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Sentenza 12 aprile 2025
Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 12/04/2025, n. 1033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1033 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2828/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Cesira D'Anella Presidente dr. Maria Elena Catalano Consigliere rel.
dr. Manuela Andretta Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2828/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARCHI VIRGINIA Parte_1 C.F._1
CAMILLA, elettivamente domiciliato in VIA ADEODATO RESSI 32 20125 MILANO presso il difensore avv. MARCHI VIRGINIA
[...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARCHI Parte_2 C.F._2
VIRGINIA CAMILLA, elettivamente domiciliato in VIA ADEODATO RESSI 32 20125 MILANO presso il difensore avv. MARCHI VIRGINIA CAMILLA
APPELLANTI
pagina 1 di 27 CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in CORSO VITTORIO Controparte_1 P.IVA_1
EMANUELE II 13 20100 MILANO presso lo studio dell'avv. MARZETTI ANTONIO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLATA
avente ad oggetto: Proprietà
sulle seguenti conclusioni.
Per e Parte_1 Parte_2
Voglia Ill.mo Giudice, contrariis rejectis cosi giudicare:
In via istruttoria
-dichiarare nulla la CT depositata.
-in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui la CT non venga dichiarata nulla, convocarsi la consulente arch. a chiarimenti sui seguenti punti: 1)come mai i Persona_1 buchi nella controparete lato VITTORIA siano stati eseguiti direttamente dall'attrice non alla presenza del ctu;
2) risulta non chiarita la presenza dell'acqua e delle tubature rinvenute nell'intercapedine; 3) non risulta specificato il progetto dell'intervento risolutivo indicato dal c.t.u. 4) non è stato chiarito dove dovrebbe scaricare il tubo per il drenaggio proposto dal c.t.u. Chiede altresì che il c.t.u. chiarisca il senso della sua espressione conclusiva “si presume che non venga comunque risolto l'eventuale ingresso dell'acqua al di sotto del piede del muro”.
Con riguardo ai capitoli di prova formulati ex adverso, si rinvia a quanto già replicato in sede di memorie istruttorie ex art. 183, comma 6, nn. 1 e 2 c.p.c. qui di seguito riportate.
<< Nell'atto di citazione, chiede l'ammissione dell'interrogatorio formale dei convenuti sui CP_1 fatti descritti ai punti da 1 a 9 dell'atto di citazione.
Ci si oppone, fin d'ora, a tali richieste, perché generiche, da provare con documenti e perché ai fini della decisione sulla richiesta ex art. 843 c.c. il CT ha già fornito gli elementi tecnici necessari.
In particolare:
pagina 2 di 27 - i questi nn. 1 e 2 non sono oggetto di contestazioni;
- il quesito n. 3 è relativo ad un fatto che non può essere a conoscenza dei Sig.ri in ogni Parte_1
caso, il fatto è documentale (doc. 11) e non è dato sapere ai Sig.ri quando si sono verificate le Parte_1
prime infiltrazioni nella proprietà dei vicini;
- i quesiti da 4 a 13 sono relative a questioni tecniche trattate dal CT e su cui le parti hanno già argomentato>>.
Nel merito:
-In via principale respingere tutte le domande avversarie per le ragioni in fatto e in diritto esposte negli atti difensivi e, per l'effetto, condannare l'attrice alla rifusione delle spese di giudizio, anche ai sensi dell'art. 96 cpc, nonché al risarcimento dei danni, da determinarsi in via equitativa, ai sensi dell'art. 96 cpc;
- in subordine, nella denegata ipotesi in cui le domande avversarie fossero accolte, porre integralmente a carico di tutte le spese dell'intervento e disporre a carico di a favore dei CP_1 CP_1
Sig.ri un'equa indennità a compensazione dell'accesso ex art. 843 c.c., delle opere che Parte_1
verrebbero eseguite a seguito di tale accesso, nonché della perdita di valore della proprietà e Parte_1
dei pesi che graverebbero sulla stessa.
Con vittoria delle spese di giudizio.”
Per Controparte_1
Voglia la Corte di Appello di Milano adita, contrariis rejectis e previa ogni più opportuna declaratoria, così decidere:
in via pregiudiziale e/o preliminare
1.- per i motivi esposti nella narrativa del presente atto nonché per ogni ulteriore valutazione riservata alla Corte di Appello dichiarare l'appello proposto dai Sigg. e Parte_1 Parte_2
inammissibile ex art. 342 c.p.c. e/o ex art. 348 bis c.p.c.;
nel merito, in via principale pagina 3 di 27 2.-per tutti i motivi dedotti in atto, respingere l'appello proposto dai Sigg. e Parte_1 [...]
avverso la sentenza emessa dal Tribunale Ordinario di Milano n. 7841/2024 pubblicata in Parte_2
data 3 settembre 2024 in quanto infondato in fatto e in diritto, conseguentemente confermando la decisione impugnata;
nel merito, in via subordinata
3.-accertata la necessità dell'accesso al fondo distinto al Catasto Terreni del Comune di Milano con il
Foglio 219, Particella 408, condannare i Sigg. e a concedere Parte_1 Parte_2
l'accesso ex art. 843 cc a e ciò al fine di consentire lo svolgimento dei lavori nei termini CP_1 indicati dall'Arch. nella relazione peritale depositata nel giudizio per Persona_1
accertamento tecnico preventivo, Tribunale Ordinario di Milano RG 17549/2017 .
In via istruttoria (subordinata)
4.-nell'ipotesi di apertura della fase istruttoria ammettere le prove richieste da nel giudizio CP_1
di primo grado (Tribunale Ordinario di Milano RG 17791/2024 di seguito integralmente ritrascritte:
interrogatorio formale dei Sigg. e nonché alla prova per testi Parte_1 Parte_2
sulle circostanze dart. 183 sesto comma c.p.c. datata 11 marzo 2019 che, per scrupolo difensivo si riportano integralmente:
i.dica il teste se è vero che è proprietaria dell'unità immobiliare adibita ad ufficio ed CP_1
ubicata al piano seminterrato, identificata al Catasto Fabbricati del Comune di Milano con il Foglio
219, Particella 164, Subalterno 25, compresa nel Condominio sito in Milano Via Govone 57 angolo Via
Cesena (docc. 1-2);
ii.dica il teste se è vero che le pareti dislocate a sud-ovest della predetta unità immobiliare sono ubicate a ridosso del cortile/giardino identificato al Catasto Terreni del Comune di Milano con il Foglio 219,
Particella 408 di proprietà del Sig. e della Sig.ra entrambi Parte_1 Parte_2
residenti in [...] (docc. 3-5);
iii.dica il teste se è vero che al termine del completamento di un intero ciclo delle stagioni 2015 e
2016, le pareti proprietaria dell'unità immobiliare adibita ad ufficio ed ubicata al piano seminterrato hanno manifestato la presenza di infiltrazioni di umidità mai prima d'allora riscontrate;
pagina 4 di 27 iv.dica il teste se è vero che ha incaricato i tecnici Ing. e Arch. CP_1 Testimone_1 Tes_2 di verificare tecnicamente le patologie manifestatesi nell'unità immobiliare adibita ad ufficio ed
[...]
ubicata al piano seminterrato di proprietà (doc. 6). CP_1
v.dica il teste se è vero che l'Ing. e l'Arch. hanno redatto la Testimone_1 Testimone_2 relazione (denominata “Perizia di danno” a cui è allegata la “Relazione Tecnica” di verifica igrometrica, termografica ed endoscopica) rilevando quanto segue:
- l'esame visivo condotto all'interno del locale evidenzia molti e ampi rigonfiamenti ed esfoliazioni degli strati di intonaco e tinteggiatura circa la suddetta parete sud-ovest (pagina 3 del doc. 6);
- l'esame visivo condotto all'esterno del locale suddetto (con prospettiva dal cortile in parte adibito a giardino di proprietà dei Sigg.ri e t evidenzia, tra l'altro, la Parte_1 Parte_3 rimozione dell'intonaco del muro tanto che è stata portata a nudo la porzione mista in pietrisco (pagina
3 del doc. 6) in prossimità delle piantumazioni;
vi.dica il teste se è vero che in data 14 giugno 2016 la società Servizi Tecnici.it SR ha eseguito delle prove di verifica igrometrica, termografica ed endoscopica delle pareti oggetto di accertamento (doc.
6a);
vii.dica il teste se è vero che l'indagine igrometrica eseguita da Servizi Tecnici.it SR (pagina 6 del doc.
6a) nell'unità immobiliare adibita ad ufficio ed ubicata al piano seminterrato di proprietà ha CP_1
registrato lungo le pareti i valori di umidità espressi nella tabella riassuntiva a pagina 6 della
“Relazione Tecnica”.
viii.dica il teste se è vero che l'indagine endoscopica eseguita da Servizi Tecnici.it SR (pagina 8 del doc. 6a) nell'unità immobiliare adibita ad ufficio ed ubicata al piano seminterrato di proprietà CP_1 ha definito la stratigrafia delle pareti ed in particolare ha rilevato che si tratta di una parete a “L” la quale è costituita da:
- un muro contro terra in cemento sino alla quota di circa 117 cm dal piano di calpestio del Piano
Seminterrato e poi in muratura per tutt'altezza pari a 335 cm;
- un contromuro formato da una tavella di 4 cm e da una intercapedine di aria pari a 7 cm e che il livello della terra è posto a quota 200 cm dal piano di camminamento del Piano Seminterrato;
pagina 5 di 27 ix.dica il teste se è vero che l'indagine termografica eseguita da Servizi Tecnici.it SR (pagina 11del doc. 6a) nell'unità immobiliare adibita ad ufficio ed ubicata al piano seminterrato di proprietà CP_1 ha individuato e definito la posizione dell'umidità retrostante la parete;
x.dica il teste se è vero che la relazione tecnica (docc. 6 e 6a) individua con esattezza le problematiche che interessano le pareti in lato sud e ovest del locale dell'unità immobiliare di proprietà ed CP_1
i sistemi risolutivi (pagine da 11 a 13) mediante il posizionamento di una guaina impermeabilizzante lungo la porzione di muro di proprietà dei Sigg.ri e indicata con Parte_1 Parte_2
una linea rossa nella seconda immagine della foto 10 (pagina 13 del doc. 6);
xi.dica il teste se è vero che l'elaborato peritale depositato nel giudizio di accertamento tecnico preventivo (doc. 8) evidenzia anzitutto che il muro originario “appaia in cattive condizioni per il distacco diffuso dell'intonaco esterno.” e che in corrispondenza della pianta di oleandro, sita in corrispondenza della estremità ovest del muro nel giardino dei convenuti, è probabile che le radici abbiano raggiunto il muro costituendo un ulteriore elemento di fragilità rispetto al passaggio dell'acqua. (così alle pagine 14 e 16 del doc.8);
xii.dica il teste se è vero che la perizia depositata dal consulente tecnico d'ufficio conferma (alle pagine da 22 a 24 del doc. 8) che i danni lamentati da sono effettivamente presenti: “I locali CP_1
al piano seminterrato di proprietà della ditta presentano sulle pareti lato Sud e lato Ovest CP_1 diffusi rigonfiamenti dell'intonaco, con occasionale distacco dello stesso.” ancora “.si osserva come tra intonaco e pitturazione siano presenti bolle d'aria che arrivano sino ad aprirsi.”;
xiii.dica il teste se è vero che il consulente tecnico d'ufficio conclude nel senso di individuare gli interventi necessari all'eliminazione delle cause delle infiltrazioni che interessano l'unità immobiliare di proprietà di evidenziando come ineludibile una impermeabilizzazione del perimetro CP_1 esterno del fabbricato attraverso la posa di materiale a telo ovvero attraverso l'iniezione di materiali resinosi oppure, infine, attraverso la posa di malte impermeabilizzanti, previo lo scavo e la rimozione di un consistente strato di terreno della fascia del giardino dei Sigg. e Parte_1 Parte_2
più prossima al muro di confine (pagina 28 del doc. 8).
[...]
Si indicano a testimoni su tutti i capitoli di prova Arch. domiciliato in Muggiò (MB), Testimone_2
Via Cesare Battisti 15 e l'Ing. domiciliata in Muggiò (MB), Via Cesare Battisti Testimone_3
15.
in ogni caso pagina 6 di 27 5.- con vittoria del compenso delle prestazioni professionali forensi ex Regolamento adottato con
D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (come modificato dal D.M. 8 marzo 2018 n. 37) in attuazione della Legge
31 dicembre 2012 n. 247, oltre al 15% a titolo di rimborso spese generali ex art. 2 del predetto D.M., oltre imposta I.V.A. e C.P.A. ex Legge 20 settembre 1980 n. 576 e alle successive occorrende.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art t. 696 e 696 bis C.p.c. depositato nell'aprile
2017 la società proprietaria dell'immobile sito in Milano, Via Govone 57, ha lamentato la CP_1
presenza di muffe, infiltrazioni e macchie di umidità a partire dagli anni 2015/2016 sulle pareti dislocate a sud-ovest del proprio locale seminterrato utilizzato come ufficio e confinante, in parte (solo lato sud), con il giardino di proprietà dei convenuti, sito in Via Govone, n. 55. Con tale ricorso ha chiesto al Giudice di accertare e verificare lo stato dei luoghi, dei danni inficianti le pareti poste a lato sud e ovest al piano seminterrato di proprietà ; di accertare e/o verificare le cause delle CP_1 infiltrazioni/danni; di accertare e/o verificare gli interventi necessari all'eliminazione delle predette cause nonché la quantificazione dei relativi costi;
l'accertamento e/o verifica degli interventi necessari al ripristino delle parti ammalorate, le modalità di esecuzione nonché la quantificazione dei relativi costi, con vittoria di spese.
Si costituivano gli odierni appellanti chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso e comunque rigettarlo.
Il Giudice incaricato nominava, quale CT, l'arch. cui chiedeva di verificare lo Persona_1
stato dei luoghi, di accertare le cause delle infiltrazioni, di indicare gli interventi necessari per l'eliminazione delle suddette cause con i relativi costi, di indicare le modalità di intervento, di accertare gli interventi di ripristino delle parti ammalorate e i relativi costi, di accertare lo stato originario dei luoghi precedentemente alla realizzazione dell'edificio di Via Govone 57 (proprietà ) al fine di CP_1
verificare se i danni lamentati fossero imputabili al dislivello artificiale, di accertare, altresì, se il muro di contenimento del locale seminterrato fosse stato costruito a regola d'arte e se negli anni avesse subito o meno interventi di manutenzione.
pagina 7 di 27 All'esito delle operazioni peritali, il 20/11/2017, il CT ha depositato il proprio elaborato peritale
(doc.4 di parte convenuta in primo grado) dal quale emergeva quanto segue:
“I vizi e i difetti riscontrati dipendono da diverse cause, tra loro interrelate.
In generale dall'ingresso di acqua direttamente (pioggia di stravento) o più facilmente per capillarità dal terreno o di risalita non tanto dal solaio contro terra ma dagli elementi verticali (plinti e fondazioni) attraverso i diversi strati del sistema in mancanza di una vera e propria impermeabilizzazione verticale
(sotto il solaio
contro
-terra non si è potuto verificare).
- Dalla quota più bassa dei locali di proprietà della ditta rispetto al contesto (quota del Controparte_1 giardino confinante) che funge da invaso per tutte le acque dell'isolato;
- Dalla contiguità dei predetti locali con un terreno umido o bagnato (che da fonti storiche corrisponde ad orti urbani e che era interessato dal passaggio di canali e fontanili e che ancor oggi manifesta una vocazione particolarmente fertile)
- Dall'intervento originario di realizzazione del piano seminterrato (o sotterraneo) che ha intaccato il manufatto esistente del muro in pietrisco (parzialmente demolito e parzialmente inglobato nel nuovo manufatto in elevazione) e, comunque, per aver costruito in aderenza alla parte rimasta di proprietà dei confinanti.
- dall'assenza di adeguata impermeabilizzazione del muro di confine lato giardino (aspetto che potrebbe essere rispondente alla regola dell'arte nel caso di locali ad uso laboratori o magazzini ma che appare inadeguata per l'utilizzo ad uffici che si è avviato in epoca piuttosto recente (1989).
- Dalla mancanza di aerazione naturale o meccanica (e di ricambio d'aria) sia nell'intercapedine che nel vespaio così che si renda difficile l'allontanamento del vapore formatosi nell'intercapedine riscaldata o a contatto con la tavella (controparete). Laddove l'intonaco del muro dal lato della convenuta è assente i valori dell'umidità diminuiscono poiché probabilmente la composizione del muro
è più permeabile anche in uscita rispetto alle porzioni più prossime ai pilastri...
Peggiorano gli effetti delle problematiche dell'umidità:
la scelta delle finiture interne (pavimento incollato sopra pavimento originario, finitura di tipo filmogeno e non traspirante alle pareti con sottostante intonaco, parzialmente datato e parzialmente rifatto e in ogni caso, non prestazionale rispetto alla traspirazione.
pagina 8 di 27 La presenza di calore nei locali e nell'intercapedine che permette l'evaporazione dell'umidità interna alle murature.
In secondo ordine, la scarsa o assente manutenzione del muro dal lato dei convenuti: la mancanza di uno strato protettivo dello strato resistente molto discontinuo potrebbe consentire ingresso di acqua in caso di piogge particolarmente "orientate"; verosimilmente a tale svantaggio corrisponde il "vantaggio" della permeabilità in uscita di cui sopra...
Il fatto che i danni lamentati dai ricorrenti riguardino anche il muro di confine con un'altra proprietà e che, nel caso specifico, in questo caso il muro risulti intonacato, può essere conferma del fatto che la presenza o assenza dell'intonaco non faccia una sostanziale differenza.”
Con atto di citazione, regolarmente notificato agli odierni appellanti, li citava in giudizio CP_1
allegando:
-che è proprietaria dell'unità immobiliare identificata all'Agenzia delle Entrate – Servizio Catastale,
Catasto Fabbricati del Comune di Milano con il Foglio 219, Particella 164, Subalterno 25, posta al piano seminterrato (docc.
1-2 del fascicolo di primo grado);
-che le pareti dislocate a sud-ovest della predetta unità immobiliare sono ubicate a ridosso del cortile/giardino identificato al Catasto Terreni del Comune di Milano con il Foglio 219, Particella 408
(piantumato in prossimità del muro) di proprietà dei Sigg.ri. e Sig.ra Parte_1 Parte_2
[...]
-che nel corso degli anni 2015 e 2017 le pareti descritte al precedente punto hanno manifestato la presenza di infiltrazioni di umidità mai prima riscontrate;
- che incaricava i tecnici Ing. e Arch. i quali CP_1 Testimone_1 Testimone_2 redigevano la relazione (denominata “Perizia di danno” a cui è allegata la “Relazione Tecnica” di verifica igrometrica, termografica ed endoscopica) rilevando quanto segue: - l'esame visivo condotto all'interno del locale evidenzia molti e ampi rigonfiamenti ed esfoliazioni degli strati di intonaco e tinteggiatura circa la suddetta parete sud-ovest (pagina 3 del doc. 6 del fascicolo di primo grado); -
l'esame visivo condotto all'esterno del locale suddetto (con prospettiva dal cortile in parte adibito a giardino di proprietà dei Sigg.ri e evidenzia, tra l'altro, la Parte_1 Parte_2 rimozione dell'intonaco del muro tanto che è stata portata a nudo la porzione mista in pietrisco (pagina
3 del doc. 6 del fascicolo di primo grado) in prossimità delle piantumazioni;
pagina 9 di 27 -che in data 14 giugno 2016 la società Servizi Tecnici.it SR eseguiva delle prove di verifica igrometrica, termografica ed endoscopica delle pareti oggetto di accertamento (doc. 6a del fascicolo di primo grado) recepite nella relazione tecnica nei termini che seguono.
- che depositava un ricorso ex artt. 696 e 696 bis c.p.c., stante l'assenza di collaborazione e CP_1
disponibilità degli odierni appellanti;
- che richiedeva -in via stragiudiziale- ai Sigg. e CP_1 Parte_1 Parte_2
(doc. 9 del fascicolo di primo grado), il permesso di accedere al cortile/giardino di loro proprietà ex art. 843 c.c. essendo ciò necessario al fine di realizzare i lavori di impermeabilizzazione dell'intero muro, compresa la parte sotto il livello del terreno, come accertato in sede di ATP.
Ciò premesso, chiedeva: accertata la necessità dell'accesso al fondo dei vicini, Controparte_1 condannare i Sigg. e a concedere l'accesso ex art. 843 cc a Parte_1 Parte_2
e ciò al fine di consentire lo svolgimento dei lavori nei termini indicati dall'Arch. CP_1
nella relazione peritale depositata nel giudizio per accertamento tecnico Persona_1
preventivo, Tribunale Ordinario di Milano RG 17549/2017;
accertato che la pianta di oleandro posizionata sul fondo distinto al Catasto Terreni del Comune di
Milano con il Foglio 219, Particella 408 di proprietà dei Sigg. e Parte_1 Parte_2 non rispetta la distanza minima di cui all'art. 892 c.c., condannare i predetti Sigg. e Parte_1 alla rimozione della stessa”” Parte_2
Gli attuali appellanti si costituivano in giudizio con l'avv. Claudio Sironi, depositando comparsa di costituzione e risposta con la quale chiedevano, in via principale e di merito, il rigetto di tutte le domande avversarie e la condanna di alla rifusione delle spese di giudizio ex art. 96 c.p.c., CP_1 nonché al risarcimento dei danni da determinarsi in via equitativa ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e in via subordinata, nella denegata ipotesi che le domande avversarie fossero accolte, di porre integralmente a carico di tutte le spese dell'intervento e disporre a carico di a favore dei Sig.ri CP_1 CP_1
un'equa indennità a compensazione dell'accesso ex art. 843 c.c., delle opere che Parte_4
verrebbero eseguite a seguito di tale accesso, nonché della perdita di valore della proprietà Parte_4
e dei pesi che graverebbero sulla stessa;
in via istruttoria, di respingere le istanze ex adverso
[...]
formulate, riservandosi di meglio eccepire e di formularne in sede di memorie istruttore e la rifusione delle spese di lite.
pagina 10 di 27 Nel corso del giudizio di primo grado il Giudice Monocratico disponeva un'ulteriore consulenza tecnica d'ufficio.
All'esito della riassunzione del giudizio ex art. 303 c.p.c. resasi necessaria per la cancellazione dall'albo professionale del precedente difensore degli odierni appellanti, la difesa dei Sigg.
[...]
e contestava la consulenza tecnica per asserito mancato rispetto del Parte_1 Parte_2 contraddittorio in occasione di un accesso effettuato dal consulente tecnico d'ufficio.
Il Giudice Monocratico disponeva che il nominato consulente tecnico rispondesse ai quesiti rivolti, sanando così l'integrità del contraddittorio.
In risposta ai quesiti sottoposti, il consulente tecnico d'ufficio confermava i risultati delle proprie verifiche nel senso che, seppur possibile un intervento dal lato “proprietà , lo stesso non CP_1 sarebbe assolutamente risolutivo come invece quello eseguito mediante l'esecuzione delle opere previo accesso alla proprietà dei Sigg. e Parte_1 Parte_2
All'udienza del 15 dicembre 2022, il Giudice, dopo aver preso atto della dichiarazione depositata in atti dell'Avv. Claudio Sironi del Foro di Milano, già procuratore di parte di intervenuta Parte_5 cancellazione dall'albo, nonché vista la delibera di cancellazione del Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Milano in data 1 dicembre 2022, dichiarava l'interruzione del processo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 301 c.p.c.
Con atto di citazione in riassunzione notificato ai signori da Parte_5 CP_1
il giudizio de quo è stato riassunto ex art. 303 c.p.c..
Con sentenza n. 7841 pubblicata in data 03/09/2024 rep. N. 7095/2024 pronunciata ex art. 281 quinquies, comma 1 c.p.c. dal Tribunale Ordinario di Milano, sezione quarta civile, in composizione monocratica, a definizione del giudizio RG. n. 17791/2018, notificata a mezzo pec in data 04/09/2024 il Tribunale ha così deciso:
“il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa disattesa e respinta, ovvero assorbita, così provvede:
pagina 11 di 27 condanna e a concedere l'accesso nel loro fondo, sito in Parte_1 Parte_2
Milano, via Giuseppe Govone 55, censito al NCEU del comune di Milano, al foglio 219, particella 408, nella specie al giardino, al vicino ai tecnici e operatori dalla stessa incaricati, onde Controparte_1
svolgere, a cura e spese di le attività di progettazione e poi di esecuzione dei lavori Controparte_1
di impermeabilizzazione prospettati dal CT, arch. nelle relazioni peritali Persona_1
depositate nel giudizio n. 17549/2017 R.G. del Tribunale di Milano, come confermati e chiariti nella relazione depositata in questa causa, con la precisazione che:
- l'impermeabilizzazione dovrà avvenire senza costituzione di servitù a carico del fondo di
[...]
di e quindi senza posa di tubo di drenaggio e semmai con posa di Parte_1 Parte_2
uno strato di ghiaione ovvero altro diverso e opportuno accorgimento tecnico per il drenaggio;
- i lavori debbono essere conclusi nel termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dall'installazione del cantiere, al netto dei giorni di fermo per eventi non imputabili agli Attori o ai suoi incaricati;
-dichiara che all'esito dei lavori è obbligata al ripristino a sua cura e spese del Controparte_1
giardino di e di nello statu quo ante esistente prima del Parte_1 Parte_2 cantiere, incluso il riposizionamento dell'oleandro attualmente presente, piantato a 80 cm dal confine, ovvero se impossibile con il piantamento ex novo di un altro oleandro delle stesse dimensioni e caratteristiche di quello attuale;
-in accoglimento della domanda riconvenzionale subordinata, condanna a pagare a Controparte_1
favore di e di , con solidarietà attiva tra i medesimi, a titolo Parte_1 Parte_2 di equa indennità e contestualmente all'installazione del cantiere di cui sopra, la somma di € 17.945,00
(in valuta attuale), oltre rivalutazione ISTAT su tale somma da oggi alla data di installazione del cantiere, nonché, nel caso in cui l'accesso al fondo dei Convenuti per i lavori di impermeabilizzazione si protragga oltre il termine di 30 (trenta) giorni per qualsiasi causa, anche la somma di € 50,00 pro die
(oltre rivalutazione ISTAT da oggi alla data dell'accesso ex art. 843 cc);
rigetta in quanto infondata, la domanda svolta da e diretta alla condanna di Controparte_1 [...]
di alla rimozione dell'oleandro posto nel loro giardino a circa 80 Parte_1 Parte_2
cm dal confine;
letti ed applicati gli artt. 91 e ss cpc,
pagina 12 di 27 condanna e a pagare in solido a favore di Parte_1 Parte_2 CP_1
a titolo di refusione dei 4/5 delle spese di lite della presente causa, la somma di € 6.528,40, di
[...] cui € 6.092,40 per compenso e € 436,00 per rimborso spese vive ex actis, oltre 15% del compenso per rimborso spese generali forfetario, oltre IVA e CPA, se e come dovuti in ragione del regime fiscale della parte Attrice, compensato tra le parti il restante 20%, per la vista soccombenza reciproca parziale;
pone in via definitiva le spese della CT, arch. liquidate in corso di causa in Persona_1
€ 2.850,00 oltre accessori, a carico di parte Attrice per il 20% e a carico di parte Convenuta per il restante 80%, con diritto dell'Attrice di ripetere dai Convenuti in solido quanto essa abbia anticipato al
CT in eccedenza rispetto alla sua quota del 20%.
Sentenza provvisoriamente esecutiva quanto alle statuizioni di condanna.”
Impugnano la sentenza i signori e allegando i seguenti Parte_1 Parte_2
motivi:
I)Violazione e falsa applicazione del principio del contraddittorio ex art. 111 Cost- Violazione e falsa applicazione dell'art. 157 c.p.c. e dell'art. 194 e seguenti C.p.c.- Nullità della Consulenza tecnica-
Nullità della sentenza nella parte in cui reitera i contenuti della consulenza tecnica.
II) Violazione e falsa applicazione dell'art. 843 comma 1 c.p.c.-Violazione e falsa applicazione dell'art. 42 Cost.-Violazione e falsa applicazione dell'art. 832 c.c.- Erroneità e contraddittorietà della motivazione-Illogicità-Ingiustizia manifesta.
III)Violazione e falsa applicazione dell'art. 843 comma 1 c.p.c. sotto diverso e ulteriore profilo-
Violazione e falsa applicazione dell'art. 42 Cost. sotto ulteriore e diverso profilo-Violazione e falsa applicazione dell'art. 832 c.c.- Erroneità e contraddittorietà della motivazione sotto diverso e ulteriore profilo -Illogicità- Ingiustizia manifesta sotto diverso e ulteriore profilo.
IV) Violazione e falsa applicazione dell'art. 843 comma 1 c.p.c. sotto diverso e ulteriore profilo-
Violazione e falsa applicazione dell'art. 42 Cost. sotto ulteriore e diverso profilo-Violazione e falsa applicazione dell'art. 832 c.c.- Erroneità e contraddittorietà della motivazione sotto diverso e ulteriore profilo -Illogicità- Ingiustizia manifesta sotto diverso e ulteriore profilo.
pagina 13 di 27 V) Violazione e falsa applicazione dell'art. 843 comma 1 c.p.c. sotto diverso e ulteriore profilo-
Violazione e falsa applicazione dell'art. 42 Cost. sotto ulteriore e diverso profilo-Violazione e falsa applicazione dell'art. 832 c.c Illogicità nel tessuto argomentativo della C.t.u., le cui conclusioni sono state acriticamente recepite dal Tribunale.- Necessità di rinnovazione della CT per nullità ex art. 157
c.c.-Omessa
motivazione.
VI) Violazione e falsa applicazione dell'art. 843 comma 1 c.p.c. sotto diverso e ulteriore profilo-
Violazione e falsa applicazione dell'art. 42 Cost. sotto ulteriore e diverso profilo-Violazione e falsa applicazione dell'art. 832 c.c Illogicità nel tessuto argomentativo della C.t.u., le cui conclusioni sono state acriticamente recepite dal Tribunale.- Necessità di rinnovazione della CT per nullità ex art. 157
c.c.-Omessa
motivazione. Il tutto sotto ulteriore e diverso profilo.
VII) Violazione e falsa applicazione dell'art.843, comma 2 c.p.c.-Violazione e falsa applicazione del criterio di determinazione dell'indennità-Difetto assoluto di istruttoria-Omessa motivazione.
Si costituisce e chiede il rigetto dell'appello. Controparte_2
La causa precisate le conclusioni viene trattenuta in decisione ex art. 350 bis c.p.c., con rinuncia dei procuratori delle parti al deposito di note conclusive, il 25.3.2025 e decisa nella camera di consiglio del medesimo giorno.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli appellanti propongono otto motivi di gravame contro la sentenza n. 7841/2024.
Le questioni poste all'attenzione della Corte sono le seguenti.
1. nullità della consulenza tecnica o I motivi I, V e VI contestano la decisione del Tribunale nella parte in cui ha ritenuto sanata la allegata nullità della consulenza tecnica svolta nel primo grado.
2. necessità dell'accesso al fondo o I motivi II, III e IV lamentano l'erronea valutazione della necessità di accesso al fondo, contestando la decisione del giudice di primo grado su questo punto.
pagina 14 di 27 3. liquidazione dell'indennizzo o Il motivo VII censura la quantificazione dell'indennizzo stabilita nella sentenza di primo grado.
4. liquidazione delle spese e competenze professionali o Il motivo VIII censura la decisione in merito alla determinazione delle spese processuali e delle competenze professionali liquidate.
PRIMA QUESTIONE: nullità della consulenza tecnica
Gli appellanti contestano la sentenza emessa dal Tribunale Ordinario di Milano, ritenendo che essa si basi su una consulenza tecnica d'ufficio (CT) viziata da nullità. La contestazione riguarda nello specifico la consulenza redatta dall'Arch. la quale – a loro avviso – non avrebbe Persona_1
rispettato uno dei principi fondamentali del processo civile: il principio del contraddittorio.
Secondo gli appellanti, il principio del contraddittorio impone che tutte le parti coinvolte in un procedimento giudiziario abbiano la possibilità di partecipare attivamente a tutte le fasi di acquisizione delle prove, anche in sede di operazioni peritali.
Nel caso specifico, essi sostengono che la consulenza tecnica sia stata condotta senza garantire loro un'adeguata possibilità di interloquire, formulare osservazioni o contestare gli elementi emersi nel corso delle indagini tecniche.
Di conseguenza, la relazione peritale sarebbe viziata da nullità, in quanto non risponderebbe ai requisiti di imparzialità e trasparenza richiesti dalla legge.
Con il quinto motivo, gli appellanti contestano ulteriormente la decisione del Tribunale Ordinario di
Milano, in particolare in riferimento al settimo capo della sentenza di primo grado. Essi ritengono che il
Tribunale abbia commesso un errore giuridico, omettendo di dichiarare la nullità della consulenza tecnica d'ufficio (CT).
La tesi degli appellanti si basa sull'idea che la consulenza tecnica presentasse vizi tali da renderla inutilizzabile nel processo, e che il Tribunale avrebbe dovuto dichiararla nulla. Poiché ciò non è avvenuto, gli appellanti ritengono la sentenza viziata e ne chiedono la riforma da parte della Corte
d'Appello.
pagina 15 di 27 La Corte rileva che il quinto motivo di Gravame risulta sostanzialmente ripetitivo del primo motivo formulato, riproponendo la stessa argomentazione, insistendo sulla nullità della CT e sul presunto errore del Tribunale nel non dichiararla tale.
Gli appellanti evidenziano, infine, l'assenza di nesso di causalità delle riscontrate infiltrazioni rispetto al muro di cinta di loro proprietà (ne deriva che anche sotto tali profili i Sigg.ri non possono Parte_1 essere ritenuti responsabili dai danni lamentati da controparte. …. Appare evidente che il tentativo di far ricadere la responsabilità delle infiltrazioni sul muro di confine non trova alcun fondamento (pagine
26 e 27 della citazione in appello).
Con il sesto motivo di appello i signori e ensurano la sentenza nell'ottavo capo. Pt_2 Parte_1
Essi sostengono che il Tribunale Ordinario di Milano sia incorso in una contraddizione, con riferimento alle modalità di esecuzione delle opere di impermeabilizzazione.
Secondo tesi, il Tribunale ha affermato che le opere di impermeabilizzazione non devono dar luogo alla costituzione di una servitù a carico del fondo;
tuttavia ha poi statuito il rinvio alle modalità di intervento suggerite dal consulente tecnico d'ufficio. Poiché le modalità di intervento proposte dal CT potrebbero, di fatto, comportare una servitù sul fondo la motivazione sarebbe contraddittoria nonché illogica perché pregiudica il corretto bilanciamento degli interessi tra le parti.
si oppone fermamente ai motivi di appello concernenti la CT, sostenendo che il CP_1
principio del contraddittorio sia stato rispettato e che gli appellanti abbiano avuto modo di interloquire con il consulente tecnico nel corso del procedimento di primo grado. Inoltre, la società evidenzia che l'eventuale irregolarità sarebbe stata sanata in sede di chiarimenti forniti dal CT al Giudice
Monocratico, e pertanto non vi sarebbe alcuna necessità di annullare la perizia.
Secondo la consulenza tecnica rimane pienamente valida e attendibile, e la sentenza del CP_1
Tribunale di Milano non presenta vizi tali da giustificare una riforma in appello.
Inoltre, l'odierna parte appellata sostiene con specifica argomentazione le soluzioni indicate dal CT.
La Corte osserva: i motivi di censura non appaiono concludenti.
NULLITA' CT
pagina 16 di 27 1)Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e il Giudice di prime cure, all'udienza del
13/06/2023 rilevava che dalla relazione peritale emergeva un profilo di nullità ex art. 194 c.p.c., per avere il CT svolto il sopralluogo del 27/10/2021 in assenza di tutti i CTP. In particolare, il CT aveva demandato all'impresa edile incaricata da di realizzare dei fori nella controparete Controparte_3 danneggiata, allo scopo di indagare la retrostante intercapedine d'aria e il retrostante muro perimetrale controterra che è quello che effettivamente insiste sul confine con il terreno di proprietà Parte_5
operazione che si è svolta in assenza dello stesso CT, come si evince a pagina 17 penultimo e ultimo copoverso della relazione peritale della causa di merito svolta avanti al Tribunale.
Il Giudice Monocratico è intervenuto, ritenendo necessario ottenere chiarimenti supplementari su quanto accaduto in sede di operazioni peritali.
Per questo motivo, ha disposto la formulazione di un quesito integrativo al consulente tecnico, chiedendo di fornire ulteriori spiegazioni sugli accertamenti effettuati ed invitandolo a svolgere un sopralluogo conclusivo presso il muro di causa, sia dal lato della proprietà sia dal lato di quella CP_1
dei convenuti, nel contraddittorio delle parti.
L'Arch. ha quindi risposto a tale richiesta con un'integrazione alla relazione Persona_1
peritale, depositata in data 3 novembre 2023.
Premesso che il CT aveva spiegato nel paragrafo 5 della relazione peritale dell'11 novembre 2021, che le verifiche condotte dal CT nell'ottobre 2021 si inserivano in un'attività concordata tra le parti, qualsiasi ipotesi di nullità della consulenza tecnica, derivante da una presunta violazione dell'art. 194 del Codice di Procedura Civile, risulta sanata completamente dai chiarimenti forniti. Inoltre, la circostanza che vede i “saggi” in concreto effettuati da impresa incaricata dalla Compagnia di
Assicurazioni, su disposizione del CT -senza presenza delle parti- non evidenzia alcuna particolare criticità.
Infatti, il CT spiegava che “Le demolizioni erano già avvenute all'arrivo del c.t.u. e poiché evidentemente corrispondevano a quanto stabilito con i tecnici di parte, ha ritenuto che l'argomento fosse la verifica dell'intercapedine e della parete e non l'attività di demolizione in sé.” Precisando : “i saggi e le verifiche mostravano, come resocontato dal c.t.u. ai tecnici di parte che la faccia interna del muro (non già la
contro
-parete), era bagnata” ed escludendo “che parte ricorrente abbia versato acqua nell'intercapedine o abbia “falsificato” la realtà, prima del suo sopralluogo”.
pagina 17 di 27 Con la richiesta di chiarimenti formulata dal Giudice monocratico e la successiva integrazione peritale del 3 novembre 2023, eventuali vizi procedurali sono stati eliminati: (Cass. 9 gennaio 2024 n.707: “la sanatoria delle nullità a carattere relativo della consulenza d'ufficio può avvenire anche per rinnovazione, quando il contraddittorio sia recuperato dal giudice dopo il deposito della relazione, con la rimessione in termini delle parti per formulare le proprie osservazioni, al fine di consentire il pieno esercizio dei poteri di cui all'articolo 196 del Cpc. (Nella specie, ha osservato la Suprema Corte, il giudice, rigettata l'istanza di rinnovazione della consulenza d'ufficio, ha dato alle parti termine per presentare osservazioni e al consulente d'ufficio successivo termine per rispondere alle osservazioni. In questo modo e, cioè per rinnovazione, è comunque avvenuta la sanatoria di ogni eventuale vizio della consulenza d'ufficio fino a quel momento, in quanto il contraddittorio eventualmente leso in precedenza è stato garantito dal giudice, con la concessione alle parti di un nuovo termine per formulare le loro osservazioni e di successivo termine al Ctu per rispondere)”.
Ne consegue che la consulenza tecnica d'ufficio, nella sua interezza, è pienamente valida e utilizzabile,
e non vi sono motivi per metterne in discussione la legittimità.
2) Inoltre, gli accertamenti svolti dal CT -rispetto ai quali gli appellanti lamentano l'assenza di contraddittorio- sono stati ripetutamente ritenuti dal Tribunale NON decisivi per la decisione.
In altri termini, seppure questa Corte d'Appello condividesse -per mera ipotesi- la tesi degli appellanti l'eventuale vizio nella consulenza tecnica non avrebbe conseguenze sostanziali sull'esito del giudizio, e le richieste degli appellanti dovrebbero in ogni caso essere respinte.
Infatti, il Tribunale in merito alla consulenza tecnica, nella pagina 13, ultimo capoverso della sentenza di primo grado, ribadisce un concetto già espresso in precedenza: gli accertamenti compiuti dal CT non hanno avuto un ruolo concludente nella valutazione della domanda.
Questo significa che il Tribunale non ha attribuito rilevanza agli esiti dell'attività peritale, inclusa quella condotta durante il sopralluogo del 27 ottobre 2021, basando la propria decisione su altri elementi di prova.
3)Infine, anche volendo considerare la consulenza tecnica affetta da qualche vizio, tale nullità non riguarderebbe l'intero elaborato, ma si limiterebbe esclusivamente alle attività compiute nel sopralluogo del 27.10.20212. In altre parole, eventuali irregolarità avrebbero inciso solo su una parte limitata della consulenza tecnica, senza comprometterne l'intero impianto probatorio.
pagina 18 di 27 Ed allora, se la CT non è stata determinante nella decisione di primo grado e se eventuali profili di nullità (marginali) sono stati sanati (o, in ogni caso, riguardavano solo una parte del procedimento peritale), la richiesta degli appellanti di annullare l'intero elaborato peritale risulta priva di fondamento.
Questa Corte d'Appello conclude ritenendo la consulenza tecnica comunque valida nel suo complesso e non vi sono motivi per disporne l'annullamento o la sua rinnovazione.
Di conseguenza, l'impianto della sentenza di primo grado non viene intaccato da questa contestazione,
e l'appello su questo punto non può trovare esito favorevole.
Infine, la questione concernente la responsabilità delle infiltrazioni lamentate dall'attrice in primo grado (introdotta con il quinto motivo di appello) appare del tutto estranea al presente procedimento: nel giudizio di merito introdotto da non è stata mai allegata alcuna responsabilità dei Sigg. CP_1
e per le infiltrazioni presenti ma solo la necessità di porvi rimedio Parte_1 Parte_2
accedendo dalla loro proprietà, ex art. 843 c.c...
Gli appellanti, con il sesto motivo (pagina 28 della citazione in appello), impugnano l'ottavo capo della sentenza di primo grado. Essi sostengono che il Tribunale Ordinario di Milano si sia contraddetto, in particolare con riferimento alle modalità di esecuzione delle opere di impermeabilizzazione.
Secondo gli appellanti il Tribunale ha affermato che le opere di impermeabilizzazione non devono dar luogo alla costituzione di una servitù a carico del fondo.
Tuttavia, nella stessa pronuncia, il medesimo Tribunale ha fatto rinvio alle modalità di intervento suggerite dal consulente tecnico d'ufficio (CT).
Secondo gli appellanti, questa doppia affermazione risulta contraddittoria, in quanto le modalità di intervento proposte dal CT potrebbero, di fatto, comportare una servitù sul fondo. Ciò rende la motivazione illogica e pregiudica il corretto bilanciamento degli interessi.
Anche il sesto motivo non coglie nel segno.
Questa Corte ribadisce, quanto già statuito dal Tribunale, il diritto di accesso ai fondi altrui per l'esecuzione di opere deve essere valutato in base alla sua necessità e non in relazione all'opera che si intende realizzare.
Il diritto di accedere al fondo altrui non si basa sulla natura dell'intervento edilizio da eseguire, ma sulla necessità concreta di accedere per eseguire l'opera.
pagina 19 di 27 In altre parole, ciò che rileva ai fini della concessione dell'accesso non è il tipo di opera da realizzare, ma la necessità pratica e tecnica che giustifica l'ingresso nel fondo confinante.
Una volta concluse le opere, la proprietà del fondo su cui è stato concesso l'accesso potrà far valere i propri diritti fondiari, qualora risultassero lesi o compromessi.
Ciò significa che l'accesso al fondo confinante sarà temporaneo e finalizzato esclusivamente all'esecuzione dei lavori, senza creare un diritto permanente di passaggio o di utilizzo a favore della parte esecutrice (come precisato dal Tribunale anche nel dispositivo).
Questo aspetto è particolarmente rilevante, poiché esclude ogni possibile pregiudizio duraturo per il proprietario del fondo su cui si interviene.
La distinzione tra necessità dell'accesso e natura dell'opera è cruciale per valutare la legittimità del diritto di ingresso nel fondo altrui.
Seconda questione: I motivi II), III) e IV) sono volti alla critica della riconosciuta necessità dell'accesso al fondo
Secondo l'appellante il giudice di primo grado ha erroneamente affermato che il consulente tecnico d'ufficio non ha indicato soluzioni alternative all'accesso al fondo dei convenuti. Il CT aveva, secondo tesi, effettivamente suggerito interventi che potevano essere eseguiti dall'interno della proprietà di , senza necessità di entrare nel fondo dei vicini. Inoltre, evidenzia la parte CP_1
appellante, che il giudice non ha adeguatamente bilanciato gli interessi delle parti, come richiesto dalla giurisprudenza.
L'appellante sostiene che la sentenza è errata perché: il requisito della necessità dell'accesso non sussiste, poiché i lavori possono essere svolti dall'interno dell'immobile di proprietà ; l'articolo CP_1
843 c.c. richiede una valutazione comparativa degli interessi delle parti, che non è stata adeguatamente fatta;
il giudice ha fornito motivazioni contraddittorie, riconoscendo da un lato che la necessità riguarda l'accesso e non l'opera da eseguire, ma dall'altro non considerando che esistono soluzioni alternative.
Gli appellanti contestano il settimo capo della sentenza di primo grado, sostenendo che il Tribunale di
Milano abbia commesso un errore nel considerare irrilevante la questione dell'errata progettazione dell'edificio attualmente di proprietà di Secondo il ragionamento del Tribunale, il diritto di CP_1
accedere alla proprietà altrui per eseguire lavori di riparazione non dipenderebbe dal fatto che i difetti da correggere derivino da errori di costruzione.
pagina 20 di 27 sostengono che potrebbe tranquillamente impermeabilizzare le pareti Parte_5 CP_1 dall'interno del proprio seminterrato e che non vi sarebbe pertanto necessità di accedere alla proprietà della parte appellante. E', inoltre, irrilevante, ai fini di applicazione della norma che l'intervento da eseguire sia risolutivo o meno.
Con il terzo motivo gli appellanti lamentano una contraddizione nel ragionamento del giudice. Da un lato, il giudice respinge la soluzione alternativa suggerita dal CT (eseguire i lavori dall'interno della proprietà di ) perché ritiene che non sia risolutiva per risolvere il problema. Dall'altro lato, CP_1 però, interpreta l'articolo 843 c.c. sostenendo che la norma non richiede che gli interventi effettuati sul fondo altrui siano necessariamente risolutivi.
In altre parole, il giudice -secondo tesi- applica due criteri opposti: per negare la soluzione alternativa, afferma che essa non risolverebbe completamente il problema. Per giustificare l'accesso al fondo altrui, sostiene che non è necessario dimostrare che i lavori siano risolutivi.
Infine, gli appellanti con il quarto motivo censurano il settimo capo della sentenza di primo grado. Essi sostengono che il Tribunale Ordinario di Milano abbia errato nell'affermare che le opere che saranno eseguite da non determineranno la creazione di servitù né comprometteranno il terreno di CP_1
loro proprietà.
Gli appellanti ritengono che la sentenza del Tribunale abbia erroneamente escluso la possibilità di servitù o danni derivanti dai lavori di impermeabilizzazione e ripristino previsti da CP_1
sostengono che tali interventi potrebbero incidere sul loro fondo, determinando un pregiudizio permanente alla loro proprietà.
fonda la propria richiesta sull'articolo 843 del Codice Civile, fornendo tutti gli elementi CP_1 necessari per giustificare il diritto di accesso alla proprietà altrui. In particolare l'appellata pone l'attenzione su quanto accertato dalla CT, secondo la quale l'unico intervento realmente risolutivo per eliminare le infiltrazioni d'acqua e le loro conseguenze sarebbe quello eseguito dall'esterno, ossia accedendo alla proprietà confinante.
La Corte osserva
Questa Corte richiama e condivide la motivazione del Tribunale laddove sulla questione della “temuta servitù” ha così statuito:
pagina 21 di 27 “Il Tribunale evidenzia in diritto come la Corte di legittimità abbia più volte sottolineato che a mente dell'art. 843 cc il vicino che accede al fondo è obbligato alla rimessione in pristino del fondo allo statu quo ante a sua cura e spese, nonché è tenuto a eseguire le opere nel rispetto del principio del neminem laedere, onde è tenuto a risarcire eventuali danni cagionati dal cantiere e dalle opere eseguite.
Ancora, in fatto, il Giudice evidenzia che alle ulteriori obiezioni dei Convenuti ha fornito una risposta concreta anche il CT, nella relazione depositata il 12.11.2021, come integrata con la relazione depositata il 4.12.2023. Il CT ha, difatti, evidenziato che le opere di scavo possono essere svolte con la tecnica “cuci e scuci”, così movimentando piccole quantità di terra;
che in luogo del tubo di drenaggio è alternativamente possibile -come del resto suggerito dal CTP dei SIGNORI Parte_4
- procedere al drenaggio mediante la posa sul fondo dello scavo di uno strato di “ghiaione”,
[...]
avente funzione drenante, così evitando la costituzione di servitù di scolo delle acque;
che la durata delle opere da eseguirsi sarà almeno di dieci anni;
che le opere di impermeabilizzazione del muro del vicino non comportano alcuna riduzione del potere filtrante del terreno dei Convenuti né alcuna riduzione del valore edificatorio del fondo dei Signori ” Parte_4
Da quanto precede discende che le censure di cui ai motivi II), III) e IV) sono prive di pregio.
Infatti, da una parte la CT ha accertato che gli interventi - accedendo dalla proprietà degli appellanti
- sono gli unici che possano risolvere le lamentate infiltrazioni;
dall'altra gli accessi e il passaggio che, ai sensi dell'art. 843 c.c., il proprietario deve consentire al vicino per l'esecuzione delle opere necessarie alla riparazione o manutenzione della cosa propria, dando luogo ad un'obbligazione "propter rem", non possono determinare la costituzione di una servitù, ma si risolvono in una limitazione legale del diritto del titolare del fondo per una utilità occasionale e transeunte del vicino, avente per contenuto il consenso all'accesso ed al passaggio che il soggetto obbligato è tenuto a prestare.
Terza questione, Settimo MOTIVO: indennità
Gli Appellanti censurano il nono capo della sentenza di primo grado.
Il giudice, accogliendo la richiesta di di accedere alla proprietà altrui ai sensi Controparte_2 dell'articolo 843 del Codice Civile, ha riconosciuto anche il diritto della parte appellante a ricevere un'indennità, come previsto dal secondo comma dello stesso articolo. Secondo i signori e Pt_2
l'importo stabilito dal giudice, basato sulla relazione tecnica del consulente nominato dal Parte_1
tribunale, non riflette adeguatamente il danno effettivamente subito e non rispetta il principio di proporzionalità. pagina 22 di 27 e ontestano l'indennità liquidata per i seguenti motivi: Pt_2 Parte_1
1. Disagi sottovalutati – L'indennità fissata non tiene conto del disagio derivante dalla perdita temporanea del godimento di spazi importanti come il giardino e l'autorimessa. L'esecuzione dei lavori causerà rumori, accumulo di polvere e detriti, oltre a un continuo passaggio di operai e tecnici, tutti fattori che influenzeranno la vivibilità dell'area.
2. Accesso di terzi attraverso la proprietà – L'accesso al fondo altrui implica che lavoratori e mezzi debbano attraversare una porzione dell'area condominiale situata in Via Govone 55 per raggiungere la proprietà appellante. Questo elemento non è stato adeguatamente considerato nella quantificazione dell'indennità.
3. Inutilizzabilità totale del giardino – Non si tratta solo di un uso parziale dello spazio: i lavori impediranno completamente l'uso del giardino, compromettendo anche l'area di parcheggio e l'accesso ai box auto, con un impatto significativo sulla quotidianità della parte appellante.
4. Presenza di infrastrutture non considerate – Nella zona di giardino adiacente al muro confinante con la proprietà di , sono presenti sia un tratto interrato della rete fognaria condominiale, sia CP_1 delle canalizzazioni elettriche di proprietà dell'appellante. La sentenza non ha tenuto conto di questi elementi, che potrebbero essere compromessi dall'esecuzione dei lavori, aggravando il danno subito.
La parte appellante ritiene quindi che l'indennità stabilita non sia adeguata rispetto ai disagi e alle limitazioni imposte dai lavori. Per questo motivo, contesta la decisione del giudice, sottolineando che la somma riconosciuta non rispecchia in modo equo e proporzionato il sacrificio subito.
pagina 23 di 27 La Corte osserva che la liquidazione da parte del Tribunale del significativo importo (€ 17.945,00 (in valuta attuale), oltre rivalutazione ISTAT su tale somma da oggi alla data di installazione del cantiere, nonché, nel caso in cui l'accesso al fondo dei Convenuti per i lavori di impermeabilizzazione si protragga oltre il termine di 30 (trenta) giorni per qualsiasi causa, anche la somma di € 50,00 pro die
(oltre rivalutazione ISTAT da oggi alla data dell'accesso ex art. 843 cc) a titolo di indennità, appare assolutamente equo, tenuto conto che trattasi di indennità volta al ristoro di danni da fatto lecito e che necessita comunque della prova del concreto pregiudizio arrecato dall'accesso; in tal senso la Cass. 29 settembre 2020 n. 20540: L'art. 843 c.c., che riconosce al proprietario del fondo, sul quale venga eseguito l'accesso ed il passaggio per costruire o riparare opere del vicino o comuni, il diritto ad una congrua indennità nel caso in cui l'accesso gli produca un danno, delinea un'ipotesi di responsabilità da atto lecito che, sebbene prescinda dall'accertamento della colpa, esige tuttavia che il transito e l'accesso abbiano determinato un concreto pregiudizio al fondo interessato, fermo in ogni caso l'obbligo di ripristinare la situazione dei luoghi.
Con riguardo alla destinazione del bene, che è obbligato a subire l'accesso, si sottolinea che dalle foto prodotte e dagli accertamenti in sede di CT si tratta di una striscia limitata di terreno destinata a giardino, non oggetto di cure o piantagioni di particolare pregio da parte della proprietà.
Per la liquidazione dell'indennità, il Tribunale ha utilizzato i canoni riconosciuti dal comune di Milano
(“Canone unico”) per l'occupazione di aree anche verdi, così da determinare un corrispettivo oggettivo e proporzionato alla durata dei lavori (che nella fattispecie veniva stimato dal CT pari ad Euro
15.810,04).
Si evidenzia che, in ogni caso, parte appellante non critica il criterio utilizzato dal Tribunale, né suggerisce diverso criterio di liquidazione, limitandosi genericamente a lamentare che l'importo sarebbe insufficiente.
Quarta questione: con l'ottavo motivo, parte appellante lamenta l'errore nella quantificazione delle spese legali, da parte del primo giudice
La parte appellante contesta la decisione del giudice riguardo alla ripartizione e alla quantificazione delle spese legali, ritenendola errata e ingiusta per diversi motivi.
pagina 24 di 27 Il giudice ha stabilito che l'appellante debba pagare i 4/5 delle spese legali, basandosi sul principio della soccombenza parziale prevalente. Questo principio prevede che la parte che ha perso la maggior parte delle proprie richieste sia condannata alla maggior parte delle spese. Tuttavia, secondo la parte appellante, questa valutazione è errata poiché non tiene conto della mancanza di una vera e propria responsabilità dell'appellante nella causa.
Inoltre, il giudice ha classificato il valore della controversia all'interno dello scaglione tra 5.000 e
26.000 euro, applicando i valori medi delle tariffe forensi previsti dal DM 55/2014, così come modificato dal DM 127/2022. L'appellante sostiene che sarebbe stato più corretto applicare i valori minimi, in quanto la natura della controversia e la posizione dell'appellante non giustificavano una quantificazione così elevata.
Oltre a calcolare le spese sulla base dei valori medi, il giudice ha erroneamente deciso di aumentarle del 50%, in base all'articolo 4, comma 1 del DM 55/2014 (modificato dal DM 127/2022).
L'appellante contesta questa maggiorazione per i seguenti motivi:
· La complessità del caso non giustifica un aumento così elevato. Secondo l'appellante, la questione trattata non era particolarmente intricata rispetto ad altre cause simili.
· La durata del processo e il numero di udienze non sono stati eccessivi. L'appellante sostiene che non vi sia stato un numero eccezionale di udienze tale da giustificare l'aumento delle spese.
La parte appellante ritiene quindi che la sentenza abbia applicato in modo errato le norme sulle spese legali, sia nella ripartizione della soccombenza, sia nella quantificazione della parcella. Chiede quindi che la decisione venga rivista e corretta, applicando tariffe più appropriate e rimuovendo la maggiorazione ingiustificata.
La Corte osserva che la statuizione sulle spese e la loro liquidazione da parte del Tribunale risulta del tutto corretta ed equa.
In primo luogo, la parte risulta sostanzialmente soccombente rispetto alla Parte_6
domanda principale ex art. 843 c.c., proposta da Inoltre, come sopra Controparte_3
statuito da questa Corte risulta assolutamente estranea alla presente fattispecie la questione concernente la “mancanza di colpa”, delle infiltrazioni lamentate dall'appellata, in capo agli odierni appellanti.
pagina 25 di 27 La compensazione delle spese nella misura del 20% (reciproca parziale soccombenza) appare, altresì, giustificata dal rigetto della domanda proposta da concernente lo spostamento Controparte_3 dell'oleandro posto vicino alla rete di recinzione (questione estremamente limitata rispetto alla domanda principale).
Infine, il Tribunale -tenuto conto del valore della controversia (questione non oggetto di impugnazione)- ha correttamente applicato i valori medi del DM 147/2022, con la maggiorazione del
50% prevista dall'art. 4, comma 1 del detto DM 55, come riformato, “in ragione della complessità e della durata del processo e del numero di udienze”.
Si ricorda che il procedimento è stato interrotto (e poi riassunto da ) per la cancellazione CP_1 dall'albo del difensore della parte si ricorda che in sede di CT si sono Parte_6
avvicendati 3 consulenti per parte convenuta e tre consulenti per parte , con innumerevoli CP_1
difficoltà di gestione degli stessi come si evince dalle relazioni e verbali depositati dal CT nominato, nonché dalle mail prodotte in atti;
che la causa dopo una lunga e articolata consulenza è stata ulteriormente istruita (dopo il deposito dell'elaborato definitivo) per richiedere al CT chiarimenti su una serie di eccezioni e questioni sollevate dalla difesa degli odierni appellanti (questioni che, dalla ricostruzione del CT, si erano poste in sede di fase conciliativa della controversia). Tutto ciò premesso, la causa non ha avuto una durata e un andamento “comune” ma estremamente peculiare e conflittuale, sicchè anche le difese delle parti sono risultate particolarmente complesse e tali da giustificare l'aumento del 50% disposto dal primo giudice.
Le spese del presente procedimento, vista la soccombenza di parte appellante, debbono essere poste a carico di quest'ultima.
Le spese sono liquidate ex DM 147/2022, nei valori medi, rispetto alla fase di studio e introduttiva del giudizio e nei valori minimi rispetto alla fase decisionale, avendo le parti rinunciato alle note conclusive ed essendo la causa decisa ex art. 350 bis c.p.c.. Nulla sulla fase istruttoria, non tenutasi.
Sussistono i presupposti per l'applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, senza spazio per valutazioni discrezionali (Sez. 3, Sentenza n.
5955 del 14/03/2014, Rv. 630550).
P.Q.M.
pagina 26 di 27 La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. Rigetta l'appello proposto da e avverso la Parte_1 Parte_2
sentenza resa dal Tribunale Ordinario di Milano n. 7841/2024 pubblicata in data 3 settembre 2024, che per l'effetto conferma;
2. Condanna e al pagamento delle spese di lite Parte_1 Parte_2
del presente procedimento in favore di liquidate in Euro Controparte_4
3.011,00, oltre IVA, CPA e 15% spese generali.
Sussistono i presupposti per l'applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.,
Così deciso in Milano il 25.3.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Maria Elena Catalano Cesira D'Anella
pagina 27 di 27
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Cesira D'Anella Presidente dr. Maria Elena Catalano Consigliere rel.
dr. Manuela Andretta Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2828/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARCHI VIRGINIA Parte_1 C.F._1
CAMILLA, elettivamente domiciliato in VIA ADEODATO RESSI 32 20125 MILANO presso il difensore avv. MARCHI VIRGINIA
[...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARCHI Parte_2 C.F._2
VIRGINIA CAMILLA, elettivamente domiciliato in VIA ADEODATO RESSI 32 20125 MILANO presso il difensore avv. MARCHI VIRGINIA CAMILLA
APPELLANTI
pagina 1 di 27 CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in CORSO VITTORIO Controparte_1 P.IVA_1
EMANUELE II 13 20100 MILANO presso lo studio dell'avv. MARZETTI ANTONIO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLATA
avente ad oggetto: Proprietà
sulle seguenti conclusioni.
Per e Parte_1 Parte_2
Voglia Ill.mo Giudice, contrariis rejectis cosi giudicare:
In via istruttoria
-dichiarare nulla la CT depositata.
-in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui la CT non venga dichiarata nulla, convocarsi la consulente arch. a chiarimenti sui seguenti punti: 1)come mai i Persona_1 buchi nella controparete lato VITTORIA siano stati eseguiti direttamente dall'attrice non alla presenza del ctu;
2) risulta non chiarita la presenza dell'acqua e delle tubature rinvenute nell'intercapedine; 3) non risulta specificato il progetto dell'intervento risolutivo indicato dal c.t.u. 4) non è stato chiarito dove dovrebbe scaricare il tubo per il drenaggio proposto dal c.t.u. Chiede altresì che il c.t.u. chiarisca il senso della sua espressione conclusiva “si presume che non venga comunque risolto l'eventuale ingresso dell'acqua al di sotto del piede del muro”.
Con riguardo ai capitoli di prova formulati ex adverso, si rinvia a quanto già replicato in sede di memorie istruttorie ex art. 183, comma 6, nn. 1 e 2 c.p.c. qui di seguito riportate.
<< Nell'atto di citazione, chiede l'ammissione dell'interrogatorio formale dei convenuti sui CP_1 fatti descritti ai punti da 1 a 9 dell'atto di citazione.
Ci si oppone, fin d'ora, a tali richieste, perché generiche, da provare con documenti e perché ai fini della decisione sulla richiesta ex art. 843 c.c. il CT ha già fornito gli elementi tecnici necessari.
In particolare:
pagina 2 di 27 - i questi nn. 1 e 2 non sono oggetto di contestazioni;
- il quesito n. 3 è relativo ad un fatto che non può essere a conoscenza dei Sig.ri in ogni Parte_1
caso, il fatto è documentale (doc. 11) e non è dato sapere ai Sig.ri quando si sono verificate le Parte_1
prime infiltrazioni nella proprietà dei vicini;
- i quesiti da 4 a 13 sono relative a questioni tecniche trattate dal CT e su cui le parti hanno già argomentato>>.
Nel merito:
-In via principale respingere tutte le domande avversarie per le ragioni in fatto e in diritto esposte negli atti difensivi e, per l'effetto, condannare l'attrice alla rifusione delle spese di giudizio, anche ai sensi dell'art. 96 cpc, nonché al risarcimento dei danni, da determinarsi in via equitativa, ai sensi dell'art. 96 cpc;
- in subordine, nella denegata ipotesi in cui le domande avversarie fossero accolte, porre integralmente a carico di tutte le spese dell'intervento e disporre a carico di a favore dei CP_1 CP_1
Sig.ri un'equa indennità a compensazione dell'accesso ex art. 843 c.c., delle opere che Parte_1
verrebbero eseguite a seguito di tale accesso, nonché della perdita di valore della proprietà e Parte_1
dei pesi che graverebbero sulla stessa.
Con vittoria delle spese di giudizio.”
Per Controparte_1
Voglia la Corte di Appello di Milano adita, contrariis rejectis e previa ogni più opportuna declaratoria, così decidere:
in via pregiudiziale e/o preliminare
1.- per i motivi esposti nella narrativa del presente atto nonché per ogni ulteriore valutazione riservata alla Corte di Appello dichiarare l'appello proposto dai Sigg. e Parte_1 Parte_2
inammissibile ex art. 342 c.p.c. e/o ex art. 348 bis c.p.c.;
nel merito, in via principale pagina 3 di 27 2.-per tutti i motivi dedotti in atto, respingere l'appello proposto dai Sigg. e Parte_1 [...]
avverso la sentenza emessa dal Tribunale Ordinario di Milano n. 7841/2024 pubblicata in Parte_2
data 3 settembre 2024 in quanto infondato in fatto e in diritto, conseguentemente confermando la decisione impugnata;
nel merito, in via subordinata
3.-accertata la necessità dell'accesso al fondo distinto al Catasto Terreni del Comune di Milano con il
Foglio 219, Particella 408, condannare i Sigg. e a concedere Parte_1 Parte_2
l'accesso ex art. 843 cc a e ciò al fine di consentire lo svolgimento dei lavori nei termini CP_1 indicati dall'Arch. nella relazione peritale depositata nel giudizio per Persona_1
accertamento tecnico preventivo, Tribunale Ordinario di Milano RG 17549/2017 .
In via istruttoria (subordinata)
4.-nell'ipotesi di apertura della fase istruttoria ammettere le prove richieste da nel giudizio CP_1
di primo grado (Tribunale Ordinario di Milano RG 17791/2024 di seguito integralmente ritrascritte:
interrogatorio formale dei Sigg. e nonché alla prova per testi Parte_1 Parte_2
sulle circostanze dart. 183 sesto comma c.p.c. datata 11 marzo 2019 che, per scrupolo difensivo si riportano integralmente:
i.dica il teste se è vero che è proprietaria dell'unità immobiliare adibita ad ufficio ed CP_1
ubicata al piano seminterrato, identificata al Catasto Fabbricati del Comune di Milano con il Foglio
219, Particella 164, Subalterno 25, compresa nel Condominio sito in Milano Via Govone 57 angolo Via
Cesena (docc. 1-2);
ii.dica il teste se è vero che le pareti dislocate a sud-ovest della predetta unità immobiliare sono ubicate a ridosso del cortile/giardino identificato al Catasto Terreni del Comune di Milano con il Foglio 219,
Particella 408 di proprietà del Sig. e della Sig.ra entrambi Parte_1 Parte_2
residenti in [...] (docc. 3-5);
iii.dica il teste se è vero che al termine del completamento di un intero ciclo delle stagioni 2015 e
2016, le pareti proprietaria dell'unità immobiliare adibita ad ufficio ed ubicata al piano seminterrato hanno manifestato la presenza di infiltrazioni di umidità mai prima d'allora riscontrate;
pagina 4 di 27 iv.dica il teste se è vero che ha incaricato i tecnici Ing. e Arch. CP_1 Testimone_1 Tes_2 di verificare tecnicamente le patologie manifestatesi nell'unità immobiliare adibita ad ufficio ed
[...]
ubicata al piano seminterrato di proprietà (doc. 6). CP_1
v.dica il teste se è vero che l'Ing. e l'Arch. hanno redatto la Testimone_1 Testimone_2 relazione (denominata “Perizia di danno” a cui è allegata la “Relazione Tecnica” di verifica igrometrica, termografica ed endoscopica) rilevando quanto segue:
- l'esame visivo condotto all'interno del locale evidenzia molti e ampi rigonfiamenti ed esfoliazioni degli strati di intonaco e tinteggiatura circa la suddetta parete sud-ovest (pagina 3 del doc. 6);
- l'esame visivo condotto all'esterno del locale suddetto (con prospettiva dal cortile in parte adibito a giardino di proprietà dei Sigg.ri e t evidenzia, tra l'altro, la Parte_1 Parte_3 rimozione dell'intonaco del muro tanto che è stata portata a nudo la porzione mista in pietrisco (pagina
3 del doc. 6) in prossimità delle piantumazioni;
vi.dica il teste se è vero che in data 14 giugno 2016 la società Servizi Tecnici.it SR ha eseguito delle prove di verifica igrometrica, termografica ed endoscopica delle pareti oggetto di accertamento (doc.
6a);
vii.dica il teste se è vero che l'indagine igrometrica eseguita da Servizi Tecnici.it SR (pagina 6 del doc.
6a) nell'unità immobiliare adibita ad ufficio ed ubicata al piano seminterrato di proprietà ha CP_1
registrato lungo le pareti i valori di umidità espressi nella tabella riassuntiva a pagina 6 della
“Relazione Tecnica”.
viii.dica il teste se è vero che l'indagine endoscopica eseguita da Servizi Tecnici.it SR (pagina 8 del doc. 6a) nell'unità immobiliare adibita ad ufficio ed ubicata al piano seminterrato di proprietà CP_1 ha definito la stratigrafia delle pareti ed in particolare ha rilevato che si tratta di una parete a “L” la quale è costituita da:
- un muro contro terra in cemento sino alla quota di circa 117 cm dal piano di calpestio del Piano
Seminterrato e poi in muratura per tutt'altezza pari a 335 cm;
- un contromuro formato da una tavella di 4 cm e da una intercapedine di aria pari a 7 cm e che il livello della terra è posto a quota 200 cm dal piano di camminamento del Piano Seminterrato;
pagina 5 di 27 ix.dica il teste se è vero che l'indagine termografica eseguita da Servizi Tecnici.it SR (pagina 11del doc. 6a) nell'unità immobiliare adibita ad ufficio ed ubicata al piano seminterrato di proprietà CP_1 ha individuato e definito la posizione dell'umidità retrostante la parete;
x.dica il teste se è vero che la relazione tecnica (docc. 6 e 6a) individua con esattezza le problematiche che interessano le pareti in lato sud e ovest del locale dell'unità immobiliare di proprietà ed CP_1
i sistemi risolutivi (pagine da 11 a 13) mediante il posizionamento di una guaina impermeabilizzante lungo la porzione di muro di proprietà dei Sigg.ri e indicata con Parte_1 Parte_2
una linea rossa nella seconda immagine della foto 10 (pagina 13 del doc. 6);
xi.dica il teste se è vero che l'elaborato peritale depositato nel giudizio di accertamento tecnico preventivo (doc. 8) evidenzia anzitutto che il muro originario “appaia in cattive condizioni per il distacco diffuso dell'intonaco esterno.” e che in corrispondenza della pianta di oleandro, sita in corrispondenza della estremità ovest del muro nel giardino dei convenuti, è probabile che le radici abbiano raggiunto il muro costituendo un ulteriore elemento di fragilità rispetto al passaggio dell'acqua. (così alle pagine 14 e 16 del doc.8);
xii.dica il teste se è vero che la perizia depositata dal consulente tecnico d'ufficio conferma (alle pagine da 22 a 24 del doc. 8) che i danni lamentati da sono effettivamente presenti: “I locali CP_1
al piano seminterrato di proprietà della ditta presentano sulle pareti lato Sud e lato Ovest CP_1 diffusi rigonfiamenti dell'intonaco, con occasionale distacco dello stesso.” ancora “.si osserva come tra intonaco e pitturazione siano presenti bolle d'aria che arrivano sino ad aprirsi.”;
xiii.dica il teste se è vero che il consulente tecnico d'ufficio conclude nel senso di individuare gli interventi necessari all'eliminazione delle cause delle infiltrazioni che interessano l'unità immobiliare di proprietà di evidenziando come ineludibile una impermeabilizzazione del perimetro CP_1 esterno del fabbricato attraverso la posa di materiale a telo ovvero attraverso l'iniezione di materiali resinosi oppure, infine, attraverso la posa di malte impermeabilizzanti, previo lo scavo e la rimozione di un consistente strato di terreno della fascia del giardino dei Sigg. e Parte_1 Parte_2
più prossima al muro di confine (pagina 28 del doc. 8).
[...]
Si indicano a testimoni su tutti i capitoli di prova Arch. domiciliato in Muggiò (MB), Testimone_2
Via Cesare Battisti 15 e l'Ing. domiciliata in Muggiò (MB), Via Cesare Battisti Testimone_3
15.
in ogni caso pagina 6 di 27 5.- con vittoria del compenso delle prestazioni professionali forensi ex Regolamento adottato con
D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (come modificato dal D.M. 8 marzo 2018 n. 37) in attuazione della Legge
31 dicembre 2012 n. 247, oltre al 15% a titolo di rimborso spese generali ex art. 2 del predetto D.M., oltre imposta I.V.A. e C.P.A. ex Legge 20 settembre 1980 n. 576 e alle successive occorrende.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art t. 696 e 696 bis C.p.c. depositato nell'aprile
2017 la società proprietaria dell'immobile sito in Milano, Via Govone 57, ha lamentato la CP_1
presenza di muffe, infiltrazioni e macchie di umidità a partire dagli anni 2015/2016 sulle pareti dislocate a sud-ovest del proprio locale seminterrato utilizzato come ufficio e confinante, in parte (solo lato sud), con il giardino di proprietà dei convenuti, sito in Via Govone, n. 55. Con tale ricorso ha chiesto al Giudice di accertare e verificare lo stato dei luoghi, dei danni inficianti le pareti poste a lato sud e ovest al piano seminterrato di proprietà ; di accertare e/o verificare le cause delle CP_1 infiltrazioni/danni; di accertare e/o verificare gli interventi necessari all'eliminazione delle predette cause nonché la quantificazione dei relativi costi;
l'accertamento e/o verifica degli interventi necessari al ripristino delle parti ammalorate, le modalità di esecuzione nonché la quantificazione dei relativi costi, con vittoria di spese.
Si costituivano gli odierni appellanti chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso e comunque rigettarlo.
Il Giudice incaricato nominava, quale CT, l'arch. cui chiedeva di verificare lo Persona_1
stato dei luoghi, di accertare le cause delle infiltrazioni, di indicare gli interventi necessari per l'eliminazione delle suddette cause con i relativi costi, di indicare le modalità di intervento, di accertare gli interventi di ripristino delle parti ammalorate e i relativi costi, di accertare lo stato originario dei luoghi precedentemente alla realizzazione dell'edificio di Via Govone 57 (proprietà ) al fine di CP_1
verificare se i danni lamentati fossero imputabili al dislivello artificiale, di accertare, altresì, se il muro di contenimento del locale seminterrato fosse stato costruito a regola d'arte e se negli anni avesse subito o meno interventi di manutenzione.
pagina 7 di 27 All'esito delle operazioni peritali, il 20/11/2017, il CT ha depositato il proprio elaborato peritale
(doc.4 di parte convenuta in primo grado) dal quale emergeva quanto segue:
“I vizi e i difetti riscontrati dipendono da diverse cause, tra loro interrelate.
In generale dall'ingresso di acqua direttamente (pioggia di stravento) o più facilmente per capillarità dal terreno o di risalita non tanto dal solaio contro terra ma dagli elementi verticali (plinti e fondazioni) attraverso i diversi strati del sistema in mancanza di una vera e propria impermeabilizzazione verticale
(sotto il solaio
contro
-terra non si è potuto verificare).
- Dalla quota più bassa dei locali di proprietà della ditta rispetto al contesto (quota del Controparte_1 giardino confinante) che funge da invaso per tutte le acque dell'isolato;
- Dalla contiguità dei predetti locali con un terreno umido o bagnato (che da fonti storiche corrisponde ad orti urbani e che era interessato dal passaggio di canali e fontanili e che ancor oggi manifesta una vocazione particolarmente fertile)
- Dall'intervento originario di realizzazione del piano seminterrato (o sotterraneo) che ha intaccato il manufatto esistente del muro in pietrisco (parzialmente demolito e parzialmente inglobato nel nuovo manufatto in elevazione) e, comunque, per aver costruito in aderenza alla parte rimasta di proprietà dei confinanti.
- dall'assenza di adeguata impermeabilizzazione del muro di confine lato giardino (aspetto che potrebbe essere rispondente alla regola dell'arte nel caso di locali ad uso laboratori o magazzini ma che appare inadeguata per l'utilizzo ad uffici che si è avviato in epoca piuttosto recente (1989).
- Dalla mancanza di aerazione naturale o meccanica (e di ricambio d'aria) sia nell'intercapedine che nel vespaio così che si renda difficile l'allontanamento del vapore formatosi nell'intercapedine riscaldata o a contatto con la tavella (controparete). Laddove l'intonaco del muro dal lato della convenuta è assente i valori dell'umidità diminuiscono poiché probabilmente la composizione del muro
è più permeabile anche in uscita rispetto alle porzioni più prossime ai pilastri...
Peggiorano gli effetti delle problematiche dell'umidità:
la scelta delle finiture interne (pavimento incollato sopra pavimento originario, finitura di tipo filmogeno e non traspirante alle pareti con sottostante intonaco, parzialmente datato e parzialmente rifatto e in ogni caso, non prestazionale rispetto alla traspirazione.
pagina 8 di 27 La presenza di calore nei locali e nell'intercapedine che permette l'evaporazione dell'umidità interna alle murature.
In secondo ordine, la scarsa o assente manutenzione del muro dal lato dei convenuti: la mancanza di uno strato protettivo dello strato resistente molto discontinuo potrebbe consentire ingresso di acqua in caso di piogge particolarmente "orientate"; verosimilmente a tale svantaggio corrisponde il "vantaggio" della permeabilità in uscita di cui sopra...
Il fatto che i danni lamentati dai ricorrenti riguardino anche il muro di confine con un'altra proprietà e che, nel caso specifico, in questo caso il muro risulti intonacato, può essere conferma del fatto che la presenza o assenza dell'intonaco non faccia una sostanziale differenza.”
Con atto di citazione, regolarmente notificato agli odierni appellanti, li citava in giudizio CP_1
allegando:
-che è proprietaria dell'unità immobiliare identificata all'Agenzia delle Entrate – Servizio Catastale,
Catasto Fabbricati del Comune di Milano con il Foglio 219, Particella 164, Subalterno 25, posta al piano seminterrato (docc.
1-2 del fascicolo di primo grado);
-che le pareti dislocate a sud-ovest della predetta unità immobiliare sono ubicate a ridosso del cortile/giardino identificato al Catasto Terreni del Comune di Milano con il Foglio 219, Particella 408
(piantumato in prossimità del muro) di proprietà dei Sigg.ri. e Sig.ra Parte_1 Parte_2
[...]
-che nel corso degli anni 2015 e 2017 le pareti descritte al precedente punto hanno manifestato la presenza di infiltrazioni di umidità mai prima riscontrate;
- che incaricava i tecnici Ing. e Arch. i quali CP_1 Testimone_1 Testimone_2 redigevano la relazione (denominata “Perizia di danno” a cui è allegata la “Relazione Tecnica” di verifica igrometrica, termografica ed endoscopica) rilevando quanto segue: - l'esame visivo condotto all'interno del locale evidenzia molti e ampi rigonfiamenti ed esfoliazioni degli strati di intonaco e tinteggiatura circa la suddetta parete sud-ovest (pagina 3 del doc. 6 del fascicolo di primo grado); -
l'esame visivo condotto all'esterno del locale suddetto (con prospettiva dal cortile in parte adibito a giardino di proprietà dei Sigg.ri e evidenzia, tra l'altro, la Parte_1 Parte_2 rimozione dell'intonaco del muro tanto che è stata portata a nudo la porzione mista in pietrisco (pagina
3 del doc. 6 del fascicolo di primo grado) in prossimità delle piantumazioni;
pagina 9 di 27 -che in data 14 giugno 2016 la società Servizi Tecnici.it SR eseguiva delle prove di verifica igrometrica, termografica ed endoscopica delle pareti oggetto di accertamento (doc. 6a del fascicolo di primo grado) recepite nella relazione tecnica nei termini che seguono.
- che depositava un ricorso ex artt. 696 e 696 bis c.p.c., stante l'assenza di collaborazione e CP_1
disponibilità degli odierni appellanti;
- che richiedeva -in via stragiudiziale- ai Sigg. e CP_1 Parte_1 Parte_2
(doc. 9 del fascicolo di primo grado), il permesso di accedere al cortile/giardino di loro proprietà ex art. 843 c.c. essendo ciò necessario al fine di realizzare i lavori di impermeabilizzazione dell'intero muro, compresa la parte sotto il livello del terreno, come accertato in sede di ATP.
Ciò premesso, chiedeva: accertata la necessità dell'accesso al fondo dei vicini, Controparte_1 condannare i Sigg. e a concedere l'accesso ex art. 843 cc a Parte_1 Parte_2
e ciò al fine di consentire lo svolgimento dei lavori nei termini indicati dall'Arch. CP_1
nella relazione peritale depositata nel giudizio per accertamento tecnico Persona_1
preventivo, Tribunale Ordinario di Milano RG 17549/2017;
accertato che la pianta di oleandro posizionata sul fondo distinto al Catasto Terreni del Comune di
Milano con il Foglio 219, Particella 408 di proprietà dei Sigg. e Parte_1 Parte_2 non rispetta la distanza minima di cui all'art. 892 c.c., condannare i predetti Sigg. e Parte_1 alla rimozione della stessa”” Parte_2
Gli attuali appellanti si costituivano in giudizio con l'avv. Claudio Sironi, depositando comparsa di costituzione e risposta con la quale chiedevano, in via principale e di merito, il rigetto di tutte le domande avversarie e la condanna di alla rifusione delle spese di giudizio ex art. 96 c.p.c., CP_1 nonché al risarcimento dei danni da determinarsi in via equitativa ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e in via subordinata, nella denegata ipotesi che le domande avversarie fossero accolte, di porre integralmente a carico di tutte le spese dell'intervento e disporre a carico di a favore dei Sig.ri CP_1 CP_1
un'equa indennità a compensazione dell'accesso ex art. 843 c.c., delle opere che Parte_4
verrebbero eseguite a seguito di tale accesso, nonché della perdita di valore della proprietà Parte_4
e dei pesi che graverebbero sulla stessa;
in via istruttoria, di respingere le istanze ex adverso
[...]
formulate, riservandosi di meglio eccepire e di formularne in sede di memorie istruttore e la rifusione delle spese di lite.
pagina 10 di 27 Nel corso del giudizio di primo grado il Giudice Monocratico disponeva un'ulteriore consulenza tecnica d'ufficio.
All'esito della riassunzione del giudizio ex art. 303 c.p.c. resasi necessaria per la cancellazione dall'albo professionale del precedente difensore degli odierni appellanti, la difesa dei Sigg.
[...]
e contestava la consulenza tecnica per asserito mancato rispetto del Parte_1 Parte_2 contraddittorio in occasione di un accesso effettuato dal consulente tecnico d'ufficio.
Il Giudice Monocratico disponeva che il nominato consulente tecnico rispondesse ai quesiti rivolti, sanando così l'integrità del contraddittorio.
In risposta ai quesiti sottoposti, il consulente tecnico d'ufficio confermava i risultati delle proprie verifiche nel senso che, seppur possibile un intervento dal lato “proprietà , lo stesso non CP_1 sarebbe assolutamente risolutivo come invece quello eseguito mediante l'esecuzione delle opere previo accesso alla proprietà dei Sigg. e Parte_1 Parte_2
All'udienza del 15 dicembre 2022, il Giudice, dopo aver preso atto della dichiarazione depositata in atti dell'Avv. Claudio Sironi del Foro di Milano, già procuratore di parte di intervenuta Parte_5 cancellazione dall'albo, nonché vista la delibera di cancellazione del Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Milano in data 1 dicembre 2022, dichiarava l'interruzione del processo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 301 c.p.c.
Con atto di citazione in riassunzione notificato ai signori da Parte_5 CP_1
il giudizio de quo è stato riassunto ex art. 303 c.p.c..
Con sentenza n. 7841 pubblicata in data 03/09/2024 rep. N. 7095/2024 pronunciata ex art. 281 quinquies, comma 1 c.p.c. dal Tribunale Ordinario di Milano, sezione quarta civile, in composizione monocratica, a definizione del giudizio RG. n. 17791/2018, notificata a mezzo pec in data 04/09/2024 il Tribunale ha così deciso:
“il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa disattesa e respinta, ovvero assorbita, così provvede:
pagina 11 di 27 condanna e a concedere l'accesso nel loro fondo, sito in Parte_1 Parte_2
Milano, via Giuseppe Govone 55, censito al NCEU del comune di Milano, al foglio 219, particella 408, nella specie al giardino, al vicino ai tecnici e operatori dalla stessa incaricati, onde Controparte_1
svolgere, a cura e spese di le attività di progettazione e poi di esecuzione dei lavori Controparte_1
di impermeabilizzazione prospettati dal CT, arch. nelle relazioni peritali Persona_1
depositate nel giudizio n. 17549/2017 R.G. del Tribunale di Milano, come confermati e chiariti nella relazione depositata in questa causa, con la precisazione che:
- l'impermeabilizzazione dovrà avvenire senza costituzione di servitù a carico del fondo di
[...]
di e quindi senza posa di tubo di drenaggio e semmai con posa di Parte_1 Parte_2
uno strato di ghiaione ovvero altro diverso e opportuno accorgimento tecnico per il drenaggio;
- i lavori debbono essere conclusi nel termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dall'installazione del cantiere, al netto dei giorni di fermo per eventi non imputabili agli Attori o ai suoi incaricati;
-dichiara che all'esito dei lavori è obbligata al ripristino a sua cura e spese del Controparte_1
giardino di e di nello statu quo ante esistente prima del Parte_1 Parte_2 cantiere, incluso il riposizionamento dell'oleandro attualmente presente, piantato a 80 cm dal confine, ovvero se impossibile con il piantamento ex novo di un altro oleandro delle stesse dimensioni e caratteristiche di quello attuale;
-in accoglimento della domanda riconvenzionale subordinata, condanna a pagare a Controparte_1
favore di e di , con solidarietà attiva tra i medesimi, a titolo Parte_1 Parte_2 di equa indennità e contestualmente all'installazione del cantiere di cui sopra, la somma di € 17.945,00
(in valuta attuale), oltre rivalutazione ISTAT su tale somma da oggi alla data di installazione del cantiere, nonché, nel caso in cui l'accesso al fondo dei Convenuti per i lavori di impermeabilizzazione si protragga oltre il termine di 30 (trenta) giorni per qualsiasi causa, anche la somma di € 50,00 pro die
(oltre rivalutazione ISTAT da oggi alla data dell'accesso ex art. 843 cc);
rigetta in quanto infondata, la domanda svolta da e diretta alla condanna di Controparte_1 [...]
di alla rimozione dell'oleandro posto nel loro giardino a circa 80 Parte_1 Parte_2
cm dal confine;
letti ed applicati gli artt. 91 e ss cpc,
pagina 12 di 27 condanna e a pagare in solido a favore di Parte_1 Parte_2 CP_1
a titolo di refusione dei 4/5 delle spese di lite della presente causa, la somma di € 6.528,40, di
[...] cui € 6.092,40 per compenso e € 436,00 per rimborso spese vive ex actis, oltre 15% del compenso per rimborso spese generali forfetario, oltre IVA e CPA, se e come dovuti in ragione del regime fiscale della parte Attrice, compensato tra le parti il restante 20%, per la vista soccombenza reciproca parziale;
pone in via definitiva le spese della CT, arch. liquidate in corso di causa in Persona_1
€ 2.850,00 oltre accessori, a carico di parte Attrice per il 20% e a carico di parte Convenuta per il restante 80%, con diritto dell'Attrice di ripetere dai Convenuti in solido quanto essa abbia anticipato al
CT in eccedenza rispetto alla sua quota del 20%.
Sentenza provvisoriamente esecutiva quanto alle statuizioni di condanna.”
Impugnano la sentenza i signori e allegando i seguenti Parte_1 Parte_2
motivi:
I)Violazione e falsa applicazione del principio del contraddittorio ex art. 111 Cost- Violazione e falsa applicazione dell'art. 157 c.p.c. e dell'art. 194 e seguenti C.p.c.- Nullità della Consulenza tecnica-
Nullità della sentenza nella parte in cui reitera i contenuti della consulenza tecnica.
II) Violazione e falsa applicazione dell'art. 843 comma 1 c.p.c.-Violazione e falsa applicazione dell'art. 42 Cost.-Violazione e falsa applicazione dell'art. 832 c.c.- Erroneità e contraddittorietà della motivazione-Illogicità-Ingiustizia manifesta.
III)Violazione e falsa applicazione dell'art. 843 comma 1 c.p.c. sotto diverso e ulteriore profilo-
Violazione e falsa applicazione dell'art. 42 Cost. sotto ulteriore e diverso profilo-Violazione e falsa applicazione dell'art. 832 c.c.- Erroneità e contraddittorietà della motivazione sotto diverso e ulteriore profilo -Illogicità- Ingiustizia manifesta sotto diverso e ulteriore profilo.
IV) Violazione e falsa applicazione dell'art. 843 comma 1 c.p.c. sotto diverso e ulteriore profilo-
Violazione e falsa applicazione dell'art. 42 Cost. sotto ulteriore e diverso profilo-Violazione e falsa applicazione dell'art. 832 c.c.- Erroneità e contraddittorietà della motivazione sotto diverso e ulteriore profilo -Illogicità- Ingiustizia manifesta sotto diverso e ulteriore profilo.
pagina 13 di 27 V) Violazione e falsa applicazione dell'art. 843 comma 1 c.p.c. sotto diverso e ulteriore profilo-
Violazione e falsa applicazione dell'art. 42 Cost. sotto ulteriore e diverso profilo-Violazione e falsa applicazione dell'art. 832 c.c Illogicità nel tessuto argomentativo della C.t.u., le cui conclusioni sono state acriticamente recepite dal Tribunale.- Necessità di rinnovazione della CT per nullità ex art. 157
c.c.-Omessa
motivazione.
VI) Violazione e falsa applicazione dell'art. 843 comma 1 c.p.c. sotto diverso e ulteriore profilo-
Violazione e falsa applicazione dell'art. 42 Cost. sotto ulteriore e diverso profilo-Violazione e falsa applicazione dell'art. 832 c.c Illogicità nel tessuto argomentativo della C.t.u., le cui conclusioni sono state acriticamente recepite dal Tribunale.- Necessità di rinnovazione della CT per nullità ex art. 157
c.c.-Omessa
motivazione. Il tutto sotto ulteriore e diverso profilo.
VII) Violazione e falsa applicazione dell'art.843, comma 2 c.p.c.-Violazione e falsa applicazione del criterio di determinazione dell'indennità-Difetto assoluto di istruttoria-Omessa motivazione.
Si costituisce e chiede il rigetto dell'appello. Controparte_2
La causa precisate le conclusioni viene trattenuta in decisione ex art. 350 bis c.p.c., con rinuncia dei procuratori delle parti al deposito di note conclusive, il 25.3.2025 e decisa nella camera di consiglio del medesimo giorno.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli appellanti propongono otto motivi di gravame contro la sentenza n. 7841/2024.
Le questioni poste all'attenzione della Corte sono le seguenti.
1. nullità della consulenza tecnica o I motivi I, V e VI contestano la decisione del Tribunale nella parte in cui ha ritenuto sanata la allegata nullità della consulenza tecnica svolta nel primo grado.
2. necessità dell'accesso al fondo o I motivi II, III e IV lamentano l'erronea valutazione della necessità di accesso al fondo, contestando la decisione del giudice di primo grado su questo punto.
pagina 14 di 27 3. liquidazione dell'indennizzo o Il motivo VII censura la quantificazione dell'indennizzo stabilita nella sentenza di primo grado.
4. liquidazione delle spese e competenze professionali o Il motivo VIII censura la decisione in merito alla determinazione delle spese processuali e delle competenze professionali liquidate.
PRIMA QUESTIONE: nullità della consulenza tecnica
Gli appellanti contestano la sentenza emessa dal Tribunale Ordinario di Milano, ritenendo che essa si basi su una consulenza tecnica d'ufficio (CT) viziata da nullità. La contestazione riguarda nello specifico la consulenza redatta dall'Arch. la quale – a loro avviso – non avrebbe Persona_1
rispettato uno dei principi fondamentali del processo civile: il principio del contraddittorio.
Secondo gli appellanti, il principio del contraddittorio impone che tutte le parti coinvolte in un procedimento giudiziario abbiano la possibilità di partecipare attivamente a tutte le fasi di acquisizione delle prove, anche in sede di operazioni peritali.
Nel caso specifico, essi sostengono che la consulenza tecnica sia stata condotta senza garantire loro un'adeguata possibilità di interloquire, formulare osservazioni o contestare gli elementi emersi nel corso delle indagini tecniche.
Di conseguenza, la relazione peritale sarebbe viziata da nullità, in quanto non risponderebbe ai requisiti di imparzialità e trasparenza richiesti dalla legge.
Con il quinto motivo, gli appellanti contestano ulteriormente la decisione del Tribunale Ordinario di
Milano, in particolare in riferimento al settimo capo della sentenza di primo grado. Essi ritengono che il
Tribunale abbia commesso un errore giuridico, omettendo di dichiarare la nullità della consulenza tecnica d'ufficio (CT).
La tesi degli appellanti si basa sull'idea che la consulenza tecnica presentasse vizi tali da renderla inutilizzabile nel processo, e che il Tribunale avrebbe dovuto dichiararla nulla. Poiché ciò non è avvenuto, gli appellanti ritengono la sentenza viziata e ne chiedono la riforma da parte della Corte
d'Appello.
pagina 15 di 27 La Corte rileva che il quinto motivo di Gravame risulta sostanzialmente ripetitivo del primo motivo formulato, riproponendo la stessa argomentazione, insistendo sulla nullità della CT e sul presunto errore del Tribunale nel non dichiararla tale.
Gli appellanti evidenziano, infine, l'assenza di nesso di causalità delle riscontrate infiltrazioni rispetto al muro di cinta di loro proprietà (ne deriva che anche sotto tali profili i Sigg.ri non possono Parte_1 essere ritenuti responsabili dai danni lamentati da controparte. …. Appare evidente che il tentativo di far ricadere la responsabilità delle infiltrazioni sul muro di confine non trova alcun fondamento (pagine
26 e 27 della citazione in appello).
Con il sesto motivo di appello i signori e ensurano la sentenza nell'ottavo capo. Pt_2 Parte_1
Essi sostengono che il Tribunale Ordinario di Milano sia incorso in una contraddizione, con riferimento alle modalità di esecuzione delle opere di impermeabilizzazione.
Secondo tesi, il Tribunale ha affermato che le opere di impermeabilizzazione non devono dar luogo alla costituzione di una servitù a carico del fondo;
tuttavia ha poi statuito il rinvio alle modalità di intervento suggerite dal consulente tecnico d'ufficio. Poiché le modalità di intervento proposte dal CT potrebbero, di fatto, comportare una servitù sul fondo la motivazione sarebbe contraddittoria nonché illogica perché pregiudica il corretto bilanciamento degli interessi tra le parti.
si oppone fermamente ai motivi di appello concernenti la CT, sostenendo che il CP_1
principio del contraddittorio sia stato rispettato e che gli appellanti abbiano avuto modo di interloquire con il consulente tecnico nel corso del procedimento di primo grado. Inoltre, la società evidenzia che l'eventuale irregolarità sarebbe stata sanata in sede di chiarimenti forniti dal CT al Giudice
Monocratico, e pertanto non vi sarebbe alcuna necessità di annullare la perizia.
Secondo la consulenza tecnica rimane pienamente valida e attendibile, e la sentenza del CP_1
Tribunale di Milano non presenta vizi tali da giustificare una riforma in appello.
Inoltre, l'odierna parte appellata sostiene con specifica argomentazione le soluzioni indicate dal CT.
La Corte osserva: i motivi di censura non appaiono concludenti.
NULLITA' CT
pagina 16 di 27 1)Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e il Giudice di prime cure, all'udienza del
13/06/2023 rilevava che dalla relazione peritale emergeva un profilo di nullità ex art. 194 c.p.c., per avere il CT svolto il sopralluogo del 27/10/2021 in assenza di tutti i CTP. In particolare, il CT aveva demandato all'impresa edile incaricata da di realizzare dei fori nella controparete Controparte_3 danneggiata, allo scopo di indagare la retrostante intercapedine d'aria e il retrostante muro perimetrale controterra che è quello che effettivamente insiste sul confine con il terreno di proprietà Parte_5
operazione che si è svolta in assenza dello stesso CT, come si evince a pagina 17 penultimo e ultimo copoverso della relazione peritale della causa di merito svolta avanti al Tribunale.
Il Giudice Monocratico è intervenuto, ritenendo necessario ottenere chiarimenti supplementari su quanto accaduto in sede di operazioni peritali.
Per questo motivo, ha disposto la formulazione di un quesito integrativo al consulente tecnico, chiedendo di fornire ulteriori spiegazioni sugli accertamenti effettuati ed invitandolo a svolgere un sopralluogo conclusivo presso il muro di causa, sia dal lato della proprietà sia dal lato di quella CP_1
dei convenuti, nel contraddittorio delle parti.
L'Arch. ha quindi risposto a tale richiesta con un'integrazione alla relazione Persona_1
peritale, depositata in data 3 novembre 2023.
Premesso che il CT aveva spiegato nel paragrafo 5 della relazione peritale dell'11 novembre 2021, che le verifiche condotte dal CT nell'ottobre 2021 si inserivano in un'attività concordata tra le parti, qualsiasi ipotesi di nullità della consulenza tecnica, derivante da una presunta violazione dell'art. 194 del Codice di Procedura Civile, risulta sanata completamente dai chiarimenti forniti. Inoltre, la circostanza che vede i “saggi” in concreto effettuati da impresa incaricata dalla Compagnia di
Assicurazioni, su disposizione del CT -senza presenza delle parti- non evidenzia alcuna particolare criticità.
Infatti, il CT spiegava che “Le demolizioni erano già avvenute all'arrivo del c.t.u. e poiché evidentemente corrispondevano a quanto stabilito con i tecnici di parte, ha ritenuto che l'argomento fosse la verifica dell'intercapedine e della parete e non l'attività di demolizione in sé.” Precisando : “i saggi e le verifiche mostravano, come resocontato dal c.t.u. ai tecnici di parte che la faccia interna del muro (non già la
contro
-parete), era bagnata” ed escludendo “che parte ricorrente abbia versato acqua nell'intercapedine o abbia “falsificato” la realtà, prima del suo sopralluogo”.
pagina 17 di 27 Con la richiesta di chiarimenti formulata dal Giudice monocratico e la successiva integrazione peritale del 3 novembre 2023, eventuali vizi procedurali sono stati eliminati: (Cass. 9 gennaio 2024 n.707: “la sanatoria delle nullità a carattere relativo della consulenza d'ufficio può avvenire anche per rinnovazione, quando il contraddittorio sia recuperato dal giudice dopo il deposito della relazione, con la rimessione in termini delle parti per formulare le proprie osservazioni, al fine di consentire il pieno esercizio dei poteri di cui all'articolo 196 del Cpc. (Nella specie, ha osservato la Suprema Corte, il giudice, rigettata l'istanza di rinnovazione della consulenza d'ufficio, ha dato alle parti termine per presentare osservazioni e al consulente d'ufficio successivo termine per rispondere alle osservazioni. In questo modo e, cioè per rinnovazione, è comunque avvenuta la sanatoria di ogni eventuale vizio della consulenza d'ufficio fino a quel momento, in quanto il contraddittorio eventualmente leso in precedenza è stato garantito dal giudice, con la concessione alle parti di un nuovo termine per formulare le loro osservazioni e di successivo termine al Ctu per rispondere)”.
Ne consegue che la consulenza tecnica d'ufficio, nella sua interezza, è pienamente valida e utilizzabile,
e non vi sono motivi per metterne in discussione la legittimità.
2) Inoltre, gli accertamenti svolti dal CT -rispetto ai quali gli appellanti lamentano l'assenza di contraddittorio- sono stati ripetutamente ritenuti dal Tribunale NON decisivi per la decisione.
In altri termini, seppure questa Corte d'Appello condividesse -per mera ipotesi- la tesi degli appellanti l'eventuale vizio nella consulenza tecnica non avrebbe conseguenze sostanziali sull'esito del giudizio, e le richieste degli appellanti dovrebbero in ogni caso essere respinte.
Infatti, il Tribunale in merito alla consulenza tecnica, nella pagina 13, ultimo capoverso della sentenza di primo grado, ribadisce un concetto già espresso in precedenza: gli accertamenti compiuti dal CT non hanno avuto un ruolo concludente nella valutazione della domanda.
Questo significa che il Tribunale non ha attribuito rilevanza agli esiti dell'attività peritale, inclusa quella condotta durante il sopralluogo del 27 ottobre 2021, basando la propria decisione su altri elementi di prova.
3)Infine, anche volendo considerare la consulenza tecnica affetta da qualche vizio, tale nullità non riguarderebbe l'intero elaborato, ma si limiterebbe esclusivamente alle attività compiute nel sopralluogo del 27.10.20212. In altre parole, eventuali irregolarità avrebbero inciso solo su una parte limitata della consulenza tecnica, senza comprometterne l'intero impianto probatorio.
pagina 18 di 27 Ed allora, se la CT non è stata determinante nella decisione di primo grado e se eventuali profili di nullità (marginali) sono stati sanati (o, in ogni caso, riguardavano solo una parte del procedimento peritale), la richiesta degli appellanti di annullare l'intero elaborato peritale risulta priva di fondamento.
Questa Corte d'Appello conclude ritenendo la consulenza tecnica comunque valida nel suo complesso e non vi sono motivi per disporne l'annullamento o la sua rinnovazione.
Di conseguenza, l'impianto della sentenza di primo grado non viene intaccato da questa contestazione,
e l'appello su questo punto non può trovare esito favorevole.
Infine, la questione concernente la responsabilità delle infiltrazioni lamentate dall'attrice in primo grado (introdotta con il quinto motivo di appello) appare del tutto estranea al presente procedimento: nel giudizio di merito introdotto da non è stata mai allegata alcuna responsabilità dei Sigg. CP_1
e per le infiltrazioni presenti ma solo la necessità di porvi rimedio Parte_1 Parte_2
accedendo dalla loro proprietà, ex art. 843 c.c...
Gli appellanti, con il sesto motivo (pagina 28 della citazione in appello), impugnano l'ottavo capo della sentenza di primo grado. Essi sostengono che il Tribunale Ordinario di Milano si sia contraddetto, in particolare con riferimento alle modalità di esecuzione delle opere di impermeabilizzazione.
Secondo gli appellanti il Tribunale ha affermato che le opere di impermeabilizzazione non devono dar luogo alla costituzione di una servitù a carico del fondo.
Tuttavia, nella stessa pronuncia, il medesimo Tribunale ha fatto rinvio alle modalità di intervento suggerite dal consulente tecnico d'ufficio (CT).
Secondo gli appellanti, questa doppia affermazione risulta contraddittoria, in quanto le modalità di intervento proposte dal CT potrebbero, di fatto, comportare una servitù sul fondo. Ciò rende la motivazione illogica e pregiudica il corretto bilanciamento degli interessi.
Anche il sesto motivo non coglie nel segno.
Questa Corte ribadisce, quanto già statuito dal Tribunale, il diritto di accesso ai fondi altrui per l'esecuzione di opere deve essere valutato in base alla sua necessità e non in relazione all'opera che si intende realizzare.
Il diritto di accedere al fondo altrui non si basa sulla natura dell'intervento edilizio da eseguire, ma sulla necessità concreta di accedere per eseguire l'opera.
pagina 19 di 27 In altre parole, ciò che rileva ai fini della concessione dell'accesso non è il tipo di opera da realizzare, ma la necessità pratica e tecnica che giustifica l'ingresso nel fondo confinante.
Una volta concluse le opere, la proprietà del fondo su cui è stato concesso l'accesso potrà far valere i propri diritti fondiari, qualora risultassero lesi o compromessi.
Ciò significa che l'accesso al fondo confinante sarà temporaneo e finalizzato esclusivamente all'esecuzione dei lavori, senza creare un diritto permanente di passaggio o di utilizzo a favore della parte esecutrice (come precisato dal Tribunale anche nel dispositivo).
Questo aspetto è particolarmente rilevante, poiché esclude ogni possibile pregiudizio duraturo per il proprietario del fondo su cui si interviene.
La distinzione tra necessità dell'accesso e natura dell'opera è cruciale per valutare la legittimità del diritto di ingresso nel fondo altrui.
Seconda questione: I motivi II), III) e IV) sono volti alla critica della riconosciuta necessità dell'accesso al fondo
Secondo l'appellante il giudice di primo grado ha erroneamente affermato che il consulente tecnico d'ufficio non ha indicato soluzioni alternative all'accesso al fondo dei convenuti. Il CT aveva, secondo tesi, effettivamente suggerito interventi che potevano essere eseguiti dall'interno della proprietà di , senza necessità di entrare nel fondo dei vicini. Inoltre, evidenzia la parte CP_1
appellante, che il giudice non ha adeguatamente bilanciato gli interessi delle parti, come richiesto dalla giurisprudenza.
L'appellante sostiene che la sentenza è errata perché: il requisito della necessità dell'accesso non sussiste, poiché i lavori possono essere svolti dall'interno dell'immobile di proprietà ; l'articolo CP_1
843 c.c. richiede una valutazione comparativa degli interessi delle parti, che non è stata adeguatamente fatta;
il giudice ha fornito motivazioni contraddittorie, riconoscendo da un lato che la necessità riguarda l'accesso e non l'opera da eseguire, ma dall'altro non considerando che esistono soluzioni alternative.
Gli appellanti contestano il settimo capo della sentenza di primo grado, sostenendo che il Tribunale di
Milano abbia commesso un errore nel considerare irrilevante la questione dell'errata progettazione dell'edificio attualmente di proprietà di Secondo il ragionamento del Tribunale, il diritto di CP_1
accedere alla proprietà altrui per eseguire lavori di riparazione non dipenderebbe dal fatto che i difetti da correggere derivino da errori di costruzione.
pagina 20 di 27 sostengono che potrebbe tranquillamente impermeabilizzare le pareti Parte_5 CP_1 dall'interno del proprio seminterrato e che non vi sarebbe pertanto necessità di accedere alla proprietà della parte appellante. E', inoltre, irrilevante, ai fini di applicazione della norma che l'intervento da eseguire sia risolutivo o meno.
Con il terzo motivo gli appellanti lamentano una contraddizione nel ragionamento del giudice. Da un lato, il giudice respinge la soluzione alternativa suggerita dal CT (eseguire i lavori dall'interno della proprietà di ) perché ritiene che non sia risolutiva per risolvere il problema. Dall'altro lato, CP_1 però, interpreta l'articolo 843 c.c. sostenendo che la norma non richiede che gli interventi effettuati sul fondo altrui siano necessariamente risolutivi.
In altre parole, il giudice -secondo tesi- applica due criteri opposti: per negare la soluzione alternativa, afferma che essa non risolverebbe completamente il problema. Per giustificare l'accesso al fondo altrui, sostiene che non è necessario dimostrare che i lavori siano risolutivi.
Infine, gli appellanti con il quarto motivo censurano il settimo capo della sentenza di primo grado. Essi sostengono che il Tribunale Ordinario di Milano abbia errato nell'affermare che le opere che saranno eseguite da non determineranno la creazione di servitù né comprometteranno il terreno di CP_1
loro proprietà.
Gli appellanti ritengono che la sentenza del Tribunale abbia erroneamente escluso la possibilità di servitù o danni derivanti dai lavori di impermeabilizzazione e ripristino previsti da CP_1
sostengono che tali interventi potrebbero incidere sul loro fondo, determinando un pregiudizio permanente alla loro proprietà.
fonda la propria richiesta sull'articolo 843 del Codice Civile, fornendo tutti gli elementi CP_1 necessari per giustificare il diritto di accesso alla proprietà altrui. In particolare l'appellata pone l'attenzione su quanto accertato dalla CT, secondo la quale l'unico intervento realmente risolutivo per eliminare le infiltrazioni d'acqua e le loro conseguenze sarebbe quello eseguito dall'esterno, ossia accedendo alla proprietà confinante.
La Corte osserva
Questa Corte richiama e condivide la motivazione del Tribunale laddove sulla questione della “temuta servitù” ha così statuito:
pagina 21 di 27 “Il Tribunale evidenzia in diritto come la Corte di legittimità abbia più volte sottolineato che a mente dell'art. 843 cc il vicino che accede al fondo è obbligato alla rimessione in pristino del fondo allo statu quo ante a sua cura e spese, nonché è tenuto a eseguire le opere nel rispetto del principio del neminem laedere, onde è tenuto a risarcire eventuali danni cagionati dal cantiere e dalle opere eseguite.
Ancora, in fatto, il Giudice evidenzia che alle ulteriori obiezioni dei Convenuti ha fornito una risposta concreta anche il CT, nella relazione depositata il 12.11.2021, come integrata con la relazione depositata il 4.12.2023. Il CT ha, difatti, evidenziato che le opere di scavo possono essere svolte con la tecnica “cuci e scuci”, così movimentando piccole quantità di terra;
che in luogo del tubo di drenaggio è alternativamente possibile -come del resto suggerito dal CTP dei SIGNORI Parte_4
- procedere al drenaggio mediante la posa sul fondo dello scavo di uno strato di “ghiaione”,
[...]
avente funzione drenante, così evitando la costituzione di servitù di scolo delle acque;
che la durata delle opere da eseguirsi sarà almeno di dieci anni;
che le opere di impermeabilizzazione del muro del vicino non comportano alcuna riduzione del potere filtrante del terreno dei Convenuti né alcuna riduzione del valore edificatorio del fondo dei Signori ” Parte_4
Da quanto precede discende che le censure di cui ai motivi II), III) e IV) sono prive di pregio.
Infatti, da una parte la CT ha accertato che gli interventi - accedendo dalla proprietà degli appellanti
- sono gli unici che possano risolvere le lamentate infiltrazioni;
dall'altra gli accessi e il passaggio che, ai sensi dell'art. 843 c.c., il proprietario deve consentire al vicino per l'esecuzione delle opere necessarie alla riparazione o manutenzione della cosa propria, dando luogo ad un'obbligazione "propter rem", non possono determinare la costituzione di una servitù, ma si risolvono in una limitazione legale del diritto del titolare del fondo per una utilità occasionale e transeunte del vicino, avente per contenuto il consenso all'accesso ed al passaggio che il soggetto obbligato è tenuto a prestare.
Terza questione, Settimo MOTIVO: indennità
Gli Appellanti censurano il nono capo della sentenza di primo grado.
Il giudice, accogliendo la richiesta di di accedere alla proprietà altrui ai sensi Controparte_2 dell'articolo 843 del Codice Civile, ha riconosciuto anche il diritto della parte appellante a ricevere un'indennità, come previsto dal secondo comma dello stesso articolo. Secondo i signori e Pt_2
l'importo stabilito dal giudice, basato sulla relazione tecnica del consulente nominato dal Parte_1
tribunale, non riflette adeguatamente il danno effettivamente subito e non rispetta il principio di proporzionalità. pagina 22 di 27 e ontestano l'indennità liquidata per i seguenti motivi: Pt_2 Parte_1
1. Disagi sottovalutati – L'indennità fissata non tiene conto del disagio derivante dalla perdita temporanea del godimento di spazi importanti come il giardino e l'autorimessa. L'esecuzione dei lavori causerà rumori, accumulo di polvere e detriti, oltre a un continuo passaggio di operai e tecnici, tutti fattori che influenzeranno la vivibilità dell'area.
2. Accesso di terzi attraverso la proprietà – L'accesso al fondo altrui implica che lavoratori e mezzi debbano attraversare una porzione dell'area condominiale situata in Via Govone 55 per raggiungere la proprietà appellante. Questo elemento non è stato adeguatamente considerato nella quantificazione dell'indennità.
3. Inutilizzabilità totale del giardino – Non si tratta solo di un uso parziale dello spazio: i lavori impediranno completamente l'uso del giardino, compromettendo anche l'area di parcheggio e l'accesso ai box auto, con un impatto significativo sulla quotidianità della parte appellante.
4. Presenza di infrastrutture non considerate – Nella zona di giardino adiacente al muro confinante con la proprietà di , sono presenti sia un tratto interrato della rete fognaria condominiale, sia CP_1 delle canalizzazioni elettriche di proprietà dell'appellante. La sentenza non ha tenuto conto di questi elementi, che potrebbero essere compromessi dall'esecuzione dei lavori, aggravando il danno subito.
La parte appellante ritiene quindi che l'indennità stabilita non sia adeguata rispetto ai disagi e alle limitazioni imposte dai lavori. Per questo motivo, contesta la decisione del giudice, sottolineando che la somma riconosciuta non rispecchia in modo equo e proporzionato il sacrificio subito.
pagina 23 di 27 La Corte osserva che la liquidazione da parte del Tribunale del significativo importo (€ 17.945,00 (in valuta attuale), oltre rivalutazione ISTAT su tale somma da oggi alla data di installazione del cantiere, nonché, nel caso in cui l'accesso al fondo dei Convenuti per i lavori di impermeabilizzazione si protragga oltre il termine di 30 (trenta) giorni per qualsiasi causa, anche la somma di € 50,00 pro die
(oltre rivalutazione ISTAT da oggi alla data dell'accesso ex art. 843 cc) a titolo di indennità, appare assolutamente equo, tenuto conto che trattasi di indennità volta al ristoro di danni da fatto lecito e che necessita comunque della prova del concreto pregiudizio arrecato dall'accesso; in tal senso la Cass. 29 settembre 2020 n. 20540: L'art. 843 c.c., che riconosce al proprietario del fondo, sul quale venga eseguito l'accesso ed il passaggio per costruire o riparare opere del vicino o comuni, il diritto ad una congrua indennità nel caso in cui l'accesso gli produca un danno, delinea un'ipotesi di responsabilità da atto lecito che, sebbene prescinda dall'accertamento della colpa, esige tuttavia che il transito e l'accesso abbiano determinato un concreto pregiudizio al fondo interessato, fermo in ogni caso l'obbligo di ripristinare la situazione dei luoghi.
Con riguardo alla destinazione del bene, che è obbligato a subire l'accesso, si sottolinea che dalle foto prodotte e dagli accertamenti in sede di CT si tratta di una striscia limitata di terreno destinata a giardino, non oggetto di cure o piantagioni di particolare pregio da parte della proprietà.
Per la liquidazione dell'indennità, il Tribunale ha utilizzato i canoni riconosciuti dal comune di Milano
(“Canone unico”) per l'occupazione di aree anche verdi, così da determinare un corrispettivo oggettivo e proporzionato alla durata dei lavori (che nella fattispecie veniva stimato dal CT pari ad Euro
15.810,04).
Si evidenzia che, in ogni caso, parte appellante non critica il criterio utilizzato dal Tribunale, né suggerisce diverso criterio di liquidazione, limitandosi genericamente a lamentare che l'importo sarebbe insufficiente.
Quarta questione: con l'ottavo motivo, parte appellante lamenta l'errore nella quantificazione delle spese legali, da parte del primo giudice
La parte appellante contesta la decisione del giudice riguardo alla ripartizione e alla quantificazione delle spese legali, ritenendola errata e ingiusta per diversi motivi.
pagina 24 di 27 Il giudice ha stabilito che l'appellante debba pagare i 4/5 delle spese legali, basandosi sul principio della soccombenza parziale prevalente. Questo principio prevede che la parte che ha perso la maggior parte delle proprie richieste sia condannata alla maggior parte delle spese. Tuttavia, secondo la parte appellante, questa valutazione è errata poiché non tiene conto della mancanza di una vera e propria responsabilità dell'appellante nella causa.
Inoltre, il giudice ha classificato il valore della controversia all'interno dello scaglione tra 5.000 e
26.000 euro, applicando i valori medi delle tariffe forensi previsti dal DM 55/2014, così come modificato dal DM 127/2022. L'appellante sostiene che sarebbe stato più corretto applicare i valori minimi, in quanto la natura della controversia e la posizione dell'appellante non giustificavano una quantificazione così elevata.
Oltre a calcolare le spese sulla base dei valori medi, il giudice ha erroneamente deciso di aumentarle del 50%, in base all'articolo 4, comma 1 del DM 55/2014 (modificato dal DM 127/2022).
L'appellante contesta questa maggiorazione per i seguenti motivi:
· La complessità del caso non giustifica un aumento così elevato. Secondo l'appellante, la questione trattata non era particolarmente intricata rispetto ad altre cause simili.
· La durata del processo e il numero di udienze non sono stati eccessivi. L'appellante sostiene che non vi sia stato un numero eccezionale di udienze tale da giustificare l'aumento delle spese.
La parte appellante ritiene quindi che la sentenza abbia applicato in modo errato le norme sulle spese legali, sia nella ripartizione della soccombenza, sia nella quantificazione della parcella. Chiede quindi che la decisione venga rivista e corretta, applicando tariffe più appropriate e rimuovendo la maggiorazione ingiustificata.
La Corte osserva che la statuizione sulle spese e la loro liquidazione da parte del Tribunale risulta del tutto corretta ed equa.
In primo luogo, la parte risulta sostanzialmente soccombente rispetto alla Parte_6
domanda principale ex art. 843 c.c., proposta da Inoltre, come sopra Controparte_3
statuito da questa Corte risulta assolutamente estranea alla presente fattispecie la questione concernente la “mancanza di colpa”, delle infiltrazioni lamentate dall'appellata, in capo agli odierni appellanti.
pagina 25 di 27 La compensazione delle spese nella misura del 20% (reciproca parziale soccombenza) appare, altresì, giustificata dal rigetto della domanda proposta da concernente lo spostamento Controparte_3 dell'oleandro posto vicino alla rete di recinzione (questione estremamente limitata rispetto alla domanda principale).
Infine, il Tribunale -tenuto conto del valore della controversia (questione non oggetto di impugnazione)- ha correttamente applicato i valori medi del DM 147/2022, con la maggiorazione del
50% prevista dall'art. 4, comma 1 del detto DM 55, come riformato, “in ragione della complessità e della durata del processo e del numero di udienze”.
Si ricorda che il procedimento è stato interrotto (e poi riassunto da ) per la cancellazione CP_1 dall'albo del difensore della parte si ricorda che in sede di CT si sono Parte_6
avvicendati 3 consulenti per parte convenuta e tre consulenti per parte , con innumerevoli CP_1
difficoltà di gestione degli stessi come si evince dalle relazioni e verbali depositati dal CT nominato, nonché dalle mail prodotte in atti;
che la causa dopo una lunga e articolata consulenza è stata ulteriormente istruita (dopo il deposito dell'elaborato definitivo) per richiedere al CT chiarimenti su una serie di eccezioni e questioni sollevate dalla difesa degli odierni appellanti (questioni che, dalla ricostruzione del CT, si erano poste in sede di fase conciliativa della controversia). Tutto ciò premesso, la causa non ha avuto una durata e un andamento “comune” ma estremamente peculiare e conflittuale, sicchè anche le difese delle parti sono risultate particolarmente complesse e tali da giustificare l'aumento del 50% disposto dal primo giudice.
Le spese del presente procedimento, vista la soccombenza di parte appellante, debbono essere poste a carico di quest'ultima.
Le spese sono liquidate ex DM 147/2022, nei valori medi, rispetto alla fase di studio e introduttiva del giudizio e nei valori minimi rispetto alla fase decisionale, avendo le parti rinunciato alle note conclusive ed essendo la causa decisa ex art. 350 bis c.p.c.. Nulla sulla fase istruttoria, non tenutasi.
Sussistono i presupposti per l'applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, senza spazio per valutazioni discrezionali (Sez. 3, Sentenza n.
5955 del 14/03/2014, Rv. 630550).
P.Q.M.
pagina 26 di 27 La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. Rigetta l'appello proposto da e avverso la Parte_1 Parte_2
sentenza resa dal Tribunale Ordinario di Milano n. 7841/2024 pubblicata in data 3 settembre 2024, che per l'effetto conferma;
2. Condanna e al pagamento delle spese di lite Parte_1 Parte_2
del presente procedimento in favore di liquidate in Euro Controparte_4
3.011,00, oltre IVA, CPA e 15% spese generali.
Sussistono i presupposti per l'applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.,
Così deciso in Milano il 25.3.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Maria Elena Catalano Cesira D'Anella
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