator e di la voro (ch e ha om esso fin an co la v aluta zione del ri schio in relazion e alle attività effettivam ente svo lte nella “Sala e di Parte_2
adottare an che le minime misur e volte all a tutela della incol umità fisic a dei lavoratori chi amati a d operare in quel l 'ambiente).
Il nuovo DV R ad ottato d al C omune di (doc. sub 28, CP_1
formato anteriormente all a costitu zion e in causa) evidenz ia (quanto all'immobile di Palazzo Prini, dove ebbe a verificarsi l'infortunio della ricorrente), nella se zion e “Ambien te e luoghi di lavoro” a pag. 4,
“Parapetti e ringhiere” la necessità (“In particolare è necessario:”) del segu ente interv ento (segn alato già in data 05/12/202 2): testualm ent e
“predisporre parapetto di protezione nella scala di accesso al d isimpegno prospiciente la sala fascicoli”, specificando che “L'altezza deve essere almeno 1m (nelle scale l'altezza va misurata all'inizio del gradino).” e che “I parapetti devono garantire requisiti di stabilità e robustezza.”
(dove il gra ss etto si rinvie ne nel DV R). L'interve nto è seg nalat o com e necessario ed avente “priorità alta” cioè, a mente del DVR stesso (pag.
2), “azione necessaria da programmare con urgenza” da eseguirsi “il prima possibile, non oltre sei mesi”.
Dunque il nuovo DVR preved e, come ne cessario e urgent e, l'intervento indicato da part e ricorrente (a pag. 12 del ricorso) come la mi sura di minima idonea a tutelare la salute e l'incolumità dei lavoratori (e di
Pag. 6 di 13 coloro i quali si trovino ad accedere alla “Sala fascicoli”) elidendo il rischio di ca duta a ccid entale d al ballat oio -di simpeg no nel van o sca le.
Sulla quan tifica zione d el da nno , va o sser vato ch e la CTU medi co leg ale, affidata al Dott. ha a cc ertato, rispond endo ai qu esiti: Persona_2 che “Nell'infortunio (sul lavoro) per cui è causa Parte_1
riportò trauma cranico commoti vo compl icato da ESA (emorragia sub - aracnoid ea), ESD (emorragia sub -dur a le) fronto -t emporal e, focolai contu sivi in regione fronto -polar e bilater almente, frattura della squa ma dell'occipitale; inoltre ferita lacero -contusa del cuoio capelluto.” e che.”
Tali lesioni sono conseguenze dirette ed esclusive del trauma descritto.”; che “La responsabilità del datore di lavoro sussiste in relazione alle caratteristiche dell'edificio in cui la ricorrente svolgeva in parte le proprie funzioni;
in particolare ci si riferisce all'assenza di protezioni interpost e fra lo stretto pi anerottolo antistante la sala riunion i e la sc al a sotto stant e. Tale caren za risult ava corre labile a prev edibile ri schio d i caduta dal pi anero ttol o anc he per chi av esse co noscen za de i loca li. Si tratta, pertanto, di una responsabilit à dat oriale consist ente nel non aver ridotto o eliminato, con tutti i possi bili mezzi, ogni fattore di rischio incombente sui propri dipendenti.”; che “non emergono antecedenti patologici o traumatici (in particolare di natura neurop sic ologic a, cognitiv a, comportament ale, o del ton o dell'umore) che possano incidere sulla valutazione del danno conseguente all'infortunio”; che “Si può infatti affermare che i lievi segn i di involuzione cerebrale
(solo an atomic a e priv a di rifle ssi fu n zionali) ri scontrat i dall a TAC indicano u na riduzion e dell a riserva fun zi onale del p arench ima cer ebrale, in particol are dell e ca pacit à pla sti che di r ecupero dopo e venti tra umatic i importanti , ampiam ente di sponib ili in un giovane m a assai ridotti co n il progredire dell'età. Ciò è sufficiente a spiegare, accanto all'intrinseca gravità d egli effetti contu sivo -suc cussivi subiti d alla ric orrente, la sc arsa entità del compen so rigu ardante l e perfor mance s cog nitive e l a manc ata
Pag. 7 di 13 risoluzio ne dell e compon enti emotiv e e comportam entali riferibili all a sindrome pre -front ale.”; che “Si può indicare un periodo di malattia (da intendersi come danno biologico tempor aneo) pari a 5 giorni al 100%, 49 giorni al 75%, 200 giorni al 50%.”; che “I postumi possono essere così sinteticamente descritti: a) deterioram ento settori ale d elle p erformance s c ognitiv e;
b) mod erat a sindrome pr efrontale con spunti di di sinibiz ione;
c) ipoac usi a co n parzial e coinvol gimento d elle f requ enze soci ali;
d) disturb o dell'adattamento con ansia e umore depresso cronicizzato;
e) anosmia e ipogeusia.”, che “Tali postumi configurano un danno biologico permanente valutabile nella misura del 40% (quaranta %).” e che “Non sono st ate indivi duat e p rees ist enze c he i ncidano sul danno c onsegue nte all'evento in oggetto”; che, quanto all a lesi one dell a cen est esi la vorativa (sull a qual e si tornerà ) che “La quantificazione indicata non corrisponde, tuttavia, all'attuale situa zione dell a ricorrente, ora pensio nat a e comunque non lontan a dal pensi oname nto già al momento del sini stro. Inoltre, poiché la sig.ra non ha m ai ripres o il lavoro, il danno da l esi one d ella c ene ste si Parte_1
lavorativ a non si è mai concr etizz ato, co sicché esso è d e st inato a rest are una con segu enz a del sini stro del tutto te orica ”; che le spese mediche presentate per euro 481,50 sono da “considerare congrue e giustificate dalle conseguenze del sinistro” .
Il danno sarà c osì di con seg uenz a qu anti ficato in a pplic azion e dei n oti criteri proposti da lle tabe lle del Tribunal e di Milano 2024 e sulla ba se dell'età della danneggiata alla data dell'infortunio (57 anni):
Danno non patrim onial e :
Percentu ale di invali dità perma nent e 40%
Punto danno biolo gico € 6.204,45
Incremento per sofferenz a sog gettiv a (+ 50%) € 3.102,23
Punto danno non p atrimonial e € 9.306,68
Pag. 8 di 13 Punto bas e I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidit à temporan ea total e 5
Giorni di invalidit à temporan ea parzi ale a l 75% 49
Giorni di invalidit à temporan ea parzi ale a l 50% 200
Giorni di invalidit à temporan ea parzi ale a l 25% 0
Danno biolo gico ris arcibile € 178.688,00
Danno non patrim onial e risarcib ile € 268.032,00
La sofferenza soggettiva che ha comportato l'aumento del punto di danno non patrimoniale è da riconoscer si a fronte della peculiarit à della vicend a, contra sse gnat a da una improvv isa e lacera nte perdit a di qualit à peculiari fa centi c apo all a ricorrente, alla ba se del suo patrimo nio lavorativo costruit o con c aparbi età nel co rso degli a nni, fino a giung ere ad una sp eci alizz azion e non com une . A ciò si aggi unga la soffert a decisione del prematuro abbandono della vita attiva e dell'incarico di
“Titolare di posizione organizzativa” con mansioni di “Responsabile della U.O.C. Reclut amento e Sele zione de l personale - Servizio Ge stion e e Sviluppo del personale e dell'organizzazione”, di fatto coinciso con la richiest a collo cazi one in cong edo non retr ibuito .
Detto importo deve es sere dec urtato dell a capitaliz zaz ione della rendit a
, per la qu ota p arte relati va al danno biol ogico, c alcol ata (d a CP_3
sed e di giusta com unicazi one del 29/06/2 022, già CP_3 CP_1
doc. sub 20) in euro 95.535,20 (oltre quanto già erogato al mede simo titolo, vale a dire euro 8.904,27): il danno non patrimoniale c.d. differenzial e, se condo q uanto emerge d alla val utazi one effett uata dal
CTU, sulla ba se d ei criteri sopra riport ati ammont a per differ enza ad euro 163.592,53.
Quanto al d anno all a cap acit à lavorativ a specifi ca e più in ge neral e al danno p atrimonial e, , anche nell'ev entua le quantifi cazi one rich iesta i n giudizio dalla ricorrente (per complessivi € 65.000,00) appare anzitutto dirimente la circost anz a che per la parte relativa al “valore danno CP_3 patrimoniale” ha indicato un valore per tale danno patrimoniale di Euro
Pag. 9 di 13 187.367,94, oltre al monte ratei già corrispo sto per tale voce per Euro
26.894,55 ad un anno fa (28.06.23) .
Pertanto tale liquid azion e -a ncorch è costitu ita in rendita - appar e assorbire integr alment e le prete se attri ci nei confronti del Com une, a titolo di danno patrimo niale differe nzial e.
Ad abund antiam va altres ì sottoli neat o co me non possa qu alificar si qual e danno patrimoni ale qui risarc ibil e la somma versat a all' come CP_4
diretta con segu enz a del ricorso al con ge do straordinario non retribui to ex art. 4, comma 2, legge 08/03/2000 n. 53, e quindi per contribuzion e volontaria al fine di neutralizzare l'effetto negativo che il congedo non retribuito biennal e avrebbe prodott o, da un punto di vista previden ziale,
a carico d el futuro trattam ento di quie scen za, per com ple ssivi Eur o
26.057,13.
Si osserva i nfatti ch e la sc elta d ella ri c orrente di c hied ere e p oi, dopo autorizz azion e del Comune ( cfr. doc. 13 , and are in co nged o Parte_1
non retribuito dal 19.04.21 al 18.04.23 ex art. 4, co. 2 lett. c) della L. n.
53/2000, è st ata un a su a libera e p ersonale de cisione, poic hé non è emerso i n atti (o co munqu e non è stat o provato) ch e la ste ssa fosse impossibilita ta a proseg uire nella su a mansio ne ed incaric o lavorativ o svolto sino all'evento; ed al contrario la ricorrente è tornata al lavoro presso il Comune, d opo il sini s tro in esam e, ed ha quindi ripre so servi zio attivo dall'08.07.2020 al 18.04.2021 .
Stesse con sidera zioni valg ono per l 'ulter iore somma di Euro 36.000,00 chiesta dalla ricorrente a titolo di “lucro cessante costituito (con parametra zione equit ativa) d al 50% d elle retribuzioni non p ercepit e ne l biennio di c onged o ex art. 4, comma 2, legge 08/ 03/2000 n. 53 (do cc. sub 23 e sub 24) per compl essivi e uro 36.000,00 circa al lordo d ell e ritenute, in quanto, anche in quest o caso si tratta di somme non percepit e dalla lavora trice -che non è stata di chi arata compl etame nte inabil e al lavoro - per effetto della detta sua libera scelt a di porsi in congedo non retribuito per due anni, si no alla pe nsio ne .
Pag. 10 di 13 Peraltro, in ordine a tal e ipot etica voc e di dan no, lo st esso CTU h a aff ermato a pag. 2 della sua relazion e, in risposta al quesito 7 posto dal
Tribunale, che “…riprendendo l'espressione impiegata dal quesito, indico il danno d a lesio ne alla cene ste si n ella misur a di 1/3.
La qu antifica zione in dicat a non corr ispond e, tuttavia, all'a ttual e situa zione dell a ricorrente, ora pensio nat a e comunque non lontan a dal pensi oname nto già al momento del sini stro. Inoltre, poiché la sig.ra non ha m ai ripres o il lavoro, il danno da l esi one d ella c ene ste si Parte_1
lavorativ a non si è mai con cr etizz ato, co sicché esso è d est inato a rest are una conseguenza del sinistro del tutto teorica”.
Anche a s eguito de lle os serv azioni cr itiche e spo ste dal CTP dell a lavoratric e, il CTU n ella r elazi one fin ale ha preci sat o a p ag. 24 che “Un a più attent a lettur a del le argom entaz io ni svilupp ate sull'argom ento avrebbe e vitato la pun tualiz za zione de l co llega.
Va ribadito c he, si a il danno a lla ca pacit à lavorativa spe cifica c he qu ello alla cenestesi sono danni astratti, “in potenza”, che non si sono mai tradotti “in atto” concretamente, e come tali devono essere considerati.
È altrettanto evid ente c he tali c onsegu enze, indip enden tement e dall a posizi one co ntributiva d ella ricorren te e della normati va pen sioni sti ca in vigore, andrebb ero in ogni c aso v alutat e i n stretta rel azion e al “mom ento storico” della sua carriera lavorativa, ormai prossima al termine. Come dire che, al di là d ella termi nologia i mpiegat a (danno alla spe cifica, danno all a ce ne ste si lavor ativa), il valor e del dann o non può non e ssere consi derato sost a nzi alment e ridotto ”.
Sono certam ente da a scriv ersi a d anno patrimonial e le sp ese medich e sost enut e per le visit e s peci alisti che (gi à doc. sub 26) come ri cono sciut e congrue dal CTU per euro 481,50 .
Trattandosi d'un credito di fonte contrattuale, legato alla qualità di lavoratore della ricorrente, sull a som m a compl essivam ente dovut a a titolo di biologi co, come risultant e da i calcoli sopra op erati van no applica ti rivaluta zione mon etaria e int eressi legali, a seguito dell a
Pag. 11 di 13 sent enza del 23 ottobr e 2000, n. 459, con la quale la Corte co stitu zional e ha dichiarato la parziale illegittimità dell'art. 22 comma trentasei l.
724/94. Gli inter es si dev ono c alcol arsi sul capi tale riv alutat o annualm ente, se condo il più rece nte orie ntamento del la Corte Suprem a
[Cass., sez. u n., 29 gennaio 2001, n. 38], e decorrono dalla data d el giorno dell'infortunio, come momento di consumazione dell'illecito.
Le spe se di CTU sono poste in questa definitiva sed e escl usiv ament e a carico della datri ce di lavoro nell'impor to già liquidato a fronte della sost anzi ale so ccomb enz a , e vanno pertan to risarcite alla ricorrent e che dimostra di av erle pag ate integr alment e .
Le spe se di lit e so ste nute da l la ricorren te sono p ost e sempre a c aric o dell'azienda, e sono quantificate come in dispositivo, con distrazione;
alla st es sa andran no rimbors ate anch e le spe se di CTP come da fattur a depositata in atti. Le spe se di CTU sono poste in via d efin itiva a c arico della datric e di lavoro con venut a.
E' da escludere la declaratoria di responsabilità processuale aggravata a carico d el in a s sen za di qu alunq ue elem ento c aratteri zzant e un a CP_1
resistenz a dolo sa o colpo sa de ll o ste sso.
Manc a infatti og ni indizio di m ala f ede (che si fa gen eralmen te consi ster e nella c ons apev olez za del proprio torto, ovvero nell a consapevo lez za di a gire sl ealm ente o di a busare del diritto di azio ne ), né può tac ciarsi qual e colp a grave l a dupli ce man cata co mpari zione d ell a parte resi ste nte (o di un suo d eleg ato, munito dei poteri n ece ssari) si a all'udienza del 23/05/2023 che all'udienza del 20/06/2023 , atteso che a tali cond otte è già co llega to il ' rimedio' processu ale di cui all'art.11 7 cpc.
PQM
Il Giudice del Lavoro, ha pronun ciato la seguent e sent enz a:
Pag. 12 di 13 In accoglim ento d el ricors o, acc ertata l a respon sabil ità del
[...] nella causazione dell'infortunio subito dalla sig. CP_1 Parte_1
in dat a 28/10 /2019 , co ndann a il Comune sud detto a ri sarc ire i
[...]
danni non patrimoni ali s ubiti da lla ric orrente ch e si q uantifi cano i n complessivi € 163.592,53, oltre alle spese mediche come riconosciute dal
CTU, alle spes e per il CTP ed alle spese sostenu te per la CTU , il tutto con acc es sori di legg e;
Conda nna il a lla rifusione a parte ricorrente Controparte_1 delle spese di lite del presente giudizio quantificate in € 1 5.000,00 per compen si oltre ad a cce s sori con distr azion e;
rigetta la doman da sv olta ex art.96 cp c;
pone defin itiv ament e a carico di le spe se di Controparte_1
CTU nell'importo già liquidato .
REGGIO EMILIA, 3/9/2 024
IL G.L.
Dr.ssa Elen a Vez zosi
Pag. 13 di 13
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 323/2023
Il Giudice del Lavoro dott. Elena Vezzosi, all'udienza del 03/09/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
) rappresentato/a e Parte_1 C.F._1
difeso/a dall'Avv.to/dagli Avv.ti CONSOLINI ANDREA/
ricorrente contro
( ), rappresentato/a e Controparte_1 P.IVA_1
difeso/a dall'Avv.to/dagli Avv.ti PIZZO OTTAVIA/RUSSO FEDERICO;
Resistente
OGGETTO: Risarcimento danni da infortunio
Conclusioni
Per tutte le parti come da rispettivi atti
RAGI ONI DI FAT TO E DI DIRIT TO DELLA DE CISIONE
La ricorrent e -di pend ente a tem po indet e rminato del Controparte_1
dal 10/03/19 87 con profilo di f unzionario ammini strativo, cat.
[...]
D5, e “Titolare di posizione organizzativa” con incarico e mansioni di
“Responsabile della U.O.C. Reclutamento e Selezione del personale - Servizio Gestione e Sviluppo del personale e dell'organizzazione” dal
15/06/2000 ( e co sì sin o al coll ocam ento in conged o stra ordinario no n retribuito ex art. 4, comma 2, legge 0 8 /03/2000 n. 53 nec essita to dai postumi invalidanti conseguenti all'infortunio patito) , ha convenuto in giudizio il proprio ex datore di lavoro con Controparte_1
azione ri sarcit oria per i dan ni alla p erso na con segu it i all'infortuni o su l lavoro da lei patit o in data 28/10/ 2019 .
Espost a la dinami ca in fat to e le ragion i in diritto, concludeva p er la piena responsabilità datoriale dell'ente, con conseguente condanna al risarcime nto in proprio favore d el danno patrimon ial e e non patrimo nial e dalla st es sa pa tito in con segu enz a de l predetto infortunio, per la comple ssi va s omma di euro 232.78 4,73, ovvero di quella m aggiore o minore che, anche all'esito dell'espletanda istruttoria, sarà ritenuta di giustiz ia, con maggior azi on e di intere ssi l egali.
Si è co stituit o il co nte stand o int egralment e in fatto ed in diritto CP_1
le pretes e azion ate in giudizi o, a cominciare dal la ricostruzion e dell'infortunio, verificatosi a causa di una sequenza di operazioni errate compiute d al la lavor atrice .
Esperito senz'esito il tentativo di conciliazione, disposta ed espletata
CTU medico le gale , sv olta attiv ità istrut tori a mediant e l'assun zione d i numerosi t esti moni e acqui sizi oni doc u mentali, all'odi erna udi enz a la causa è st ata de cis a con cont estu ale sente nza.
Il ricorso è f ondato e va a ccolto.
Secondo i prin cipi de sumib ili dagli artt . 2087 c.c. e 10 TU 1124/65, affinchè sorg a la respon sabil ità datoria le per danno differenzial e, è nece ssario che il giudi ce, valutat e le all egazio ni delle parti, ac certi la colpa datori ale e ravvisi n ella fatti spe c ie concr eta sott opo sta al su o vaglio i pre suppo sti, si a ogg ettivi ch e sog gettivi, di un reat o per seguibi le d'ufficio.
Pag. 2 di 13 Trattandosi di responsabilità contrattuale opera l'inversione dell'onere della prova di cui all'art. 1218 c.c.: è pertanto sufficiente ch e il lavoratore all eghi una situa zione di fatto qualifica bile in termini d'inadempimento (o inesatto adempimento) e provi il rapporto di causalità tra l'inadempimento e il danno subito, spettando poi al datore di lavoro, debitore di sicurezza, l'onere di f ornire la prova negativa dell'assenza di colpa, dimostrando di aver adottato tutte le cautele idonee a tutelare l'integrità fisica del prestatore di lavoro (cfr. Cass.
Sez. Un. 13533/01, i c ui principi d ebbon o ritenersi a pplic abili an che alla materia de qu a per ragioni di c oerenz a si stema tica e u nità dell'ordinamento).
Orbene, nel c as o in e same l a lavoratri ce ha affermato c he il gravi ssimo incident e di cui è ca us a è stat o cau sato d a numerose omi ssioni del d ebito di sicurezza in capo all'azienda , e tanto è risultato provato.
In primis, l a dinamica dell'infortunio , come descritta nel ricorso introduttivo (punti da 6 ad 11 della narrat iva in fatto), risulta confermata dal documento (di provenienza datoriale) denominato “scheda di sorvegli anz a infortuni sul lav o ro” (già d oc. sub 4 che risulta de scriv ere lo stato dei luoghi e la dinamica abba st anza fedelm ente) nonch é dalle deposizioni d elle c ollegh e dell a ricorren te, present i sul luo go o nell e immediate vicinanze al momento dell'infortunio.
In data 28/1 0/2019, al l e ore 1 3 circ a, al termine d i una riuni one d i servizi o (pre -a ss untiva con una ve ntina di candidati in graduatoria), all'uscita dalla “Sala , la ricorrente si fermava sullo stretto Parte_2
ballatoio e, chius a la porta, con le spalle e la schiena rivolte v er so il lato del vano della s cal a disc enden te (vano non protetto), si girava alla propria sini stra rivolg endo si alla colleg a più vicina ( po sta Tes_1
al suo fianco per richi edere le c hiavi della sala per provv edere all a chiusura, a chiave, della por ta della sala ste ssa (contenent e, tra l'altro, i fasci coli del person ale e relativi dati per sonali) , ma all'atto di chiuder e la porta e girarsi verso la coll ega, la ric orrente è venuta a trovar si nel
Pag. 3 di 13 ridotto sp azio di spon ibile tra l a porta e i l vano dell a scal a discend ente, su un ballatoio c alpe stabi le di soli 86 cm di spalle al dislivello co stituit o dal vano dell a rampa (di quattro gradi ni che scend e parallel ament e all a porta -do c. sub 6 -, las ciando chi è dav an ti alla porta so sta nzialm ente su una parete ch e delimita la sc ala e di spall e ad un dislivello di ben 87 cm) che
La ric orrente gir ando si (con u na rota zi one superiore a 90°) v erso l a collega c he si trovav a alla su a sini str a e leggerment e più indietro rispetto a lei (potendo benefici are di maggiore spa zio piano), per richiedere le chiavi, perdeva l'equilibrio e, pur cercando di reagire sbrac ciand o all a ricerc a di appigli, c ad eva p esanteme nte -sec ondo l a rotazione all'indietro e verso la sua sinistra - nel vuoto costituito dal vano della scal a disc ende nte post o alle sue sp alle (e, battuto il capo, restava priva di sensi ai piedi della scala stessa nell'atrio di accesso).
La cadut a dell a ricorren te no n ha i n contrato o sta colo alcun o per l'assoluta assenza di un corrimano, un parapetto o una balaustra idonea ad evitar e la c aduta dalla parete l ateral e n el vano d ella sca la di sce ndent e che si trovava alle sue spalle e di fronte alla porta di uscita della “
[...]
. Parte_3
Entrambe le testimoni, all'udienza del 12/03/2024, hanno confermato la dinamic a: la Sig.ra in particolare, ricorda di aver chiuso la porta Tes_1
– testualmente “Da quel che ricordo sono stata io a chiudere la porta e non Preci so che comunqu e è p assato m olto tem po e che i l Pt_1 giorno successivo all'infortunio ho reso dichiarazione relativa a tutta la dinamic a dei fatti e che a me e a so no state fatte dell e Persona_1
fotografie sul luog o e sulla nostra p osizio ne e satt a c he a vevam o all'epoca dell'infortunio”- ma si richiama alle dichiarazioni rese al servizio competente nell'immediatezza dei fatti (a pag. 2 della “scheda di sorveglianza infortuni sul lavoro” redatta dallo Staff Sicurezza
Tecnica del Com une di già doc. sub 4, risult a che “ CP_1 Tes_1
e i pre senti al sopralluogo di oggi 31/ 10/201 9
[...] Controparte_2
Pag. 4 di 13 che conferm ano qua nto dichi arato dal la collega infortu nata e riportato oltre” e che a pag. 4, sia riportata la dichiarazione resa dalla ricorrente circa il fatto che “chiedendo alla collega la chiave per chiudere la porta…”).
La documentazione che l'infortunata aveva in mano nel momento in cui è uscita dalla “ è in re altà -com e ben doc ument ato dall a Parte_3 fotografia a pag. 10 della “scheda di sorveglianza infortuni sul lavoro” è un semplic e quadern o del peso pre sunto di qualche etto, non tale da neppure pot er ipotiz zare un o sta colo alla libera mov iment azion e dell'infortunata o un aggravio alla dinamica dell'infortunio.
In punto di resp ons abilità d el re sist ente si è Controparte_1
acclar ato ch e al mome nto dell i nfortun io l'ambient e di lavoro ed in particolar e l 'uscita dall a e il relativo piano antista nte Parte_3
fossero privi di qual sia si di spo sitivo e/o accorgim ento t ecni co idon eo a d evitare il ri sch i o di c aduta n el va no de lle sc ale n ono stant e l 'esi guit à dello sp azio di sponibil e;
e del pari d el tutto carent e era anch e la segn alazi one del margine del piano calp esta bile e del relativo rischi o caduta.
Peraltro dalla “scheda di sorveglianza infortuni sul lavoro”, già doc. sub
4, l'allegato IV “Requisiti dei luoghi di lavoro” del decreto legislativo
09/04/2008 n. 81, al punto 1.7.1.2., preve de, per quanto qui di inter esse,
“1.7.1.2. Dette scale ed i relativi pianerottoli devono essere provvisti, sui lati ap erti, di parapet to normale o di altra difesa equi valent e. Le rampe delimitat e da due pareti devo no esser e munite di almeno un corrimano.” mentre l'art. 146, comma 3, dello stesso decreto legislativo, con riferimento alle “Costruzioni edilizie”, recita test ualmente “Le aperture n ei muri prosp icient i il vuoto o v ani che abbia no una profo ndit à superior e a m 0,50 devo no e ssere muni te di normale parap etto e tavol e fermapiede opp ure es sere con venie nte mente sb arrate in modo da impedire la caduta di persone”: pare evidente, ad un mero esame della document azio ne fotografi ca (di c ui all a sc heda ste ssa e gi à in atti), c he il
Pag. 5 di 13 Comune di no n avesse adott ato le mi sur e CP_1
antinfortuni stich e previ ste dalla legg e giacch è, a ssai chi arament e, il punto 1.7.1.2. dell'allegato IV al decreto legislativo 09/04/2008 n. 81, impone, con riferimento specifico alle “scale fisse a gradini” che “i relativi pian erottoli d evono e ssere provv i sti, sui lati aperti, di parap etto normale o di altra difesa equivalente”.
Pare evidente -nel ca so di speci e, dove una semplic e balau stra o ringhiera con fu nzion e di (minimo) p arapetto avrebb e sic urament e evitato la cadut a nel va no dell e sc ale e il consegue nte grav e dann o all'incolumità psico fisica della ricorrente - la responsabilità esclusiva del dator e di la voro (ch e ha om esso fin an co la v aluta zione del ri schio in relazion e alle attività effettivam ente svo lte nella “Sala e di Parte_2
adottare an che le minime misur e volte all a tutela della incol umità fisic a dei lavoratori chi amati a d operare in quel l 'ambiente).
Il nuovo DV R ad ottato d al C omune di (doc. sub 28, CP_1
formato anteriormente all a costitu zion e in causa) evidenz ia (quanto all'immobile di Palazzo Prini, dove ebbe a verificarsi l'infortunio della ricorrente), nella se zion e “Ambien te e luoghi di lavoro” a pag. 4,
“Parapetti e ringhiere” la necessità (“In particolare è necessario:”) del segu ente interv ento (segn alato già in data 05/12/202 2): testualm ent e
“predisporre parapetto di protezione nella scala di accesso al d isimpegno prospiciente la sala fascicoli”, specificando che “L'altezza deve essere almeno 1m (nelle scale l'altezza va misurata all'inizio del gradino).” e che “I parapetti devono garantire requisiti di stabilità e robustezza.”
(dove il gra ss etto si rinvie ne nel DV R). L'interve nto è seg nalat o com e necessario ed avente “priorità alta” cioè, a mente del DVR stesso (pag.
2), “azione necessaria da programmare con urgenza” da eseguirsi “il prima possibile, non oltre sei mesi”.
Dunque il nuovo DVR preved e, come ne cessario e urgent e, l'intervento indicato da part e ricorrente (a pag. 12 del ricorso) come la mi sura di minima idonea a tutelare la salute e l'incolumità dei lavoratori (e di
Pag. 6 di 13 coloro i quali si trovino ad accedere alla “Sala fascicoli”) elidendo il rischio di ca duta a ccid entale d al ballat oio -di simpeg no nel van o sca le.
Sulla quan tifica zione d el da nno , va o sser vato ch e la CTU medi co leg ale, affidata al Dott. ha a cc ertato, rispond endo ai qu esiti: Persona_2 che “Nell'infortunio (sul lavoro) per cui è causa Parte_1
riportò trauma cranico commoti vo compl icato da ESA (emorragia sub - aracnoid ea), ESD (emorragia sub -dur a le) fronto -t emporal e, focolai contu sivi in regione fronto -polar e bilater almente, frattura della squa ma dell'occipitale; inoltre ferita lacero -contusa del cuoio capelluto.” e che.”
Tali lesioni sono conseguenze dirette ed esclusive del trauma descritto.”; che “La responsabilità del datore di lavoro sussiste in relazione alle caratteristiche dell'edificio in cui la ricorrente svolgeva in parte le proprie funzioni;
in particolare ci si riferisce all'assenza di protezioni interpost e fra lo stretto pi anerottolo antistante la sala riunion i e la sc al a sotto stant e. Tale caren za risult ava corre labile a prev edibile ri schio d i caduta dal pi anero ttol o anc he per chi av esse co noscen za de i loca li. Si tratta, pertanto, di una responsabilit à dat oriale consist ente nel non aver ridotto o eliminato, con tutti i possi bili mezzi, ogni fattore di rischio incombente sui propri dipendenti.”; che “non emergono antecedenti patologici o traumatici (in particolare di natura neurop sic ologic a, cognitiv a, comportament ale, o del ton o dell'umore) che possano incidere sulla valutazione del danno conseguente all'infortunio”; che “Si può infatti affermare che i lievi segn i di involuzione cerebrale
(solo an atomic a e priv a di rifle ssi fu n zionali) ri scontrat i dall a TAC indicano u na riduzion e dell a riserva fun zi onale del p arench ima cer ebrale, in particol are dell e ca pacit à pla sti che di r ecupero dopo e venti tra umatic i importanti , ampiam ente di sponib ili in un giovane m a assai ridotti co n il progredire dell'età. Ciò è sufficiente a spiegare, accanto all'intrinseca gravità d egli effetti contu sivo -suc cussivi subiti d alla ric orrente, la sc arsa entità del compen so rigu ardante l e perfor mance s cog nitive e l a manc ata
Pag. 7 di 13 risoluzio ne dell e compon enti emotiv e e comportam entali riferibili all a sindrome pre -front ale.”; che “Si può indicare un periodo di malattia (da intendersi come danno biologico tempor aneo) pari a 5 giorni al 100%, 49 giorni al 75%, 200 giorni al 50%.”; che “I postumi possono essere così sinteticamente descritti: a) deterioram ento settori ale d elle p erformance s c ognitiv e;
b) mod erat a sindrome pr efrontale con spunti di di sinibiz ione;
c) ipoac usi a co n parzial e coinvol gimento d elle f requ enze soci ali;
d) disturb o dell'adattamento con ansia e umore depresso cronicizzato;
e) anosmia e ipogeusia.”, che “Tali postumi configurano un danno biologico permanente valutabile nella misura del 40% (quaranta %).” e che “Non sono st ate indivi duat e p rees ist enze c he i ncidano sul danno c onsegue nte all'evento in oggetto”; che, quanto all a lesi one dell a cen est esi la vorativa (sull a qual e si tornerà ) che “La quantificazione indicata non corrisponde, tuttavia, all'attuale situa zione dell a ricorrente, ora pensio nat a e comunque non lontan a dal pensi oname nto già al momento del sini stro. Inoltre, poiché la sig.ra non ha m ai ripres o il lavoro, il danno da l esi one d ella c ene ste si Parte_1
lavorativ a non si è mai concr etizz ato, co sicché esso è d e st inato a rest are una con segu enz a del sini stro del tutto te orica ”; che le spese mediche presentate per euro 481,50 sono da “considerare congrue e giustificate dalle conseguenze del sinistro” .
Il danno sarà c osì di con seg uenz a qu anti ficato in a pplic azion e dei n oti criteri proposti da lle tabe lle del Tribunal e di Milano 2024 e sulla ba se dell'età della danneggiata alla data dell'infortunio (57 anni):
Danno non patrim onial e :
Percentu ale di invali dità perma nent e 40%
Punto danno biolo gico € 6.204,45
Incremento per sofferenz a sog gettiv a (+ 50%) € 3.102,23
Punto danno non p atrimonial e € 9.306,68
Pag. 8 di 13 Punto bas e I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidit à temporan ea total e 5
Giorni di invalidit à temporan ea parzi ale a l 75% 49
Giorni di invalidit à temporan ea parzi ale a l 50% 200
Giorni di invalidit à temporan ea parzi ale a l 25% 0
Danno biolo gico ris arcibile € 178.688,00
Danno non patrim onial e risarcib ile € 268.032,00
La sofferenza soggettiva che ha comportato l'aumento del punto di danno non patrimoniale è da riconoscer si a fronte della peculiarit à della vicend a, contra sse gnat a da una improvv isa e lacera nte perdit a di qualit à peculiari fa centi c apo all a ricorrente, alla ba se del suo patrimo nio lavorativo costruit o con c aparbi età nel co rso degli a nni, fino a giung ere ad una sp eci alizz azion e non com une . A ciò si aggi unga la soffert a decisione del prematuro abbandono della vita attiva e dell'incarico di
“Titolare di posizione organizzativa” con mansioni di “Responsabile della U.O.C. Reclut amento e Sele zione de l personale - Servizio Ge stion e e Sviluppo del personale e dell'organizzazione”, di fatto coinciso con la richiest a collo cazi one in cong edo non retr ibuito .
Detto importo deve es sere dec urtato dell a capitaliz zaz ione della rendit a
, per la qu ota p arte relati va al danno biol ogico, c alcol ata (d a CP_3
sed e di giusta com unicazi one del 29/06/2 022, già CP_3 CP_1
doc. sub 20) in euro 95.535,20 (oltre quanto già erogato al mede simo titolo, vale a dire euro 8.904,27): il danno non patrimoniale c.d. differenzial e, se condo q uanto emerge d alla val utazi one effett uata dal
CTU, sulla ba se d ei criteri sopra riport ati ammont a per differ enza ad euro 163.592,53.
Quanto al d anno all a cap acit à lavorativ a specifi ca e più in ge neral e al danno p atrimonial e, , anche nell'ev entua le quantifi cazi one rich iesta i n giudizio dalla ricorrente (per complessivi € 65.000,00) appare anzitutto dirimente la circost anz a che per la parte relativa al “valore danno CP_3 patrimoniale” ha indicato un valore per tale danno patrimoniale di Euro
Pag. 9 di 13 187.367,94, oltre al monte ratei già corrispo sto per tale voce per Euro
26.894,55 ad un anno fa (28.06.23) .
Pertanto tale liquid azion e -a ncorch è costitu ita in rendita - appar e assorbire integr alment e le prete se attri ci nei confronti del Com une, a titolo di danno patrimo niale differe nzial e.
Ad abund antiam va altres ì sottoli neat o co me non possa qu alificar si qual e danno patrimoni ale qui risarc ibil e la somma versat a all' come CP_4
diretta con segu enz a del ricorso al con ge do straordinario non retribui to ex art. 4, comma 2, legge 08/03/2000 n. 53, e quindi per contribuzion e volontaria al fine di neutralizzare l'effetto negativo che il congedo non retribuito biennal e avrebbe prodott o, da un punto di vista previden ziale,
a carico d el futuro trattam ento di quie scen za, per com ple ssivi Eur o
26.057,13.
Si osserva i nfatti ch e la sc elta d ella ri c orrente di c hied ere e p oi, dopo autorizz azion e del Comune ( cfr. doc. 13 , and are in co nged o Parte_1
non retribuito dal 19.04.21 al 18.04.23 ex art. 4, co. 2 lett. c) della L. n.
53/2000, è st ata un a su a libera e p ersonale de cisione, poic hé non è emerso i n atti (o co munqu e non è stat o provato) ch e la ste ssa fosse impossibilita ta a proseg uire nella su a mansio ne ed incaric o lavorativ o svolto sino all'evento; ed al contrario la ricorrente è tornata al lavoro presso il Comune, d opo il sini s tro in esam e, ed ha quindi ripre so servi zio attivo dall'08.07.2020 al 18.04.2021 .
Stesse con sidera zioni valg ono per l 'ulter iore somma di Euro 36.000,00 chiesta dalla ricorrente a titolo di “lucro cessante costituito (con parametra zione equit ativa) d al 50% d elle retribuzioni non p ercepit e ne l biennio di c onged o ex art. 4, comma 2, legge 08/ 03/2000 n. 53 (do cc. sub 23 e sub 24) per compl essivi e uro 36.000,00 circa al lordo d ell e ritenute, in quanto, anche in quest o caso si tratta di somme non percepit e dalla lavora trice -che non è stata di chi arata compl etame nte inabil e al lavoro - per effetto della detta sua libera scelt a di porsi in congedo non retribuito per due anni, si no alla pe nsio ne .
Pag. 10 di 13 Peraltro, in ordine a tal e ipot etica voc e di dan no, lo st esso CTU h a aff ermato a pag. 2 della sua relazion e, in risposta al quesito 7 posto dal
Tribunale, che “…riprendendo l'espressione impiegata dal quesito, indico il danno d a lesio ne alla cene ste si n ella misur a di 1/3.
La qu antifica zione in dicat a non corr ispond e, tuttavia, all'a ttual e situa zione dell a ricorrente, ora pensio nat a e comunque non lontan a dal pensi oname nto già al momento del sini stro. Inoltre, poiché la sig.ra non ha m ai ripres o il lavoro, il danno da l esi one d ella c ene ste si Parte_1
lavorativ a non si è mai con cr etizz ato, co sicché esso è d est inato a rest are una conseguenza del sinistro del tutto teorica”.
Anche a s eguito de lle os serv azioni cr itiche e spo ste dal CTP dell a lavoratric e, il CTU n ella r elazi one fin ale ha preci sat o a p ag. 24 che “Un a più attent a lettur a del le argom entaz io ni svilupp ate sull'argom ento avrebbe e vitato la pun tualiz za zione de l co llega.
Va ribadito c he, si a il danno a lla ca pacit à lavorativa spe cifica c he qu ello alla cenestesi sono danni astratti, “in potenza”, che non si sono mai tradotti “in atto” concretamente, e come tali devono essere considerati.
È altrettanto evid ente c he tali c onsegu enze, indip enden tement e dall a posizi one co ntributiva d ella ricorren te e della normati va pen sioni sti ca in vigore, andrebb ero in ogni c aso v alutat e i n stretta rel azion e al “mom ento storico” della sua carriera lavorativa, ormai prossima al termine. Come dire che, al di là d ella termi nologia i mpiegat a (danno alla spe cifica, danno all a ce ne ste si lavor ativa), il valor e del dann o non può non e ssere consi derato sost a nzi alment e ridotto ”.
Sono certam ente da a scriv ersi a d anno patrimonial e le sp ese medich e sost enut e per le visit e s peci alisti che (gi à doc. sub 26) come ri cono sciut e congrue dal CTU per euro 481,50 .
Trattandosi d'un credito di fonte contrattuale, legato alla qualità di lavoratore della ricorrente, sull a som m a compl essivam ente dovut a a titolo di biologi co, come risultant e da i calcoli sopra op erati van no applica ti rivaluta zione mon etaria e int eressi legali, a seguito dell a
Pag. 11 di 13 sent enza del 23 ottobr e 2000, n. 459, con la quale la Corte co stitu zional e ha dichiarato la parziale illegittimità dell'art. 22 comma trentasei l.
724/94. Gli inter es si dev ono c alcol arsi sul capi tale riv alutat o annualm ente, se condo il più rece nte orie ntamento del la Corte Suprem a
[Cass., sez. u n., 29 gennaio 2001, n. 38], e decorrono dalla data d el giorno dell'infortunio, come momento di consumazione dell'illecito.
Le spe se di CTU sono poste in questa definitiva sed e escl usiv ament e a carico della datri ce di lavoro nell'impor to già liquidato a fronte della sost anzi ale so ccomb enz a , e vanno pertan to risarcite alla ricorrent e che dimostra di av erle pag ate integr alment e .
Le spe se di lit e so ste nute da l la ricorren te sono p ost e sempre a c aric o dell'azienda, e sono quantificate come in dispositivo, con distrazione;
alla st es sa andran no rimbors ate anch e le spe se di CTP come da fattur a depositata in atti. Le spe se di CTU sono poste in via d efin itiva a c arico della datric e di lavoro con venut a.
E' da escludere la declaratoria di responsabilità processuale aggravata a carico d el in a s sen za di qu alunq ue elem ento c aratteri zzant e un a CP_1
resistenz a dolo sa o colpo sa de ll o ste sso.
Manc a infatti og ni indizio di m ala f ede (che si fa gen eralmen te consi ster e nella c ons apev olez za del proprio torto, ovvero nell a consapevo lez za di a gire sl ealm ente o di a busare del diritto di azio ne ), né può tac ciarsi qual e colp a grave l a dupli ce man cata co mpari zione d ell a parte resi ste nte (o di un suo d eleg ato, munito dei poteri n ece ssari) si a all'udienza del 23/05/2023 che all'udienza del 20/06/2023 , atteso che a tali cond otte è già co llega to il ' rimedio' processu ale di cui all'art.11 7 cpc.
PQM
Il Giudice del Lavoro, ha pronun ciato la seguent e sent enz a:
Pag. 12 di 13 In accoglim ento d el ricors o, acc ertata l a respon sabil ità del
[...] nella causazione dell'infortunio subito dalla sig. CP_1 Parte_1
in dat a 28/10 /2019 , co ndann a il Comune sud detto a ri sarc ire i
[...]
danni non patrimoni ali s ubiti da lla ric orrente ch e si q uantifi cano i n complessivi € 163.592,53, oltre alle spese mediche come riconosciute dal
CTU, alle spes e per il CTP ed alle spese sostenu te per la CTU , il tutto con acc es sori di legg e;
Conda nna il a lla rifusione a parte ricorrente Controparte_1 delle spese di lite del presente giudizio quantificate in € 1 5.000,00 per compen si oltre ad a cce s sori con distr azion e;
rigetta la doman da sv olta ex art.96 cp c;
pone defin itiv ament e a carico di le spe se di Controparte_1
CTU nell'importo già liquidato .
REGGIO EMILIA, 3/9/2 024
IL G.L.
Dr.ssa Elen a Vez zosi
Pag. 13 di 13